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Decisione

32.2016.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I mandati vengono attribuiti con metodo aleatorio (cfr. art. 72bis cpv.

2 OAI). Per l’implementazione di tale metodo, l’UFAS ha sviluppato la

piattaforma d’attribuzione SuisseMED@P, grazie alla quale viene diretta e

controllata l’intera procedura di richiesta di una perizia (DTF 139 V 349

consid. 2.2).

2.4. Secondo l’art. 44 LPGA, se

per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito

indipendente, ne comunica il nome alla parte (prima frase). Quest’ultima può

ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (seconda

frase).

Per

motivi fondati ai sensi dell’art. 44 seconda frase LPGA, si intendono in

particolare i motivi legali di ricusa sollevati in maniera sostanziata (cfr.

DTF 132 V 376).

Secondo

la giurisprudenza, la regolamentazione di cui all’art. 44 LPGA relativa ai

diritti di partecipazione nel caso in cui venga ordinata una perizia è di

principio esaustiva, di modo che non trova di principio applicazione quella di

cui all’art. 19 PA in relazione con l’art. 55 cpv. 1 LPGA e con l’art. 57 cpv.

2 PC (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5 in fine). Eccezionalmente, la

regolamentazione di cui all’art. 19 PA in relazione con l’art. 57 cpv. 2 PC

deve essere tuttavia osservata. Ciò vale in particolare per il diritto della

persona assicurata di esprimersi preliminarmente sui quesiti peritali, di

sollevare al riguardo delle obiezioni e di formulare dei quesiti complementari

(DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 e 139 V 349 consid. 5.2.3). Inoltre, nell’ambito

del diritto di essere sentito, dopo la consegna della perizia, la persona

assicurata può esprimersi sulle risultanze, proporne la completazione o la

delucidazione oppure chiedere una nuova perizia (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5

in fine).

2.5. Nella

sua circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI),

l’UFAS ha stabilito come procedere al momento dell’attribuzione di un mandato

peritale (cfr. CPAI marg. 2075 ss.).

Nel

caso in cui l’ufficio AI reputi necessaria una perizia, in una prima fase,

esso deve rendere noto alla persona assicurata quanto segue, per mezzo di una

comunicazione scritta (cfr. CPAI marg. 2076 e 2083):

1. il

tipo di perizia (monodisciplinare, bidisciplinare oppure pluridisciplinare);

Considerandi

2.

le discipline

mediche interessate dalla perizia;

3.

l’elenco dei

quesiti;

4.

l’indicazione

circa la possibilità di formulare dei quesiti scritti complementari;

5.

in

caso di perizia mono- o bidisciplinare, in più nominativo e specializzazione

delle persone incaricate della perizia.

Inoltre,

unitamente alla comunicazione, all’assicurato viene accordato un termine di 10

giorni per sollevare delle obiezioni contro la perizia e le discipline mediche

previste e per presentare dei quesiti supplementari. Questo termine può essere

prolungato su domanda scritta e motivata (cfr. CPAI marg. 2076.1).

In

caso di perizia pluridisciplinare, in questa prima fase, la persona assicurata

può sollevare delle obiezioni materiali (non legate alla persona) contro la

perizia in sé oppure contro il tipo e la portata della medesima. In

particolare, essa può far valere che la fattispecie è già stata

sufficientemente chiarita. Parimenti, essa può sostenere che la scelta delle

discipline mediche è inappropriata (cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2, 140 V

507.

consid. 3.1).

La

persona assicurata può pronunciarsi sui quesiti peritali (DTF 137 V 210 consid.

3.4.2

). Nella prima fase, essa può formulare dei quesiti supplementari, che

l’ufficio AI deve verificare nell’ambito del suo potere d’apprezzamento, dal

profilo tanto qualitativo che quantitativo (cfr. CPAI marg. 2076.2 e 2083.5).

2.6

In

una seconda fase, il mandato viene inserito su SuisseMED@P. La mail di

conferma dell’attribuzione del mandato della piattaforma SuisseMED@P deve

essere registrata nell’incarto dell’assicurato (cfr. CPAI marg. 2077).

Perizie

di decorso possono essere attribuite direttamente al centro peritale che

aveva già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, se quest’ultima era

stata assegnata mediante la piattaforma SuisseMED@P (cfr. CPAI marg. 2078).

Dopo

l’assegnazione mediante la piattaforma SuisseMED@P, l’Ufficio AI comunica per

scritto alla persona assicurata le seguenti informazioni (cfr. CPAI marg.

2081):

1.

centro

peritale;

2.

nominativo

delle persone coinvolte nella perizia con la rispettiva specializzazione;

3.

indicazione

che la comunicazione del luogo e del termine seguirà a cura del centro

peritale.

Alla

persona assicurata viene accordato un termine di 10 giorni per sollevare

obiezioni. Questo termine può essere prolungato su domanda scritta e motivata

(cfr. CPAI marg. 2081.1).

Nella

seconda fase, la persona assicurata può fare valere obiezioni formali e

materiali (legate alla persona) (DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2 e 140 V 507

consid. 3.1). A titolo di esempio, la CPAI elenca le seguenti obiezioni (CPAI

marg. 2081.2):

-

il perito ha un interesse personale nella causa;

- è

parente o affine in linea retta o in linea collaterale, fino al terzo grado, di

una parte o è coniuge, fidanzato o genitore adottivo della medesima;

- può

avere per altri motivi una prevenzione nella causa;

- non ha le

necessarie competenze specialistiche.

In

caso di fondate obiezioni nei confronti dei periti designati, l’attribuzione

aleatoria deve essere ripetuta, rispettivamente modificata, ad esempio

convenendo gli interessati di attenersi al SAM designato, con però l’esclusione

di un determinato medico (cfr. STF 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid.

3.

).

La

scelta del perito deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (art. 72bis

cpv. 2 OAI). Al riguardo, non vi è spazio per una sua designazione consensuale

(DTF 139 V 349 consid. 5.2.1, 140 V 507 consid. 3.1; si veda pure la STF

8C_771/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.2).

2.7

La

perizia deve essere ordinata mediante il rilascio di una decisione incidentale

(art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA). Tale

decisione può essere impugnata a condizione che, segnatamente, sia causa di un

pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93

consid. 6.1).

Il

Tribunale federale ha ammesso il presupposto del pregiudizio non altrimenti

riparabile nell’ambito della procedura ricorsuale di prima istanza in materia

d’assicurazione per l’invalidità, soprattutto perché una perizia non corretta

causa di regola un pregiudizio giuridico, e non soltanto fattuale (cfr. DTF 138

V 271 consid. 1.2.3, 137 V 210 consid. 3.4.2.7).

2.8

Nel

caso di specie, dalle carte processuali emerge che, nei mesi di gennaio e

febbraio 2015, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari

(psichiatrici, reumatologici e neurologici) presso il SAM di __________.

Il

relativo mandato peritale era stato assegnato il 20 novembre 2014 mediante la

piattaforma SuisseMED@P (cfr. doc. 51).

Dal

relativo rapporto, datato 18 marzo 2015, risulta che il dott. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome mista

ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10: F43.2) e una sindrome somatoforme

da dolore persistente (ICD-10: F45.4). D’altro canto, egli ha dichiarato

l’assicurato inabile nella misura del 20% in qualsiasi attività lavorativa a

partire dal giugno 2009 (cfr. allegato al doc. 57).

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico, il dott. __________, spec. FMH in

malattie reumatiche, ha posto le diagnosi di sindrome del dolore cronico,

cefalee miotensive croniche e sindrome panvertebrale cronica. A suo avviso, in

una professione medio-leggera (compresa l’ultima da lui esercitata, quella di

bagnino), senza particolari sforzi per la colonna vertebrale, vi è una capacità

lavorativa del 70% (cfr. allegato al doc. 57).

Infine,

dopo aver diagnosticato una cefalea cronica nell’ambito di una sindrome del

dolore somatoforme persistente, il neurologo dott. __________ ha riconosciuto

un’incapacità lavorativa del 30% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc.

57).

Dopo

discussione plenaria fra i periti coinvolti, l’assicurato è stato ritenuto in

grado di svolgere la professione di bagnino nella misura del 70% (presenza a

tempo pieno con rendimento ridotto del 30% - doc. 57, p. 23). Identica percentuale

d’inabilità è stata riconosciuta per attività sostitutive adeguate (doc. 57, p.

24). È stato inoltre precisato che “la diminuzione del rendimento dal punto di

vista somatico permette di tener conto della diminuzione del rendimento a

livello psichico, poiché tutti i consulenti si sono soffermati e hanno valutato

la sindrome del dolore cronico, rispettivamente la sindrome somatoforme da

dolore persistente.” (doc. 57, p. 26).

Con

il progetto di decisione del 3 aprile 2015, l’UAI ha quindi rifiutato

l’assegnazione di una rendita, posto che il grado dell’invalidità (17%) non

raggiungeva la soglia minima legale del 40% (cfr. doc. 63).

Invitato

a formulare delle osservazioni al riguardo, il patrocinatore dell’assicurato ha

prodotto due perizie – l’una psichiatrica, l’altra neurologica – ordinate dal

Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale (cfr. doc. 78).

Con

perizia del 12 giugno 2015, il dott. __________, Direttore dei Settori OSC, ha

posto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1),

patologia che causa un’incapacità del 40% in qualsiasi attività lavorativa.

Sempre a suo avviso, siccome solo una parte dei sintomi è imputabile

all’affezione psichica, “… si potrebbe aggiungere un’incapacità per motivi somatici

all’incapacità lavorativa causata dal disturbo psichiatrico.” (allegato al doc.

78).

Da

parte sua, con referto del 10 giugno 2015, il dott. __________, Caposervizio di

neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, ha formulato la diagnosi

di cefalea cronica di origine post-traumatica con/su probabile componente

psico-comportamentale reattiva all’aggressione. Per quanto concerne la

questione della capacità lavorativa, il neurologo ha sottolineato la difficoltà

a esprimersi in proposito (con riferimento all’ultima professione svolta),

siccome “… lo scompenso della cefalea in caso d’esposizione al calore (e/o al

sole) è a nostro avviso atipico e, a priori, l’esercizio dell’attività di

bagnino non implica molti sforzi (…). Appare ovvio che, in quest’ambito,

s’inseriscono elementi frenanti più dichiaratamente psicogeni. Va poi

considerato che, prese nel loro insieme, le cefalee (salvo eccezioni) sono poco

considerate come elementi limitativi a livello professionale (facendo rif. ad

esempio alle comuni forme “primarie” come l’emicrania o le cefalee di tipo

tensivo, cronificate).” (allegato al doc. 78).

Con

annotazione datata 23 luglio 2015, il dott. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che la perizia elaborata dal dott. __________

differisce da quella del dott. __________ per quanto riguarda l’apprezzamento

diagnostico e, soprattutto, funzionale. Egli ha dichiarato di accettare la

diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e, di conseguenza, anche la

valutazione funzionale. Quindi, secondo il medico del SMR, “… è giustificabile

un’inabilità lavorativa in genere per motivi psichiatrici dal 01.2010 (…),

l’inabilità lavorativa psichiatrica è causa primaria delle limitazioni

funzionali dell’assicurato, è dunque inclusiva e non aggiuntiva ad eventuali

inabilità d’origine somatica.” (doc. 82).

Con

decisione formale del 26 ottobre 2015, l’amministrazione ha negato il diritto

alla rendita all’assicurato. Dal nuovo raffronto dei redditi, effettuato

prendendo in considerazione un’inabilità del 40% in qualsiasi attività

lavorativa, è risultato una grado d’invalidità del 29%, ancora insufficiente a

fondare il diritto a una rendita (doc. 95).

Con

ricorso del 26 novembre 2015, sul piano formale, l’assicurato ha rimproverato all’UAI

di aver insufficientemente motivato la propria decisione, e ciò per quanto

riguarda sia gli aspetti medici che quelli economici (cfr. allegato al doc.

100, p. 10-12). Nel merito, in primo luogo, RI 1 ha sostenuto che

l’amministrazione non avrebbe approfondito la questione della cumulabilità

delle diverse inabilità lavorative, ricordato che il dott. __________ aveva

ritenuto possibile aggiungere un’incapacità per motivi somatici all’incapacità

lavorativa causata dalla patologia psichiatrica. In secondo luogo, egli ha

contestato l’entità della riduzione percentuale applicata dall’UAI sul reddito

statistico da invalido (cfr. allegato al doc. 100, p. 13-14).

Prima

dell’inoltro della risposta di causa, l’amministrazione ha risottoposto

l’incarto al SMR (cfr. doc. 102).

Questo

il tenore dell’annotazione 2 dicembre 2015 dello psichiatra dott. __________:

" (…).

Presa visione del ricorso presentato dal rappresentante legale il

27.

novembre 2015, ritengo opportuno il seguente procedere:

1.

Acquisire i

verbali delle delucidazioni presentate in sede di istruttoria penale il 24

settembre 2015 dallo psichiatra Dr. __________ rispettivamente il 25 settembre

2015.

dal neurologo Dr. __________.

2.

Inviare la

documentazione medica così completata e successiva alla perizia

pluridisciplinare del 18 marzo 2015 al SAM affinché proceda ad una nuova

valutazione globale, inclusiva dell’accertamento reumatologico allora eseguito.

3.

Alla luce

della nuova giurisprudenza in materia di patologie non oggettivabili, allestire

una perizia psichiatrica di decorso con l’uso delle nuove domande peritali.” (doc.

103)

Con

la risposta, l’Ufficio AI ha postulato, in via principale, il rinvio degli atti

“… al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato

dal SMR all’interno dell’annotazione 2 dicembre 2015” e, in via subordinata, la

reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. 108).

Con

scritto 28 dicembre 2015, l’avv. __________ ha comunicato di non avere “…

obiezioni ad un ritorno degli atti all’UAI per un nuovo esame (…) a condizione

tuttavia che siano riconosciute adeguate ripetibili (…).”.

Con

decreto del 7 gennaio 2016, il TCA ha straciato dai ruoli la causa “… per

intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nell’annullamento della decisione

impugnata del 26 ottobre 2015, nel rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di

espletare i necessari accertamenti medici, e nell’emissione di una successiva

nuova decisione, che viene omologata;” (doc. 113).

Nel

frattempo, l’amministrazione ha acquisito agli atti i verbali di delucidazione

delle perizie allestite dai dottori __________ e __________ (allegati al doc.

118).

Per

quanto qui d’interesse, rispondendo a una domanda del difensore dell’accusato,

volta a sapere se confermasse che i disturbi accusati dall’assicurato erano

dovuti essenzialmente alla sindrome da stress post-traumatico e non a delle

conseguenze di tipo somatico, il neurologo dott. __________ ha dichiarato di

poter ipotizzare che “… esista una componente di cronicizzazione della famosa

cefalea post-traumatica e dei sintomi associati dovuta a fattori facenti parte

di una sindrome da stress. Contemporaneamente esistono pure alcuni elementi di

tipo somatico, tra questi la tipologia del mal di testa e accessoriamente un

meccanismo presumibile di esposizione farmacologia cronica”. Egli ha peraltro

ribadito di ritenere auspicabile che il ricorrente “… possa riprendere una

certa attività lavorativa cosa che probabilmente avrebbe un effetto benefico

sul suo stato di salute complessivo. Ritengo abbastanza realistico, avuto

riguardo anche a quanto detto dal dott. __________, una percentuale di abilità

al lavoro intorno al 60%; resta inteso che una valutazione più precisa da parte

mia richiederebbe ulteriori approfondimenti” (allegato al doc. 118).

Con

scritto del 13 aprile 2016, l’UAI ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…).

in ossequio alla sentenza del TCA e per chiarire il suo diritto

alle prestazioni, è necessario che lei si sottoponga a una serie di esami

medici completi di decorso (medicina interna, psichiatria, neurologia e

reumatologia).

Senza osservazioni scritte da parte sua entro 10 giorni,

incaricheremo lo stesso centro medico presso il quale si era già presentato

nella precedente occasione (Servizio Accertamento Medico di __________, perizia

SuisseMED@P no. 16817 del 18.03.2015) di eseguire gli esami in questione. Non

appena ci saranno noti, le indicheremo il luogo e le date degli appuntamenti,

così come i nomi delle specialiste/degli specialisti che la visiteranno. (…).” (doc.

128)

In

data 25 aprile 2016, il patrocinatore dell’assicurato ha informato

l’amministrazione di non essere d’accordo con la decisione di conferire il

nuovo mandato peritale ancora al SAM (cfr. doc. 130).

Il

12.

maggio 2016, l’UAI ha quindi emanato una decisione incidentale, mediante la

quale ha confermato che la perizia sarebbe stata effettuata presso il SAM di __________

(cfr. doc. 133).

2.9

Chiamata

a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva che, in una

sentenza 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.5, il Tribunale federale ha

riconosciuto che la giurisprudenza precisata nella DTF 139 V 349 riguardante

l’assegnazione delle perizie secondo il metodo aleatorio, non escludeva in ogni

caso l’attribuzione di una perizia di decorso (“Verlaufsgutachten”)

alla medesima clinica già precedentemente coinvolta.

D’altro

canto, in base alla succitata prassi amministrativa (cfr. consid. 2.6. - CPAI

marg. 2078), perizie di decorso possono essere attribuite allo stesso

centro peritale che ha già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, a

condizione che quest’ultima sia stata assegnata mediante la piattaforma

SuisseMED@P.

Senso

e scopo dell’art. 72bis OAI risultano dalla DTF 137 V 210. Il principio

aleatorio serve a garantire l’indipendenza e la neutralità dei centri peritali.

Tale scopo non implica che perizie pluridisciplinari di decorso aventi per

oggetto la modifica dello stato di salute, debbano essere forzatamente

attribuite secondo il metodo aleatorio. In una sentenza 9C_1032/2010 del 1°

settembre 2011 consid. 4.1, il Tribunale federale ha infatti precisato che

risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una

perizia di decorso, il fatto che l’evoluzione dello stato di salute intervenuta

nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si

erano già in precedenza confrontati con la fattispecie.

Nel

caso sub judice, il primo mandato peritale al SAM di Bellinzona era

stato assegnato mediante la piattaforma SuisseMED@P. Quindi, alla luce di

quanto precede, non vi sarebbero di principio ostacoli ad assegnare un mandato

peritale di decorso direttamente al medesimo centro, senza far capo al

metodo aleatorio.

A

questo punto, il TCA deve però esaminare se quella disposta dall’UAI può essere

effettivamente considerata una perizia di decorso.

In

proposito, occorre innanzitutto rilevare che il SMR ha ritenuto necessario

procedere a una nuova valutazione peritale del caso, soprattutto in

considerazione del contenuto delle perizie elaborate, su mandato del Ministero

pubblico, dallo psichiatra dott. __________ e dal neurologo dott. __________ (e

delle loro relative delucidazioni orali).

Ora,

va osservato che le diverse visite peritali hanno avuto luogo all’incirca nello

stesso periodo. Quelle presso il SAM a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio

2015.

(cfr. doc. 57, p. 1), quelle presso gli specialisti incaricati dal

Ministero pubblico durante i mesi di marzo e aprile 2015 (ad eccezione

dell’ultimo colloquio presso il dott. __________ avvenuto nel giugno 2015 –

cfr. allegati al doc. 78, p. 3, rispettivamente p. 1). Ciò consente di

escludere che tra la valutazione SAM e quella dei dottori __________ e __________

siano intervenute rilevanti modifiche nello stato di salute dell’insorgente

(del resto, in questo senso, si veda l’annotazione 23 luglio 2015 del dott. __________,

riferita alle perizie psichiatriche del dott. __________ e del dott. __________:

“Lo status descritto in entrambe le valutazioni non è significativamente

differente, …” – il corsivo è del redattore).

D’altro

canto, a fronte di un quadro clinico sostanzialmente identico, il dott. __________

ha espresso una valutazione differente da quella del perito psichiatra del SAM,

e ciò dal profilo sia diagnostico che funzionale (cfr. la succitata annotazione

del dott. __________: “È diverso l’apprezzamento diagnostico e, soprattutto,

funzionale.”).

In

effetti, se il dott. __________ aveva diagnosticato una sindrome mista

ansioso-depressiva su disadattamento e una sindrome somatoforme da dolore

persistente, responsabili di un’inabilità del 20% in qualsiasi attività (cfr.

allegato al doc. 57), il dott. __________, dal canto suo, ha formulato la

diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e ha valutato l’incapacità

lavorativa in un 40% in qualsiasi professione. Quest’ultimo sanitario ha

peraltro lasciato aperta la possibilità di cumulare l’incapacità lavorativa

psichiatrica con quella eventualmente derivante dalle patologie somatiche (cfr.

allegato al doc. 78), quando i periti SAM l’avevano invece esclusa (cfr. doc.

57, p. 26).

Sempre

in questo contesto, merita di essere evidenziato che le conclusioni contenute

nella perizia pluridisciplinare del SAM, in particolare per quanto attiene

all’aspetto psichiatrico, sono state smentite dapprima dal SMR (cfr. la

succitata annotazione del dott. __________: “Nel primo caso, il Dr. __________

ha approfondito con valutazione testistica la diagnosi di disturbo

post-traumatico da stress che, anche in base all’evento acuto avvenuto, può

essere accettata. Di conseguenza anche la valutazione funzionale del Dr. __________

appare coerente.”) e, successivamente, anche dall’amministrazione, posto che,

nella decisione di rendita del 26 ottobre 2015, ha considerato un’incapacità

lavorativa del 40% in qualsiasi attività (cfr. doc. 95).

Sulla

scorta degli elementi appena esposti, questo Tribunale non ritiene che quella

ordinata dall’UAI nell’aprile 2016, possa essere definita una perizia di

decorso. In effetti, non si tratta di valutare se e in quale misura delle

modifiche nello stato di salute dell’assicurato intervenute nel frattempo,

mettano in discussione la valutazione contenuta in una prima perizia, ciò che

giustificherebbe l’attribuzione del mandato peritale “di decorso” a quei periti

che già conoscono la fattispecie, ma piuttosto di derimere le divergenze

esistenti tra la perizia 18 marzo 2015 del SAM e quelle disposte dal Ministero

pubblico (per un caso in cui è stata riconosciuta la chiara natura “di decorso”

a una successiva perizia pluridisciplinare, si veda la sentenza IV.2015.00018

del 17 luglio 2015 consid. 4.6 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Zurigo).

Non

trattandosi dunque di una perizia di decorso, ammettendo che sia effettivamente

necessario far capo a una valutazione pluridisciplinare, in ossequio all’art.

72bis cpv. 2 OAI e alla relativa giurisprudenza (cfr. DTF 139 V 349), l’Ufficio

AI era tenuto ad attribuire il nuovo mandato peritale mediante il metodo

aleatorio (facendo quindi capo alla piattaforma d’attribuzione

SuisseMED@P).

È vero che, con il decreto di

stralcio 32.2015.172 del 7 gennaio 2016, questa Corte ha omologato la

transazione intervenuta tra le parti, il cui contenuto corrisponde a quello

dell’annotazione 23 luglio 2015 del dott. __________,

quindi sottoposizione diretta al SAM delle perizie dei dottori __________ e __________

e delle loro relative delucidazioni orali per una nuova valutazione globale,

nel cui ambito la perizia psichiatrica dovrà tener conto della nuova

giurisprudenza in materia di patologie con oggettivabili (cfr. doc. 113).

Tuttavia, l’esame più approfondito della documentazione effettuato in questa

occasione, avuto particolare riguardo al fatto che l’UAI stesso in corso di

procedura amministrativa ha ritenuto di doversi scostare dalla valutazione dei

periti SAM, induce il TCA a concludere che non si è in presenza di una perizia

di decorso, per cui occorre attenersi al principio aleatorio.

Questa conclusione si

giustifica tanto più se si considera che, a proposito dell’applicazione

di questo principio (cfr. DTF 140 V 508) per quel che riguarda le perizie

pluridisciplinari ordinate dall'UAI del Cantone Ticino, questa Corte ha

sviluppato delle considerazioni critiche e ha formulato alcune raccomandazioni

nella sentenza 32.2014.154 del 3 giugno 2015 consid. 2.6., cresciuta

incontestata in giudicato, pubblicata in RtiD I-2016, p. 245 ss..

Rispetto

alla situazione descritta in quella pronunzia, il TCA ha recentemente appurato

che accanto al SAM di __________ è stato nel frattempo aggiunto il __________

di __________.

Come

segnalato nella relazione del presidente del TCA contenuta nel rendiconto 2015

del Tribunale d’appello (cfr.

www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/rendicontiTribunaleAppello/Rendiconto_completo_2015_TA.pdf),

rimane comunque difficile comprendere le “… difficoltà che incontra l’UFAS a

trovare un accordo con i Centri peritali già esistenti fuori Cantone a

redigere, in caso di necessità, delle perizie in lingua italiana. Non dovrebbe

essere difficile integrare al Centro peritale, per quelle perizie, uno

specialista attivo in quella regione che padroneggi la nostra lingua.”.

In

conclusione, questo Tribunale invita comunque l’amministrazione a valutare,

sottoponendo la questione ai medici del SMR, se la presente fattispecie

richieda necessariamente l’elaborazione di una perizia pluridisciplinare oppure

se non basti una perizia bidisciplinare, nel quel caso i relativi mandati

potrebbero essere attribuiti direttamente, senza far capo al metodo aleatorio

(cfr. DTF 139 V 349). Se dovesse rivelarsi sufficiente una valutazione

bidisciplinare, la perizia psichiatrica dovrà essere effettuata dal Centro

peritale delle assicurazioni sociali, mentre quella somatica – la disciplina

verrà determinata dal SMR - da uno specialista FMH, attivo nel Canton Ticino

(per dei casi analoghi, si vedano le sentenze 32.2012.273 del 30 marzo 2015 e 32.2014.154 del 3 giugno 2015 succitata).

2.10

Con

la propria impugnativa, l’assicurato ha pure rimproverato all’amministrazione

di non aver ancora deciso in merito alla sua richiesta di gratuito patrocinio

per la procedura amministrativa (cfr. doc. I, p. 2 in fine).

Il

TCA prende atto che l’amministrazione è pronta a emanare una decisione in

proposito (cfr. doc. 133, p. 2) e la invita quindi a provvedervi senza indugio.

2.11

Non

avendo quale oggetto l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni AI, la presente

procedura ricorsuale è gratuita (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI e

contrario).

2.12

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di

fr. 1’500 a titolo d’indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI, ciò

che rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione incidentale dell'UAI del 12 maggio 2016 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’UAI affinché proceda come indicato al considerando 2.9..

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti