32.2016.56
Contestato il calcolo della rendita, segnatamente gli anni di contribuzione da computare. TCA conferma
24 marzo 2017Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.56
FC
Lugano
24 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1966, di professione muratore, ha presentato una prima richiesta di
prestazioni AI per adulti nell’aprile 2008. L’Ufficio AI ha accolto tale
domanda assegnandogli, mediante decisione 2 marzo 2011, una rendita intera d’invalidità
limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre 2008. Una seconda
richiesta di prestazioni del maggio 2011 è stata respinta il 30 gennaio 2012.
Nell’agosto
2012 RI 1, sempre tramite il suo rappresentante RA 1, ha presentato una terza
domanda di prestazioni sostenendo un peggioramento delle sue condizioni. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 30 settembre 2013 l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta, non raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità
pensionabile. Impugnata con ricorso al TCA dall’interessato, detta decisione è
stata confermata mediante pronuncia del 10 ottobre 2014 (inc. 32.2013.192).
1.2. Il
1° luglio 2015 l’assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, ha
presentato una quarta domanda di prestazioni sostenendo un ulteriore
peggioramento delle sue condizioni. Esperiti gli accertamenti necessari,
stabilito effettivamente l’intervento di un peggioramento dal febbraio 2015 con
un’inabilità lavorativa totale nella sua attività abituale e del 50% in
un’attività leggera adeguata, con decisione 2 maggio 2016, preceduta da un
progetto del 9 febbraio 2016, l’Ufficio AI gli ha assegnato il diritto ad un
quarto di rendita (grado di invalidità del 41%) dal 1° aprile 2015 e a tre
quarti dal 1° luglio 2015 (grado di invalidità del 62%). Trattandosi di
richiesta tardiva la prestazione gli è stata versata solo a far tempo dal 1°
gennaio 2016.
1.3. Contro
quest’ultima decisione l’assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, ha
inoltrato il presente ricorso con il quale contesta l’importo della rendita.
L’insorgente chiede il versamento di un importo maggiore, censurando segnatamente
il numero degli anni di contribuzione che ritiene debbano essere 32 anziché i
28 ammessi dall’amministrazione. Postula quindi l’annullamento della decisione
contestata e la retrocessione dell’incarto per la revisione del calcolo degli
anni di contribuzione (I).
1.4. Con
la risposta di causa, spiegando il calcolo dell’importo della rendita,
l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettera del 30 giugno 2016 (VI) l’insorgente, sulla base di nuova
documentazione, ha ribadito che gli anni di contributi versati dal ricorrente
devono essere maggiori dei 28 considerati nel provvedimento impugnato. Con
osservazioni del 7 luglio 2016 l’amministrazione si è ribadita nei propri
calcoli (doc. VIII). Con scritto 23 luglio 2016 del ricorrente (corredato da
ulteriore documentazione relativa all’ultima attività lavorativa esercitata)
rispettivamente del 29 luglio 2016 dell’am-ministrazione, le parti si sono
ribadite ciascuna nelle proprie posizioni (doc. X, XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è l’ammontare della rendita spettante al ricorrente dal 1° aprile
2015 (versata solo dal 1° gennaio 2016 essendo stata la richiesta di
prestazioni depositata tardivamente).
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,
all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il
cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare
prescrizioni completive.
2.4. Le
rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito
annuo medio.
2.4.1. Periodo
di contribuzione / scala di rendita.
Secondo
l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite complete agli
assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli
assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Fatti
I
periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento
assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per
colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa
realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per
il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del
contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
2.4.2. Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art.
51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è
stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le
modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è
contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite
dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a
seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di
un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con
riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato
presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al
genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art.
52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.5. La
prestazione è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio determinante
(RAM) di fr. 39'480.-, una scala di rendita 44 (completa) e una durata di contribuzione
di 28 anni.
È
quest’ultima ad essere contestata dal ricorrente, il quale fa valere che gli
anni di contribuzione da conteggiare dovrebbero essere 32. Egli adduce di aver cominciato
a versare i contributi nel corso dell’anno 1984 e di averli in seguito
continuati a corrispondere con regolarità, prima come apprendista e poi quale
operaio diplomato sino e compreso all’anno 2012, per complessivi 28 anni.
Inoltre, nel corso degli ultimi 4 anni, sebbene egli non abbia effettivamente svolto
alcuna attività lucrativa, in quanto coniugato con una consorte
professionalmente attiva al 100% quale dipendente, sarebbe a suo avviso quest'ultima
a garantire il versamento dei contributi AVS anche con una quota parte a suo favore.
Ne discenderebbe una durata di contribuzione di 32 anni.
2.6. Ora,
tutto ben esaminato e come verrà esposto di seguito, a mente del TCA il calcolo
effettuato dalla Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della ren-dita;
art. 60 cpv. 1 lett b LAI) va ritenuto ineccepibile, mentre che le censure del
ricorrente si appalesano infondate.
In
effetti all'esame del conto individuale dell'assicurato, dove sono registrati i
redditi da attività lucrativa sui quali sono stati pagati contributi AVS,
Considerandi
effettivamente si evince dal 1984 e fino al 2012 un’ininterrotta contribuzione
all'AVS.
Come
esposto dall’amministrazione nella risposta di causa tuttavia, il dianzi
menzionato art. 29bis cpv. 1 LAVS stabilisce che il calcolo della rendita Al è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché
dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1º gennaio successivo
alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell'evento assicurato (cfr. in esteso al consid.
2.4
) .
Applicata
alla presente fattispecie, tale regolamentazione fa in modo che il periodo di
contribuzione del ricorrente, nato nel 1966, si estenda dal 1. gennaio 1987 (anno
susseguente il compimento del 20.anno di età) al 31 dicembre 2014 (anno
precedente l’inizio della rendita di invalidità) e ammonti quindi a 28 anni. Per
contro, giusta la norma legale appena menzionata, i contributi degli anni 1984,
1985.
e 1986, ossia gli anni precedenti il compimento dei venti anni, non fanno
stato per la determinazione della rendita Al.
Più
precisamente, come illustrato dall’amministrazione, iI periodo di 28 anni di
contribuzione può così essere riassunto:
- periodi
secondo art. 29.ler cpv. 1 lett. a LAVS (contributi propri): 23 anni e 7 mesi
- periodi
secondo art. 29 cpv. 1 lett. b LAVS (contributo doppio tramite coniuge) : 4
anni e 5 mesi
Stante
questo periodo - completo - di contribuzione la Cassa ha quindi applicato la
scala 44, ovvero la massima prevista, non risultando delle lacune contributive
durante questo periodo.
Rimandando
all’attestazione dei salari prodotta in causa e all’estratto del conto
individuale (cfr. doc. D, VIII/1), l’ammini-strazione ha in effetti correttamente
illustrato che l’assicurato, nei periodi in cui è stato senza attività
lavorativa, si è visto computare, in applicazione del già menzionato art. 29ter
cpv. 2 lett. b LAVS, i periodi durante i quali la moglie, giusta l'articolo 3
capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (art. 29ter cpv.
2.
lett. b LAVS). In particolare, il ricorrente, in assenza di redditi propri
derivati da un'attività lucrativa, si è così visto computare, quali periodi
assicurativi, i periodi durante i quali la moglie ha versato almeno il doppio
del contributo minimo (anno 2008 8 mesi, anno 2011 12 mesi, anno 2012 9 mesi,
anno 2013 12 mesi, anno 2014 12 mesi). La Cassa ha fatto correttamente notare
che in tutta evidenza però questo non significa che i redditi conseguiti dalla
moglie debbano essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, nel conto
individuale di quest'ultimo risultando essere iscritti unicamente i redditi da
lui direttamente conseguiti e sui quali sono stati pagati i contributi. L'attribuzione
di parte dei redditi provenienti dall'attività lucrativa della moglie può avvenire
unicamente se una delle seguenti condizioni è data:
entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita; una persona vedova ha diritto a una
rendita di vecchiaia oppure il matrimonio è sciolto per divorzio (art. 29
quinquies cpv. 3 LAVS).
Ora,
nella fattispecie nessuna di queste tre condizioni risulta adempiuta, né del
resto il ricorrente sostiene il contrario, per cui a ragione la Cassa ha sì
accreditato i periodi assicurativi durante i quali la moglie ha versato almeno
il doppio del contributo minimo (anno 2008 8 mesi, anno 2011 12 mesi, anno 2012
9.
mesi, anno 2013 12 mesi, anno 2014 12 mesi), ma non iscritto sul suo conto
individuale i redditi conseguiti dalla moglie.
Per
quanto d’altra parte concerne in particolare l’anno 2014, è vero, come sostiene
l’insorgente, che egli aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo
parziale con il datore di lavoro
"__________"
valido dal 1° ottobre 2014 (doc. C). Tuttavia, come si evince dalla
documentazione agli atti, egli non ha per finire percepito alcun salario soggetto
a contribuzione (vedi distinta salari 2014, doc. VIII/1 e doc. E1-E4), sui
modesti salari percepiti negli ultimi due mesi non essendo stati prelevati
contributi AVS/AI/IPG (presumibilmente ai sensi dell’art. 34d OAVS). Correttamente
quindi sul conto individuale non risulta annotata alcuna indicazione riferita
all'anno 2014 e per il calcolo della rendita AI si è quindi fatta astrazione da
tali redditi.
D’altra
parte, l’anno 2015 non entra in considerazione ai fini del calcolo della
prestazione, considerato come in forza del già menzionato art. 29bis cpv. 1
LAVS per il calcolo della rendita Al sono determinanti gli anni di
contribuzione, i redditi dell'attività lucrativa e gli accrediti per compiti
educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente
diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato, evento che in concreto è da fissare al 1° aprile 2015, momento a
decorrere dal quale è stata riconosciuta la rendita di invalidità.
Complessivamente
quindi gli anni di contribuzione sono 28, come ha correttamente determinato la
Cassa competente.
In
forza di questo periodo di contribuzione, rispetto ai 28 anni di contribuzione
degli assicurati della sua classe di età, l'assicurato presenta dunque un
periodo di contribuzione completo (art. 29ter cpv. 1 LAVS), ciò che comporta
poi I'assegnazione della scala di rendita 44, ossia la massima prevista. Non è
quindi data una lacuna di contribuzione che avrebbe se del caso potuto
originare il computo di periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente
l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita (cfr.
consid. 2.4.1).
Il
calcolo operato dall’amministrazione risulta quindi ineccepibile.
Del
resto il ricorrente non fa valere alcuna argomentazione che possa modificare lo
stesso, ove peraltro si rilevi che egli ammette espressamente di non contestare
gli altri parametri del calcolo, segnatamente il calcolo del reddito medio
annuo imputabile.
A
titolo abbondanziale va comunque osservato che anche la determinazione degli
altri parametri di calcolo della prestazione appare conforme al disciplinamento
legale applicabile (cfr. consid. 2.4.2). Infatti, per quanto riguarda in
particolare il calcolo del RAM, dal dettagliato calcolo presente nell’incarto
della Cassa di compensazione, risulta che la somma dei redditi da attività
lucrativa del ricorrente iscritti nel suo conto individuale, in concreto fr.
1'035’364 (cfr. doc. 9 incarto Cassa), è stata rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adegua-mento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di
rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS, nelle tavole
per la determinazione del reddito annuo medio, il cui uso è obbligatorio (art.
30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 1987, anno successivo al compimento dei 20 anni.
Pertanto,
dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere di 1.000. La
somma dei redditi rivalutati va poi divisa per la durata effettiva di contribuzione
(in concreto: 28 anni).
Ne
discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 36'977
(1'035’364 x 1.000 : 28 anni).
Non
vi sono inoltre accrediti per compiti educativi, non avendo l’assicurato avuto
figli.
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita (RAM) corrisponde, al momento
del primo calcolo della rendita d’in-validità, a fr. 36'977, mentre, aggiornato
allo stato attuale, stato 2016, è pari a fr. 39'480 per un importo mensile di
rendita di fr. 1'294 dal gennaio 2016 (doc. Cassa 7 e 8).
Il
complesso e dettagliato calcolo risulta esposto negli apposti fogli di calcolo
presenti nell’inserto (cfr. doc. Cassa 5 -14).
In
conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,
questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Il ricorso di RI 1 va pertanto respinto.
A
titolo abbondanziale va ricordato che qualora la rendita d’invalidità non fosse
sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere,
per il tramite dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione
complementare (art. 112a Cost. fed.).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia , mentre le spese, per fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti