32.2016.55
Rendita. Ricorrente contesta valutazione medica. Ricorso accolto
23 settembre 2016Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.55
rg/sc
Lugano
23 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 aprile 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 21 aprile 2016,
l’Ufficio AI, sulla scorta in particolare della perizia pluridisciplinare SAM
del 29 maggio 2015 (doc. AI 133), della valutazione SMR del 3 giugno 2015 (doc.
AI 134) e della valutazione CIP del 27 gennaio 2016 (doc. AI 154), in relazione
alla nuova domanda di prestazioni (una precedente domanda inoltrata nel
dicembre 2006 era stata respinta nel dicembre 2007) presentata nel settembre
2012 da RI 1, assistente di cura, ha riconosciuto a quest’ultima, in
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, il diritto ad una
rendita intera dal 1. giugno 2013 al 30 settembre 2014 (invalidità del 100%) e
ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2014 (invalidità del 50%);
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata da RA 1 che, istando per la
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando
in particolare la valutazione medica (soprattutto l’aspetto psichiatrico) posta
alla base del querelato provvedimento, ne postula – producendo nuova
refertazione medica (segnatamente un rapporto dello psichiatra curante dr. Teodori)
– in via principale l’annullamento con consecutivo riconoscimento del diritto
ad una rendita intera dal 1. giugno 2013 (quindi anche dopo il 1. ottobre 2014);
- dopo aver evidenziato, nella
risposta di causa, di aver sottoposto la nuova documentazione medica al SAM e
di attender-ne la relativa presa di posizione, con successive osservazioni 16
settembre 2016 l’Ufficio AI – sulla base del parere SAM, nonché delle nuove
valutazioni SMR e CIP – osservando co-me “…seppur con uno stato di salute
migliorato dal mese di giugno 2014, l’assicurata presenta delle limitazioni funzionali
e personali che la rendono al momento non reintegrabile nel mercato del lavoro…”
(doc. XIV) ha postulato l’accoglimento del gravame;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit,2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno
al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art.
16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla
salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado d’incapacità,
richiamato l’art. 16 LPGA, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della
misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il
medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 227; cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività
lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.
cit., p. 228; Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995,
p. 201);
- nel caso
concreto, alla luce delle certificazioni mediche agli atti (cfr. in particolare
la perizia SAM sub doc. AI 133, le valutazioni SMR e CIP sub doc. AI 134 e 154,
nonché il rapporto dello psichiatra curante sub doc. A/3) è da ritenere che,
tenuto conto del danno alla salute (fisica e psichica) e delle consecutive
limitazioni evidenziate in sede medica (“… la riduzione della capacità
lavorativa è dovuta a patologie psichiatriche (fra l’altro fragilità
personologica, ansia ed umore deflesso). Dal punto di vista reumatologico, è
limitata nell’utilizzo dell’arto superiore di ds., se tenuto alzato sopra i 90°
in elevazione ed abduzione, utilizzato con movimenti ripetuti di elevazione ed
abduzione, in movimenti di rotazione interna ed esterna, nell’utilizzo sempre
dell’arto superiore ds. contro resistenza, con forza o alzando pesi superiori
ai 3-5 kg sopra l’orizzontale. Per il rachide è leggermente limitata in
attività svolte in posizioni non ergonomiche per il rachide, in attività in
posizioni statiche per un lungo periodo oppure alzando dei pesi sino all’altezza
del corpo superiori ai 15 kg saltuariamente e 7,5 kg ripetutamente, può
mantenere la posizione seduta per più di 2 ore di fila, la posizione in piedi
ferma 10-15 min., per più di un’ora cambiando l’appoggio …”; perizia SAM, doc. AI 133 p. 372), dal profilo integrativo e
professionale – come pertinentemente sottolineato dal CIP nella valutazione del
15 settembre 2016 in cui ha precisato e completato la precedente resa nel
gennaio 2016 (doc. AI 154) – e contrariamente a quanto assunto nella decisione
impugnata, appare esclusa una ripresa anche in misura parziale dell’attività di
assistente di cura (in riferimento alla quale era peraltro stato considerato il
reddito da invalido per il calcolo del contestato grado d’inva-lidità del 50%)
o in genere di un’attività lavorativa nell’ambito sanitario. Al proposito il
CIP ha evidenziato come “… l’assi-curata presenta una limitazione di carico
di kg 5, laddove nelle mansioni quotidiane di un assistente di cura vi è la movimentazione
dei pazienti per la cura e l’igiene del corpo, pazienti spesso non
autosufficienti e che quindi non possono collaborare con la curante nella loro
movimentazione. Sebbe-ne dotate di sollevatori, spesso le operatrici sanitarie
non ne fanno uso per ridurre i tempi di esecuzione delle mansioni. Inoltre
l’assicurata presenta delle limitazioni psichiche che mal si conciliano con una
professione in ambito sanitario, dove è necessaria una grande solidità della
struttura psichica per far fronte al carico di stress insito nella professione.
L’età della signora non favoriva la buona riuscita di una formazione e neppure
di un collocamento e si sarebbe quindi proceduto ad un percorso non semplice ed
economico senza probabilmente un buon esito. Le prospettive di trovare nuovamente
un’occupazione in qualità di assistente di cura erano esigue per le medesime
motivazioni. Onde e per cui, non è esigibile che l’assicurata riprenda
un’attività lavorativa nel suo abituale ambito professionale…” (doc.
XIV/1).
Anche per
quanto riguarda lo svolgimento di eventuali altre attività, ancorché ritenute
in sede peritale siccome in parte esigibili dal profilo medico-teorico (cfr.
perizia SAM doc. AI 133 p. 373), dal punto di vista integrativo – in
realtà anche lo psichiatra curante (che segue l’assicurata dall’ottobre 2012,
cfr. sub doc. AI 133 p. 415) aveva già a più riprese attestato una totale
incapacità lavorativa (doc. AI 57, 63, sub. 89, 96) – il CIP ha
riferito che “…rispetto al reperimento o alla formazione in un’attività
adeguata, la signora non possedeva, come segnalato, le risorse mediche e
personali e l’età non giocava a favore ma soprattutto si sarebbe
trattato di un percorso re-integrativo esoso finanziariamente e non si semplice
esecu-zione. In sunto, stante l’importanza delle limitazioni funzionali
dell’assicurata e del fatto che le conoscenze di quest’ultima non possono
essere sfruttate in un ambiente sanitario (a causa delle ripercussioni delle
affezioni psichiche sulla sua capacità lavorativa), ritengo che anche in
attività adatte il mercato del lavoro, seppure in equilibrio, non sia
sufficientemente e-steso. Da ciò ne discende che l’assicurata è da
considerarsi non reintegrabile anche in attività adatte…” (doc. XIV/1);
- ne
consegue che, in accoglimento del ricorso, anche dopo il 1. ottobre 2014 alla
ricorrente – da considerarsi ai fini del calcolo dell’invalidità esclusivamente
persona salariata e non in parte casalinga (doc. AI 145, 151) – va riconosciuto
il diritto ad una rendita intera d’invalidità;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
-
all’insorgente, patrocinata in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr.
1’800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile
2003).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 21 aprile
2016 è riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera
d’invalidità anche dopo il 1. ottobre 2014.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr.
1'800.-- per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti