32.2016.51
Negato il diritto ad una riformazione professionale. Assicurato soggettivamente inidoneo ad una misura di integrazione
30 marzo 2017Italiano34 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.51
FS
Lugano
30 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 aprile 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, da ultimo attivo quale
impiegato di banca (doc. AI 8/31-32 e 60/110), con decisione 21 novembre 2003
(doc. AI 31/66-71 e le motivazioni sub doc. AI 25/58-59), cresciuta
incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal
1. novembre 2002.
Nell’ambito della
revisione d’ufficio intrapresa nel giugno 2004 (doc. AI 35/75-76) –
effettuati i necessari accertamenti, in particolare un accertamento
professionale del 27 marzo 2006 presso il Centro di __________ e una perizia
psichiatrica dell’11 settembre 2006 a cura del dr. __________ (doc. AI
72/127-141 e 91/181-188) –, l’Ufficio AI, con decisione 15 aprile 2008,
preavvisata il 5 gennaio 2007 (doc. AI 100/223-225), ha soppresso il diritto alla
mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2008 (doc. AI 134/278-282).
In esito al ricorso
interposto tramite l’avv. RA 1 contro la decisione del 15 aprile 2008 (doc. AI
140/290-315), questo Tribunale, con STCA del 24 marzo 2009, l’ha respinto e
trasmesso gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse sul diritto ad
una riformazione professionale (doc. AI 160/389-418).
1.2. L’Ufficio AI, dando seguito a
quanto indicato da questo Tribunale nella succitata STCA del 24 marzo 2009, per
stabilire l’attuabilità di un percorso reintegrativo professionale, dal luglio
2009, ha effettuato i seguenti passi:
• accertamento
professionale presso la ditta __________ di __________ dal 5 al 31 ottobre 2010
(cfr. la nota del 1° incontro del 24 luglio 2009 sub doc. AI 164/422; i
rapporti intermedi del CIP del 14 agosto 2009, 16 settembre, 1. ottobre 2010 e
1. febbraio 2011 sub doc. AI 165/423, 173/434, 174/435 e 179/442; la
comunicazione del 15 ottobre 2010 sub doc. AI 176/437/438 e la decisione
dell’indennità giornaliera del 28 febbraio 2011 sub doc AI 181/445-447);
• accertamento
professionale presso il negozio __________ a __________ dal 1. novembre 2011 al
31 gennaio 2012 (cfr. la comunicazione del 20 ottobre 2011 e la
decisione dell’indennità giornaliera dell’8 novembre 2011 sub doc. AI
186/452-453 e 189/459-461; le valutazioni del CIP del 17 ottobre 2011 e del 13
gennaio 2012 sub doc. AI 185/451, 197/475-476 e la diffida del 16 gennaio 2012
con la relativa presa di posizione dell’avv. RA 1 del 3 febbraio 2012 sub doc.
AI 198/477-478 e 202/483-484);
• chiusura
del caso del 23 febbraio 2012 da parte del CIP e attribuzione dello stesso al
SMR per presa di posizione circa l’effettiva possibilità di prolungare
l’accertamento presso il centro commerciale __________ con una presenza al 75% (doc.
AI 205/489);
• valutazione
delle capacità funzionali del 9 maggio 2012 e perizia del 14 dicembre 2012 dell’ospedale
universitario __________ di __________ (doc. AI 237/529-537 e 241/545-566);
rapporto finale SMR del 27 dicembre 2012 (doc. AI 238/538-540); diffida del 7
gennaio 2013 con la relativa presa di posizione dell’avv. RA 1 del 30 gennaio
2013 (doc. AI 239/541-542 e 243/568); annotazioni 18 febbraio 2013 del CIP e 20
febbraio 2013 del dr. __________ (doc. AI 244/571 e 245/572); perizia
psichiatrica del CPAS del 9 luglio 2013 (doc. AI 251/580-600); annotazione SMR
del 16 luglio 2013 (doc. AI 252/601); verbale del colloquio del 19 e del
novembre 2013 (doc. AI 258/609-610 e 262/614); annotazione 10 gennaio 2014 del
CIP e 15 gennaio 2014 del dr. __________ (doc. AI 266/619-623 e 267/624) e verbale
dell’incarto del 23 gennaio 2014 (doc. AI 272/631);
• accertamento
professionale presso il negozio __________ di __________ dal 10 febbraio al 30
aprile 2014 (cfr. le comunicazioni del 6 febbraio e del 6 marzo 2014 sub
doc. AI 277/639-640 e 281/647-648; le decisioni dell’indennità giornaliera del
19 febbraio e del 4 aprile 2014 sub doc. AI 278/641-643 e 292/664-666; il
rapporto intermedio del 7 marzo 2014 con le annotazioni 20 marzo, 7 e 14 aprile
2014 del CIP sub doc. AI 282/649-651, 285/655, 290/661 e 294/673 e le
annotazioni 21 marzo e 22 aprile 2014 del dr. __________ sub doc. AI, 286/656 e
299/678);
• accertamento
presso il negozio __________ al __________ di __________ (cfr. la
diffida del 4 luglio con la relativa presa di posizione dell’avv. RA 1 del 25
luglio 2014 sub doc. AI 309/691-692 e 311/700; la richiesta di diffida del CIP
del 4 luglio 2014 sub doc. AI 310/693-695; le annotazioni 4 agosto 2014 del CIP
e del dr. __________ sub doc. AI 313/723 e 314/724 e il rapporto finale del CIP
del 4 agosto 2014 sub doc. AI 316/728-730);
• stage
informativo presso la __________ di __________ (cfr. la corrispondenza
intercorsa tra il CIP con l’avv. RA 1 e la __________ tra il 18 dicembre 2014 e
l’8 maggio 2015 sub doc. AI 326/746, 327/748, 328/749, 329/750, 330/751 e
331/752) e
• accertamento
professionale presso il centro __________ di __________ dal 1. al 29 febbraio
2016 (cfr. la comunicazione del 2 febbraio 2016 e la decisione
dell’indennità giornaliera del 10 marzo 2016 sub doc. AI 336/761-762 e
338/764-766 e il bilancio dell’11 con la valutazione del 23 marzo 2016 sub doc.
AI 337/763 e 341/773-776).
Con decisione 13 aprile
2016 (doc. AI 342/776-780) – viste le risultanze dei succitati
accertamenti di cui si dirà, se necessario, nel merito – l’Ufficio AI ha
negato il diritto a provvedimenti professionali adducendo che “(…)
l’assicurato difficilmente potrà ancora ambire ad una riqualifica completa,
ritenendo che non vi siano i presupposti e le garanzie necessarie che un
impegno di questo tipo possa andare a buon fine. Tuttavia si ritiene che il
signor RI 1 possa reinserirsi comunque nel mercato del lavoro con una capacità
lavorativa dell’80%, concentrando le proprie risorse sull’orario di lavoro
senza dover spendere ulteriore energia nella preparazione scolastica. Per
questo motivo potrebbe essere appropriato un aiuto al collocamento, che preveda
eventualmente una formazione ad hoc per un contesto lavorativo specifico, dove
l’assicurato possa apprendere la nuova professione mediante l’esperienza
pratica. Si ribadisce che l’UAI segnalerà eventuali posti disponibili al signor
RI 1, ma sarà comunque compito dell’assicurato attivarsi nel trovare un datore
di lavoro disposto ad assumerlo. (…)” (doc. AI 342/779).
1.3. Contro la decisione del 13
aprile 2016 è tempestivamente insorto l’assicurato, sempre per il tramite
dell’avv. RA 1, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento del diritto ad una riformazione professionale. L’assicurato
stigmatizza il cambiamento nel tempo di ben tre consulenti in integrazione
professionale, l’incapacità dell’Ufficio AI di proporre un progetto
reintegrativo compatibile con i suoi limiti funzionali e il fatto che dalla
STCA del 24 marzo 2009 alla decisione impugnata siano trascorsi sette anni.
Analizzati gli accertamenti professionali esperiti presso la __________, il
negozio __________, il negozio __________, il negozio __________ al __________
e il centro __________ nonché lo stage formativo presso la __________, egli
sostiene che gli stessi non sarebbero andati a buon fine in quanto non adeguati
al suo stato di salute. L’assicurato conclude che “(…) in definitiva, e
contrariamente a quanto indicato nella querelata decisione, gli estremi per
effettuare una riformazione professionale nel settore della vendita sono dati,
se è possibile reperire un’attività rispettosa di tutti e quattro i limiti
funzionali. L’assicurato è inoltre disposto ad investire le proprie energie in
una preparazione scolastica. (…)” (I, pag. 22).
1.4. Con la risposta di causa –
esposto l’iter della procedura con gli accertamenti professionali e medici
esperiti dal luglio 2009 dopo la STCA del 24 marzo 2009 – l’amministrazione
ha chiesto di respingere il ricorso adducendo che “(…) lo scrivente Ufficio,
alla luce dell'ampia documentazione agli atti, osservata l'esigibilità
lavorativa ribadita medicalmente dalle perizie svolte, non può che confermare
le conclusioni espresse dal consulente del SIP riassunte nel rapporto finale
del 23 marzo 2016 e ribadire l’assenza delle condizioni per potere riconoscere
all'assicurato il diritto alla riformazione professionale. Il lungo periodo di
accertamenti elencato sopra, apertosi nel 2009 dopo il ritorno degli atti
pronunciato dal TCA, non ha portato a definire un progetto di riformazione
professionale attuabile per le ragioni esposte nel rapporto del SIP del 23 marzo
2016 alle quali si rinvia integralmente. Si rammenta che l'assicurato deve
essere idoneo all'integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente
in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione
professionali (cfr. Circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine
professionale (CPIP), stato al 1º gennaio 2016, edito dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), nota marginale n. 4010). Tale condizione
non risulta essere assolta dalle motivazioni addotte dal SIP, che si è
confrontato con il caso del signor RI 1 per ben 7 anni. (…)” (IV, pag. 4).
1.5. Con ulteriore scritto del 4
luglio 2016 l’avv. RA 1 ha segnalato che “(…) 1. Le limitazioni
funzionali indicate dall’ente assicuratore non sono complete. Al punto 2 della
propria memoria responsiva l’amministrazione indica unicamente “evitare pesi superiori a 15 Kg e le posizioni
statiche”. In verità, le limitazioni contemplano anche “la possibilità di eseguire pause supplementari e
evitare movimenti ripetitivi a spalla e braccio”. Quest’ultima
restrizione era stata indicata dal med. __________ nel suo referto del 17
aprile 2014 e fatta propria dal dr. med. __________ il 22 aprile 2014. 2.
L’AI non è riuscita in tutti questi anni a trovare uno stage che ottemperasse a
tutte e quattro le limitazioni funzionali. Per questa ragione gli stessi,
compreso quello esperito presso la __________ di __________, hanno dovuto
essere interrotti e non perché non vi fosse la volontà di proseguire da parte
dell’assicurato. (…)” ( VI).
1.6. Con osservazioni del 18
agosto 2016 – rilevato che “(…) prende atto della precisazione di
controparte in merito alle limitazioni funzionali, riprese dal Servizio
regionale nell’annotazione del 22 aprile 2014, a conoscenza del Servizio
integrazione professionale. Per il resto, lo scrivente Ufficio AI non ha
particolari osservazioni da porre, limitandosi a confermare quanto già indicato
con la risposta del 13 giugno 2016. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI si è
confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
Il doc. VIII è stato
trasmesso per conoscenza al ricorrente (IX).
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad
una riformazione professionale.
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli
assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto
ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione
concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento
per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. abis
LAI) ed i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in
capitale) (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale
e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata
o migliorata.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei
lediglich um einen Richtwert handelt. (…)”; DTF 139 V 399 consid. 5.3 e 130 V 488 consid. 4.2, entrambe con
riferimenti; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.
17, Nr. 3 e 4 pagg. 201-202). La soglia minima di diminuzione della
capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale
è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione
necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima
formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (DTF 139 V 399 consid. 5.4, 130 V 488
consid. 4.2, 124 V 110 consid. 2a e 122 V 79 consid. 3b/bb, tutte con
riferimenti; Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare
diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per
mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (DTF
139 V 399 consid. 5.5).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (DTF 139 V 399 consid. 5.5; RDAT I
1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 17 Nr. 50 pag.
212.
Secondo
la giurisprudenza l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per
l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a
provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli
consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti
supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a
quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente
attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia
raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 139 V 399
consid. 5.6 e 124 V 110 consid. 2b; STFA I 237/00 del 20 luglio 2002 consid. 3
con riferimenti) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale.
Secondo il marginale no. 1006
della circolare sui provvedimenti d’integrazione d’ordine professionale (CPIP;
valida dal 1° gennaio 2014; stato al 1° gennaio 2017)
" Possono
essere accordate prestazioni soltanto per i provvedimenti che sono conformi
alle capacità e, possibilmente, alle attitudini dell’assicurato e che
perseguono l’obiettivo di integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve
esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da
un lato, e il risultato economico (nel senso dell’efficacia dell’integrazione),
dall’altro. La formazione professionale deve inoltre rispondere alle esigenze
del mercato del lavoro ed aver luogo possibilmente nel mercato del lavoro
primario e in centri di formazione per non invalidi (messaggio del Consiglio
federale all’Assemblea federale concernente un progetto di legge federale
sull’assicurazione invalidità del 21.10.1958, pag. 31)."
Fatti
I marginali no.
4010 e 4013 della CPIP prevedono inoltre che
" Le
seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
- a
causa di un’invalidità imminente o esistente l’assicurato non è più in grado di
esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete,
lucrative o no;
- l’assicurato
deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e
soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di
formazione professionale;
- la
formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle
capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire
possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente
attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una
prestazione lavorativa economicamente valorizzabile."
e che
" Se
un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto
di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una
riformazione professionale non è necessaria."
2.3. Nella fattispecie concreta
l’amministrazione, come accennato (cfr. consid. 1.2 e 1.4), ha respinto il
diritto ad una riformazione professionale in quanto non ha ritenuto adempiuta
la condizione secondo la quale per poter beneficiare di detto provvedimento è,
tra l’altro, necessario che l’interessato sia oggettivamente e soggettivamente
in grado di sottoporsi con successo alla reintegrazione.
Questo Tribunale, sulla
base degli atti di causa, deve confermare le conclusioni dell’Ufficio AI alla
luce delle seguenti considerazioni.
L’Ufficio AI – viste
le divergenze tra il dr. __________ (medico curante e FMH in medicina interna e
malattie reumatiche) e il medico SMR dr. __________ (cfr. il certificato e il
rapporto medico del 25 novembre e del 19 dicembre 2011 del dr. __________ sub
doc. AI 190/463 e 192/465-468 e l’annotazione SMR del 4 gennaio 2012 del dr. __________
sub doc. AI 193/469) circa l’effettiva sfruttabilità della capacità lavorativa
residua dell’insorgente – ha ordinato una perizia alla clinica
universitaria di reumatologia dell’__________ di __________ (cfr. doc. AI
206/490 e 209/494-495).
Nella perizia del 4
gennaio 2013 (doc. AI 241/545-566), i dottori __________, __________ e __________
(primario, capoclinica e medico assistente) –
posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “(…) Chronisches anteriores Impingement Schulter rechts (ICD-Code: M75.1)
– Traumatische Rotatorenmanschetten- und SLAP-Läsion nach Trauma 06/2000 –
Arthroskopische vordere Stabilisation mit Suretac-Anker 02.2001 – MRI 10/12
Hypertrophie Supraspinatis mit Oedem. Chronisches Impingement möglich –
Sonographie 5/12: Vernarbung und Impingement über Suretac-Anker (…)” (doc. AI 241/560) –, nella valutazione hanno, in particolare, concluso che “(…)
basierend auf unsere Beobachtungen, der klinischen Untersuchung, des EFLs und
der Bildgebung erachten wir den Patienten für eine leichte bis mittelgradige
wechselseitige Belastung unter Vermeidung von Gewichten über 15kg zu 80%
arbeitsfähig. (…)” (doc. AI 241/559).
I periti –
rispondendo alle domande riguardo le limitazioni fisiche e psichiche e i loro
effetti sull’attività abituale, la capacità lavorativa residua, il tempo di
lavoro, gli impedimenti funzionali e l’evoluzione dell’inabilità lavorativa nel
tempo – hanno indicato che “(…) es besteht aus reumathologischer
Sicht aktuell ein chronisches subacromiales Impingement rechts, konsekutiver
muskulärer Überlastungsymptomatik mit Ausstrahlung in den rechten Nacken- und Kopf-Bereich,
sowie schmerzbedingter konzentrationsstörungen bei längeren Belastungen. Eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit durch die behandelte
Depression können wir aus reumathologischer Sicht nicht beurteilen. […]
Monotonen Haltungen wie auch das Heben schwerer Lasten (über 15 kg) lösen
überlastungsbedingte Schmerzen im Rechten Nacken- und Kopf-Bereich aus. […] Der
Versicherte ist aus reumathologischer Sicht für leiche bis mittelschwere wechselseitige
Belastungen aktuell zu 80% arbeitsfähig. Gewichte über 15 kg und monotone
Haltungen sind dabei zu vermeiden. […] 6 Stunden 30 Minuten (80%) mit
ergonomischer Arbeitsplatzeinrichtung. […] Ja, Gewichte über 15 kg und monotone
Haltungen sind dabei zu vermeiden. […] Unmittelbar postoperativ für 3 Monate
100% (02.01), danach 50% AUF bis zur Kündigung 2005. […] Unverändert. (…)”
(doc. AI 241/562-563).
Nell’annotazione del 15
gennaio 2013 il medico SMR dr. __________ ha pertanto concluso che “(…) la
nota SMR [ndr. si riferisce al rapporto finale SMR del 27 dicembre 2012 sub
doc. AI 238/538-540] è da modificare nel senso d’una CL dell’80% (orario
ridotto) in attività rispettose dei limiti funzionali (pesi fino a 15 kg, non
posizioni di lavoro monotona, possibilità di brevi pause supplementari).
Attività precedente era adatta al danno alla salute. (…)” (doc. AI
242/567).
Per quanto riguarda
l’aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia
e capoclinica del CPAS, nella perizia del 9 luglio 2013 (doc. AI 251/580-600) –
poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sull’attività lavorativa: “(…) •
Agorafobia (ICD-10: F 40.0) • Accentuazione di tratti di personalità
(ICD-10: Z73.1) (…)” (doc. AI 251/596) – ha così descritto le limitazioni:
" (…) Il
paziente risulta affetto da agorafobia. Questo disturbo può essere trattato
efficacemente sia dal profilo farmacologico sia tramite una psicoterapia ad hoc
ad approccio cognitivo-comportarnentale.
5.1 Capacità lavorativa nell'ultima attività svolta
Dal profilo psichiatrico il per. presenta una capacità lavorativa
al 100%.
5.2 Come si ripercuotono i disturbi nell'ultima attività svolta
Non ci sono ripercussioni.
5.3 L'ultima
attività è ancora ragionevolmente esigibile? Se si, in quale misura (ore giornaliere)?
Si, ad orario pieno.
5.4 Sussiste
una diminuzione della capacità di rendimento? Se si, in quale misura?
No
5.5 Presa
di posizione su valutazioni di altri periti, nonché sull'autovalutazione della persona
assicurata.
Rispetto la perizia del Dr. __________, condividiamo il punto di
vista sugli aspetti personologici.
Divergiamo per quanto concerne la sindrome somatoforme. La recente
perizia effettuata a __________ dimostra infatti che sono presenti degli
aspetti organici, in esiti del trauma del 2000. Pertanto i dolori e i fastidi
lamentati dal per. appaiono giustificati da questi reperti somatici.
I colleghi dell'Ínselspital hanno infatti riconosciuto una
capacità lavorativa pari solo all'80%.
Il per., da parte sua, si dice desideroso di tornare a lavorare,
ma in una situazione professionale protetta, ovvero che tenga conto dei suoi
problemi fisici. Su questo non abbiamo nulla da obiettare. (…)" (doc. AI
251/598-599)
La perita ha poi formulato
le seguenti osservazioni:
" (…) A
seguito dell'infortunio subito nel giugno 2000, il per. ha ridotto la
percentuale lavorativa al 50% a partire dal 1.5.2001, in quanto non riusciva a
lavorare seduto davanti ad un monitor per i dolori cefalo-brachiali e la
difficoltà a concentrarsi.
Ci troviamo quindi confrontati con una persona che è rimasta fuori
dal mercato del lavoro per più di dieci anni. Nel programmare un percorso di
riqualifica/reinserimento professionale, sarebbe auspicabile far riferimento al
principio di gradualità. Dopo un periodo di inattività così lungo, è difficile
immaginarsi un reintegro al 100% dopo due/tre mesi di tirocinio.
Pertanto ci auspichiamo che i futuri passi tengano conto anche di
questa variabile.
Ci auspichiamo altresì che i vari attori coinvolti (per., il suo rappresentante
legale, delegato di __________, Ufficio AI) riescano a concertare un percorso
condiviso, dato che il fine è il reinserimento del sig. RI 1.
Con quest'ultimo sarebbe indicato un atteggiamento chiaro e allo
stesso tempo accogliente, dato il suo funzionamento (aspetti di evitamento). Il
sig. RI 1, d'altra parte, in caso di difficoltà sul posto di tirocinio,
dovrebbe far riferimento al proprio consulente IP, piuttosto che al proprio
avvocato: sarebbe opportuno che riuscisse a dialogare con l'istituzione che sta
cercando di aiutarlo, piuttosto che evitare il confronto.
Se si potesse studiare un percorso personalizzato per il sig. RI 1,
sarebbe possibile immaginare che egli esca dal circuito dell'assistenza in cui
è precipitato alcuni anni or sono, evitando che questa situazioni si incisti
nuovamente, con tutto quello che questo comporterebbe per il peritando. (…)"
(doc. AI 251/599-600)
Nell’annotazione del 16
luglio il dr. __________ ha quindi concluso che “(…) si conferma
l’esigibilità lavorativa come da perizia Inselspital (vedi nota SMR del
15.1.2013), auspicabile un inserimento graduale vista la lunga assenza dal
mondo del lavoro in un’attività confacente. (…)” (doc. AI 252/601).
Il consulente IP, nel “Bilancio
accertamento c/o __________” dell’11 marzo 2016, ha evidenziato che “(…)
l'A. ha svolto il periodo presso la __________ al 60%, l'intenzione iniziale
era quella di un aumento graduale fino a raggiungere la CL dell'80%. Purtroppo
con il passare del tempo l'A. avrebbe manifestato una serie di dolori che con
il passare del tempo lo hanno portato alla scelta di non voler prolungare
ulteriormente l'accertamento in vista dell'inizio del tirocinio. Per tutta
la durata I'A. si è dimostrato rispettoso, preciso, puntuale, collaborativo e
curioso, apprezzato dai superiori e dal team con il quale lavorava. Nell'ultima
settimana di accertamento anche il DL si sarebbe accorto del presunto cambiamento
dello stato di salute dell'A. l pesi che l'A. era chiamato ad alzare nella
maggior parte dei casi erano meno di 5 kg, l'A. afferma che non era tanto
una questione di pesi, piuttosto della ripetitività del movimento che, a lungo
andare gli causerebbero dolori ed infiammazioni. Alla luce dei fatti e dopo i
vari tentativi, anche come in questo caso con attività leggera non si
intravvedono grandi possibilità che l'A. possa affrontare una riqualifica
completa, per questo motivo credo opportuno riflettere sulla possibilità di una
formazione ad hoc pratica. (…)” (doc. AI 337/763, sottolineature del
redattore).
Viste le risultanze
suesposte – osservato che dalle
valutazioni mediche (a cui va riconosciuta piena forza probatoria in quanto
rimaste incontestate e compiute da medici esterni che hanno
fondano le loro conclusioni su indagini approfondite giungendo a risultati
concludenti; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007)
l’accertamento professionale presso la __________ era adeguato e rispettoso dei
suoi limiti funzionali – questo Tribunale deve concludere che
l’insorgente, già per il fatto di aver scelto di non voler prolungare
ulteriormente l'accertamento in vista dell'inizio del tirocinio senza valide
ragioni, non può essere ritenuto soggettivamente idoneo ad una reintegrazione.
In particolare non è
possibile concludere differentemente per il fatto che, vista la valutazione 14
aprile 2014 del dr. __________ (doc. AI 296/675), il dr __________, nell’annotazione
del 22 aprile 2014, ha concluso per una “(…) esigibilità lavorativa per
attività fisicamente medio-leggera senza sforzi ripetitivi per le braccia e per
le spalle: 80%. Per l’attività presso negozio sport: 50% (mezza giornata).
Questa esigibilità viene confermata dal SMR. (…)” (doc. AI 299/678).
Infatti il dr. __________ – nella succitata valutazione del 14 aprile
2014 del seguente tenore: “(…) come da Sua richiesta del 14.04.2014 desidero
precisare la situazione del summenzionato assicurato e l'esigibilità
professionale. L'anamnesi del signor RI 1 Le è sicuramente già ben conosciuta
per la lunga anamnesi che si trascina ormai dal giugno 2000. Egli soffre di
cronici dolori cervico-scapolari a dx in esito dopo rottura della cuffia dei
Considerandi
rotatori ed intervento di ricostruzione nel 2001. Nel corso degli anni egli è
già stato sottoposto ad innumerevoli trattamenti di vario tipo, sia
medicamentosi che fisioterapici, nonché infiltrativi, sempre però con solo
parziale e passeggero beneficio. Non appena utilizza maggiormente la
muscolatura delle spalle e delle braccia la regione cervico-scapolare dx si contrae
notevolmente, causandogli importanti dolori. Ho nuovamente potuto osservare
questo fenomeno in occasione dell'ultima visita eseguita il 03.04.2014 dopo
un'intera giornata di lavoro. La muscolatura soprascapolare dx risultava essere
estremamente contratta, con un'ipertrofia muscolare, ben evidenziata pure dal
referto ecografico a voi inviato. L'attività attualmente svolta dal signor RI 1
quale impiegato di vendita presso un negozio di sport è in principio da considerare
idonea alle sue condizioni di salute. Purtroppo però egli negli ultimi mesi ha
dovuto occuparsi principalmente del noleggio di sci e scarponi, dovendo perciò
ripetutamente sollevare e trasportare, andando a prendere il materiale in
magazzino al piano inferiore passando per una scala, sci e scarponi, con perciò
ripetuti movimenti di elevazione e rotazione di pesi relativamente importanti.
Questa attività ripetitiva è stata ad origine del peggioramento dei suoi
cronici dolori. In linea teorica, per lo svolgimento di un'attività fisicamente
medio-Ieggera, che non richieda particolari sforzi ripetitivi per le braccia e
per le spalle, egli è da considerare ancora abile al lavoro nella misura
dell'80%. Per l'attività però svolta finora presso il negozio di sport dove è
impiegato, la sua capacità lavorativa non supera il 50% (mezza giornata lavorativa).
(…)” (doc. AI 296/675) – non
si è confrontato con le valutazioni dei periti dell’__________ e si è
pronunciato in particolare sull’esigibilità in percento dell’impiego presso il
negozio __________ alla luce del mansionario (cfr. doc. 284/653-654 e 295/674).
Ribadito
che i periti dell’__________, circa le limitazioni funzionali, hanno concluso
che “(…) der Versicherte ist aus reumathologischer Sicht für leiche bis
mittelschwere wechselseitige Belastungen aktuell zu 80% arbeitsfähig. Gewichte
über 15 kg und monotone Haltungen sind dabei zu vermeiden. (…)”
(doc. AI 241/652) e osservato che nessuno specialista ha contestato
rispettivamente attestato un peggioramento della situazione valetudinaria con
conseguente aumento delle limitazioni prima dell’emanazione della decisione
impugnata – data questa (in casu, il 13 aprile 2016) che segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr.
pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo
2015.
consid. 3.3) –, questo
Tribunale deve pertanto confermare che l’insorgente non aveva alcuna valida
ragione per rifiutarsi di prolungare ulteriormente l'accertamento presso la __________
in vista dell'inizio di un tirocinio.
In particolare non è
possibile seguire il ricorrente laddove sembrerebbe pretendere che
l’accertamento presso la __________ non fosse invece adeguato adducendo che
“(…) le limitazioni funzionali indicate dall’ente assicuratore non sono
complete. Al punto 2 della propria memoria responsiva l’amministrazione indica
unicamente “evitare pesi superiori a 15
Kg e le posizioni statiche”. In verità, le limitazioni contemplano anche
“la possibilità di eseguire pause
supplementari e evitare movimenti ripetitivi a spalla e braccio”.
Quest’ultima restrizione era stata indicata dal med. __________ nel suo referto
del 17 aprile 2014 e fatta propria dal dr. med. __________ il 22 aprile 2014.
(…)” (VI).
Lo si ribadisce ancora una
volta, i limiti funzionali posti dai periti dell’__________ di __________ sono
chiari, il dr. __________ non si è confrontato con le valutazioni dei periti e
nella valutazione del 14 aprile 2014 si è pronunciato precisamente in merito
all’esigibilità lavorativa nell’ambito dell’accertamento presso il negozio __________
alla luce del mansionario. Nemmeno è possibile concludere differentemente anche
avuto riguardo al certificato medico 14 marzo 2016 (doc. AI 340/771/772) nel
quale il dr. __________ – sempre senza confrontarsi con la valutazione
peritale dell’__________ di __________ e non oggettivando un peggioramento
della situazione – ha concluso in modo del tutto generico che “(…) in
occasione delle varie visite da me eseguite ho potuto più volte confermare la
presenza di un importante contrattura dolorosa della muscolatura sopra
scapolare dx; non vi sono invece particolari limitazioni della mobilità della
colonna cervicale né tanto meno della spalla, senza chiari segni per un
conflitto sottoacromiale. Vi prego perciò di voler nuovamente rivalutare la
situazione del signor RI 1 e discutere costruttivamente con lui la possibilità
di un reinserimento professionale in ambito adeguato, che non deve essere più
quello della vendita. (…)” (doc. AI 341/773).
Del resto, l’inidoneità
soggettiva dell’insorgente ad una reintegrazione è confermata anche dalle
seguenti evenienze.
Il consulente in
integrazione, riguardo all’accertamento presso il negozio __________ al __________
di __________, nella “Richiesta di diffida” del 4 luglio 2014 (doc. AI
310/693-695) ha evidenziato che “(…) in data 01 luglio 2014, ho
effettuato un colloquio con il responsabile __________ del negozio __________
di __________. All'interno del centro commerciale __________ vi sono tre negozi
differenti che offrono una buona diversificazione del lavoro. II Signor __________
mi informa che l'attività si può svolgere su tre ambienti: 1. magazzino:
ricezione merce e preparazione della stessa. Giornalmente hanno merce in
entrata, si tratti di controllarla, sbustarla, prezzarla ed allarmarla; 2.
riordino del negozio/vendita: sistemazione della merce ove vi è la necessità,
riempimento scaffali e consulenza alla clientela; 3. vendita aperta: forti
sollecitazioni rispetto al contatto con la clientela e mansioni del punto 2 in
quantità minore. Per quanto riguarda il porto pesi, il carico massimo va tra i
5.
e i 7 kg (per esempio: pila di magliette o scatola con indumenti) e vi è poca
sollecitazione delle spalle sopra il piano dell'orizzontale (circa un 25% del
tempo), inoltre gli impiegati del commercio al dettaglio, hanno a disposizione
dei carrelli quando effettuano il riempimento merci ed eventualmente un piccolo
porta carichi/montacarichi. Alla luce del problema di salute dell'A. viene
concordato un accertamento professionale (con inizio il 28 luglio 2014 al 50%
per due settimane e - previo accordo tra le parti - aumento della percentuale
lavorativa per giungere poi all'80%) nella vendita aperta, in considerazione del
fatto che I'A. ha dimostrato, in passato, un buon orientamento al cliente. In
data 9 luglio 2014 ore 9:00, fisso un incontro tra il responsabile __________,
l'A. e la sottoscritta. In data 2 luglio 2014, ho contattato
telefonicamente l'A. per informarlo del colloquio. Lo stesso si rifiuta di
presentarsi al colloquio in quanto "bisogna piegare solo roba e basta e
non va bene per la spalla". Riferisco all'A. che dovrò prendere
provvedimenti. Lui mi riferisce che va bene e di contattare il suo avvocato. In
data 3 luglio 2014, ho contattato il rappresentante legale dell’A. per
avvisarlo del rifiuto dell’A. a presentarsi al colloquio citato sopra.
Purtroppo non ho potuto parlare con lo stesso ma ho riferito alla segretaria __________
che mi ha informato che avrebbe fatto richiamare dall’avv. RA 1. (…)” (doc.
AI 310/694-695).
L’Ufficio AI, con diffida 4
luglio 2014 (doc. AI 309/691-692; richiamato l’art. 21 cpv. 4 LPGA), ha
ingiunto all’insorgente di “(…) - partecipare al colloquio del 30 luglio
2014.
ore 9:00 presso il negozio __________ a pian terreno del __________ di __________;
- sottoporsi al provvedimento di accertamento professionale che si terrà dal 2
agosto al 31 agosto 2014 presso tale negozio; - attenersi all’obbligo di
collaborare e ridurre il danno alla salute; - rispettare diligentemente quanto
indicato nella lettera del 01 luglio 2014. (…)” (doc. AI 309/691).
Con lettera del 25 luglio
2014.
l’avv. RA 1 ha così risposto all’Ufficio AI: “(…) faccio riferimento
alla pratica riguardante l'emarginato, segnatamente al suo scritto del 4 luglio
2014, e le faccio pervenire il certificato allestito dal Dr. Med. __________ di
__________ attestante che l'assicurato necessita di un soggiorno balneare di
2-3 settimane a seguito di polmonite, ragione per cui egli non potrà
partecipare al colloquio del 30 luglio 2014 presso il negozio __________ sito
c/o il __________ di __________, né tantomeno sottoporsi al provvedimento di
accertamento professionale nel periodo da lei indicato, essendo in procinto di
assentarsi fino al 18 agosto 2014. II Signor RI 1, che concorda di esperire
l'accertamento presso il negozio sopra menzionato, chiede che lo stesso abbia
luogo dopo tale data. Nel contempo, in ossequio alle richieste del 1. luglio
2014.
formulate dalla vostra consulente in integrazione, Signora __________, le
allego pure il formulario standard di ricerca di impiego, predisposto dal mio
patrocinato, nonché le risposte da questi ricevute da parte di potenziali
datori di lavoro. (…)” (doc. AI 311/700).
Dal canto suo il curante dr.
__________, FMH in medicina interna, nel certificato medico del 18 luglio 2014,
ha attestato che “(…) il signor RI 1, __________1941 [ndr. recte: 1971],
Via __________, __________, è appena stato affetto da una polmonite e sarebbe
auspicabile un soggiorno al mare di 2-3 settimane. (…)” (doc. AI 301/701).
Anche ammettendo, come
sostenuto dall’avv. RA 1, che il suo assistito “(…) non aveva alcuna
conoscenza medica, per cui se il proprio medico di famiglia gli consigliava di
sottoporsi ad un soggiorno balneare di 2-3 settimane, egli poteva legittimamente
ritenere che questa convalescenza potesse avere dei benefici per la propria
salute. (…)” (I, pag. 17) – ritenuta la data del certificato medico
del dr. __________ (18 luglio 2014) – la durata dell’auspicato soggiorno
al mare (2-3 settimane) non giustifica in ogni caso la domanda dell’insorgente
di posticipare fino al 18 agosto 2014 (quindi un mese dopo il succitato
certificato medico del dr. __________) un eventuale accertamento presso il
negozio __________ al pian terreno del centro __________.
A mente di questo
Tribunale, il suesposto comportamento, denota come l’insorgente non sia
soggettivamente seriamente disposto a lasciarsi efficientemente reintegrare.
Questo vale a maggiore
ragione se si pone mente al fatto che già precedenti accertamenti esperiti presso
la ditta __________ e il negozio __________ (cfr. consid. 1.2) non erano andati
a buon fine. Infatti, a prescindere dai motivi del loro fallimento – che in
ogni caso denota una difficoltà d’integrazione –, l’esito dei provvedimenti
avrebbe dovuto indurre l’insorgente ad una maggiore disponibilità. Del resto, già
nella nota del 1° incontro 24 luglio 2009 la consulente in integrazione professionale
aveva evidenziato che “(…) l’obbiettivo di tale incontro era quello di
verificare la motivazione e le intenzioni dell’assicurato in merito
all’eventualità di affrontare un provvedimento professionale. Il signor RI 1 in
una fase iniziale non sembra avere molta motivazione al proposito ma su sollecitazione
afferma che egli potrebbe valutare la possibilità di una formazione nell’ambito
commerciale oppure nella vendita. Emergono anche delle idee come ottico,
laboratorista di biologia, fotografo ed impiegato del commercio al dettaglio.
(…)” (doc. AI 164/422). Anche nel rapporto intermedio del 16 settembre 2010
la consulente in integrazione, circa l’accertamento presso la ditta __________,
ha rilevato che “(…) inizialmente il Signor RI 1 afferma di non volersi
sottomettere a questo provvedimento ma alla fine dell’incontro sembra essersi
convinto. (…)” (doc. AI 173/434) e in quello del 1. febbraio 2011 che “(…)
un aspetto importante da verificare è la motivazione dell’assicurato che sembra
assai altalenante. (…)” (doc. AI 179/442).
Va ricordato che l’insorgente
era stato diffidato una prima volta il 16 gennaio 2012 (cfr. doc. AI
198/477/478 con la relativa presa di posizione del 3 febbraio 2012 sub doc. AI
202/483-485).
Inoltre è lo stesso
ricorrente che, come emerge dal verbale del colloquio del 19 novembre 2013
(doc. AI 258/609-610), ha posto precise esigenze in merito alla sua
reintegrazione: “(…) In considerazione del fatto che il Signor RI 1 ha più
volte espresso in passato la volontà di evitare una riqualifica professionale
completa, si propone una formazione breve della durata di 9 mesi. (…)”
(doc. AI 258/609). Al riguardo significativo è il fatto che con il presente
ricorso egli precisi invece di essere “(…) disposto ad investire le proprie
energie in una preparazione scolastica. (…)” (I, pag. 22).
Quanto alla censura in
merito al tempo trascorso (7 anni) tra la STCA del 24 marzo 2009 e la decisione
impugnata (cfr. consid. 1.3), questo Tribunale rileva che sostanzialmente lo
stesso si è reso necessario visti gli accertamenti di diversa natura (medici e
integrativi; al riguardo si rinvia qui ai molteplici colloqui e rapporti dei
consulenti in integrazione indicati al consid. 1.2 e, in particolare, alla
ricostruzione dei fatti del 23 marzo 2016 sub doc. AI 341/773-775) che hanno
dovuto essere esperiti per poter stabilire l’indirizzo e l’esigibilità di una
riformazione professionale. Per l’aspetto medico, dal consid. 1.2 emerge come,
oltre agli accertamenti medici esterni (valutazione EFL del 9 maggio e perizia
del 4 dicembre 2012 dell’__________ e perizia psichiatrica del 9 luglio 2013
del CPAS), anche i medici SMR siano stati interpellati più volte (vuoi per
stabilire in quale percentuale una determinata attività fosse esigibile, vuoi
per determinarne l’adeguatezza; vedi ad esempio l’esclusione del lavoro quale
ottico indicata nell’annotazione del 15 gennaio 2014 sub doc. AI 267/624).
Riguardo infine
all’assunto stante il quale “(…) il cambiamento di ben 3 consulenti CIP (__________,
__________ e __________) non ha certo propiziato un’efficace verifica (sia dal
profilo temporale che materiale) delle potenzialità reintegrative di RI 1. (…)”
(I, pag. 20), va rilevato quanto segue.
Da una parte, quanto al
tempo intercorso tra la STCA del 24 marzo 2009 e la decisione impugnata si
rinvia a quanto appena sopra esposto.
Dall’altra parte,
l’insorgente non adduce in cosa concretamente i diversi consulenti in
integrazione professionale intervenuti avrebbero mancato né quali disposizioni
non sarebbero state rispettate dall’Ufficio AI al fine di stabilire i
presupposti necessari per riconoscere il diritto ad una riformazione
professionale.
2.4
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede e in base al grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014.
consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag.
181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo
Tribunale deve concludere che RI 1 non è soggettivamente idoneo ad una misura
d’integrazione e che pertanto è a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto
ad una riformazione professionale.
La decisione impugnata va
quindi confermata e il ricorso respinto.
2.5
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti