32.2016.62
Assicurato cittadino straniero entrato in Svizzera con un danno alla salute. Non avendo contributo per almeno tre anni non ha diritto ad una rendita d'invalidità
20 marzo 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.62
BS/sc
Lugano
20 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, di
nazionalità __________, entrato in Svizzera il 1° luglio 2012 (cfr. permesso di
dimora in pag. 8 dossier AI), nel novembre 2012 ha inoltrato una domanda tendente
ad ottenere una rendita, indicando quale danno alla salute una patologia
psichiatrica (doc. 1).
Dopo aver proceduto ai
dovuti accertamenti medici ed economici, con decisione del 24 giugno 2013, preavvisata
il 15 maggio 2013, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita in quanto al
momento in cui è entrato in Svizzera l’assicurato era già portatore del danno
alla salute ed al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato non presentava
un contributo minimo di tre anni interi sia in Svizzera e/o in uno stato
dell’Unione europea (di cui almeno un anno di contribuzione minima in
Svizzera).
In merito alle
osservazioni presentate dall’interessato riguardo al progetto di decisione, nell’impugnato
provvedimento l’amministrazione aveva in particolare rilevato:
" (…)
- in base alle
nostre verifiche risulta che il Signor RI 1 ha effettivamente soggiornato per
alcuni periodi in Svizzera, già dall’anno 1997, ma sempre senza un permesso
valido. È unicamente a decorrere dal mese di luglio 2012 che gli è stato
rilasciato un permesso di dimora ed è pertanto da tale data che è possibile
considerarlo ufficialmente residente in Svizzera.
- Riguardo
all’inizio della malattia, in base alla documentazione medica in nostro
possesso una patologia psichiatrica invalidante viene fatta risalire all’anno
2001 secondo la raccolta anamnestica del Servizio psico-sociale di __________
dove l’assicurato è in cura. Ad ogni modo il quadro clinico presentato è
antecedente al mese di luglio 2012, momento in cui il Signor RI 1 può iniziare
a versare i contributi assicurativi AVS/AI. (…)” (doc. AI 33)
La decisione
amministrativa è divenuta definitiva non avendo l’assicurato interposto
ricorso.
1.2. Nel mese di maggio 2015
l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 35).
Dopo avere raccolto la
pertinente documentazione medica, l’assicurato è stato visitato il 1° marzo
2016 dal dr. __________ specialista in psichiatria presso il SMR, il quale ha
riscontrato che la malattia invalidante, con una riduzione di rendimento di
almeno il 20%, è presente dal 1998, ritenendo giustificato dal mese di ottobre
2012 un’inabilità lavorativa, rispettivamente invalidità, del 90% (doc. AI 56).
Con decisione 12 maggio
2016, preavvisata l’11 marzo 2016, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la
domanda di rendita per i seguenti motivi:
" (…) Nonostante
la presenza di un grado d’invalidità del 90% il Signor RI 1 non ha tuttavia
diritto al versamento di una rendita ordinaria d’invalidità poiché egli non
assolve le condizioni assicurative.
Al momento dell’insorgenza del danno alla salute invalidante
(nell’anno 1998, quando ancora era minorenne) egli, seppur soggiornava in
Svizzera, non aveva un regolare permesso.
Nell’anno 2001 il Signor RI 1 ha lasciato la Svizzera, per fare
poi rientro verso la fine dell’anno 2011. È tuttavia unicamente a decorrere dal
mese di luglio 2012 che gli è stato rilasciato un permesso di dimora ed è
pertanto da tale data che è possibile considerarlo ufficialmente residente in
Svizzera e quindi con possibilità di versare i contributi AVS/AI.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, possiamo quindi concludere
che al momento dell’insorgere del caso assicurativo il Signor RI 1 non poteva
contare almeno tre anni interi di contribuzione in Svizzera e/o in uno Stato
dell’Unione Europea (di cui almeno un anno di contribuzione minima in
Svizzera).
In considerazione dell’esigua capacità lavorativa del 10%
provvedimenti professionali non risultano proponibili.
Qualora in futuro lo stato di salute permettesse l’attuazione di
misure reintegrative atte ad un inserimento nel libero mercato del lavoro, con
un sostanziale recupero della capacità di guadagno, potrà essere inoltrata una
nuova domanda di prestazioni intesa a richiedere provvedimenti professionali
AI. La nuova domanda di prestazioni dovrà essere accompagnata da un rapporto
medico attestante il miglioramento dello stato di salute.” (doc. AI 57)
1.3. Contro la succitata decisione
è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiedendo l’erogazione di
una rendita d’invalidità dal 12 maggio 2016 e, subordinatamente, un rinvio
degli atti all’Ufficio AI.
In particolare sostiene
che:
" (…) a
partire dal 12 maggio 2015 vi è stata un’incapacità lavorativa media almeno del
40% durante un anno e che, al termine di questo anno vi sia un’invalidità di
almeno il 40% è verosimile in misura sufficiente a ritenere adempiuti i
requisiti per l’erogazione di una rendita a partire dal 12 maggio 2016, data
dell’emanazione della decisione in esame.
Per contro, non vi è sufficiente verosimiglianza che tale
circostanza (fosse già stata realizzata prima del 1° luglio 2015, data in cui
era adempito il requisito del versamento per 3 anni dei contributi AVS/AI.
L’Ufficio dell’assicurazione invalidità contraddice infatti gli accertamenti
medici agli atti quando sostiene che l’incapacità lavorativa al 90% sia
iniziata nell’ottobre 2012. Quest’ultima circostanza è smentita dal certificato
medico 15 ottobre 2012 del Dr. __________ e dal rapporto medico 27 febbraio
2013 allestito dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ su mandato
dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità, nel quale veniva accertata
un’incapacità lavorativa del 20%.
Per questi motivi si ritengono adempiuti i requisiti per
l’erogazione di una rendita AI a partire dal 12 maggio 2016. La decisione
impugnata deve pertanto essere annullata e l’incarto deve essere rinviato
all’Ufficio dell’assicurazione invalidità per l’emanazione di una nuova
decisione.
In via subordinata, vista la contraddizione fra l’esito degli
accertamenti medici fatti eseguire dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità
il 27 febbraio 2013 e il 1° marzo 2016, dove nello stesso periodo il ricorrente
risulta essere incapace al lavoro nella misura del 20% nel primo caso e nella
misura del 90% nel secondo caso, la decisione in esame deve essere annullata
per accertamento inesatto e incompleto dei fatti, e l’incarto deve essere
rinviato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità per un nuovo accertamento
dei fatti. (…)” (doc. I)
Contestualmente egli
postula di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa,
l’amministrazione propone la reiezione del ricorso. Segnatamente rileva che:
" (…)
Nel caso concreto, con la prima decisione datata 24 giugno 2013 (cresciuta
incontestata in giudicato), l’amministrazione aveva (già) negato al Signor RI
1 il diritto ad una rendita d’invalidità poiché non erano adempiute le
condizioni assicurative (nel senso che al momento della sua prima entrata in
Svizzera – vale a dire il 01.07.2012 – l’assicurato era già invalido e
portatore del danno alla salute di natura psichiatrica (schizofrenia), motivo
per cui egli – all’insorgere dell’invalidità – non aveva pagato i relativi
contributi secondo quanto previsto dall’art. 36 LAI).
La seconda richiesta di prestazioni inoltrata nel mese di
settembre 2015 (fondata sostanzialmente sullo scritto 21.10.2015 del Servizio
psico-sociale di __________ sub. doc. 39 incarto AI) è riconducibile ad un
peggioramento del medesimo danno alla salute (ovverosia ad una schizofrenia
indifferenziata con decorso continuo), ciò che esclude il verificarsi di un
nuovo evento assicurato (conformemente alla giurisprudenza summenzionata).
Già solo per detti motivi, ne discende pertanto che a ragione
l’amministrazione ha negato – mediante la decisione impugnata – l’attribuzione
di una rendita d’invalidità al qui ricorrente. (…)” (doc. V pag. 3)
In via abbondanziale,
l’Ufficio AI osserva che:
" (…)
si sottolinea che se anche si dovesse considerare – per ipotesi di
lavoro – che l’invalidità è insorta posteriormente all’entrata in Svizzera da
parte del Signor RI 1 (vale a dire nell’anno 2013), il risultato finale non
cambierebbe.
Infatti, l’assicurato (oltre a non aver mai lavorato all’estero;
cfr. in tal senso il doc. 35 incarto AI al punto 4.1) ha iniziato a versare i
contributi – ex art. 36 cpv. 1 LAI – con effetto a decorrere dal mese di luglio
2012, motivo per cui egli – nel 2013 – non può far valere la durata minima di
contribuzione di tre anni (cfr. anche a tal proposito le cifre marginali 3004 e
segg. delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché le cifre marginali 3003 e segg.
della Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans
l’AVS/AI/PC (CIBIL)).”
(doc. V pag. 4)
1.5. In data 14 luglio 2016 il
ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’assistenza giudiziaria
con annessa documentazione.
1.6. Infine, il 22 settembre 2016
l’Ufficio AI ha prodotto l’attestato relativo alla carriera assicurativa
dell’insorgente, ribadendo che anche in caso di insorgenza dell’invalidità
sorta nel 2013 l’assicurato non presenta una durata minima contributiva di tre
anni (VIII).
Con scritto 6 ottobre 2016
l’assicurato ha invece contestato che l’invalidità sia sorta nel 2013, facendo
presente che periodi di malattia non sono sufficienti per considerare insorto
un caso d’invalidità (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 2
LAI l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da
considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute
dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;
DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è
stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata
richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato
apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a
prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V
130).
L’insorgenza
dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4
cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità
al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40
per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente
il compimento dei 18 anni.
2.2. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI,
il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto
che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi
almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36
cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in
Svizzera per dieci anni. Se una persona è già invalida (almeno) nella misura
del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che
l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è
subentrato prima che le menzionate condizioni potessero
realizzarsi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo
l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività
lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i
contributi (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con
l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si
pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere
un diritto alla rendita (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo
giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In
questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. sentenza
citata I 76/05, consid. 2, con riferimento). Il Tribunale federale ha per
contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame, l'aumento
del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente
differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa
pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa
nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (sentenza 9C_658/2008 del 10
giugno 2009, consid. 3.2; sentenza I 76/05, consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23
aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata
scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41
LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare
del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una
rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione
(e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno
la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V
157).
2.3. Decisivo per il
diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è
innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati
pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un
anno).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),
a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71; cfr. anche marg.
no. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS).
Secondo il TF quest’ultima condizione non crea una
discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.)
Per
determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (cfr. sentenza
9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; sentenza I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
2.4. Nella fattispecie in esame,
come visto (cfr. consid. 1.1.), con decisione del 24 giugno 2013 cresciuta in
giudicato, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non presentando
l’assicurato il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1
LAI, in quanto quando nel luglio 2012 è entrato in Svizzera era già affetto dal
danno alla salute (schizofrenia), iniziata, secondo il rapporto 22 febbraio
2013 del __________ di __________, nel 2001 anno in cui è avvenuto il primo
ricovero in un ospedale psichiatrico all’estero (doc. AI 19).
A seguito della seconda
domanda di prestazione, fondata sul rapporto 21 ottobre 2015 del __________ di __________
dal quale si evince un peggioramento della patologia psichiatrica (in
particolare dovuti alla presenza di allucinazioni uditive; doc. AI 39),
l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia al SMR, per individuare eventuali misure reintegrative (cfr. anche
le annotazioni 16 dicembre 2015 e 5 febbraio 2016 della funzionaria incaricata;
doc. AI 46 e 51). Nel suo rapporto 1° marzo 2016 il succitato medico,
diagnosticata una schizofrenia indifferenziata, da una ricostruzione
anamnestica ha collocato l’inizio della patologia già nel 1998, valutando al
massimo un’abilità lavorativa del 10% nel normale mercato del lavoro dal mese
di ottobre 2012 (doc. AI 56).
Ora, visto che il
peggioramento dello stato di salute (rispettivamente della situazione
valetudinaria) rilevato a seguito della seconda domanda di prestazioni è da far
risalire al medesimo danno alla salute extra-somatico alla base della decisione
di rifiuto 24 giugno 2013, già solo per questo motivo, secondo la giurisprudenza
citata al consid. 2.2, a ragione l’Ufficio AI non ha concesso il diritto ad una
rendita per mancanza del periodo contributivo minimo.
Contrariamente a quanto
sostenuto in sede di ricorso, nel già citato rapporto 27 (recte: 23) febbraio
2013 i dr. __________ e __________ del __________ di __________ non avevano
accertato un’incapacità lavorativa del 20%. Alla domanda relativa
all’incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno nell’ultima
attività svolta (punto no. 1.6 del formulario) essi avevano risposto “non
valutabile” facendo riferimento alla prognosi.
L’assicurato rileva di
aver lavorato quale ausiliario di pulizie dal 1° luglio al 21 settembre 2012
presso la ditta __________ di __________, versando regolarmente i contributi
AVS, e di aver perso il posto per motivi economici (riduzione del lavoro) e non
per motivi di salute, come si evince dalla lettera 17 settembre 2012 del datore
di lavoro (pag. 52 dossier AI) e ciò per confutare, per quanto dato di capire, la
tesi sostenuta dall’amministrazione di esser entrato in Svizzera già portatore di
un danno alla salute. A parte che tale censura risulta essere tardiva (semmai
andava posta in un eventuale ricorso contro la decisione del 24 giugno 2013), si
trattava di una (breve) parentesi lavorativa e quindi non idonea per concludere
circa l’assenza di un danno alla salute, tant’è che nel novembre 2012
l’assicurato ha inoltrato una domanda di rendita legata alla sua nota
problematica extra-somatica. Dal 20 marzo 2013 egli lavora in un laboratorio protetto
presso la __________ (cfr. il relativo contratto sub VIII).
Del resto l’inizio della
malattia invalidante è stato fatto risalire, secondo il SMR, al 1998 rispettivamente
al 2001 come sostenuto dal __________ di __________; in ogni modo prima
dell’entrata (giugno 2012) in Svizzera.
Infine, in via abbondanziale
va fatto presente che volendo ammettere – per ipotesi di lavoro – l’inizio dell’incapacità
lavorativa durevole ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI successivamente all’entrata in
Svizzera con insorgenza dell’invalidità nel luglio 2013, l’assicurato, che ha
iniziato a versare all’AVS i contributi dal luglio 2012, non presenta una
durata contributiva di tre anni ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non avendo,
come visto, precedentemente lavorato (e contribuito) in un paese dell’UE o
dell’AELS (cfr. l’attestato relativo alla carriera assicurativa dell’insorgente
sub. VIII/1).
Visto quanto sopra, la
decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è respinto.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico
dell’insorgente, in assistenza sociale, che ha chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.6. Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Considerandi
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole.
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così
esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego
di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione atta a mettere
in dubbio il valido fondamento della pronunzia contestata.
In simili condizioni,
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti