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32.2016.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2017Italiano91 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del SAM hanno ritenuto predominante la patologia reumatologica, per la

quale il dr. med. __________ aveva ritenuto l’assicurato, in attività adeguate,

abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto massimo nella misura

del 20%. Inoltre l’incapacità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica e a

quella reumatologica non venivano sommate nella perizia del SAM, ma integrate,

in quanto entrambe prendevano in considerazione i dolori dell’assicurato (pag.

73 e 74 incarto AI).

I medici del SAM, tenuto conto delle singole affezioni

invalidanti di cui l’assicurato era affetto, hanno quindi concluso per una

capacità lavorativa globale del 70% in un’attività leggera e adeguata

rispettosa dei limiti posti dal dr. med. __________ dal 17 dicembre 2004 (pag.

74 incarto AI).

Tali considerazioni erano state fatte proprie anche dal medico SMR, dr.

med. __________, nell'annotazione del 16 luglio 2017 (pag. 111 incarto AI).

L’amministrazione, prima, e il TCA, dopo, avevano pertanto concluso che, dal

punto di vista medico, l'assicurato era in grado di svolgere un’attività

leggera e adeguata rispettosa dei limiti posti dal dr. med. __________ nella

misura del 70% (cfr. in particolare, pag. 26 della STCA 32.2007.394

dell'11 dicembre 2008, cresciuta incontestata in giudicato: pag. 200 incarto

AI).

2.5. Con

la nuova richiesta di prestazioni del 19 aprile 2013 l’assicurato ha fatto

valere un peggioramento dal profilo somatico indicando "contusioni alla

schiena, problemi con entrambe le gambe, problemi psicologici" (pag.

236-241 incarto AI). Il 31 gennaio 2013, infatti, il medico generico __________,

suo medico curante, aveva comunicato all'UAI che l'assicurato era stato operato

il 27 marzo 2012 presso la Schulthess Klinik per la "valgisizzazione

con osteotomia distale della gamba destra" e andava rivalutata la

situazione del paziente in questione, visto che era ancora seguito dagli

specialisti __________ a causa dei dolori che continuava a lamentare a livello

della gamba destra (pag. 227 incarto AI).

Su richiesta dell'amministrazione, il 22 maggio 2013, il dr. med. __________,

medico generico e curante dell'assicurato, ha posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di "Esiti di osteotomia

valgizzante della tibia distale destra (__________, allegato rapporto uscita di

marzo, esiti di osteotomia tibia sinistra nel 1983 con ipotrofia muscolare

dell'arto inferiore sinistro, gonartrosi sinistra, lombalgie, sindrome

lombovertebrale su discopatia L2-S1, ipertensione arteriosa, sindrome ansioso

depressiva", attestando un'inabilità lavorativa al 100% dal marzo 2012

quale custode d'albergo (pag. 247-254 incarto AI).

Il 3 giugno 2013, il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e

medicina interna, ha posto sostanzialmente la medesima diagnosi posta dal

medico curante producendo svariata documentazione medica. Nel contempo ha pure

rinviato a quanto stabilito dal medico curante per quel che concerneva l'inabilità

lavorativa del paziente nell'attività abituale di custode d'albergo (pag. 255-265

incarto AI).

Il 24 giugno 2013, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di "ICD 10 F 41.2 da anni; ICD 10 F 45.4 da anni",

attestando un'inabilità lavorativa del 50% dal 2 maggio 2013 quale aiuto giardiniere

(pag. 271-275 incarto AI).

Su richiesta del medico SMR a fronte delle diverse patologie che affliggono

l'assicurato (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: "avanzata

artrosi tibiotarsica a destra con ev. artroscopia prevista, stato dopo frattura

gamba destra nel 1989, stato dopo operazione di valgisizzazione 27.3.2012,

stato dopo osteosintesi gamba sinistra per frattura nel 1983, sindrome

lombospondilogena cronica, sindrome mista ansioso-depressiva F 41.2, sindrome

somatoforme da doloro persistente F 45.4"; pag. 276 e 277 incarto AI),

il 10 settembre 2013 l'UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita

lo stato di salute dell’assicurato, ha dato mandato al SAM di esperire una

perizia pluridisciplinare con accertamento medico internistico, neurologico,

psichiatrico e psicoterapeutico, e reumatologico (pag. 282-292 incarto AI).

Nella decisione su opposizione del 19 aprile 2016 (pag. 428-431 incarto AI),

l’amministrazione ha quindi respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare

SAM del 2 gennaio 2014 (pag. 296-376 incarto AI).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti (inclusi quelli da

loro richiesti/portati all'assicurato) ed esposto dettagliatamente l'anamnesi

(familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), la

descrizione della giornata, le constatazioni soggettive ed obiettive, e i

reperti esami (ematologico, ematochimico, urine, screening tiroideo,

radiologici, ecc.), hanno valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________)

e quella neurologica (dr. med. __________). Il richiedente è stato pure

sottoposto ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 2 gennaio 2014, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

"5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Avanzata artrosi secondaria dell'articolazione tibiotarsica

e, in misura minore, talocalcaneare a ds. su/con:

- frattura nel 1989, guarita con deformazione in varo di ca. 100;

- lesione osteocondrale del duomo del tab o da sovraccarico;

- osteotomia di valgizzazione della gamba distale 27.3.2012, con buoni

risultati oggettivi.

Condropatia della rotula e rottura del menisco mediale (non trattata

chirurgicamente) al ginocchio sin. (MRI 25.2.2013).

Stato dopo osteosintesi della gamba sin. per fetura nel 1983 con:

- tentativo di AMO 1997;

- lieve atrofia di tutto l'arto inferiore sin.

Sindrome lombospondilogena cronica su/con:

- discopatie con bulging/ernie discali foraminali ed extraforaminali a sin, a

livello L3-L4 e L4-L5, senza neurocompressione (TAC 19.11.2008);

- possibile pregressa sindrome radicolare L3 o L4 a sin., attualmente poco

sintomatica.

Fobie specifiche (ICD10 F40.2).

Sindrome

mista ansiosodepressiva (ICD10 F41.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Cefalee miste di

tipo tensivo ed emicranico.

Valvola aortica

bicuspide.

Ipertensione

arteriosa.

Sovrappeso (BMI

30,6 kg/m2).

Tabagismo" (pag. 315 e 316 incarto AI). (…)”

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 20% come

giardiniere (lavoro a tempo pieno con diminuzione del rendimento dell'80%) e

del 40% come autista e custode/tuttofare, a condizione che si tratti di lavori

leggeri e variati (lavoro a tempo pieno, con diminuzione del rendimento

dell'60%; pag. 321 incarto AI).

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre evidenziato

quanto segue:

"8 Conseguenze sulla capacità lavorativa:

L'A. presenta limitazioni a livello reumatologico e

psichiatrico; dal lato neurologico invece non vi è diminuzione della capacità

lavorativa.

(…). Complessivamente, rispetto alla valutazione peritale pluridisciplinare

precedente del 2007, abbiamo potuto constatare un leggero peggioramento dal

lato psichiatrico; dal lato reumatologico e neurologico invece la situazione è

rimasta invariata. L'attuale capacità lavorativa globale come descritta al

capitolo 7 è valida a partire da maggio 2013, cioè dal momento dell'annuncio e

dell'inizio dell'effettiva presa a carico psichiatrica presso la Dr.ssa med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, __________. Per il periodo

precedente valgono le seguenti condizioni:

- fino al 26.3.2012 valgono le condizioni stabilite in precedenza dall'Ufficio

Al;

- incapacità lavorativa del 100% dal 27.3.2012 a fine settembre 2012

nell'ambito dell'intervento chirurgico alla caviglia ds., richiedente un

periodo di convalescenza di ca. sei mesi prima che l'A. poteva tornare a un

piano carico del piede ds.;

per il periodo da ottobre 2012 ad aprile 2013 valgono nuovamente le condizioni

stabilite in precedenza dall'Ufficio Al;

- da maggio 2013 è valida l'attuale capacità lavorativa globale descritta al

capitolo 7 nell'ambito del peggioramento della patologia psichiatrica.

Riteniamo giustificato sommare parzialmente le incapacità lavorative per motivi

reumatologici e psichiatrici per il summenzionato peggioramento della patologia

psichiatrica e per il fatto che dal lato psichiatrico, oltre a una sindrome

somatoforme da dolore persistente, è presente una sintomatologia ansiosa con

fobie specifiche.

Come casalingo l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% unicamente per i

motivi reumatologici sopradescritti. (…)"

(pag. 323 e 324 incarto AI).

Nel medesimo rapporto

peritale i medici del SAM hanno inoltre evidenziato quanto segue:

"9 Conseguenze sulla capacità lavorativa:

In un lavoro leggero e adatto

l'A. presenta una capacità lavorativa globale del 60% (lavoro a tempo pieno con

una diminuzione del rendimento del 40%) soprattutto per i motivi psichiatrici e

in minor misura per i motivi reumatologici elencati al capitolo precedente,

valida da maggio 2013. L'A. non può camminare a lungo e soprattutto non è in

grado di spostarsi in modo agevole su terreni accidentati, di salire e scendere

scale a pioli, di lavorare su ponteggi, tetti o altre situazioni in equilibrio

precario. Egli dovrebbe evitare movimenti ripetitivi di flessione-estensione o

rotazione del tronco e il trasporto e sollevamento di carichi superiori a 10-15

kg. Per il periodo precedente, fino al 26.3.2012, valgono le condizioni

stabilite in precedenza dall'Ufficio Al. Per il periodo dal 27.3.2012 a fine

settembre 2012 l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 100% per qualsiasi

attività lavorativa. Per il periodo da ottobre 2012 ad aprile 2013 valgono

nuovamente le condizioni stabilite in precedenza dall'Ufficio Al. L'attuale

capacità lavorativa globale del 60% in attività confacenti vale da maggio 2013,

momento dell'annuncio e dell'inizio dell'effettiva presa a carico psichiatrica.

Rispetto alla valutazione peritale pluridisciplinare precedente del 2007,

abbiamo notato un leggero peggioramento della patologia psichiatrica ed una

situazione invariata a livello reumatologico e neurologico. (…)" (pag. 324

incarto AI).

Tali considerazioni sono state fatte proprie anche dal medico SMR, dr.

med. __________, nel rapporto finale del 14 gennaio 2014 (pag. 377-380 incarto

AI).

In questa sede, il rappresentante dell'assicurato ha versato agli atti il certificato

medico del 27 aprile 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia e medicina interna, che ha osservato quanto segue:

"(…) ho esaminato la perizia reumatologica di Dr. __________

del 05.11.2013. Da parte mia ho visitato il paz. il 5.2, 22.2, 5.3 e 16.4.2013,

nonché il 18.2.2014. In seguito non ho più avuto modo di rivedere il sig. RI 1.

Le mie conclusioni si basano dunque esclusivamente su quanto riscontrato dal

febbraio 2013 al febbraio 2014. La perizia reumatologica in questione mi sembra

senz'altro corretta e non contiene, a mio modo di vedere, particolari

manchevolezze o imprecisioni. (…). Di per sé la situazione oggettiva

riscontrata nel febbraio 2014 non era significativamente diversa da quella

dell'anno precedente. Per quanto riguarda le conclusioni della perizia di Dr. __________,

mi trovo senz'altro d'accordo sulla valutazione della capacità lavorativa per

l'attività abituale di giardiniere. Anche i limiti funzionali considerati da

Dr. __________ mi sembrano corretti. Personalmente sarei dell'idea che in un

lavoro adatto leggero e variato vi era una limitazione di rendimento del 25-30%

e non del 20%. (…). L'osservazione principale a riguardo di tutto questo è la

seguente: la perizia reumatologica è ormai "vecchia" di 21/2 anni. Le

problematiche del sig. RI 1 essendo di natura degenerativa, non è da escludere

che nel frattempo vi sia stata una loro evoluzione significativa".

(doc. A 2).

L'UAI ha sottoposto il precitato certificato al medico SMR, __________, il

quale, nell'annotazione del 25 maggio 2016 ha rilevato che, per un verso, lo

specialista in questione aveva avuto in cura il ricorrente sino al 18 febbraio

2014 e, per altro verso, dal rapporto non risultava una oggettivata modifica

dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla situazione presente in

occasione della valutazione peritale in ambito SAM (doc. IV 1).

Il patrocinatore dell'insorgente ha versato agli atti il 27 luglio 2016 il

certificato medico del 18 luglio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH

in reumatologia, che, dopo aver visitato l'assicurato il 3 e il 17 giugno 2016,

ha posto la seguente diagnosi:

• Gonartrosi bilaterale con, a sx Instabilità

antero mediale (Lesione del C.A.?) e importante ipotrofia coscia sx con

dismetria sul lettino da visita di 1, 5 cm piu' a sx.

• Esiti chirurgici alla caviglia dx con artrosi e importante limitazione

escursoria sia organica che antalgica.

• Esiti chirurgici alla Tibia sx con materiale di sintesi ancora ritenuto da

osteotomia devalgizzante.

• Spinalgia L5/S 1. (Riferisce di essere stato sottoposto in Ospedale a

punzione sotto TAC alla

• schiena per cui è ipotizzabile che vi sia qualche protrusione oltre

l'ostruzione del forame di

coniugazione. (Alla Balgrist segnalano il 23.6.2014: discopatie da L2 a S1)

• Contrattura muscoli dorsali a dx a livello sottocostale posteriore.

• Assunzione cronica di A.D condizionante rigidità diffusa a livello muscolare

e di conseguenza osteoarticolare.

• Alterazione deambulatoria con zoppia in varismobilaterale.".

In

tale occasione lo specialista in questione ha rilevato che: "Nello specifico, ho verificato i rapporti inviatimi e

sicuramente il quadro clinico da me visionato è nettamente aggravato a quanto

descritto, in particolare per la caviglia dx, il ginocchio sx e la componente

neurologica che non mi risulta studiata con una EMG vista l'assenza completa

dei riflessi osteotendinei. (…)" per poi concludere che: "1. A mio avviso il paziente va rivisto dal chirurgo

ortopedico (sia specialista del piede che del ginocchio) per rimettere in

discussione una artrodesi della caviglia dx e una revisione del ginocchio sx,

protesi o osteotomia e toeletta meniscale. 2. Va anche inviato al neurologo per

una sua valutazione comprensiva anche di EMGrafia 3. Va trattato per la schiena

sia con infiltrazioni che fisioterapia con una nuova verifica in RMN 4. In ogni

caso il quadro clinico e funzionale è nettamente peggiorato rispetto a quanto

descritto nella perizia SAM sia dal punto di vista reumatologico ortopedico sia

neurologico anche se è stato posto in quell'occasione il dubbio della

coesistenza di una lesione radicolare "tipo L3 o L4 a sin..`

in effetti in passato era stata constatata un'ernia intraforaminale sia a livello

L3-L4 che L4-L5 a sx" ENTRAMBE POTREBBERO DETERMINARE DEFICIT ALLA

REGIONE DELLA COSCIA Sx. Attualmente comunque un'eventuale componente

radicolare non sembra essere particolarmente sintomatica" nulla è

stato allestito a quel livello. A questo punto mi pare logico che con i dubbi

espressi già dal periziante, sarebbe valsa la pena di approfondire quanto

riscontrato quantizzando appunto con EMG e oggi con nuova RMN lo stato

discovertebrale lombare che avrebbe dovuto ridimensionarsi, viceversa è

peggiorato e non è stato nel frattempo trattato.". Da ultimo, lo specialista ha osservato quanto segue:

"Potrei concordare con una l.L. al 70%

come giardiniere limitandosi ai lavori leggeri, ma trovo più aderente alla

realtà un 80% mentre escluderei quasi completamente l'attività di autista se

non con un mezzo modificato per le condizioni della sua caviglia, ma anche per

il ginocchio. Nella perizia si legge ancora che gli interventi avrebbero

restituito alla gamba sx un asse normale ma basta osservare che ci si rende

subito conto che attualmente c'è un disassamento specie alla tibia distale e

con presente importante instabilità. Anche come casalingo l'attività lavorativa

deve essere ridotta almeno del 50. In ogni caso, a mio giudizio, non solo il

paziente va sottoposto a nuovi controlli, per verificarne la limitazione

lavorativa attuale, ma va ridiscussa anche l'opzione chirurgica."

(doc. B).

L'UAI ha sottoposto il precitato certificato al medico SMR, __________, il

quale, nell'annotazione del 2 agosto 2016 ha rilevato quanto segue: " (…) In

netto contrasto con la valutazione SAM risulta la non evocabilità dei riflessi

osteotendinei a livello degli arti inferiori descritta dal dr. __________,

referto difficilmente spiegabile con il restante esame clinico e non sospetto

per una problematica discale vista la simmetricità e l'assenza di segni p.es

per una stenosi del canale spinale, referto probabilmente dovuto al differente

esaminatore (dato che in occasione della valutazione SAM erano descritti deboli

e simmetrici) che ad una nuova patologia. (…). Difficile condividere

l'indicazione di un netto aggravamento a livello della caviglia destra e del

ginocchio in assenza di una descrizione precisa su cosa si baserebbe questa

indicazione. Da notare che in ambito SAM l'artrosi tibiotarsica era già

definita quale avanzata con quindi debita presa in considerazione nella definizione

dell'esigibilità lavorativa. In conclusione ritengo che l'attuale scritto del

dr. __________ che si basa su visita clinica posteriore la decisione del

19.4.2016 non contenga elementi in favore d'una sostanziale modifica dello

stato di salute rispetto alla valutazione SAM" (doc. XXII 1).

Su richiesta del TCA, l'UAI ha sottoposto i precitati rapporti medici del 27

aprile 2016 del dr. med. __________ e del 18 luglio 2016 del dr. med. __________,

al neurologo ed al reumatologo del SAM che avevano a suo tempo visitato il

ricorrente (doc. XVI).

In particolare, il 15 marzo 2017 il dr. med. __________, con riferimento al

certificato medico del dr. med. __________, ha rilevato quanto segue:

"(…). Abbiamo dunque a disposizione una

lettera del Dr. __________, FMH reumatologia, del 27.4.2016. Le sue conclusioni

si basano su visite effettuate nel 2013 e nel 2014. La lettera indirizzata

all'avvocato dell'assicurato e riguarda il mio consulto reumatologico.

Interpellato dunque a riguardo il Dr. __________ afferma come la mia

valutazione sembri senz'altro corretta e non contenga manchevolezze e

imprecisioni. Il Dr. __________ si trova senz'altro d'accordo sulla mia

valutazione della capacità lavorativa per l'attività di giardiniere. Anche i

limiti funzionali da me considerati gli sembrano corretti. Il Dr. __________

sarebbe personalmente dell'idea che in un lavoro leggero, adatto e variato vi

sia una limitazione del rendimento del 25-30 % e non del 20 %. Sulla prognosi

il Dr. __________ è d'accordo con quanto da me asserito. La perizia

reumatologica appare tuttavia ormai "vecchia" di 21/2 anni. Essendo

le problematiche del paziente di natura degenerativa, non ä da escludere che vi

sia stata un'evoluzione. Nota del perito: la lettura del mio consulto da parte

del collega Dr. __________ non rileva manchevolezze o imprecisioni. Anche la

valutazione del collega coincide con la mia ad eccezione di una lievissima

differenza per quanto riguarda un lavoro leggero e adatto che pub senz'altro

essere attribuita una diversa valutazione tra diversi periti".

Nella medesima occasione il perito del SAM, con espresso riferimento al

certificato medico del dr. med. __________, ha rilevato quanto segue: "(…) Vengono

riprese in sostanza le diagnosi note. (…). In effetti la mia valutazione coincide

solo parzialmente con quella del Dr. __________ ma non mi aspettavo un giudizio

concordante. Non trovo comunque elementi rilevanti nella sua posizione" . Il dr. med. __________ ha quindi

concluso che: "In sintesi, in accordo

con il Dr. __________, a distanza di anni dalla mia valutazione non possibile

affermare né escludere che vi sia stato un peggioramento della situazione ma

non abbiamo alcun elemento positivo a riguardo. Non abbiamo cioè alcun dato che

permetta di documentare un peggioramento della situazione. Tenendo conto del

fatto che l'assicurato presenta alterazioni degenerative, è sottointeso che

queste alterazioni degenerative vadano incontro nel tempo a un lento

peggioramento secondo una dinamica fisiologica che è appunto obbligatoria. Se non

vi sono tuttavia elementi nuovi documentati, questo non basterebbe per

rimettere in questione tutta la valutazione peritale precedente."

(doc. XIX 1).

Dal canto suo, il 16 marzo

2017 il dr. med. __________, con riferimento al certificato medico del dr. med.

__________, ha rilevato quanto segue: "Concorda

complessivamente con la valutazione peritale reumatologica del dott. __________

". Nella medesima occasione il perito del SAM, con espresso riferimento al

certificato medico del dr. med. __________, ha rilevato quanto segue: "(…) Descrive inoltre "spinalgia L5/S1"

per cui ipotizza che vi sia "qualche protrusione oltre l'ostruzione del

forame di coniugazione". Segnala la presenza di discopatie da L2 a Si

descritte alla Clinica __________ in giugno 2014. Propone una valutazione

neurologica che comprenda anche una elettromiografia. Ritiene che il quadro

clinico e funzionale sia nettamente peggiorato rispetto a quanto descritto

nella perizia SAM del 02.01.2014. Ricordo che in occasione della valutazione neurologica

del 21 ottobre 2013 avevo constato riflessi osteotendinei deboli ma presenti.

Anche da parte mia avevo descritto una ipotrofia della muscolatura alla coscia

sinistra. Era presente anche un deficit sensitivo senza una distribuzione

radicolare alla gamba sinistra. Si riteneva perciò nelle conclusioni che

potesse esservi stata una lesione radicolare di tipo L3 o L4 a sinistra in

passato ma al momento della valutazione neurologica questa non risultava

particolarmente sintomatica, sia dal punto di vista clinico che soggettivo, per

cui dal punto di vista neurologico si riteneva l'A. abile al lavoro al 100%.

Nel frattempo risulta che il paziente 6 pure in trattamento per diabete mellito

con Metfin, mente fino al 2013 un diabete mellito non era conosciuto. L'attuale

assenza dei riflessi osteotendinei potrebbe essere dovuta anche ad una

incipiente polineuropatia diabetica; sottolineo ancora comunque che anche alla

mia valutazione trovavo riflessi osteotendinei deboli e talvolta possono

esservi variazioni del reperto a dipendenza della tecnica in esame. Sulla base

dei dati a disposizione, se anche vi fosse una polineuropatia diabetica, questa

non sembra essere particolarmente sintomatica almeno in base a quanto riportato

nei nuovi documenti. La sola assenza dei riflessi osteotendinei non permette id

trarre conclusioni sulla situazione funzionale del paziente. Meno probabile mi

sembra invece che possa esservi un peggioramento di una eventuale componente

radicolare, almeno sulla base dei dati riportati. Ancora più improbabile che

l'assenza dei riflessi osteotendinei sia dovuta ad una compressione radicolare,

si dovrebbe in effetti ipotizzare che siano compresse gran parte delle radici

lombari almeno distalmente a L3".

Il dr. med. __________ ha quindi concluso che: "I due

nuovi documenti citati non portano dunque nuovi elementi concernenti la

situazione constata nell'ottobre 2013 e dunque penso di poter confermare le

conclusioni alle quali era giunta la valutazione neuro logica. La situazione

descritta dal Dott __________ presenta effettivamente alcuni nuovi elementi che

mi sembrano soprattutto concernere gli aspetti reumatologici. Descrive alcuni

reperti neurologici che, almeno sulla base di quanto riportato, per altro non

molto dettagliato, non permettono di concludere se vi siano effettivamente dei

peggioramenti maggiori neurologici che potrebbero ora causare limitazioni

funzionali più importanti."

(doc. XIX 1).

Le osservazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________ sono state

confermate integralmente dal SAM nel complemento del 27 marzo 2017 (doc. XIX

1).

2.6. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008;

DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.

134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze,

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza I 770/03

del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.8. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM (segnatamente la perizia del 2 gennaio 2014 ed il relativo complemento del

27 marzo 2017), da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatta propria dall'UAI.

2.8.1. Dal punto di vista psichiatrico,

l’assicurato è stata sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha

Considerandi

posto la diagnosi di fobie specifiche (ICD10 F40.2), sindrome mista

ansiosodepressiva (ICD10 F 41.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10 F45.4). Rispetto alla valutazione specialistica effettuata nel 2007

alcuni aspetti del quadro clinico, come quelli legati all'ideazione centrata

sui dolori e sull'ingiustizia subita a causa del licenziamento sanzionato dalla

sua ex datrice di lavoro, erano rimasti pressoché invariati, mentre di nuova insorgenza

erano i disturbi ansiosodepressivi e quelli legati alle fobie specifiche

riguardanti ambienti particolari, come gli ascensori e le stanze chiuse senza

apparenti vie di uscita. Queste ultime manifestazioni erano accompagnate da

meccanismi di evitamento delle situazioni fobiche e questo per arginare lo

scatenarsi delle crisi di ansia che si manifestavano non soltanto durante

l'esposizione a queste situazioni, ma anche semplicemente con il pensare alla

possibilità di nuovamente incappare in queste stesse situazioni. Soprattutto

quest'ultimo aspetto sembrava essere quello che in quel momento fosse

all'origine del disagio emozionale dell'assicurato. Per quanto riguardava i

criteri di Förster, per quel che riguardava l'aspetto della possibile

comorbidità psichiatrica, il perito ha rilevato la presenza di disturbi

riconducibili a fobie specifiche, le quali però non dovevano essere associabili

con la sindrome del dolore cronico di tipo somatoforme diagnosticato. Egli ha

pure osservato la presenza di una tendenza all'evitamento di situazioni

specifiche correlate alle fobie di cui soffre l'assicurato, piuttosto che una

sua tendenza all'isolamento sociale. Era rilevabile una problematica di dolore

cronico, che era risultata resistente alle terapie riabilitative e si ad allora

non effettuate dall'assicurato. Essendo le fobie di cui l'assicurato soffriva

limitate a situazioni estremamente specifiche, ma che gli procuravano comunque

un significativo disagio emozionale a causa della paura di venirvi esposto, il perito

ha ritenuto che fosse valutabile un'incapacità lavorativa psichiatrica del 40%,

valida da maggio 2013, cioè dal momento dell'annuncio e dell'inizio

dell'effettiva presa a carico specialistica. Per il periodo precedente ha rimandato

alla sua precedente valutazione peritale dell'aprile 2007, nella quale aveva

attribuito un'incapacità lavorativa del 30%. L'incremento dell'incapacità

lavorativa dal 30% al 40% derivava dall'incidenza significativa che i disturbi

fobici hanno avuto sul funzionamento psicologico e sociale dell'assicurato. A

suo avviso, l'assicurato poteva svolgere altre attività nella misura del 60%.

Limitatamente alla parte psichica l'assicurato risultava inoltre totalmente

abile al lavoro come casalingo. Il perito ha inoltre puntualizzato che il

trattamento psichiatrico e psicofarmacologico s'imponeva.

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

D'altra parte nulla cambia, nel

caso di specie, la già citata DTF 141 V 281. Al consid. 8 di

quella sentenza, il TF ha infatti rammentato che, come già spiegato in DTF 137

V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (“In

intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische

Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid

verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se

ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des

Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen

entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen

Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten

Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen

administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten -

gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine

schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder

nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine

punktuelle Ergänzung genügen“). Non vi sono difatti ragioni per scostarsi dalle valutazioni del dr.

med. __________, non avendo del resto il consulente applicato la presunzione secondo

cui i disturbi di cui soffre l'assicurato possono generalmente essere

sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile.

2.8.2

Dal profilo della patologia

neurologica il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha posto

la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con possibile pregressa

sindrome radicolare L3 o L4 a sinistra, attualmente poco sintomatica, dolori

alla regione pretibiale destro e al ginocchio sinistro, non spiegati da

patologia neurologica, nonché cefalee miste di tipo intensivo ed emicranico.

All'esame clinico il perito non ha trovato deficit motori o indizi in favore di

una patologia da parte del sistema nervoso centrale. Come già nel 2007 ha

costatato un'ipotrofia del quadricipite sinistro, approssimativamente simile a

quanto già allora descritto. Questa atrofia non si accompagnava a deficit

motori poteva essere spiegata in primo luogo anche da una certa inattività. Era

possibile d'altro canto che vi fosse una pregressa lesione radicolare di tipo

L3 o L4 a sinistra: in effetti in passato era stata costatata un'ernia discale

intraforaminate sia a livello L3-L4 che L4-L5 a sinistra, entrambe avrebbero

potuto determinare deficit alla regione della coscia sinistra. In quel momento

comunque un'eventuale componente radicolare non sembrava essere particolarmente

sintomatica. Per quel che riguardava gli aspetti strettamente neurologici, non

si trovavano reperti determinanti un'incapacità lavorativa. Unico elemento da

sottolineare era il fatto che l'assicurato avrebbe potuto avere avuto una componente

radicolare L3 o L4 a sin, e che questa avrebbe potuto divenire sintomatica

nell'ambito di attività particolarmente pesanti per la colonna lombare. Per

attività invece che risparmiassero relativamente la colonna lombare, a mente

del perito, dal punto di vista teorico l'assicurato, per quel che riguardava

gli aspetti neurologici, poteva essere ritenuto abile al lavoro al 100%. Non vi

erano in effetti variazioni rilevanti della situazione neurologica rispetto

all'aprile 2007. L'assicurato poteva svolgere l'attività di casalingo dal punto

di vista neurologico in misura completa. Il perito non aveva alcuna proposta terapeutica

dal punto di vista neurologico. A suo avviso era probabile che i dolori

descritti persistessero anche in futuro. La prognosi neurologica avrebbe dovuto

essere invece abbastanza favorevole.

2.8.3

Per quanto riguarda la patologia

reumatologica, l’assicurato è stata sottoposta a una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, il

quale ha posto le diagnosi di avanzata artrosi secondaria dell'articolazione

tibiotarsica e, in misura minore, talocalcaneare a destra su/con frattura nel

1989, guarita con deformazione in varo di ca. 10°, lesione osteocondrale del

duomo del talo da sovraccarico, osteotomia di valgizzazione della gamba distale

27.3.2012

con buoni risultati oggettivi; condropatia della rotula e rottura del

menisco mediale (non trattata chirurgicamente) al ginocchio sinistro (MRI

25.2

); stato dopo osteosintesi della gamba sin, per frattura nel 1983 con

tentativo di AMO 1997 e lieve atrofia di tutto l'arto inferiore sinistro;

sindrome lombospondilogena cronica su/con discopatia, con bulging/ernie discali

foraminali ed extraforaminali a sin, a livello L3-L4 e L4-L5, senza

neurocompressione (TAC 19.11.2008); sindrome del dolore cronico non specifica.

Il perito ha rilevato che, da un punto di vista soggettivo, i dolori erano

leggermente peggiorati rispetto al 2007 e riguardavano sempre la caviglia

destra, ma anche il ginocchio e la schiena, più che non la gamba sinistra. Nel

frattempo l'assicurato aveva beneficiato di un'osteotomia di valgizzazione

della gamba destra a marzo 2012 con un risultato soggettivo deludente. Nel

frattempo era stata messa in evidenza una lesione meniscale e una gonartrosi a

sinistra La TAC lombare del 19.11.2008 mostrava bulging/ernie discali

foraminali ed extraforaminali a sinistra, in contatto con le radici L3-L4, ma

senza alcun correlato clinico (senza una neurocompressione). In primo piano si

situava una sindrome del dolore cronico non specifica. Dal punto di vista

reumatologico teorico, come giardiniere, l'assicurato restava inabile al lavoro

nella misura del 70%. Poteva svolgere lavori di giardinaggio leggeri, che

evitassero spostamenti ripetuti e spostamenti su terreni molto accidentati.

Come autista e tuttofare l'assicurato restava inabile al lavoro nella misura

del 50%. Si poteva trovare qualunque combinazione tra tempo e rendimento che

risultasse nella relativa incapacità lavorativa del 70%, rispettivamente del

50%. Una riduzione della capacità lavorativa era presente da diversi anni,

senza variazioni di rilievo rispetto al consulto reumatologico del 2007. La

situazione della gamba destra era migliorata con l'intervento correttivo, che

aveva restituito alla gamba un asse normale. L'artrosi non era evoluta in modo

significativo, se non secondo una dinamica naturale. Nel frattempo era stata

evidenziata una problematica degenerativa al ginocchio sinistro, con

condropatia della rotula (verosimilmente bilaterale) e lesione del menisco

mediale non operata. Per quanto riguardava la gamba controlaterale, non vi era

alcun cambiamento di rilievo. Per quanto riguardava la schiena, l'ultima TAC

del 19.11.2008 mostrava lesioni già descritte nel referto della TAC del 21.3.2005

e quindi verosimilmente invariate. La diminuzione della capacità lavorativa era

dovuta alle avanzate alterazioni degenerative della caviglia destra, ma anche

alle alterazioni degenerative del ginocchio sinistro e della schiena. L'assicurato

non poteva camminare a lungo e soprattutto non era in grado di spostarsi in

modo agevole su terreni accidentati, di salire e scendere scale a pioli, di

lavorare su ponteggi, tetti o altre situazioni in equilibrio precario. L'assicurato

avrebbe dovuto evitare movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione

del tronco e il trasporto e sollevamento di carichi superiori a 10-15 kg (non

tuttavia in modo regolare). L'assicurato era è in grado di svolgere un lavoro

leggero e adatto che tenesse conto dei criteri precedentemente elencati a tempo

pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%. Come

casalingo l'assicurato era inabile al lavoro al massimo nella misura del 20%,

tenendo conto dei lavori più pesanti e ripetitivi. L'intervento chirurgico proposto

alla __________, avrebbe potuto eventualmente migliorare leggermente il

problema meccanico della caviglia destra da un punto di vista oggettivo. La

presenza di una sindrome del dolore cronico rendeva sostanzialmente sicuro un

insuccesso soggettivo. Per questa ragione il perito riteneva controindicato un

ulteriore intervento chirurgico sulla caviglia destra. Premesso che l'assicurato

non venisse sottoposto a ulteriori interventi chirurgici, non erano da

prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine, mentre a lungo termine era

possibile un peggioramento dell'artrosi della caviglia destra.

2.8.4

Il perito reumatologo ed il perito

neurologo del SAM, nella motivate e approfondite

prese di posizione del 15 e 16 marzo 2017 di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.5, e che sono state confermate integralmente dal SAM nel

complemento del 27 marzo 2017, hanno spiegato

nel dettaglio i motivi per cui, per un verso, la loro valutazione diverge in

parte da quella del 27 aprile 2016 del dr. med. __________ e del 18

luglio 2016 del dr. med. __________, in

particolare da quella del secondo medico curante citato (che ha preso in

cura l'assicurato in data successiva all'emissione della decisione contestata)

e, per altro verso, che, sulla base di quanto riportato, per altro non molto

dettagliato, sempre dal medesimo specialista non vi era alcun dato che

permettesse di documentare/oggettivare un peggioramento della situazione che

potesse causare delle limitazioni funzionali più importanti di quelle già

accertate in sede peritale.

Il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni

espresse dai periti del SAM.

In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione SAM

(perizia del 2 gennaio 2014 e complemento del 27 marzo 2017) i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e

2.

), alla stessa va dunque attribuita piena forza probante.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute, anche dal profilo

psichico e reumatologico, dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialista

del SAM, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, data questa (in

casu, il 19 aprile 2016) che segna il limite temporale del potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1

; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del

23.

marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 nell'attività abituale di giardiniere "tuttofare", presenta

un'incapacità lavorativa del 100% dal 27 marzo 2012 al 30 settembre 2012, del

70% dal 1 ottobre 2012 al 30 aprile 2013 e dell'80% dal 1° maggio 2013 continua

(intesa come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento) mentre in

un'attività adeguata (ovvero in un lavoro leggero e adatto che tenga quindi

conto del fatto che il ricorrente non può camminare a lungo e soprattutto non è

in grado di spostarsi in modo agevole su terreni accidentati, di salire e

scendere scale a pioli, di lavorare su ponteggi, tetti o altre situazioni in

equilibrio precario; che dovrebbe evitare movimenti ripetitivi di

flessione-estensione o rotazione del tronco e il trasporto e sollevamento di

carichi superiori a 10-15 kg) presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 27

marzo 2012 al 30 settembre 2012, del 30% dal 1° ottobre 2012 al 30 aprile 2013

e del 40% dal 1° maggio 2013 continua (intesa come presenza a tempo pieno con

riduzione di rendimento); per il periodo precedente, fino al 26.3.2012,fa stato

invece quanto accertato con STCA 32.2007.394 dell'11 dicembre 2008 (pag.

175-210 incarto AI; cfr., in particolare, consid. 2.5 in fine della presente

sentenza).

È peraltro utile segnalare

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.

Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,

consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,

p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato

le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del

20.

aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi

sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è

il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Stante quanto precede si deve quindi concludere che, rispetto alla valutazione

peritale pluridisciplinare precedente del 2007 e, quindi, a quanto accertato

nella STCA 32.2007.394 dell'11 dicembre 2008, a partire dal 1° maggio 2013,

vi è stato un leggero peggioramento della patologia psichiatrica (che ha

comportato una riduzione della capacità lavorativa globale residua di un

ulteriore 10%, segnatamente dal 30% al 40%) ed una situazione invariata a

livello reumatologico e neurologico.

Da notare che il TCA sta prendendo in considerazione l'ipotesi più favorevole

al ricorrente, visto che nel consulto psichiatrico del 3 dicembre 2013 il dr.

med. __________ era giunto alla conclusione che il trattamento psichiatrico e

psicofarmacologico s'imponeva e che era importante che il trattamento venisse

ripristinato al più presto, in quanto da alcuni mesi l'assicurato non era più

stato visitato e nel frattempo anche le cure psicofarmacologiche, di per sé

indispensabili per arginare le fobie di cui l'assicurato soffriva, erano state

gioco forza interrotte. Infatti, secondo il perito, i disturbi psicopatologici

dell'assicurato potevano, se ben curati, ricorrendo alle opportune terapie

psicofarmacologiche, migliorare ed essere in gran parte limitati nella loro

espressività clinica o addirittura guariti nel giro di alcuni mesi (cfr. pag.

374.

e 375 incarto AI).

2.9

Stante quanto precede,

occorre ora esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un

aggravamento tale da giustificare l'accoglimento della nuova richiesta di

prestazioni AI.

2.10

Preliminarmente va rilevato

che, in applicazione della media retrospettiva (cfr., fra le tante, sentenza

32.2014.189

del 2 marzo 2015), l'UAI ha ritenuto che l'assicurato

avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita d'invalidità con grado AI del 44%

dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012 e ad una rendita intera con grado AI del

100% dal 1° settembre 2012 (tre mesi dopo il riconoscimento del quarto di

rendita AI) al 31 gennaio 2013.

Ora, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto

alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29

cpv. 1 LPGA, giusta il quale, colui che rivendica una prestazione

deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per

l'assicurazione sociale interessata (cpv. 1), gli assicuratori sociali

consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l'accertamento del

diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente

assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal

richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante

(cpv. 2), se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a

un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli

effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è

stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).

Visto che la domanda del ricorrente risale al 19 aprile 2013 (pag.

236-241 incarto AI) e che, pertanto, il versamento della rendita avrebbe potuto

avvenire unicamente a decorrere dal 1° ottobre 2013 (ovvero 6 mesi dopo la

precitata richiesta), in un momento quindi in cui l'assicurato risultava - come

si vedrà in seguito al consid. 2.15 - portatore di un grado d'invalidità

inferiore al 40%, a ragione, l'UAI ha rifiutato il pagamento di qualsiasi

prestazione dal 1° giugno 2012 al 31 gennaio 2013.

2.11

Detto questo, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto

la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà

riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per

il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.11.1

Per quanto concerne

il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno

alla salute (nel 2005) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività

lavorativa (giardiniere "tuttofare"),

l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 53'950.-

per l'anno 2013, sulla base di quanto indicato dall'ex datore di lavoro (cfr.

pag. 382 incarto AI).

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ritiene che, in quanto

agronomo di formazione e considerando quindi un GAP salariale del 16.77%,

dedotta la carenza del 5% imposta dalla giurisprudenza federale, il salario

da valido considerato dall'amministrazione per il suo cliente deve essere

aumentato dell'11.77% ed ammonta quindi a fr. 60'299.91 (fr. 53'950.- x

1,1177).

Il TCA rileva che non ha motivo di scostarsi dal dato accertato

dall'amministrazione presso l'ex datore di lavoro dell'assicurato.

D'altra parte giova qui ricordare che la giurisprudenza federale in ambito di

GAP salariale prevede, a determinati presupposti, una riduzione del reddito

da invalido e non una maggiorazione del reddito da valido (cfr.

consid. 2.12).

Il "reddito

da valido" quale giardiniere "tuttofare" per il 2013 è, pertanto,

fissato a fr. 53'950.-.

Da notare che, aggiornando al 2013, il salario da valido di fr. 47'925.-

fissato per il 2005 nella STCA 32.2007.394 dell'11 dicembre 2008,

cresciuta incontestata in giudicato, sulla base dei dati forniti dall'ex datore

di lavoro dell'assicurato, si ottiene un reddito da valido di fr. 53'031.50 (2006:

+ 1,2%; 2007: + 1,6%; 2008: + 2%; 2009: + 2,1%; 2010: + 0,8%; 2011: + 1%; 2012:

+ 0,8%; 2013: + 0,7%).

2.12

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali

e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.12.1

Nel caso in esame, ritenuto che

l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, per il

calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

Dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), risulta che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag.

47.

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.-- (5'210.-- x 12 mesi).

Adattando all’evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2013 si

ottiene un salario di fr. 63'011.80 (62'520 : 101.7 x 102,5) (cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Ritenuto

che nel 2013 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si

ottiene un reddito da invalido di fr. 65'689.80 per il 2013 (63'011.80 x 41.7 :

40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

L’assicurato, quale giardiniere "tuttofare", avrebbe realizzato nel

2013.

un reddito annuo di fr. 53'950.- per

un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari

svizzeri per un'attività equivalente (cioè fr. 46'271.-; cfr. Tabella TA 1 2008

p.to 1 "ortofloricoltura", livello di qualifica 4, dopo

adeguamento salariale per il 2013).

Nel caso in esame non sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il

reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza citata al

consid. 2.12.

Di conseguenza, considerata un'esigibilità lavorativa del 60% (cfr. consid.

2.8

), il reddito da invalido corrisponde a fr. 39'413.88

(fr. 65'689.80:100x60).

2.13

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.13.1

Nel caso di specie l’UAI ha

riconosciuto una deduzione sociale del

10% (per attività leggere e altri fattori di riduzione).

Il legale dell'assicurato - dopo aver puntualizzato che non è dato

sapere quali sono gli "altri motivi" presi in considerazione

dall'amministrazione - rileva che andrebbe applicata una riduzione di almeno il

15%, così come avvenuto in casi analoghi, visto che il suo cliente non svolge

un'attività da 12 anni e dovrebbe reperire un'attività lavorativa all'età di

oltre 50 anni, ha delle conoscenze di lingua italiana molto modeste, dovrebbe

reintegrarsi in un'attività lavorativa che non ha mai svolto in precedenza e

dovrebbe svolgere un'attività lavorativa oltremodo modesta con grande

limitazione sul posto di lavoro e quindi con maggior difficoltà nel reperire

un'attività lucrativa.

Questo Tribunale rileva innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una

valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di

questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle

circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de

rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour

chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au

handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb

p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera

schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta

complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non

può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Val qui la pena di

ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che

consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire

sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo

proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è

soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al

25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in:

Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Ferme queste premesse, tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in

questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al

danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Nella STF 9 C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,

la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à

plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).

L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF

9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016

consid. 8.1.

Stante quanto precede questo TCA non condivide né le critiche mosse dal rappresentante del

ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una

riduzione sociale del 10% né la decurtazione di almeno il 15%

rivendicata dal patrocinatore dell'insorgente.

Da notare che, quand'anche

si applicasse al caso di specie - per mera ipotesi - una

deduzione sociale del 15% (che non sarebbe comunque giustificata nel

caso di specie), l'insorgente non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà

in seguito al consid. 2.14.

Applicando la riduzione

del 10% rispettivamente del 15%, il reddito da invalido nel 2013 si attesta a fr.

35'472.49 (fr. 39'413.88 ridotto del 10% ovvero di fr. 3'941.39) e a fr. 33'501.80

(fr. 39'413.88 ridotto del 15% ovvero d fr. 5'912.08).

2.14

Confrontando ora i redditi da

invalido di fr. 35'472.49 (riduzione del 10%) e di fr. 33'501.80 (riduzione del

15%) (cfr. consid. 2.13.1) con il relativo reddito da valido di fr. 53'950.- (cfr.

consid. 2.11.1), si ottiene un grado d’invalidità del 34%

rispettivamente del 38% ([53'950 - 35'472.49] x 100 : 53'950 = 34.24% arrotondato

al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 e ([53'950 - 35'472.49]

x 100 : 53'950 = 37.90% arrotondato al 38%).

È dunque a ragione che

l’UAI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni

caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%. La decisione

dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza

tutelata.

2.15

Essendo il grado di invalidità

dell'insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad

una riformazione professionale.

2.15.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale

e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata

o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495.

consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio

impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel

momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

2.15.2

Tornando al caso di specie, va

evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado

minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. consid. 2.14.), senza dover

intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già

espressi al consid. 2.8, svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può essere richiesto di sfruttare la

sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio

2014.

e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente

al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

2.16

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.17

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti