Lexipedia

Decisione

32.2016.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2017Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa

impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.7. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.8. Dal 23 gennaio 2012

l’assicurata non ha più svolto l’attività di collaboratrice domestica presso

una famiglia a causa, come ha certificato il 7 agosto 2013 (doc. 43) il dr.

med. __________, FMH medicina interna e malattie reumatiche, di una sindrome

lombovertebrale/spondilogena cronica su: alterazioni degenerative e conosciuta

stenosi del canale spinale a livello L3-L4; stato dopo sequestrectomia di

lussato erniario intraforaminale L3-L4 a sinistra e neurolisi della radice L3

di sinistra il 17 ottobre 2012. Sindrome del dolore cronico di probabile

origine funzionale-somatoforme.

Acquisiti i numerosi referti rilasciati dai medici consultati

dalla ricorrente sia per disturbi somatici sia psichici, il 14 novembre 2013

(doc. 61) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto

opportuno disporre una valutazione pluridisciplinare, che ha avuto luogo i

giorni 19, 24 e 25 febbraio 2014, 6 e 11 marzo 2014 presso il Servizio

Accertamento Medico in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico.

Nella perizia pluridisciplinare resa il 29 aprile 2014 (doc. 73)

sono stati riassunti tutti gli atti medici messi a disposizione degli

specialisti, sono state esposte le anamnesi (familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali), la descrizione

della giornata, la terapia farmacologica in atto, le constatazioni obiettive,

così come gli esiti degli esami di laboratorio ed elettrofisiologici.

Nel suo parere del 24 febbraio 2014 (doc. ) il dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia, ha ripercorso i passi medici intrapresi

dall’assicurata dal 2011 al 2014, ha evidenziato i dati soggettivi e oggettivi

dell’interessata, ha esaminato la colonna vertebrale e le articolazioni

periferiche riscontrando 6 punti fibromialgici su 18 positivi, il sistema

nervoso cursorio e ha indicato gli esiti degli esami di laboratorio effettuati

alcuni giorni prima.

Quale diagnosi il perito ha individuato la sindrome panvertebrale

con componente cervicolombospondilogena cronica, in: alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide lombare con conosciuta stenosi del canale spinale

in L3-L4; Stato dopo sequestrectomia di lussato erniario intraforaminale L3-L4

a sinistra e neurolisi della radice di L3 a sinistra il 17 ottobre 2012;

Tendenza fibromialgica; Decondizionamento e sbilancio muscolare; Disturbi

statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della

lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale); obesità (peso 70,9 kg / statura

155cm).

Nella sua valutazione il perito ha raccomandato il calo ponderale

onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e ha suggerito parallelamente

un ricondizionamento progressivo del corsetto muscolare lomboaddominale per

aumentare la resistenza agli sforzi fisici stabilizzando il rachide lombare

operato. Egli ha precisato che queste misure terapeutiche erano in grado di

migliorare la qualità di vita dell’assicurata, ma non necessariamente la sua

capacità funzionale e di carico residua.

Per quanto concerne la capacità residua, l’assicurata poteva molto

spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg fino all’altezza dei fianchi,

talvolta tra 5-10kg, mai oltre i 15kg; poteva sollevare pesi fino a 5kg sopra

l’altezza del petto, mai pesi superiori a 5kg. L’interessata poteva maneggiare

attrezzi di precisione molto spesso, di rado attrezzi pesanti. La rotazione

manuale era normale. Lavori al di sopra della testa erano impraticabili,

raramente poteva effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la

posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, spesso la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare

la flessione delle ginocchia. L’assicurata poteva assumere talvolta la

posizione seduta/in piedi di lunga durata, mentre poteva molto spesso camminare

fino a 50 metri, spesso oltre i 50m, talvolta camminare per lunghi tragitti

come anche camminare su terreno accidentato, salire le scale, mentre mai salire

le scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, il reumatologo ha

valutato l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore con un rendimento massimo del 100% dal 17 aprile 2013, ossia

a distanza di 6 mesi dall’intervento neuro-chirurgico decompressivo al rachide

lombare (17 ottobre 2012).

Nella sua attività di ausiliaria di pulizie in una casa privata il

perito ha giudicato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 50% da

ritenersi come diminuzione del rendimento sull’arco delle 30 ore lavorative

contrattuali, sempre dal 17 aprile 2013.

Infine, come casalinga l’assicurata è stata ritenuta abile al

lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione

del rendimento del 20%, sempre dal 17 aprile 2013. Questa stessa diminuzione

del rendimento, ha precisato l’esperto, era applicabile anche nel caso in cui

l’assicurata avesse svolto questa attività a tempo parziale.

Il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha visitato

l’assicurata il 6 marzo 2014 e nel suo referto del 21 marzo 2014 (doc. 73 pag.

23) ha riassunto gli atti medici, ha esposto lo stato neurologico, l’esito

dell’EMG e la sua valutazione, ponendo la diagnosi di lieve sindrome del tunnel

carpale destra e moderata a sinistra. Stato dopo sequestrectomia di lussato

erniari intraforaminale L3-L4 sinistra e neurolisi radice L3 sinistra il 17

ottobre 2012 senza sintomatologia radicolare residuale.

Il perito ha osservato che l’assicurata si muoveva spontaneamente

senza limitazioni, in maniera svelta anche nei passaggi posturali (da seduta a

sdraiata e viceversa). Non v’erano deficit di forza e globalmente v’erano

ancora minimi segni di una pregressa radicolopatia L3 sinistra. I deficit

sensitivi accusati dall’interessata in ogni caso a livello degli arti inferiori

erano comunque di difficile inquadramento organico, non avevano una

distribuzione dermatogena, lo stesso valeva per l’ipoestesia dell’emifaccia

destra. Si trattava presumibilmente di un disturbo sensitivo con componente

somatoforme. Invece le disestesie accusate a livello delle mani potevano

derivare effettivamente dalla sindrome del tunnel carpale. Non v’erano quindi

segni attuali di una problematica radicolare acuta né in sede lombare né in

sede cervicale, tra l’altro la paziente non descriveva dei dolori chiaramente

radicolari, ma piuttosto dolori agli arti inferiori in sede molto variabile,

sia a destra sia a sinistra, a localizzazione anche diversa talvolta cosce

anteriori talvolta laterali oppure gamba mediale o anteriore, pure ai piedi in

sede dorsale o della pianta, dolori che non avevano un’origine neurogena.

Per l’esperto, dalle diagnosi poste non derivava un’incapacità

lavorativa per qualsiasi attività professionale incluso il lavoro abituale;

neppure nessuna incapacità lavorativa per quanto riguardava le mansioni

casalinghe. Il perito ha affermato che era difficile stabilire se nel corso del

2012 v’erano stati effettivamente dei dolori radicolari e quindi delle

incapacità lavorative legate ad una causa neurologica, l’assenza di un beneficio

dell’intervento del 17 ottobre 2012 metteva in dubbio se vi sia stato un

significato clinico del lussato erniario L3-L4 o se si era semplicemente

trattato di un riscontro casuale (il dr. __________ non aveva mai evidenziato

sintomi e segni radicolari e neppure il dr. __________ che aveva visto

l’interessata nel maggio 2012. Anche le infiltrazioni eseguite dal dr. __________

non avrebbero portato beneficio rendendo ulteriormente improbabile una

problematica radicolare significativa). In ogni caso, a quel momento dal lato

neurologico non v’era una sintomatologia radicolare, i lievi segni radicolari

L3 sinistra potevano essere benissimo legati anche all’intervento stesso di

neurolisi della radice L3 sinistra, comunque senza attuali segni deficitari o

algici di una problematica radicolare L3 sinistra.

Dal lato prognostico, ha rilevato il perito, non v’era una

sintomatologia radicolare lombare, in tal senso la prognosi era favorevole. Per

quanto riguarda la sindrome del tunnel carpale a quel momento la sintomatologia

era contenuta, in caso di peggioramento si sarebbe potuti procedere anche con

una decompressione chirurgica dei nervi mediani in corrispondenza del tunnel

del carpo, interventi che in genere comportano la regressione completa dei

sintomi.

Il 25 febbraio e l’11 marzo 2014 il dr. med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto modo di peritare

l’assicurata basandosi sugli atti medici, su due colloqui di 2 ore il primo e

di 70 minuti il secondo, su un colloquio di 15 minuti con il marito e su un

altro telefonico, sempre di 15 minuti, con lo psichiatra curante dr. med. __________.

Nel suo rapporto del 27 marzo 2014 (doc. 73 pag. 27) il perito nominato dall’Ufficio

AI ha riassunto l’anamnesi familiare, personale, patologica, la farmacoterapia

attuale, i dati soggettivi, lo stato psichico, ha posto la diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa ed esposto la sua valutazione finale,

rispondendo infine alle domande dell’Ufficio assicurazione invalidità.

L’esperto ha diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa,

una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4) e una sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2), mentre dei disturbi di personalità misti

(ICD-10; F61.0) senza influssi sulla capacità lavorativa.

Il perito psichiatra ha osservato che l’assicurata era di

estrazione povera sia economicamente sia di cultura e formazione, che già a

11-12 anni ha iniziato a lavorare come domestica. Trasferitasi in Svizzera nel

1995, nel 1998 le è stata diagnosticata per la prima volta una sindrome

ansioso-depressiva nell’ambito di un disturbo dell’adattamento. A intervalli

irregolari, soprattutto per le difficoltà nei confronti del figlio

tossicodipendente, consultava uno psichiatra.

Dal 2011 sono insorti i dolori lombari irradianti agli arti

inferiori, che progressivamente hanno assunto carattere invalidante e nel

gennaio 2012 l’assicurata ha terminato l’attività lavorativa. Né le terapie

conservative né l’intervento neurochirurgico sono stati in grado di modificare

il dolore e dall’aprile 2013 le diagnosi poste durante i tre ricoveri del 2013

sono di sindrome da dolore somatoforme, fibromialgia e sindrome da

somatizzazione, sempre accompagnate dalla diagnosi di sindrome

ansioso-depressiva. Per il perito, il trasferimento in Svizzera ha sicuramente determinato

un problema di adattamento e uno stato ansioso, sfociato nel ricovero del 1998.

Questo stato ansioso-depressivo è riapparso nel 2013 in modo fluttuante, ma mai

così grave da necessitare una terapia farmacologica specifica. Durante il

ricovero al __________ di __________ del 2013 avvenuto per motivi coniugali, lo

stato ansioso dell’interessata è diventato una sindrome depressiva ricorrente

con un attuale episodio di media gravità. Da quel momento, le difficoltà con il

marito, minacciato di divorziare, a dire dell’assicurata sono migliorate; da

allora essa si sentiva meglio e anche i dolori sarebbero migliorati, potendo

fare più cose in casa e camminare più a lungo.

Durante la sua valutazione lo psichiatra non ha potuto confermare

uno stato depressivo endogeno, mentre l’assicurata mostrava sicuramente sintomi

ansiosi con lievi sintomi depressivi dovuti alla sua situazione psicosociale

difficile, in particolare al dispiacere per il figlio maggiore tossicodipendente.

Già nel febbraio 2012 il reumatologo dr. med. __________ aveva sospettato che i

dolori lamentati dall’assicurata avessero una componente

funzionale-somatoforme, cioè non esisteva una spiegazione somatica

sufficientemente soddisfacente che spiegasse i dolori e anche altri rapporti

medici tra il 2012 e il 2013 parlavano di sindrome fibromialgica, di sindrome

da somatizzazione o di sindrome del dolore cronico. Di conseguenza, ha

affermato il perito, tenuto conto anche dei fattori psicosociali, era necessario

porre la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente. Nella terapia

del disturbo somatoforme da dolore persistente può dare un importante aiuto la

psicoterapia con l’obiettivo di modulare la percezione del dolore e di

differenziare tra sentimenti e dolore. L’assicurata non ha mai beneficiato di

una terapia coerente, essendosi rivolta al dr. med. __________ solo nei momenti

di difficoltà o con il figlio o con il marito. Per il perito era possibile che la

conoscenza limitata dell’italiano fosse un problema.

Per quanto riguarda la sintomatologia ansioso-depressiva, che ha

la sua influenza sulla percezione del dolore, avrebbe potuto essere trattata

con una terapia farmacologica specifica così come la stessa percezione del

dolore. L’assicurata non era stata adeguatamente curata per il disturbo del

dolore cronico.

La valutazione psichiatrica ha infine confermato anche la diagnosi

strutturale, cioè il disturbo di personalità, che rimaneva però non specificato

essendo presenti più aspetti, come l’aggressività e l’instabilità emotiva, ma

non in misura da soddisfare i criteri per un disturbo specifico.

Rispondendo ai quesiti posti dall’Ufficio AI, lo specialista ha

definito dell’almeno 80% la capacità lavorativa dell’assicurata nell’ultimo

lavoro svolto e in altre attività, precisando trattarsi di una limitazione

funzionale dovuta ai sintomi della sindrome mista ansioso-depressiva. Per

quanto concerne le attività consuete, in ambiente in cui l’assicurata era in

grado di definire essa stessa il proprio ritmo di lavoro, poteva svolgere al

100% detti lavori.

L’esperto ha collocato la sindrome somatoforme da dolore

persistente, anamnesticamente, all’inizio del 2012, mentre la sintomatologia

ansioso-depressiva risaliva a molto prima, probabilmente a quando l’assicurata

si è trasferita nel nostro Cantone o poco più tardi, quando la famiglia ha

appreso della tossicodipendenza del figlio. Una leggera riduzione della

capacità lavorativa (20%) esisteva di conseguenza dall’inizio del 2012. Era

possibile che l’incapacità avesse raggiunto una percentuale più alta, ma era limitata

a poco prima e durante il ricovero all’Ospedale __________ di __________,

dovuto alla diagnosi di sindrome di depressione ricorrente, ma non più del 50%.

In seguito al ricovero la sintomatologia era migliorata.

Non essendo l’assicurata mai stata curata in modo adeguato, era

difficile esprimersi sulla prognosi, ma una adeguata presa a carico avrebbe

potuto migliorare decisamente la sintomatologia ansioso-depressiva e anche la

percezione del dolore. Anche la capacità lavorativa avrebbe potuto migliorare,

perciò il perito ha consigliato una rivalutazione della capacità lavorativa

dopo un anno dalla presa a carico condotta secondo le regole.

Per quanto riguarda la sindrome somatoforme da dolore persistente,

il perito ha ritenuto che l’interessata fosse ancora capace di mettere in atto

lo sforzo necessario di superare i limiti della malattia. Infatti la

comorbidità psichiatrica, cioè la sintomatologia ansioso-depressiva,

suscettibile di miglioramento se trattata adeguatamente, era l’unico criterio

di Förster, per quanto lieve, che si potesse constatare. Secondo l’esperto,

erano soprattutto i sintomi ansioso-depressivi quali l’umore

disforico-deflesso, l’instabilità emotiva con attacchi di rabbia e aggressività,

la difficoltà di reagire emotivamente e l’insonnia che limitavano leggermente

la capacità lavorativa. Questi sintomi riducono l’attenzione, la concentrazione

sui compiti da eseguire e le competenze sociali. I dolori, alimentati

dall’ansia, a loro volta aumentano la rassegnazione e l’isolamento sociale.

Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente il SAM ha

posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Diagnosi reumatologica:

Sindrome panvertebrale con componente cervicolombo-spondilogena

cronica, in:

- alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide lombare con conosciuta stenosi del

canale spinale in L3-L4;

- stato dopo

sequestrectomia di lussato erniario intraforaminale L3-L4 a sinistra e neurolisi

della radice di L3 a sinistra il 17 ottobre 2012;

- tendenza fibromialgica;

- decondizionamento e sbilancio muscolare;

- disturbi

statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della

lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale);

- obesità (peso 70,9kg / statura 155cm).

Diagnosi psichiatrica

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4).

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10; F41.2).

E senza influenza sulla capacità lavorativa:

Disturbi di personalità misti (ICD-10; F61.0).

Lieve sindrome del tunnel carpale a destra e moderata a sinistra.

Colon irritabile.

Episodi parossistici di dispnea di possibile origine asmatica.

Epatopatia steatosica.

Insufficienza venosa cronica della piccola safena sinistra.

Stato dopo colecistectomia 1979.

Il 28 aprile 2014 alle ore 11.45 fra i medici periti del SAM e il

dr. med. __________ e il dr. med. __________ è avvenuta un’esauriente

discussione sullo stato di salute dell’assicurata, a seguito della quale gli

specialisti hanno concluso che le percentuali di incapacità lavorativa dovute

alla patologia reumatologica ed alla patologia psichiatrica non dovevano essere

sommate, bensì integrate, perché entrambe all’origine di una diminuzione del

rendimento con possibilità di compensazione vicendevole.

Complessivamente, tenuto conto di tutte le patologie riscontrate,

l’assicurata è stata completamente inabile al lavoro per ogni attività da

gennaio 2012 al 16 aprile 2013 e inabile al lavoro nella misura del 50% dal 17

aprile 2013 a luglio 2013. Da agosto 2013 l’assicurata era abile al lavoro

nella misura del 50% (metà rendimento per il normale tempo di lavoro)

nell’attività da ultimo svolta di ausiliaria di economia domestica e abile al

lavoro nella misura dell’80% (normale tempo di lavoro con rendimento dell’80%)

in un’attività adatta alle sue condizioni di salute, che rispetti i limiti

funzionali e di carico descritti dal reumatologo.

Nella medesima misura dell’80% l’assicurata era abile anche per

l’attività di casalinga. La prognosi era stazionaria.

Nel suo rapporto finale del 5 maggio 2014 (doc. 74) il medico SMR

dottor __________ ha osservato che il perito psichiatra ha posto delle diagnosi

poco influenti sulla capacità lavorativa, rilevando che la sindrome

ansioso-depressiva non è una depressione conclamata e che la sindrome da dolore

somatoforme adempie, qui, solo 1 dei criteri di Förster, cioè la presenza di

una lieve patologia psichiatrica. Il medico SMR ha quindi inserito la sindrome

somatoforme da dolore persistente fra le diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa. Egli ha inoltre riscontrato una differenza tra quanto

stabilito dai periti SAM (20% di incapacità lavorativa come casalinga dal 17

aprile 2013) e l’inchiesta domiciliare del 29 marzo 2013 (30%), perciò ha

disposto una nuova inchiesta, che ha avuto luogo il 23 giugno 2014.

Nel suo rapporto del giorno seguente (doc. 76) l’assistente

sociale incaricata ha concluso per una limitazione complessiva delle attività consuete

del 25%.

A seguito del progetto di decisione dell’8 agosto 2014 (doc. 81)

di attribuzione di una rendita d’invalidità temporanea dal 1° gennaio al 30

novembre 2013, il dr. med. __________, FMH medicina generale, curante

dell’assicurata, il 25 agosto 2014 (doc. 82) ha fatto presente come

l’interessata sia stata ricoverata per motivi psichici (sindrome di

somatizzazione, disturbo di personalità misto con tratti istrionici ed

aggressivi, sindrome depressiva ricorrente allora di gravità media) in tre

occasioni per complessivamente quasi tre mesi (da aprile a luglio 2013), perciò

la sua inabilità lavorativa andava prolungata durante questo lasso di tempo.

Dal 2 luglio 2013 i disturbi a livello della colonna vertebrale

hanno portato alla conferma della diagnosi di radicolopatia L3-L4 a sinistra

con proposta di un intervento di decompressione del canale spinale.

Nell’agosto 2013 il reumatologo curante aveva individuato una

sindrome del dolore cronico difficilmente influenzabile con qualsiasi misura

terapeutica.

Nel giugno 2014 è stata effettuata una MRI e la paziente era in

cura per la sintomatologia dolorosa.

Pertanto, per il medico curante l’interessata era da considerare

come inabile al 100% in modo permanente anche in un’attività adeguata, non solo

per la patologia vertebrale, ma anche per la patologia psichiatrica ricordando

il disturbo di personalità misto e la sindrome depressiva ricorrente.

Il 7 novembre 2014 (doc. 89) il dr. med. __________ ha riassunto

lo stato della sua paziente, ricordando come a quel momento la sintomatologia

più evidente erano i dolori cronici sulla conosciuta sindrome del dolore

cronico, come pure sugli esiti dell’intervento chirurgico in sede vertebrale.

Su invito del 4 dicembre 2014 (doc. 92) del medico SMR, questi

nuovi certificati sono stati sottoposti il 19 giugno 2015 (doc. 97) all’attenzione

del Servizio Accertamento Medico e nella loro presa di posizione del 9 luglio

2015 (doc. 98) i periti hanno riformulato l’evoluzione della capacità

lavorativa, considerando l’assicurata inabile al lavoro in qualsiasi attività

da gennaio 2012 al 1° luglio 2013, dopodiché abile al 50% nella professione da

ultimo esercitata, mentre abile all’80% in attività adeguate. A loro dire, i 6 nuovi

referti non modificavano questa valutazione.

Il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e medico

SMR, il 18 luglio 2015 (doc. 99) ha modificato in tal senso il grado di

incapacità lavorativa dell’assicurata e per le mansioni consuete ha stabilito

Considerandi

che fino al 1° luglio 2013 l’inabilità lavorativa era totale, poi del 30% e dal

24.

giugno 2014 del 25%.

A seguito del progetto del 23 luglio 2015 (docc. 101 e 102) di attribuzione

di una rendita d’invalidità temporanea intera dal 1° gennaio al 31 ottobre 2013,

l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI due ulteriori referti del 31 luglio (RM

lombare) e del 10 agosto 2015 (certificato del dr. med. __________ di inabilità

lavorativa psichica dal 2013 con richiesta di perizia psichiatrica).

Il 25 settembre 2015 (doc. 107) i dr. med. __________ e __________,

quest’ultimo specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, in qualità di

medici del Servizio Medico Regionale hanno osservato che la nuova

documentazione non conteneva nessuna informazione sull’oggettività clinica.

La sindrome panvertebrale su alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide era nota ed era già oggetto di numerose misure

terapeutiche. Il referto della risonanza magnetica non conteneva sostanzialmente

nulla di nuovo. Per i medici dell’SMR, lo psichiatra curante si è limitato ad

esprimere il suo disaccordo con la valutazione della capacità lavorativa senza però

indicazioni concrete riguardanti il presunto peggioramento dello stato di

salute. Ricordato che l’assicurata era stata sottoposta di recente a una

perizia psichiatrica SAM, entrambi i medici SMR hanno confermato la precedente valutazione

SMR del 17 luglio 2015.

Su tale base l’Ufficio assicurazione invalidità ha emanato il 4

aprile 2016 (doc. B) la decisione che conferma il progetto di attribuzione di

una rendita temporanea intera e con il ricorso l’assicurata, per contestare

l’interruzione del versamento della rendita di invalidità al 31 ottobre 2013,

ha prodotto due referti.

Il 21 aprile 2016 (doc. C) il dr. med. __________ ha rilevato che già

il 25 agosto 2014 aveva evidenziato la situazione somatica-reumatologica, come

pure la situazione psichiatrica con una sindrome di somatizzazione, un disturbo

di personalità misto con tratti aggressivi e una sindrome depressiva ricorrente,

valutazione ribadita il 7 novembre 2014.

A suo dire, la situazione a livello algico era tendenzialmente in

peggioramento: a partire dal gennaio 2015 l’interessata è stata spesso in

consultazione presso i neurochirurghi dell’Ospedale __________ di __________ e

presso il __________, dove è stato impostato un nuovo trattamento dapprima con

Pregabalin e poi con degli antidepressivi indicati nei relativi referti. Per il

medico curante, l’assicurata presentava dal punto di vista clinico anche una

sintomatologia neurologica con sensazione di congelamento e formicolio nel

territorio dermatoma L3 sinistra e una sensazione di deficit della forza della

gamba: è stata sottoposta a più riprese a esami neuroradiologici (RMI) e a

fisioterapia intensa. Egli ha osservato che nel corso del 2015 v’è stato un

aggravamento dei sintomi nel contesto di un peggioramento della stenosi del

canale vertebrale L3-L4 per il quale i neurochirurghi avevano proposto di

intervenire chirurgicamente, ma l’assicurata ha preferito aspettare. Essa presentava

soprattutto dolori in sede lombare panvertebrali bilaterali, dolori evocabili

alla digitopressione a livello delle faccette L3-L4, L4-L5 e L5-S1. Secondo il medico

generalista non andava poi dimenticata la sintomatologia ansioso-depressiva che

l’interessata presentava da tempo, dovuta a importanti conflitti familiari, e

il disturbo di personalità con tratti aggressivi, che in questa situazione

emergevano ulteriormente.

Infine, egli ha segnalato l’asma bronchiale con ripetuti episodi

di esacerbazione, per i quali essa doveva assumere cortisone.

In conclusione, d’avviso del medico curante lo stato clinico della

sua paziente non consentiva una capacità lavorativa.

Il 25 aprile 2016 (doc. D) il dr. med. __________ ha certificato

che l’assicurata era inabile totalmente dal 2012.

Pronunciatosi su questi referti, il 12 maggio 2016 (doc. IV/1) il

dr. med. __________ dell’SMR ha ritenuto che non mostrassero un oggettivabile

peggioramento dello stato di salute dell’assicurata.

2.9

Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.10

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti

non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto sia la

problematica psichiatrica sia quella reumatologica e anche quella neurologica sono

state chiarite in modo soddisfacente non solo dai tre periti che hanno

esaminato l’assicurata nel 2014, ma anche dai medici SMR che sono intervenuti

in seguito.

Ciò nonostante, questo TCA non può non stigmatizzare il lungo

lasso di tempo intercorso tra l’esperimento della perizia pluridisciplinare da

parte del Servizio Accertamento Medico (febbraio e marzo 2014) e l’emanazione

della decisione qui impugnata (aprile 2016), che è stata preceduta da un primo progetto

di decisione dell’8 agosto 2014 e poi da un secondo del 23 luglio 2015, che ha

annullato e sostituito il precedente.

Questo ritardo si è accumulato dapprima quando il medico SMR (4

dicembre 2014) ha chiesto ai periti del SAM di pronunciarsi sui nuovi referti medici

prodotti dall’assicurata comprovanti la sua degenza ospedaliera (9 luglio 2015).

Poi presso la Cassa di compensazione __________, che il 20 ottobre 2015 (doc. 100)

è stata incaricata dall’Ufficio AI di emanare la decisione formale dopo avere

effettuato i calcoli di sua competenza.

Al di là dell’aspetto procedurale appena evidenziato, va comunque rilevato

che non risulta comprovato che lo stato di salute dell’assicurata sia

peggiorato rispetto a quanto accertato due anni prima dal Servizio Accertamento

Medico.

In effetti, il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha semplicemente attestato che “la situazione è tale per cui

la Signora è all’inabilità totale dal 2012”, senza però porre la diagnosi

di cui sarebbe affetta, senza nemmeno esporre un’anamnesi dell’assicurata, il

suo stato passato ed attuale, e neppure indicare la (eventuale) terapia

farmacologica in atto.

Questo certificato, così come redatto, non è dunque tale da potere

rimettere in questione il dettagliato, completo e chiaro referto peritale

allestito dal dr. med. __________, che si è ampiamente documentato sullo stato

di salute dell’interessata, ha avuto due consulti personali di 2 ore il primo e

di 70 minuti il secondo, ha contattato telefonicamente lo psichiatra curante e

ha avuto modo di parlare anche con il marito dell’assicurata. Il suo rapporto è

inoltre conforme, nella forma e nel contenuto, alla giurisprudenza in materia

di perizie psichiatriche, avendo analizzato per esteso le condizioni di salute

della ricorrente, avendo posto la diagnosi secondo i criteri internazionali ICD

e avendo valutato la sua capacità lavorativa residua.

Per quanto concerne il rapporto del 21 aprile 2016 rilasciato dal

dr. med. __________, medico curante della ricorrente e specialista in medicina

generale, esso passa in rassegna gli ambiti in cui l’assicurata avrebbe ancora

dei disturbi tali che ne limiterebbero la capacità lavorativa (residua).

Riguardo ai disturbi psichiatrici, egli ha affermato che una

sintomatologia ansioso-depressiva esisteva da tempo.

Il TCA rileva che questa conclusione è stata tratta pure dal

perito psichiatra, perciò tale referto non apporta nulla di nuovo rispetto alle

conclusioni dell’Ufficio AI, così come laddove afferma che la depressione

derivava da importanti conflitti familiari. Questa circostanza era infatti già

nota ai periti al momento di valutare l’assicurata ed era quindi stato

debitamente considerato che “Durante il ricovero presso la __________ di __________,

ricovero resosi necessario a causa di problemi coniugali, lo stato ansioso

diventa una sindrome depressiva ricorrente con un attuale episodio di media

gravità.” (doc. 73 pag. 30). A tal proposito, però, l’assicurata aveva

dichiarato al dottor __________ che “a partire dal suddetto ricovero le

difficoltà con il marito sono migliorate, la “minaccia” di divorzio, rafforzata

dal ricovero avrebbe funzionato. Da allora si sente meglio e anche i dolori

sarebbero migliorati, ella può fare più cose in casa e camminare più a lungo.”

(doc. 73 pag. 31 in initio).

Inoltre, in merito al disturbo di personalità con tratti

aggressivi evidenziato dal medico curante, circostanza che emergerebbe

maggiormente a causa dei conflitti familiari, va qui ricordato che anche

l’esperto interpellato dall’Ufficio AI aveva riscontrato della aggressività da

parte dell’assicurata, osservando che “La valutazione psichiatrica conferma

la diagnosi strutturale, cioè il disturbo di personalità, che rimane però non specificato,

essendo presenti più aspetti, come l’aggressività e instabilità emotiva, ma non

in misura da soddisfare i criteri per un disturbo specifico.” (doc. 73 pag.

31.

in fine).

Dal profilo psichiatrico, dunque, il medico curante non ha indicato

nulla di nuovo che non sia già stato debitamente vagliato e considerato dal

perito del Servizio Accertamento Medico.

Il TCA evidenzia che era inoltre stata diagnosticata dal citato perito

una sindrome da dolore somatoforme, nei confronti della quale non sono però

state mosse specifiche contestazioni. Inoltre, il dr. med. __________, riscontrando

il 5 maggio 2014 un solo criterio di Förster, cioè la presenza di una lieve

patologia psichiatrica, ha ritenuto di inserire questa patologia fra le

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa riconoscendo come il SAM,

anche in presenza di una sindrome ansioso-depressiva, una percentuale di

incapacità lavorativa del 20%.

Di conseguenza, non è qui necessario (nuovamente) approfondire

l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata nuova

giurisprudenza e alla valutazione del dr. med. __________ va quindi prestata

adesione senza riserve (STCA 32.2015.8 del 2 dicembre 2015; STCA 32.2015.49 del

12.

novembre 2015; STCA 32.2014.171 del 24 settembre 2015).

Il dr. med. __________ ha inoltre affermato che dal gennaio 2015

lo stato algico dell’interessata stava peggiorando, tanto che la stessa sarebbe

stata spesso in consultazione presso dei neurochirurghi dell’Ospedale __________

e presso il __________, in cui le è stata cambiata la terapia farmacologica e

somministrati degli antidepressivi.

Per comprovare queste sue dichiarazioni il curante ha rinviato a

sei certificati medici rilasciati rispettivamente il 26 gennaio, il 7 e 27

luglio, il 13 agosto, il 4 settembre e il 9 ottobre 2015. Questi referti non

sono stati tuttavia prodotti né dal medico stesso né tanto meno dal

rappresentante dell’assicurata in sede ricorsuale.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,

quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un

nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari

addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della

lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2015.120

del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19

febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8

luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre

2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio

2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013

del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del

10.

giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, rinviando semplicemente a una serie di certificati e

affermando che la perizia SAM è datata e quindi non attesta il suo attuale

stato di salute, pretendendo con ciò che gli atti siano rinviati all’amministrazione

per nuovi accertamenti medici, è venuta meno al suo obbligo di comprovare le

sue allegazioni. Essa si è limitata a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato

le sue condizioni, mentre non ha saputo comprovare le sue lamentele, i referti

medici prodotti non essendole di aiuto.

Riguardo alla sintomatologia neurologica, secondo cui

l’interessata presenterebbe una sensazione di congelamento e formicolio nel

territorio dermatoma L3 sinistra e una sensazione di deficit della forza della

gamba, il medico curante ha osservato che a più riprese l’assicurata è stata

sottoposta a esami neuroradiologici (RMI) e a fisioterapia intensa.

Anche in tale evenienza queste affermazioni non sono state comprovate

da specifica documentazione medica specialistica, perciò non sono in grado di

attestare una situazione clinica differente da quella stabilita dal dr. med. __________

il 6 marzo 2014.

In merito allo stato della gamba, il perito si era già ampiamente

espresso, prendendo in considerazione i persistenti dolori agli arti inferiori

lamentati dall’interessata, descritti come una specie di bruciore o caldo, come

delle scosse o dei crampi, ed effettuando un’ampia valutazione EMG, esame

risultato in sostanza nella norma, eccetto delle minime anomalie di una

sofferenza neurogena pregressa del muscolo vasto laterale di sinistra (doc. 73

pag. 25 in fine).

Quanto alla questione lombare, i disturbi nella zona L3 erano già

noti ed erano già stati considerati nel 2014, laddove il neurologo aveva

riscontrato ancora minimi segni di una pregressa radicolopatia L3 sinistra per

l’asimmetria del riflesso rotuleo e le alterazioni minime EMG riscontrate del

muscolo vasto laterale sinistro erano comunque senza deficit di forza specifico

e senza deficit sensitivo corrispondente. Lo specialista non aveva rilevato una

sintomatologia radicolare, i lievi segni radicolari L3 sinistra potendo essere

benissimo legati anche all’intervento stesso di neurolisi della radice L3 sinistra,

comunque senza attuali segni deficitari o algici di una problematica radicolare

L3 sinistra. A suo dire i deficit sensitivi accusati a livello degli arti

inferiori erano di difficile inquadramento organico, non avevano una

distribuzione dermatogena; probabilmente si trattava di un disturbo sensitivo

con componente somatoforme.

Riguardo agli esami neuroradiologici, va qui ricordato che, da

ultimo, il referto radiologico lombare del 31 luglio 2015 era già stato

vagliato dai dr. med. __________ e __________ dell’SMR, i quali hanno osservato

in proposito che la sindrome panvertebrale su alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide era nota ed era già stata oggetto di numerose

misure terapeutiche e che la citata risonanza magnetica non conteneva

sostanzialmente nulla di nuovo.

Documentazione (neuro)radiologica più recente non è pervenuta né

all’amministrazione né alla scrivente autorità, perciò le affermazioni del

medico curante non possono essere fatte proprie da questo Tribunale.

Infine, il dottor __________ ha dichiarato che nel corso del 2015

v’è stato un aggravamento dei sintomi nel contesto di un peggioramento della

stenosi del canale vertebrale L3-L4, per la quale i neurochirurghi avevano

proposto di intervenire chirurgicamente, senza però trovare il consenso

dell’interessata.

Come visto, sia il reumatologo sia il neurologo avevano preso in

considerazione le alterazioni del rachide lombare con conosciuta stenosi del

canale spinale in L3-L4 e che l’assicurata aveva subìto una sequestrectomia del

lussato erniario intraforaminale L3-L4 a sinistra, raccomandando un calo

ponderale per ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e un

ricondizionamento progressivo del corsetto muscolare lomboaddominale per

aumentare la resistenza agli sforzi fisici, stabilizzando il rachide lombare

operato (doc. 73 pag. 21 in fine).

Secondo il medico specialista in medicina generale l’assicurata

avrebbe praticato della fisioterapia intensa, ma ciò non avrebbe portato dei

miglioramenti visto che essa presentava dolori in sede lombare paravertebrali

bilaterali, dolori emergenti a livello delle faccette L3-L4 (già noti), L4-L5 e

L5-S1 (nuova localizzazione), senza però che questi dati siano stati oggettivati

clinicamente.

Infine, l’asma bronchiale con ripetuti episodi di esacerbazione

che portavano la ricorrente ad assumere cortisone evidenziata dal medico curante

era già stata individuata dai periti del SAM sotto forma di episodi

parossistici di dispnea di possibile origine asmatica, tuttavia senza influenza

sulla capacità lavorativa dell’interessata.

Questo TCA evidenzia ancora che in presenza di

disturbi cervico e lombovertebrali, nel caso di specie un medico reumatologo

risulta più specialista di un medico generalista.

Medesima conclusione va tratta per la patologia

psichica.

Per questo motivo può quindi essere fatto

affidamento ai referti peritali dei dr. med. __________, __________ e __________

e accantonata l’opinione del dr. med. __________, non specialista in materia

siccome specialista in medicina generale, il quale ha riferito di disturbi reumatologici,

neurologici e psichici. In effetti, a fronte di una valutazione peritale

da parte di un reumatologo, un neurologo e uno psichiatra, le sue valutazioni

di medico non specialista in queste branche della medicina non possono qui per

giurisprudenza avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/2010 del

7.

ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e

i riferimenti; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8

marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30 settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9

febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28

ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio

2012).

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici

SMR si sono pronunciati nel corso degli anni sullo stato di salute della

ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia pluridisciplinare

SAM, ma anche i rapporti dei medici curanti, i quali, per contro, non si sono

sufficientemente confrontati con i referti allestiti dai periti e dai medici

SMR.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti

su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata, non

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile e il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio

AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa della ricorrente.

2.11

Stante quindi la validità

assunta dall’ultima valutazione medica del 25 settembre 2015 dei dr. med. __________

e __________ dell’SMR, i quali si sono fondati sull’opinione dei tre

specialisti in materia del SAM intervenuti su mandato dell’Ufficio AI, il TCA

ritiene che la capacità lavorativa dell’assicurata non si sia modificata

rispetto a quanto stabilito dagli esperti interpellati dall’amministrazione.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012 la ricorrente è stata inabile al 100%

di un tempo pieno (inteso come 30 ore) non solo nella sua ultima attività di ausiliaria

di economia domestica addetta alla pulizia di una casa privata, ma anche in

altre attività adeguate.

Dal 2 luglio 2013 l’inabilità lavorativa va poi confermata nel 50%

nella sua ultima attività e nel 20% in attività adeguate che rispettino i

limiti funzionali individuati dal perito reumatologo.

Per le mansioni consuete, l’assistente sociale ha stabilito che

dal 2 luglio 2013 al 23 giugno 2014 l’inabilità lavorativa era del 30%, poi è

diminuita al 25%.

In assenza di elementi medici che contraddicono tali conclusioni, queste

ultime capacità lavorative si sono dunque protratte anche dopo il 1° luglio

2013.

rispettivamente il 24 giugno 2014.

Sulla base del calcolo economico effettuato dall’Ufficio AI

tenendo presenti questi gradi di incapacità lavorativa - che qui non v’è motivo

di rimettere in discussione alla luce delle chiare e complete risultanze mediche

esposte -, discende che la ricorrente, trascorsi i tre mesi dall’avvenuto

miglioramento (1° luglio 2013), non ha più diritto al versamento di una rendita

di invalidità, essendo il grado di invalidità individuato (22%) inferiore al

grado minimo pensionabile (40%).

La circostanza che è solo dal 24 giugno 2014 che il grado di

incapacità lavorativa nelle mansioni consuete è passato dal 30% al 25%, mentre

l’Ufficio AI ha ritenuto sin dal 1° gennaio 2013 un’inabilità del 25%, non muta

nella sostanza il risultato finale.

Ne discende, dunque, che dal 1° novembre 2013 l’insorgente non ha

più diritto di ricevere una rendita di invalidità.

Questo Tribunale non può quindi

che confermare la soppressione della rendita d'invalidità così come stabilito

dall'amministrazione e respingere integralmente il ricorso.

Al riguardo è comunque utile

rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello

stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4

maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti