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Decisione

32.2016.48

Revisione della rendita. Conferma delle perizie reumatologica e psichiatrica e del grado d'invalidità che è rimasto inviarato. Nessun aumento della rendita

9 marzo 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I periti dovranno esprimersi in merito alla

cumulabilità o meno delle rispettive IL.

Dal punto di vista reumatologico l'incapacità

lavorativa sia in attività abituale che in attività confacente è da considerarsi

non cumulabile con eventuale incapacità lavorativa legata alla problematica psichiatrica,

come discusso con la perita psichiatrica.” (incarto AI pag. 498)

Per

quel che concerne l’aspetto psichiatrico, nel rapporto 1° febbraio 2016,

indirizzato al CPAS, la dr.ssa __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia,

ha concluso:

"

(…)

L'assetto psichico è sovrapponibile a quello

oggettivato dal perito psichiatra nel 2009, così come il riscontro concreto

(attività quotidiane e vita di relazione).

Il bilancio di risorse e deficit mediante

quantificazione secondo schema Mini-icf evidenzia una blanda invalidazione, per

quanto concerne il lato psichiatrico.

Si conferma quindi il giudizio precedente: inabilità

lavorativa del 40% con diminuzione del rendimento per l'ultima attività, che è

confacente e attività simili, ovvero semplici, ripetitive, concrete.

Nel 2009 il collega non si era espresso sull'inabilità

lavorativa come casalinga. Dal lato medico-teorico e considerando gli aspetti

psichiatrici la si giudica pari al 10%, con diminuzione del rendimento.

Come richiesto dal medico SMR, si è avuto un confronto

telefonico col perito reumatologo Dr. __________, dal quale emerge come nella

perizia SAM del 2009 che le inabilità relative al disturbo psichiatrico e a

quelli reumatologici vadano integrate e non sommate (motivi illustrati nel

paragrafo B7).

Rispetto al passato si è confutata la diagnosi emessa

in occasione della degenza e ripresa dal curante nell'ultimo rapporto medico.

Pertanto si giudica che il grado di invalidazione in attività produttiva sia

pari al 40% continuativamente dalla precedente perizia a ora (salvo il periodo

della degenza, dal 01.06 al 27.06.2015, in cui l'inabilità lavorativa per

motivi psichiatrici totale).

Non entrano in merito interventi di reintegrazione

professionale, data l'età dell'assicurata e la ' predisposizione molto scarsa

della stessa in merito.” (incarto AI pag. 512)

Fondandosi

sulle due perizie, esaminata anche la documentazione medica agli atti, con

rapporto 1° dicembre 2015 il SMR ha confermato che l’assicurata è da ritenere inabile

al lavoro al 50% nella sua attività abituale e al 40% in attività adeguate con

effetto dal 1°dicembre 2015 (dossier AI, pag. 513).

Orbene,

le succitate perizie non prestano fianco a critiche risultando le stesse

complete, dettagliate e coerenti, motivo per cui alle stesse va conferito

valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5). Né del resto le stesse sono state

smentite da successiva documentazione medica.

Con

il ricorso l’assicurata ha prodotto il seguente rapporto datato 1° giugno 2016

del dr. __________:

"

Con decisione del 17 maggio 2016

l'ufficio AI di Bellinzona ha deciso che la paziente ha un grado invariato di

invalidità del 44%.

La decisione è basata sulle perizie psichiatrica del

21.1.16 e reumatologica del 26.1.16.

La capacità lavorativa è stata valutata del 50% nel

lavoro di cameriera ai piani e 40% in attività adeguate.

Di fatto le condizioni di salute, in particolare

fisiche della paziente rendono addirittura difficili l'esecuzione dei lavori di

economia domestica a casa.

Si tratta di con polimorbidità che è in grado di

svolgere solo attività fisiche minime, la percentuale realisticamente

immaginabile nelle attività lavorative sopra indicate è del 10-20%. (…)” (doc.

A2)

Il

succitato certificato, generico, non presenta elementi clinici oggettivi atti a

definire diversamente il caso dell'assicurata, ma ripropone le problematiche

note con diversa valutazione dell'abilità lavorativa.

In

questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali

CPAS e del dr. __________, alla quali - come detto - va conferito valore probatorio

pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che da dicembre 2015 l’assicurata è abile al 50% nella sua

abituale attività e inabile al 40% in attività adeguate rispettanti le

limitazioni fisiche evidenziate in sede peritale.

2.7. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed

è rimasto incontestato.

2.7.1. Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

Considerandi

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, per la determinazione del reddito da valida l’Ufficio AI,

non disponendo di affidabili dati dall’ex datore di lavoro (cfr. questionario

del 21 giugno 2000 in doc. AI 10), fondandosi sui dati statistici relativi al

settore alberghiero (divisone 55, livello di competenze attività semplici e

ripetitive) lo ha quantificato, per l’anno 2014, in fr. 47'552.-- Del resto

tale importo è sicuramente maggiore di quanto l’assicurata avrebbe percepito da

sana nel 2014 tenuto infatti conto che, così come si evince dal relativo

attestato per l’assicurazione di disoccupazione (cfr. dossier Disoccupazione

pag. 42), nel luglio 1999 alle dipendenze dell’ultimo datore di lavoro essa aveva

diritto ad un salario mensile di fr. 2'600.-- (pari a fr. 31'200.-- annui).

2.7.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze

UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

Nel giudizio 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale

ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale,

per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione

era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI

n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre

2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i

dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di

rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11

settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalido

tenendo conto dei dati forniti dalla citata TA1

elaborata dall’Ufficio federale di statistica nel 2010 relativo alle attività

semplici e ripetitive, operando poi una riduzione di reddito del 15%, il cui

risultato, aggiornato al 2014, corrisponde a fr. 26’634.50.

2.7.3

Dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido risulta un

grado d’invalidità del 44%.

Allo

stesso risultato si giunge anche dovendo applicare la tabella statistica 2012 i cui valori sono superiori a quelli utilizzati dall’Ufficio AI.

In

conclusione, presentando l’assicurata un grado del 44%, rettamente l’amministrazione

non ha aumentato il grado d’invalidità. Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso

va respinto.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

La

ricorrente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente

all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare

il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non

essendo patrocinato in causa.

Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole,

in quanto la situazione valetudinaria dell’interessata è stata compiutamente

valutata tramite le due perizie eseguite in ambito amministrativo, non smentite

dal succitato stringato rapporto del medico curante.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

(cumulativi), la domanda di esenzione dalle spese e tasse di giustizia deve

quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese

processuali è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti