32.2016.57
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6 marzo 2017Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.57
TB
Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI
1, 1956, di formazione docente di scuola elementare, ma attivo in ambito amministrativo
fino al 1999, il 2 novembre 2015 (doc. 4) ha chiesto prestazioni AI per adulti
a causa di un disagio psichico.
L’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto
la documentazione medica – essenzialmente delle analisi mediche (doc. 12) - e
ha interpellato il suo medico curante, che il 10 dicembre 2015 (doc. 11) ha
ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% essendo estraneo al mondo del
lavoro dal 2000 e quindi un suo reinserimento sarebbe stato molto difficile.
B. Sulla
scorta di questa documentazione il 23 febbraio 2016 (doc. 13) il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale ha stilato il suo rapporto finale, in cui non
ha riconosciuto un’incapacità lavorativa. Pertanto, l’Ufficio AI ha emanato il
21 marzo 2016 (doc. A1) un progetto di decisione di rifiuto di una garanzia per
provvedimenti professionali e di una rendita di invalidità che, in assenza di osservazioni,
è stato confermato con la decisione del 17 maggio 2016 (doc. A1). L’amministrazione
ha spiegato che gli atti medici hanno permesso di stabilire che non v’era un
danno alla salute che causava un’incapacità lavorativa e ha precisato che i
fattori sociali che avevano influsso sullo stato di salute e/o sull’attività
lavorativa non erano di natura medica.
C. L’8
giugno 2016 al Tribunale cantonale delle assicurazioni è pervenuto lo scritto
datato 25 maggio 2016 (doc. I) della dr. med. __________, indirizzato
all’Ufficio AI per errore, che vale quale ricorso contro la decisione di
rifiuto della rendita (doc. II).
La dottoressa, dopo avere posto la
diagnosi (in particolare di “disturbo psichico in fase di accertamenti”),
si è così espressa:
"
Con la presente chiedo di rivalutare la situazione per il paziente sopracitato
a cui non è stata riconosciuta una rendita di invalidità. Purtroppo la
situazione psichica del paziente le impedisce di lavorare in qualsiasi ambiente.
Ricordo che il paziente ha lavorato fino al 1999 per la __________ in qualità
di impiegato nel ufficio __________, in seguito per problemi avuti con la
direzione il paziente si è autodimesso. Dopo il paziente è rientrato in Ticino,
per eseguire una seconda formazione come istruttore di scuola guida ed avvicinarsi
ai genitori. Ha concluso la formazione come istruttore di scuola guida nel
2001, ma non è stato mai in grado di essercitare la professione. Poi si occupato
dei due genitori, il padre è deceduto nel 2004 e la madre per una demenza, è
stata poi ricoverata in casa anziani nel 2005 e poi deceduta nel nel 2015. In
tutto questo periodo il paziente è rimasto in una situazione di isolamento
sociale. Oltre a questa problematica, si sommano le gravi difficoltà
economiche. Penso che il paziente non sia in grado di effettuare alcuna
attività lavorativa per disturbi psichici che finora non sono stati pressi a
carico in quando il paziente non è in grado di riconoscerle come tali. Inoltre per
il paziente non si può prevedere una presa a carico medico-psichiatrica per
gravi motivi economici. In questo senso chiedo al servizio medico regionale, di
convocarlo, in modo che venga accertata effettivamente la sua capacità
lavorativa, che penso sia altamente influenzata dall’aspetto psicologico. Penso
che la decisione debba essere revocata, sino a che si esegua una perizia
specialistica psichiatrica e sociale.”.
D. Nella
sua risposta del 16 giugno 2016 (doc. V) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere
il ricorso dopo avere sottoposto lo scritto della dr.ssa med. __________ al dr.
med. __________ del Servizio Medico Regionale.
Secondo il medico SMR, dal rapporto
della collega non risultava una diagnosi psichiatrica codificata o codificabile
e neppure patologie con potenziale influsso prolungato sulla capacità lavorativa;
inoltre, l’assicurato non era in trattamento psichiatrico né assumeva un
trattamento medicamentoso specifico (doc. V/1).
E. Il
22 giugno 2016 (doc. VII) la dr.ssa __________ ha ribadito che dal licenziamento
del 1999 l’assicurato non ha cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro e ciò,
a suo dire, sarebbe dovuto alla sua situazione psicologica. Da allora si è occupato
dei genitori fino al 2015. A causa della difficile situazione economica che non
gli permetteva di avere una copertura assicurativa, l’interessato sfuggiva ai
controlli medici e viveva in una situazione di degrado e isolamento sociale.
Per questo motivo, il medico curante ha ritenuto utile accertare la situazione
psico-sociale del paziente, chiedendo all’SMR di effettuare una perizia
neuropsicologica per potere determinare effettivamente la sua capacità
lavorativa.
L’Ufficio AI ha rinviato il 6 luglio
2016 (doc. IX) alle considerazioni del dr. med. __________ e quindi ha ribadito
di respingere il ricorso.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione del giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 del 21 dicembre 2007). Sull’emanazione di sentenze a giudice unico da
parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni in Ticino si veda il
contributo dottrinale pubblicato in RTiD 2016 I pag. 307, dove è posta in risalto
la contraddittorietà dell’ultima giurisprudenza federale.
nel merito
2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato
che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito
del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
3. Va
ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
"
(…)
Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate;
cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA,
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il
TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V
281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
4. Nel
caso di specie dal 2000 l’assicurato non esercita più un’attività lucrativa e
da allora, secondo il suo medico curante, egli risulta inabile al lavoro per un
disagio psichico.
L'Ufficio AI, dopo avere richiamato gli
atti medici per il tramite della dr.ssa med. __________, li ha sottoposti per
valutazione al dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale ha
desunto (soltanto) una diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
e quindi ha ritenuto l’assicurato abile al 100%.
A suo dire, la documentazione globale
internistica presentata non permetteva di attestare limitazioni maggiori. La
cicloergometria del 2015 era normale, l’esame visivo, sempre del giugno 2015,
non presentava significative patologie e anche la farmacoterapia non era
limitante e non riportava medicazione per altre patologie limitanti.
Quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa il medico SMR ha elencato: iperplasia
prostatica dopo TUR-P del 2009; diverticolosi colica; ipertensione arteriosa;
sospetta sindrome delle apnee.
Ciò stante, secondo il dottor __________
la prognosi era favorevole se non si presentavano ulteriori patologie nel
decorso futuro.
Nel certificato datato 25 maggio 2016,
che l’assicurato ha trasmesso a questo Tribunale a valere come ricorso, la
dr.ssa med. __________ ha diagnosticato le seguenti patologie: disturbo psichico
in fase di accertamenti; apnea link patologico con indice AHI 20.4/h (si
consiglia visita pneumologica); iperplasia prostatica con stato dopo TUR-P nel
2009; ipertensione arteriosa da circa 4-5 anni, non più in trattamento (ECG del
2015: normale); colonoscopia nel 2007: presenza di rari piccoli diverticoli del
sigma, altrimenti nella norma.
La curante ha poi evidenziato che la
situazione psichica dell’assicurato gli impediva di lavorare in qualsiasi
ambiente e che essendosi occupato dei genitori dal 2001 – deceduti nel 2004 e
nel 2015 – egli è rimasto in una situazione di isolamento sociale, che l’ha
portato ad avere gravi difficoltà economiche. A causa di questi disturbi
psichici, mai presi a carico da uno specialista da una parte non ritenendo
l’interessato di esserne affetto e dall’altra, ora, per motivi economici, la
dottoressa ha valutato che l’assicurato non fosse in grado di svolgere alcuna attività
lucrativa.
Su questo parere ha preso posizione
pendente causa il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale
ha evidenziato che il referto della collega non poneva una diagnosi psichiatrica
codificata né indicava delle patologie aventi influsso sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, il quale nemmeno era in trattamento psichiatrico né
assumeva un trattamento medicamentoso specifico.
A quest’ultimo proposito la dr.ssa med.
__________ ha affermato che l’assicurato sfuggiva ai controlli medici a causa
della difficile situazione economica, che l’ha portato a vivere in una situazione
di degrado e isolamento sociale.
5. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora
TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto
ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese
-, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
Inoltre, affinché un esame medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto, come accennato, porre
una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
Considerandi
gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi
stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo
la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze
tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale
intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
6.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non
può confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica
psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente dai medici SMR
che sono intervenuti.
Infatti, il TCA evidenzia che
nell’ambito del rilevamento tempestivo che ha preceduto la richiesta di
prestazioni AI, il 7 ottobre 2015 l’assicurato è stato convocato presso l’Ufficio
AI per un incontro e nel rapporto del 20 ottobre 2015 (doc. 2) che ha fatto
seguito, redatto da una consulente AI, è stata esposta la situazione familiare,
scolastica e professionale, economica e medica.
Emerge, in particolare, che
l’assicurato ha cessato l’attività lucrativa al 31 dicembre 1999 a causa di un
crollo psicologico e da allora, non riuscendo più a trovare un impiego, non ha
più svolto un’attività lavorativa dopo il periodo di disoccupazione.
Sul fronte economico egli viveva
nell’indigenza, non potendo beneficiare dell’assistenza sociale essendo
proprietario della sua abitazione. Si arrangiava con dei piccoli lavoretti sporadici
che gli garantivano delle entrate esigue e frequentava la mensa dei poveri.
Ritenendo di sapersi gestire da solo non aveva un curatore.
Nel colloquio la consulente ha spiegato
all’assicurato il concetto di inabilità lavorativa con riferimento al caso
concreto, evidenziando come fosse difficile determinare se l’assenza dal mondo
del lavoro che durava da oltre 15 anni fosse legata ad un problema di salute di
tipo psichico oppure semplicemente a degli aspetti esterni indipendenti dallo
stato di salute dell’assicurato (mercato del lavoro, età, scarsa flessibilità,
lungo periodo di inattività, ecc.). L’interessato presentava una ridotta
coscienza di malattia e faceva molta fatica ad esprimersi su questa questione.
Nelle sue conclusioni la consulente ha
affermato quanto segue:
"
Visto la delicatezza della situazione e la difficoltà nel far emergere
la presenza di un danno alla salute con influsso sulla capacità lavorativa, si
sottopone il caso al caposervizio Dr. __________ il quale, sulla base
delle indicazioni sopra riportate determina la presenza di una psicosi
(probabile schizofrenia) che sicuramente ha un influsso sulla capacità di
guadagno dell’assicurato.” (l’evidenziatura è della redattrice)
Malgrado queste considerazioni, l’Ufficio AI ha esaminato il diritto dell’assicurato alla rendita
basandosi (soltanto) sulle valutazioni dei medici SMR __________ ed __________,
i quali non risultano avere preso in considerazione anche il parere del dr. __________,
espressosi antecedentemente alle loro prese di posizione del febbraio 2016
rispettivamente del luglio 2016. I medici SMR si sono infatti unicamente basati
sugli atti medici prodotti dalla dr.ssa med. __________, che però riguardano sostanzialmente
dei normali esami del sangue, della vista, della respirazione, del cuore (ECG),
i disturbi legati alla prostata e al colon.
Questo Tribunale rileva che le
considerazioni del dottor __________ formulate alcuni mesi prima, che si
pronunciano non solo sulla probabile patologia che affliggeva l’assicurato, ma
anche sulla sua capacità lavorativa e di guadagno e che sono quindi di rilevante
importanza, sono invece rimaste lettera morta e non sono dunque state ulteriormente
indagate da specialisti del ramo.
Stante quanto esposto, per questa
ragione si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’ammini-strazione, affinché la situazione medica del ricorrente
sia aggiornata tenendo conto della variabile psichiatrica nell’ambito
di una nuova valutazione specialistica.
7.
Di
norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione
che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr.
STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 otto-bre 2011).
In concreto, in virtù
delle carenze evidenziate, e meglio della necessità di effettuare una valutazione
psichiatrica dell’assicurato, si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI che
si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di prestazioni, senza cagionare
un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha
chiesto di indagare la problematica psichiatrica.
8.
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio
AI per il completamento istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova
decisione.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti