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Decisione

32.2016.67

Domanda di rendita AI respinta.I principi di DTF 137 V 210 non sono estendibili a perizia medica effettuata per conto di un assicuratore malattia privato per perdita di guadagno.Concernono le perizie

15 marzo 2017Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I neurochirurghi hanno quindi richiesto un test infiltrativo dei

rami articolari presso un centro di terapia del dolore e se questo test fosse

risultato efficace, un miglioramento del quadro algico non avrebbe potuto

prescindere da una riqualifica professionale mirata a ricercare delle mansioni

con minore impegno fisico. In merito all’idoneità lavorativa, gli specialisti

hanno affermato che avrebbero rivalutato la possibilità di un reintegro una

volta condotta la procedura proposta e valutati gli esiti, mentre fino ad

allora hanno confermato un’incapacità lavorativa del 100%.

Su questo referto si è pronunciato il 31 maggio 2016 (doc. 53) il dr.

med. __________, affermando che il rapporto del dr. med. __________ non

conteneva nuovi aspetti clinici oggettivi e proponeva di realizzare una delle

misure già proposte dal perito dr. med. __________ (approccio diagnostico

terapeutico a livello lombare) prolungando l’inabilità lavorativa fino alla

valutazione dell’esito dello stesso. Per il medico SMR, alla luce della perizia

i limiti funzionali apparivano coerenti con lo stato clinico e il perito stesso

non escludeva un miglioramento dello stato di salute, ossia della qualità di

vita, con ulteriori misure diagnostico-terapeutiche, ma non della funzionalità.

Pertanto, sotto questo aspetto il medico SMR ha confermato le conclusioni del

perito riguardo alla capacità lavorativa.

Pendente causa il ricorrente ha prodotto un nuovo referto del dr. __________

datato 7 settembre 2016 (doc. D), in cui lo specialista ha riferito sugli esiti

dei test condotti presso il Centro di terapia del dolore __________ in due

ripetizioni secondo le linee guida internazionali, i quali hanno dato in

entrambi i casi un risultato positivo, con una significativa riduzione del

dolore. Gli specialisti consultati hanno quindi ritenuto legittimo presupporre

che i dolori lombari avessero, quantomeno in componente maggioritaria, una base

anatomo-funzionale da incompetenza articolare, con evocazioni algiche alla

mobilizzazione e al carico del tronco. Era pertanto stato concordato il

trattamento di tale sintomatologia con una procedura di ablazione dei rami

nervosi zigo-apofisari a livello plurisegmentario lombare.

Dal suo punto di vista, il neurochirurgo ha ritenuto questa la

conferma dell’ipotesi diagnostica iniziale, che non era ancora stata

adeguatamente fugata negli anni precedenti. Tale diagnosi avrebbe potuto

trovare un’efficace terapia nel citato trattamento, sebbene l’effettiva

risoluzione dei dolori e la durata dell’analgesia non fosse a quel momento

quantificabile e avrebbe meritato una sorveglianza nel tempo. Pertanto, il

neurochirurgo ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% fino all’esecuzione di

tale procedura.

Conseguentemente, a dipendenza del follow-up organizzato

dal Centro di terapia del dolore, sarebbe stato da rivalutare un reintegro

lavorativo adeguato, ossia effettuare una nuova valutazione delle capacità

lavorative dell’assicurato sulla base della nuova diagnosi e della possibile

terapia applicabile. Il curante ha ricordato che il dolore derivante da un

quadro di non adeguata competenza articolare risulta significativamente

peggiore nei casi di elevato carico fisico e di elevata mobilità, mentre non

necessariamente controindica mansioni lavorative anche a percentuale elevata in

posizioni sedute o senza il mantenimento prolungato di posizioni forzate. Fino

all’avvenuta esecuzione del trattamento di ablazione dei rami zigo-apofisari il

neurochirurgo ha giudicato non fosse possibile prendere posizioni definite

sulla capacità lavorativa dell’interessato.

Su invito del medico SMR (doc. X/1), il dr. med. __________ si è

espresso il 30 settembre 2016 (doc. XII/3) sull’esposto parere. Dopo avere

ricordato le diagnosi poste in occasione della sua precedente valutazione del

15 gennaio 2016 e che quali opzioni terapeutiche aveva consigliato

all’assicurato di rivedere il suo reumatologo curante per ottimizzare la

terapia e che poteva in seguito anche meglio interpretare il decorso delle

terapie avviate, il perito vedeva anche utile un’infiltrazione mirata sotto

scopia o ecografia dell’intersezione del tendine muscolo sovraspinoso

nell’omero sinistro. Inoltre, l’interessato avrebbe anche potuto beneficiare

eventualmente di un approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale

anche a livello del rachide lombare e sarebbe stato auspicabile che dimagrisse per

ridurre il carico sul rachide lombare e che riequilibrasse e rinforzasse il

corsetto muscolare lomboaddominale per stabilizzare la colonna lombare e

mantenere una certa resistenza agli sforzi fisici.

Ciò premesso, il perito reumatologo ha riassunto il parere del 7

settembre 2016 del dr. med. __________ con i risultati dei test condotti dal

centro di terapia del dolore e ha concluso che le osservazioni dei colleghi

neurochirurghi non risultavano assolutamente in contrasto con quanto egli ha

osservato nel suo rapporto peritale, che non metteva in discussione che

l’origine dei dolori accusati dall’assicurato fosse in gran parte strutturale.

Il reumatologo ha commentato che le patologie strutturalmente

spiegabili presenti nell’assicurato l’hanno portato a inizio 2016 a profilare

una capacità funzionale e di carico residua prevedendo il sollevamento e

trasporto di carichi leggeri in posizioni ergonomiche per il rachide.

Ciò comportava anche a ritenere l’ultima attività lavorativa come

carpentiere prevalentemente inadatta allo stato di salute riscontrato,

trattandosi di un’attività che in gran parte, per le posizioni assunte, per i

carichi sollevati e trasportati, non soddisfaceva i limiti funzionali e di

carico citati.

Il medico nominato dall’assicuratore malattia non ha dunque

condiviso il parere del neurochirurgo curante, il quale riteneva fosse

opportuno considerare l’assicurato inabile al lavoro al 100% per qualsiasi tipo

di attività fino all’esecuzione delle cure presso il centro di terapia del

dolore, rimanendo egli invece del parere che per un lavoro adatto al suo stato

di salute l’assicurato fosse abile al lavoro sull’arco di una giornata normale

di 8-9 ore con rendimento massimo del 100%, fermo restando che nei giorni in

cui sarebbe stato sottoposto ai trattamenti previsti non avrebbe potuto

lavorare.

Ciò stante, il parere del 7 settembre 2016, basato sugli stessi

referti oggettivi e sulle opzioni terapeutiche che il perito aveva già considerato,

non cambiava quindi le sue conclusioni.

Il dr. med. __________, medico SMR, preso atto della risposta dell’esperto

sulla documentazione medica di parte, ha affermato che il perito “risponde

in modo dettagliato e coerente e conferma la validità delle sue conclusioni

peritali che vanno quindi confermate.” (doc. XII/4).

2.4. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica reumatologica

è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che l’assicuratore malattia ha

appositamente nominato e il cui parere è stato richiamato e fatto proprio

dall’Ufficio AI.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista dr. med. __________ nella perizia reumatologica del 18 gennaio

2016 e nel suo complemento del 30 settembre 2016.

A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente

Considerandi

alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.4).

A nulla valgono le lamentele del ricorrente sulla legittimità e

sulla validità dei pareri del citato reumatologo.

In effetti, per quanto concerne la tesi secondo cui vi sarebbe

stata una violazione del suo diritto di essere sentito e dell’art. 6 cifra 1

CEDU per non essere stato interpellato dall’assicuratore malattia prima

di essere sottoposto alla perizia reumatologica da parte del dottor __________

– perizia che l’Ufficio AI ha fatto propria e quindi ne avrebbe perpetuato (la

presunta) l’illiceità -, la stessa va respinta alla luce della giurisprudenza

citata dall’Ufficio AI.

Come evidenziato dalla DTF 139 V 496 al considerando 4.1, al fine

di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso equa, la DTF 137 V 210

ha posto al considerando 3 alcuni principi (diritto di partecipazione, diritto

a una decisione incidentale impugnabile) e raccomandazioni aventi quale scopo

di definire uno standard uniforme delle perizie mediche pluridisciplinari

presso i Servizi di Accertamento Medico, che ha portato l'UFAS ad

adottare il sistema Suisse MED@P destinato agli Uffici AI per l'attribuzione su

base aleatoria dei mandati delle perizie mediche pluridisciplinari, principi

e raccomandazioni che, con l'eccezione dell'attribuzione del mandato su base aleatoria,

sono applicabili per analogia anche alle perizie mono e bidisciplinari (DTF 139

V 349 consid. 5.4) e si applicano anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali

toccati da questa problematica (DTF 138 V 318 consid. 6.1).

Tuttavia, nella STF 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 il Tribunale

federale ha chiarito che tali principi non sono estendibili anche nel caso in

cui una perizia medica sia effettuata per conto di un assicuratore malattia privato

per perdita di guadagno.

Nell’evenienza concreta la ricorrente si era lamentata di non

essere stata preventivamente interpellata sul contenuto del mandato peritale e

non aveva potuto formulare dei quesiti da sottoporre al perito ciò che, a suo

dire, violerebbe i principi posti dalla DTF 137 V 210 e l’art. 6 CEDU.

Secondo l’Alta Corte, questa giurisprudenza concerne le perizie

mediche di cui si fa carico l’assicuratore stesso che si occupa di controversie

in ambito di diritto delle assicurazioni sociali.

Nel caso esaminato, invece, l’assicuratore privato per perdita di

guadagno in caso di malattia ha scelto il perito, gli ha conferito il mandato

peritale ed era anche il destinatario del rapporto peritale. In tale evenienza,

ha concluso il Tribunale federale, i principi procedurali descritti nella DTF

137.

V 210 non trovano dunque applicazione.

" 6.4. Die Beschwerdeführerin macht

zunächst geltend, das Gutachten der Klinik C. sei aus formellen Gründen nicht

verwertbar, weil sie vor Erteilung des Begutachtungsauftrags keine Gelegenheit

erhalten habe, sich zum Inhalt des Begutachtungsauftrags zu äussern und der

Begutachtungsstelle eigene Fragen zu unterbreiten. Das verstosse gegen die

Verfahrensgrundsätze gemäss BGE 137 V 210 und

verletze auch Art. 6 EMRK.

Das kantonale Gericht hat diesen Einwand

namentlich mit der Begründung verworfen, BGE 137 V

210.

habe im Zeitpunkt der Formulierung der Gutachterfragen noch nicht

vorgelegen. Zudem habe die Versicherte ihre Rüge zu spät erhoben.

Wie es sich diesbezüglich verhält, kann aus

folgenden Gründen offenbleiben: Das von der Versicherten angerufene

Leiturteil BGE 137 V 210 wie auch die sich

darauf beziehenden Präjudizien (vgl. etwa BGE 139

V 349; 138 V 318) beschlagen die

medizinischen Gutachten, welche der mit dem streitigen

sozialversicherungsrechtlichen Leistungsanspruch befasste Versicherungsträger

selber einholt. Im vorliegenden Fall verhält es sich indessen so, dass der

private Krankentaggeldversicherer die Begutachtungsstelle auswählte, ihr den

Begutachtungsauftrag erteilte und auch Empfänger der fertiggestellten Expertise

war. Die IV-Stelle wurde zwar vom Krankentaggeldversicherer vorab

angefragt, ob sie sich an den Expertisenkosten beteiligen wolle, und sie konnte

der Begutachtungsstelle eigene Fragen unterbreiten. Dies ändert aber nichts

daran, dass nicht sie, sondern der Krankentaggeldversicherer das Gutachten

eingeholt hat. Die Verfahrensgrundsätze, welche namentlich in BGE 137 V 210 umschrieben wurden, finden daher keine

Anwendung. Das gilt auch für das Recht der versicherten Person, sich

vorgängig zum Begutachtungsauftrag und zum Fragenkatalog zu äussern. Die

IV-Stelle war weder gehalten noch zuständig, der Versicherten die Gelegenheit

hiefür einzuräumen. Darin liegt auch keine Verletzung von Art. 6 EMRK. Es ist

im Übrigen zu Recht nicht umstritten, dass der Sozialversicherungsträger

befugt, ja gehalten ist, auch nicht von ihm selber veranlasste ärztliche

Berichte und Gutachten zu berücksichtigen, soweit diese zur Abklärung des

rechtserheblichen Sachverhaltes beitragen können.“ (la sottolineatura

è della redattrice).

D’avviso del TCA, la giurisprudenza esposta va applicata anche al caso

in esame, ritenuto come l’assicuratore malattia privato __________ che si è

assunto il caso di malattia dell’assicurato ha scelto di conferire mandato al

dr. med. __________ (doc. 38) di eseguire una perizia specialistica e il 17

novembre 2015 (doc. 38) gli ha sottoposto i quesiti peritali, a cui l’esperto

ha risposto il 18 gennaio 2016 (doc. 44) indirizzando all’assicuratore malattia

il suo referto peritale.

2.6

Esclusi quindi dei vizi

formali, il parere del reumatologo va posto alla base del presente giudizio

anche dal profilo contenutistico e di merito, avendo infatti attentamente

valutato compiutamente di persona il ricorrente, vagliato tutta la

documentazione medica messagli a disposizione ed eseguito degli esami personali

e obiettivi, traendo conclusioni logiche, chiare e complete.

Non va poi dimenticato che anche il medico SMR, intervenuto in

seguito, ha confermato le conclusioni peritali.

Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto il referto del 27 aprile

2016.

(doc. C) dei neurochirurghi __________ e __________, i quali hanno

diagnosticato una lombalgia cronica rilevandola dalla risonanza magnetica

lombare del dicembre 2015, dalla quale è emerso un versamento articolare

plurisegmentario a livello L4-L5 e L5-S1 e la presenza di una sospetta

faccettopatia. Essi hanno quindi proposto all’assicurato un test infiltrativo

dei rami articolari e fino all’esito di queste indagini l’hanno ritenuto

inabile al 100%.

Lo stesso perito reumatologo, come visto, aveva proposto quale

opzione terapeutica un’infiltrazione mirata nell’omero sinistro come pure un

approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale anche a livello del

rachide lombare presso un centro di terapia del dolore. In altre parole, la

soluzione terapeutica individuata dai curanti dell’assicurato era già stata

vagliata e presa in considerazione anche dallo specialista consultato

dall’assicuratore malattia, il quale a tale riguardo aveva però anche precisato

che queste misure terapeutiche erano in grado di migliorare lo stato di salute

dell’assicurato, ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico

(doc. 44 pag. 9).

Questa conclusione contrasta con quella tratta nell’aprile 2016

dai predetti neurochirurghi, secondo i quali la possibilità di un reintegro

professionale avrebbe potuto essere valutata soltanto una volta condotta la

terapia di infiltrazione e valutati gli esiti, mentre fino ad allora

l’interessato rimaneva totalmente inabile.

D’altronde, il quadro clinico rilevato dai tre specialisti

intervenuti risulta essere assimilabile; le alterazioni discali L4-L5 e L5-S1 erano

già state evidenziate dal perito reumatologo e sono state confermate dai

neurochirurghi anche dopo la nuova risonanza effettuata nel mese di dicembre

2015.

Solo la presenza di una sospetta faccettopatia non era

stata evidenziata dal dr. med. __________, ma trattandosi proprio di un

sospetto ed avendo comunque l’esperto valutato attentamente lo stato clinico

dell’assicurato, che ha individuato sostanzialmente gli stessi disturbi lombari

rilevati dai medici curanti e ha proposto le medesime soluzioni terapeutiche dei

colleghi, nel complesso tale sospetta diagnosi risulta ininfluente.

In merito alle indagini proposte da tutti gli specialisti

intervenuti, da effettuare presso un centro di terapia del dolore, va qui

rilevato che tale trattamento risulta essere stato effettuato dopo

l’emanazione della decisione impugnata e quindi gli esiti dello stesso,

riferiti nel referto medico del 7 settembre 2016 (doc. D), non possono essere

posti come tali alla base del presente giudizio, dovendo il TCA porsi al

momento dell’emanazione della decisione impugnata per valutare lo stato di

salute del ricorrente.

Al riguardo va ricordato che il potere cognitivo del

TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

A titolo abbondanziale, questa Corte osserva comunque che da

questo certificato risulta che i test hanno dato esito positivo, con una

riduzione significativa del dolore. Pertanto, gli specialisti hanno concluso

che i dolori lombari avevano una base anatomo-funzionale da incompetenza

articolare, con evocazioni algiche alla mobilizzazione e al carico del tronco,

perciò hanno proposto all’assicurato un trattamento con una procedura di

ablazione dei rami nervosi zigo-apofisari a livello plurisegmentario lombare.

Orbene queste valutazioni, sottoposte al dr. med. __________, non

risultano essere in contrasto con quanto il reumatologo stesso ha osservato nel

suo referto del gennaio 2016, in cui non era stato messo in discussione che

l’origine dei dolori lamentati dall’assicurato fosse in gran parte strutturale

(doc. D pag. 2). Dette conclusioni si allineano alle precedenti, tratte dopo

una dettagliata e completa visita personale dell’assicurato.

Per di più, una riduzione del dolore comporta un miglioramento

della qualità di vita, ma non per forza della capacità lavorativa.

A proposito della critica mossa dall’insorgente riguardo a questa

seconda valutazione peritale, secondo cui la stessa non avrebbe alcuna validità

non avendolo il perito più valutato di persona, ma solo sulla base dei

documenti medici, va qui ricordato che una perizia basata sui soli atti (Aktengutachten),

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone

di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (STF

8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; STF 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009

consid. 5.4; STF 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; RAMI

1998.

U 56 pag. 371 consid. 5b).

Infine, per quanto concerne la censura secondo cui

la perizia allestita dal dr. med. __________ non ossequierebbe neppure i

criteri di valutazione imposti dalla DTF 141 V 281 allorquando si è confrontati

con problematiche alla salute non oggettivabili, visto che l’assicurato soffre

anche di fibromialgia, va qui rilevato che nella citata sentenza il Tribunale

federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro

deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti

in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e

senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi

disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Nell’evenienza concreta, però, tali principi non sono applicabili

per il fatto che il perito ha individuato (soltanto) una “tendenza al

reumatismo delle parti molli (3 su 18 punti fibromialgici positivi)” e

quindi non si può ancora affermare di essere in presenza di una chiara

affezione psicosomatica classificabile e classificata come fibromialgia

rientrante fra le affezioni psicosomatiche.

Anche da questo punto di vista, quindi, il referto peritale reso

il 18 gennaio 2016 deve essere considerato e riconosciuto come valido e dunque

come esplicante tutti i suoi effetti sia nella determinazione delle diagnosi

sia delle capacità lavorative del ricorrente, che sono state attentamente

valutate sulla base di un esame dettagliato, chiaro e completo del suo stato di

salute.

Inoltre, nello stabilire la capacità lavorativa residua l’esperto

nominato dall’assicuratore malattia ha individuato una serie di limitazioni

funzionali che tengono conto di tutti i disturbi che presentava l’insorgente al

momento della sua valutazione, perciò l’affermazione ricorsuale secondo cui il

salario da invalido “(…) non tiene conto correttamente di tutti i limiti

funzionali dell’assicurato, limiti che non gli consentono neppure attività

leggere, semplici e ripetitive” (doc. I pag. 4 lett. c), non può essere

tutelata siccome smentita dalla particolareggiata valutazione del consulente

reumatologo.

Ritenuto che la documentazione agli atti è dunque chiara e

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie

indicazioni ai fini decisionali e che la valutazione peritale del dr. med. __________

ha potuto sufficientemente chiarire lo stato di salute dell’assicurato, e

meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi

reumatologici, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove

non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di

carattere medico a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità.

Questo Tribunale prescinde quindi dal dare seguito alla richiesta di

parte ricorrente di ritornare gli atti all’amministrazione per accertare

ulteriormente il suo stato di salute con una perizia bidisciplinare

reumatologica e neurologica.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

In conclusione, fino all’emanazione della decisione impugnata il

ricorrente va considerato dall’inizio della malattia (10 febbraio 2015) abile

al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando l’elenco

delle limitazioni poste dal dr. med. __________, alla cui valutazione va qui attribuito

pieno valore probante.

2.7

L’insorgente ha

(implicitamente) contestato la determinazione del grado di invalidità affermando,

come visto, che il salario da invalido ritenuto dall’Ufficio AI sarebbe sovrastimato

e che una riduzione di solo il 10% per motivi personali andrebbe portata invece

al 15%, per giungere ad una perdita di guadagno di almeno il 50%.

A questo proposito, il TCA rinvia al calcolo effettuato dall’amministrazione,

che si è basato su un reddito da valido, non contestato, di Fr. 57'737.-

ricavato dai dati indicati dal datore di lavoro (doc. 27).

Per il reddito da invalido ci si deve basare sui dati

statistici nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a quest'ultimo proposito, la DTF 142 V 178, in particolare

consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill

level (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il

ramo economico, il livello di competenze e il sesso; citata DTF 142 V

178), si osserva che il salario

lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Riportando ora questa cifra su

un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03

del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008 e la Tabella

sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica,

in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.

233104.

html), il salario lordo medio ipotetico nazionale

per un uomo ammonta a Fr. 66'453,12 (Fr. 63'744.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Ufficio AI ha tenuto conto di una riduzione del

10%, ma anche se si diminuisse del 15% come richiesto dall’insorgente il

reddito statistico ipotetico, il risultato non muterebbe, non raggiungendo

comunque un grado AI pensionabile.

Infatti, il reddito statistico ipotetico da invalido

rivalutato nel 2014 a Fr. 66'453,12 sarebbe pari a Fr.

59'143,28 (Fr. 66'453,12 - [Fr. 66'453,12 x 10 : 100]) se diminuito del 10% rispettivamente pari a Fr. 56'485,12

se ridotto del 15% per tenere conto delle circostanze personali.

Confrontando questi dati con l'ammontare di Fr. 57'737.- corrispondente al reddito da

valido, non contestato, che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

nell'anno 2014 per l'attività di carpentiere

esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al guadagno nulla ([Fr. 57'737.-

- Fr. 59'143,28] : Fr. 57'737.- x 100)

rispettivamente del 2,16%, che va arrotondata al 2%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.8

Stante quanto precede, la

pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (mezza) di invalidità non può

essere accolta, così come la richiesta di ordinare nuovi accertamenti medici.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso integralmente respinto.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti