32.2016.64
Richiesta di una rendita AI. Conferma del diritto ad 1/4 di rendita (e ad una rendita intera per un determinato periodo). Conferma della qualifica di indipendente e dell'applicazione del metodo straor
11 aprile 2017Italiano70 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.64
cs
Lugano
11 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (quest’ultimo in
sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 27 maggio 2016 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato il __________ 1965, da ultimo attivo presso la __________ di __________,
il 6 febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 100
incarto AI).
1.2. Dopo
aver sottoposto l’assicurato a due perizie reumatologiche ad opera del dr. med.
__________ e ad una visita psichiatrica presso l’SMR dr. med. __________ ed
aver eseguito un’inchiesta per per l’attività professionale indipendente, con 5
distinte decisioni del 27 maggio 2016 l’UAI ha riconosciuto a RI 1 il diritto
ad ¼ di rendita AI dal 1° giugno 2012 (con versamento dal 1° agosto 2012 a
causa della domanda tardiva), il diritto ad una rendita intera dal 1° settembre
2013, il diritto ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2014, il diritto ad una rendita
intera dal 1° gennaio 2015 e nuovamente il diritto ad ¼ di rendita dal 1°
giugno 2015 (doc. AI 553 e seguenti).
1.3. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro le 3 decisioni con le
quali gli è stato attribuito il diritto ad ¼ di rendita AI (pag. 10: “[…] Il
presente ricorso è rivolto unicamente contro le tre decisioni del 27 maggio
2016 che riconoscono a RI 1 un quarto di rendita (grado 43%) e non invece
contro quelle che attribuiscono una rendita intera dell’assicurato”),
chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per il
calcolo del grado di invalidità in base al metodo ordinario (doc. I).
Il
ricorrente, che non contesta l’aspetto medico, sostiene che l’UAI lo avrebbe
ritenuto a torto quale indipendente ed avrebbe, sempre a torto, calcolato il grado
di invalidità secondo il metodo straordinario invece di quello ordinario.
L’insorgente sostiene di essere alle dipendenze della __________ di __________
a tempo pieno in qualità di meccanico di mezzi ausiliari per disabili dal 2000.
Con contratto del 10 aprile 2008 l’assicurato ha acquistato 5 azioni al
portatore da fr. 1'000 cadauna della __________, la quale è dotata di un
capitale azionario di fr. 100'000. Egli ha dichiarato nel proprio elenco
titoli, a partire dal 2009, le azioni acquistate ed ha poi assunto, dal 16
aprile 2008, la carica di vice-presidente della società con firma collettiva a
due. Egli non è di conseguenza in grado da solo di assumere le decisioni
strategiche in seno alla società. Non può di conseguenza essere applicato il
metodo straordinario. L’insorgente contesta in ogni caso la suddivisione delle
mansioni effettuata dall’ispettrice dell’UAI, ossia 24% per attività
amministrative/direzione, 56% quale consulente e 20% quale meccanico, poiché
l’unica suddivisione corretta sarebbe quella di 75% per lavori manuali da
meccanico e 25% per attività amministrative.
1.4. Con
risposta del 18 agosto 2016 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
1.5. Dopo
aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, con scritto del 19
settembre 2016 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VIII).
Egli ha allegato un referto del 21 ottobre 2011 del Servizio di Radiologia
della Clinica __________ che diagnostica una retrolistesi di C4 su C5 con
distorsione del disco intersomatico e stenosi foraminale bilaterale e sostiene
che essa non è presente quale diagnosi nelle perizie del 6 marzo 2014 e del 18
giugno 2015 del dr. med. __________. Per questo motivo l’insorgente contesta
prudenzialmente il grado d’incapacità lavorativa stabilito dal perito nei
referti sopra indicati. L’assicurato ribadisce inoltre che al caso di specie
non può essere applicato il metodo straordinario (è azionista di minoranza
della __________ poiché detiene solo il 5% del pacchetto azionario, il 6
dicembre 1995 [recte: 1999] ha sottoscritto un contratto di lavoro con la
società per svolgere un’attività subordinata di meccanico di mezzi ausiliari
per disabili, rivestiva la carica di vice-presidente con firma collettiva a due
e non era in grado di compiere da solo le scelte strategiche in favore della
società). Egli rileva inoltre di non aver mai sottoscritto in segno di
accettazione i due rapporti di inchiesta per l’attività professionale
indipendente allestiti dall’ispettrice dell’UAI l’11 gennaio ed il 24 febbraio
2016. Il calcolo effettuato aggiungendo la quota parte di utile proporzionale
al capitale investito è errata poiché l’interessato non va qualificato come
indipendente. La circostanza secondo cui “l’assicurato ha svolto all’interno
della __________ un ruolo importante, contribuendo alla cifra d’affari e
all’utile in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli altri due
dipendenti” sarebbe una semplice supposizione non suffragata da alcuna
evidenza. Al capitolo 10 l’ispettrice, conteggiati negli anni 2011-2014 il
numero di ore di manodopera prestata a terzi conclude che solo nel 20% delle
attività esecutive l’assicurato è stato di fatto sostituito e che non è
aumentato l’impegno degli altri due dipendenti. L’ispettrice, da questa
premessa, deduce che “le attività di cui l’assicurato si occupava e che oggi
non è più in grado di eseguire sono adatte e compatibili con i limiti
funzionali indicati medicalmente; e che, nondimeno, la percentuale indicata nell’esame
peritale si riferisce ad un’attività che l’assicurato, di fatto esegue solo in
misura del 20%”. Secondo l’insorgente, ammesso ma non concesso che
l’assicurato sia stato sostituito solo nel 20% delle attività esecutive e che
non sia aumentato l’impegno degli altri due dipendenti, questo fatto, può
semplicemente significare che, nel periodo considerato, le attività meccaniche che
l’assicurato doveva affidare a terzi sono diminuite e pertanto non vi era
nessuna attività da esternalizzare né da affidare ai due dipendenti della
società, che hanno così potuto mantenere inalterati i propri impegni. A titolo
abbondanziale l’insorgente ha rilevato di non essere più alle dipendenze della
società dal 1° gennaio 2015.
1.6. Con
osservazioni del 5 ottobre 2016 l’UAI ha rilevato che il dr. med. __________ ha
citato il referto del 21 ottobre 2011 prodotto dall’insorgente e già presente
agli atti. Del resto la medesima diagnosi posta dal perito è presente del
referto del 26 gennaio 2012 della __________, del 21 luglio 2014 della medesima
clinica e del 15 gennaio 2015 della curante, dr.ssa med. __________ (doc. X).
1.7. Dopo
aver chiesto (doc. XII) ed ottenuto (doc. XIII), una proroga, l’insorgente ha
evidenziato che il perito ha posto la diagnosi di discopatia C5/C6 con lieve
restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C6 e C5. Anche nel
rapporto del 26 gennaio 2012 e del 21 luglio 2014 della __________ si fa
riferimento alla “Retrolistese C5/6”. Pure la dr.ssa med. __________ il
15 gennaio 2015 indica la retrolistesi C5-C6. Tuttavia la RM del 21 ottobre
2011 diagnostica la presenza di una retrolistesi C4 su C5. Secondo l’insorgente
il perito non si è minimamente confrontato con il referto radiologico del 21
ottobre 2011 e contesta di conseguenza la definizione del grado di inabilità
lavorativa (doc. XIV).
1.8. Il
23 gennaio 2017 il ricorrente ha sollecitato l’evasione del ricorso poiché la
sua salute sta peggiorando e il protrarsi della procedura incide notevolmente
sulla sua situazione finanziaria (doc. XVI).
in
diritto
2.1. L’insorgente
afferma di contestare unicamente le tre decisioni tramite le quali gli è stato
assegnato il diritto ad ¼ di rendita AI e non anche quelle relativa
all’assegnazione di una rendita intera.
In
DTF 131 V 164 il TF ha stabilito che dal profilo dell'oggetto impugnato e
dell'oggetto della lite è irrilevante che l'assegnazione retroattiva di una
rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo venga notificata con
un'unica decisione oppure per mezzo di più decisioni di stessa data. Valgono i
principi posti in DTF 125 V 413.
In
concreto pertanto tutte le decisioni, nel loro insieme, sono oggetto del
contendere e dell'esame di questo TCA.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261
consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido.
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art.
16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe
conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle
attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Secondo
la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza
l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA
I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G.,
I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il
reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Per quel che concerne invece
il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique VSI
2002 pag. 68 consid. 3b;
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza
del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il
calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la
graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico applicabile
alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in
particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso
dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni
economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove
si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid.
2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123
consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).
Nel caso di un
indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo
l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la
perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori
influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza
l’allora TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi
idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34,
p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique
VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del
libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore
probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento
(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il
Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte
dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso
posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore
probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis
cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione
dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti
di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
Considerandi
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6
In concreto per quanto concerne
l’aspetto medico l’insorgente, dopo essere stato silente in sede di ricorso,
con le osservazioni del 19 settembre 2016 contesta anche la valutazione della
capacità lavorativa poiché il perito, dr. med. __________, non avrebbe
diagnosticato la presenza della retrolistesi di C4 su C5, rilevata dalla RM del
21.
ottobre 2011 (doc. B1).
Il dr. med. __________,
FMH reumatologia e medicina interna, nel suo referto del 6 marzo 2014, redatto dopo
aver visitato l’insorgente in data 5 febbraio 2014, ha descritto l’anamnesi
(famigliare, remota, sistemica, socio-professionale, osteo-articolare, disturbi
attuali), lo status, la documentazione radiologica e quella medica, ed ha posto
la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia, su/con
emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare S1 sx su ernia
discale, decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione posteriore ed intersomatica
(07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con
discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei
forami C6 d.d.p. e C5 dx, PSH sx con lesione transumrale pre-inserzionale del
tendine sopraspinoso, iniziale gonartrosi dx su/con st. d. meniscectomia media
parziale (1984), st.d. osteotomia della tibia. Egli ha poi posto la diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome fibromialgica, esiti
di compressione del N. peroneo sx (05/2013) a livello della testa fibulare
fibula, con disturbi sensitivo-motori completamente recuperati, dolori
anamnestici polso e pollice dx in st. d. traumi distorsivi/contusivi remoti,
senza reperti obiettivi (pag. 229 e seguenti incarto AI).
Il perito ha
precisato che “determinante ai fini della valutazione della capacità
lavorativa è dunque principalmente la problematica degenerativa lombare e della
spalla dx, mentre quella della colonna cervicale e del ginocchio dx hanno un
impatto molto meno pronunciato” (pag. 240 incarto AI). Lo specialista ha
poi evidenziato che nella sua attività di meccanico di automezzi e mezzi
ausiliari per persone handicappate l’interessato è inabile al 50% da circa due
anni ed al 100% dal giugno 2013 ed ha concluso che “dal lato reumatologico,
a partire dal momento della perizia, nell’attività di professione precedente
ritengo dunque una capacità lavorativa residua del 25%, con scarse possibilità
di migliorare significativamente in futuro” (pag. 241 incarto AI). In
attività leggera con le limitazioni ivi descritte l’insorgente è stato ritenuto
capace al lavoro al 50% sia per un lavoro a metà tempo con pieno rendimento che
per un lavoro a tempo pieno ma con riduzione del rendimento del 50%.
L’interessato
è in seguito stato convocato dal medico SMR per un colloquio psichiatrico per
valutare la presenza dei principi di Förster (pag. 244 incarto AI). Dalla
visita del 16 aprile 2014 è stata accertata un’assenza di una comorbidità
psichiatrica grave e cronica, un’assenza di una comorbidità somatica molto
grave, un’assenza di uno stato psichico cristallizzato e l’assenza di un
isolamento sociale in ogni ambito e, dunque, l’assenza di una psicopatologa
maggiore (cfr. pag. 250 e seguenti incarto AI).
Certo,
con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche (cfr.
comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) ed ha stabilito che la
capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i
fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del
caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare
stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente
essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF
137.
V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist
sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen
Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss
altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.
Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen
spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein
abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht
standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die
nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem
einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder
gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit
weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der
massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und
-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).
Va
detto che secondo la giurisprudenza del TF in vigore al momento della visita
presso il medico SMR, la fibromialgia non era di regola atta, in quanto tale, a
determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A
determinate condizioni tale disturbo poteva causare un’incapacità lavorativa e
spettava comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una
classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352
(confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007
del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte aveva
precisato che un’inesigibilità presupponeva in ogni caso la presenza manifesta
di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso
patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione
duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,
(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
I 702/03 del 28 maggio 2004
e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
Nel caso di specie ritenuto che l’insorgente non ha contestato le
conclusioni dell’UAI in merito alla valutazione psichiatrica e non ha prodotto
alcuna attestazione medica relativamente a questa problematica, e ritenuto che
il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia,
dopo aver visitato l’insorgente il 16 aprile 2014, ha escluso la presenza di
qualsiasi psicopatologia maggiore, accertando l’assenza di qualsiasi criterio
di Förster (pag. 251-256 incarto AI), e non ha del resto applicato la
presunzione secondo cui questi disturbi possono essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile, non vi sono motivi per scostarsi
dalle conclusioni in ambito psichiatrico. Alla valutazione del dr. med. __________
va attribuita piena forza probante.
In seguito il
18.
maggio 2015 il dr. med. __________, dopo aver nuovamente rivisto il
ricorrente in data 5 maggio 2015 (pag. 332 incarto AI), ha allestito un ulteriore
referto ponendo quale diagnosi la sindrome lombovertebrale cronica, senza
neurologia, su/con esiti di emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare
S1 sx su ernia discale, esiti di decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione
intersomatica (07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia,
su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi
ossea dei forami C5 dx e C6 d.d.p., esiti di artroscopia spalla sx il
10.06.2014
con tenodesi capolungo del bicipite e decompressione sottoacromiale
per impingement subacromiale e tendinopatia del capo lungo del bicipite; esiti
di artroscopia spalla dx il 20.10.2014 con tenodesi del capo lungo del
bicipite, acromioplastica, borsectomia e resezione AC per diagnosi lesione
degenerativa SLAP con ancoraggio instabile del bicipite, impingement
sottoacromiale, artrosi acromio-clavicolare, iniziale gonartrosi dx su/con
esiti di meniscectomia mediale parziale (1984), esiti di osteotomia della
tibia. Egli ha inoltre posto le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa di metatarsalgie anamnestiche su disturbi statici, dolori
anamnestici polso e pollice dx in st. d. traumi distorsivi/contusivi,
attualmente senza reperti obiettivi. Il dr. med. __________ ha poi stabilito
che riguardo alla sua attività di meccanico di mezzi ausiliari per persone
andicappate l’insorgente ha una capacità lavorativa residua del 25%, mentre in
attività leggere con gli impedimenti ivi descritti, ha confermato la capacità
lavorativa del 50% (pag. 340 e seguenti incarto AI).
Il medico SMR,
dr. med. __________, ha confermato questa valutazione, precisando, circa
l’incapacità lavorativa in attività adeguate, un’inabilità del 100% dal 10
giugno 2014, del 50% dal 10 settembre 2014, del 100% dal 24 ottobre 2014 e del
50% dal 24 febbraio 2015 (pag. 347 incarto AI).
L’8 febbraio
2016, in seguito all’inchiesta per l’attività professionale indipendente, il
perito ha precisato che per l’attività di meccanico l’insorgente è stato
inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal giugno
2013, al 75% dal 5 febbraio 2015, quale attività di amministrazione/ufficio è
stato inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal
giugno 2013 ed al 50% dal 5 febbraio 2014, quale attività di consulente è stato
inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal giugno
2013, al 50% dal 5 febbraio 2014 (pag. 504 e seguenti AI). Il medico SMR, dr.
med. __________, ha confermato questa valutazione il 16 febbraio 2016, aggiungendo
che l’interessato è stato inabile al 100% dal 10 giugno 2014, al 75% quale
meccanico per la riparazione di ausili per disabili dal 10 settembre 2014 ed al
50% per attività amministrativa e consulenza, al 100% per qualsiasi attività
dal 24 ottobre 2014 ed al 75% quale meccanico per la riparazione di ausili per
disabili dal 24 febbraio 2015 ed al 50% per attività amministrativa e di
consulenza (pag. 506 incarto AI).
Accertato che
le perizie del dr. med. __________ sono state allestite conformemente a quanto
richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), essendo
dettagliate, approfondite e prive di contraddizioni, essendosi inoltre il
perito espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esaminando
accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione e valutando la
capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni figuranti
dalle visite effettuate presso di lui, ai referti deve essere attribuita piena
forza probante.
Del resto alla medesima
conclusione è giunto pure il medico SMR, dr. med. __________.
A
proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.
59.
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In concreto l’insorgente,
nelle more processuali, non ha prodotto alcuna documentazione medica successiva
ai referti peritali atta a sovvertire le convincenti conclusioni del dr. med. __________.
Egli si limitato a
trasmettere l’esito di una RM del rachide cervicale nativo del 21 ottobre 2011
(doc. B1), del dr. med. __________ della Clinica __________, che ha certificato
la presenza di una retrolistesi di C4 su C5 con distorsione del disco
intersomatico e stenosi foraminale bilaterale, già agli atti (pag. 140 incarto
AI), rilevando che il perito non avrebbe citato questa patologia nella
diagnosi, limitandosi a diagnosticare la sindrome
cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con discopatia C5/6 con lieve
restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C6 d.d.p. e C5 dx.
Dagli atti emerge che il
perito ha preso in considerazione la citata RM del 21 ottobre 2011. Lo
specialista l’ha infatti citata tra la documentazione radiologica
indicando “degenerazione discale C4/5. Retrolistesi di C4 su C5 con
protrusione discale intracanalare senza sicuri contatti midollari. Spazio C5/6
e C6/7 nella norma (pag. 234 incarto AI).
Certo, essa
non figura tra le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Ciò
significa unicamente che questa patologia non incide sulla capacità per il
ricorrente di svolgere un’attività, ma non vuol dire che il dr. med. __________
non l’ha vista e non l’ha presa in considerazione.
Infatti nel
referto del 6 marzo 2014 vi sono altre patologie citate nella documentazione
medica che non sono state riprese nella diagnosi. Ad esempio non vi è la
condromalacia stadio III del condilo mediale del ginocchio dx in stato dopo
meniscectomia mediale parziale, bensì è stata citata tra le diagnosi “solo”
lo stato dopo meniscectomia mediale parziale (pag. 235 e 238 incarto AI),
oppure non vi è la diagnosi di sindrome panvertebrale con esiti di
infiltrazioni peridurali a destra per riesacerbazione della sindrome radicolare
L5, esiti di termocoagulazione dei rami articolari mediali L4-L5 sinistra,
discopatia C4/5 e C5/6, ma la sindrome lombovertebrale cronica, senza
neurologia, su/con emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare
S1 sx su ernia discale, decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione posteriore ed
intersomatica (07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia,
su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi
ossea dei forami C6 d.d.p. e C5 dx.
Il perito ha
pertanto preso in considerazione tutta la documentazione medica agli atti, ma
ha citato, giustamente, solo le diagnosi principali che hanno (o non
hanno) un’influenza sulla capacità lavorativa. Egli non ha invece inserito
nella diagnosi, anche alla luce delle numerose malattie di cui è affetto
l’insorgente, tutte le patologie, anche quelle secondarie, che non hanno
un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’interessato o che, oltre a non
avere alcuna influenza, non sono di primaria importanza.
Del resto
anche gli esperti della Clinica __________ di __________ nei loro rapporti del
26.
gennaio 2012 (pag. 121incarto AI) e del 21 luglio 2014 (pag. 278 incarto AI)
hanno posto la diagnosi di sindrome cronica cervicale con retrolistesi C5-C6,
pur facendo riferimento, anch’essi, nel primo referto, alla RM del 21 ottobre
2011.
(pag. 122. Incarto AI; cfr. anche pag. 30 e 33 dell’incarto
dell’assicuratore malattie).
La stessa
curante, dr.ssa med. __________, il 15 gennaio 2015 ha indicato tra le diagnosi
la sindrome cronica spondilogena con retrolistesi C5-C6 e protrusione discale
C5-C6, stenosi del canale spinale di origine discogena (2011) ma non la retrolistesi
di C4 su C5 (pag. 307 incarto AI), così come aveva già fatto il 14 marzo 2012
(pag. 125 incarto AI; cfr. anche i suoi referti in ambito di assicurazione
malattie: pag. 28/29 e 35/36 incarto dell’assicuratore malattie).
Ritenuto che
per il resto l’insorgente non contesta ulteriori aspetti della valutazione
medica operata dall’UAI, questo TCA non ha di conseguenza alcun motivo per
distanziarsi dalle perizie del dr. med. __________ e dalle successive
conclusioni del medico SMR, dr. med. __________.
Resta da
esaminare se il ricorrente va considerato dipendente oppure indipendente e se al
caso di specie va applicato il metodo straordinario, come deciso dall’UAI,
oppure il metodo ordinario come chiesto dal ricorrente.
2.7
Con sentenza 9C_236/2009 del 7
ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag. 35, il TF ha riassunto la
giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo straordinario, rilevando ai
consid. 3.3 e 3.4:
" (…)
3.3
Chez une personne de condition indépendante, la
comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et
après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables
sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où
l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de
l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité.
En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de
nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation
conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille,
des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs.
Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de
distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à
l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré
(arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et I 432/97
du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).
3.4
Le point de savoir selon
quelle méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une
Dispositivo
question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En
l'espèce, aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances
sociales ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de
comparaison des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au
regard des faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être
suivi. Les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient
constituer une base valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne
permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la
prestation personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à
des facteurs étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un
employé qualifié entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué
de manière prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre
d'affaires de l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il
n'est pas possible de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des
effets sur la capacité personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa
capacité de rendement due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité
de gain de l'assuré ne saurait se confondre avec la diminution du bénéfice
d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des
circonstances - étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme
notamment l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de
la clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une
évaluation conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la
capacité de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement
attaqué et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la
méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”
Secondo
il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, “l'amministratore
di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono
essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale
società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica
ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità
con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto
della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei
campi d’attività; v.8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da
una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista
unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado
d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto
in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione
tra salario e utile (8C_346/2012)”.
2.8. In concreto dagli atti emerge
che l’insorgente è vice-presidente della società __________, con diritto di
firma collettiva a due (pag. 358 incarto AI). Presidente è il fratello __________
(firma collettiva a due). Inoltre quale membro a registro di commercio figura
pure __________ (firma collettiva a due).
Il ricorrente detiene il 5%
delle azioni della società dal 2008, senza cambiamenti da allora (pag. 453
incarto AI). La società ha affermato che in seguito alla malattia del
ricorrente “non vi è stata una sostituzione specifica” poiché “si è
avvalsa di collaborazioni esterne con appalti puntuali in funzione delle
necessità della ditta (tipo di lavoro)” ed ha allegato copia delle fatture
delle prestazioni dei terzi per gli anni dal 2011 al 2014 (pag. 453 incarto
AI).
Interpellata dall’UAI la
società ha inoltre precisato che l’insorgente svolgeva una attività al 100%
suddivisa in 75% per lavori prettamente manuali e 25% in lavori amministrativi
(pag. 357 incarto AI).
Circa il salario conseguito,
nel 2008 l’insorgente ha percepito un reddito determinante di fr. 63'139.45, __________
di fr. 18’656 e __________ di fr. 14'400 (pag. 360 incarto AI), nel 2009 di fr.
66'811.90, rispettivamente fr. 20'758.80 e fr. 14'688 (pag. 361 incarto AI),
nel 2010 di fr. 67'600, rispettivamente fr. 20'760, fr. 14'688 (pag. 362
incarto AI), nel 2011 di fr. 58'051.75, rispettivamente fr. 20'760 e fr. 14'688
(pag. 363 incarto AI), nel 2012 fr. 39'819.40, rispettivamente fr. 20'760 e fr.
14'688 (pag. 364 incarto AI), nel 2013 fr. 19'513.80, rispettivamente fr.
20'760 e fr. 14'688 (pag. 365 incarto AI) e nel 2014 alcunché per l’insorgente,
rispettivamente fr. 20'760 e fr. 15'068 (pag. 366 incarto AI).
L’ispettrice ha rilevato che
l’insorgente sino al 2008 è stato l’unico dipendente della società, __________
ripara le sedie a rotelle ed è attivo dalle 13.30 alle 16.00 da lunedì a
venerdì tranne il mercoledì per un impegno di 12-13 ore circa alla settimana, __________
attivo dal 1° febbraio 2008 ha dichiarato di lavorare 3 ore al giorno circa ma
non necessariamente la mattina o il pomeriggio, bensì a dipendenza delle
esigenze del negozio e si occuperebbe della parte amministrativa di cui si
occupava prima il fratello (ricorrente), attività che però sarebbe assai
limitata dato che il numero di fatture è esiguo (pag. 493 incarto AI).
Nell’inchiesta
economica per l’attività professionale indipendente eseguita il 10 dicembre
2015 (pag. 488 e seguenti incarto AI), emerge inoltre:
"
(…)
In assenza del danno alla salute,
l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro indipendente:
L’assicurato che dichiara come siano
due anni circa che non si dedica più ad alcuna attività nell’ambito della
società, ammette di attendere la decisione AI prima di prendere decisioni in
merito al proprio futuro, sia in seno alla SA stessa, sia dal lato professionale
in genere; dichiara inoltre di non voler essere più attivo in seno al CdA per
la fine dell’anno.
Nega tuttavia di detenere il capitale
di maggioranza ma unicamente il capitale dichiarato al fisco.
(…)
Nella lettera del 29.12.2015 della __________
si è indicato che l’assicurato sarebbe proprietario del 5% del capitale
azionario dal 2008, dichiarazione che concorda con quanto esposto
dall’assicurato nella dichiarazione fiscale personale.
(…)
Orari d’apertura del negozio:
. Da lunedì a venerdì dalle 8.00-8.30
alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; il sabato solo su appuntamento
. da quando l’assicurato è ammalato – tuttavia
i signori __________ non sono stati in grado di indicare esattamente da quale
data – non vi sarebbe un orario fisso, ma dipende dalla presenza del signor
__________ e del collega __________, entrambi assunti a tempo parziale. “Spesso
il negozio resta chiuso”, spiegano i miei interlocutori, ma con un collegamento
alla segreteria telefonica per fare in modo che i clienti contattino direttamente
il signor RI 1.
. Orari di lavoro dell’assicurato:
L’assicurato ha dichiarato un orario
normale prima del danno alla salute dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 “sino
anche alle 20.00 se necessario”, ha spiegato durante l’incontro.
(…)
4.3 Situazione del mercato
(concorrenza, commesse, situazione
congiunturale)
Riguardo all’andamento del mercato i
signori __________ hanno spiegato come le cose nel loro ambito siano cambiate
con il passare degli anni; in particolare le politiche dell’Ufas hanno dato maggiore
capacità di vendita a centri come quelli di __________, penalizzando
indirettamente i venditori privati.
Con la concorrenza ticinese invece,
hanno sostenuto i fratelli __________, sono in un clima di ottima
collaborazione, in particolare con il concorrente più grosso, ovvero la __________
di __________.
4.4 Cambiamenti nell’organizzazione
dell’impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute?
(…)
Lettera rappresentante legale
dell’assicurato del 01.10.2015:
“Il signor RI 1 era occupato al 100%
presso la società, di cui il 75% in lavori prettamente manuali e per la
rimanenza del 25% in lavori amministrativi”
Questionario datore di lavoro
del 03.04.2012 viene indicato un salario di fr. 67'600 lordi per il 2010, fr.
71'500.- lordi per il 2011.
Lettera della __________ del
29.12.2015:
Si indica che l’assicurato è stato
sostituito non da personale dipendente dell’azienda ma da terzi estranei
all’azienda. In allegato sono state inviate le fatture che avrebbero coperto i
costi sostenuti dal 2011 al 2014. Secondo tali fatture la spesa sostenuta dalla
__________ sarebbe stata di:
2011: fr. 9'092.-
2012: fr. 20'310.20
2013: fr. 21'878.60
2014: fr. 19'747.15
Le cifre sono comprensive dei costi per
manodopera e materiale di vario genere.
Esiti dell’inchiesta:
L’assicurato dichiara di fare assai
poco da circa due anni: “alla mattina va a prendere la posta”, spiega, ma non
senza garantire più una presenza; se ne occupano il fratello e il signor __________,
che tuttavia non hanno aumentato il tempo di lavoro.
Tutta l’attività amministrativa e la
consulenza sui mezzi sarebbe ora delegata al fratello __________, mentre il
signor __________ si occuperebbe unicamente della modifica delle carrozzelle.
5 Situazione del personale
(…)
Riguardo al signor __________, membro
della società con firma a due insieme all’assicurato e al fratello, il signor __________
della __________ ha spiegato trattarsi di persona con la quale la __________ ha
collaborato regolarmente, dato che presso la sua officina venivano modificate
le auto.
Il signor __________, che è stato
indicato dal signor RI 1 come la persona a conoscenza sia dell’andamento della
società che delle collaborazioni di terzi durante il periodo di malattia, si è
invece detto estraneo alla gestione e all’oscuro della contabilità vera e
propria, che non sarebbe lui a fare. Ha spiegato di essere il fiduciario della __________
ma di occuparsi unicamente della presentazione del C.E. e del bilancio al
fisco: egli non saprebbe nulla né della ripartizione del capitale tra i soci,
né di come verrebbe gestita la società stessa, e sarebbe altresì all’oscuro del
prestito che la società ha fatto all’assicurato.
Osservazioni:
Dopo il colloquio telefonico con il
signor __________, si è reso necessario scrivere direttamente alla società al
fine di chiarire la posizione finanziaria del signor RI 1 e di avere il computo
dei lavori di terzi effettuati dal 2011 al 2014.
5.2 Cambiamenti imputabili al danno
alla salute
(concernenti il personale e la
percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
Collaboratori
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
__________
Secondo i
fratelli __________ è persona indipendente a cui vengono affidati i lavori
che l’assicurato non è più in grado di svolgere; si tratterebbe di una delega
a terzi
6 CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ
– vedi allegato 1
Nonostante abbia chiesto all’assicurato
per quante ore alla settimana si fosse occupato di attività a carattere
amministrativo (preventivi, fatturazioni, entrate ed uscire, eccetera) non ho
avuto risposte precise: si è limitato a spiegare come l’attività fosse
effettuata dalla moglie il fine settimana (la moglie lavora infatti a tempo
pieno), “per circa 2 ore la domenica” e come lui non abbai nutrito mai
interesse per questa attività preferendo il lavoro di tipo pratico. La moglie
se ne sarebbe occupata solo sino a due anni orsono, mentre ora verrebbe
eseguita dal fratello __________.
Anche quando ho chiesto all’assicurato
se la percentuale indicata del 25% per attività di tipo amministrativo fosse
eccessiva o meno, data la situazione descritta testé, non ha confermato né
negato.
Pertanto non resta che riprendere la
ripartizione tra campi inviata al nostro ufficio, dato che non si dispone di
informazioni più precise.
Per quel che concerne la
collaborazione fornita dalla moglie- collaborazione che è stata descritta come
minima con la precisazione che anche l’assicurato avrebbe potuto farsene carico
personalmente – non ne sarà tenuto conto dato che da due anni se ne occupa il fratello
__________ senza alcun aumento dell’impegno lavorativo.
(…)
8. PROVVEDIMENTI DI
INTEGRAZIONE
(tramite
adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi
ausiliari)
In considerazione della situazione
lavorativa dell’assicurato, proprietario solo in minima parte del capitale
azionario della società ma nella posizione, nondimeno, di prendere decisioni
strategiche in seno alla stessa, dell’età, delle competenze professionali
acquisite e non da ultimo della capacità lavorativa residua medicalmente
riconosciuta, ritengo che la valutazione debba essere fatta anche in attività
adatta. Prego pertanto il segretario di procedere in tal senso.
8.1 Ritiene necessaria una perizia?
No
9 VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
Tenendo conto della posizione
dell’assicurato all’interno della società, almeno nella misura di ciò che ha
dichiarato, dobbiamo procedere al computo del salario e dell’utile
limitatamente alla quota parte corrispondente al capitale investito.
Prima del 2008, come appare dagli atti,
l’assicurato lavorava solo, mentre da quell’anno sono entrati a far parte della
società il signor __________ e il fratello dell’assicurato stesso __________
nel ruolo di dipendenti; allo stesso tempo il Registro di commercio evidenzia
un cambiamento nella responsabilità di firma, che diventa a due, con il ruolo
di presidente affidato al signor __________ e quello di vicepresidente
all’assicurato. Non è dato a sapere quale sia la ripartizione del capitale tra
i soci e chi siano i soci stessi della __________, anche se si può
verosimilmente ritenere che il signor RI 1 sia “vicino” alla società in virtù
delle responsabilità amministrative ricoperte e della continuità in seno alla
stessa: non dimentichiamo che prima del 2008 egli ne era l’unico dipendente.
Ragioni per le quali è stato valutato alla stregua di un indipendente, e non
quale mero dipendente della società.
Per ciò che attiene al guadagno
conseguito prima del danno, ritengo che per quanto detto sopra si debbano prendere
a riferimento gli anni che seguono il 2008, ovvero il 2009 e il 2010, anni in
cui l’assicurato ha condiviso le direzione con gli altri due dipendenti.
Dalla media dei salari percepiti in
quegli anni si evince un salario lordo di fr. 69'550.-, mentre la media della
quota parte di utile (5%) attribuibile all’assicurato corrisponde a fr.
2'284.-. La somma di entrambi i valori porta ad un reddito senza invalidità di
fr. 71'834.-.
Reddito con invalidità:
Al fine di computare il salario senza
indennità, ritengo più semplice prendere a riferimento il dato indicato
nell’estratto dei conti individuali, dato che, appunto, non le contiene.
L’assicurato, come evidenziano le
informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria, ha beneficiato delle
indennità sino alla loro scadenza ed in seguito ha ricevuto dalla società un
prestito (non si conoscono le condizioni del prestito, che sembrerebbe, secondo
quanto ha riferito il fiduciario essere stato stipulato senza contratto).
Dato che non si tratta di un dividendo,
è possibile valutare la perdita di guadagno solo per il periodo da metà 2011
sino a parte del 2013 e per tutto il 2014, l’assicurato non si è attribuito un
salario benché fosse comunque in grado, stando alla valutazione medica, di
eseguire attività di tipo amministrativo e dirigenziale in seno alla __________.
Ne consegue che la valutazione risulta falsata, per questi due anni, da
elementi economici e non può essere ritenuta rappresentativa della capacità di
guadagno dopo il danno
Per la valutazione della perdita in
attività abituale, prenderò a termine di paragone il salario indicato
nell’Estratto dei conti individuali e la quota di utile proporzionale al
capitale investito.
Si tratta di un calcolo per difetto,
vale la pena ricordarlo, dato che l’assicurato ha svolto all’interno della __________
un ruolo esecutivo importante, contribuendo alla cifra d’affari e all’utile in
misura proporzionalmente maggiore rispetto agli altri due dipendenti.
Reddito
ipotetico senza danno
2011
secondo
l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI-salari lordi 2009-2010+ utili 2009-2010 (solo quota parte 5%)
SFr. 71’834
./. 2. 5%
d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)
Totale
intermedio
SFr. 71’834
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 71’834
./. quota
di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr.
71’834
Reddito
da invalido
Conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) – salario lordo+utile (2011)
SFr. 59’919
./. 2.5%
d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)
Totale
intermedio
SFr. 59’919
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 59’919
./. quota
di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr.
71’834
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr.
11’915
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
17%
Reddito
ipotetico senza danno
2012
secondo
l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI- media salari 2009-2010 attualizzata al 2012 + media utili
2009-2010 (solo quota parte del 5%)
SFr. 72’417
./. 2. 5%
d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)
Totale
intermedio
SFr. 72’417
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 72’417
./. quota
di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr.
72’417
Reddito
da invalido
Conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) – salario lordo+utile (2012)
SFr. 42’097
./. 2.5%
d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)
Totale
intermedio
SFr. 42’097
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 42’097
./. quota
di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr.
42’097
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr.
30’320
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
42%
10 VALUTAZIONE E PROPOSTA
Per quanto il danno alla salute sia
insorto nel 2011, solo il 2012 può essere rappresentativo della perdita di
guadagno in attività abituale: gli anni successivi 2013 e 2014, per le ragioni
spiegate sopra, sono inficiati da elementi di natura economica.
Ritengo tuttavia che, prima di
procedere, si impongano alcune riflessioni.
Nei primi due anni della malattia, da
luglio 2011 a giugno 2013, l’assicurato è stato inabile al 50%; tuttavia, come
si evince dalla documentazione economica agli atti, la perdita subita è
inferiore al grado indicato medicalmente.
In questo lasso di tempo non sono stati
assunti dipendenti e la società ha continuato con la stessa struttura e lo
stesso personale.
Se analizziamo il fatturato dei lavori
a terzi negli anni della malattia e lo rapportiamo ad un orario normale di
lavoro (corrispondente a 1920 ore all’anno, secondo un orario di 40 ore
settimanali come da questionario datore di lavoro) otteniamo la seguente
ripartizione:
Anni
N. di
ore manodopera terzi
Peso %
sull’orario normale
2011
149
8%
2012
346
18%
2013
309
16%
2014
319
17%
Ne deduciamo che, durante tutto il
periodo di malattia, da giugno 2011 sino al 2014 (dunque anche nel periodo
successivo al giugno 2013 dove viene attestato un peggioramento dello stato di
salute) che l’assicurato è stato sostituito in misura inferiore al 20% del
precedente tempo di lavoro.
Si deve convenire pertanto, che per
quanto la ripartizione tra le mansioni indicata dall’assicurato possa
corrispondere a ciò che faceva realmente, ovvero 25% attività amministrativa e
75% attività esecutiva, solo nel 20% delle attività esecutive egli è stato
di fatto sostituito, né è aumentato l’impegno degli altri due dipendenti,
l’uno attivo 12-13 ore alla settimana, l’altro 15 ore.
E’ evidente che le attività di cui
l’assicurato si occupava e che oggi non è più in grado di eseguire sono
“adatte” e compatibili con i limiti funzionali indicati medicalmente; e che,
nondimeno, la percentuale indicata nell’esame peritale si riferisce ad
un’attività che l’assicurato, di fatto esegue solo in misura del 20%.
In virtù di queste considerazioni
chiedo:
1) che l’SMR si chini nuovamente sul
grado in attività abituale e sulla ripartizione tra le mansioni come da
allegato 1 del presente rapporto, sottoponendo al perito le presenti
conclusioni. Il grado di impedimento proposto medicalmente infatti, deve essere
rapportato all’attività svolta effettivamente: l’assicurato è prima di tutto
consulente, può vendere mezzi ausiliari e gestire il lavoro nell’alternanza
delle posture senza sollevare pesi eccessivi, alla stregua degli altri due
dipendenti; solo per le attività più pesanti egli si è di fatto avvalso della
collaborazione di terzi in misura del 20%.
2) La fatturazione a terzi ha messo in
luce come la delega non abbia subito sostanziali cambiamenti tra i primi due
anni della malattia (da giugno 2011 a giugno 2013) e il periodo successivo;
questo non giustificherebbe il peggioramento indicato medicalmente, dove si
attesta un aumento del grado da 50% a 75%.
In definitiva propongo che le presenti
conclusioni vengano ri-sottoposte al vaglio dell’SMR e del perito e che si
rivaluti il grado in base all’attività effettivamente svolta dall’assicurato.
Mi riservo di procedere con le conclusioni e la valutazione del grado solo in
seguito.” (pag. 488 e seguenti incarto AI)
L’8
febbraio 2016 il perito, dr. med. __________, ha affermato che:
"
(…)
Attività di meccanico: IL 100%
dal 06.2011, al 50% dal 07.2011, al 100% dal 06/2013, al 75% dal 05.02.2014,
con capacità lavorativa residua del 25% limitatamente ad attività leggere.
Attività di amministrazione/ufficio:
IL 100% dal 06/2011, 50% dal 07/2011, al 100% dal 06/2013, al 50% dal
05.02.2014.
Attività di consulente: IL 100%
dal 06/2011, 50% dal 07/2011, al 100% dal 06/2013, al 50% dal 05.02.2014
Evidentemente le capacità lavorative
parziali non possono essere sommate aritmeticamente. Così dal 07/2011 al
06/2013 avevo ritenuto una capacità lavorativa del 50% da intendere come
complessiva per le 3 attività (meccanico, amministrazione, consulenza). La
capacità lavorativa del 50% a partire dal 05.02.2014 è intesa come capacità
lavorativa residua in attività adatta e comprende dunque sia lavori di
amministrazione sia consulenza. Si tratta evidentemente del limite inferiore di
esigibilità. Non è escluso che poi la capacità lavorativa effettiva nella vita
reale possa essere superiore a quella stabilita, come sembra dimostrare questo
caso” (pag. 504 incarto AI)
Il
16 febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione (cfr.
consid. 2.6 supra e pag. 506 incarto AI).
L’ispettrice
AI il 24 febbraio 2016 ha affermato:
"
(…)
Dopo la presa di posizione peritale,
sulla base della ripartizione delle attività come è emersa nel corso
dell’inchiesta e valutando altresì i motivi che ci impediscono di utilizzare il
metodo ordinario del raffronto dei redditi – ragioni già esposte al punto
“reddito con invalidità” – ritengo che l’unico metodo che ci consente di
valutare la perdita in attività abituale sia quello straordinario del confronto
tra campi.
Numero dei salari versati 12
Campi di
attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
Incapacità
al lavoro nei campi di attività
Base
salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione
del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno
Amministrazione
24%
10%
1) Sfr. 7’928
Sfr. 22’833
Sfr. 2’283
Consulenza
56%
50%
2) Sfr.
5’760
Sfr. 38’707
Sfr. 19’354
Riparazione
20%
75%
3) Sfr. 5’888
Sfr. 14’131
Sfr. 10’598
4)
Sfr. 0
Sfr. 0
5)
Sfr. 0
Sfr. 0
6)
Sfr. 0
Sfr. 0
Totale
100%
45%
Sfr. 75’671
Sfr. 32’235
Secondo inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2010-attualizzati al 2014
1)
TA17 pos. 33,
uomini
2)
TA17 pos. 42,
uomini
3)
TA17 pos.
72, uomini
4)
CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
5)
CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
6)
CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
Reddito
ipotetico senza invalidità
Sfr.
75’671
Reddito
da invalido
Sfr.
43’436
Diminuzione
del reddito dell'attività prof. imputabile al danno
Sfr.
32’235
Tasso
di diminuzione del reddito dell'attività professionale
43%
11 PROPOSTA
In considerazione delle risultanze dell’inchiesta,
propongo una prestazione nella misura sopra indicata per la malattia di lunga
durata; evidentemente la presente valutazione non andrà applicata ai periodi di
inabilità completa, così come indicato in sede peritale.
Resta attuale la possibilità di
valutare la perdita anche in attività adatta, dato che non si vedono ragioni
affinché non si debba procedere in tal senso.” (pag. 521/522 incarto AI)
Va ancora evidenziato, a
proposito del confronto tra campi di attività per la professione di consulente
in mezzi ausiliari, esposta nell’allegato 1, che per quanto concerne la
direzione/amministrazione, è stato fissato dall’ispettrice un grado
d’incapacità del 10% con la seguente giustificazione: “il perito ha indicato
anche per questa attività un grado di inabilità del 50%, grado che tuttavia non
mi trova concorde. Innanzitutto l’assicurato condivide l’impegno con il
fratello (la moglie lo ha aiutato a titolo gratuito per un periodo limitato),
pertanto ha la fattiva possibilità di delegare parte delle attività
amministrative che, come ben sappiamo, possono essere eseguite nell’alternanza
delle posture. Il tempo di esecuzione è altresì circoscritto (24%) dato il peso
di importanza sull’arco della settimana, consentendo di fatto all’assicurato
una distribuzione dei compiti su un maggior lasso di tempo. Si può pertanto
computare una riduzione del rendimento ma – per ragioni che evidentemente non
sono mediche bensì riconducibili ad una diversa organizzazione dei compiti e
del lavoro – non possiamo valutare una riduzione della capacità alla stregua di
quanto indicato dal lato medico-teorico” (pag. 523 incarto AI). Circa il
grado d’incapacità lavorativa del 50% nella consulenza, l’ispettrice ha
evidenziato come “l’attività di consulenza è effettuata davanti al cliente
(o al telefono), pertanto in una condizione che può risultare disagevole per
l’assicurato, se mantenuta a lungo. Il perito nella recente valutazione ha
indicato un grado del 50%, che viene ripreso in questa sede dato che
l’assicurato potrebbe non risultare del tutto libero nel cambio di posture”
e per l’attività di riparazione/attività meccanica che “l’attività è stata
completamente delegata, delega che appare giustificata in base ai limiti a
dossier. Il perito ha confermato in siffatta attività una incapacità del 75%,
grado che viene ripreso in questa sede dato che anche dal lato economico appare
giustificato un grado di impedimento elevato”. Chiamata ad esprimersi in
merito alle osservazioni al progetto di decisione con le quali si chiedeva
l’applicazione del metodo ordinario, l’ispettrice ha affermato:
"
(…)
Le osservazioni, che esprimono dissenso
verso il metodo adottato, non portano elementi di novità rispetto alle
informazioni ottenute nel corso dell’istruttoria e dell’inchiesta.
Le motivazioni che soggiacciono alla
scelta del metodo sono state esposte, esaurientemente a mio avviso, al punto 9
del rapporto. Al punto 10 è stato altresì spiegato come si giunga alla
ripartizione tra le mansioni svolte dall’assicurato, pertanto non potrei che
ripetermi.
Vorrei sottolineare come l’assicurato
sia stato chiamato, nel corso del colloquio di inchiesta, a fornire dettagli
(in termini orari e non percentuali) circa la ripartizione da lui stesso
descritta e indicata a dossier, tuttavia, come spiegato nel rapporto stesso,
non ha fornito le informazioni richieste e oltremodo necessarie a valutare in
modo puntuale e corretto la quota di importanza tra le varie mansioni. La
ripartizione proposta nel rapporto si basa peraltro su elementi oggettivi, come
lo sono appunto le prestazioni di terzi, dato che non è mutato il carico di
lavoro del personale attivo, insieme all’assicurato, nella società.
In assenza di elementi che siano in
grado di cambiare l’esito della valutazione, non posso che confermarla.” (pag.
542 incarto AI)
2.9. Nella
fattispecie concreta l’insorgente sostiene in primo luogo che non può essere
considerato quale indipendente poiché è alle dipendenze della società __________
dal 2000 in qualità di meccanico di mezzi ausiliari per disabili (doc. B2, contratto
del 6 dicembre 1999), con contratto del 10 aprile 2008 ha acquistato solo 5
azioni al portatore di fr. 1'000 cadauna della __________, la quale è dotata di
un capitale di fr. 100'000 (doc. A6) e a partire dal 2009 sono state
regolarmente inserite nell’elenco titoli della dichiarazione d’imposta
personale (doc. A7). Dal 16 aprile 2008 egli ha poi assunto la carica di
vicepresidente della società (doc. A8). Avendo una posizione minoritaria non è
in grado di assumere da solo decisioni strategiche in seno alla società.
Va
al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente
amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o
parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla
gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,
in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività
dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non
giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati
indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica
aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è
segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime
di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti
stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF
9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016
consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,
formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in
casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009
del 28 luglio 2010).
In
questo contesto va ribadito che il marginale 3028.1 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una
società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere
considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha
un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il
diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo
utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei
redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività;
v.8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima
è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una
notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può
basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista
unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile
(8C_346/2012)”.
In
concreto – ancorché, conformemente
alla succitata giurisprudenza, per il solo fatto di detenere il 5% delle azioni
e di rivestire la carica di vice-presidente della SA con diritto di firma
collettiva a due, non possa a priori essere paragonato ad un indipendente – per le seguenti ragioni questo Tribunale
ritiene che a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’insorgente quale
indipendente.
Va
innanzitutto rilevato che, come emerge dall’inchiesta economica, dal __________
è iscritta a registro di commercio la ditta individuale __________ di RI 1, che
ha lo scopo __________, di cui il ricorrente è titolare con firma individuale e
che ha la sua sede a __________.
A
questo proposito nel primo colloquio di accertamento del 29 marzo 2012,
sottoscritto anche dall’insorgente, figura che l’assicurato “aveva
un’attività accessoria, __________ di __________, la quale è diventata in
seguito __________. Prima esercitava nei serali e nei festivi e si occupava
unicamente della riparazione di __________” (pag. 149 incarto AI).
Infatti,
nel corso del mese di __________, sempre con sede a __________, è poi stata
fondata anche la __________ con lo scopo iniziale simile alla ditta individuale
ossia __________. L’insorgente, inizialmente, per circa un anno, è stato
l’amministratore unico con diritto di firma individuale di questa società,
quando nel __________, il suo posto è stato preso da __________, fino al __________.
In seguito, fino al mese di __________, amministratore unico con diritto di
firma individuale è diventato __________.
Il
6 dicembre 1999 l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________,
di cui, secondo quanto riportato nell’inchiesta economica, su questo punto non
contestata dall’insorgente, è stato, fino al 2008, l’unico dipendente. Secondo
il contratto, “il campo di attività comprende le mansioni di vendita,
consulenza e riparazioni” (doc. B2).
Dal
__________ 2008 il ricorrente è poi diventato vice-presidente con firma
collettiva a due, insieme al fratello, presidente della società ed a __________,
membro del CdA.
Circa
l’azionariato della società, dal rapporto finale SMR con esame del 16 aprile
2014, redatto dal medico SMR dr. med. __________ figura che “entrambi i
fratelli sarebbero azionisti […]” (pag. 255 incarto AI).
La
__________ è di conseguenza una società, in cui i fratelli __________, che
detengono, perlomeno in parte, le azioni, svolgono un ruolo determinante.
L’insorgente
nella dichiarazione di malattia inoltrata l’8 luglio 2011 alla __________ ha poi
ammesso di svolgere compiti dirigenziali (pag. 2 dell’incarto cassa malati). Sul
medesimo documento la firma dell’assicurato appare inoltre simile a quella del
datore di lavoro (pag. 2 dell’incarto della cassa malati; cfr. anche richiesta
di rendita AI, pag. 100 e doc. A6) la quale appare invece diversa da quella del
fratello __________ (pag. 2 dell’incarto cassa malati e pag.357 incarto AI;
cfr. anche pag. 453 incarto AI). D’altra parte le firme apposte sulle dichiarazioni
dei salari dal “datore di lavoro” e relative agli anni 2008 e 2009 sono simili
a quelle dei due fratelli __________ (cfr. pag. 360 e 361 con pag. 100 e pag.
357), così come le firme della dichiarazione dei salari del 2012 (pag. 364) e
2014 (pag. 366).
L’insorgente
detiene pertanto funzioni dirigenziali all’interno della società ed insieme al
fratello influisce sulle decisioni dell’azienda.
Inoltre
non va dimenticata la circostanza che “dal 2013 al 2014, a cavallo di questi
due anni fiscali, l’assicurato ha ricevuto un prestito dalla società” di
fr. 33'417, di cui tuttavia non è stato prodotto alcun contratto. A questo
proposito mentre il fratello ha affermato che “il rientro del denaro
prestato è previsto per il 2016 e che a fronte del prestito esiste un contratto”,
__________, indicato dai fratelli __________ come la persona a conoscenza
dell’andamento della società e che si occupa della presentazione del conto
economico e del bilancio al fisco si “è detto all’oscuro del prestito
ed ha affermato come “in simili casi i contratti non vengano più effettuati”
(pag. 518 incarto AI). Ora, il fatto di essere riuscito ad ottenere un cospicuo
finanziamento dalla società per la quale lavora, di fr. 33'417, peraltro senza
che agli atti sia stato prodotto un contratto scritto, è un ulteriore indizio a
favore del ruolo importante del ricorrente all’interno della società e della
sua posizione rilevante.
Abbondanzialmente
va poi rilevato che nel frattempo, e meglio dal 27 dicembre 2016, la società si
trova in liquidazione (cfr. il sito del registro di commercio). Ciò a maggior
comprova dell’importanza del ricorrente per l’azienda.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA, applicando il criterio della
probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle
prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014 consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve
concludere che l’insorgente, pur detenendo solo il 5% delle azioni della
società e non disponendo di un diritto di firma individuale, bensì di un
diritto di firma collettiva a due, ha un ruolo determinante nella SA.
Di
conseguenza va trattato alla stregua di un indipendente.
Quanto
all’applicazione del metodo straordinario in luogo del metodo ordinario del
raffronto dei redditi, rilevato che, come indicato dall’ispettrice dell’UAI,
solo il 2012, per i motivi esposti per esteso al consid. 2.8 (cfr. il punto 9 “valutazione
dell’invalidità” e “reddito con invalidità”; cfr. pag. 519
dell’incarto AI) può essere rappresentativo della perdita di guadagno in
attività abituale, mentre gli anni successivi sono inficiati da elementi di
natura economica e non possono essere di conseguenza ritenuti rappresentativi
della capacità di guadagno dopo il danno (cfr. pag. 521 incarto AI), l’applicazione
della procedura straordinaria di confronto tra campi di attività va tutelata.
L’insorgente
contesta anche la ripartizione delle attività così come effettuata
dall’ispettrice (24% per l’amministrazione, 56% per la consulenza e 20% per la
riparazione), sostenendo da una parte che non è chiaro come la funzionaria sia
giunta a queste percentuali ed osservando d’altra parte che deve essere
applicata la ripartizione dichiarata dalla società medesima, e meglio 25% per
le attività amministrative e 75% per la riparazione delle carrozzine (attività
manuale di meccanico; cfr. doc. I).
Anche
in questo caso la decisione dell’ispettrice merita conferma.
In
primo luogo durante il periodo di malattia da giugno 2011 sino al 2014,
esaminando il fatturato dei lavori delegati a terzi rapportati ad un normale
orario di lavoro, emerge che l’assicurato è stato sostituito da terzi in misura
inferiore al 20% del precedente tempo di lavoro e meglio nella misura dell’8%
nel 2011, del 18% nel 2012, del 16% nel 2013 e del 17% nel 2014 (pag. 521
incarto AI e consid. 2.8). Contemporaneamente l’impegno degli altri due
dipendenti (12-13 ore settimanali per __________ e 15 ore settimanali per il
fratello) non è aumentato e nessun ulteriore dipendente è stato assunto. La
tesi dell’assicurato (doc. VIII, cfr. consid. 1.5), secondo cui in quel periodo
le attività meccaniche che l’assicurato doveva affidare a terzi sono diminuite
e pertanto non vi era nessuna attività da esternalizzare o da affidare ai due
dipendenti che hanno mantenuto inalterati i loro impegni, non trova conferma
negli atti poiché la manodopera esternalizzata dal 2012 al 2014 (18%, 16% e
17%) è rimasta costante nel tempo (nel 2011 era della metà [8%] e l’interessato
si è ammalato a giugno, ossia a metà anno) e gli utili non hanno subito
particolari scossoni verso il basso, ritenuto che il 2015 è stato uno degli
anni in cui la società ha conseguito gli utili maggiori degli ultimi anni (cfr.
pag. 518 incarto AI: fr. 40'553 nel 2009, fr. 54'022 nel 2010, fr. 37'363 nel
2011, fr. 45'571 nel 2012, fr. 50'121 nel 2013).
Ne
segue che l’attività di riparazione/attività meccanica va ponderata, senza
danno alla salute, al 20%, ossia alla percentuale completamente delegata a
terzi da quando l’insorgente è ammalato.
L’attività
amministrativa/direzione può essere confermata nel 24%, non scostandosi di
molto da quella dichiarata dalla società (25%). Il rimanente 56% deve di
conseguenza essere attribuito alla consulenza. Infatti, nel contratto di lavoro
sottoscritto il 6 dicembre 1999 figura che “il campo di attività comprende
le mansioni di vendita, consulenza e riparazioni” (doc. B2).
Quanto
al grado d’incapacità delle differenti attività, di per sé non contestato, va
evidenziato che per la consulenza (50%) e la riparazione/attività meccanica (75%)
la percentuale corrisponde a quella medica e dunque non vi è alcun motivo per
non confermarla (pag. 523 incarto AI). Circa l’attività di
direzione/amministrazione, l’ispettrice ha invece preso in considerazione
un’incapacità del 10%, in luogo del 50% stabilito a livello medico, poiché ha
correttamente tenuto conto da una parte la condivisione dell’attività con il
fratello e dunque la possibilità di delegare parte del lavoro e dall’altra, ritenuto
il limitato tempo impiegato per questa funzione (24%), ha evidenziato che l’assicurato
può distribuire i compiti su un maggior lasso di tempo. Per cui è possibile
ritenere una riduzione del rendimento del 10% riconducibile ad una diversa
organizzazione dei compiti e del lavoro ed alla delega al proprio fratello. La
divergenza tra il grado stabilito dal medico e quello accertato dall’ispettrice
dell’UAI è dunque dovuto all’attività che l’assicurato può concretamente
svolgere con il danno alla salute (cfr. anche sentenza 32.2015.48 del 1°
febbraio 2016). L’ispettrice non tiene conto solo dei limiti funzionali
medicalmente riconosciuti, ma anche di altri fattori, quali la struttura della
società, le misure e i costi di tali misure sostenuti
dall’assicurato per continuare ad esercitare la propria attività e, non da
ultimo, le conoscenze professionali acquisite negli anni, che fanno sì che
l’assicurato, in virtù del ruolo privilegiato ricoperto in seno all’azienda ha
la fattiva possibilità di delegare ad altri ciò che personalmente non è in
grado di fare. Si tratta di elementi di cui la percentuale di impedimento
medico-teorica non può tener conto dato che si basa unicamente sui limiti
funzionali (cfr. anche sentenza 32.2015.48 del 1° febbraio 2016).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo
per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica (sul valore
probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V
61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).
A questo proposito va del
resto rammentato che, in linea di massima e senza valide ragioni, non vi è
motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati e un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
In queste condizioni il TCA
deve confermare le decisioni dell’UAI ed il diritto, oltre alla rendita intera
per periodi limitati nel tempo, anche il diritto ad ¼ di rendita nei periodi
contestati.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e
69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso,
le spese per fr. 500.--, sono a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti