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Decisione

32.2016.60

Diritto di ricorrere, interesse degno di protezione. Accertamento del grado d'invalidità non pensionabile. In casu interesse negato

12 settembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di un interesse degno di protezione

all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di

natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non

devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere

ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).

Se

l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare

ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si

possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato

del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva

stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni

è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a

che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto

aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre,

sull’interesse a contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica

del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre

2013 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nella

sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio

della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità

della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione

dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse

degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto

l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma

censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la

motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Allorquando in discussione

è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse

degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide

sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio

la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48;

citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7).

2.1.2 In una sentenza del 9 giugno

2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3, l’Alta Corte ha negato l’effetto

vincolante per un istituto di previdenza del grado di invalidità stabilito

– in maniera non precisa (“grobe Schätzung”) – dall’Ufficio AI e ha di

conseguenza negato l’interesse degno di protezione all’impugnazione della

decisione AI.

Anche

nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 il TF ha negato l’interesse all’accertamento

del grado preciso d’invalidità nell'ottica di una eventuale rendita della previdenza

professionale sovraobbligatoria, tra l’altro, “perché gli accertamenti degli

organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di

previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono

dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità

(cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag.

8 consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità che non

raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro

effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non hanno

(avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure

sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009

consid. 3.2 con riferimenti)".

Nella STCA 32.2012.123 del

10 dicembre 2012 questo Tribunale ha negato l’esistenza di un interesse

legittimo ad un assicurato che contestava, asserendo di essere invalido al 25%

(ciò che gli avrebbe permesso di beneficiare di prestazioni LPP), il tasso

d’invalidità del 18% stabilito dall’Ufficio AI, l’accertamento di un tale grado

d’invalidità AI non esplicava effetto vincolante nei confronti

dell’istituto di previdenza.

Nella sentenza 9C_1073/2009

del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti degli organi AI

esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo

limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati

decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (in quel caso

l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i quali avevano

concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque il grado del

34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido; il

ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il

tasso d’in-validità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione

dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale).

A determinate condizioni è quindi riconosciuto un interesse degno

di protezione a contestare una decisione dell’AI la cui modifica tocca

unicamente le prestazioni percepite nell’ambito del secondo pilastro. Ad

esempio se l’UAI ha accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007)

per un periodo in cui la persona assicurata era affiliata all’istituto di

previdenza e se ciò vincola l’istituto, quest’ultimo ha un interesse

degno di protezione affinché venga esaminata la correttezza dell’accertamento

eseguito in ambito AI (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG],

2010, p. 495).

In generale secondo giurisprudenza, nell'ambito della

previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP) gli istituti di previdenza sono

vincolati agli accertamenti degli organi dell'AI, nella misura in cui essi, in

base ad una valutazione globale degli atti, non appaiano manifestamente

insostenibili (DTF 132 V 1, 130 V 270 consid. 3.1, 129 V 73; cfr. pure DTF 133 V 67 consid. 4.3.2). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l’istituto

di previdenza non venga co-involto nella procedura al più tardi al momento

della notifica della decisione AI, la determinazione dell'invalidità

(principio, tasso e limiti temporali) da parte degli organi dell'AI non esplica

alcun effetto vincolante (DTF 129 V 73).

L’istituto di previdenza

che contesta una decisione di assegnazione di una rendita d’invalidità dell'AI

può fare valere unicamente censure riguardanti il diritto in quanto tale, il

grado di invalidità oppure la decorrenza della pretesa (DTF 132 V 1 consid. 3.2

e 3.3.1 pp. 4s; HAVE 2006 p. 250 consid. 2 [I 89/06]; sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 215/03 del 7 settembre 2004). L'effetto

Considerandi

vincolante della decisione AI si estende infatti, come accennato sopra, solo a

quegli accertamenti e a quelle valutazioni che nella procedura AI sono decisivi

ai fini della determinazione del diritto alla rendita e sui quali era

necessario statuire; negli altri casi gli istituti di previdenza esaminano

liberamente i presupposti del diritto (sentenza 9C_414/2007 consid. 2.3). La

questione se e in che misura il fondo di previdenza abbia obblighi prestativi

per il rischio invalidità non è quindi oggetto della procedura AI (HAVE 2006 p.

250.

consid. 2.3 e 2.4) e può essere esaminato liberamente dal fondo di previdenza.

Nella

citata sentenza 9C_414/2007 del 25 luglio 2008 consid. 2.3 e 2.4 il TF ha fatto

presente che la fissazione della decorrenza della rendita AI non esclude che

l’incapacità lavorativa, giustificante il diritto a prestazioni di invalidità

secondo la LPP, sia insorta prima della decorrenza dell’anno di carenza. Di

conseguenza, in quel caso, non vi era vincolo per la cassa pensioni e quindi

neppure un interesse degno di protezione che giustificasse il ricorso (cfr.

anche STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.3; per un caso ticinese

cfr. STCA 32.2011.16 del 20 luglio 2011).

Non

vi è parimenti un vincolo per l’istituto di previdenza nel caso di una

domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (diritto alla rendita al più presto dopo

sei mesi dalla domanda di prestazioni) poiché in quel caso l’Ufficio AI non è

chiamato a determinare l’inizio del termine di attesa (STF 9C_620/2012 del 16

ottobre 2012 consid. 2.4,

Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad Art. 24 BVG, n. 4 p. 104).

2.1.3

Nel caso di specie, nel dispositivo della decisione impugnata l’Ufficio

AI si è limitato – per quel che qui interessa – a sopprimere la rendita, mentre

il calcolo del grado d’invalidità (23%) figura unicamente nella motivazione.

Occorre quindi esaminare se al ricorrente, laddove postula l’accertamento di un

grado d’invalidità del 27%, possa essere riconosciuto un interesse degno di

protezione a contestare il grado fissato dall’amministrazione.

Anzitutto va

osservato che l’ordinanza OPP 3 non contiene disposizioni che concernono le

prestazioni in caso di incapacità al guadagno. Nel caso di specie, inoltre, le

condizioni generali relative alla polizza di assicurazione sulla vita stipulata

nel 2006 (doc. E) non prevedono un vincolo alle decisioni rese in ambito AI in

particolare per quanto riguarda la determinazione dell’incapacità al guadagno,

né contengono regole che prescrivono come debba essere accertata tale

incapacità.

Si

pone quindi la questione di sapere se, in assenza di disposizioni legali o

contrattuali, si possano sussidiariamente applicare i suevocati principi relativi

al vincolo degli istituti di previdenza alle decisioni AI (cfr. supra consid.

2.1

; cfr. in particolare DTF 134 V 64 consid. 4.1.2 133 V 67 consid. 4.3.2.

132.

V 1 consid. 3.2 e riferimenti). La questione è stata esaminata e risolta

dal TF in DTF 141 V 439 dove ha stabilito che per la determinazione del grado

di incapacità al guadagno nel pilastro 3A i principi generali vigenti nella

previdenza professionale obbligatoria relativi all'effetto vincolante per gli

istituti di previdenza delle decisioni degli organi AI (DTF 132 V 1 consid.

3.2

pag. 4) non possono essere applicati sussidiariamente.

Al proposito l’Alta Corte

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Eine auch

in der Säule 3° geltende Bindung an die Festellungen der IV wird in der Lehre

soweit ersichtlich nicht diskutiert oder gar postuliert (vgl. Immerhin Gros,

a.a.O., S.134 f. Rz. 225 f.; wohl ausschliesslich die Säule 3b betreffend). Es

sprechen denn auch gewichtige Gründe dagegen, die im Bereich der

obligatorischen beruflichen Vorsorge geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung

subsidiär heranzuziehen: Namentlich ist die Säule 3a im Vergleich zur zweiten

Säule, in welcher mittels der Verweise von Art. 23 ff. BVG eine Kongruenz zu

ersten Säule - auche den Invaliditätsbegriff betreffend - ausdrücklich

angestrebt wird, freier gestaltbar. Von Bedeutung ist dabei insbesondere, dass

der Begriff der Invalidität – gleichermassen wie in der weitergehenden

beruflichen Vorgsorge – weiter gefasst werden kann als in der IV (erwähntes Urteil

2A.292/2006 E. 5.3 und 6.3). Ferner können Rentenleistungen – wie gemäss den

hier massgebenden AVB – bereits ab Erwerbsunfähigkeitsgraden vorgesehen

werden, welche in der IV nicht anspruchsbegründend und daher nicht präzise zu

bestimmen sind (vgl. Dazu Urteil 9C_909/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 2.2.2 mit

Hinweisen). Hinzu kommt in verfahrensmässiger Hinsicht, dass die Verfügungen

der IV zwar den Trägern der zweiten Säule, jedoch nicht denjenigen der Säule 3a

(Versicherungseinrichtungen nach Art. 1 Abs. 1 lit. a bzw. Bankstiftungen nache

Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 3) eröffnet werden müssen (Art. 49 Abs. 4 ATSG, Art.

73bis Abs. 2 und 76 Abs.1 IVV e contrario; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2.

Aufl. 2009, N. 55 f. zu Art. 49 ATSG). Mithin ist es nicht geboten, die in der

(obligatorischen) zweiten Säule geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung

subsidiär heranzuziehen (…)” DTF 141 V 445 consid. 4.2 p. 445)

Di conseguenza, all’insorgente, che postula – facendo valere un reddito da valido più

elevato di quello stabilito dall’amministrazione – l’accertamento di un grado

d’invalidità del 27% non può essere riconosciuto un interesse degno di protezione

a contestare la decisione che ha stabilito un grado d‘invalidità del 23%, la

quale, come visto, non vincola la valutazione della capacità al guadagno da parte

dell’assicuratore privato (__________) nell’ambito del pilastro 3A (per

un altro caso in cui è stato negato un interesse legittimo in assenza di una

connessione tra reddito da valido definito in ambito AI e l’erogazione di

prestazioni del terzo pilastro, cfr. STCA 32.2012.282 del 10 settembre 2013).

Quanto al riferimento

fatto dall’insorgente al reddito da valido definito in ambito LAINF (fr. 61'272

in luogo dei fr. 58'500 stabiliti dall’Ufficio AI) con conseguente determinazione

di un tasso d’invalidità del 25% (cfr. doc. D), non può in ogni caso non essere

ricordato che, relativizzando il principio di coordinamento tra la valutazione

dell’invalidità AI e LAINF, il TF ha stabilito che la valutazione

dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola

l'assicurazione per l'invalidità (ai sensi della DTF 126 V 288), tant`è che il primo non può

interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 133 V 549,

131.

V 362; cfr. anche, pro multis, STCA 32.2015.18 del 12 ottobre

2015).

Stante, per i suesposti

motivi, la mancanza di un interesse degno di protezione e quindi della

legittimazione a ricorrere quale presupposto processuale (Zünd/Pfiffner Rauber,

op. cit., § 13 nr. 50), il ricorso, nella misura in cui postula l’accertamento

di un grado d’invalidità inferiore al minimo pensionabile (40%), dev’essere

dichiarato irricevibile.

2.2

Nella misura in cui, invece,

il ricorrente – allorquando chiede venga accertato un grado di almeno il

27% – intenda postulare, anche solo in via eventuale, il riconoscimento di un

grado pari o addirittura superiore al 40%, il gravame s’appalesa manifesta-mente

infondato e deve quindi essere respinto, atteso che nessun indizio o elemento

agli atti consente di considerare un reddito da valido (conseguibile dall’assicurato

nell’attività di cuoco; cfr. in particolare doc. AI 1, 5 e 73) non inferiore a

fr. 75'000, dal cui raffronto con il reddito da invalido di fr. 44'995

risulterebbe, appunto, un’incapacità al guadagno pensionabile ([75'000 –

44’995] x 100 : 75'000 = 40).

2.3

Giusta

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200 vanno poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese per fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti