32.2016.59
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30 marzo 2017Italiano53 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.59
TB
Lugano
30 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1971, laureato in
psicologia all’estero nel 1999, è sempre stato discontinuo nello svolgimento di
attività lucrative e, per lo più, è stato senza lavoro (doc. B) a causa, a suo
dire, della tossicodipendenza e dei conseguenti problemi psichici che ne
limitano la capacità lavorativa. Dal 2004 beneficia di prestazioni
assistenziali. In cura con metadone, lamentando un disturbo di personalità borderline
con tratti psicotici e una problematica psichica su pregressa
politossicodipendenza, il 22 ottobre 2014 (doc. 4) ha chiesto prestazioni AI
per adulti.
1.2. L’Ufficio assicurazione
invalidità ha raccolto la documentazione medica (docc. 12-43) e professionale
(docc. 5-8) e, su richiesta del 20 luglio 2015 (doc. 44) del dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale, il 3 novembre 2015 (doc. 46) l’assicurato è
stato sottoposto a una perizia psichiatrica.
Sentito lo stesso medico SMR che il 25 novembre 2015 (doc. 58) si
è pronunciato sul referto peritale del 16 novembre 2015 (doc. 57), con progetto
di decisione del 4 marzo 2016 (doc. 61), confermato con decisione dell’11
maggio 2016 (doc. A1) anche dopo le osservazioni del suo legale (doc. 66),
l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.
Basandosi sugli esiti della perizia presso il Centro Peritale per
le Assicurazioni Sociali che ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 35%
dal gennaio 2010 in qualsiasi attività (riduzione della presenza sull’arco di
una giornata), l’Ufficio AI ha osservato che tale incapacità lavorativa non
precludeva però la capacità di guadagno dell’assicurato, perché svolgendo al
65% delle attività confacenti al suo stato di salute egli avrebbe potuto
raggiungere dal 2011 al 2014 un guadagno di circa Fr. 38'000.-. Poiché prima
dell’insorgenza del danno alla salute l’interessato non aveva conseguito un
reddito proveniente da un’attività lucrativa regolare che avesse mai superato
il citato importo, per l’Ufficio AI l’assicurato, nonostante il danno alla
salute, non presentava una perdita di guadagno e perciò non aveva diritto alla
rendita e a provvedimenti di ordine professionale.
Quanto alle osservazioni dell’interessato, l’amministrazione ha
precisato che le sindromi da dipendenza da eroina e da THC non sono ritenute
invalidanti secondo la LAI; una dipendenza da sostanze tossiche può essere
considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno
alla salute che conduce o ha condotto a un’invalidità. In concreto, dalla
perizia risulta che le sindromi da dipendenza di cui è affetto l’interessato
sono senza influsso sulla capacità lavorativa ai sensi della LAI e che
l’incapacità lavorativa del 35% in qualsiasi attività era dovuta esclusivamente
alle diagnosi psichiatriche. Dal raffronto percentuale dei redditi risulta un
grado di invalidità inferiore al 40%, ma anche quand’anche si applicasse il
metodo ordinario di confronto dei redditi risulterebbe che l’assicurato non ha
mai raggiunto un reddito lordo statistico di Fr. 66'170.- (RSS TA1 2014 per un’attività
semplice e ripetitiva) per un’attività al 100%, perciò pur considerando una
incapacità lavorativa del 35% non risultava esserci una perdita di guadagno.
Infine, l’amministrazione ha evidenziato che dal profilo medico
non risultavano indicati provvedimenti di integrazione professionale.
1.3. Con ricorso del 13 giugno
2016 (doc. I) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di
annullare la decisione e in via principale di concedergli una rendita intera di
invalidità; in via subordinata di ritornare gli atti all’Ufficio AI per
accertamenti e nuova decisione e in via ancora più subordinata di porlo al
beneficio dei necessari provvedimenti di integrazione. Secondo il ricorrente,
il suo iter professionale è stato sempre condizionato dalla sua dipendenza
dalle sostanze stupefacenti e dalle affezioni di natura psichica, che l’hanno
condotto a diverse degenze in cliniche psichiatriche e per disintossicarsi.
Egli ha quindi contestato la definizione del grado di incapacità lavorativa
ritenuta dall’amministrazione e che la tossicodipendenza non abbia avuto
un’importante influenza sulla capacità lavorativa e che la dipendenza da eroina
e THC non sia da ritenere invalidante. Oltre alle droghe, anche le affezioni
psichiatriche sarebbero invalidanti, perché limiterebbero la sua capacità in
ogni contesto, comprometterebbero la capacità di rispettare le regole, di
organizzare compiti, la flessibilità, la persistenza, l’assertività,
l’integrazione nel gruppo. Anche la capacità di adeguamento e la caricabilità
sarebbero limitate. A ciò si aggiungerebbero stati di irascibilità e
impulsività. Tutte queste limitazioni, ha osservato l’insorgente, gli
impedirebbero di svolgere un’attività lavorativa e ne comprometterebbero la
capacità funzionale sia a livello della durata del lavoro prestato che della
resa. Tanto il dr. __________ quanto la psicologa __________ hanno individuato
una prognosi negativa con inabilità lavorativa del 100%.
1.4. Nella sua risposta dell’8
luglio 2016 (doc. IV) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso,
rilevando che di per sé la tossicodipendenza non può motivare un’invalidità e
che la LAI ne tiene conto soltanto se la dipendenza ha provocato una malattia o
un infortunio a seguito del quale l’assicurato ha subìto un danno alla salute
fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno o se essa stessa risulta da
un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 pag. 30). Nel caso concreto,
per il perito psichiatra del CPAS, al cui parere va riconosciuta piena forza
probatoria, la tossicodipendenza non ha verosimilmente avuto negli anni
precedenti un’influenza importante sulla capacità lavorativa, perciò si deve
fare astrazione da tale condizione e considerare gli aspetti ciclotimici
all’interno di un disturbo della personalità di tipo borderline che, a
suo avviso, compromettono solo parzialmente la capacità lavorativa, che lo
specialista ha fissato nel 65% in ogni attività.
L’amministrazione ha inoltre evidenziato che il ricorrente aveva
manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione peritale
e che non aveva apportato elementi oggettivi di natura medica a sostegno delle
proprie allegazioni che attestassero un’incapacità lavorativa superiore a
quella accertata né che giustificassero l’esperimento di ulteriori indagini di
natura medica, perciò la perizia andava posta alla base del giudizio.
Pertanto, l’Ufficio AI ha ribadito che dal 2010 l’assicurato era
abile al 65% in qualsiasi attività.
1.5. Ottenute delle proroghe
(docc. VI-IX), l’8 settembre 2016 (doc. X) il ricorrente ha osservato che la
tossicodipendenza doveva essere posta in relazione causa-effetto o
effetto-causa con le affezioni psichiatriche di cui soffriva da anni. Non era
quindi possibile, a suo dire, scindere la tossicodipendenza dal compromesso
quadro medico-valetudinario, del quale la dipendenza da sostanze era una
componente.
L’assicurato ha inoltre evidenziato che gli estratti del conto
individuale prodotti (doc. B) dimostrano come in passato egli abbia cercato di
lavorare a tempo pieno e con continuità, ma che le affezioni di cui ha sofferto
per anni gliel’hanno impedito e hanno comportato numerosi ricoveri. Come comprova
il suo iter professionale, senza i problemi di salute egli avrebbe lavorato a
tempo pieno e avrebbe conseguito un reddito in linea con il mercato del lavoro.
Per esempio, nel 2010 ha guadagnato Fr. 6'000.- netti al mese e nel periodo
2000-2002 Fr. 5'800.- netti al mese, importi che vanno ritenuti quale base di
calcolo per determinare il reddito da valido da raffrontare alla “sua
attuale incapacità lavorativa (comunque certificata), ancorché in maniera
insufficiente, in misura del 35%.”. Applicando poi una deduzione sociale del
15%, il grado di invalidità risulterebbe ampiamente superiore al 50% con
conseguente diritto alle prestazioni richieste.
Il 15 settembre 2016 (doc. XII) l’amministrazione ha ribadito che
il perito psichiatra ha concluso che la tossicodipendenza non ha sostanzialmente
impedito al ricorrente di lavorare e quindi di per sé non può essere
considerata invalidante. Pertanto, senza nuovi elementi che inficino la
valutazione del perito, il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc.
XIII).
considerato in diritto
2.1. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio,
e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI), cifra 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza
quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti
[RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600],
l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano
di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di una
danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno
invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole
danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica
oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità
affettiva. Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza
di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente
oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile
a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique
VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.3. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, avere sottoposto
l’assicurato ad una perizia psichiatrica e avere sentito il parere del Servizio
Medico Regionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità.
Considerata un’incapacità lavorativa del 35% in
qualsiasi attività, applicando il metodo di raffronto percentuale dei redditi
l’amministrazione ha concluso che il grado di invalidità dell’assicurato fosse
del 35%. Ad ogni modo, anche procedendo con il metodo ordinario del raffronto
fra il reddito ottenibile in un'attività
ragionevolmente esigibile al 65% (Fr. 66'170.- al 100% nel 2014) e il reddito
conseguito al 100% senza invalidità (cifre sempre inferiori a questo importo), non
si giungeva a una perdita di guadagno, perché l’assicurato non ha mai
conseguito un reddito simile.
Nel ricorso l’assicurato ha contestato il grado di
inabilità lavorativa del 35% attestato dal perito, lamentando che le affezioni
psichiche limitano la sua capacità lavorativa in ogni contesto e quindi ne
compromettono la capacità funzionale.
Alla luce di ciò, il ricorrente ha chiesto che
l’amministrazione effettui una nuova valutazione, visto che due medici curanti
hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100%.
2.4. L’Ufficio AI ha fatto
esperire dal Centro peritale per le assicurazioni una valutazione psichiatrica.
Consultata la documentazione messa a sua disposizione e avuti due
colloqui personali con l’interessato il 3 e il 6 novembre 2015 (per un totale
di 145 minuti) e uno telefonico il 5 novembre 2015 con il suo psichiatra
curante, nel suo referto del 16 novembre 2015 (doc. 57) il dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, ha riassunto gli atti considerati ai
fini della valutazione, ha esposto l’anamnesi, l’esito dell’esame clinico
secondo AMDP-System, gli approfondimenti testali eseguiti, la descrizione della
giornata, delle attività e delle abitudini, il trattamento psichiatrico
attuale, il consulto telefonico avuto con il dr. __________, la diagnosi con e
senza ripercussioni sulla capacità di lavoro, la discussione del caso e infine
le conseguenze sulla capacità di lavoro, traendo da ultimo le sue conclusioni
sul soggetto peritato.
La diagnosi posta con ripercussioni sulla capacità
lavorativa era di disturbo borderline di personalità (F60.31) e di ciclotimia
(F34.0), mentre la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
era di sindrome da dipendenza da eroina uso in trattamento metadonico ma con
uso episodico della sostanza (F11.26) e di sindrome da dipendenza da THC uso
continuo (F12.25).
Nella sua valutazione, l’esperto ha osservato come da quasi 35
anni l’assicurato presentava una tossicodipendenza in cui l’utilizzo era stato
per la maggior parte presente eccetto durante alcuni periodi in comunità
terapeutica risalenti agli anni 1995-1997 e 2011-2012, con svariati tentativi
di trattamento sostitutivo metadonico talvolta eseguiti sotto controllo medico,
ma più spesso autogestiti dall’assicurato con l’utilizzo di eroina per via
inalatoria soprattutto nei fine settimana. Il consumo di THC era invece
continuativo anche con disaggi elevati. Fino al 1995 v’è stato anche un massiccio
consumo di alcool, mentre la cocaina ha iniziato a utilizzarla diversi anni
dopo l’eroina con tendenza ad un uso massiccio e a tratti compulsivo, con
numerose ricadute. Nonostante ciò, secondo il perito non ricorrevano i segni
tipici, sia nell’infanzia sia nell’adolescenza, per percorrere questa come
ipotesi diagnostica plausibile. Anche l’uso di eroina, abbastanza costante, con
a dire dell’assicurato difficoltà nella gestione della terapia sostitutiva, non
deporrebbe come un uso secondario ad un ADHD.
Di fatto, tuttavia, l’assicurato, a parte periodi spesso
concomitanti con fasi depressive importanti, ha sempre mantenuto un discreto
controllo nell’uso e non sembrava che questo, proprio perché presente da tanto
tempo, avesse di per sé inficiato notevolmente la capacità lavorativa, eccetto
che nei periodi di più massiccio utilizzo in cui era presente uno stato di
costante intossicazione, mentre verosimilmente ha pregiudicato in parte la
continuità e soprattutto ha influenzato le relazioni interpersonali e la
progettualità, dal momento che era sempre stata al centro dei suoi
comportamenti anche talvolta di spaccio. Anche le problematiche con la
giustizia (carcerazione per spaccio e ritiro della patente di guida) e le
problematiche debitorie connesse hanno sempre avuto una origine prevalentemente
legata all’uso di sostanze stupefacenti.
Per l’assicurato, che aveva una forte familiarità per uso di
sostanze (alcool e cocaina) sia in linea paterna che materna, si evidenziavano
problemi comportamentali già nella prima adolescenza quando è iniziato l’uso di
sostanze, anche se ciò è apparso con il secondo matrimonio della madre e quindi
al cambio di condizione familiare dell’assicurato e potrebbe avere indotto una
reazione da disadattamento con comportamenti di abuso compensatori. Da allora
l’assicurato ha cercato nelle sostanze inizialmente uno sballo e un
estraneamento dalla realtà circostante per poi averne successivamente
un’attrazione e un’adesione molto importante anche a livello di identità e
lavorativo (partecipazione a convention di tatuatori, vendita di
materiale per smokers in mercatini) e pagando anche sul piano legale e
sociale i comportamenti legati alle sostanze. Nonostante in passato fossero
evidenziabili almeno dal 1993 periodi anche discretamente lunghi di deflessione
timica, essi erano difficili da scorporare dall’utilizzo di sostanze, come
dimostrerebbe il fatto che nel periodo successivo alla comunità dal 1997 al
1999, egli abbia avuto, in astinenza dalle sostanze maggiori, un buon
funzionamento lavorativo, riuscendo a lavorare in due luoghi (fruttivendolo di
giorno e in locali di sera) e riuscendo anche a laurearsi, seppure senza
obbligo di frequenza, in un’università __________. Anche successivamente,
nonostante la ripresa dell’uso di sostanze, sarebbe riuscito a lavorare fino al
2002, nonostante la presenza di diversi ricoveri per stato di intossicazione e
anche dal 2003 al 2006 aveva svolto l’attività pressoché quotidiana di
venditore in mercatini, nonostante tre ricoveri in cui venivano sottolineati i
comportamenti di abuso se non di dipendenza da sostanze che erano proseguiti
anche durante i ricoveri stessi. Per questo motivo, secondo il perito, appariva
difficile anche dagli atti evidenziare veri e propri episodi depressivi anche
se dall’assicurato erano stati descritti momenti e periodi con intensa
sintomatologia depressiva. Certamente dopo la carcerazione (2006-2008) la
situazione appariva essere sostanzialmente cambiata e anche sul piano delle
conoscenze queste erano fortemente diminuite e l’assicurato non era più
riuscito ad avere una continuità lavorativa. Successivamente al carcere
l’interessato ha avuto una presa a carico molto sporadica e discontinua presso __________,
per sua stessa ammissione e volontà, non sembrava essere riuscito a mantenere
astinenze prolungate e ha condotto una vita con diminuzione della produttività
e alcuni periodi (2011-2013) di richiesta di aiuto più costante, alternati a
periodi di autogestione in parte anche trascorsi in senso marginale, con
tendenza alla deriva sociale e alla trascuratezza che solo l’intervento
economico della madre ha probabilmente evitato che fosse definitiva.
Lo psichiatra nominato dall’Ufficio AI ha rilevato che nei
ricoveri successivi è sempre citata la diagnosi di disturbo borderline
della personalità ed effettivamente i comportamenti impulsivi, la difficoltà a
mantenere una progettualità costante e l’utilizzo di sostanze anche in modo
rischioso, così come una condotta di vita basata sull’estemporaneità e su
continui cambiamenti di visione, sembrerebbero confermarla, anche se lo
specialista ha ricordato come spesso i comportamenti dei soggetti diagnosticati
come borderline dipendono da fluttuazioni rapide del timismo con note
spesso disforiche che hanno portato il dr. __________, dopo l’ultimo ricovero a
scopo di disintossicazione nel luglio 2015, ad intraprendere una terapia con
Sali di litio. Il perito non ha ritenuto tuttavia possibile diagnosticare un
disturbo bipolare con sufficiente sicurezza dal momento che mancavano chiari
esempi di episodi ipomani che sarebbero stati anche difficili da estrapolare
visto che le sostanze “sporcavano” notevolmente il quadro. Ciò nonostante,
aspetti ciclotimici apparivano ben evidenziabili e avrebbero potuto spiegare in
parte la difficoltà dell’assicurato a mantenere una continuità sul piano
lavorativo e avrebbero contribuito a ridurne il funzionamento lavorativo
amplificando le fluttuazioni dovute al disturbo personologico.
Certamente comunque anche nel 2014 l’assicurato era stato in grado
di fare un progetto lavorativo che tuttavia non era andato in porto causando
una depressione reattiva che ha risposto poco al trattamento farmacologico.
Successivamente ha frequentato una misura sostitutiva alla detenzione che
corrispondeva a lavori socialmente utili per almeno un 50% del tempo, riuscendo
anche a progettare la possibilità di assunzione. Dietro la frustrazione di una
risposta negativa ne era conseguito un periodo di depressione con aspetti
disforici, ben comprensibile alla luce del disturbo borderline, che ha
portato anche al fallimento delle misure di lavoro socialmente utile e
pregiudicato eventuali futuri rapporti lavorativi con il Comune. Anche nei
momenti di maggiore deflessione del timismo, spesso reattivi a situazioni di
frustrazione, non emergevano mai veri sentimenti di colpa o temi di insicurezza
personale o bassa autostima con revisione negativa del passato, ma l’assicurato
riusciva sempre a trovare un supporto e un aiuto nella madre che,
verosimilmente, ha permesso di poter valutare oggi una persona senza una franca
deriva sociale.
Al momento della sua valutazione, il perito ha osservato che
l’assicurato mostrava ancora una buona progettualità nonostante utilizzasse
sostanze e nonostante presentasse periodi di deflessione del timismo,
tendenziale ritiro e procrastinazione, con maggiore apatia e trascuratezza, ma
si evidenziava ancora una buona reattività e intraprendenza visto che aveva in
progetto, da novembre 2015, l’apertura di un esercizio commerciale. Inoltre,
non sembrava che avesse mai smesso di continuare a commerciare nel campo della
pelletteria, del commercio di mobili etnici e soprattutto di materiale per smokers.
A suo avviso, era oltremodo difficile ottenere e soprattutto
mantenere, dopo tanti anni di tossicodipendenza e tentativi solo parzialmente e
temporaneamente riusciti di disintossicazione e disassuefazione, un’astinenza prolungata.
Poiché la tossicodipendenza non ha verosimilmente avuto negli anni precedenti
un’importante influenza sulla capacità lavorativa, si doveva fare astrazione da
tale condizione e considerare gli aspetti ciclotimici all’interno di un
disturbo della personalità di tipo borderline che, secondo lo
specialista, compromettevano solo parzialmente la capacità lavorativa nel senso
di una ridotta persistenza, di una difficoltà all’integrazione nel gruppo che
derivava da un deficit di flessibilità, per scarsa tolleranza alle
frustrazioni, per un’instabilità nella progettazione delle azioni e per una
tendenza notevole alla discontinuità nelle relazioni (incluse quelle di aiuto),
anche se non si doveva dimenticare una tendenza, dopo 20 anni di
tossicodipendenza, ad aver comportamenti al limite dell’illegalità e
dell’antisocialità, con una tendenziale assenza di rimorso rispetto alle
proprie azioni.
Per quanto concerne la terapia farmacologica prescritta dallo
psichiatra curante all’assicurato, il perito concordava la scelta del
trattamento a base di Sali di litio anche se appariva presto per poterne
verificare la potenziale influenza sulla capacità lavorativa intesa come miglioramento
della continuità, anche perché come dosaggio risultava al di sotto del range
terapeutico.
Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro, il consulente
psichiatra ha esaminato le risorse e i deficit dell’assicurato secondo lo
schema MINI ICF-APP, verificando il rispetto delle regole, l’organizzazione dei
compiti, la flessibilità, le competenze, il giudizio, la persistenza,
l’assertività, il contatto con gli altri, l’integrazione nel gruppo, le
relazioni intime, le attività spontanee, la cura di sé e la mobilità.
Alla luce di tutte queste considerazioni, lo specialista ha
concluso che l’assicurato presentava ormai da anni (almeno dal 2010) una
riduzione della capacità lavorativa in termini di tempo del 35% in ogni
attività (tempo ridotto, rendimento pieno). Nell’attività equivalente a quella
di casalinga la capacità lavorativa, sul piano medico teorico, era da
considerarsi piena.
Il perito non ha ritenuto medicalmente utili degli interventi di
integrazione professionale.
Era invece utile un proseguimento del trattamento psichiatrico e
psicofarmacologico che avrebbe potuto nel tempo migliorare la capacità
lavorativa anche se era difficile a quel momento determinare l’entità della
stessa, con un adeguamento posologico della terapia con Sali di litio visti i
dosaggi al di sotto del range terapeutico.
Il 25 novembre 2015 (doc. 58) il dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, medico presso il Servizio Medico Regionale, nel suo
rapporto finale ha confermato la diagnosi di disturbo borderline di
personalità quale diagnosi principale con influsso sulla capacità
lavorativa e di ciclotimia quale ulteriore diagnosi. La sindrome da dipendenza
di eroina, uso episodico della sostanza in trattamento metadonico e la sindrome
da dipendenza da THC uso continuo sono state confermate quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa.
Rifacendosi sempre alla perizia del dr. med. __________, il medico
SMR ha quindi stabilito nel 35% il grado di incapacità lavorativa
dell’assicurato in qualsiasi attività lucrativa, sia essa abituale sia essa
adeguata, a decorrere dal 2010, con la precisazione che l’interessato risultava
lento al mattino nell’avviare un’attività, tendeva alla procrastinazione,
scarsa tolleranza alle frustrazioni, talvolta irritabile, meglio inseribile in
un ambiente piccolo e familiare che in un grande team. La prognosi per la
capacità lavorativa risultava probabilmente stazionaria e delle terapie di
miglioramento non erano applicabili.
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…).
Per quel che riguarda
Fatti
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."
(…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto
deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
Considerandi
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.6
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può
che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica
psichiatrica è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che essa ha
appositamente nominato.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto
lo specialista dr. med. __________ nella perizia psichiatrica del 16 novembre
2015.
A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente
alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.5). Questo esperto ha infatti
attentamente valutato di persona il ricorrente in due occasioni, ha vagliato la
documentazione medica messagli a disposizione, ha eseguito degli esami
personali e obiettivi, ma ha anche contattato telefonicamente lo psichiatra che
ha seguito l’assicurato.
Non va poi dimenticato che anche il medico SMR, intervenuto in
seguito, ha confermato le conclusioni peritali.
Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo rendere verosimile,
a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di
salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal
medico SMR poi (inabilità lavorativa del 35% per motivi psichici in qualsiasi
attività lucrativa). Egli si è limitato a fare riferimento ai pareri di due
medici curanti per sostenere la sua tesi secondo cui gli dovrebbe essere
attribuita una rendita intera di invalidità a causa della sua totale
certificata incapacità lavorativa.
La psicologa __________, che dal 23 aprile 2013 seguiva
l’assicurato, il 26 gennaio 2015 (doc. 21) ha compilato l’apposito formulario
trasmessole dall’Ufficio AI, indicando quale diagnosi dei disturbi misto
ansioso depressivo (F41.2), esordio nella preadolescenza; disturbo borderline
della personalità (F60.3), esordio nell’adolescenza; disturbi del comportamento
dovuti al consumo di sostanze (F19), esordio nell’adolescenza.
Dopo avere esposto l’anamnesi, la psicologa ha rilevato che oggi i
sintomi più significativi erano: elevato stato di ansia, difficoltà nella
gestione delle dinamiche familiari e professionali, così come nell’ambito
personale e relazionale generale, stati di irascibilità e impulsività,
dipendenza da sostanze.
Per quanto concerne la prognosi, ella ha osservato che finché
l’interessato non metteva in discussione il suo carattere e la sua dipendenza
affettiva nel tentativo di gestire gli scatti di rabbia, così come i cicli di
euforia e di depressione, finché non ci sarà una maggiore critica costruttiva
rispetto a quanto poteva gestire e modificare del suo comportamento sia nel
mondo relazionale che in quello professionale, la prognosi non poteva essere
favorevole. A quel momento l’uso di sostanze era gestito con una terapia
metadonica, ma il problema principale restava il disturbo di personalità che
era invalidante sia sul piano privato che professionale.
Dispositivo
Per questi motivi, la capacità lavorativa era ridotta del 100% e
una ripresa lavorativa non era proponibile.
Il rapporto del 3 marzo 2015 (doc. 22) del dr. med. __________,
FMH medicina generale, ha indicato anch’esso un disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10, F60.31) presente dal
2002 e una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple o da altre
sostanze psicoattive (ICD-10, F19.2).
Il medico curante ha descritto l’assicurato come una persona con
disturbo di personalità emotivamente instabile che da 27 anni procedeva a una
automedicazione con sostanze psicoattive, che aveva avuto più ricoveri sia in
ospedale sia in comunità (l’ultimo proprio dal 3 al 17 febbraio 2015) e che
tutti i tentativi di formazione e inserimento avevano avuto una durata
limitata. Secondo il medico curante, la situazione a quel momento era
peggiorata e il paziente era sempre più instabile; aveva avuto un notevole calo
ponderale (72kg x 186cm). A quel momento era seguito da __________ per la
terapia metadonica sostitutiva e in più assumeva altri due farmaci. A suo dire,
l’assicurato era inabile al lavoro al 100% da molti anni; aveva fatto diversi
percorsi lavorativi, però con un’instabilità importante tanto che ha dovuto
abbandonarli. Per il suo medico era impensabile il proseguo di un’attività
professionale, indicando che la capacità lavorativa era ridotta del 50%, non
riuscendo a sopportare il lavoro, soprattutto al mattino. Una ripresa dell’attività
professionale era improbabile.
Questi referti, d’avviso del Tribunale, non sono atti a mettere in
dubbio le conclusioni del perito.
In effetti entrambi si riferiscono ad inizio 2015, ma da allora la
situazione dell’interessato è mutata, visto che successivamente al ricovero del
febbraio 2015 egli ha mantenuto il suo progetto di aprire un negozio - che si
stava per concretizzare nei giorni in cui è stato peritato dal dr. med. __________,
a metà novembre 2015 -, a Pasqua 2015 ha svolto un mercato e nell’estate 2015 ha
partecipato ad una convention di tatuatori.
Non va soprattutto dimenticato che nel 2014 il ricorrente è stato
condannato per guida senza patente a 6 mesi di carcere e a una multa di circa
Fr. 5'000.-, che è riuscito a convertire in 720 ore di pubblica utilità presso
il Comune di __________ lavorando dall’aprile 2015 inizialmente al 30% (3
pomeriggi alla settimana su sua richiesta vista la difficoltà a svegliarsi alla
mattina), poi per tre giorni interi, occupandosi dei prati. Addirittura, nel
mese di giugno 2015 l’assicurato aveva chiesto al Comune di essere assunto al
50% per potere gestire un parco.
Secondo il TCA, tutto ciò conferma le conclusioni del perito
psichiatra, ovvero che il ricorrente era in grado di svolgere un’attività
lucrativa e non che era totalmente inabile al lavoro, come da lui stesso
preteso con il proprio ricorso rinviando ai pareri della psicologa __________ e
del dr. med. __________.
Peraltro, in presenza di disturbi psichici, nel caso
di specie un medico psichiatra risulta più specialista di una psicologa e di un
medico specialista in medicina interna.
Per questo motivo può quindi essere fatto
affidamento al referto peritale del dr. med. __________ e accantonata
l’opinione non solo del dr. med. __________, non specialista in materia siccome
medico interista, ma anche di __________, psicologa. In effetti, a
fronte di una valutazione peritale da parte di uno psichiatra, le loro
valutazioni di medici non specialisti in materia non possono qui per
giurisprudenza avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/2010 del
7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e
i riferimenti; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8
marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30 settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9
febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28
ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio
2012).
Non va dimenticato che il perito si è determinato sullo stato di
salute dell’interessato prendendo comunque in considerazione le osservazioni di
questi – e di altri - medici curanti.
Da ultimo, il TCA rileva che le limitazioni della sua capacità
lavorativa elencate dal ricorrente sono state debitamente prese in
considerazione dal perito nella descrizione delle risorse e dei deficit secondo
lo schema MINI ICF – APP.
In conclusione, in assenza di referti di parte che contraddicano
chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere dello
specialista pronunciatosi nel 2015, su cui si è fondato anche il medico SMR
dell'Ufficio AI, anch’egli specialista in psichiatria, dopo avere esaminato
l’intera documentazione medica.
Alla luce di quanto esposto, il perito è stato in grado di
stabilire chiaramente le conseguenze dei disturbi psichici del ricorrente e di
indicare compiutamente il grado di capacità lavorativa dal mese di gennaio 2010
in poi.
Non va infine dimenticato, in virtù della giurisprudenza suesposta
concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista
interpellato dall’amministrazione ha visitato l'assicurato nelle vesti di
perito, mentre i medici contattati dal ricorrente sono intervenuti in qualità
di suoi medici curanti.
Ritenuto che la documentazione agli atti è dunque chiara e
sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie
indicazioni ai fini decisionali e che la valutazione peritale del dr. med. __________
ha potuto sufficientemente chiarire lo stato di salute dell’assicurato, e
meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi psichici,
in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove non si
giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere
medico a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità. Questo Tribunale prescinde
quindi dal dare seguito alla richiesta di parte ricorrente di ritornare gli
atti all’amministrazione per accertare ulteriormente il suo stato di salute.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti
intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato, non
circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile e il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate
dall’amministrazione nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere
cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
2.7. L’insorgente ha (implicitamente)
contestato la determinazione del grado di invalidità mediante il confronto
percentuale dei redditi effettuato dall’amministrazione, sostenendo che essa
avrebbe invece dovuto procedere con il metodo ordinario del raffronto dei
redditi e considerare che nel 2010 ha guadagnato Fr. 6'000.- netti al mese e
nel periodo 2000-2002 Fr. 5'800.-.
Per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre
un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al
guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal
medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale
che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di
sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima
proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; cosiddetto raffronto
dei redditi percentuale).
Il Tribunale federale, nella sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo
2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,
inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in
altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%.
Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata nella sentenza
8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella
sua professione.
Da ultimo, questo principio è stato confermato dal
Tribunale federale nelle sentenze 9C_ 240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 6 e
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5.
In quelle occasioni l’Alta Corte aveva evidenziato:
" Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie -
continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività
lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la
persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui
la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività
che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334
consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è stabilito
che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa
limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è
effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la
perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata
all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114
V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti).”.
In concreto, ritenuto che nella perizia del 16 novembre 2016 del CPAS
- perizia alla quale, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e
per quanto visto sopra, va riconosciuta piena forza probatoria - il perito ha
concluso per una capacità lavorativa del 65% nell’attività abituale e in altre
adeguate, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dall’applicazione
del confronto percentuale dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità
(STCA 32.2016.23 del 15 marzo 2017).
Pertanto, stante un grado AI del 35%, in virtù dell’art. 28 cpv. 2
LAI il ricorrente non ha diritto a una rendita di invalidità, essendo il suo
grado di invalidità inferiore al grado minimo pensionabile.
2.8. Il
ricorrente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dei necessari
provvedimenti di integrazione professionale.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per
quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la
loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete
(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano
adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata
probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono
previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione
professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali
(art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art.
15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione
professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in
capitale (art. 18b LAI).
L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno
può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a
causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza
una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF
130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre
2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La
soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a
provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione
professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere
o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza
intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate
a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110
consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
2.9. In concreto, pur essendo il
grado d'invalidità del ricorrente superiore alla soglia del 20% (grado AI del
35%), la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato la concessione di
provvedimenti di integrazione professionale, ma si è messo a disposizione per
un aiuto al collocamento, merita conferma.
La circolare sui provvedimenti d'integrazione e di
ordine professionale prevede:
" 4010 Le
seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di
un'invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di
esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete,
lucrative o no;
– la persona
assicurata deve essere idonea all'integrazione, ossia essere oggettivamente e
soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di
formazione professionale;
– la formazione
deve essere compatibile con l'invalidità e corrispondere alle capacità della
persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire
possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente
attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una
prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se
può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una
formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”.
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in
cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo
misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di
provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
6. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel
giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare
che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si
presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".
Nel caso di specie una riqualifica professionale del
ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012;
STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Lo stesso perito psichiatra, nelle sue
conclusioni del 16 novembre 2015 (pag. 16), ha espressamente indicato che non riteneva
medicalmente utili degli interventi di integrazione professionale.
In effetti, visti i suoi trascorsi professionali dell’assicurato
(art. 8 LAI), che ha dimostrato di sapersi adattare ed attivare svolgendo variegati
lavori tanto che fra le ultime attività lucrative stava concretizzando
l’apertura di un negozio, non risulta che avesse bisogno di una riqualifica
professionale malgrado il suo grado di invalidità fosse superiore al 20%
previsto dalla giurisprudenza.
Era per contro utile, secondo il dr. med. __________,
il proseguimento del trattamento psichiatrico e psicofarmacologico.
Rimane comunque aperta per l'assicurato la
possibilità di far capo ad un aiuto al
collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al
suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento
alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;
STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).
Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi
in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in
integrazione professionale (STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA
32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del
21 novembre 2011).
2.10. Stante
quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (intera) di
invalidità non può essere accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha
rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la
decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA
32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre
2011) e il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
2.12. Contestualmente al ricorso,
l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e all'esenzione delle spese di
giustizia (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
" 1L'assistenza
giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria
sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso
era sin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Lo stato di
salute dell'assicurato, che si ritiene totalmente inabile al lavoro, non è
stato tuttavia comprovato mediante nuova specifica documentazione medica atta a
contrastare la valida perizia specialistica. La semplice richiesta di rinviare
gli atti all’amministrazione per un ulteriore accertamento medico, come visto,
non è però sufficiente per permettere al TCA di scostarsi dalle conclusioni del
perito psichiatra del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, confermate
dal medico del Servizio Medico Regionale, anch’egli specialista in psichiatria.
In assenza di prove concrete che oggettivassero una capacità lavorativa peggiore
di quella individuata dal dr. med. __________, il ricorrente non aveva alcuna
possibilità di successo inoltrando il presente ricorso.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari
per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre
l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria è dunque respinta e il ricorrente
non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate al
considerando 2.10.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti