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Decisione

32.2016.46

Nell'ambito della revisione di un diritto a tre quarti di rendita assicurato fa valere peggioramento.Amministrazione conferma prestazione. TCA conferma

7 marzo 2017Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7.

Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006,

pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se

si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile

di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista

un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non

è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.8 che segue, la prestazione è

stata erogata all’assicurato sulla base di accertamenti medici approfonditi,

inclusa una perizia psichiatrica, eseguiti contestualmente alla resa della

decisione del 14 aprile 2006 (doc. AI 48). Inoltre, anche in sede della revisione

del 2009, che ha portato alla conferma della prestazione con comunicazione del 3

dicembre 2009 (doc. AI 70), l’amministrazione ha materialmente esaminato la

fattispecie sottoponendo l’assicurato ad una nuova perizia psichiatrica (doc.

AI 68, 70). In occasione della revisione avviata nel giugno 2012 per contro l’Ufficio

AI si è limitato a confermare la prestazione sulla base del solo rapporto del

curante (doc. AI 75, 79).

Il

TCA è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente alla decisione del 14

aprile 2006 (rispettivamente al provvedimento 3 dicembre 2009 che ha accertato

una situazione invariata) lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in

misura tale da giustificare l’aumento della rendita d’invalidità.

2.8.

Dagli atti di causa risulta che in occasione della concessione della rendita

l’amministrazione, in evasione della domanda dell’assicurato che lamentava i

postumi di un infortunio patito sul lavoro il 27 marzo 2001 con frattura del

femore, aveva interpellato il curante dr. __________, internista (per il quale l’assicura-to

era inabile nella sua professione di muratore, ma abile al 50% in un’attività

leggera adatta; doc. AI 24) e il dr. __________, psichiatra curante, che nel

rapporto del 26 agosto 2004 concludeva per una totale inabilità lavorativa a

livello psichiatrico dall’agosto 2003 per la diagnosi di “Evoluzione ansio

depressiva e dolore cronico (F41.2) in una personalità anancastica (F 60.5) a

tratti ev paranoici (F 60.0)”. L’amministrazione ha quindi ritenuto opportuno

far esperire una perizia a cura del dr. __________, psichiatra, il quale nel

suo rapporto 28 aprile 2005, eseguita una dettagliata visita clinica con test

di Rorschach, ha posto le diagnosi di “Disturbo di adattamento post traumatico

in personalità paranoide (ICD 10-F43.25; F 60.0) oltre a stato dopo OS per

frattura diafisaria femore dx 27.3.2001, stato dopo meniscectomia dx 2001.

Stato dopo frattura Th12 1981. Stato dopo riattivazione Tbc polmonare 2001”

formulando le seguenti considerazioni:

"

DISCUSSIONE

Nel caso del peritando siamo confrontati con una

classica sintomatologia del dolore di origine psichica nella forma di una

fissazione paranoide che non permette l’accettazione e la rielaborazione di un

trauma in sé lieve. Di carattere paranoico, sospettoso, diffidente, rigido, il

peritando ha vissuto le difficoltà post-operatorie e di guarigione come un

incubo paranoide nel quale si figurava sempre più a dinamica di un grave

sbaglio medico celato e mai rilevato. In questo vissuto paranoico vi è un

minimo di verità, un leggero difetto dell'asse di rotazione del femore dx. è confermato

dalle numerose valutazioni specialistiche, un difetto di comunicazione è stato

sicuramente presente in quanto la comunicazione con un paranoico è possibile

solo a uno specialista in psichiatria. Queste minime verità si trasformano

nella paranoia in profonda convinzione assolutamente irremovibile di un danno o

un ingiustizia subita. Ogni commento, ogni intervento, ogni lettera e ogni

controllo diventano la prova inconfutabile dell'errore commesso e della volontà

maligna di non ammetterlo e non aiutare il peritando nella sua continua ricerca

della verità. Questa dinamica consuma tutte le energie del peritando oggi uomo

invecchiato, indebolito, incapace di reagire, ma con ancora un potenziale

lavorativo che deve essere assolutamente usato pena l'ulteriore regressione in

uno stato di assoluta dipendenza e inattività. Ritengo il peritando quindi

inabile al lavoro in misura del 50º/o per motivi psichiatrici a mio personale

parere comunque non accumulabile con il 30% di invalidità ortopedica. Se posso

permettermi un giudizio in tal senso, ritengo quindi l'inabilità lavorativa del

peritando valutabile al 50% globale, La dinamica di fissazione somatica tipica

dei paranoici non è nient'altro che una proiezione, uno scarico nel corpo di

impulsi violenti nati dalla convinzione di aver subito una grave ingiustizia.

Questa convinzione scaturisce da una profonda violenza e rivendicatività

assolutamente inconsce originate nella primissima infanzia e pronte a

riesplodere alla minima ingiustizia subita che riattivi quell'antica

sofferenza. Queste dinamiche, quando spinte all'estremo, portano in isolati

casi all'omicidio o al suicidio.

(…)

2.6. Una limitazione della capacità di lavoro provata a

livello medico di almeno il 20% risulta essere presente dal 27.03.200l in

misura del 100% e dal 01.08.2003 in misura del 50%. Vi è stata una inabilità

lavorativa al 100% per motivi psichici dall'agosto 2003 sino a tutt'ora.

Ritengo il peritando inabile al lavoro limitatamente al 50º/o per motivi

psichici a partire dal 01.01.2005 data d'inizio dello stage lavorativo al 50%

presso la Caritas.

(…)

Provvedimenti medici sono già in corso, dal punto di

vista psichiatrico è molto difficile che il peritando accetti un intervento

atto a confrontare la dinamica persecutoria della propria sofferenza. Per

queste ragioni ritengo la prognosi dal punto di vista psichiatrico cattiva.

(doc. AI 40).

Nel

rapporto del 20 dicembre 2005 il medico SMR ha ripreso e condiviso le diagnosi

e le conclusioni peritali osservando :

" Limitazioni funzionali

In relazione con i disturbi presentati all'arto

inferiore destro, il paziente risulta essere limitato nelle attività lavorative

che comportano il mantenimento prolungato o duraturo di una posizione eretta,

degli spostamenti prolungati e frequenti anche su terreni regolari, a più forte

ragione se scoscesi o irregolari movimenti frequenti e ripetuti

d'inginocchiamento, rispettivamente accovacciamento, il trasporto di pesi

superiori alla 15ina di chili, così come l'uso di macchinari vibranti, rispettivamente

contundenti. Il paziente può per contro svolgere sull'arco di tutta una

giornata lavorativa delle attività leggere con possibilità ci cambiamento regolare

della propria posizione e con dei corti spostamenti su superfici piane.

Raccomandazioni, proposte SMR

Mi rifaccio alla "Decisione su opposizione"

del 13.02.04

Al termine della visita di chiusura il dott. __________,

medico di circondario, è giunto alla conclusione che, tenuto conto dei postumi

infortunistici, l'assicurato non è più in grado di svolgere la propria attività

professionale originaria. Per contro egli può, sull'arco dell'intera giornata,

esercitare un'attività più leggera in posizione alternata (omissis) la capacità

lavorativa dell'assicurato è del 50% (omissis) nell'attività di gruista o in

altri lavori da esercitarsi in posizione esclusivamente sedentaria e cioè in

mansioni che non sono state considerate dalla __________. Mi rifaccio alla

visita di chiusura del 17.04.03 della __________

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

In relazione con i disturbi presentati all'arto

inferiore destro, il paziente risulta essere limitato nelle attività lavorative

che comportano il mantenimento prolungato o duraturo di una posizione eretta,

degli spostamenti prolungati e frequenti anche su terreni regolari, a più forte

ragione se scoscesi o irregolari movimenti frequenti e ripetuti

d'inginocchiamento, rispettivamente accovacciamento, il trasporto di pesi

superiori alla 15ina di chili, così come l'uso di macchinari vibranti, rispettivamente

contundenti. Il paziente può per contro svolgere sull'arco di tutta una

giornata lavorativa delle attività leggere con possibilità ci cambiamento regolare

della propria posizione e con dei corti spostamenti su superfici piane.

Pertanto in risposta al quesito rivolto, il sig. RI 1,

tenuto conto anche della perizia del dr. __________, che lo ritiene inabile al

lavoro per motivi psichici al 50% dal 1. gennaio 2005, è abile al lavoro al 50%

in attività esigibile come sopra esposto, che non è più l'attività pesante

originaria ma quella adattata secondo i limiti funzionali.” (doc. AI 43)

Di

conseguenza, ammessa una completa inabilità lavorativa come gruista, ma una

capacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate dal gennaio 2005,

eseguito il confronto dei redditi concludente per una perdita di guadagno del

61% (cfr. rapporto del consulente professionale del 9 febbraio 2006, doc. AI

47), con decisione del 14 aprile 2006 l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato

una rendita intera dal 1 marzo 2002 al 30 marzo 2005 e in seguito tre quarti di

rendita (doc. AI 50). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

In

occasione della revisione intrapresa nella primavera del 2009, considerato come

l’assicurato sostenesse di essere peggiorato a livello psichico,

l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, psichiatra curante dal

settembre 2007, il quale, poste la diagnosi di “sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica ICD 10 F

33.11)”, pur riferendo di uno stato di salute stazionario, ha concluso per

un’inabilità lavorativa del 70% dal 5 settembre 2007 (doc. AI 61). L’amministrazione

ha quindi fatto eseguire una nuova perizia a cura della dr.ssa __________,

psichiatra, la quale, nel referto del 10 agosto 2009, ha posto le diagnosi di “Disturbo

da disadattamento post-traumatico in personalità paranoide (ICD-10 F:43.25; F:60.0),

Sindrome algica e difetto assiale in rotazione dell'anca destra in stato dopo

frattura diafisaria del femore destro il 27.03.2001, osteosintesi con chiodo

centro-midollare il 27.03.200l ed asportazione del materiale d'osteosintesi il

29.01.2003” (oltre a altre diagnosi somatiche senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa) e esposto quanto segue:

" (…)

Considerando il quadro generale si può confermare la

diagnosi psichiatrica posta dal Dr. __________ nella sua perizia del 2005, con

la constatazione, che l' energia paranoica ha lasciato parzialmente il posto ad

una sorta di rassegnazione depressiva. Il quadro psicopatologico constatato

dalla sottoscritta all'occasione del colloquio peritale non presenta rispetto a

quello presentato dall'assicurato al collega nel 2005 un peggioramento tale da

giustificare una modificazione del diritto di rendita. Permane una incapacità lavorativa del 50%. L'assicurato aveva anche

cercato un posto di lavoro “leggero",

cosa che si sentiva ( e si sentirebbe) in grado di svolgere e cosa, che dal

punto di vista psichiatrico potrebbe solo giovargli dandogli di nuovo l'impressione

di essere utile e sviandolo dai pensieri costantemente incentrati sulla sua

menomazione.

Infine va fatto presente, che con un'adeguata terapia

psichiatrica lo stato psichico potrebbe migliorare, cosa che non porterebbe ad

un aumento della capacità lavorativa, ma almeno ad un miglioramento della

qualità di vita dell’assicurato.

(…)

2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro

a livello

medico di almeno il 20% ?

Dal 27.03.2001

2.7 Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione

della capacità di lavoro?

Incapacità lavorativa per infortunio:

100% dal 27.03.2001 al 31.07.2003

50% dal 01.08.2003 al 31,08.2003

32% dal 01.09.2003

Incapacità lavorativa per motivi psichici

100% dal agosto 2003 al 31.l2.2004

50% dal 0l.0l.2005 al tutt'oggi

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne

i disturbi psichici?

Un eventuale ambiente di lavoro potrebbe senz'altro

sopportare i disturbi psichici

dell'assicurato.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1 E' possibile effettuare provvedimenti d’integrazione?

Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

L'assicurato l'08.08.2003 ha fatto richiesta di

provvedimenti d'integrazione (riqualifica) e dichiara di non aver ricevuto risposta da parte dell'AI. Di per

sé provvedimenti d'integrazione sarebbero possibili, ma non aumenterebbero la

capacità lavorativa, che resterebbe del

50%.A causa dei postumi dell'infortunio dovrebbe

trattarsi di lavori leggeri. Esiste una

limitazione per motivi psichici del 50%.” (doc.

AI 68).

Nel

rapporto del 1° settembre 2009 il medico SMR ha fatto proprie le conclusioni

peritali e, poste le limitazioni fisiche (legate all’impossibilità di mantenere

una posizione eretta prolungata e duratura, effettuare spostamenti prolungati e

frequenti anche su terreni regolari, movimenti frequenti e ripetuti di

inginocchiamento rispettivamente di accovacciamento, trasporto di pesi superiori

ai 15 chilogrammi, uso di macchinari vibranti e contundenti) e psichiche (consistenti

nell’incapacità di elaborazione adeguata dell'infortunio subito), dopo aver rilevato

che sarebbe stato importante eseguire un piano di riabilitazione, ha osservato:

"

(…)

Siamo attualmente in fase di revisione di rendita.

L'attuale visita peritale psichiatrica conferma la diagnosi psichiatrica posta

dal dr. ___________ posta nella sua perizia del 2005 con la constatazione che

l'energia paranoica ha lasciato parzialmente il posto ad una sorta di

rassegnazione depressiva

Permane quindi uno stato stazionario dello stato di

salute psichico, rispettivamente una IL del 50% giustificata dai tratti

paranoici della sua personalità, che causano una incapacità di elaborazione

adeguata dell'infortunio subito, e della sintomatologia depressiva

Dal punto di vista fisico l'attività abituale non è più

esigibile l'A. non ha più una attività lavorativa dal 2001 , aveva cercato

anche un posto di lavoro leggero cosa che gli avrebbe consentito dal punto di vista

psichiatrico di essere utile e sviandolo dai pensieri costantemente incentrati

sulla sua menomazione).

Viene definito che un eventuale ambiente di lavoro

potrebbe sopportare i disturbi

psichici dell'A., pertanto provvedimenti di

integrazione sarebbero possibili (nell'ambito sociale non sussistono

limitazioni della CL) ma non aumenterebbero la CL che resterebbe al 50%.

Va fatto presente che con una adeguata terapia

psichiatrica lo stato psichico

potrebbe migliorare ma non porterebbe ad un aumento

della CL dell'A. ma almeno ad un miglioramento della sua qualità di vita.” (doc. AI 69)

Di

conseguenza, la comunicazione del 3 dicembre 2009 ha confermato i tre quarti di

rendita (doc. AI 70).

Nel

giugno 2012 l’amministrazione ha avviato una nuova revisione. Visto il certificato

13 luglio 2012 del dr. __________ - il quale giudicava la situazione

sostanzialmente invariata dal 2003 con una capacità lavorativa in attività

adeguate del 30-40%; doc. AI 75 -, e il rapporto finale SMR del 24 agosto 2012,

mediante comunicazione del 30 agosto 2012 l’amministrazio-ne ha nuovamente

confermato il dritto a tre quarti di rendita (doc. AI 80).

Nel

settembre 2015 l’amministrazione ha avviato una nuova procedura di revisione.

Con scritto 20 ottobre 2015 il dr. __________, poste le diagnosi invalidanti di

“problematica psichica, sindrome algica residuale su difetto assiale in

rotazione dell'anca destra in presenza di uno stato dopo frattura al Ill medio

del femore destro il 27.03.01, Osteosintesi con chiodo centromidollare il

27.03.01, asportazione del materiale di osteosintesi il 29.01.03 oltre a Broncopatia

cronica ostruttiva GOLD III” oltre a diagnosi con “possibili” ripercussioni

invalidanti di “Cardiopatia ischemica con esiti di infarto miocardico in

sede infero-laterale avvenuto in maniera asintomatica, recente valutazione

cardiologica, FRCV”, per quanto riferito alla capacità lavorativa ha

osservato:

"

Il paziente non lavora più da

parecchio tempo, non ho dati sulla sua capacità lavorativa, non so neanche

quale invalidità gli è riconosciuta. Dal mio punto di vista è valida l'osservazione

che avevo fatto alla fine della pagina 2 del rapporto precedente. Globalmente, se

sì fa astrazione della problematica psichica di cui non mi sono mai occupato, il

paziente dal punto di vista somatico è inabile al 100% nella sua precedente attività

di muratore. In un lavoro adattato (che non necessita sforzi fisici tipo “ufficio")

la sua capacità lavorativa potrebbe essere del 30-40%. Non so se il paziente è

ancora seguito dallo psichiatra, vi lascio informare ed ev. chiedere se vi è una

limitazione per motivi psichici.

1.7 Nella sua precedente attività di muratore il paziente

è inabile al 100%. Non potrà svolgere Ia

professione di muratore in futuro.” (doc.

AI 86)

Il

curante ha allegato una certificazione del Servizio di cardiologia dell’Ospedale

di __________ del 28 settembre 2015 attestante:

"

“Diagnosi:

1. Cardiopatia ischemica con:

esiti di infarto miocardico in sede inferolaterale

avvenuto in maniera

asintomatica

esame ecocardiografico: buona funzione ventricolare sinistra

con necrosi

inferolaterale

FRCV: dislipidemia, ipertensione arteriosa possibile,

tabagismo.

Considerandi

2.

Sincope di non chiara origine DD su pregresso IMA

inferiore con massaggio dei seni carotidei

nella norma

(…)

Ecocardiografia: Lieve

ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro con buona funzione sistolica su

acinesia infero-Iaterale. Atri normali. Assenza di grossolane valvulopatie.

Normale il ventricolo destro, PVC 5 mrnHg.

Massaggio dei seni carotidei: Normale.

(…)

Valutazione e procedere:

il paziente in maniera del tutto inaspettata a fronte

di un ECG normale, presenta all’esame ecocardiografico gli esiti di pregressa

necrosi in regione inferolaterale a carico del ventricolo sinistro. Tale

infarto sarebbe avvenuto in maniera inavvertita da parte del paziente in quanto

all’anamnesi odierna non sono riuscito a carpire una sintomatologia che potesse

ricondurre ad un pregresso infarto.

Per indagare meglio l'episodio sincopale ho eseguito

anche un massaggio dei seni carotidei che però è risultato essere normale. In maniera

del tutto speculativa si potrebbe ammettere che in data 24.08.2015 o qualche giorno

prima ha avuto un infarto miocardico acuto in regione inferiore e che questo

abbia provocato, in maniera transitoria, un blocco atrioventricolare alla base della sincope riferita.

Infatti quest'ultima, senza prodromi, alla luce

del reperto odierno fa propendere per una perdita di conoscenza secondaria ad

un disturbo del ritmo. Tuttavia dopo il consulto, a distanza di due giorni

dall'evento, presso il

nosocomio di ______________ non è stata in quell'occasione

eseguito un valore della troponina e pertanto esprimersi sulla data dell’infarto

miocardico acuto rimane difficile. Da parte mia verrà eseguita una scintigrafia

del miocardio, Se quest'ultima dovesse confermare la presenza di una cicatrice

miocardica senza evidenza di un'ischemia residua importante proseguirei unicamente

in maniera conservativa evitando di sottoporlo ad una coronarografia. Per

converso se la scintigrafia miocardica dovesse dimostrare la presenza di un'ischemia a quel punto la coronarografia sarebbe

d'obbligo. Ho prescritto una statina, Aspirina

Cardio e una minima dose di betabloccante (beta uno selettivo come il Concor)

da adattare secondo clinica. Per quanto concerne la presenza di un'extrasistolia

ventricolare che scompare sotto sforzo quest'ultima probabilmente è da imputare

alla BPCO sottostante e favorita dalla terapia con Seretide. Dopo l'esecuzione

della scintigrafia ti informerò sul procedere.” (doc. AI 86)

Il

dr. __________, pneumologo, nel rapporto del 6 novembre 2015, poste le diagnosi

di BPCO GOLD III, tabagismo attivo e obesità, ha concluso per una completa

capacità lavorativa per lavori fisici sedentari leggeri (doc. AI 88).

Con

annotazione 15 gennaio 2016 il medico SMR ha rilevato che l’episodio di infarto

rilevato nell’agosto 2015 in maniera asintomatica non sembrava limitare

ulteriormente la capacità lavorativa; per quanto riferito alla malattia polmonare

la situazione sembrava invariata. Era per contro opportuno verificare la

situazione psichica (doc. AI 93). L’amministrazione ha quindi interpellato il

dr. __________, il quale con rapporto 4 marzo 2016, poste le diagnosi di “Stato

regressivo con disturbi algici residui dopo incidente sul lavoro in una

personalità a tratti paranoide F60.0”, ha rilevato che dall'ultimo rapporto

l'assicurato non aveva più avuto bisogno di contatti psichiatrici regolari. Descrivendo

la vita ritirata tenuta dall’assicurato, il quale segnalava delle fluttuazioni timiche

che non necessitano richieste farmacologiche, ha rilevato che egli si presentava

“senza notevoli cambiamenti durante gli anni se non quello di apparire meno

ansioso”, rimarcando “una presenza di sfiducia che si generalizza sulla

maggior parte delle relazioni umane all'eccezione di famigliari stretti”. Definite

“inesistenti” le potenzialità per riprendere un’attività lavorativa e osservato

come attualmente non era in atto alcuna terapia, si è espresso riguardo alle

raccomandazioni per la terapia futura nel senso che “una terapia necessita

di una sofferenza che permetta un minimo di richiesta quello che nell'attuale equilibrio

e considerando la struttura rigida dell’assicurato non è attualmente il caso”.

Ha quindi concluso per un’incapacità lavorativa nell'ultima attività esercitata

del 100% dall’agosto 2003 (doc. AI 97).

Nell’annotazione

10.

marzo 2016 il dr. __________ del SMR ha concluso che “dalla documentazione

prodotta agli atti non emerge uno stato di salute peggiorato, ma piuttosto

consolidato. Situazione clinica invariata” (doc. AI 98).

Di

conseguenza, l’amministrazione, con comunicazione 14 marzo 2016 dapprima, la

decisione impugnata poi, ha confermato il diritto a tre quarti di rendita, con

la motivazione che in base alla nuova documentazione medica acquisita agli atti

il SMR aveva ritenuto che il suo stato di salute era rimasto invariato rispetto

alle valutazioni mediche effettuate in precedenza (doc. AI 101).

Nel

suo ricorso l’assicurato contesta le conclusioni sostenendo in sostanza un

peggioramento delle sue condizioni. Produce documentazione già agli atti oltre

a un referto del 2 novembre 2015 relativo all’esecuzione della tomoscintigrafia

miocardica perfusionale basale e da stress, concludente quanto segue:

"

L'indagine ha dimostrato esiti di

una pregressa necrosi infero-laterale senza associati reperti significativi per

la presenza di alterata perfusione miocardica indotta dallo stress

farmacologico” (doc A7)

Ha

inoltre prodotto un rapporto 19 novembre 2015 del dr. __________, cardiologo, che

riferito della scintigrafia miocardica eseguita, visti gli esiti (ossia “gli

esiti di una pregressa necrosi infero-laterale senza associati reperti

significativi per la presenza di alterata perfusione miocardica indotta dallo

stress farmacologico”; doc A7), ha osservato che non valeva la pena sottoporre

il paziente ad una coronografia, ma ad una cicloergometria e un Holter. Veniva

infine sottolineato che era stato nuovamente raccomandato all’assicurato

l’importanza di seguire la terapia prescritta e soprattutto di smettere di fumare

(doc. A/8).

Valutata

la documentazione prodotta, il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del

7.

giugno 2016, ha rilevato che l’ulteriore documentazione prodotta non

giustificava un peggioramento della capacità lavorativa (doc. IV/1).

2.9

Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, rammentato

che la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante

della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.

181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che

seguono, non può che confermare la decisione dell’Ufficio AI con la quale ha

negato l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni

dell’assicurato rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi,

confermato il diritto a tre quarti di rendita.

Occorre

rammentare che in occasione della concessione della rendita, con decisione 14

aprile 2006, preso atto della certificazione del 29 luglio 2003 del curante dr.

__________ (per il quale, a motivo di una sindrome algica residuale e uno stato

depressivo reattivo, l’assicurato era inabile nella sua professione di muratore,

ma abile al 50% in un’attività leggera adatta; doc. AI 24) e di quella del dr. __________,

psichiatra curante (che nel rapporto del 26 agosto 2004 concludeva per una

totale inabilità lavorativa a livello psichiatrico dall’agosto 2003 per la

diagnosi di “Evoluzione ansio depressiva e dolore cronico (F41.2) in una

personalità anancastica (F 60.5) a tratti ev paranoici (F 60.0)” ; doc. AI

35), l’amministrazione aveva fatto esperire una perizia psichiatrica a cura del

dr. _____________, psichiatra. Nel rapporto 28 aprile 2005, poste le diagnosi

di “Disturbo di adattamento post traumatico in personalità paranoide (ICD

10-F43.25; F 60.0) oltre a stato dopo OS per frattura diafisaria femore dx

27.3

, stato dopo meniscectomia dx 2001. Stato dopo frattura Th12 1981.

Stato dopo riattivazione Tbc polmonare 2001”, il perito aveva concluso considerando

l’assicurato inabile al lavoro in misura del 50% per motivi psichiatrici, non

cumulabile con l’inabilità ortopedica, dal gennaio 2005 (precedentemente, dal

marzo 2001, del 100%).Tali conclusioni sono state fatte proprie dal SMR nel rapporto

medico 20 dicembre 2005 in base al quale l’assicurato poteva essere considerato

abile in misura del 50% in un’attività leggera compatibile con le limitazioni

derivanti dai postumi della frattura alla gamba (doc. AI 40 e 43; consid. 2.8).

Questa

situazione è apparsa sostanzialmente invariata in occasione della prima

revisione avviata nella primavera 2009. In effetti, dalla nuova approfondita

perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________, del 10 agosto 2009, posta

la diagnosi di “Disturbo da disadattamento post-traumatico in personalità

paranoide (ICD-10 F:43.25; F:60.0) (oltre a sindrome algica e le diagnosi

in relazione alla problematica all'anca e al femore e altre diagnosi non

invalidanti), la psichiatra, dopo aver rilevato che rispetto alla valutazione

del dr. __________ l’assicurato appariva meno ostile e il suo pensiero meno

rigido e perseverante e l'atteggiamento rivendicativo, paranoico più mitigato,

ha concluso confermando la diagnosi psichiatrica posta dal dr. __________ nella

sua perizia del 2005, con la constatazione che “l’energia paranoica ha

lasciato parzialmente il posto ad una sorta di rassegnazione depressiva”.

Secondo la perita insomma il quadro psicopatologico non presentava, rispetto a

quanto constatato dal collega nel 2005, un peggioramento, dovendosi confermare

una incapacità lavorativa del 50% a motivo essenzialmente della sintomatologia

depressiva dal gennaio 2005 (doc. AI 68; cfr. in esteso al consid. 2.8).

Nel

rapporto medico del 1. settembre 2009 il medico SMR ha fatto proprie tali

conclusioni e ha quindi rilevato che lo stato di salute (organico e psichico)

era stazionario, con un’inabilità lavorativa del 50% in un’attività leggera

adeguata giustificata dai tratti paranoici della sua personalità, che causano

una incapacità di elaborazione adeguata dell'infortunio subito e della

sintomatologia depressiva (doc. AI 69). Di conseguenza, con comunicazione del 3

dicembre 2009 l’amministrazione ha confermato il diritto a tre quarti di

rendita (doc. AI 70).

In

occasione della revisione avviata nel settembre 2015 la situazione è apparsa

sostanzialmente invariata.

In

effetti, nello scritto 20 ottobre 2015 il dr. __________, confermate le note

diagnosi, ha posto anche la diagnosi “con possibili ripercussioni invalidanti”

di “Cardiopatia ischemica con esiti di infarto miocardico in sede

infero-laterale avvenuto in maniera asintomatica, recente valutazione

cardiologica, FRCV”. Per quanto riferito alla capacità lavorativa, egli si

è sostanzialmente ribadito nelle sue precedenti valutazioni (“Dal mio punto

di vista è valida l'osservazione che avevo fatto alla fine della pagina 2 del

rapporto precedente”), segnatamente quindi la certificazione del 13 luglio

2012.

nella quale egli aveva affermato che la situazione era invariata dal 2003

(doc. AI 75, doc. AI 86; cfr. per esteso al consid. 2.8).

Per

quanto poi attiene alla problematica cardiaca di nuova insorgenza evidenziata

dal curante, dalle certificazioni agli atti, incluse quelle prodotte in questa

sede dal ricorrente (cfr. il rapporto del Servizio di cardiologia dell’Ospedale

di __________ del 28 settembre 2015, doc. AI 86), emerge che sono state poste

le diagnosi di “Cardiopatia ischemica con esiti di infarto miocardico in

sede inferolaterale avvenuto in maniera asintomatica (dall’esame ecocardiografico

emergeva una buona funzione ventricolare sinistra con necrosi inferolaterale),

oltre a FRCV, dislipidemia, ipertensione arteriosa possibile, tabagismo, Sincope

di non chiara origine DD su pregresso IMA inferiore (massaggio dei seni

carotidei nella norma)”. L’ecocardiografia effettuata evidenziava in ogni

modo una situazione tutto sommato benigna (con una lieve ipertrofia eccentrica

del ventricolo sinistro con buona funzione sistolica su acinesia infero-Iaterale,

atri normali, assenza di grossolane valvulopatie, ventricolo destro e massaggio

dei seni carotidei nella norma, PVC 5 mrnHg), ragione per cui, malgrado il pregresso

infarto avvenuto in maniera asintomatica, non vi erano elementi per ammettere

una modifica sostanziale della situazione del ricorrente (doc. AI 86). Del

resto è bene ribadire che anche il curante ha evidenziato l’insorgenza di

questa nuova problematica attribuendole tuttavia solo una “possibile” valenza

invalidante (certificato del dr. __________, doc. AI 86)

Quanto

d’altra parte al referto del 2 novembre 2015 relativo all’esecuzione di una

tomoscintigrafia miocardica perfusionale basale e da stress, concludente per la

presenza di “esiti di una pregressa necrosi infero-laterale senza associati

reperti significativi per la presenza di alterata perfusione miocardica indotta

dallo stress farmacologico” (doc A7), e il rapporto 19 novembre 2015 del

dr. __________, cardiologo riferente di tale esame e della scintigrafia

miocardica eseguita (doc. A/8), il dr. __________ del SMR nel suo rapporto del

7.

giugno 2016 ha concluso che da tali certificazioni non era possibile dedurre un

peggioramento della capacità lavorativa (doc. IV/1). Da tale conclusione, presa

dopo accurato esame del caso e della documentazione agli atti, questo Tribunale

non ha motivo di scostarsi, osservato come il fatto – menzionato dal ricorrente

(cfr. doc. VI) – di dover assumere giornalmente dei medicamenti per il cuore

non giustifica di per sé stesso un aumento dell’inabilità lavorativa.

Anche

la situazione polmonare dell’assicurato, da anni affetto da bronchite cronica,

non ha del resto subito cambiamenti significativi, osservato come il dr. __________,

pneumologo, nel rapporto del 6 novembre 2015, poste le diagnosi di BPCO GOLD

III, tabagismo attivo e obesità, ha concluso per una completa capacità

lavorativa per lavori fisici sedentari leggeri sul piano pneumologico (doc. AI

88).

Per

quanto infine riferito alla situazione psichica, dal rapporto del curante dr. __________

del 4 marzo 2016, emerge pure una situazione sostanzialmente invariata se non

addirittura migliorata. In effetti nella sua attestazione lo psichiatra

curante, confermate le diagnosi di “Stato regressivo con disturbi algici

residui dopo incidente sul lavoro in una personalità a tratti paranoide F60.0”,definito

il trattamento presso il suo studio “episodico”, ha rilevato che

dall'ultimo rapporto l'assicurato non aveva più avuto bisogno di contatti

psichiatrici regolari. Ha poi osservato che egli si presentava “senza

notevoli cambiamenti durante gli anni se non quello di apparire meno ansioso”,

concludendo, come già nella certificazione del 26 agosto 2004 (doc. AI 35), per

un’incapacità lavorativa nell'ultima attività esercitata del 100% dall’agosto

2003.

(doc. AI 97). Se è vero dunque che la valutazione della capacità

lavorativa (0%) si discosta da quella espressa dai periti interpellati

dall’amministrazione, dr. __________ e dr.ssa __________ (entrambi hanno

concluso per una inabilità lavorativa del 50%; doc. AI 40 e 68), tale

conclusione innanzitutto era dal dr. __________ già stata espressa nel 2004

(certificato 26 agosto 2004, doc. AI 35); inoltre la medesima si basa

sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico e rappresenta quindi unicamente

un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del

medesimo quadro patologico e diagnostico, non permettendo pertanto di

distanziarsi da due referti peritali eseguiti da due specialisti (il dr. __________

e la dr.ssa __________) in maniera approfondita e nel rispetto dei principi

giurisprudenziali, che hanno concluso, in due momenti diversi, in maniera

univoca (consid. 2.8). Richiamate le considerazioni che si impongono sulle

certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C_949/2010

del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6), l’immotivata

differente valutazione dello psichiatra curante in punto all’esigibilità

lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5

luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le

conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su due dettagliate

e convergenti perizie specialistiche. Considerato inoltre come il dr. __________

non abbia evidenziato alcuna modifica della situazione, se non addirittura un

modesto miglioramento delle condizioni, a ragione l’amministrazione ha

rinunciato a far esperire una nuova perizia psichiatrica.

Questo

Tribunale deve quindi concludere che a ragione l’amministrazione, sulla base

delle pertinenti prese di posizione del SMR (doc. AI 93, 98 e doc. IV) ha

concluso che la differente conclusione in materia di capacità lavorativa del

dr. __________ non permette di ammettere l’intervento di un peggioramento delle

condizioni dell’assicurato rilevante e tale da modificare il grado di

invalidità accertato.

A

tali conclusioni si deve aderire, ritenuto altresì come l’ap-profondita

valutazione eseguita dall’amministrazione non sia stata validamente smentita da

altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una

diversa valenza delle patologie diagnosticate. Nel suo ricorso l’assicurato contesta

in effetti le conclusioni senza tuttavia proporre argomentazioni o produrre

documentazione che possano in qualche modo rendere verosimile una rilevante

modifica delle sue condizioni di salute. Già si è detto infatti che la nuova documentazione

prodotta non è suscettibile di documentare la presenza di un peggioramento

delle sue condizioni di salute.

Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assi-curazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’oc-casione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, condivide le affidabili e

concludenti valutazioni dei medici SMR (cfr. più in generale sul valore

probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre

2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con

rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; cfr. sopra al consid. 2.6), che, con

annotazioni 15 gennaio 2016, 10 marzo e 7 giugno 2016, hanno valutato compiutamente

tutta la documentazione medica agli atti e sono giunti ad una conclusione

logica e priva di contraddizioni. La stessa stabilisce che lo stato di salute

del ricorrente non ha subito un peggioramento, ma piuttosto un consolidamento,

rilevato altresì come l’infarto rilevato nell’agosto 2015 in maniera asintomatica

non sembrava limitare ulteriormente la capacità lavorativa del ricorrente (doc.

AI 93, 98).

In

queste condizioni va respinta la richiesta, quantomeno implicita, dell’insorgente

di un ulteriore approfondimento medico. Va a questo proposito evidenziato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra esposto, in assenza di un peggioramento dello stato di

salute con influenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente, rimasto

invariato rispetto alla situazione presente in occasione della decisione del 14

aprile 2006 e, quindi, della conferma della prestazione del 3 dicembre 2009, a

giusta ragione l’amministrazione ha respinto la domanda di aumento della

rendita d’invalidità. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.10

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, di fr. 500.-, sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti