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32.2016.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2017Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."

(…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

Considerandi

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.6

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica

psichiatrica è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che essa ha

appositamente nominato.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista dr. med. __________ nella perizia psichiatrica del 16 novembre

2015.

A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente

alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.5). Questo esperto ha infatti

attentamente valutato di persona il ricorrente in due occasioni, ha vagliato la

documentazione medica messagli a disposizione, ha eseguito degli esami

personali e obiettivi, ma ha anche contattato telefonicamente lo psichiatra che

ha seguito l’assicurato.

Non va poi dimenticato che anche il medico SMR, intervenuto in

seguito, ha confermato le conclusioni peritali.

Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo rendere verosimile,

a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di

salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal

medico SMR poi (inabilità lavorativa del 35% per motivi psichici in qualsiasi

attività lucrativa). Egli si è limitato a fare riferimento ai pareri di due

medici curanti per sostenere la sua tesi secondo cui gli dovrebbe essere

attribuita una rendita intera di invalidità a causa della sua totale

certificata incapacità lavorativa.

La psicologa __________, che dal 23 aprile 2013 seguiva

l’assicurato, il 26 gennaio 2015 (doc. 21) ha compilato l’apposito formulario

trasmessole dall’Ufficio AI, indicando quale diagnosi dei disturbi misto

ansioso depressivo (F41.2), esordio nella preadolescenza; disturbo borderline

della personalità (F60.3), esordio nell’adolescenza; disturbi del comportamento

dovuti al consumo di sostanze (F19), esordio nell’adolescenza.

Dopo avere esposto l’anamnesi, la psicologa ha rilevato che oggi i

sintomi più significativi erano: elevato stato di ansia, difficoltà nella

gestione delle dinamiche familiari e professionali, così come nell’ambito

personale e relazionale generale, stati di irascibilità e impulsività,

dipendenza da sostanze.

Per quanto concerne la prognosi, ella ha osservato che finché

l’interessato non metteva in discussione il suo carattere e la sua dipendenza

affettiva nel tentativo di gestire gli scatti di rabbia, così come i cicli di

euforia e di depressione, finché non ci sarà una maggiore critica costruttiva

rispetto a quanto poteva gestire e modificare del suo comportamento sia nel

mondo relazionale che in quello professionale, la prognosi non poteva essere

favorevole. A quel momento l’uso di sostanze era gestito con una terapia

metadonica, ma il problema principale restava il disturbo di personalità che

era invalidante sia sul piano privato che professionale.

Dispositivo

Per questi motivi, la capacità lavorativa era ridotta del 100% e

una ripresa lavorativa non era proponibile.

Il rapporto del 3 marzo 2015 (doc. 22) del dr. med. __________,

FMH medicina generale, ha indicato anch’esso un disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10, F60.31) presente dal

2002 e una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple o da altre

sostanze psicoattive (ICD-10, F19.2).

Il medico curante ha descritto l’assicurato come una persona con

disturbo di personalità emotivamente instabile che da 27 anni procedeva a una

automedicazione con sostanze psicoattive, che aveva avuto più ricoveri sia in

ospedale sia in comunità (l’ultimo proprio dal 3 al 17 febbraio 2015) e che

tutti i tentativi di formazione e inserimento avevano avuto una durata

limitata. Secondo il medico curante, la situazione a quel momento era

peggiorata e il paziente era sempre più instabile; aveva avuto un notevole calo

ponderale (72kg x 186cm). A quel momento era seguito da __________ per la

terapia metadonica sostitutiva e in più assumeva altri due farmaci. A suo dire,

l’assicurato era inabile al lavoro al 100% da molti anni; aveva fatto diversi

percorsi lavorativi, però con un’instabilità importante tanto che ha dovuto

abbandonarli. Per il suo medico era impensabile il proseguo di un’attività

professionale, indicando che la capacità lavorativa era ridotta del 50%, non

riuscendo a sopportare il lavoro, soprattutto al mattino. Una ripresa dell’attività

professionale era improbabile.

Questi referti, d’avviso del Tribunale, non sono atti a mettere in

dubbio le conclusioni del perito.

In effetti entrambi si riferiscono ad inizio 2015, ma da allora la

situazione dell’interessato è mutata, visto che successivamente al ricovero del

febbraio 2015 egli ha mantenuto il suo progetto di aprire un negozio - che si

stava per concretizzare nei giorni in cui è stato peritato dal dr. med. __________,

a metà novembre 2015 -, a Pasqua 2015 ha svolto un mercato e nell’estate 2015 ha

partecipato ad una convention di tatuatori.

Non va soprattutto dimenticato che nel 2014 il ricorrente è stato

condannato per guida senza patente a 6 mesi di carcere e a una multa di circa

Fr. 5'000.-, che è riuscito a convertire in 720 ore di pubblica utilità presso

il Comune di __________ lavorando dall’aprile 2015 inizialmente al 30% (3

pomeriggi alla settimana su sua richiesta vista la difficoltà a svegliarsi alla

mattina), poi per tre giorni interi, occupandosi dei prati. Addirittura, nel

mese di giugno 2015 l’assicurato aveva chiesto al Comune di essere assunto al

50% per potere gestire un parco.

Secondo il TCA, tutto ciò conferma le conclusioni del perito

psichiatra, ovvero che il ricorrente era in grado di svolgere un’attività

lucrativa e non che era totalmente inabile al lavoro, come da lui stesso

preteso con il proprio ricorso rinviando ai pareri della psicologa __________ e

del dr. med. __________.

Peraltro, in presenza di disturbi psichici, nel caso

di specie un medico psichiatra risulta più specialista di una psicologa e di un

medico specialista in medicina interna.

Per questo motivo può quindi essere fatto

affidamento al referto peritale del dr. med. __________ e accantonata

l’opinione non solo del dr. med. __________, non specialista in materia siccome

medico interista, ma anche di __________, psicologa. In effetti, a

fronte di una valutazione peritale da parte di uno psichiatra, le loro

valutazioni di medici non specialisti in materia non possono qui per

giurisprudenza avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/2010 del

7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e

i riferimenti; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016; STCA 32.2015.76 dell’8

marzo 2016; STCA 32.2014.188 del 30 settembre 2015; STCA 36.2014.54 del 9

febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28

ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio

2012).

Non va dimenticato che il perito si è determinato sullo stato di

salute dell’interessato prendendo comunque in considerazione le osservazioni di

questi – e di altri - medici curanti.

Da ultimo, il TCA rileva che le limitazioni della sua capacità

lavorativa elencate dal ricorrente sono state debitamente prese in

considerazione dal perito nella descrizione delle risorse e dei deficit secondo

lo schema MINI ICF – APP.

In conclusione, in assenza di referti di parte che contraddicano

chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere dello

specialista pronunciatosi nel 2015, su cui si è fondato anche il medico SMR

dell'Ufficio AI, anch’egli specialista in psichiatria, dopo avere esaminato

l’intera documentazione medica.

Alla luce di quanto esposto, il perito è stato in grado di

stabilire chiaramente le conseguenze dei disturbi psichici del ricorrente e di

indicare compiutamente il grado di capacità lavorativa dal mese di gennaio 2010

in poi.

Non va infine dimenticato, in virtù della giurisprudenza suesposta

concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista

interpellato dall’amministrazione ha visitato l'assicurato nelle vesti di

perito, mentre i medici contattati dal ricorrente sono intervenuti in qualità

di suoi medici curanti.

Ritenuto che la documentazione agli atti è dunque chiara e

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie

indicazioni ai fini decisionali e che la valutazione peritale del dr. med. __________

ha potuto sufficientemente chiarire lo stato di salute dell’assicurato, e

meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi psichici,

in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove non si

giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere

medico a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità. Questo Tribunale prescinde

quindi dal dare seguito alla richiesta di parte ricorrente di ritornare gli

atti all’amministrazione per accertare ulteriormente il suo stato di salute.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato, non

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile e il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate

dall’amministrazione nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere

cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

2.7. L’insorgente ha (implicitamente)

contestato la determinazione del grado di invalidità mediante il confronto

percentuale dei redditi effettuato dall’amministrazione, sostenendo che essa

avrebbe invece dovuto procedere con il metodo ordinario del raffronto dei

redditi e considerare che nel 2010 ha guadagnato Fr. 6'000.- netti al mese e

nel periodo 2000-2002 Fr. 5'800.-.

Per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre

un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima

proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; cosiddetto raffronto

dei redditi percentuale).

Il Tribunale federale, nella sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo

2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,

inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in

altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata nella sentenza

8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella

sua professione.

Da ultimo, questo principio è stato confermato dal

Tribunale federale nelle sentenze 9C_ 240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 6 e

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5.

In quelle occasioni l’Alta Corte aveva evidenziato:

" Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie -

continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività

lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la

persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui

la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività

che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334

consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è stabilito

che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa

limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è

effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la

perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata

all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114

V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti).”.

In concreto, ritenuto che nella perizia del 16 novembre 2016 del CPAS

- perizia alla quale, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e

per quanto visto sopra, va riconosciuta piena forza probatoria - il perito ha

concluso per una capacità lavorativa del 65% nell’attività abituale e in altre

adeguate, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dall’applicazione

del confronto percentuale dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità

(STCA 32.2016.23 del 15 marzo 2017).

Pertanto, stante un grado AI del 35%, in virtù dell’art. 28 cpv. 2

LAI il ricorrente non ha diritto a una rendita di invalidità, essendo il suo

grado di invalidità inferiore al grado minimo pensionabile.

2.8. Il

ricorrente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dei necessari

provvedimenti di integrazione professionale.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per

quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la

loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete

(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano

adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata

probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono

previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione

professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali

(art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art.

15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione

professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in

capitale (art. 18b LAI).

L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno

può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a

causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza

una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF

130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre

2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La

soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a

provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione

professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere

o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza

intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate

a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110

consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

2.9. In concreto, pur essendo il

grado d'invalidità del ricorrente superiore alla soglia del 20% (grado AI del

35%), la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato la concessione di

provvedimenti di integrazione professionale, ma si è messo a disposizione per

un aiuto al collocamento, merita conferma.

La circolare sui provvedimenti d'integrazione e di

ordine professionale prevede:

" 4010 Le

seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di

un'invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di

esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete,

lucrative o no;

– la persona

assicurata deve essere idonea all'integrazione, ossia essere oggettivamente e

soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di

formazione professionale;

– la formazione

deve essere compatibile con l'invalidità e corrispondere alle capacità della

persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire

possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente

attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una

prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se

può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”.

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in

cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo

misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di

provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

6. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel

giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare

che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si

presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

Nel caso di specie una riqualifica professionale del

ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012;

STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Lo stesso perito psichiatra, nelle sue

conclusioni del 16 novembre 2015 (pag. 16), ha espressamente indicato che non riteneva

medicalmente utili degli interventi di integrazione professionale.

In effetti, visti i suoi trascorsi professionali dell’assicurato

(art. 8 LAI), che ha dimostrato di sapersi adattare ed attivare svolgendo variegati

lavori tanto che fra le ultime attività lucrative stava concretizzando

l’apertura di un negozio, non risulta che avesse bisogno di una riqualifica

professionale malgrado il suo grado di invalidità fosse superiore al 20%

previsto dalla giurisprudenza.

Era per contro utile, secondo il dr. med. __________,

il proseguimento del trattamento psichiatrico e psicofarmacologico.

Rimane comunque aperta per l'assicurato la

possibilità di far capo ad un aiuto al

collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al

suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento

alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;

STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).

Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi

in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in

integrazione professionale (STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA

32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del

21 novembre 2011).

2.10. Stante

quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (intera) di

invalidità non può essere accolta.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la

decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA

32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre

2011) e il ricorso va respinto.

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

2.12. Contestualmente al ricorso,

l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e all'esenzione delle spese di

giustizia (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

" 1L'assistenza

giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria

sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso

era sin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole. Lo stato di

salute dell'assicurato, che si ritiene totalmente inabile al lavoro, non è

stato tuttavia comprovato mediante nuova specifica documentazione medica atta a

contrastare la valida perizia specialistica. La semplice richiesta di rinviare

gli atti all’amministrazione per un ulteriore accertamento medico, come visto,

non è però sufficiente per permettere al TCA di scostarsi dalle conclusioni del

perito psichiatra del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, confermate

dal medico del Servizio Medico Regionale, anch’egli specialista in psichiatria.

In assenza di prove concrete che oggettivassero una capacità lavorativa peggiore

di quella individuata dal dr. med. __________, il ricorrente non aveva alcuna

possibilità di successo inoltrando il presente ricorso.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari

per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria è dunque respinta e il ricorrente

non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate al

considerando 2.10.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti