32.2016.60
Diritto di ricorrere, interesse degno di protezione. Accertamento del grado d'invalidità non pensionabile. In casu interesse negato
12 settembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.60
rg/sc
Lugano
12 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
segretario:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 15 maggio 2008 RI
1, cuoco, è stato posto al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1.
agosto 2007 (doc. AI 30). A seguito della sua incarcerazione avvenuta il 3
settembre 2010, con decisione 24 ottobre 2011 il versamento della rendita è
stato sospeso retroattivamente al 1. ottobre 2010. La sospensione è stata in
seguito confermata con decisione 8 ottobre 2013 (doc. AI 74).
1.2 Dopo la definitiva
scarcerazione avvenuta il 26 marzo 2014, l’Ufficio AI ha avviato una revisione
d’ufficio in esito alla quale per decisione 17 maggio 2016 ha da un lato disposto
il ripristino della rendita dal 1. marzo 2014, dall’altro – accertato un grado
d’invalidità del 23% risultante dal raffronto dei redditi (reddito da valido di
fr. 58'500 e da invalido di fr. 44'995) – ha soppresso il diritto a prestazioni
con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.
1.3 Contro questa decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si aggrava davanti al TCA
postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 27% (almeno). Censura
segnatamente la quantificazione del reddito da valido operata dall’amministrazione
(fr. 58'500) che egli ritiene invece dover essere cifrato in fr. 61'272 come
stabilito dall’assicuratore LAINF. A giustificazione della propria domanda l’insorgente
adduce che con un grado pari o superiore al 25% egli avrebbe diritto ad una
piccola rendita mensile in virtù di un contratto d’assicurazione sulla vita (previdenza
vincolata) stipulato nel 2006 con la __________ Vita (ora __________) e che
prevede anche prestazioni in caso d’incapacità al guadagno.
1.4 Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso per carenza d’interesse
degno di protezione – ai sensi dell’art. 59 LPGA – all’accertamento di un grado
d’invalidità del 27%, confermando in ogni caso, nel merito, la fondatezza della
decisione che ha stabilito un tasso del 23%.
1.5 Con scritto 18 luglio 2016 il
patrocinatore del ricorrente ha prodotto la “Polizza di assicurazione vita,
Previdenza vincolata” e le relative condizioni generali d’assicurazione,
osservando come siano nel caso di specie adempiute le condizioni di legittimazione
giusta l’art. 59 LPGA e ribadendo, per il resto, come il salario da valido da
prendere in considerazione sia quello di fr. 61'272 considerato in ambito LAINF.
1.6 Con osservazioni 22 agosto
2016 l’Ufficio AI ha fatto presente come dalla documentazione prodotta
dall’insorgente emerga che l’assicuratore privato può procedere ad accertamenti
propri per determinare il diritto a prestazioni dell’assicurato. L’amministra-zione
si è quindi riconfermata nella propria domanda di giudizio formulata con la
risposta di causa.
considerato in diritto
2.1 Con il gravame in rassegna l’assicurato
chiede l’accertamento di un grado d’invalidità del 27% (almeno) – in luogo del
23% stabilito dall’amministrazione.
Si pone quindi, anzitutto,
il quesito a sapere se sussiste un interesse degno di protezione ai sensi
dell’art. 59 LPGA che legittimi l’assicurato – in quanto postula il
riconoscimento di un grado d’invalidità diverso da quello stabilito dall’UAI ma
comunque di grado non pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI) – ad impugnare il
querelato provvedimento.
2.1.1 Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione (o dalla decisione su
opposizione) ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde
a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con
riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato
dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile
la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser,
ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p. 121; va fatto presente che l’attuale art.
89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse
degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al
riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere
una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste
pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe
al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico,
ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe
(DTF 130 V 196, consid. 3 e ivi riferimenti).
Nella
sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modifica di una decisione, necessario per ammettere la legittimazione a
ricorrere, dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È fatta salva l'eventualità, in cui il
dispositivo rinvii ai considerandi (DTF 113 V 159).
Per quel che
concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni assicurative, solo
queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il
grado d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del
provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare
l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza
Fatti
di un interesse degno di protezione
all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di
natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non
devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere
ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se
l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare
ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si
possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato
del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva
stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni
è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a
che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto
aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre,
sull’interesse a contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica
del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre
2013 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella
sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio
della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità
della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione
dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse
degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto
l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma
censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la
motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando in discussione
è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse
degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide
sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio
la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48;
citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7).
2.1.2 In una sentenza del 9 giugno
2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3, l’Alta Corte ha negato l’effetto
vincolante per un istituto di previdenza del grado di invalidità stabilito
– in maniera non precisa (“grobe Schätzung”) – dall’Ufficio AI e ha di
conseguenza negato l’interesse degno di protezione all’impugnazione della
decisione AI.
Anche
nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 il TF ha negato l’interesse all’accertamento
del grado preciso d’invalidità nell'ottica di una eventuale rendita della previdenza
professionale sovraobbligatoria, tra l’altro, “perché gli accertamenti degli
organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di
previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono
dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità
(cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag.
8 consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità che non
raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro
effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non hanno
(avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure
sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009
consid. 3.2 con riferimenti)".
Nella STCA 32.2012.123 del
10 dicembre 2012 questo Tribunale ha negato l’esistenza di un interesse
legittimo ad un assicurato che contestava, asserendo di essere invalido al 25%
(ciò che gli avrebbe permesso di beneficiare di prestazioni LPP), il tasso
d’invalidità del 18% stabilito dall’Ufficio AI, l’accertamento di un tale grado
d’invalidità AI non esplicava effetto vincolante nei confronti
dell’istituto di previdenza.
Nella sentenza 9C_1073/2009
del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti degli organi AI
esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo
limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati
decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (in quel caso
l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i quali avevano
concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque il grado del
34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido; il
ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il
tasso d’in-validità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione
dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale).
A determinate condizioni è quindi riconosciuto un interesse degno
di protezione a contestare una decisione dell’AI la cui modifica tocca
unicamente le prestazioni percepite nell’ambito del secondo pilastro. Ad
esempio se l’UAI ha accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007)
per un periodo in cui la persona assicurata era affiliata all’istituto di
previdenza e se ciò vincola l’istituto, quest’ultimo ha un interesse
degno di protezione affinché venga esaminata la correttezza dell’accertamento
eseguito in ambito AI (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG],
2010, p. 495).
In generale secondo giurisprudenza, nell'ambito della
previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP) gli istituti di previdenza sono
vincolati agli accertamenti degli organi dell'AI, nella misura in cui essi, in
base ad una valutazione globale degli atti, non appaiano manifestamente
insostenibili (DTF 132 V 1, 130 V 270 consid. 3.1, 129 V 73; cfr. pure DTF 133 V 67 consid. 4.3.2). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l’istituto
di previdenza non venga co-involto nella procedura al più tardi al momento
della notifica della decisione AI, la determinazione dell'invalidità
(principio, tasso e limiti temporali) da parte degli organi dell'AI non esplica
alcun effetto vincolante (DTF 129 V 73).
L’istituto di previdenza
che contesta una decisione di assegnazione di una rendita d’invalidità dell'AI
può fare valere unicamente censure riguardanti il diritto in quanto tale, il
grado di invalidità oppure la decorrenza della pretesa (DTF 132 V 1 consid. 3.2
e 3.3.1 pp. 4s; HAVE 2006 p. 250 consid. 2 [I 89/06]; sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 215/03 del 7 settembre 2004). L'effetto
Considerandi
vincolante della decisione AI si estende infatti, come accennato sopra, solo a
quegli accertamenti e a quelle valutazioni che nella procedura AI sono decisivi
ai fini della determinazione del diritto alla rendita e sui quali era
necessario statuire; negli altri casi gli istituti di previdenza esaminano
liberamente i presupposti del diritto (sentenza 9C_414/2007 consid. 2.3). La
questione se e in che misura il fondo di previdenza abbia obblighi prestativi
per il rischio invalidità non è quindi oggetto della procedura AI (HAVE 2006 p.
250.
consid. 2.3 e 2.4) e può essere esaminato liberamente dal fondo di previdenza.
Nella
citata sentenza 9C_414/2007 del 25 luglio 2008 consid. 2.3 e 2.4 il TF ha fatto
presente che la fissazione della decorrenza della rendita AI non esclude che
l’incapacità lavorativa, giustificante il diritto a prestazioni di invalidità
secondo la LPP, sia insorta prima della decorrenza dell’anno di carenza. Di
conseguenza, in quel caso, non vi era vincolo per la cassa pensioni e quindi
neppure un interesse degno di protezione che giustificasse il ricorso (cfr.
anche STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.3; per un caso ticinese
cfr. STCA 32.2011.16 del 20 luglio 2011).
Non
vi è parimenti un vincolo per l’istituto di previdenza nel caso di una
domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (diritto alla rendita al più presto dopo
sei mesi dalla domanda di prestazioni) poiché in quel caso l’Ufficio AI non è
chiamato a determinare l’inizio del termine di attesa (STF 9C_620/2012 del 16
ottobre 2012 consid. 2.4,
Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad Art. 24 BVG, n. 4 p. 104).
2.1.3
Nel caso di specie, nel dispositivo della decisione impugnata l’Ufficio
AI si è limitato – per quel che qui interessa – a sopprimere la rendita, mentre
il calcolo del grado d’invalidità (23%) figura unicamente nella motivazione.
Occorre quindi esaminare se al ricorrente, laddove postula l’accertamento di un
grado d’invalidità del 27%, possa essere riconosciuto un interesse degno di
protezione a contestare il grado fissato dall’amministrazione.
Anzitutto va
osservato che l’ordinanza OPP 3 non contiene disposizioni che concernono le
prestazioni in caso di incapacità al guadagno. Nel caso di specie, inoltre, le
condizioni generali relative alla polizza di assicurazione sulla vita stipulata
nel 2006 (doc. E) non prevedono un vincolo alle decisioni rese in ambito AI in
particolare per quanto riguarda la determinazione dell’incapacità al guadagno,
né contengono regole che prescrivono come debba essere accertata tale
incapacità.
Si
pone quindi la questione di sapere se, in assenza di disposizioni legali o
contrattuali, si possano sussidiariamente applicare i suevocati principi relativi
al vincolo degli istituti di previdenza alle decisioni AI (cfr. supra consid.
2.1
; cfr. in particolare DTF 134 V 64 consid. 4.1.2 133 V 67 consid. 4.3.2.
132.
V 1 consid. 3.2 e riferimenti). La questione è stata esaminata e risolta
dal TF in DTF 141 V 439 dove ha stabilito che per la determinazione del grado
di incapacità al guadagno nel pilastro 3A i principi generali vigenti nella
previdenza professionale obbligatoria relativi all'effetto vincolante per gli
istituti di previdenza delle decisioni degli organi AI (DTF 132 V 1 consid.
3.2
pag. 4) non possono essere applicati sussidiariamente.
Al proposito l’Alta Corte
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Eine auch
in der Säule 3° geltende Bindung an die Festellungen der IV wird in der Lehre
soweit ersichtlich nicht diskutiert oder gar postuliert (vgl. Immerhin Gros,
a.a.O., S.134 f. Rz. 225 f.; wohl ausschliesslich die Säule 3b betreffend). Es
sprechen denn auch gewichtige Gründe dagegen, die im Bereich der
obligatorischen beruflichen Vorsorge geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung
subsidiär heranzuziehen: Namentlich ist die Säule 3a im Vergleich zur zweiten
Säule, in welcher mittels der Verweise von Art. 23 ff. BVG eine Kongruenz zu
ersten Säule - auche den Invaliditätsbegriff betreffend - ausdrücklich
angestrebt wird, freier gestaltbar. Von Bedeutung ist dabei insbesondere, dass
der Begriff der Invalidität – gleichermassen wie in der weitergehenden
beruflichen Vorgsorge – weiter gefasst werden kann als in der IV (erwähntes Urteil
2A.292/2006 E. 5.3 und 6.3). Ferner können Rentenleistungen – wie gemäss den
hier massgebenden AVB – bereits ab Erwerbsunfähigkeitsgraden vorgesehen
werden, welche in der IV nicht anspruchsbegründend und daher nicht präzise zu
bestimmen sind (vgl. Dazu Urteil 9C_909/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 2.2.2 mit
Hinweisen). Hinzu kommt in verfahrensmässiger Hinsicht, dass die Verfügungen
der IV zwar den Trägern der zweiten Säule, jedoch nicht denjenigen der Säule 3a
(Versicherungseinrichtungen nach Art. 1 Abs. 1 lit. a bzw. Bankstiftungen nache
Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 3) eröffnet werden müssen (Art. 49 Abs. 4 ATSG, Art.
73bis Abs. 2 und 76 Abs.1 IVV e contrario; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2.
Aufl. 2009, N. 55 f. zu Art. 49 ATSG). Mithin ist es nicht geboten, die in der
(obligatorischen) zweiten Säule geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung
subsidiär heranzuziehen (…)” DTF 141 V 445 consid. 4.2 p. 445)
Di conseguenza, all’insorgente, che postula – facendo valere un reddito da valido più
elevato di quello stabilito dall’amministrazione – l’accertamento di un grado
d’invalidità del 27% non può essere riconosciuto un interesse degno di protezione
a contestare la decisione che ha stabilito un grado d‘invalidità del 23%, la
quale, come visto, non vincola la valutazione della capacità al guadagno da parte
dell’assicuratore privato (__________) nell’ambito del pilastro 3A (per
un altro caso in cui è stato negato un interesse legittimo in assenza di una
connessione tra reddito da valido definito in ambito AI e l’erogazione di
prestazioni del terzo pilastro, cfr. STCA 32.2012.282 del 10 settembre 2013).
Quanto al riferimento
fatto dall’insorgente al reddito da valido definito in ambito LAINF (fr. 61'272
in luogo dei fr. 58'500 stabiliti dall’Ufficio AI) con conseguente determinazione
di un tasso d’invalidità del 25% (cfr. doc. D), non può in ogni caso non essere
ricordato che, relativizzando il principio di coordinamento tra la valutazione
dell’invalidità AI e LAINF, il TF ha stabilito che la valutazione
dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola
l'assicurazione per l'invalidità (ai sensi della DTF 126 V 288), tant`è che il primo non può
interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 133 V 549,
131.
V 362; cfr. anche, pro multis, STCA 32.2015.18 del 12 ottobre
2015).
Stante, per i suesposti
motivi, la mancanza di un interesse degno di protezione e quindi della
legittimazione a ricorrere quale presupposto processuale (Zünd/Pfiffner Rauber,
op. cit., § 13 nr. 50), il ricorso, nella misura in cui postula l’accertamento
di un grado d’invalidità inferiore al minimo pensionabile (40%), dev’essere
dichiarato irricevibile.
2.2
Nella misura in cui, invece,
il ricorrente – allorquando chiede venga accertato un grado di almeno il
27% – intenda postulare, anche solo in via eventuale, il riconoscimento di un
grado pari o addirittura superiore al 40%, il gravame s’appalesa manifesta-mente
infondato e deve quindi essere respinto, atteso che nessun indizio o elemento
agli atti consente di considerare un reddito da valido (conseguibile dall’assicurato
nell’attività di cuoco; cfr. in particolare doc. AI 1, 5 e 73) non inferiore a
fr. 75'000, dal cui raffronto con il reddito da invalido di fr. 44'995
risulterebbe, appunto, un’incapacità al guadagno pensionabile ([75'000 –
44’995] x 100 : 75'000 = 40).
2.3
Giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200 vanno poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le
spese per fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti