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Decisione

32.2016.50

Domanda di condono respinta perché per l'assicurato la restituzione delle rendita percepita indebitamente non costituisce una grave difficoltà. Conferma del calcolo della grave difficoltà secondo la L

27 luglio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti per il condono dell’onere troppo grave

non è adempiuto, visto che entrate superano di Fr. 5'642.00 le uscite. La buona

fede è adempiuta per il periodo da maggio 2012 a settembre 2013. Tuttavia, per

il condono, entrambi i presupposti (buona fede e onere troppo elevato) devono

essere esauditi.” (doc. A1)

1.5. Contro

la succitata decisione l’assicurato è tempestivamente insorto al TCA,

postulando sostanzialmente il condono della somma da restituire vista la sua

difficile situazione finanziaria. Egli contesta il calcolo della grave

difficoltà operato dall’am-ministrazione, ribadendo nuovamente di aver notificato

subito il suo divorzio.

1.6. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, facendo propria la presa di posizione della

Cassa, confermando l’assenza del requisito della grave difficoltà, chiede la

reiezione del ricorso

1.7. Con

scritto 28 giugno 2016 il ricorrente ha preso posizione in merito a quanto

sostenuto dall’amministrazione (VII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se rettamente l’amministra-zione ha respinto il condono

della restituzione di fr. 4'688,00 relativi alle rendite percepite a torto nel

periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2013. Occorre in particolare verificare

se è dato o meno il requisito della grave difficoltà della restituzione.

2.3. Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4

OPGA);

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA).

L’art.

5 OPGA definisce la grave difficoltà della restituzione, in particolare dispone:

"

1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di

cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di

un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10

capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto o in un

ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per

la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI sui

premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie

per il calcolo delle prestazioni complementari.

3.

Per le

persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta

ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di

beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide

è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è

tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno

in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i

figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000

franchi per figlio

Le spese riconosciute ai fini della LPC sono regolate

all’art. 10 LPC ed i redditi determinanti secondo la LPC sono definiti all’art.

11.

LPC.”

Per

quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 10 LPC stabilisce:

"

Art. 10 Spese riconosciute

1.

Per le

persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in

un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. 1 importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale vitale, per anno:

1.

19 290 franchi per le persone sole;

2.

28 935 franchi per i coniugi;

3.

10 080 franchi per gli orfani che hanno

diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli

dell’AVS o dell’AI.

b. la pigione di un appartamento e le relative spese

accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto

né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto

è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone sole,

2.

15 000 franchi per i coniugi e le persone con

orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una

rendita per figli dell’AVS o dell’AI,

3.

3600 franchi in più se è necessaria la

locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.

2.

Per le

persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un

ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute

sono le seguenti:

a. 18 la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le

spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un

ospedale. I Cantoni provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto

riconosciuto non causi una dipendenza dall’assistenza sociale;

b. un importo per le spese personali, stabilito dal

Cantone.

3.

Per tutte

le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a. spese per il conseguimento del reddito, fino a

concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi

ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione, eccettuata l’assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie; l’importo forfettario deve

corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di

famiglia.”

Infine,

va fatto presente che per facilitare l’applicazione di tali disposti di legge,

l’UFAS ha allestito l’allegato VI (“Panoramica degli importi previsti dal diritto

federale per il caso di rigore delle rendita correnti e dell’onere troppo

grave”) delle Direttive sulle rendite AVS e AI.

2.4

Nel

caso in esame, sulla base del “formulairo complementare 3” compilato

dall’assicurato – allegato alla decisione contestata – tenuto conto dei

disposti di legge applicabili, la Cassa ha proceduto al calcolo della “grave

difficoltà” (ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato, nel caso in esame il 2014), giungendo al

risultato che le entrate computabili sono superiori alle uscite riconosciute:

" 1. Uscite Franchi

Premio

cassa malati (forfettario secondo allegato VI DR*) 6’156

Contributi

personali all’AVS/AI/IPG 1’442

Forfait

oneri locazione

13’200

Contributo

di mantenimento 1’200

Uscite

supplementari persona singola (allegato VI DR*) 8’000

Fabbisogno

per persona singola

19’210

Totale

uscite 49’208

2.

Patrimonio

Patrimonio computabile 0

3.

Entrate

Reddito

da attività lucrativa

0.

Rendita

AI federale

18’036

Rendita

cassa pensione (Fondation __________

)

36’814

Totale

entrate 54’850

Totale uscite 49’208

Totale entrate 54’850 Le entrate superano le

uscite di 5’642

(Doc. A3)

Essendo

pertanto le entrate computabili superiori alle uscite riconosciute (saldo di

fr. 5'642.--) non risulta data la grave difficoltà, motivo per cui

l’amministrazione ha respinto la domanda di condono.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha sollevato le seguenti censure:

"

Ho ricevuto la lettera raccomandata

della quale vi invio copia, in merito alla medesima contesto i seguenti punti:

1.

Malgrado le mie numerose richieste

nessuno ha saputo rispondermi come avete avuto il mio nuovo indirizzo pochi

giorni dopo il mio trasloco visto che la comunicazione inviata a TUTTE le

istanze coinvolte menzionavano anche il mio nuovo stato civile.

2.

Invio fotocopia del debito che ho

dovuto assumere per far fronte ai numerosi impegni (tasse arretrate ecc.) che

ho sempre menzionato in tutti i miei scritti evidenziando oltre la buona fede

la difficoltà finanziaria con un onere minimo di 200.-- al mese per un totale

di 2’400.-- franchi annui.

3.

Ho un leasing di circa 370 franchi

al mese che moltiplicati per 12 danno una somma di fr. 4'440.-- circa annui

l’auto non è un auto di lusso ma mi serve per recarmi 4 volte la settimana a

fare fisioterapia oltre alle numerose visite mediche.

4.

L’importo AVS che avete menzionato

è inveritiero perché come la fotocopia allegata sto pagando arretrati e per il

solo 2014 corrispondono a franchi 4'770.70.

5.

Mi sono permesso di andare dal

dentista e sto pagando anche qui a rate un importo di 4'661.50.

6.

Non da ultimo per rimborsare

(quello che io ritengo fermamente un vostro errore come menzionato al punto 1)

una parte stabilita delle assicurazioni della rendita ricevuta in più, mi

avete tolto 270.-- franchi mensili per 30 mesi per una somma annuale di 3'510.--

franchi che percepisco in meno. (…)” (doc. I)

Orbene,

dall’esame del summenzionato conteggio risulta che l’amministrazione ha

correttamente determinato le entrate e le uscite. In sede di risposta sono

stati correttamente esposti i motivi per cui non sono state considerate le

spese indicate dal ricorrente e più precisamente: sono stati considerati i contributi

personali AVS/AI/IPG di fr. 1'422.-- relativi all’anno di computo e gli importi

indicati dal ricorrente si riferiscono a contributi dovuti per gli anni

precedenti; il versamento rateale alla Cassa si riferisce al rimborso di

un’altra restituzione ancora da saldare; le spese mediche e dentistiche non

sono computabili ma incluse nelle “spese supplementari” di cui all’Allegato VI

DR; le spese relative al leasing dell’automobile, i debiti e le altre uscite,

quali imposte, telefono non sono riconosciute (..); il pagamento di fr.

12'000.-- all’anno di alimenti secondo il diritto di famiglia (punto no. 1.2

del foglio complementare 3) non è stato riconosciuto poiché, come espressamente

indicato nel foglio complementare 3, l’assicurato non ha allegato la sentenza di

divorzio e tantomeno il giustificativo dell’avvenuto pagamento.

In

queste circostanze, dunque, il calcolo effettuato dalla cassa è corretto e

merita conferma.

Ne

consegue che la domanda di condono è da respingere.

Infine,

il ricorrente – sia in sede di ricorso che con osservazioni del 29 giugno 2016

(VII) – esprime nuovamente delle considerazioni in merito al fatto che

l’Ufficio AI subito dopo il divorzio non abbia saputo del cambiamento del suo

stato civile. A tal riguardo va rinviato al consid. 2.3 della precedente STCA

21.

maggio 2015, divenuta definitiva non essendo stata impugnata dal diretto interessato.

Visto

quanto sopra, il ricorso è respinto.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni