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Decisione

32.2016.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Inoltre, affinché un esame medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto, come accennato, porre

una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

Considerandi

gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi

stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo

la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze

tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

6.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non

può confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica

psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente dai medici SMR

che sono intervenuti.

Infatti, il TCA evidenzia che

nell’ambito del rilevamento tempestivo che ha preceduto la richiesta di

prestazioni AI, il 7 ottobre 2015 l’assicurato è stato convocato presso l’Ufficio

AI per un incontro e nel rapporto del 20 ottobre 2015 (doc. 2) che ha fatto

seguito, redatto da una consulente AI, è stata esposta la situazione familiare,

scolastica e professionale, economica e medica.

Emerge, in particolare, che

l’assicurato ha cessato l’attività lucrativa al 31 dicembre 1999 a causa di un

crollo psicologico e da allora, non riuscendo più a trovare un impiego, non ha

più svolto un’attività lavorativa dopo il periodo di disoccupazione.

Sul fronte economico egli viveva

nell’indigenza, non potendo beneficiare dell’assistenza sociale essendo

proprietario della sua abitazione. Si arrangiava con dei piccoli lavoretti sporadici

che gli garantivano delle entrate esigue e frequentava la mensa dei poveri.

Ritenendo di sapersi gestire da solo non aveva un curatore.

Nel colloquio la consulente ha spiegato

all’assicurato il concetto di inabilità lavorativa con riferimento al caso

concreto, evidenziando come fosse difficile determinare se l’assenza dal mondo

del lavoro che durava da oltre 15 anni fosse legata ad un problema di salute di

tipo psichico oppure semplicemente a degli aspetti esterni indipendenti dallo

stato di salute dell’assicurato (mercato del lavoro, età, scarsa flessibilità,

lungo periodo di inattività, ecc.). L’interessato presentava una ridotta

coscienza di malattia e faceva molta fatica ad esprimersi su questa questione.

Nelle sue conclusioni la consulente ha

affermato quanto segue:

"

Visto la delicatezza della situazione e la difficoltà nel far emergere

la presenza di un danno alla salute con influsso sulla capacità lavorativa, si

sottopone il caso al caposervizio Dr. __________ il quale, sulla base

delle indicazioni sopra riportate determina la presenza di una psicosi

(probabile schizofrenia) che sicuramente ha un influsso sulla capacità di

guadagno dell’assicurato.” (l’evidenziatura è della redattrice)

Malgrado queste considerazioni, l’Ufficio AI ha esaminato il diritto dell’assicurato alla rendita

basandosi (soltanto) sulle valutazioni dei medici SMR __________ ed __________,

i quali non risultano avere preso in considerazione anche il parere del dr. __________,

espressosi antecedentemente alle loro prese di posizione del febbraio 2016

rispettivamente del luglio 2016. I medici SMR si sono infatti unicamente basati

sugli atti medici prodotti dalla dr.ssa med. __________, che però riguardano sostanzialmente

dei normali esami del sangue, della vista, della respirazione, del cuore (ECG),

i disturbi legati alla prostata e al colon.

Questo Tribunale rileva che le

considerazioni del dottor __________ formulate alcuni mesi prima, che si

pronunciano non solo sulla probabile patologia che affliggeva l’assicurato, ma

anche sulla sua capacità lavorativa e di guadagno e che sono quindi di rilevante

importanza, sono invece rimaste lettera morta e non sono dunque state ulteriormente

indagate da specialisti del ramo.

Stante quanto esposto, per questa

ragione si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti all’ammini-strazione, affinché la situazione medica del ricorrente

sia aggiornata tenendo conto della variabile psichiatrica nell’ambito

di una nuova valutazione specialistica.

7.

Di

norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr.

STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 otto-bre 2011).

In concreto, in virtù

delle carenze evidenziate, e meglio della necessità di effettuare una valutazione

psichiatrica dell’assicurato, si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI che

si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di prestazioni, senza cagionare

un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha

chiesto di indagare la problematica psichiatrica.

8.

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio

AI per il completamento istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova

decisione.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico dell'Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti