32.2016.50
Domanda di condono respinta perché per l'assicurato la restituzione delle rendita percepita indebitamente non costituisce una grave difficoltà. Conferma del calcolo della grave difficoltà secondo la L
27 luglio 2016Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.50
BS/sc
Lugano
27 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 18 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, da diversi anni beneficia di prestazioni AI. A seguito
di un peggioramento temporaneo del suo stato di salute, con due decisioni
datate 2 novembre 2011 l’Ufficio AI gli ha conferito il diritto ad una rendita
intera dal 1° giugno 2012 al 30 ottobre 2012 e, a partire dal 1° novembre 2012,
a tre quarti di rendita (doc. AI 81 e 82).
1.2. A
seguito di un controllo dei dati personali dei propri assicurati, nell’agosto
2013 la Cassa __________ (in seguito: Cassa), segnatamente competente a
collaborare all’accertamento dei compiti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a
LAI), a calcolare l’importo delle rendite (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) ed a
versarle (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), è venuta a conoscenza che RI 1 non ha
dichiarato di essere divorziato dal 7 settembre 2009 (doc. AI 83).
Con
cinque decisioni 21 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha nuovamente determinato, con
effetto dal 1° ottobre 2009, le rendite tenendo conto della suddivisione dei
redditi matrimoniali (splitting), dal cui calcolo sono risultate delle
prestazioni di diritto inferiori a quelle sinora versate (doc. AI 86 – 90). Lo
stesso giorno l’amministrazione ha chiesto all’assicurato la restituzione di
fr. 12’788.--, corrispondenti a rendite percepite a torto dal 1° ottobre 2009
al 30 settembre 2013 (doc. AI 85). Le decisioni sono cresciute in giudicato.
1.3. In
data 5 novembre 2013 l’assicurato ha presentato una domanda volta ad ottenere
il condono delle prestazioni da restituire. In particolare sostiene di aver
dichiarato il suo divorzio insieme al cambiamento di domicilio (doc. AI 92).
Con
decisione 30 aprile 2014 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono
difettando il requisito della buona fede, non avendo tuttavia ricevuto alcuna
comunicazione riguardo al divorzio (doc. AI 99).
Contro
la succitata decisione in data 26 maggio 2014 l’assi-curato ha inoltrato
ricorso al TCA, chiedendone l’annullamen-to e postulando la concessione del
condono.
Con
sentenza 21 maggio 2015 questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso.
Riconoscendo il presupposto della buona fede limitatamente al periodo 1° maggio
2012 – 30 settembre 2013, avendo l’assicurato nell’aprile 2012 fatto presente il
suo stato di divorziato, il TCA ha disposto il rinvio degli atti all’Ufficio AI
per esaminare il requisito della grave difficoltà. Per il periodo precedente
(1° ottobre 2009 – 30 aprile 2012) la domanda di condono è stata respinta (inc.
32.2014.72). La sentenza è cresciuta in giudicato.
1.4. A
seguito del rinvio, con decisione 18 marzo 2016 l’Ufficio AI, sulla base dei
calcoli eseguiti dalla Cassa, ha respinto la richiesta di condono della restituzione
per un importo di fr. 4'688,00 concernente il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre
2013 non essendo dato il requisito della grave difficoltà.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Calcolo dell’onere troppo grave
Mediante il foglio complementare 3 ricevuto in data
01.10.2015, l’ultima decisione di tassazione dell’ufficio cantonale di
tassazione e dagli altri documenti inviati, abbiamo verificato la situazione
economica.
Sulla base delle disposizioni legali vigenti, la cassa __________
ha effettuato il calcolo dell’onere troppo grave. Dal risultato si evince come
il totale delle entrate (Fr. 54'850.00), superi il totale delle uscite (Fr.
49'208.00) di fr. 5'642.00.
Il calcolo dettagliato è visibile nell’allegato
formulario “calcolo dell’onere troppo grave”, parte integrante di questa decisione.
Fatti
I presupposti per il condono dell’onere troppo grave
non è adempiuto, visto che entrate superano di Fr. 5'642.00 le uscite. La buona
fede è adempiuta per il periodo da maggio 2012 a settembre 2013. Tuttavia, per
il condono, entrambi i presupposti (buona fede e onere troppo elevato) devono
essere esauditi.” (doc. A1)
1.5. Contro
la succitata decisione l’assicurato è tempestivamente insorto al TCA,
postulando sostanzialmente il condono della somma da restituire vista la sua
difficile situazione finanziaria. Egli contesta il calcolo della grave
difficoltà operato dall’am-ministrazione, ribadendo nuovamente di aver notificato
subito il suo divorzio.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, facendo propria la presa di posizione della
Cassa, confermando l’assenza del requisito della grave difficoltà, chiede la
reiezione del ricorso
1.7. Con
scritto 28 giugno 2016 il ricorrente ha preso posizione in merito a quanto
sostenuto dall’amministrazione (VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se rettamente l’amministra-zione ha respinto il condono
della restituzione di fr. 4'688,00 relativi alle rendite percepite a torto nel
periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2013. Occorre in particolare verificare
se è dato o meno il requisito della grave difficoltà della restituzione.
2.3. Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4
OPGA);
Il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA).
L’art.
5 OPGA definisce la grave difficoltà della restituzione, in particolare dispone:
"
1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di
cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di
un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10
capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto o in un
ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti: quale importo forfettario per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per
la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI sui
premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie
per il calcolo delle prestazioni complementari.
3.
Per le
persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta
ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di
beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide
è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è
tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno
in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i
figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000
franchi per figlio
Le spese riconosciute ai fini della LPC sono regolate
all’art. 10 LPC ed i redditi determinanti secondo la LPC sono definiti all’art.
11.
LPC.”
Per
quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 10 LPC stabilisce:
"
Art. 10 Spese riconosciute
1.
Per le
persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. 1 importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale, per anno:
1.
19 290 franchi per le persone sole;
2.
28 935 franchi per i coniugi;
3.
10 080 franchi per gli orfani che hanno
diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli
dell’AVS o dell’AI.
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone sole,
2.
15 000 franchi per i coniugi e le persone con
orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una
rendita per figli dell’AVS o dell’AI,
3.
3600 franchi in più se è necessaria la
locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.
2.
Per le
persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un
ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute
sono le seguenti:
a. 18 la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le
spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un
ospedale. I Cantoni provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto
riconosciuto non causi una dipendenza dall’assistenza sociale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal
Cantone.
3.
Per tutte
le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a
concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi
ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie; l’importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.”
Infine,
va fatto presente che per facilitare l’applicazione di tali disposti di legge,
l’UFAS ha allestito l’allegato VI (“Panoramica degli importi previsti dal diritto
federale per il caso di rigore delle rendita correnti e dell’onere troppo
grave”) delle Direttive sulle rendite AVS e AI.
2.4
Nel
caso in esame, sulla base del “formulairo complementare 3” compilato
dall’assicurato – allegato alla decisione contestata – tenuto conto dei
disposti di legge applicabili, la Cassa ha proceduto al calcolo della “grave
difficoltà” (ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato, nel caso in esame il 2014), giungendo al
risultato che le entrate computabili sono superiori alle uscite riconosciute:
" 1. Uscite Franchi
Premio
cassa malati (forfettario secondo allegato VI DR*) 6’156
Contributi
personali all’AVS/AI/IPG 1’442
Forfait
oneri locazione
13’200
Contributo
di mantenimento 1’200
Uscite
supplementari persona singola (allegato VI DR*) 8’000
Fabbisogno
per persona singola
19’210
Totale
uscite 49’208
2.
Patrimonio
Patrimonio computabile 0
3.
Entrate
Reddito
da attività lucrativa
0.
Rendita
AI federale
18’036
Rendita
cassa pensione (Fondation __________
)
36’814
Totale
entrate 54’850
Totale uscite 49’208
Totale entrate 54’850 Le entrate superano le
uscite di 5’642
(Doc. A3)
Essendo
pertanto le entrate computabili superiori alle uscite riconosciute (saldo di
fr. 5'642.--) non risulta data la grave difficoltà, motivo per cui
l’amministrazione ha respinto la domanda di condono.
In
sede ricorsuale l’assicurato ha sollevato le seguenti censure:
"
Ho ricevuto la lettera raccomandata
della quale vi invio copia, in merito alla medesima contesto i seguenti punti:
1.
Malgrado le mie numerose richieste
nessuno ha saputo rispondermi come avete avuto il mio nuovo indirizzo pochi
giorni dopo il mio trasloco visto che la comunicazione inviata a TUTTE le
istanze coinvolte menzionavano anche il mio nuovo stato civile.
2.
Invio fotocopia del debito che ho
dovuto assumere per far fronte ai numerosi impegni (tasse arretrate ecc.) che
ho sempre menzionato in tutti i miei scritti evidenziando oltre la buona fede
la difficoltà finanziaria con un onere minimo di 200.-- al mese per un totale
di 2’400.-- franchi annui.
3.
Ho un leasing di circa 370 franchi
al mese che moltiplicati per 12 danno una somma di fr. 4'440.-- circa annui
l’auto non è un auto di lusso ma mi serve per recarmi 4 volte la settimana a
fare fisioterapia oltre alle numerose visite mediche.
4.
L’importo AVS che avete menzionato
è inveritiero perché come la fotocopia allegata sto pagando arretrati e per il
solo 2014 corrispondono a franchi 4'770.70.
5.
Mi sono permesso di andare dal
dentista e sto pagando anche qui a rate un importo di 4'661.50.
6.
Non da ultimo per rimborsare
(quello che io ritengo fermamente un vostro errore come menzionato al punto 1)
una parte stabilita delle assicurazioni della rendita ricevuta in più, mi
avete tolto 270.-- franchi mensili per 30 mesi per una somma annuale di 3'510.--
franchi che percepisco in meno. (…)” (doc. I)
Orbene,
dall’esame del summenzionato conteggio risulta che l’amministrazione ha
correttamente determinato le entrate e le uscite. In sede di risposta sono
stati correttamente esposti i motivi per cui non sono state considerate le
spese indicate dal ricorrente e più precisamente: sono stati considerati i contributi
personali AVS/AI/IPG di fr. 1'422.-- relativi all’anno di computo e gli importi
indicati dal ricorrente si riferiscono a contributi dovuti per gli anni
precedenti; il versamento rateale alla Cassa si riferisce al rimborso di
un’altra restituzione ancora da saldare; le spese mediche e dentistiche non
sono computabili ma incluse nelle “spese supplementari” di cui all’Allegato VI
DR; le spese relative al leasing dell’automobile, i debiti e le altre uscite,
quali imposte, telefono non sono riconosciute (..); il pagamento di fr.
12'000.-- all’anno di alimenti secondo il diritto di famiglia (punto no. 1.2
del foglio complementare 3) non è stato riconosciuto poiché, come espressamente
indicato nel foglio complementare 3, l’assicurato non ha allegato la sentenza di
divorzio e tantomeno il giustificativo dell’avvenuto pagamento.
In
queste circostanze, dunque, il calcolo effettuato dalla cassa è corretto e
merita conferma.
Ne
consegue che la domanda di condono è da respingere.
Infine,
il ricorrente – sia in sede di ricorso che con osservazioni del 29 giugno 2016
(VII) – esprime nuovamente delle considerazioni in merito al fatto che
l’Ufficio AI subito dopo il divorzio non abbia saputo del cambiamento del suo
stato civile. A tal riguardo va rinviato al consid. 2.3 della precedente STCA
21.
maggio 2015, divenuta definitiva non essendo stata impugnata dal diretto interessato.
Visto
quanto sopra, il ricorso è respinto.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni