32.2016.53
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23 giugno 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.53
mm/DC
Lugano
23 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 12 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 5 giugno 2012, RI 1, nato nel 1965, ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI dopo essere stato colpito al volto con un pugno da parte di una
terza persona e riportato, secondo il rapporto di uscita 30 giugno 2009 del
Servizio di chirurgia generale dell’Ospedale __________ di __________, una commotio
cerebri con ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale.
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, in particolare dopo aver disposto l’esecuzione di
una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica)
presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di __________, con decisione
formale del 26 ottobre 2015, l’Ufficio AI (UAI) ha negato all’assicurato il
diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 95).
1.3. Contro
il provvedimento appena citato RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
interposto ricorso al TCA, mediante il quale ha chiesto, in via principale,
l’assegnazione di una rendita d’invalidità e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione (cfr. allegato al
doc. 100).
Con
la risposta di causa, l’UAI ha postulato la retrocessione degli atti per
espletare ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. 108).
Con
scritto del 28 dicembre 2015, l’avv. RA 1 ha comunicato al Tribunale l’accordo
del proprio patrocinato al rinvio degli atti all’assicuratore per nuovo esame.
Con
decreto 32.2015.172 del 7 gennaio 2016, questa Corte ha quindi stralciato la
causa dai ruoli per intervenuta transazione, che è stata omologata (cfr. doc.
113).
1.4. In
data 13 aprile 2016, l’UAI ha informato l’assicurato (e il proprio
rappresentante) circa la propria intenzione di sottoporlo “… a una serie di
esami medici completi di decorso (medicina interna, psichiatria, neurologia e
reumatologia)” da svolgersi presso il SAM (cfr. doc. 128).
A
seguito delle contestazioni sollevate dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 130), il 12
maggio 2016, l’amministrazione ha emanato una decisione incidentale, mediante
la quale ha confermato che la perizia di decorso sarebbe stata attribuita
direttamente al SAM (cfr. doc. 133).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 24 maggio 2016, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che all’UAI venga fatto ordine di procedere all’assegnazione di un
nuovo incarico peritale con il metodo aleatorio, come pure di pronunciarsi
sulla domanda di assistenza giudiziaria pendente, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…).
Dall’elenco delle domande allegate, ma anche dal senso di quanto
discusso e convenuto nell’ambito della precedente procedura ricorsuale davanti
al TCA, deve trattarsi di “nuova perizia” e non di un semplice complemento. Del
resto non può essere altrimenti considerato come la perizia psichiatrica
giudiziaria allestita nell’ambito del procedimento penale giunge a conclusioni
diagnostiche assai diverse rispetto a quelle della procedura AI. In ogni caso
la transazione non comprendeva il principio per cui il nuovo mandato sarebbe
stato conferito allo stesso SAM né, peraltro, lo prevede il decreto di stralcio
di questo Tribunale; neppure si può dimenticare che la scelta dei periti in
ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avere luogo in base al
metodo aleatorio mentre non v’è spazio per la nomina consensuale dell’esperto
(DTF 140 V 507 consid. 3.2.1).
È peraltro chiaro che alla luce del fatto che il SAM di __________
si è già espresso ripetutamente e approfonditamente sul caso del qui
ricorrente, errando peraltro nella diagnosi, sussista concreto rischio di
prevenzione laddove il medesimo ente dovesse procedere ad una nuova
valutazione.” (doc. I)
1.6. L’UAI,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’UAI era legittimato a
conferire il mandato peritale direttamente al SAM di __________, oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno.
La
legge attribuisce all’organo di esecuzione il compito di chiarire la
fattispecie giuridicamente rilevante secondo il principio inquisitorio (cfr.
DTF 132 V 93 consid. 5.2.8), cosicché, fondandosi sulle relative risultanze,
esso possa emanare la decisione sulla prestazione in questione (art. 49 LPGA).
Secondo
la giurisprudenza, gli uffici AI devono sempre ordinare una perizia esterna
(per lo più pluridisciplinare), quando ciò è richiesto dal marcato carattere
interdisciplinare della problematica medica, quando il Servizio medico regionale
(SMR) non possiede le competenze per rispondere alla questione che si pone,
come pure quando sussiste una divergenza tra il rapporto del SMR e il tenore
generale della documentazione agli atti, la quale manifestamente non deriva da
premesse medico-assicurative differenti (cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.2.1).
2.3. Giusta
l’art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie pluridisciplinari - ossia quelle che
interessano tre o più discipline mediche - sono eseguite da un centro peritale
con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha concluso una
convenzione.
La
disposizione appena citata si riferisce ai servizi di accertamento medico (SAM)
ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LAI.
Fatti
I mandati vengono attribuiti con metodo aleatorio (cfr. art. 72bis cpv.
2 OAI). Per l’implementazione di tale metodo, l’UFAS ha sviluppato la
piattaforma d’attribuzione SuisseMED@P, grazie alla quale viene diretta e
controllata l’intera procedura di richiesta di una perizia (DTF 139 V 349
consid. 2.2).
2.4. Secondo l’art. 44 LPGA, se
per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito
indipendente, ne comunica il nome alla parte (prima frase). Quest’ultima può
ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (seconda
frase).
Per
motivi fondati ai sensi dell’art. 44 seconda frase LPGA, si intendono in
particolare i motivi legali di ricusa sollevati in maniera sostanziata (cfr.
DTF 132 V 376).
Secondo
la giurisprudenza, la regolamentazione di cui all’art. 44 LPGA relativa ai
diritti di partecipazione nel caso in cui venga ordinata una perizia è di
principio esaustiva, di modo che non trova di principio applicazione quella di
cui all’art. 19 PA in relazione con l’art. 55 cpv. 1 LPGA e con l’art. 57 cpv.
2 PC (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5 in fine). Eccezionalmente, la
regolamentazione di cui all’art. 19 PA in relazione con l’art. 57 cpv. 2 PC
deve essere tuttavia osservata. Ciò vale in particolare per il diritto della
persona assicurata di esprimersi preliminarmente sui quesiti peritali, di
sollevare al riguardo delle obiezioni e di formulare dei quesiti complementari
(DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 e 139 V 349 consid. 5.2.3). Inoltre, nell’ambito
del diritto di essere sentito, dopo la consegna della perizia, la persona
assicurata può esprimersi sulle risultanze, proporne la completazione o la
delucidazione oppure chiedere una nuova perizia (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5
in fine).
2.5. Nella
sua circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI),
l’UFAS ha stabilito come procedere al momento dell’attribuzione di un mandato
peritale (cfr. CPAI marg. 2075 ss.).
Nel
caso in cui l’ufficio AI reputi necessaria una perizia, in una prima fase,
esso deve rendere noto alla persona assicurata quanto segue, per mezzo di una
comunicazione scritta (cfr. CPAI marg. 2076 e 2083):
1. il
tipo di perizia (monodisciplinare, bidisciplinare oppure pluridisciplinare);
Considerandi
2.
le discipline
mediche interessate dalla perizia;
3.
l’elenco dei
quesiti;
4.
l’indicazione
circa la possibilità di formulare dei quesiti scritti complementari;
5.
in
caso di perizia mono- o bidisciplinare, in più nominativo e specializzazione
delle persone incaricate della perizia.
Inoltre,
unitamente alla comunicazione, all’assicurato viene accordato un termine di 10
giorni per sollevare delle obiezioni contro la perizia e le discipline mediche
previste e per presentare dei quesiti supplementari. Questo termine può essere
prolungato su domanda scritta e motivata (cfr. CPAI marg. 2076.1).
In
caso di perizia pluridisciplinare, in questa prima fase, la persona assicurata
può sollevare delle obiezioni materiali (non legate alla persona) contro la
perizia in sé oppure contro il tipo e la portata della medesima. In
particolare, essa può far valere che la fattispecie è già stata
sufficientemente chiarita. Parimenti, essa può sostenere che la scelta delle
discipline mediche è inappropriata (cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2, 140 V
507.
consid. 3.1).
La
persona assicurata può pronunciarsi sui quesiti peritali (DTF 137 V 210 consid.
3.4.2
). Nella prima fase, essa può formulare dei quesiti supplementari, che
l’ufficio AI deve verificare nell’ambito del suo potere d’apprezzamento, dal
profilo tanto qualitativo che quantitativo (cfr. CPAI marg. 2076.2 e 2083.5).
2.6
In
una seconda fase, il mandato viene inserito su SuisseMED@P. La mail di
conferma dell’attribuzione del mandato della piattaforma SuisseMED@P deve
essere registrata nell’incarto dell’assicurato (cfr. CPAI marg. 2077).
Perizie
di decorso possono essere attribuite direttamente al centro peritale che
aveva già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, se quest’ultima era
stata assegnata mediante la piattaforma SuisseMED@P (cfr. CPAI marg. 2078).
Dopo
l’assegnazione mediante la piattaforma SuisseMED@P, l’Ufficio AI comunica per
scritto alla persona assicurata le seguenti informazioni (cfr. CPAI marg.
2081):
1.
centro
peritale;
2.
nominativo
delle persone coinvolte nella perizia con la rispettiva specializzazione;
3.
indicazione
che la comunicazione del luogo e del termine seguirà a cura del centro
peritale.
Alla
persona assicurata viene accordato un termine di 10 giorni per sollevare
obiezioni. Questo termine può essere prolungato su domanda scritta e motivata
(cfr. CPAI marg. 2081.1).
Nella
seconda fase, la persona assicurata può fare valere obiezioni formali e
materiali (legate alla persona) (DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2 e 140 V 507
consid. 3.1). A titolo di esempio, la CPAI elenca le seguenti obiezioni (CPAI
marg. 2081.2):
-
il perito ha un interesse personale nella causa;
- è
parente o affine in linea retta o in linea collaterale, fino al terzo grado, di
una parte o è coniuge, fidanzato o genitore adottivo della medesima;
- può
avere per altri motivi una prevenzione nella causa;
- non ha le
necessarie competenze specialistiche.
In
caso di fondate obiezioni nei confronti dei periti designati, l’attribuzione
aleatoria deve essere ripetuta, rispettivamente modificata, ad esempio
convenendo gli interessati di attenersi al SAM designato, con però l’esclusione
di un determinato medico (cfr. STF 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid.
3.
).
La
scelta del perito deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (art. 72bis
cpv. 2 OAI). Al riguardo, non vi è spazio per una sua designazione consensuale
(DTF 139 V 349 consid. 5.2.1, 140 V 507 consid. 3.1; si veda pure la STF
8C_771/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.2).
2.7
La
perizia deve essere ordinata mediante il rilascio di una decisione incidentale
(art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA). Tale
decisione può essere impugnata a condizione che, segnatamente, sia causa di un
pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93
consid. 6.1).
Il
Tribunale federale ha ammesso il presupposto del pregiudizio non altrimenti
riparabile nell’ambito della procedura ricorsuale di prima istanza in materia
d’assicurazione per l’invalidità, soprattutto perché una perizia non corretta
causa di regola un pregiudizio giuridico, e non soltanto fattuale (cfr. DTF 138
V 271 consid. 1.2.3, 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
2.8
Nel
caso di specie, dalle carte processuali emerge che, nei mesi di gennaio e
febbraio 2015, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari
(psichiatrici, reumatologici e neurologici) presso il SAM di __________.
Il
relativo mandato peritale era stato assegnato il 20 novembre 2014 mediante la
piattaforma SuisseMED@P (cfr. doc. 51).
Dal
relativo rapporto, datato 18 marzo 2015, risulta che il dott. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome mista
ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10: F43.2) e una sindrome somatoforme
da dolore persistente (ICD-10: F45.4). D’altro canto, egli ha dichiarato
l’assicurato inabile nella misura del 20% in qualsiasi attività lavorativa a
partire dal giugno 2009 (cfr. allegato al doc. 57).
Per
quanto riguarda l’aspetto reumatologico, il dott. __________, spec. FMH in
malattie reumatiche, ha posto le diagnosi di sindrome del dolore cronico,
cefalee miotensive croniche e sindrome panvertebrale cronica. A suo avviso, in
una professione medio-leggera (compresa l’ultima da lui esercitata, quella di
bagnino), senza particolari sforzi per la colonna vertebrale, vi è una capacità
lavorativa del 70% (cfr. allegato al doc. 57).
Infine,
dopo aver diagnosticato una cefalea cronica nell’ambito di una sindrome del
dolore somatoforme persistente, il neurologo dott. __________ ha riconosciuto
un’incapacità lavorativa del 30% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc.
57).
Dopo
discussione plenaria fra i periti coinvolti, l’assicurato è stato ritenuto in
grado di svolgere la professione di bagnino nella misura del 70% (presenza a
tempo pieno con rendimento ridotto del 30% - doc. 57, p. 23). Identica percentuale
d’inabilità è stata riconosciuta per attività sostitutive adeguate (doc. 57, p.
24). È stato inoltre precisato che “la diminuzione del rendimento dal punto di
vista somatico permette di tener conto della diminuzione del rendimento a
livello psichico, poiché tutti i consulenti si sono soffermati e hanno valutato
la sindrome del dolore cronico, rispettivamente la sindrome somatoforme da
dolore persistente.” (doc. 57, p. 26).
Con
il progetto di decisione del 3 aprile 2015, l’UAI ha quindi rifiutato
l’assegnazione di una rendita, posto che il grado dell’invalidità (17%) non
raggiungeva la soglia minima legale del 40% (cfr. doc. 63).
Invitato
a formulare delle osservazioni al riguardo, il patrocinatore dell’assicurato ha
prodotto due perizie – l’una psichiatrica, l’altra neurologica – ordinate dal
Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale (cfr. doc. 78).
Con
perizia del 12 giugno 2015, il dott. __________, Direttore dei Settori OSC, ha
posto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1),
patologia che causa un’incapacità del 40% in qualsiasi attività lavorativa.
Sempre a suo avviso, siccome solo una parte dei sintomi è imputabile
all’affezione psichica, “… si potrebbe aggiungere un’incapacità per motivi somatici
all’incapacità lavorativa causata dal disturbo psichiatrico.” (allegato al doc.
78).
Da
parte sua, con referto del 10 giugno 2015, il dott. __________, Caposervizio di
neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, ha formulato la diagnosi
di cefalea cronica di origine post-traumatica con/su probabile componente
psico-comportamentale reattiva all’aggressione. Per quanto concerne la
questione della capacità lavorativa, il neurologo ha sottolineato la difficoltà
a esprimersi in proposito (con riferimento all’ultima professione svolta),
siccome “… lo scompenso della cefalea in caso d’esposizione al calore (e/o al
sole) è a nostro avviso atipico e, a priori, l’esercizio dell’attività di
bagnino non implica molti sforzi (…). Appare ovvio che, in quest’ambito,
s’inseriscono elementi frenanti più dichiaratamente psicogeni. Va poi
considerato che, prese nel loro insieme, le cefalee (salvo eccezioni) sono poco
considerate come elementi limitativi a livello professionale (facendo rif. ad
esempio alle comuni forme “primarie” come l’emicrania o le cefalee di tipo
tensivo, cronificate).” (allegato al doc. 78).
Con
annotazione datata 23 luglio 2015, il dott. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che la perizia elaborata dal dott. __________
differisce da quella del dott. __________ per quanto riguarda l’apprezzamento
diagnostico e, soprattutto, funzionale. Egli ha dichiarato di accettare la
diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e, di conseguenza, anche la
valutazione funzionale. Quindi, secondo il medico del SMR, “… è giustificabile
un’inabilità lavorativa in genere per motivi psichiatrici dal 01.2010 (…),
l’inabilità lavorativa psichiatrica è causa primaria delle limitazioni
funzionali dell’assicurato, è dunque inclusiva e non aggiuntiva ad eventuali
inabilità d’origine somatica.” (doc. 82).
Con
decisione formale del 26 ottobre 2015, l’amministrazione ha negato il diritto
alla rendita all’assicurato. Dal nuovo raffronto dei redditi, effettuato
prendendo in considerazione un’inabilità del 40% in qualsiasi attività
lavorativa, è risultato una grado d’invalidità del 29%, ancora insufficiente a
fondare il diritto a una rendita (doc. 95).
Con
ricorso del 26 novembre 2015, sul piano formale, l’assicurato ha rimproverato all’UAI
di aver insufficientemente motivato la propria decisione, e ciò per quanto
riguarda sia gli aspetti medici che quelli economici (cfr. allegato al doc.
100, p. 10-12). Nel merito, in primo luogo, RI 1 ha sostenuto che
l’amministrazione non avrebbe approfondito la questione della cumulabilità
delle diverse inabilità lavorative, ricordato che il dott. __________ aveva
ritenuto possibile aggiungere un’incapacità per motivi somatici all’incapacità
lavorativa causata dalla patologia psichiatrica. In secondo luogo, egli ha
contestato l’entità della riduzione percentuale applicata dall’UAI sul reddito
statistico da invalido (cfr. allegato al doc. 100, p. 13-14).
Prima
dell’inoltro della risposta di causa, l’amministrazione ha risottoposto
l’incarto al SMR (cfr. doc. 102).
Questo
il tenore dell’annotazione 2 dicembre 2015 dello psichiatra dott. __________:
" (…).
Presa visione del ricorso presentato dal rappresentante legale il
27.
novembre 2015, ritengo opportuno il seguente procedere:
1.
Acquisire i
verbali delle delucidazioni presentate in sede di istruttoria penale il 24
settembre 2015 dallo psichiatra Dr. __________ rispettivamente il 25 settembre
2015.
dal neurologo Dr. __________.
2.
Inviare la
documentazione medica così completata e successiva alla perizia
pluridisciplinare del 18 marzo 2015 al SAM affinché proceda ad una nuova
valutazione globale, inclusiva dell’accertamento reumatologico allora eseguito.
3.
Alla luce
della nuova giurisprudenza in materia di patologie non oggettivabili, allestire
una perizia psichiatrica di decorso con l’uso delle nuove domande peritali.” (doc.
103)
Con
la risposta, l’Ufficio AI ha postulato, in via principale, il rinvio degli atti
“… al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato
dal SMR all’interno dell’annotazione 2 dicembre 2015” e, in via subordinata, la
reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. 108).
Con
scritto 28 dicembre 2015, l’avv. __________ ha comunicato di non avere “…
obiezioni ad un ritorno degli atti all’UAI per un nuovo esame (…) a condizione
tuttavia che siano riconosciute adeguate ripetibili (…).”.
Con
decreto del 7 gennaio 2016, il TCA ha straciato dai ruoli la causa “… per
intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nell’annullamento della decisione
impugnata del 26 ottobre 2015, nel rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di
espletare i necessari accertamenti medici, e nell’emissione di una successiva
nuova decisione, che viene omologata;” (doc. 113).
Nel
frattempo, l’amministrazione ha acquisito agli atti i verbali di delucidazione
delle perizie allestite dai dottori __________ e __________ (allegati al doc.
118).
Per
quanto qui d’interesse, rispondendo a una domanda del difensore dell’accusato,
volta a sapere se confermasse che i disturbi accusati dall’assicurato erano
dovuti essenzialmente alla sindrome da stress post-traumatico e non a delle
conseguenze di tipo somatico, il neurologo dott. __________ ha dichiarato di
poter ipotizzare che “… esista una componente di cronicizzazione della famosa
cefalea post-traumatica e dei sintomi associati dovuta a fattori facenti parte
di una sindrome da stress. Contemporaneamente esistono pure alcuni elementi di
tipo somatico, tra questi la tipologia del mal di testa e accessoriamente un
meccanismo presumibile di esposizione farmacologia cronica”. Egli ha peraltro
ribadito di ritenere auspicabile che il ricorrente “… possa riprendere una
certa attività lavorativa cosa che probabilmente avrebbe un effetto benefico
sul suo stato di salute complessivo. Ritengo abbastanza realistico, avuto
riguardo anche a quanto detto dal dott. __________, una percentuale di abilità
al lavoro intorno al 60%; resta inteso che una valutazione più precisa da parte
mia richiederebbe ulteriori approfondimenti” (allegato al doc. 118).
Con
scritto del 13 aprile 2016, l’UAI ha comunicato all’assicurato quanto segue:
" (…).
in ossequio alla sentenza del TCA e per chiarire il suo diritto
alle prestazioni, è necessario che lei si sottoponga a una serie di esami
medici completi di decorso (medicina interna, psichiatria, neurologia e
reumatologia).
Senza osservazioni scritte da parte sua entro 10 giorni,
incaricheremo lo stesso centro medico presso il quale si era già presentato
nella precedente occasione (Servizio Accertamento Medico di __________, perizia
SuisseMED@P no. 16817 del 18.03.2015) di eseguire gli esami in questione. Non
appena ci saranno noti, le indicheremo il luogo e le date degli appuntamenti,
così come i nomi delle specialiste/degli specialisti che la visiteranno. (…).” (doc.
128)
In
data 25 aprile 2016, il patrocinatore dell’assicurato ha informato
l’amministrazione di non essere d’accordo con la decisione di conferire il
nuovo mandato peritale ancora al SAM (cfr. doc. 130).
Il
12.
maggio 2016, l’UAI ha quindi emanato una decisione incidentale, mediante la
quale ha confermato che la perizia sarebbe stata effettuata presso il SAM di __________
(cfr. doc. 133).
2.9
Chiamata
a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva che, in una
sentenza 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.5, il Tribunale federale ha
riconosciuto che la giurisprudenza precisata nella DTF 139 V 349 riguardante
l’assegnazione delle perizie secondo il metodo aleatorio, non escludeva in ogni
caso l’attribuzione di una perizia di decorso (“Verlaufsgutachten”)
alla medesima clinica già precedentemente coinvolta.
D’altro
canto, in base alla succitata prassi amministrativa (cfr. consid. 2.6. - CPAI
marg. 2078), perizie di decorso possono essere attribuite allo stesso
centro peritale che ha già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, a
condizione che quest’ultima sia stata assegnata mediante la piattaforma
SuisseMED@P.
Senso
e scopo dell’art. 72bis OAI risultano dalla DTF 137 V 210. Il principio
aleatorio serve a garantire l’indipendenza e la neutralità dei centri peritali.
Tale scopo non implica che perizie pluridisciplinari di decorso aventi per
oggetto la modifica dello stato di salute, debbano essere forzatamente
attribuite secondo il metodo aleatorio. In una sentenza 9C_1032/2010 del 1°
settembre 2011 consid. 4.1, il Tribunale federale ha infatti precisato che
risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una
perizia di decorso, il fatto che l’evoluzione dello stato di salute intervenuta
nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si
erano già in precedenza confrontati con la fattispecie.
Nel
caso sub judice, il primo mandato peritale al SAM di Bellinzona era
stato assegnato mediante la piattaforma SuisseMED@P. Quindi, alla luce di
quanto precede, non vi sarebbero di principio ostacoli ad assegnare un mandato
peritale di decorso direttamente al medesimo centro, senza far capo al
metodo aleatorio.
A
questo punto, il TCA deve però esaminare se quella disposta dall’UAI può essere
effettivamente considerata una perizia di decorso.
In
proposito, occorre innanzitutto rilevare che il SMR ha ritenuto necessario
procedere a una nuova valutazione peritale del caso, soprattutto in
considerazione del contenuto delle perizie elaborate, su mandato del Ministero
pubblico, dallo psichiatra dott. __________ e dal neurologo dott. __________ (e
delle loro relative delucidazioni orali).
Ora,
va osservato che le diverse visite peritali hanno avuto luogo all’incirca nello
stesso periodo. Quelle presso il SAM a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio
2015.
(cfr. doc. 57, p. 1), quelle presso gli specialisti incaricati dal
Ministero pubblico durante i mesi di marzo e aprile 2015 (ad eccezione
dell’ultimo colloquio presso il dott. __________ avvenuto nel giugno 2015 –
cfr. allegati al doc. 78, p. 3, rispettivamente p. 1). Ciò consente di
escludere che tra la valutazione SAM e quella dei dottori __________ e __________
siano intervenute rilevanti modifiche nello stato di salute dell’insorgente
(del resto, in questo senso, si veda l’annotazione 23 luglio 2015 del dott. __________,
riferita alle perizie psichiatriche del dott. __________ e del dott. __________:
“Lo status descritto in entrambe le valutazioni non è significativamente
differente, …” – il corsivo è del redattore).
D’altro
canto, a fronte di un quadro clinico sostanzialmente identico, il dott. __________
ha espresso una valutazione differente da quella del perito psichiatra del SAM,
e ciò dal profilo sia diagnostico che funzionale (cfr. la succitata annotazione
del dott. __________: “È diverso l’apprezzamento diagnostico e, soprattutto,
funzionale.”).
In
effetti, se il dott. __________ aveva diagnosticato una sindrome mista
ansioso-depressiva su disadattamento e una sindrome somatoforme da dolore
persistente, responsabili di un’inabilità del 20% in qualsiasi attività (cfr.
allegato al doc. 57), il dott. __________, dal canto suo, ha formulato la
diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e ha valutato l’incapacità
lavorativa in un 40% in qualsiasi professione. Quest’ultimo sanitario ha
peraltro lasciato aperta la possibilità di cumulare l’incapacità lavorativa
psichiatrica con quella eventualmente derivante dalle patologie somatiche (cfr.
allegato al doc. 78), quando i periti SAM l’avevano invece esclusa (cfr. doc.
57, p. 26).
Sempre
in questo contesto, merita di essere evidenziato che le conclusioni contenute
nella perizia pluridisciplinare del SAM, in particolare per quanto attiene
all’aspetto psichiatrico, sono state smentite dapprima dal SMR (cfr. la
succitata annotazione del dott. __________: “Nel primo caso, il Dr. __________
ha approfondito con valutazione testistica la diagnosi di disturbo
post-traumatico da stress che, anche in base all’evento acuto avvenuto, può
essere accettata. Di conseguenza anche la valutazione funzionale del Dr. __________
appare coerente.”) e, successivamente, anche dall’amministrazione, posto che,
nella decisione di rendita del 26 ottobre 2015, ha considerato un’incapacità
lavorativa del 40% in qualsiasi attività (cfr. doc. 95).
Sulla
scorta degli elementi appena esposti, questo Tribunale non ritiene che quella
ordinata dall’UAI nell’aprile 2016, possa essere definita una perizia di
decorso. In effetti, non si tratta di valutare se e in quale misura delle
modifiche nello stato di salute dell’assicurato intervenute nel frattempo,
mettano in discussione la valutazione contenuta in una prima perizia, ciò che
giustificherebbe l’attribuzione del mandato peritale “di decorso” a quei periti
che già conoscono la fattispecie, ma piuttosto di derimere le divergenze
esistenti tra la perizia 18 marzo 2015 del SAM e quelle disposte dal Ministero
pubblico (per un caso in cui è stata riconosciuta la chiara natura “di decorso”
a una successiva perizia pluridisciplinare, si veda la sentenza IV.2015.00018
del 17 luglio 2015 consid. 4.6 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Zurigo).
Non
trattandosi dunque di una perizia di decorso, ammettendo che sia effettivamente
necessario far capo a una valutazione pluridisciplinare, in ossequio all’art.
72bis cpv. 2 OAI e alla relativa giurisprudenza (cfr. DTF 139 V 349), l’Ufficio
AI era tenuto ad attribuire il nuovo mandato peritale mediante il metodo
aleatorio (facendo quindi capo alla piattaforma d’attribuzione
SuisseMED@P).
È vero che, con il decreto di
stralcio 32.2015.172 del 7 gennaio 2016, questa Corte ha omologato la
transazione intervenuta tra le parti, il cui contenuto corrisponde a quello
dell’annotazione 23 luglio 2015 del dott. __________,
quindi sottoposizione diretta al SAM delle perizie dei dottori __________ e __________
e delle loro relative delucidazioni orali per una nuova valutazione globale,
nel cui ambito la perizia psichiatrica dovrà tener conto della nuova
giurisprudenza in materia di patologie con oggettivabili (cfr. doc. 113).
Tuttavia, l’esame più approfondito della documentazione effettuato in questa
occasione, avuto particolare riguardo al fatto che l’UAI stesso in corso di
procedura amministrativa ha ritenuto di doversi scostare dalla valutazione dei
periti SAM, induce il TCA a concludere che non si è in presenza di una perizia
di decorso, per cui occorre attenersi al principio aleatorio.
Questa conclusione si
giustifica tanto più se si considera che, a proposito dell’applicazione
di questo principio (cfr. DTF 140 V 508) per quel che riguarda le perizie
pluridisciplinari ordinate dall'UAI del Cantone Ticino, questa Corte ha
sviluppato delle considerazioni critiche e ha formulato alcune raccomandazioni
nella sentenza 32.2014.154 del 3 giugno 2015 consid. 2.6., cresciuta
incontestata in giudicato, pubblicata in RtiD I-2016, p. 245 ss..
Rispetto
alla situazione descritta in quella pronunzia, il TCA ha recentemente appurato
che accanto al SAM di __________ è stato nel frattempo aggiunto il __________
di __________.
Come
segnalato nella relazione del presidente del TCA contenuta nel rendiconto 2015
del Tribunale d’appello (cfr.
www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/rendicontiTribunaleAppello/Rendiconto_completo_2015_TA.pdf),
rimane comunque difficile comprendere le “… difficoltà che incontra l’UFAS a
trovare un accordo con i Centri peritali già esistenti fuori Cantone a
redigere, in caso di necessità, delle perizie in lingua italiana. Non dovrebbe
essere difficile integrare al Centro peritale, per quelle perizie, uno
specialista attivo in quella regione che padroneggi la nostra lingua.”.
In
conclusione, questo Tribunale invita comunque l’amministrazione a valutare,
sottoponendo la questione ai medici del SMR, se la presente fattispecie
richieda necessariamente l’elaborazione di una perizia pluridisciplinare oppure
se non basti una perizia bidisciplinare, nel quel caso i relativi mandati
potrebbero essere attribuiti direttamente, senza far capo al metodo aleatorio
(cfr. DTF 139 V 349). Se dovesse rivelarsi sufficiente una valutazione
bidisciplinare, la perizia psichiatrica dovrà essere effettuata dal Centro
peritale delle assicurazioni sociali, mentre quella somatica – la disciplina
verrà determinata dal SMR - da uno specialista FMH, attivo nel Canton Ticino
(per dei casi analoghi, si vedano le sentenze 32.2012.273 del 30 marzo 2015 e 32.2014.154 del 3 giugno 2015 succitata).
2.10
Con
la propria impugnativa, l’assicurato ha pure rimproverato all’amministrazione
di non aver ancora deciso in merito alla sua richiesta di gratuito patrocinio
per la procedura amministrativa (cfr. doc. I, p. 2 in fine).
Il
TCA prende atto che l’amministrazione è pronta a emanare una decisione in
proposito (cfr. doc. 133, p. 2) e la invita quindi a provvedervi senza indugio.
2.11
Non
avendo quale oggetto l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni AI, la presente
procedura ricorsuale è gratuita (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI e
contrario).
2.12
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di
fr. 1’500 a titolo d’indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI, ciò
che rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza
giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14
marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF
9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione incidentale dell'UAI del 12 maggio 2016 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’UAI affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’UAI
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti