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Decisione

32.2016.51

Negato il diritto ad una riformazione professionale. Assicurato soggettivamente inidoneo ad una misura di integrazione

30 marzo 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I marginali no.

4010 e 4013 della CPIP prevedono inoltre che

" Le

seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- a

causa di un’invalidità imminente o esistente l’assicurato non è più in grado di

esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete,

lucrative o no;

- l’assicurato

deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e

soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di

formazione professionale;

- la

formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle

capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire

possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente

attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una

prestazione lavorativa economicamente valorizzabile."

e che

" Se

un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto

di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una

riformazione professionale non è necessaria."

2.3. Nella fattispecie concreta

l’amministrazione, come accennato (cfr. consid. 1.2 e 1.4), ha respinto il

diritto ad una riformazione professionale in quanto non ha ritenuto adempiuta

la condizione secondo la quale per poter beneficiare di detto provvedimento è,

tra l’altro, necessario che l’interessato sia oggettivamente e soggettivamente

in grado di sottoporsi con successo alla reintegrazione.

Questo Tribunale, sulla

base degli atti di causa, deve confermare le conclusioni dell’Ufficio AI alla

luce delle seguenti considerazioni.

L’Ufficio AI – viste

le divergenze tra il dr. __________ (medico curante e FMH in medicina interna e

malattie reumatiche) e il medico SMR dr. __________ (cfr. il certificato e il

rapporto medico del 25 novembre e del 19 dicembre 2011 del dr. __________ sub

doc. AI 190/463 e 192/465-468 e l’annotazione SMR del 4 gennaio 2012 del dr. __________

sub doc. AI 193/469) circa l’effettiva sfruttabilità della capacità lavorativa

residua dell’insorgente – ha ordinato una perizia alla clinica

universitaria di reumatologia dell’__________ di __________ (cfr. doc. AI

206/490 e 209/494-495).

Nella perizia del 4

gennaio 2013 (doc. AI 241/545-566), i dottori __________, __________ e __________

(primario, capoclinica e medico assistente) –

posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “(…) Chronisches anteriores Impingement Schulter rechts (ICD-Code: M75.1)

– Traumatische Rotatorenmanschetten- und SLAP-Läsion nach Trauma 06/2000 –

Arthroskopische vordere Stabilisation mit Suretac-Anker 02.2001 – MRI 10/12

Hypertrophie Supraspinatis mit Oedem. Chronisches Impingement möglich –

Sonographie 5/12: Vernarbung und Impingement über Suretac-Anker (…)” (doc. AI 241/560) –, nella valutazione hanno, in particolare, concluso che “(…)

basierend auf unsere Beobachtungen, der klinischen Untersuchung, des EFLs und

der Bildgebung erachten wir den Patienten für eine leichte bis mittelgradige

wechselseitige Belastung unter Vermeidung von Gewichten über 15kg zu 80%

arbeitsfähig. (…)” (doc. AI 241/559).

I periti –

rispondendo alle domande riguardo le limitazioni fisiche e psichiche e i loro

effetti sull’attività abituale, la capacità lavorativa residua, il tempo di

lavoro, gli impedimenti funzionali e l’evoluzione dell’inabilità lavorativa nel

tempo – hanno indicato che “(…) es besteht aus reumathologischer

Sicht aktuell ein chronisches subacromiales Impingement rechts, konsekutiver

muskulärer Überlastungsymptomatik mit Ausstrahlung in den rechten Nacken- und Kopf-Bereich,

sowie schmerzbedingter konzentrationsstörungen bei längeren Belastungen. Eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit durch die behandelte

Depression können wir aus reumathologischer Sicht nicht beurteilen. […]

Monotonen Haltungen wie auch das Heben schwerer Lasten (über 15 kg) lösen

überlastungsbedingte Schmerzen im Rechten Nacken- und Kopf-Bereich aus. […] Der

Versicherte ist aus reumathologischer Sicht für leiche bis mittelschwere wechselseitige

Belastungen aktuell zu 80% arbeitsfähig. Gewichte über 15 kg und monotone

Haltungen sind dabei zu vermeiden. […] 6 Stunden 30 Minuten (80%) mit

ergonomischer Arbeitsplatzeinrichtung. […] Ja, Gewichte über 15 kg und monotone

Haltungen sind dabei zu vermeiden. […] Unmittelbar postoperativ für 3 Monate

100% (02.01), danach 50% AUF bis zur Kündigung 2005. […] Unverändert. (…)”

(doc. AI 241/562-563).

Nell’annotazione del 15

gennaio 2013 il medico SMR dr. __________ ha pertanto concluso che “(…) la

nota SMR [ndr. si riferisce al rapporto finale SMR del 27 dicembre 2012 sub

doc. AI 238/538-540] è da modificare nel senso d’una CL dell’80% (orario

ridotto) in attività rispettose dei limiti funzionali (pesi fino a 15 kg, non

posizioni di lavoro monotona, possibilità di brevi pause supplementari).

Attività precedente era adatta al danno alla salute. (…)” (doc. AI

242/567).

Per quanto riguarda

l’aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia

e capoclinica del CPAS, nella perizia del 9 luglio 2013 (doc. AI 251/580-600) –

poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sull’attività lavorativa: “(…) •

Agorafobia (ICD-10: F 40.0) • Accentuazione di tratti di personalità

(ICD-10: Z73.1) (…)” (doc. AI 251/596) – ha così descritto le limitazioni:

" (…) Il

paziente risulta affetto da agorafobia. Questo disturbo può essere trattato

efficacemente sia dal profilo farmacologico sia tramite una psicoterapia ad hoc

ad approccio cognitivo-comportarnentale.

5.1 Capacità lavorativa nell'ultima attività svolta

Dal profilo psichiatrico il per. presenta una capacità lavorativa

al 100%.

5.2 Come si ripercuotono i disturbi nell'ultima attività svolta

Non ci sono ripercussioni.

5.3 L'ultima

attività è ancora ragionevolmente esigibile? Se si, in quale misura (ore giornaliere)?

Si, ad orario pieno.

5.4 Sussiste

una diminuzione della capacità di rendimento? Se si, in quale misura?

No

5.5 Presa

di posizione su valutazioni di altri periti, nonché sull'autovalutazione della persona

assicurata.

Rispetto la perizia del Dr. __________, condividiamo il punto di

vista sugli aspetti personologici.

Divergiamo per quanto concerne la sindrome somatoforme. La recente

perizia effettuata a __________ dimostra infatti che sono presenti degli

aspetti organici, in esiti del trauma del 2000. Pertanto i dolori e i fastidi

lamentati dal per. appaiono giustificati da questi reperti somatici.

I colleghi dell'Ínselspital hanno infatti riconosciuto una

capacità lavorativa pari solo all'80%.

Il per., da parte sua, si dice desideroso di tornare a lavorare,

ma in una situazione professionale protetta, ovvero che tenga conto dei suoi

problemi fisici. Su questo non abbiamo nulla da obiettare. (…)" (doc. AI

251/598-599)

La perita ha poi formulato

le seguenti osservazioni:

" (…) A

seguito dell'infortunio subito nel giugno 2000, il per. ha ridotto la

percentuale lavorativa al 50% a partire dal 1.5.2001, in quanto non riusciva a

lavorare seduto davanti ad un monitor per i dolori cefalo-brachiali e la

difficoltà a concentrarsi.

Ci troviamo quindi confrontati con una persona che è rimasta fuori

dal mercato del lavoro per più di dieci anni. Nel programmare un percorso di

riqualifica/reinserimento professionale, sarebbe auspicabile far riferimento al

principio di gradualità. Dopo un periodo di inattività così lungo, è difficile

immaginarsi un reintegro al 100% dopo due/tre mesi di tirocinio.

Pertanto ci auspichiamo che i futuri passi tengano conto anche di

questa variabile.

Ci auspichiamo altresì che i vari attori coinvolti (per., il suo rappresentante

legale, delegato di __________, Ufficio AI) riescano a concertare un percorso

condiviso, dato che il fine è il reinserimento del sig. RI 1.

Con quest'ultimo sarebbe indicato un atteggiamento chiaro e allo

stesso tempo accogliente, dato il suo funzionamento (aspetti di evitamento). Il

sig. RI 1, d'altra parte, in caso di difficoltà sul posto di tirocinio,

dovrebbe far riferimento al proprio consulente IP, piuttosto che al proprio

avvocato: sarebbe opportuno che riuscisse a dialogare con l'istituzione che sta

cercando di aiutarlo, piuttosto che evitare il confronto.

Se si potesse studiare un percorso personalizzato per il sig. RI 1,

sarebbe possibile immaginare che egli esca dal circuito dell'assistenza in cui

è precipitato alcuni anni or sono, evitando che questa situazioni si incisti

nuovamente, con tutto quello che questo comporterebbe per il peritando. (…)"

(doc. AI 251/599-600)

Nell’annotazione del 16

luglio il dr. __________ ha quindi concluso che “(…) si conferma

l’esigibilità lavorativa come da perizia Inselspital (vedi nota SMR del

15.1.2013), auspicabile un inserimento graduale vista la lunga assenza dal

mondo del lavoro in un’attività confacente. (…)” (doc. AI 252/601).

Il consulente IP, nel “Bilancio

accertamento c/o __________” dell’11 marzo 2016, ha evidenziato che “(…)

l'A. ha svolto il periodo presso la __________ al 60%, l'intenzione iniziale

era quella di un aumento graduale fino a raggiungere la CL dell'80%. Purtroppo

con il passare del tempo l'A. avrebbe manifestato una serie di dolori che con

il passare del tempo lo hanno portato alla scelta di non voler prolungare

ulteriormente l'accertamento in vista dell'inizio del tirocinio. Per tutta

la durata I'A. si è dimostrato rispettoso, preciso, puntuale, collaborativo e

curioso, apprezzato dai superiori e dal team con il quale lavorava. Nell'ultima

settimana di accertamento anche il DL si sarebbe accorto del presunto cambiamento

dello stato di salute dell'A. l pesi che l'A. era chiamato ad alzare nella

maggior parte dei casi erano meno di 5 kg, l'A. afferma che non era tanto

una questione di pesi, piuttosto della ripetitività del movimento che, a lungo

andare gli causerebbero dolori ed infiammazioni. Alla luce dei fatti e dopo i

vari tentativi, anche come in questo caso con attività leggera non si

intravvedono grandi possibilità che l'A. possa affrontare una riqualifica

completa, per questo motivo credo opportuno riflettere sulla possibilità di una

formazione ad hoc pratica. (…)” (doc. AI 337/763, sottolineature del

redattore).

Viste le risultanze

suesposte – osservato che dalle

valutazioni mediche (a cui va riconosciuta piena forza probatoria in quanto

rimaste incontestate e compiute da medici esterni che hanno

fondano le loro conclusioni su indagini approfondite giungendo a risultati

concludenti; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007)

l’accertamento professionale presso la __________ era adeguato e rispettoso dei

suoi limiti funzionali – questo Tribunale deve concludere che

l’insorgente, già per il fatto di aver scelto di non voler prolungare

ulteriormente l'accertamento in vista dell'inizio del tirocinio senza valide

ragioni, non può essere ritenuto soggettivamente idoneo ad una reintegrazione.

In particolare non è

possibile concludere differentemente per il fatto che, vista la valutazione 14

aprile 2014 del dr. __________ (doc. AI 296/675), il dr __________, nell’annotazione

del 22 aprile 2014, ha concluso per una “(…) esigibilità lavorativa per

attività fisicamente medio-leggera senza sforzi ripetitivi per le braccia e per

le spalle: 80%. Per l’attività presso negozio sport: 50% (mezza giornata).

Questa esigibilità viene confermata dal SMR. (…)” (doc. AI 299/678).

Infatti il dr. __________ – nella succitata valutazione del 14 aprile

2014 del seguente tenore: “(…) come da Sua richiesta del 14.04.2014 desidero

precisare la situazione del summenzionato assicurato e l'esigibilità

professionale. L'anamnesi del signor RI 1 Le è sicuramente già ben conosciuta

per la lunga anamnesi che si trascina ormai dal giugno 2000. Egli soffre di

cronici dolori cervico-scapolari a dx in esito dopo rottura della cuffia dei

Considerandi

rotatori ed intervento di ricostruzione nel 2001. Nel corso degli anni egli è

già stato sottoposto ad innumerevoli trattamenti di vario tipo, sia

medicamentosi che fisioterapici, nonché infiltrativi, sempre però con solo

parziale e passeggero beneficio. Non appena utilizza maggiormente la

muscolatura delle spalle e delle braccia la regione cervico-scapolare dx si contrae

notevolmente, causandogli importanti dolori. Ho nuovamente potuto osservare

questo fenomeno in occasione dell'ultima visita eseguita il 03.04.2014 dopo

un'intera giornata di lavoro. La muscolatura soprascapolare dx risultava essere

estremamente contratta, con un'ipertrofia muscolare, ben evidenziata pure dal

referto ecografico a voi inviato. L'attività attualmente svolta dal signor RI 1

quale impiegato di vendita presso un negozio di sport è in principio da considerare

idonea alle sue condizioni di salute. Purtroppo però egli negli ultimi mesi ha

dovuto occuparsi principalmente del noleggio di sci e scarponi, dovendo perciò

ripetutamente sollevare e trasportare, andando a prendere il materiale in

magazzino al piano inferiore passando per una scala, sci e scarponi, con perciò

ripetuti movimenti di elevazione e rotazione di pesi relativamente importanti.

Questa attività ripetitiva è stata ad origine del peggioramento dei suoi

cronici dolori. In linea teorica, per lo svolgimento di un'attività fisicamente

medio-Ieggera, che non richieda particolari sforzi ripetitivi per le braccia e

per le spalle, egli è da considerare ancora abile al lavoro nella misura

dell'80%. Per l'attività però svolta finora presso il negozio di sport dove è

impiegato, la sua capacità lavorativa non supera il 50% (mezza giornata lavorativa).

(…)” (doc. AI 296/675) – non

si è confrontato con le valutazioni dei periti dell’__________ e si è

pronunciato in particolare sull’esigibilità in percento dell’impiego presso il

negozio __________ alla luce del mansionario (cfr. doc. 284/653-654 e 295/674).

Ribadito

che i periti dell’__________, circa le limitazioni funzionali, hanno concluso

che “(…) der Versicherte ist aus reumathologischer Sicht für leiche bis

mittelschwere wechselseitige Belastungen aktuell zu 80% arbeitsfähig. Gewichte

über 15 kg und monotone Haltungen sind dabei zu vermeiden. (…)”

(doc. AI 241/652) e osservato che nessuno specialista ha contestato

rispettivamente attestato un peggioramento della situazione valetudinaria con

conseguente aumento delle limitazioni prima dell’emanazione della decisione

impugnata – data questa (in casu, il 13 aprile 2016) che segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr.

pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 3.3) –, questo

Tribunale deve pertanto confermare che l’insorgente non aveva alcuna valida

ragione per rifiutarsi di prolungare ulteriormente l'accertamento presso la __________

in vista dell'inizio di un tirocinio.

In particolare non è

possibile seguire il ricorrente laddove sembrerebbe pretendere che

l’accertamento presso la __________ non fosse invece adeguato adducendo che

“(…) le limitazioni funzionali indicate dall’ente assicuratore non sono

complete. Al punto 2 della propria memoria responsiva l’amministrazione indica

unicamente “evitare pesi superiori a 15

Kg e le posizioni statiche”. In verità, le limitazioni contemplano anche

“la possibilità di eseguire pause

supplementari e evitare movimenti ripetitivi a spalla e braccio”.

Quest’ultima restrizione era stata indicata dal med. __________ nel suo referto

del 17 aprile 2014 e fatta propria dal dr. med. __________ il 22 aprile 2014.

(…)” (VI).

Lo si ribadisce ancora una

volta, i limiti funzionali posti dai periti dell’__________ di __________ sono

chiari, il dr. __________ non si è confrontato con le valutazioni dei periti e

nella valutazione del 14 aprile 2014 si è pronunciato precisamente in merito

all’esigibilità lavorativa nell’ambito dell’accertamento presso il negozio __________

alla luce del mansionario. Nemmeno è possibile concludere differentemente anche

avuto riguardo al certificato medico 14 marzo 2016 (doc. AI 340/771/772) nel

quale il dr. __________ – sempre senza confrontarsi con la valutazione

peritale dell’__________ di __________ e non oggettivando un peggioramento

della situazione – ha concluso in modo del tutto generico che “(…) in

occasione delle varie visite da me eseguite ho potuto più volte confermare la

presenza di un importante contrattura dolorosa della muscolatura sopra

scapolare dx; non vi sono invece particolari limitazioni della mobilità della

colonna cervicale né tanto meno della spalla, senza chiari segni per un

conflitto sottoacromiale. Vi prego perciò di voler nuovamente rivalutare la

situazione del signor RI 1 e discutere costruttivamente con lui la possibilità

di un reinserimento professionale in ambito adeguato, che non deve essere più

quello della vendita. (…)” (doc. AI 341/773).

Del resto, l’inidoneità

soggettiva dell’insorgente ad una reintegrazione è confermata anche dalle

seguenti evenienze.

Il consulente in

integrazione, riguardo all’accertamento presso il negozio __________ al __________

di __________, nella “Richiesta di diffida” del 4 luglio 2014 (doc. AI

310/693-695) ha evidenziato che “(…) in data 01 luglio 2014, ho

effettuato un colloquio con il responsabile __________ del negozio __________

di __________. All'interno del centro commerciale __________ vi sono tre negozi

differenti che offrono una buona diversificazione del lavoro. II Signor __________

mi informa che l'attività si può svolgere su tre ambienti: 1. magazzino:

ricezione merce e preparazione della stessa. Giornalmente hanno merce in

entrata, si tratti di controllarla, sbustarla, prezzarla ed allarmarla; 2.

riordino del negozio/vendita: sistemazione della merce ove vi è la necessità,

riempimento scaffali e consulenza alla clientela; 3. vendita aperta: forti

sollecitazioni rispetto al contatto con la clientela e mansioni del punto 2 in

quantità minore. Per quanto riguarda il porto pesi, il carico massimo va tra i

5.

e i 7 kg (per esempio: pila di magliette o scatola con indumenti) e vi è poca

sollecitazione delle spalle sopra il piano dell'orizzontale (circa un 25% del

tempo), inoltre gli impiegati del commercio al dettaglio, hanno a disposizione

dei carrelli quando effettuano il riempimento merci ed eventualmente un piccolo

porta carichi/montacarichi. Alla luce del problema di salute dell'A. viene

concordato un accertamento professionale (con inizio il 28 luglio 2014 al 50%

per due settimane e - previo accordo tra le parti - aumento della percentuale

lavorativa per giungere poi all'80%) nella vendita aperta, in considerazione del

fatto che I'A. ha dimostrato, in passato, un buon orientamento al cliente. In

data 9 luglio 2014 ore 9:00, fisso un incontro tra il responsabile __________,

l'A. e la sottoscritta. In data 2 luglio 2014, ho contattato

telefonicamente l'A. per informarlo del colloquio. Lo stesso si rifiuta di

presentarsi al colloquio in quanto "bisogna piegare solo roba e basta e

non va bene per la spalla". Riferisco all'A. che dovrò prendere

provvedimenti. Lui mi riferisce che va bene e di contattare il suo avvocato. In

data 3 luglio 2014, ho contattato il rappresentante legale dell’A. per

avvisarlo del rifiuto dell’A. a presentarsi al colloquio citato sopra.

Purtroppo non ho potuto parlare con lo stesso ma ho riferito alla segretaria __________

che mi ha informato che avrebbe fatto richiamare dall’avv. RA 1. (…)” (doc.

AI 310/694-695).

L’Ufficio AI, con diffida 4

luglio 2014 (doc. AI 309/691-692; richiamato l’art. 21 cpv. 4 LPGA), ha

ingiunto all’insorgente di “(…) - partecipare al colloquio del 30 luglio

2014.

ore 9:00 presso il negozio __________ a pian terreno del __________ di __________;

- sottoporsi al provvedimento di accertamento professionale che si terrà dal 2

agosto al 31 agosto 2014 presso tale negozio; - attenersi all’obbligo di

collaborare e ridurre il danno alla salute; - rispettare diligentemente quanto

indicato nella lettera del 01 luglio 2014. (…)” (doc. AI 309/691).

Con lettera del 25 luglio

2014.

l’avv. RA 1 ha così risposto all’Ufficio AI: “(…) faccio riferimento

alla pratica riguardante l'emarginato, segnatamente al suo scritto del 4 luglio

2014, e le faccio pervenire il certificato allestito dal Dr. Med. __________ di

__________ attestante che l'assicurato necessita di un soggiorno balneare di

2-3 settimane a seguito di polmonite, ragione per cui egli non potrà

partecipare al colloquio del 30 luglio 2014 presso il negozio __________ sito

c/o il __________ di __________, né tantomeno sottoporsi al provvedimento di

accertamento professionale nel periodo da lei indicato, essendo in procinto di

assentarsi fino al 18 agosto 2014. II Signor RI 1, che concorda di esperire

l'accertamento presso il negozio sopra menzionato, chiede che lo stesso abbia

luogo dopo tale data. Nel contempo, in ossequio alle richieste del 1. luglio

2014.

formulate dalla vostra consulente in integrazione, Signora __________, le

allego pure il formulario standard di ricerca di impiego, predisposto dal mio

patrocinato, nonché le risposte da questi ricevute da parte di potenziali

datori di lavoro. (…)” (doc. AI 311/700).

Dal canto suo il curante dr.

__________, FMH in medicina interna, nel certificato medico del 18 luglio 2014,

ha attestato che “(…) il signor RI 1, __________1941 [ndr. recte: 1971],

Via __________, __________, è appena stato affetto da una polmonite e sarebbe

auspicabile un soggiorno al mare di 2-3 settimane. (…)” (doc. AI 301/701).

Anche ammettendo, come

sostenuto dall’avv. RA 1, che il suo assistito “(…) non aveva alcuna

conoscenza medica, per cui se il proprio medico di famiglia gli consigliava di

sottoporsi ad un soggiorno balneare di 2-3 settimane, egli poteva legittimamente

ritenere che questa convalescenza potesse avere dei benefici per la propria

salute. (…)” (I, pag. 17) – ritenuta la data del certificato medico

del dr. __________ (18 luglio 2014) – la durata dell’auspicato soggiorno

al mare (2-3 settimane) non giustifica in ogni caso la domanda dell’insorgente

di posticipare fino al 18 agosto 2014 (quindi un mese dopo il succitato

certificato medico del dr. __________) un eventuale accertamento presso il

negozio __________ al pian terreno del centro __________.

A mente di questo

Tribunale, il suesposto comportamento, denota come l’insorgente non sia

soggettivamente seriamente disposto a lasciarsi efficientemente reintegrare.

Questo vale a maggiore

ragione se si pone mente al fatto che già precedenti accertamenti esperiti presso

la ditta __________ e il negozio __________ (cfr. consid. 1.2) non erano andati

a buon fine. Infatti, a prescindere dai motivi del loro fallimento – che in

ogni caso denota una difficoltà d’integrazione –, l’esito dei provvedimenti

avrebbe dovuto indurre l’insorgente ad una maggiore disponibilità. Del resto, già

nella nota del 1° incontro 24 luglio 2009 la consulente in integrazione professionale

aveva evidenziato che “(…) l’obbiettivo di tale incontro era quello di

verificare la motivazione e le intenzioni dell’assicurato in merito

all’eventualità di affrontare un provvedimento professionale. Il signor RI 1 in

una fase iniziale non sembra avere molta motivazione al proposito ma su sollecitazione

afferma che egli potrebbe valutare la possibilità di una formazione nell’ambito

commerciale oppure nella vendita. Emergono anche delle idee come ottico,

laboratorista di biologia, fotografo ed impiegato del commercio al dettaglio.

(…)” (doc. AI 164/422). Anche nel rapporto intermedio del 16 settembre 2010

la consulente in integrazione, circa l’accertamento presso la ditta __________,

ha rilevato che “(…) inizialmente il Signor RI 1 afferma di non volersi

sottomettere a questo provvedimento ma alla fine dell’incontro sembra essersi

convinto. (…)” (doc. AI 173/434) e in quello del 1. febbraio 2011 che “(…)

un aspetto importante da verificare è la motivazione dell’assicurato che sembra

assai altalenante. (…)” (doc. AI 179/442).

Va ricordato che l’insorgente

era stato diffidato una prima volta il 16 gennaio 2012 (cfr. doc. AI

198/477/478 con la relativa presa di posizione del 3 febbraio 2012 sub doc. AI

202/483-485).

Inoltre è lo stesso

ricorrente che, come emerge dal verbale del colloquio del 19 novembre 2013

(doc. AI 258/609-610), ha posto precise esigenze in merito alla sua

reintegrazione: “(…) In considerazione del fatto che il Signor RI 1 ha più

volte espresso in passato la volontà di evitare una riqualifica professionale

completa, si propone una formazione breve della durata di 9 mesi. (…)”

(doc. AI 258/609). Al riguardo significativo è il fatto che con il presente

ricorso egli precisi invece di essere “(…) disposto ad investire le proprie

energie in una preparazione scolastica. (…)” (I, pag. 22).

Quanto alla censura in

merito al tempo trascorso (7 anni) tra la STCA del 24 marzo 2009 e la decisione

impugnata (cfr. consid. 1.3), questo Tribunale rileva che sostanzialmente lo

stesso si è reso necessario visti gli accertamenti di diversa natura (medici e

integrativi; al riguardo si rinvia qui ai molteplici colloqui e rapporti dei

consulenti in integrazione indicati al consid. 1.2 e, in particolare, alla

ricostruzione dei fatti del 23 marzo 2016 sub doc. AI 341/773-775) che hanno

dovuto essere esperiti per poter stabilire l’indirizzo e l’esigibilità di una

riformazione professionale. Per l’aspetto medico, dal consid. 1.2 emerge come,

oltre agli accertamenti medici esterni (valutazione EFL del 9 maggio e perizia

del 4 dicembre 2012 dell’__________ e perizia psichiatrica del 9 luglio 2013

del CPAS), anche i medici SMR siano stati interpellati più volte (vuoi per

stabilire in quale percentuale una determinata attività fosse esigibile, vuoi

per determinarne l’adeguatezza; vedi ad esempio l’esclusione del lavoro quale

ottico indicata nell’annotazione del 15 gennaio 2014 sub doc. AI 267/624).

Riguardo infine

all’assunto stante il quale “(…) il cambiamento di ben 3 consulenti CIP (__________,

__________ e __________) non ha certo propiziato un’efficace verifica (sia dal

profilo temporale che materiale) delle potenzialità reintegrative di RI 1. (…)”

(I, pag. 20), va rilevato quanto segue.

Da una parte, quanto al

tempo intercorso tra la STCA del 24 marzo 2009 e la decisione impugnata si

rinvia a quanto appena sopra esposto.

Dall’altra parte,

l’insorgente non adduce in cosa concretamente i diversi consulenti in

integrazione professionale intervenuti avrebbero mancato né quali disposizioni

non sarebbero state rispettate dall’Ufficio AI al fine di stabilire i

presupposti necessari per riconoscere il diritto ad una riformazione

professionale.

2.4

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede e in base al grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014.

consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag.

181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo

Tribunale deve concludere che RI 1 non è soggettivamente idoneo ad una misura

d’integrazione e che pertanto è a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto

ad una riformazione professionale.

La decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti