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Decisione

32.2016.64

Richiesta di una rendita AI. Conferma del diritto ad 1/4 di rendita (e ad una rendita intera per un determinato periodo). Conferma della qualifica di indipendente e dell'applicazione del metodo straor

11 aprile 2017Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261

consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido.

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art.

16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle

attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Secondo

la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza

l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA

I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G.,

I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il

reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Per quel che concerne invece

il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique VSI

2002 pag. 68 consid. 3b;

DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.

3b).

2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza

del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il

calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la

graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico applicabile

alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in

particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso

dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.

255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;

DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni

economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove

si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid.

2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della

capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre

una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123

consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).

Nel caso di un

indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo

l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la

perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori

influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza

l’allora TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi

idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34,

p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique

VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del

libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore

probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento

(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il

Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte

dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso

posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e uniformizzazione

dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei diritti

di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

Considerandi

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

In concreto per quanto concerne

l’aspetto medico l’insorgente, dopo essere stato silente in sede di ricorso,

con le osservazioni del 19 settembre 2016 contesta anche la valutazione della

capacità lavorativa poiché il perito, dr. med. __________, non avrebbe

diagnosticato la presenza della retrolistesi di C4 su C5, rilevata dalla RM del

21.

ottobre 2011 (doc. B1).

Il dr. med. __________,

FMH reumatologia e medicina interna, nel suo referto del 6 marzo 2014, redatto dopo

aver visitato l’insorgente in data 5 febbraio 2014, ha descritto l’anamnesi

(famigliare, remota, sistemica, socio-professionale, osteo-articolare, disturbi

attuali), lo status, la documentazione radiologica e quella medica, ed ha posto

la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia, su/con

emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare S1 sx su ernia

discale, decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione posteriore ed intersomatica

(07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con

discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei

forami C6 d.d.p. e C5 dx, PSH sx con lesione transumrale pre-inserzionale del

tendine sopraspinoso, iniziale gonartrosi dx su/con st. d. meniscectomia media

parziale (1984), st.d. osteotomia della tibia. Egli ha poi posto la diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome fibromialgica, esiti

di compressione del N. peroneo sx (05/2013) a livello della testa fibulare

fibula, con disturbi sensitivo-motori completamente recuperati, dolori

anamnestici polso e pollice dx in st. d. traumi distorsivi/contusivi remoti,

senza reperti obiettivi (pag. 229 e seguenti incarto AI).

Il perito ha

precisato che “determinante ai fini della valutazione della capacità

lavorativa è dunque principalmente la problematica degenerativa lombare e della

spalla dx, mentre quella della colonna cervicale e del ginocchio dx hanno un

impatto molto meno pronunciato” (pag. 240 incarto AI). Lo specialista ha

poi evidenziato che nella sua attività di meccanico di automezzi e mezzi

ausiliari per persone handicappate l’interessato è inabile al 50% da circa due

anni ed al 100% dal giugno 2013 ed ha concluso che “dal lato reumatologico,

a partire dal momento della perizia, nell’attività di professione precedente

ritengo dunque una capacità lavorativa residua del 25%, con scarse possibilità

di migliorare significativamente in futuro” (pag. 241 incarto AI). In

attività leggera con le limitazioni ivi descritte l’insorgente è stato ritenuto

capace al lavoro al 50% sia per un lavoro a metà tempo con pieno rendimento che

per un lavoro a tempo pieno ma con riduzione del rendimento del 50%.

L’interessato

è in seguito stato convocato dal medico SMR per un colloquio psichiatrico per

valutare la presenza dei principi di Förster (pag. 244 incarto AI). Dalla

visita del 16 aprile 2014 è stata accertata un’assenza di una comorbidità

psichiatrica grave e cronica, un’assenza di una comorbidità somatica molto

grave, un’assenza di uno stato psichico cristallizzato e l’assenza di un

isolamento sociale in ogni ambito e, dunque, l’assenza di una psicopatologa

maggiore (cfr. pag. 250 e seguenti incarto AI).

Certo,

con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il TF

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) ed ha stabilito che la

capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i

fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del

caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare

stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF

137.

V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist

sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen

Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss

altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.

Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen

spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein

abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht

standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die

nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem

einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder

gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit

weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der

massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und

-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

Va

detto che secondo la giurisprudenza del TF in vigore al momento della visita

presso il medico SMR, la fibromialgia non era di regola atta, in quanto tale, a

determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A

determinate condizioni tale disturbo poteva causare un’incapacità lavorativa e

spettava comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una

classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,

rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352

(confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007

del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte aveva

precisato che un’inesigibilità presupponeva in ogni caso la presenza manifesta

di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA

I 702/03 del 28 maggio 2004

e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

Nel caso di specie ritenuto che l’insorgente non ha contestato le

conclusioni dell’UAI in merito alla valutazione psichiatrica e non ha prodotto

alcuna attestazione medica relativamente a questa problematica, e ritenuto che

il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia,

dopo aver visitato l’insorgente il 16 aprile 2014, ha escluso la presenza di

qualsiasi psicopatologia maggiore, accertando l’assenza di qualsiasi criterio

di Förster (pag. 251-256 incarto AI), e non ha del resto applicato la

presunzione secondo cui questi disturbi possono essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile, non vi sono motivi per scostarsi

dalle conclusioni in ambito psichiatrico. Alla valutazione del dr. med. __________

va attribuita piena forza probante.

In seguito il

18.

maggio 2015 il dr. med. __________, dopo aver nuovamente rivisto il

ricorrente in data 5 maggio 2015 (pag. 332 incarto AI), ha allestito un ulteriore

referto ponendo quale diagnosi la sindrome lombovertebrale cronica, senza

neurologia, su/con esiti di emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare

S1 sx su ernia discale, esiti di decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione

intersomatica (07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia,

su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi

ossea dei forami C5 dx e C6 d.d.p., esiti di artroscopia spalla sx il

10.06.2014

con tenodesi capolungo del bicipite e decompressione sottoacromiale

per impingement subacromiale e tendinopatia del capo lungo del bicipite; esiti

di artroscopia spalla dx il 20.10.2014 con tenodesi del capo lungo del

bicipite, acromioplastica, borsectomia e resezione AC per diagnosi lesione

degenerativa SLAP con ancoraggio instabile del bicipite, impingement

sottoacromiale, artrosi acromio-clavicolare, iniziale gonartrosi dx su/con

esiti di meniscectomia mediale parziale (1984), esiti di osteotomia della

tibia. Egli ha inoltre posto le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa di metatarsalgie anamnestiche su disturbi statici, dolori

anamnestici polso e pollice dx in st. d. traumi distorsivi/contusivi,

attualmente senza reperti obiettivi. Il dr. med. __________ ha poi stabilito

che riguardo alla sua attività di meccanico di mezzi ausiliari per persone

andicappate l’insorgente ha una capacità lavorativa residua del 25%, mentre in

attività leggere con gli impedimenti ivi descritti, ha confermato la capacità

lavorativa del 50% (pag. 340 e seguenti incarto AI).

Il medico SMR,

dr. med. __________, ha confermato questa valutazione, precisando, circa

l’incapacità lavorativa in attività adeguate, un’inabilità del 100% dal 10

giugno 2014, del 50% dal 10 settembre 2014, del 100% dal 24 ottobre 2014 e del

50% dal 24 febbraio 2015 (pag. 347 incarto AI).

L’8 febbraio

2016, in seguito all’inchiesta per l’attività professionale indipendente, il

perito ha precisato che per l’attività di meccanico l’insorgente è stato

inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal giugno

2013, al 75% dal 5 febbraio 2015, quale attività di amministrazione/ufficio è

stato inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal

giugno 2013 ed al 50% dal 5 febbraio 2014, quale attività di consulente è stato

inabile al 100% dal giugno 2011, al 50% dal luglio 2011, al 100% dal giugno

2013, al 50% dal 5 febbraio 2014 (pag. 504 e seguenti AI). Il medico SMR, dr.

med. __________, ha confermato questa valutazione il 16 febbraio 2016, aggiungendo

che l’interessato è stato inabile al 100% dal 10 giugno 2014, al 75% quale

meccanico per la riparazione di ausili per disabili dal 10 settembre 2014 ed al

50% per attività amministrativa e consulenza, al 100% per qualsiasi attività

dal 24 ottobre 2014 ed al 75% quale meccanico per la riparazione di ausili per

disabili dal 24 febbraio 2015 ed al 50% per attività amministrativa e di

consulenza (pag. 506 incarto AI).

Accertato che

le perizie del dr. med. __________ sono state allestite conformemente a quanto

richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), essendo

dettagliate, approfondite e prive di contraddizioni, essendosi inoltre il

perito espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esaminando

accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione e valutando la

capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni figuranti

dalle visite effettuate presso di lui, ai referti deve essere attribuita piena

forza probante.

Del resto alla medesima

conclusione è giunto pure il medico SMR, dr. med. __________.

A

proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto l’insorgente,

nelle more processuali, non ha prodotto alcuna documentazione medica successiva

ai referti peritali atta a sovvertire le convincenti conclusioni del dr. med. __________.

Egli si limitato a

trasmettere l’esito di una RM del rachide cervicale nativo del 21 ottobre 2011

(doc. B1), del dr. med. __________ della Clinica __________, che ha certificato

la presenza di una retrolistesi di C4 su C5 con distorsione del disco

intersomatico e stenosi foraminale bilaterale, già agli atti (pag. 140 incarto

AI), rilevando che il perito non avrebbe citato questa patologia nella

diagnosi, limitandosi a diagnosticare la sindrome

cervicovertebrale cronica, senza neurologia, su/con discopatia C5/6 con lieve

restringimento del canale spinale e stenosi ossea dei forami C6 d.d.p. e C5 dx.

Dagli atti emerge che il

perito ha preso in considerazione la citata RM del 21 ottobre 2011. Lo

specialista l’ha infatti citata tra la documentazione radiologica

indicando “degenerazione discale C4/5. Retrolistesi di C4 su C5 con

protrusione discale intracanalare senza sicuri contatti midollari. Spazio C5/6

e C6/7 nella norma (pag. 234 incarto AI).

Certo, essa

non figura tra le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Ciò

significa unicamente che questa patologia non incide sulla capacità per il

ricorrente di svolgere un’attività, ma non vuol dire che il dr. med. __________

non l’ha vista e non l’ha presa in considerazione.

Infatti nel

referto del 6 marzo 2014 vi sono altre patologie citate nella documentazione

medica che non sono state riprese nella diagnosi. Ad esempio non vi è la

condromalacia stadio III del condilo mediale del ginocchio dx in stato dopo

meniscectomia mediale parziale, bensì è stata citata tra le diagnosi “solo”

lo stato dopo meniscectomia mediale parziale (pag. 235 e 238 incarto AI),

oppure non vi è la diagnosi di sindrome panvertebrale con esiti di

infiltrazioni peridurali a destra per riesacerbazione della sindrome radicolare

L5, esiti di termocoagulazione dei rami articolari mediali L4-L5 sinistra,

discopatia C4/5 e C5/6, ma la sindrome lombovertebrale cronica, senza

neurologia, su/con emilaminectomia L5/S1 sx (1992) per sindrome lomboradicolare

S1 sx su ernia discale, decompressione L4/5 e L5/S1 con fusione posteriore ed

intersomatica (07/2013), sindrome cervicovertebrale cronica, senza neurologia,

su/con discopatia C5/6 con lieve restringimento del canale spinale e stenosi

ossea dei forami C6 d.d.p. e C5 dx.

Il perito ha

pertanto preso in considerazione tutta la documentazione medica agli atti, ma

ha citato, giustamente, solo le diagnosi principali che hanno (o non

hanno) un’influenza sulla capacità lavorativa. Egli non ha invece inserito

nella diagnosi, anche alla luce delle numerose malattie di cui è affetto

l’insorgente, tutte le patologie, anche quelle secondarie, che non hanno

un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’interessato o che, oltre a non

avere alcuna influenza, non sono di primaria importanza.

Del resto

anche gli esperti della Clinica __________ di __________ nei loro rapporti del

26.

gennaio 2012 (pag. 121incarto AI) e del 21 luglio 2014 (pag. 278 incarto AI)

hanno posto la diagnosi di sindrome cronica cervicale con retrolistesi C5-C6,

pur facendo riferimento, anch’essi, nel primo referto, alla RM del 21 ottobre

2011.

(pag. 122. Incarto AI; cfr. anche pag. 30 e 33 dell’incarto

dell’assicuratore malattie).

La stessa

curante, dr.ssa med. __________, il 15 gennaio 2015 ha indicato tra le diagnosi

la sindrome cronica spondilogena con retrolistesi C5-C6 e protrusione discale

C5-C6, stenosi del canale spinale di origine discogena (2011) ma non la retrolistesi

di C4 su C5 (pag. 307 incarto AI), così come aveva già fatto il 14 marzo 2012

(pag. 125 incarto AI; cfr. anche i suoi referti in ambito di assicurazione

malattie: pag. 28/29 e 35/36 incarto dell’assicuratore malattie).

Ritenuto che

per il resto l’insorgente non contesta ulteriori aspetti della valutazione

medica operata dall’UAI, questo TCA non ha di conseguenza alcun motivo per

distanziarsi dalle perizie del dr. med. __________ e dalle successive

conclusioni del medico SMR, dr. med. __________.

Resta da

esaminare se il ricorrente va considerato dipendente oppure indipendente e se al

caso di specie va applicato il metodo straordinario, come deciso dall’UAI,

oppure il metodo ordinario come chiesto dal ricorrente.

2.7

Con sentenza 9C_236/2009 del 7

ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag. 35, il TF ha riassunto la

giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo straordinario, rilevando ai

consid. 3.3 e 3.4:

" (…)

3.3

Chez une personne de condition indépendante, la

comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et

après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables

sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où

l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de

l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité.

En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de

nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation

conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille,

des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs.

Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de

distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à

l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré

(arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et I 432/97

du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).

3.4

Le point de savoir selon

quelle méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une

Dispositivo

question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En

l'espèce, aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances

sociales ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de

comparaison des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au

regard des faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être

suivi. Les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient

constituer une base valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne

permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la

prestation personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à

des facteurs étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un

employé qualifié entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué

de manière prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre

d'affaires de l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il

n'est pas possible de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des

effets sur la capacité personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa

capacité de rendement due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité

de gain de l'assuré ne saurait se confondre avec la diminution du bénéfice

d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des

circonstances - étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme

notamment l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de

la clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation

de l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une

évaluation conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la

capacité de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement

attaqué et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la

méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”

Secondo

il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, “l'amministratore

di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono

essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale

società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica

ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità

con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto

della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei

campi d’attività; v.8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da

una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista

unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado

d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto

in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione

tra salario e utile (8C_346/2012)”.

2.8. In concreto dagli atti emerge

che l’insorgente è vice-presidente della società __________, con diritto di

firma collettiva a due (pag. 358 incarto AI). Presidente è il fratello __________

(firma collettiva a due). Inoltre quale membro a registro di commercio figura

pure __________ (firma collettiva a due).

Il ricorrente detiene il 5%

delle azioni della società dal 2008, senza cambiamenti da allora (pag. 453

incarto AI). La società ha affermato che in seguito alla malattia del

ricorrente “non vi è stata una sostituzione specifica” poiché “si è

avvalsa di collaborazioni esterne con appalti puntuali in funzione delle

necessità della ditta (tipo di lavoro)” ed ha allegato copia delle fatture

delle prestazioni dei terzi per gli anni dal 2011 al 2014 (pag. 453 incarto

AI).

Interpellata dall’UAI la

società ha inoltre precisato che l’insorgente svolgeva una attività al 100%

suddivisa in 75% per lavori prettamente manuali e 25% in lavori amministrativi

(pag. 357 incarto AI).

Circa il salario conseguito,

nel 2008 l’insorgente ha percepito un reddito determinante di fr. 63'139.45, __________

di fr. 18’656 e __________ di fr. 14'400 (pag. 360 incarto AI), nel 2009 di fr.

66'811.90, rispettivamente fr. 20'758.80 e fr. 14'688 (pag. 361 incarto AI),

nel 2010 di fr. 67'600, rispettivamente fr. 20'760, fr. 14'688 (pag. 362

incarto AI), nel 2011 di fr. 58'051.75, rispettivamente fr. 20'760 e fr. 14'688

(pag. 363 incarto AI), nel 2012 fr. 39'819.40, rispettivamente fr. 20'760 e fr.

14'688 (pag. 364 incarto AI), nel 2013 fr. 19'513.80, rispettivamente fr.

20'760 e fr. 14'688 (pag. 365 incarto AI) e nel 2014 alcunché per l’insorgente,

rispettivamente fr. 20'760 e fr. 15'068 (pag. 366 incarto AI).

L’ispettrice ha rilevato che

l’insorgente sino al 2008 è stato l’unico dipendente della società, __________

ripara le sedie a rotelle ed è attivo dalle 13.30 alle 16.00 da lunedì a

venerdì tranne il mercoledì per un impegno di 12-13 ore circa alla settimana, __________

attivo dal 1° febbraio 2008 ha dichiarato di lavorare 3 ore al giorno circa ma

non necessariamente la mattina o il pomeriggio, bensì a dipendenza delle

esigenze del negozio e si occuperebbe della parte amministrativa di cui si

occupava prima il fratello (ricorrente), attività che però sarebbe assai

limitata dato che il numero di fatture è esiguo (pag. 493 incarto AI).

Nell’inchiesta

economica per l’attività professionale indipendente eseguita il 10 dicembre

2015 (pag. 488 e seguenti incarto AI), emerge inoltre:

"

(…)

In assenza del danno alla salute,

l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro indipendente:

L’assicurato che dichiara come siano

due anni circa che non si dedica più ad alcuna attività nell’ambito della

società, ammette di attendere la decisione AI prima di prendere decisioni in

merito al proprio futuro, sia in seno alla SA stessa, sia dal lato professionale

in genere; dichiara inoltre di non voler essere più attivo in seno al CdA per

la fine dell’anno.

Nega tuttavia di detenere il capitale

di maggioranza ma unicamente il capitale dichiarato al fisco.

(…)

Nella lettera del 29.12.2015 della __________

si è indicato che l’assicurato sarebbe proprietario del 5% del capitale

azionario dal 2008, dichiarazione che concorda con quanto esposto

dall’assicurato nella dichiarazione fiscale personale.

(…)

Orari d’apertura del negozio:

. Da lunedì a venerdì dalle 8.00-8.30

alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00; il sabato solo su appuntamento

. da quando l’assicurato è ammalato – tuttavia

i signori __________ non sono stati in grado di indicare esattamente da quale

data – non vi sarebbe un orario fisso, ma dipende dalla presenza del signor

__________ e del collega __________, entrambi assunti a tempo parziale. “Spesso

il negozio resta chiuso”, spiegano i miei interlocutori, ma con un collegamento

alla segreteria telefonica per fare in modo che i clienti contattino direttamente

il signor RI 1.

. Orari di lavoro dell’assicurato:

L’assicurato ha dichiarato un orario

normale prima del danno alla salute dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 “sino

anche alle 20.00 se necessario”, ha spiegato durante l’incontro.

(…)

4.3 Situazione del mercato

(concorrenza, commesse, situazione

congiunturale)

Riguardo all’andamento del mercato i

signori __________ hanno spiegato come le cose nel loro ambito siano cambiate

con il passare degli anni; in particolare le politiche dell’Ufas hanno dato maggiore

capacità di vendita a centri come quelli di __________, penalizzando

indirettamente i venditori privati.

Con la concorrenza ticinese invece,

hanno sostenuto i fratelli __________, sono in un clima di ottima

collaborazione, in particolare con il concorrente più grosso, ovvero la __________

di __________.

4.4 Cambiamenti nell’organizzazione

dell’impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute?

(…)

Lettera rappresentante legale

dell’assicurato del 01.10.2015:

“Il signor RI 1 era occupato al 100%

presso la società, di cui il 75% in lavori prettamente manuali e per la

rimanenza del 25% in lavori amministrativi”

Questionario datore di lavoro

del 03.04.2012 viene indicato un salario di fr. 67'600 lordi per il 2010, fr.

71'500.- lordi per il 2011.

Lettera della __________ del

29.12.2015:

Si indica che l’assicurato è stato

sostituito non da personale dipendente dell’azienda ma da terzi estranei

all’azienda. In allegato sono state inviate le fatture che avrebbero coperto i

costi sostenuti dal 2011 al 2014. Secondo tali fatture la spesa sostenuta dalla

__________ sarebbe stata di:

2011: fr. 9'092.-

2012: fr. 20'310.20

2013: fr. 21'878.60

2014: fr. 19'747.15

Le cifre sono comprensive dei costi per

manodopera e materiale di vario genere.

Esiti dell’inchiesta:

L’assicurato dichiara di fare assai

poco da circa due anni: “alla mattina va a prendere la posta”, spiega, ma non

senza garantire più una presenza; se ne occupano il fratello e il signor __________,

che tuttavia non hanno aumentato il tempo di lavoro.

Tutta l’attività amministrativa e la

consulenza sui mezzi sarebbe ora delegata al fratello __________, mentre il

signor __________ si occuperebbe unicamente della modifica delle carrozzelle.

5 Situazione del personale

(…)

Riguardo al signor __________, membro

della società con firma a due insieme all’assicurato e al fratello, il signor __________

della __________ ha spiegato trattarsi di persona con la quale la __________ ha

collaborato regolarmente, dato che presso la sua officina venivano modificate

le auto.

Il signor __________, che è stato

indicato dal signor RI 1 come la persona a conoscenza sia dell’andamento della

società che delle collaborazioni di terzi durante il periodo di malattia, si è

invece detto estraneo alla gestione e all’oscuro della contabilità vera e

propria, che non sarebbe lui a fare. Ha spiegato di essere il fiduciario della __________

ma di occuparsi unicamente della presentazione del C.E. e del bilancio al

fisco: egli non saprebbe nulla né della ripartizione del capitale tra i soci,

né di come verrebbe gestita la società stessa, e sarebbe altresì all’oscuro del

prestito che la società ha fatto all’assicurato.

Osservazioni:

Dopo il colloquio telefonico con il

signor __________, si è reso necessario scrivere direttamente alla società al

fine di chiarire la posizione finanziaria del signor RI 1 e di avere il computo

dei lavori di terzi effettuati dal 2011 al 2014.

5.2 Cambiamenti imputabili al danno

alla salute

(concernenti il personale e la

percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

Collaboratori

Funzione

Percentuale

lavorativa e salario

(assoggettato

all’AVS)

__________

Secondo i

fratelli __________ è persona indipendente a cui vengono affidati i lavori

che l’assicurato non è più in grado di svolgere; si tratterebbe di una delega

a terzi

6 CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ

– vedi allegato 1

Nonostante abbia chiesto all’assicurato

per quante ore alla settimana si fosse occupato di attività a carattere

amministrativo (preventivi, fatturazioni, entrate ed uscire, eccetera) non ho

avuto risposte precise: si è limitato a spiegare come l’attività fosse

effettuata dalla moglie il fine settimana (la moglie lavora infatti a tempo

pieno), “per circa 2 ore la domenica” e come lui non abbai nutrito mai

interesse per questa attività preferendo il lavoro di tipo pratico. La moglie

se ne sarebbe occupata solo sino a due anni orsono, mentre ora verrebbe

eseguita dal fratello __________.

Anche quando ho chiesto all’assicurato

se la percentuale indicata del 25% per attività di tipo amministrativo fosse

eccessiva o meno, data la situazione descritta testé, non ha confermato né

negato.

Pertanto non resta che riprendere la

ripartizione tra campi inviata al nostro ufficio, dato che non si dispone di

informazioni più precise.

Per quel che concerne la

collaborazione fornita dalla moglie- collaborazione che è stata descritta come

minima con la precisazione che anche l’assicurato avrebbe potuto farsene carico

personalmente – non ne sarà tenuto conto dato che da due anni se ne occupa il fratello

__________ senza alcun aumento dell’impegno lavorativo.

(…)

8. PROVVEDIMENTI DI

INTEGRAZIONE

(tramite

adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi

ausiliari)

In considerazione della situazione

lavorativa dell’assicurato, proprietario solo in minima parte del capitale

azionario della società ma nella posizione, nondimeno, di prendere decisioni

strategiche in seno alla stessa, dell’età, delle competenze professionali

acquisite e non da ultimo della capacità lavorativa residua medicalmente

riconosciuta, ritengo che la valutazione debba essere fatta anche in attività

adatta. Prego pertanto il segretario di procedere in tal senso.

8.1 Ritiene necessaria una perizia?

No

9 VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Reddito senza invalidità:

Tenendo conto della posizione

dell’assicurato all’interno della società, almeno nella misura di ciò che ha

dichiarato, dobbiamo procedere al computo del salario e dell’utile

limitatamente alla quota parte corrispondente al capitale investito.

Prima del 2008, come appare dagli atti,

l’assicurato lavorava solo, mentre da quell’anno sono entrati a far parte della

società il signor __________ e il fratello dell’assicurato stesso __________

nel ruolo di dipendenti; allo stesso tempo il Registro di commercio evidenzia

un cambiamento nella responsabilità di firma, che diventa a due, con il ruolo

di presidente affidato al signor __________ e quello di vicepresidente

all’assicurato. Non è dato a sapere quale sia la ripartizione del capitale tra

i soci e chi siano i soci stessi della __________, anche se si può

verosimilmente ritenere che il signor RI 1 sia “vicino” alla società in virtù

delle responsabilità amministrative ricoperte e della continuità in seno alla

stessa: non dimentichiamo che prima del 2008 egli ne era l’unico dipendente.

Ragioni per le quali è stato valutato alla stregua di un indipendente, e non

quale mero dipendente della società.

Per ciò che attiene al guadagno

conseguito prima del danno, ritengo che per quanto detto sopra si debbano prendere

a riferimento gli anni che seguono il 2008, ovvero il 2009 e il 2010, anni in

cui l’assicurato ha condiviso le direzione con gli altri due dipendenti.

Dalla media dei salari percepiti in

quegli anni si evince un salario lordo di fr. 69'550.-, mentre la media della

quota parte di utile (5%) attribuibile all’assicurato corrisponde a fr.

2'284.-. La somma di entrambi i valori porta ad un reddito senza invalidità di

fr. 71'834.-.

Reddito con invalidità:

Al fine di computare il salario senza

indennità, ritengo più semplice prendere a riferimento il dato indicato

nell’estratto dei conti individuali, dato che, appunto, non le contiene.

L’assicurato, come evidenziano le

informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria, ha beneficiato delle

indennità sino alla loro scadenza ed in seguito ha ricevuto dalla società un

prestito (non si conoscono le condizioni del prestito, che sembrerebbe, secondo

quanto ha riferito il fiduciario essere stato stipulato senza contratto).

Dato che non si tratta di un dividendo,

è possibile valutare la perdita di guadagno solo per il periodo da metà 2011

sino a parte del 2013 e per tutto il 2014, l’assicurato non si è attribuito un

salario benché fosse comunque in grado, stando alla valutazione medica, di

eseguire attività di tipo amministrativo e dirigenziale in seno alla __________.

Ne consegue che la valutazione risulta falsata, per questi due anni, da

elementi economici e non può essere ritenuta rappresentativa della capacità di

guadagno dopo il danno

Per la valutazione della perdita in

attività abituale, prenderò a termine di paragone il salario indicato

nell’Estratto dei conti individuali e la quota di utile proporzionale al

capitale investito.

Si tratta di un calcolo per difetto,

vale la pena ricordarlo, dato che l’assicurato ha svolto all’interno della __________

un ruolo esecutivo importante, contribuendo alla cifra d’affari e all’utile in

misura proporzionalmente maggiore rispetto agli altri due dipendenti.

Reddito

ipotetico senza danno

2011

secondo

l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI-salari lordi 2009-2010+ utili 2009-2010 (solo quota parte 5%)

SFr. 71’834

./. 2. 5%

d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)

Totale

intermedio

SFr. 71’834

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 71’834

./. quota

di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr.

71’834

Reddito

da invalido

Conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite) – salario lordo+utile (2011)

SFr. 59’919

./. 2.5%

d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)

Totale

intermedio

SFr. 59’919

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 59’919

./. quota

di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr.

71’834

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr.

11’915

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

17%

Reddito

ipotetico senza danno

2012

secondo

l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI- media salari 2009-2010 attualizzata al 2012 + media utili

2009-2010 (solo quota parte del 5%)

SFr. 72’417

./. 2. 5%

d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)

Totale

intermedio

SFr. 72’417

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 72’417

./. quota

di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr.

72’417

Reddito

da invalido

Conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite) – salario lordo+utile (2012)

SFr. 42’097

./. 2.5%

d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)

Totale

intermedio

SFr. 42’097

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 42’097

./. quota

di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr.

42’097

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr.

30’320

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

42%

10 VALUTAZIONE E PROPOSTA

Per quanto il danno alla salute sia

insorto nel 2011, solo il 2012 può essere rappresentativo della perdita di

guadagno in attività abituale: gli anni successivi 2013 e 2014, per le ragioni

spiegate sopra, sono inficiati da elementi di natura economica.

Ritengo tuttavia che, prima di

procedere, si impongano alcune riflessioni.

Nei primi due anni della malattia, da

luglio 2011 a giugno 2013, l’assicurato è stato inabile al 50%; tuttavia, come

si evince dalla documentazione economica agli atti, la perdita subita è

inferiore al grado indicato medicalmente.

In questo lasso di tempo non sono stati

assunti dipendenti e la società ha continuato con la stessa struttura e lo

stesso personale.

Se analizziamo il fatturato dei lavori

a terzi negli anni della malattia e lo rapportiamo ad un orario normale di

lavoro (corrispondente a 1920 ore all’anno, secondo un orario di 40 ore

settimanali come da questionario datore di lavoro) otteniamo la seguente

ripartizione:

Anni

N. di

ore manodopera terzi

Peso %

sull’orario normale

2011

149

8%

2012

346

18%

2013

309

16%

2014

319

17%

Ne deduciamo che, durante tutto il

periodo di malattia, da giugno 2011 sino al 2014 (dunque anche nel periodo

successivo al giugno 2013 dove viene attestato un peggioramento dello stato di

salute) che l’assicurato è stato sostituito in misura inferiore al 20% del

precedente tempo di lavoro.

Si deve convenire pertanto, che per

quanto la ripartizione tra le mansioni indicata dall’assicurato possa

corrispondere a ciò che faceva realmente, ovvero 25% attività amministrativa e

75% attività esecutiva, solo nel 20% delle attività esecutive egli è stato

di fatto sostituito, né è aumentato l’impegno degli altri due dipendenti,

l’uno attivo 12-13 ore alla settimana, l’altro 15 ore.

E’ evidente che le attività di cui

l’assicurato si occupava e che oggi non è più in grado di eseguire sono

“adatte” e compatibili con i limiti funzionali indicati medicalmente; e che,

nondimeno, la percentuale indicata nell’esame peritale si riferisce ad

un’attività che l’assicurato, di fatto esegue solo in misura del 20%.

In virtù di queste considerazioni

chiedo:

1) che l’SMR si chini nuovamente sul

grado in attività abituale e sulla ripartizione tra le mansioni come da

allegato 1 del presente rapporto, sottoponendo al perito le presenti

conclusioni. Il grado di impedimento proposto medicalmente infatti, deve essere

rapportato all’attività svolta effettivamente: l’assicurato è prima di tutto

consulente, può vendere mezzi ausiliari e gestire il lavoro nell’alternanza

delle posture senza sollevare pesi eccessivi, alla stregua degli altri due

dipendenti; solo per le attività più pesanti egli si è di fatto avvalso della

collaborazione di terzi in misura del 20%.

2) La fatturazione a terzi ha messo in

luce come la delega non abbia subito sostanziali cambiamenti tra i primi due

anni della malattia (da giugno 2011 a giugno 2013) e il periodo successivo;

questo non giustificherebbe il peggioramento indicato medicalmente, dove si

attesta un aumento del grado da 50% a 75%.

In definitiva propongo che le presenti

conclusioni vengano ri-sottoposte al vaglio dell’SMR e del perito e che si

rivaluti il grado in base all’attività effettivamente svolta dall’assicurato.

Mi riservo di procedere con le conclusioni e la valutazione del grado solo in

seguito.” (pag. 488 e seguenti incarto AI)

L’8

febbraio 2016 il perito, dr. med. __________, ha affermato che:

"

(…)

Attività di meccanico: IL 100%

dal 06.2011, al 50% dal 07.2011, al 100% dal 06/2013, al 75% dal 05.02.2014,

con capacità lavorativa residua del 25% limitatamente ad attività leggere.

Attività di amministrazione/ufficio:

IL 100% dal 06/2011, 50% dal 07/2011, al 100% dal 06/2013, al 50% dal

05.02.2014.

Attività di consulente: IL 100%

dal 06/2011, 50% dal 07/2011, al 100% dal 06/2013, al 50% dal 05.02.2014

Evidentemente le capacità lavorative

parziali non possono essere sommate aritmeticamente. Così dal 07/2011 al

06/2013 avevo ritenuto una capacità lavorativa del 50% da intendere come

complessiva per le 3 attività (meccanico, amministrazione, consulenza). La

capacità lavorativa del 50% a partire dal 05.02.2014 è intesa come capacità

lavorativa residua in attività adatta e comprende dunque sia lavori di

amministrazione sia consulenza. Si tratta evidentemente del limite inferiore di

esigibilità. Non è escluso che poi la capacità lavorativa effettiva nella vita

reale possa essere superiore a quella stabilita, come sembra dimostrare questo

caso” (pag. 504 incarto AI)

Il

16 febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione (cfr.

consid. 2.6 supra e pag. 506 incarto AI).

L’ispettrice

AI il 24 febbraio 2016 ha affermato:

"

(…)

Dopo la presa di posizione peritale,

sulla base della ripartizione delle attività come è emersa nel corso

dell’inchiesta e valutando altresì i motivi che ci impediscono di utilizzare il

metodo ordinario del raffronto dei redditi – ragioni già esposte al punto

“reddito con invalidità” – ritengo che l’unico metodo che ci consente di

valutare la perdita in attività abituale sia quello straordinario del confronto

tra campi.

Numero dei salari versati 12

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi di attività

Base

salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione

del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Amministrazione

24%

10%

1) Sfr. 7’928

Sfr. 22’833

Sfr. 2’283

Consulenza

56%

50%

2) Sfr.

5’760

Sfr. 38’707

Sfr. 19’354

Riparazione

20%

75%

3) Sfr. 5’888

Sfr. 14’131

Sfr. 10’598

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

45%

Sfr. 75’671

Sfr. 32’235

Secondo inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2010-attualizzati al 2014

1)

TA17 pos. 33,

uomini

2)

TA17 pos. 42,

uomini

3)

TA17 pos.

72, uomini

4)

CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

5)

CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

6)

CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

Reddito

ipotetico senza invalidità

Sfr.

75’671

Reddito

da invalido

Sfr.

43’436

Diminuzione

del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

Sfr.

32’235

Tasso

di diminuzione del reddito dell'attività professionale

43%

11 PROPOSTA

In considerazione delle risultanze dell’inchiesta,

propongo una prestazione nella misura sopra indicata per la malattia di lunga

durata; evidentemente la presente valutazione non andrà applicata ai periodi di

inabilità completa, così come indicato in sede peritale.

Resta attuale la possibilità di

valutare la perdita anche in attività adatta, dato che non si vedono ragioni

affinché non si debba procedere in tal senso.” (pag. 521/522 incarto AI)

Va ancora evidenziato, a

proposito del confronto tra campi di attività per la professione di consulente

in mezzi ausiliari, esposta nell’allegato 1, che per quanto concerne la

direzione/amministrazione, è stato fissato dall’ispettrice un grado

d’incapacità del 10% con la seguente giustificazione: “il perito ha indicato

anche per questa attività un grado di inabilità del 50%, grado che tuttavia non

mi trova concorde. Innanzitutto l’assicurato condivide l’impegno con il

fratello (la moglie lo ha aiutato a titolo gratuito per un periodo limitato),

pertanto ha la fattiva possibilità di delegare parte delle attività

amministrative che, come ben sappiamo, possono essere eseguite nell’alternanza

delle posture. Il tempo di esecuzione è altresì circoscritto (24%) dato il peso

di importanza sull’arco della settimana, consentendo di fatto all’assicurato

una distribuzione dei compiti su un maggior lasso di tempo. Si può pertanto

computare una riduzione del rendimento ma – per ragioni che evidentemente non

sono mediche bensì riconducibili ad una diversa organizzazione dei compiti e

del lavoro – non possiamo valutare una riduzione della capacità alla stregua di

quanto indicato dal lato medico-teorico” (pag. 523 incarto AI). Circa il

grado d’incapacità lavorativa del 50% nella consulenza, l’ispettrice ha

evidenziato come “l’attività di consulenza è effettuata davanti al cliente

(o al telefono), pertanto in una condizione che può risultare disagevole per

l’assicurato, se mantenuta a lungo. Il perito nella recente valutazione ha

indicato un grado del 50%, che viene ripreso in questa sede dato che

l’assicurato potrebbe non risultare del tutto libero nel cambio di posture”

e per l’attività di riparazione/attività meccanica che “l’attività è stata

completamente delegata, delega che appare giustificata in base ai limiti a

dossier. Il perito ha confermato in siffatta attività una incapacità del 75%,

grado che viene ripreso in questa sede dato che anche dal lato economico appare

giustificato un grado di impedimento elevato”. Chiamata ad esprimersi in

merito alle osservazioni al progetto di decisione con le quali si chiedeva

l’applicazione del metodo ordinario, l’ispettrice ha affermato:

"

(…)

Le osservazioni, che esprimono dissenso

verso il metodo adottato, non portano elementi di novità rispetto alle

informazioni ottenute nel corso dell’istruttoria e dell’inchiesta.

Le motivazioni che soggiacciono alla

scelta del metodo sono state esposte, esaurientemente a mio avviso, al punto 9

del rapporto. Al punto 10 è stato altresì spiegato come si giunga alla

ripartizione tra le mansioni svolte dall’assicurato, pertanto non potrei che

ripetermi.

Vorrei sottolineare come l’assicurato

sia stato chiamato, nel corso del colloquio di inchiesta, a fornire dettagli

(in termini orari e non percentuali) circa la ripartizione da lui stesso

descritta e indicata a dossier, tuttavia, come spiegato nel rapporto stesso,

non ha fornito le informazioni richieste e oltremodo necessarie a valutare in

modo puntuale e corretto la quota di importanza tra le varie mansioni. La

ripartizione proposta nel rapporto si basa peraltro su elementi oggettivi, come

lo sono appunto le prestazioni di terzi, dato che non è mutato il carico di

lavoro del personale attivo, insieme all’assicurato, nella società.

In assenza di elementi che siano in

grado di cambiare l’esito della valutazione, non posso che confermarla.” (pag.

542 incarto AI)

2.9. Nella

fattispecie concreta l’insorgente sostiene in primo luogo che non può essere

considerato quale indipendente poiché è alle dipendenze della società __________

dal 2000 in qualità di meccanico di mezzi ausiliari per disabili (doc. B2, contratto

del 6 dicembre 1999), con contratto del 10 aprile 2008 ha acquistato solo 5

azioni al portatore di fr. 1'000 cadauna della __________, la quale è dotata di

un capitale di fr. 100'000 (doc. A6) e a partire dal 2009 sono state

regolarmente inserite nell’elenco titoli della dichiarazione d’imposta

personale (doc. A7). Dal 16 aprile 2008 egli ha poi assunto la carica di

vicepresidente della società (doc. A8). Avendo una posizione minoritaria non è

in grado di assumere da solo decisioni strategiche in seno alla società.

Va

al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente

amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o

parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla

gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia,

in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività

dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non

giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati

indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica

aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è

segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime

di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti

stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF

9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016

consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,

formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in

casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009

del 28 luglio 2010).

In

questo contesto va ribadito che il marginale 3028.1 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una

società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere

considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha

un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il

diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo

utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei

redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività;

v.8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima

è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una

notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può

basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista

unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile

(8C_346/2012)”.

In

concreto – ancorché, conformemente

alla succitata giurisprudenza, per il solo fatto di detenere il 5% delle azioni

e di rivestire la carica di vice-presidente della SA con diritto di firma

collettiva a due, non possa a priori essere paragonato ad un indipendente – per le seguenti ragioni questo Tribunale

ritiene che a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’insorgente quale

indipendente.

Va

innanzitutto rilevato che, come emerge dall’inchiesta economica, dal __________

è iscritta a registro di commercio la ditta individuale __________ di RI 1, che

ha lo scopo __________, di cui il ricorrente è titolare con firma individuale e

che ha la sua sede a __________.

A

questo proposito nel primo colloquio di accertamento del 29 marzo 2012,

sottoscritto anche dall’insorgente, figura che l’assicurato “aveva

un’attività accessoria, __________ di __________, la quale è diventata in

seguito __________. Prima esercitava nei serali e nei festivi e si occupava

unicamente della riparazione di __________” (pag. 149 incarto AI).

Infatti,

nel corso del mese di __________, sempre con sede a __________, è poi stata

fondata anche la __________ con lo scopo iniziale simile alla ditta individuale

ossia __________. L’insorgente, inizialmente, per circa un anno, è stato

l’amministratore unico con diritto di firma individuale di questa società,

quando nel __________, il suo posto è stato preso da __________, fino al __________.

In seguito, fino al mese di __________, amministratore unico con diritto di

firma individuale è diventato __________.

Il

6 dicembre 1999 l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________,

di cui, secondo quanto riportato nell’inchiesta economica, su questo punto non

contestata dall’insorgente, è stato, fino al 2008, l’unico dipendente. Secondo

il contratto, “il campo di attività comprende le mansioni di vendita,

consulenza e riparazioni” (doc. B2).

Dal

__________ 2008 il ricorrente è poi diventato vice-presidente con firma

collettiva a due, insieme al fratello, presidente della società ed a __________,

membro del CdA.

Circa

l’azionariato della società, dal rapporto finale SMR con esame del 16 aprile

2014, redatto dal medico SMR dr. med. __________ figura che “entrambi i

fratelli sarebbero azionisti […]” (pag. 255 incarto AI).

La

__________ è di conseguenza una società, in cui i fratelli __________, che

detengono, perlomeno in parte, le azioni, svolgono un ruolo determinante.

L’insorgente

nella dichiarazione di malattia inoltrata l’8 luglio 2011 alla __________ ha poi

ammesso di svolgere compiti dirigenziali (pag. 2 dell’incarto cassa malati). Sul

medesimo documento la firma dell’assicurato appare inoltre simile a quella del

datore di lavoro (pag. 2 dell’incarto della cassa malati; cfr. anche richiesta

di rendita AI, pag. 100 e doc. A6) la quale appare invece diversa da quella del

fratello __________ (pag. 2 dell’incarto cassa malati e pag.357 incarto AI;

cfr. anche pag. 453 incarto AI). D’altra parte le firme apposte sulle dichiarazioni

dei salari dal “datore di lavoro” e relative agli anni 2008 e 2009 sono simili

a quelle dei due fratelli __________ (cfr. pag. 360 e 361 con pag. 100 e pag.

357), così come le firme della dichiarazione dei salari del 2012 (pag. 364) e

2014 (pag. 366).

L’insorgente

detiene pertanto funzioni dirigenziali all’interno della società ed insieme al

fratello influisce sulle decisioni dell’azienda.

Inoltre

non va dimenticata la circostanza che “dal 2013 al 2014, a cavallo di questi

due anni fiscali, l’assicurato ha ricevuto un prestito dalla società” di

fr. 33'417, di cui tuttavia non è stato prodotto alcun contratto. A questo

proposito mentre il fratello ha affermato che “il rientro del denaro

prestato è previsto per il 2016 e che a fronte del prestito esiste un contratto”,

__________, indicato dai fratelli __________ come la persona a conoscenza

dell’andamento della società e che si occupa della presentazione del conto

economico e del bilancio al fisco si “è detto all’oscuro del prestito

ed ha affermato come “in simili casi i contratti non vengano più effettuati”

(pag. 518 incarto AI). Ora, il fatto di essere riuscito ad ottenere un cospicuo

finanziamento dalla società per la quale lavora, di fr. 33'417, peraltro senza

che agli atti sia stato prodotto un contratto scritto, è un ulteriore indizio a

favore del ruolo importante del ricorrente all’interno della società e della

sua posizione rilevante.

Abbondanzialmente

va poi rilevato che nel frattempo, e meglio dal 27 dicembre 2016, la società si

trova in liquidazione (cfr. il sito del registro di commercio). Ciò a maggior

comprova dell’importanza del ricorrente per l’azienda.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA, applicando il criterio della

probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle

prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014 consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3

pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve

concludere che l’insorgente, pur detenendo solo il 5% delle azioni della

società e non disponendo di un diritto di firma individuale, bensì di un

diritto di firma collettiva a due, ha un ruolo determinante nella SA.

Di

conseguenza va trattato alla stregua di un indipendente.

Quanto

all’applicazione del metodo straordinario in luogo del metodo ordinario del

raffronto dei redditi, rilevato che, come indicato dall’ispettrice dell’UAI,

solo il 2012, per i motivi esposti per esteso al consid. 2.8 (cfr. il punto 9 “valutazione

dell’invalidità” e “reddito con invalidità”; cfr. pag. 519

dell’incarto AI) può essere rappresentativo della perdita di guadagno in

attività abituale, mentre gli anni successivi sono inficiati da elementi di

natura economica e non possono essere di conseguenza ritenuti rappresentativi

della capacità di guadagno dopo il danno (cfr. pag. 521 incarto AI), l’applicazione

della procedura straordinaria di confronto tra campi di attività va tutelata.

L’insorgente

contesta anche la ripartizione delle attività così come effettuata

dall’ispettrice (24% per l’amministrazione, 56% per la consulenza e 20% per la

riparazione), sostenendo da una parte che non è chiaro come la funzionaria sia

giunta a queste percentuali ed osservando d’altra parte che deve essere

applicata la ripartizione dichiarata dalla società medesima, e meglio 25% per

le attività amministrative e 75% per la riparazione delle carrozzine (attività

manuale di meccanico; cfr. doc. I).

Anche

in questo caso la decisione dell’ispettrice merita conferma.

In

primo luogo durante il periodo di malattia da giugno 2011 sino al 2014,

esaminando il fatturato dei lavori delegati a terzi rapportati ad un normale

orario di lavoro, emerge che l’assicurato è stato sostituito da terzi in misura

inferiore al 20% del precedente tempo di lavoro e meglio nella misura dell’8%

nel 2011, del 18% nel 2012, del 16% nel 2013 e del 17% nel 2014 (pag. 521

incarto AI e consid. 2.8). Contemporaneamente l’impegno degli altri due

dipendenti (12-13 ore settimanali per __________ e 15 ore settimanali per il

fratello) non è aumentato e nessun ulteriore dipendente è stato assunto. La

tesi dell’assicurato (doc. VIII, cfr. consid. 1.5), secondo cui in quel periodo

le attività meccaniche che l’assicurato doveva affidare a terzi sono diminuite

e pertanto non vi era nessuna attività da esternalizzare o da affidare ai due

dipendenti che hanno mantenuto inalterati i loro impegni, non trova conferma

negli atti poiché la manodopera esternalizzata dal 2012 al 2014 (18%, 16% e

17%) è rimasta costante nel tempo (nel 2011 era della metà [8%] e l’interessato

si è ammalato a giugno, ossia a metà anno) e gli utili non hanno subito

particolari scossoni verso il basso, ritenuto che il 2015 è stato uno degli

anni in cui la società ha conseguito gli utili maggiori degli ultimi anni (cfr.

pag. 518 incarto AI: fr. 40'553 nel 2009, fr. 54'022 nel 2010, fr. 37'363 nel

2011, fr. 45'571 nel 2012, fr. 50'121 nel 2013).

Ne

segue che l’attività di riparazione/attività meccanica va ponderata, senza

danno alla salute, al 20%, ossia alla percentuale completamente delegata a

terzi da quando l’insorgente è ammalato.

L’attività

amministrativa/direzione può essere confermata nel 24%, non scostandosi di

molto da quella dichiarata dalla società (25%). Il rimanente 56% deve di

conseguenza essere attribuito alla consulenza. Infatti, nel contratto di lavoro

sottoscritto il 6 dicembre 1999 figura che “il campo di attività comprende

le mansioni di vendita, consulenza e riparazioni” (doc. B2).

Quanto

al grado d’incapacità delle differenti attività, di per sé non contestato, va

evidenziato che per la consulenza (50%) e la riparazione/attività meccanica (75%)

la percentuale corrisponde a quella medica e dunque non vi è alcun motivo per

non confermarla (pag. 523 incarto AI). Circa l’attività di

direzione/amministrazione, l’ispettrice ha invece preso in considerazione

un’incapacità del 10%, in luogo del 50% stabilito a livello medico, poiché ha

correttamente tenuto conto da una parte la condivisione dell’attività con il

fratello e dunque la possibilità di delegare parte del lavoro e dall’altra, ritenuto

il limitato tempo impiegato per questa funzione (24%), ha evidenziato che l’assicurato

può distribuire i compiti su un maggior lasso di tempo. Per cui è possibile

ritenere una riduzione del rendimento del 10% riconducibile ad una diversa

organizzazione dei compiti e del lavoro ed alla delega al proprio fratello. La

divergenza tra il grado stabilito dal medico e quello accertato dall’ispettrice

dell’UAI è dunque dovuto all’attività che l’assicurato può concretamente

svolgere con il danno alla salute (cfr. anche sentenza 32.2015.48 del 1°

febbraio 2016). L’ispettrice non tiene conto solo dei limiti funzionali

medicalmente riconosciuti, ma anche di altri fattori, quali la struttura della

società, le misure e i costi di tali misure sostenuti

dall’assicurato per continuare ad esercitare la propria attività e, non da

ultimo, le conoscenze professionali acquisite negli anni, che fanno sì che

l’assicurato, in virtù del ruolo privilegiato ricoperto in seno all’azienda ha

la fattiva possibilità di delegare ad altri ciò che personalmente non è in

grado di fare. Si tratta di elementi di cui la percentuale di impedimento

medico-teorica non può tener conto dato che si basa unicamente sui limiti

funzionali (cfr. anche sentenza 32.2015.48 del 1° febbraio 2016).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo

per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica (sul valore

probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V

61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

A questo proposito va del

resto rammentato che, in linea di massima e senza valide ragioni, non vi è

motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati e un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In queste condizioni il TCA

deve confermare le decisioni dell’UAI ed il diritto, oltre alla rendita intera

per periodi limitati nel tempo, anche il diritto ad ¼ di rendita nei periodi

contestati.

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e

69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso,

le spese per fr. 500.--, sono a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti