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Decisione

32.2016.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito

patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie

lo stato d’indigenza del ricorrente, senza reddito e senza sostanza, è

documentato dal fatto che sua moglie, titolare di una rendita d’invalidità, ha

diritto ad una prestazione complementare mensile, dal 1° gennaio 2016, di fr. 2'151.--

a copertura del fabbisogno della coppia, così come da decisione 16 dicembre

2015 della Cassa cantonale di compensazione (doc. A5), rinnovata per il 2017

con decisione 10 dicembre 2016 (XV/1).

Il ricorrente non possiede

Considerandi

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un patrocinatore appare giustificato.

Infine, di

primo acchito il ricorso non pareva essere considerato manifestamente privo di

fondamento.

Essendo dunque nella

fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell’assistenza

giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi

concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che l’insorgente

è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero

a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06

del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. A seguito dell’esonero dal pagamento

delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti