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Decisione

32.2016.56

Contestato il calcolo della rendita, segnatamente gli anni di contribuzione da computare. TCA conferma

24 marzo 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso

numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del

contributo minimo (lett. b);

- possono

essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

2.4.2. Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi

dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art.

51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è

stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le

modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è

contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite

dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a

seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la

rendita.

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve

unicamente a fissare la corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di

un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con

riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato

presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al

genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art.

52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.5. La

prestazione è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio determinante

(RAM) di fr. 39'480.-, una scala di rendita 44 (completa) e una durata di contribuzione

di 28 anni.

È

quest’ultima ad essere contestata dal ricorrente, il quale fa valere che gli

anni di contribuzione da conteggiare dovrebbero essere 32. Egli adduce di aver cominciato

a versare i contributi nel corso dell’anno 1984 e di averli in seguito

continuati a corrispondere con regolarità, prima come apprendista e poi quale

operaio diplomato sino e compreso all’anno 2012, per complessivi 28 anni.

Inoltre, nel corso degli ultimi 4 anni, sebbene egli non abbia effettivamente svolto

alcuna attività lucrativa, in quanto coniugato con una consorte

professionalmente attiva al 100% quale dipendente, sarebbe a suo avviso quest'ultima

a garantire il versamento dei contributi AVS anche con una quota parte a suo favore.

Ne discenderebbe una durata di contribuzione di 32 anni.

2.6. Ora,

tutto ben esaminato e come verrà esposto di seguito, a mente del TCA il calcolo

effettuato dalla Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della ren-dita;

art. 60 cpv. 1 lett b LAI) va ritenuto ineccepibile, mentre che le censure del

ricorrente si appalesano infondate.

In

effetti all'esame del conto individuale dell'assicurato, dove sono registrati i

redditi da attività lucrativa sui quali sono stati pagati contributi AVS,

Considerandi

effettivamente si evince dal 1984 e fino al 2012 un’ininterrotta contribuzione

all'AVS.

Come

esposto dall’amministrazione nella risposta di causa tuttavia, il dianzi

menzionato art. 29bis cpv. 1 LAVS stabilisce che il calcolo della rendita Al è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché

dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1º gennaio successivo

alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell'evento assicurato (cfr. in esteso al consid.

2.4

) .

Applicata

alla presente fattispecie, tale regolamentazione fa in modo che il periodo di

contribuzione del ricorrente, nato nel 1966, si estenda dal 1. gennaio 1987 (anno

susseguente il compimento del 20.anno di età) al 31 dicembre 2014 (anno

precedente l’inizio della rendita di invalidità) e ammonti quindi a 28 anni. Per

contro, giusta la norma legale appena menzionata, i contributi degli anni 1984,

1985.

e 1986, ossia gli anni precedenti il compimento dei venti anni, non fanno

stato per la determinazione della rendita Al.

Più

precisamente, come illustrato dall’amministrazione, iI periodo di 28 anni di

contribuzione può così essere riassunto:

- periodi

secondo art. 29.ler cpv. 1 lett. a LAVS (contributi propri): 23 anni e 7 mesi

- periodi

secondo art. 29 cpv. 1 lett. b LAVS (contributo doppio tramite coniuge) : 4

anni e 5 mesi

Stante

questo periodo - completo - di contribuzione la Cassa ha quindi applicato la

scala 44, ovvero la massima prevista, non risultando delle lacune contributive

durante questo periodo.

Rimandando

all’attestazione dei salari prodotta in causa e all’estratto del conto

individuale (cfr. doc. D, VIII/1), l’ammini-strazione ha in effetti correttamente

illustrato che l’assicurato, nei periodi in cui è stato senza attività

lavorativa, si è visto computare, in applicazione del già menzionato art. 29ter

cpv. 2 lett. b LAVS, i periodi durante i quali la moglie, giusta l'articolo 3

capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (art. 29ter cpv.

2.

lett. b LAVS). In particolare, il ricorrente, in assenza di redditi propri

derivati da un'attività lucrativa, si è così visto computare, quali periodi

assicurativi, i periodi durante i quali la moglie ha versato almeno il doppio

del contributo minimo (anno 2008 8 mesi, anno 2011 12 mesi, anno 2012 9 mesi,

anno 2013 12 mesi, anno 2014 12 mesi). La Cassa ha fatto correttamente notare

che in tutta evidenza però questo non significa che i redditi conseguiti dalla

moglie debbano essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, nel conto

individuale di quest'ultimo risultando essere iscritti unicamente i redditi da

lui direttamente conseguiti e sui quali sono stati pagati i contributi. L'attribuzione

di parte dei redditi provenienti dall'attività lucrativa della moglie può avvenire

unicamente se una delle seguenti condizioni è data:

entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita; una persona vedova ha diritto a una

rendita di vecchiaia oppure il matrimonio è sciolto per divorzio (art. 29

quinquies cpv. 3 LAVS).

Ora,

nella fattispecie nessuna di queste tre condizioni risulta adempiuta, né del

resto il ricorrente sostiene il contrario, per cui a ragione la Cassa ha sì

accreditato i periodi assicurativi durante i quali la moglie ha versato almeno

il doppio del contributo minimo (anno 2008 8 mesi, anno 2011 12 mesi, anno 2012

9.

mesi, anno 2013 12 mesi, anno 2014 12 mesi), ma non iscritto sul suo conto

individuale i redditi conseguiti dalla moglie.

Per

quanto d’altra parte concerne in particolare l’anno 2014, è vero, come sostiene

l’insorgente, che egli aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo

parziale con il datore di lavoro

"__________"

valido dal 1° ottobre 2014 (doc. C). Tuttavia, come si evince dalla

documentazione agli atti, egli non ha per finire percepito alcun salario soggetto

a contribuzione (vedi distinta salari 2014, doc. VIII/1 e doc. E1-E4), sui

modesti salari percepiti negli ultimi due mesi non essendo stati prelevati

contributi AVS/AI/IPG (presumibilmente ai sensi dell’art. 34d OAVS). Correttamente

quindi sul conto individuale non risulta annotata alcuna indicazione riferita

all'anno 2014 e per il calcolo della rendita AI si è quindi fatta astrazione da

tali redditi.

D’altra

parte, l’anno 2015 non entra in considerazione ai fini del calcolo della

prestazione, considerato come in forza del già menzionato art. 29bis cpv. 1

LAVS per il calcolo della rendita Al sono determinanti gli anni di

contribuzione, i redditi dell'attività lucrativa e gli accrediti per compiti

educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente

diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato, evento che in concreto è da fissare al 1° aprile 2015, momento a

decorrere dal quale è stata riconosciuta la rendita di invalidità.

Complessivamente

quindi gli anni di contribuzione sono 28, come ha correttamente determinato la

Cassa competente.

In

forza di questo periodo di contribuzione, rispetto ai 28 anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età, l'assicurato presenta dunque un

periodo di contribuzione completo (art. 29ter cpv. 1 LAVS), ciò che comporta

poi I'assegnazione della scala di rendita 44, ossia la massima prevista. Non è

quindi data una lacuna di contribuzione che avrebbe se del caso potuto

originare il computo di periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente

l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita (cfr.

consid. 2.4.1).

Il

calcolo operato dall’amministrazione risulta quindi ineccepibile.

Del

resto il ricorrente non fa valere alcuna argomentazione che possa modificare lo

stesso, ove peraltro si rilevi che egli ammette espressamente di non contestare

gli altri parametri del calcolo, segnatamente il calcolo del reddito medio

annuo imputabile.

A

titolo abbondanziale va comunque osservato che anche la determinazione degli

altri parametri di calcolo della prestazione appare conforme al disciplinamento

legale applicabile (cfr. consid. 2.4.2). Infatti, per quanto riguarda in

particolare il calcolo del RAM, dal dettagliato calcolo presente nell’incarto

della Cassa di compensazione, risulta che la somma dei redditi da attività

lucrativa del ricorrente iscritti nel suo conto individuale, in concreto fr.

1'035’364 (cfr. doc. 9 incarto Cassa), è stata rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adegua-mento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di

rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS, nelle tavole

per la determinazione del reddito annuo medio, il cui uso è obbligatorio (art.

30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto

individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1987, anno successivo al compimento dei 20 anni.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere di 1.000. La

somma dei redditi rivalutati va poi divisa per la durata effettiva di contribuzione

(in concreto: 28 anni).

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 36'977

(1'035’364 x 1.000 : 28 anni).

Non

vi sono inoltre accrediti per compiti educativi, non avendo l’assicurato avuto

figli.

Ne

consegue che il reddito annuo medio della rendita (RAM) corrisponde, al momento

del primo calcolo della rendita d’in-validità, a fr. 36'977, mentre, aggiornato

allo stato attuale, stato 2016, è pari a fr. 39'480 per un importo mensile di

rendita di fr. 1'294 dal gennaio 2016 (doc. Cassa 7 e 8).

Il

complesso e dettagliato calcolo risulta esposto negli apposti fogli di calcolo

presenti nell’inserto (cfr. doc. Cassa 5 -14).

In

conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,

questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

Il ricorso di RI 1 va pertanto respinto.

A

titolo abbondanziale va ricordato che qualora la rendita d’invalidità non fosse

sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere,

per il tramite dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione

complementare (art. 112a Cost. fed.).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia , mentre le spese, per fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti