32.2016.67
Domanda di rendita AI respinta.I principi di DTF 137 V 210 non sono estendibili a perizia medica effettuata per conto di un assicuratore malattia privato per perdita di guadagno.Concernono le perizie
15 marzo 2017Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.67
TB
Lugano
15 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1980, da
ultimo attivo quale aiuto carpentiere, l’8 maggio 2015 (doc. 2) ha chiesto prestazioni
AI per adulti a causa di problemi lombari che dal 10 febbraio 2015 l’hanno reso
totalmente inabile al lavoro.
1.2. L’Ufficio assicurazione
invalidità ha raccolto la documentazione medica e professionale, fra cui la
perizia reumatologica disposta dall’assicuratore malattia che versava le
indennità giornaliere.
Sentito il medico SMR che il 22 marzo 2016 (doc. 48) si è
pronunciato sul referto peritale del 18 gennaio 2016 (doc. 44), con progetto di
decisione del 29 marzo 2016 (doc. 50), confermato con decisione del 3 giugno
2016 (doc. A) anche dopo la richiesta di riesame dell’assicurato del 19 maggio 2016
(doc. 51) alla luce di un nuovo certificato medico (doc. C) che è stato
sottoposto al vaglio dello stesso dr. med. __________ dell’SMR (doc. 53),
l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni.
Basandosi sulle conclusioni tratte dal medico SMR, il quale ha
riconosciuto un’inabilità lavorativa di 2/3 (intesa come riduzione del
rendimento) dal 10 febbraio 2015 nella sua attività abituale di carpentiere e
dallo stesso giorno una capacità lavorativa piena in attività adeguate al suo
stato di salute, l’Ufficio AI ha calcolato la la perdita di guadagno
dell’assicurato partendo da un reddito da valido ricavato dalla media dei
salari conseguiti dal 2010 al 2014 (Fr. 57'737.-) e l’ha paragonato al reddito
statistico da invalido conseguibile nel 2014 ridotto del 10% (Fr. 59'553.-),
per ottenere un grado di invalidità nullo. Il recente certificato del dr. med. __________
prodotto dall’assicurato, sottoposto all’esame del medico SMR, non ha
modificato l’esito della domanda AI.
1.3. Con ricorso del 4 luglio 2016
(doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la
decisione e di concedergli in via principale una rendita di invalidità di
almeno il 50%, mentre in via subordinata di disporre nuovi accertamenti medici
per valutare l’attuale stato di salute.
Secondo il ricorrente, in primo luogo vi sarebbe una violazione
del diritto di essere sentito. Inoltre, i dolori gluteali e lombari che si
irradiavano nella coscia sinistra erano presenti da tanto tempo e dal febbraio
2015 erano aumentati a tal punto da impedirgli di svolgere un’attività
lavorativa e spesso anche di dormire. Dolori alla spalla sinistra erano insorti
a causa del rinforzo muscolare e nel 2016 erano pure comparsi dei dolori
cervicali intermittenti a sinistra. Le numerose diagnosi esposte dal ricorrente,
di carattere principalmente lombovertebale e ampiamente descritte nei
certificati medici agli atti, escluderebbero una capacità lavorativa anche solo
residua in attività semplici e ripetitive che prevedano un carico inferiore a
5kg.
Pertanto, d’avviso dell’insorgente l’Ufficio AI non avrebbe preso
in considerazione il rapporto del 27 aprile 2016 del dr. __________, che a quel
momento aveva escluso qualsiasi attività lavorativa riservandosi una
valutazione della capacità lavorativa dopo l’esecuzione di infiltrazioni.
Inoltre, l’assicurato ha evidenziato che perfino il perito dr.
med. __________, le cui valutazioni erano contestate poiché troppo
ottimistiche, non era in grado di sapere se egli potesse svolgere
effettivamente le attività indicate alla domanda n. 7 della perizia.
L’insorgente ha pure fatto notare che la nuova patologia della
sospetta faccettopatia non sarebbe stata considerata dall’SMR.
L’amministrazione avrebbe quindi dovuto fare allestire una perizia
reumatologica per chiarire questo aspetto. Ma non solo. Avrebbe anche dovuto
ordinare un accertamento di carattere neurologico con particolare riferimento
alla funzionalità degli arti superiori e alla mobilità cervicale.
Per contro, l’Ufficio AI si sarebbe limitato a riprendere la
perizia del 18 gennaio 2016, ciò che contrasterebbe con i criteri di
valutazione posti dalla DTF 141 V 281 quando si è confrontati con problematiche
non oggettivabili, visto che l’assicurato soffriva di fibromialgia.
Per il ricorrente, neppure sarebbero state valutate le conseguenze
sulla capacità lavorativa provocate dalla pesante terapia medicamentosa assunta
per alleviare i dolori.
Tutto ben considerato, non andrebbe neppure accettato il reddito
da invalido determinato dall’Ufficio AI, perché non terrebbe conto di tutti i
limiti funzionali che non gli consentono di svolgere delle attività leggere,
semplici e ripetitive, perciò la riduzione andrebbe fissata in almeno 15%.
Considerate dunque le numerose problematiche che l’affliggono, per
l’assicurato sarebbe necessaria una perizia bidisciplinare.
1.4. Nella sua risposta del 22
agosto 2016 (doc. IV) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso,
rilevando che il dr. med. __________, specialista in reumatologia che ha
esaminato l’interessato per conto dell’assicuratore malattia, ha attentamente
vagliato tutte le sue problematiche di salute e ha concluso per un’incapacità
di lavoro di 2/3 nell’attività abituale, mentre per un’incapacità nulla in
attività adeguate. Nella sua valutazione, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, il perito ha sì considerato il rapporto dei curanti prodotto con le
osservazioni al progetto di decisione, circostanza ripresa pure dal medico SMR.
L’amministrazione ha inoltre negato una violazione del diritto di
essere sentito dell’assicurato, non essendo stata lei a far erigere la perizia
reumatologica e quindi non era possibile imputarle eventuali vizi procedurali
contrari a principi giurisprudenziali.
In merito alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti sulla
base della DTF 141 V 281, l’Ufficio AI ha precisato che non era data, essendo
la diagnosi posta di tendenza al reumatismo con 3 su 18 punti fibromialgici.
In assenza di nuovi elementi clinici atti a modificare le
conclusioni mediche raggiunte dal perito e dal medico SMR, per l’Ufficio AI è a
giusta ragione che le stesse vanno confermate, così come il calcolo economico
che porta al rifiuto della rendita.
1.5. Il 12 settembre 2016 (doc.
VIII) l’insorgente ha prodotto il rapporto del 7 settembre 2016 (doc. D) dei
neurochirurghi dottori __________ e __________, sul quale si è pronunciato il
30 settembre seguente (doc. XII/3) il perito dr. med. __________ su invito del
medico SMR (doc. X/1), il quale il 4 ottobre 2016 (doc. XII/4) si è allineato
alle conclusioni del reumatologo interpellato, così come l’Ufficio AI l’11
ottobre 2016 (doc. XII), che ha ribadito di respingere il ricorso confermando le
conclusioni peritali.
1.6. Nelle sue osservazioni del 2
novembre 2016 (doc. XVI) il ricorrente ha evidenziato che il dr. med. __________
ha reso il suo complemento senza visitarlo di persona, perciò il suo parere non
avrebbe alcuna valenza. Inoltre, come tale anche la perizia del 18 gennaio 2016
non esplicherebbe gli effetti voluti, “poiché resa in un contesto non
ottemperante alle massime procedurali vigenti nella causa in oggetto e perché
in contrasto, nelle conclusioni, a quanto indicato dal dr. med. __________ con
rapporto 7 settembre 2016.”. Il ricorso va dunque accolto.
L’amministrazione non ha più formulato osservazioni (doc. XVII).
considerato in diritto
2.1. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2 Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, in particolare la
perizia reumatologica esperita dall’assicuratore malattia, e avere sentito il
parere del Servizio Medico Regionale, con la decisione impugnata l'Ufficio
AI ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità.
Considerata un’incapacità lavorativa del 66,6% nella
precedente attività, mentre una capacità lavorativa piena in attività adeguate,
applicando il metodo ordinario di raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha
concluso che il grado di invalidità dell’assicurato fosse nullo, in quanto il
reddito da invalido superava il reddito da valido.
Nel ricorso l’assicurato ha contestato che egli sia
abile al 100% in attività semplici e ripetitive, visto che i neurochirurghi
hanno escluso qualsiasi attività lavorativa finché non saranno eseguiti dei trattamenti
infiltrativi presso un centro della terapia del dolore. Inoltre, gli
accertamenti medici sarebbero lacunosi, perciò ha chiesto l’erezione di una
perizia bidisciplinare (neurologica e reumatologica) e la concessione di una
rendita di almeno il 50%.
2.3. L’Ufficio AI ha richiamato
dall’assicuratore malattia __________, che si è assunto il caso di malattia
alla base della richiesta di prestazioni dall’assicurazione invalidità, la
perizia reumatologica che ha fatto esperire dal dr. med. __________.
Questo specialista FMH in reumatologia, consultata la
documentazione messa a sua disposizione ed esaminato il 15 gennaio 2016
l’assicurato, due giorni dopo, il 18 gennaio 2016 (doc. 44), ha reso il suo
rapporto peritale.
Riassunti i quattro certificati medici del 2015 e uno del 2012, il
perito ha esposto l’anamnesi personale, recente, sistematica, sociale, gli
esiti dell’esame reumatologico effettuato alla colonna vertebrale, alle
articolazioni periferiche, al sistema cursorio, osservando infine che durante
l’anamnesi del dolore di circa 45 minuti l’assicurato è rimasto seduto
tranquillo senza ricercare posizioni antalgiche, che si è riavviato da seduto
senza esitare camminando verso la sala visite dove si è spogliato e rivestito
autonomamente senza segni di risparmio.
Nella sua valutazione il reumatologo ha riportato che l’assicurato
si ricordava che era a partire dal 2011 che ha iniziato a accusare dolori
gluteali a sinistra associati a debolezza dell’arto inferiore sinistro e che
nel 2012 gli era stato diagnosticato il morbo di Scheuermann, per il quale i
medici gli avevano consigliato un rinforzo della muscolatura. Nel 2015 i dolori
sono aumentati e quindi è stata effettuata un’altra risonanza magnetica della
colonna dorsolombare e una della colonna toracale, che ha confermato esiti da
morbo di Scheuermann toracolombare. Durante il rinforzo muscolare per i dolori
al rachide erano insorti dolori alla spalla sinistra, che nell’estate 2015 sono
stati trattati con un’infiltrazione e sono migliorati. I dolori lombari al
rachide erano presenti soprattutto quando camminava e di notte, a tal punto da
svegliarsi spesso verso le 2; il sonno era interrotto costantemente dai dolori e
al mattino si sentiva bloccato per circa 30 minuti, poi iniziava a muoversi e
in seguito le lombalgie erano sopportabili, per poi riaumentare nel corso del
pomeriggio, peggioravano ai movimenti repentini, chinandosi, perciò egli di
regola preferiva stare in piedi piuttosto che seduto, a tratti le lombalgie
irradiavano dorsali nella coscia sinistra, avvertiva ogni tanto disturbi della
sensibilità alle dita del piede sinistro; v’erano dolori al passaggio
toracolombare proiettanti verso il lato sinistro, brucianti, in aumento stando
tanto seduto e sotto sforzo.
All’esame clinico l’esperto ha notato disturbi statici del rachide
con cifosi prolungata della dorsale con protrazione del capo, scoliosi
sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa,
corsetto muscolare lomboaddominale decondizionato, aumento di peso, colonna
dorsale altamente limitata nella flessione attiva ed estensione passiva, libera
alle lateroflessioni passive bilaterali, movimenti indolori, lombare libera ai
movimenti attivi e passivi in ogni direzione, con dolori riferiti a fine corsa
alla muscolatura del fianco destro alla lateroflessione passiva verso sinistra
e lombari all’iperestensione. Erano assenti deficit lomboradicolari, delle
anche, delle ginocchia, delle caviglie, dei piedi, cervicoradicolari, non
indizi clinici a favore di una neuropatia compressiva ai nervi ulnari e mediani.
L’assicurato lamentava dolori cervicali intermittenti a sinistra, in aumento
girando la testa verso sinistra, in diminuzione appoggiandola; presentava una
mobilità passiva della spalla sinistra libera in ogni direzione, ma con minimo
arco dolente e dolori a fine corsa all’abduzione e alla flessione della spalla
sinistra; mobilità passiva della spalla destra libera, indolore. Il reumatologo
ha trovato 3 punti fibromialgici positivi su 18 ripartiti unicamente al cingolo
cervicoscapolare, che suggerivano una tendenza allo sviluppo di un reumatismo
delle parti molli e quindi avrebbero potuto spiegare la cronicizzazione del
dolore al cingolo cervicoscapolare a sinistra, difficilmente rispondente alle
cure farmacologiche-fisiatriche improntate fino a quel momento.
Sulla base degli atti, dell’anamnesi e dell’esame clinico, il
perito ha posto la diagnosi di sindrome panvertebrale cronica prevalentemente
lombospondilogena a sinistra, in alterazioni degenerative della colonna lombare
con discopatie plurisegmentali (protrusione discale con spondilartrosi L2/L3,
protrusione discale L4/L5, protrusione discale con erniazione mediana focale
L5/S1 con spondilartrosi), esiti da morbo di Scheuermann toracolombare,
disturbi statici del rachide (cifosi prolungata della dorsale con protrazione
del capo con scoliosi sinistroconvessa, iperlordosi con scoliosi destroconvessa
lombare), tendenza al reumatismo delle parti molli (3 su 18 punti fibromialgici
positivi), decondizionamento e sbilancio muscolare, sovrappeso corporeo (67,5kg
/ 160,5cm), periatropatia omeroscapolare a sinistra.
Secondo il perito sarebbe stato opportuno che l’assicurato fosse
rivisto dal suo reumatologo per ottimizzare le cure e per potere in seguito
interpretare meglio il decorso delle terapie avviate. Inoltre, avrebbe potuto
risultare eventualmente utile procedere con un’infiltrazione mirata sotto
scopia o ecografie, dell’inserzione del tendine muscolo sovraspinoso nell’omero
sinistro, sia a scopo diagnostico sia eventualmente terapeutico. D’avviso dello
specialista, probabilmente una parte rilevante dei dolori accusati alla spalla
sinistra era causata dalla tendenza al reumatismo delle parti molli riscontrato
in prossimità, aspetto che imponeva la massima prudenza per quanto riguarda
riflessioni chirurgiche. L’assicurato avrebbe potuto eventualmente beneficiare
di un approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale anche a livello
del rachide lombare presso un centro di terapia del dolore. Era sicuramente
auspicabile correggere il sovrappeso corporeo per ridurre il carico sul rachide
lombare; era anche utile riequilibrare e rinforzare il corsetto muscolare
lomboaddominale per stabilizzare la colonna lombare e per mantenere una certa
resistenza agli sforzi fisici.
Il reumatologo ha rilevato che queste misure terapeutiche erano in
grado di migliorare lo stato di salute dell’assicurato, ma non necessariamente
la sua capacità funzionale e di carico residua. Per quanto riguardava
quest’ultima, l’assicurato poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a
5kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10kg; poteva inoltre
talvolta sollevare pesi fino a 5kg sopra il petto; maneggiare molto spesso
attrezzi di precisione, attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti. La
rotazione manuale era normale; di rado l’assicurato poteva effettuare lavori al
di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in
piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso flettere le ginocchia. L’interessato poteva inoltre talvolta assumere la
posizione seduta/in piedi di lunga durata, molto spesso camminare oltre 50m,
talvolta per lunghi tragitti e su terreno accidentato, salire spesso le scale,
di rado quelle a pioli.
In un lavoro adatto al suo stato di salute, il perito ha giudicato
l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore, con rendimento massimo del 100% dal 10 febbraio 2015.
Nella sua attività di carpentiere, l’assicurato è stato ritenuto
inabile al lavoro nella misura dei 2/3, da intendersi come diminuzione del
rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, sempre dal
10 febbraio 2015, trattandosi di un’attività che in gran parte, per le
posizioni assunte, per i carichi sollevati e trasportati, non soddisfa i limiti
funzionali e di carico.
Come casalingo l’interessato era abile con rendimento del 100%.
Sia prima sia dopo l’allestimento di questa perizia, la dr.ssa
med. __________, specialista FMH in medicina interna e curante dell’assicurato,
ha continuato a certificare una totale incapacità lavorativa sostanzialmente
per tutto l’anno 2015.
Nel suo rapporto finale del 22 marzo 2016 (doc. 48), il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e attivo presso il Servizio Medico
Regionale, ha ripreso le diagnosi e i gradi di incapacità di lavoro posti dal
perito reumatologo, con la specifica che il carico massimo era di 5kg, che era
necessaria un’alternanza della postura – ma che era già inclusa nel grado di capacità
lavorativa -, che non v’erano difficoltà nello svolgere lavori di precisione e
che l’assicurato non necessitava di pause supplementari, ma poteva di rado
effettuare lavori sopra la testa. Infine, non v’erano terapie in grado di
migliorare detta capacità.
Nelle sue osservazioni al progetto di decisione – così pure con il
ricorso - l’assicurato ha prodotto il referto del 27 aprile 2016 (doc. C) steso
dal prof. dr. med. __________ e dal dr. med. __________, entrambi FMH in neurochirurgia
attivi presso l’Ospedale __________ di __________, i quali il 12 aprile 2016 hanno
diagnosticato una lombalgia cronica.
Gli specialisti hanno eseguito un esame neurologico e non hanno riscontrato
dolori irradianti agli arti inferiori né zoppìa; il tronco non presentava una
limitazione antalgica in flesso-estensione; era evocabile dolore alla
compressione in sede paravertebrale lombare sinistra sulla proiezione dei
processi articolari, mentre non v’era dolore alla compressione sulle spinose né
in sede paravertebrale destra. Alle manovre segmentarie forza M5/5, non
alterazioni di sensibilità, riflessi osteotendinei normoevocabili, non
alterazioni sfinteriali.
Sulla base di una risonanza magnetica eseguita nel 2015, gli
esperti hanno concluso che il reperto più significativo risultava essere un
versamento articolare plurisegmentario a livello L4-L5 e L5-S1. Infatti, la
presenza di una sospetta faccettopatia poteva risultare maggiormente coerente
rispetto ad altre problematiche con i sintomi accusati dall’interessato.
Fatti
I neurochirurghi hanno quindi richiesto un test infiltrativo dei
rami articolari presso un centro di terapia del dolore e se questo test fosse
risultato efficace, un miglioramento del quadro algico non avrebbe potuto
prescindere da una riqualifica professionale mirata a ricercare delle mansioni
con minore impegno fisico. In merito all’idoneità lavorativa, gli specialisti
hanno affermato che avrebbero rivalutato la possibilità di un reintegro una
volta condotta la procedura proposta e valutati gli esiti, mentre fino ad
allora hanno confermato un’incapacità lavorativa del 100%.
Su questo referto si è pronunciato il 31 maggio 2016 (doc. 53) il dr.
med. __________, affermando che il rapporto del dr. med. __________ non
conteneva nuovi aspetti clinici oggettivi e proponeva di realizzare una delle
misure già proposte dal perito dr. med. __________ (approccio diagnostico
terapeutico a livello lombare) prolungando l’inabilità lavorativa fino alla
valutazione dell’esito dello stesso. Per il medico SMR, alla luce della perizia
i limiti funzionali apparivano coerenti con lo stato clinico e il perito stesso
non escludeva un miglioramento dello stato di salute, ossia della qualità di
vita, con ulteriori misure diagnostico-terapeutiche, ma non della funzionalità.
Pertanto, sotto questo aspetto il medico SMR ha confermato le conclusioni del
perito riguardo alla capacità lavorativa.
Pendente causa il ricorrente ha prodotto un nuovo referto del dr. __________
datato 7 settembre 2016 (doc. D), in cui lo specialista ha riferito sugli esiti
dei test condotti presso il Centro di terapia del dolore __________ in due
ripetizioni secondo le linee guida internazionali, i quali hanno dato in
entrambi i casi un risultato positivo, con una significativa riduzione del
dolore. Gli specialisti consultati hanno quindi ritenuto legittimo presupporre
che i dolori lombari avessero, quantomeno in componente maggioritaria, una base
anatomo-funzionale da incompetenza articolare, con evocazioni algiche alla
mobilizzazione e al carico del tronco. Era pertanto stato concordato il
trattamento di tale sintomatologia con una procedura di ablazione dei rami
nervosi zigo-apofisari a livello plurisegmentario lombare.
Dal suo punto di vista, il neurochirurgo ha ritenuto questa la
conferma dell’ipotesi diagnostica iniziale, che non era ancora stata
adeguatamente fugata negli anni precedenti. Tale diagnosi avrebbe potuto
trovare un’efficace terapia nel citato trattamento, sebbene l’effettiva
risoluzione dei dolori e la durata dell’analgesia non fosse a quel momento
quantificabile e avrebbe meritato una sorveglianza nel tempo. Pertanto, il
neurochirurgo ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% fino all’esecuzione di
tale procedura.
Conseguentemente, a dipendenza del follow-up organizzato
dal Centro di terapia del dolore, sarebbe stato da rivalutare un reintegro
lavorativo adeguato, ossia effettuare una nuova valutazione delle capacità
lavorative dell’assicurato sulla base della nuova diagnosi e della possibile
terapia applicabile. Il curante ha ricordato che il dolore derivante da un
quadro di non adeguata competenza articolare risulta significativamente
peggiore nei casi di elevato carico fisico e di elevata mobilità, mentre non
necessariamente controindica mansioni lavorative anche a percentuale elevata in
posizioni sedute o senza il mantenimento prolungato di posizioni forzate. Fino
all’avvenuta esecuzione del trattamento di ablazione dei rami zigo-apofisari il
neurochirurgo ha giudicato non fosse possibile prendere posizioni definite
sulla capacità lavorativa dell’interessato.
Su invito del medico SMR (doc. X/1), il dr. med. __________ si è
espresso il 30 settembre 2016 (doc. XII/3) sull’esposto parere. Dopo avere
ricordato le diagnosi poste in occasione della sua precedente valutazione del
15 gennaio 2016 e che quali opzioni terapeutiche aveva consigliato
all’assicurato di rivedere il suo reumatologo curante per ottimizzare la
terapia e che poteva in seguito anche meglio interpretare il decorso delle
terapie avviate, il perito vedeva anche utile un’infiltrazione mirata sotto
scopia o ecografia dell’intersezione del tendine muscolo sovraspinoso
nell’omero sinistro. Inoltre, l’interessato avrebbe anche potuto beneficiare
eventualmente di un approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale
anche a livello del rachide lombare e sarebbe stato auspicabile che dimagrisse per
ridurre il carico sul rachide lombare e che riequilibrasse e rinforzasse il
corsetto muscolare lomboaddominale per stabilizzare la colonna lombare e
mantenere una certa resistenza agli sforzi fisici.
Ciò premesso, il perito reumatologo ha riassunto il parere del 7
settembre 2016 del dr. med. __________ con i risultati dei test condotti dal
centro di terapia del dolore e ha concluso che le osservazioni dei colleghi
neurochirurghi non risultavano assolutamente in contrasto con quanto egli ha
osservato nel suo rapporto peritale, che non metteva in discussione che
l’origine dei dolori accusati dall’assicurato fosse in gran parte strutturale.
Il reumatologo ha commentato che le patologie strutturalmente
spiegabili presenti nell’assicurato l’hanno portato a inizio 2016 a profilare
una capacità funzionale e di carico residua prevedendo il sollevamento e
trasporto di carichi leggeri in posizioni ergonomiche per il rachide.
Ciò comportava anche a ritenere l’ultima attività lavorativa come
carpentiere prevalentemente inadatta allo stato di salute riscontrato,
trattandosi di un’attività che in gran parte, per le posizioni assunte, per i
carichi sollevati e trasportati, non soddisfaceva i limiti funzionali e di
carico citati.
Il medico nominato dall’assicuratore malattia non ha dunque
condiviso il parere del neurochirurgo curante, il quale riteneva fosse
opportuno considerare l’assicurato inabile al lavoro al 100% per qualsiasi tipo
di attività fino all’esecuzione delle cure presso il centro di terapia del
dolore, rimanendo egli invece del parere che per un lavoro adatto al suo stato
di salute l’assicurato fosse abile al lavoro sull’arco di una giornata normale
di 8-9 ore con rendimento massimo del 100%, fermo restando che nei giorni in
cui sarebbe stato sottoposto ai trattamenti previsti non avrebbe potuto
lavorare.
Ciò stante, il parere del 7 settembre 2016, basato sugli stessi
referti oggettivi e sulle opzioni terapeutiche che il perito aveva già considerato,
non cambiava quindi le sue conclusioni.
Il dr. med. __________, medico SMR, preso atto della risposta dell’esperto
sulla documentazione medica di parte, ha affermato che il perito “risponde
in modo dettagliato e coerente e conferma la validità delle sue conclusioni
peritali che vanno quindi confermate.” (doc. XII/4).
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può
che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica reumatologica
è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che l’assicuratore malattia ha
appositamente nominato e il cui parere è stato richiamato e fatto proprio
dall’Ufficio AI.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto
lo specialista dr. med. __________ nella perizia reumatologica del 18 gennaio
2016 e nel suo complemento del 30 settembre 2016.
A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente
Considerandi
alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.4).
A nulla valgono le lamentele del ricorrente sulla legittimità e
sulla validità dei pareri del citato reumatologo.
In effetti, per quanto concerne la tesi secondo cui vi sarebbe
stata una violazione del suo diritto di essere sentito e dell’art. 6 cifra 1
CEDU per non essere stato interpellato dall’assicuratore malattia prima
di essere sottoposto alla perizia reumatologica da parte del dottor __________
– perizia che l’Ufficio AI ha fatto propria e quindi ne avrebbe perpetuato (la
presunta) l’illiceità -, la stessa va respinta alla luce della giurisprudenza
citata dall’Ufficio AI.
Come evidenziato dalla DTF 139 V 496 al considerando 4.1, al fine
di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso equa, la DTF 137 V 210
ha posto al considerando 3 alcuni principi (diritto di partecipazione, diritto
a una decisione incidentale impugnabile) e raccomandazioni aventi quale scopo
di definire uno standard uniforme delle perizie mediche pluridisciplinari
presso i Servizi di Accertamento Medico, che ha portato l'UFAS ad
adottare il sistema Suisse MED@P destinato agli Uffici AI per l'attribuzione su
base aleatoria dei mandati delle perizie mediche pluridisciplinari, principi
e raccomandazioni che, con l'eccezione dell'attribuzione del mandato su base aleatoria,
sono applicabili per analogia anche alle perizie mono e bidisciplinari (DTF 139
V 349 consid. 5.4) e si applicano anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali
toccati da questa problematica (DTF 138 V 318 consid. 6.1).
Tuttavia, nella STF 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 il Tribunale
federale ha chiarito che tali principi non sono estendibili anche nel caso in
cui una perizia medica sia effettuata per conto di un assicuratore malattia privato
per perdita di guadagno.
Nell’evenienza concreta la ricorrente si era lamentata di non
essere stata preventivamente interpellata sul contenuto del mandato peritale e
non aveva potuto formulare dei quesiti da sottoporre al perito ciò che, a suo
dire, violerebbe i principi posti dalla DTF 137 V 210 e l’art. 6 CEDU.
Secondo l’Alta Corte, questa giurisprudenza concerne le perizie
mediche di cui si fa carico l’assicuratore stesso che si occupa di controversie
in ambito di diritto delle assicurazioni sociali.
Nel caso esaminato, invece, l’assicuratore privato per perdita di
guadagno in caso di malattia ha scelto il perito, gli ha conferito il mandato
peritale ed era anche il destinatario del rapporto peritale. In tale evenienza,
ha concluso il Tribunale federale, i principi procedurali descritti nella DTF
137.
V 210 non trovano dunque applicazione.
" 6.4. Die Beschwerdeführerin macht
zunächst geltend, das Gutachten der Klinik C. sei aus formellen Gründen nicht
verwertbar, weil sie vor Erteilung des Begutachtungsauftrags keine Gelegenheit
erhalten habe, sich zum Inhalt des Begutachtungsauftrags zu äussern und der
Begutachtungsstelle eigene Fragen zu unterbreiten. Das verstosse gegen die
Verfahrensgrundsätze gemäss BGE 137 V 210 und
verletze auch Art. 6 EMRK.
Das kantonale Gericht hat diesen Einwand
namentlich mit der Begründung verworfen, BGE 137 V
210.
habe im Zeitpunkt der Formulierung der Gutachterfragen noch nicht
vorgelegen. Zudem habe die Versicherte ihre Rüge zu spät erhoben.
Wie es sich diesbezüglich verhält, kann aus
folgenden Gründen offenbleiben: Das von der Versicherten angerufene
Leiturteil BGE 137 V 210 wie auch die sich
darauf beziehenden Präjudizien (vgl. etwa BGE 139
V 349; 138 V 318) beschlagen die
medizinischen Gutachten, welche der mit dem streitigen
sozialversicherungsrechtlichen Leistungsanspruch befasste Versicherungsträger
selber einholt. Im vorliegenden Fall verhält es sich indessen so, dass der
private Krankentaggeldversicherer die Begutachtungsstelle auswählte, ihr den
Begutachtungsauftrag erteilte und auch Empfänger der fertiggestellten Expertise
war. Die IV-Stelle wurde zwar vom Krankentaggeldversicherer vorab
angefragt, ob sie sich an den Expertisenkosten beteiligen wolle, und sie konnte
der Begutachtungsstelle eigene Fragen unterbreiten. Dies ändert aber nichts
daran, dass nicht sie, sondern der Krankentaggeldversicherer das Gutachten
eingeholt hat. Die Verfahrensgrundsätze, welche namentlich in BGE 137 V 210 umschrieben wurden, finden daher keine
Anwendung. Das gilt auch für das Recht der versicherten Person, sich
vorgängig zum Begutachtungsauftrag und zum Fragenkatalog zu äussern. Die
IV-Stelle war weder gehalten noch zuständig, der Versicherten die Gelegenheit
hiefür einzuräumen. Darin liegt auch keine Verletzung von Art. 6 EMRK. Es ist
im Übrigen zu Recht nicht umstritten, dass der Sozialversicherungsträger
befugt, ja gehalten ist, auch nicht von ihm selber veranlasste ärztliche
Berichte und Gutachten zu berücksichtigen, soweit diese zur Abklärung des
rechtserheblichen Sachverhaltes beitragen können.“ (la sottolineatura
è della redattrice).
D’avviso del TCA, la giurisprudenza esposta va applicata anche al caso
in esame, ritenuto come l’assicuratore malattia privato __________ che si è
assunto il caso di malattia dell’assicurato ha scelto di conferire mandato al
dr. med. __________ (doc. 38) di eseguire una perizia specialistica e il 17
novembre 2015 (doc. 38) gli ha sottoposto i quesiti peritali, a cui l’esperto
ha risposto il 18 gennaio 2016 (doc. 44) indirizzando all’assicuratore malattia
il suo referto peritale.
2.6
Esclusi quindi dei vizi
formali, il parere del reumatologo va posto alla base del presente giudizio
anche dal profilo contenutistico e di merito, avendo infatti attentamente
valutato compiutamente di persona il ricorrente, vagliato tutta la
documentazione medica messagli a disposizione ed eseguito degli esami personali
e obiettivi, traendo conclusioni logiche, chiare e complete.
Non va poi dimenticato che anche il medico SMR, intervenuto in
seguito, ha confermato le conclusioni peritali.
Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto il referto del 27 aprile
2016.
(doc. C) dei neurochirurghi __________ e __________, i quali hanno
diagnosticato una lombalgia cronica rilevandola dalla risonanza magnetica
lombare del dicembre 2015, dalla quale è emerso un versamento articolare
plurisegmentario a livello L4-L5 e L5-S1 e la presenza di una sospetta
faccettopatia. Essi hanno quindi proposto all’assicurato un test infiltrativo
dei rami articolari e fino all’esito di queste indagini l’hanno ritenuto
inabile al 100%.
Lo stesso perito reumatologo, come visto, aveva proposto quale
opzione terapeutica un’infiltrazione mirata nell’omero sinistro come pure un
approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale anche a livello del
rachide lombare presso un centro di terapia del dolore. In altre parole, la
soluzione terapeutica individuata dai curanti dell’assicurato era già stata
vagliata e presa in considerazione anche dallo specialista consultato
dall’assicuratore malattia, il quale a tale riguardo aveva però anche precisato
che queste misure terapeutiche erano in grado di migliorare lo stato di salute
dell’assicurato, ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico
(doc. 44 pag. 9).
Questa conclusione contrasta con quella tratta nell’aprile 2016
dai predetti neurochirurghi, secondo i quali la possibilità di un reintegro
professionale avrebbe potuto essere valutata soltanto una volta condotta la
terapia di infiltrazione e valutati gli esiti, mentre fino ad allora
l’interessato rimaneva totalmente inabile.
D’altronde, il quadro clinico rilevato dai tre specialisti
intervenuti risulta essere assimilabile; le alterazioni discali L4-L5 e L5-S1 erano
già state evidenziate dal perito reumatologo e sono state confermate dai
neurochirurghi anche dopo la nuova risonanza effettuata nel mese di dicembre
2015.
Solo la presenza di una sospetta faccettopatia non era
stata evidenziata dal dr. med. __________, ma trattandosi proprio di un
sospetto ed avendo comunque l’esperto valutato attentamente lo stato clinico
dell’assicurato, che ha individuato sostanzialmente gli stessi disturbi lombari
rilevati dai medici curanti e ha proposto le medesime soluzioni terapeutiche dei
colleghi, nel complesso tale sospetta diagnosi risulta ininfluente.
In merito alle indagini proposte da tutti gli specialisti
intervenuti, da effettuare presso un centro di terapia del dolore, va qui
rilevato che tale trattamento risulta essere stato effettuato dopo
l’emanazione della decisione impugnata e quindi gli esiti dello stesso,
riferiti nel referto medico del 7 settembre 2016 (doc. D), non possono essere
posti come tali alla base del presente giudizio, dovendo il TCA porsi al
momento dell’emanazione della decisione impugnata per valutare lo stato di
salute del ricorrente.
Al riguardo va ricordato che il potere cognitivo del
TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
A titolo abbondanziale, questa Corte osserva comunque che da
questo certificato risulta che i test hanno dato esito positivo, con una
riduzione significativa del dolore. Pertanto, gli specialisti hanno concluso
che i dolori lombari avevano una base anatomo-funzionale da incompetenza
articolare, con evocazioni algiche alla mobilizzazione e al carico del tronco,
perciò hanno proposto all’assicurato un trattamento con una procedura di
ablazione dei rami nervosi zigo-apofisari a livello plurisegmentario lombare.
Orbene queste valutazioni, sottoposte al dr. med. __________, non
risultano essere in contrasto con quanto il reumatologo stesso ha osservato nel
suo referto del gennaio 2016, in cui non era stato messo in discussione che
l’origine dei dolori lamentati dall’assicurato fosse in gran parte strutturale
(doc. D pag. 2). Dette conclusioni si allineano alle precedenti, tratte dopo
una dettagliata e completa visita personale dell’assicurato.
Per di più, una riduzione del dolore comporta un miglioramento
della qualità di vita, ma non per forza della capacità lavorativa.
A proposito della critica mossa dall’insorgente riguardo a questa
seconda valutazione peritale, secondo cui la stessa non avrebbe alcuna validità
non avendolo il perito più valutato di persona, ma solo sulla base dei
documenti medici, va qui ricordato che una perizia basata sui soli atti (Aktengutachten),
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone
di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (STF
8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; STF 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009
consid. 5.4; STF 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; RAMI
1998.
U 56 pag. 371 consid. 5b).
Infine, per quanto concerne la censura secondo cui
la perizia allestita dal dr. med. __________ non ossequierebbe neppure i
criteri di valutazione imposti dalla DTF 141 V 281 allorquando si è confrontati
con problematiche alla salute non oggettivabili, visto che l’assicurato soffre
anche di fibromialgia, va qui rilevato che nella citata sentenza il Tribunale
federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro
deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi
disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Nell’evenienza concreta, però, tali principi non sono applicabili
per il fatto che il perito ha individuato (soltanto) una “tendenza al
reumatismo delle parti molli (3 su 18 punti fibromialgici positivi)” e
quindi non si può ancora affermare di essere in presenza di una chiara
affezione psicosomatica classificabile e classificata come fibromialgia
rientrante fra le affezioni psicosomatiche.
Anche da questo punto di vista, quindi, il referto peritale reso
il 18 gennaio 2016 deve essere considerato e riconosciuto come valido e dunque
come esplicante tutti i suoi effetti sia nella determinazione delle diagnosi
sia delle capacità lavorative del ricorrente, che sono state attentamente
valutate sulla base di un esame dettagliato, chiaro e completo del suo stato di
salute.
Inoltre, nello stabilire la capacità lavorativa residua l’esperto
nominato dall’assicuratore malattia ha individuato una serie di limitazioni
funzionali che tengono conto di tutti i disturbi che presentava l’insorgente al
momento della sua valutazione, perciò l’affermazione ricorsuale secondo cui il
salario da invalido “(…) non tiene conto correttamente di tutti i limiti
funzionali dell’assicurato, limiti che non gli consentono neppure attività
leggere, semplici e ripetitive” (doc. I pag. 4 lett. c), non può essere
tutelata siccome smentita dalla particolareggiata valutazione del consulente
reumatologo.
Ritenuto che la documentazione agli atti è dunque chiara e
sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie
indicazioni ai fini decisionali e che la valutazione peritale del dr. med. __________
ha potuto sufficientemente chiarire lo stato di salute dell’assicurato, e
meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi
reumatologici, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove
non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di
carattere medico a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità.
Questo Tribunale prescinde quindi dal dare seguito alla richiesta di
parte ricorrente di ritornare gli atti all’amministrazione per accertare
ulteriormente il suo stato di salute con una perizia bidisciplinare
reumatologica e neurologica.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
In conclusione, fino all’emanazione della decisione impugnata il
ricorrente va considerato dall’inizio della malattia (10 febbraio 2015) abile
al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando l’elenco
delle limitazioni poste dal dr. med. __________, alla cui valutazione va qui attribuito
pieno valore probante.
2.7
L’insorgente ha
(implicitamente) contestato la determinazione del grado di invalidità affermando,
come visto, che il salario da invalido ritenuto dall’Ufficio AI sarebbe sovrastimato
e che una riduzione di solo il 10% per motivi personali andrebbe portata invece
al 15%, per giungere ad una perdita di guadagno di almeno il 50%.
A questo proposito, il TCA rinvia al calcolo effettuato dall’amministrazione,
che si è basato su un reddito da valido, non contestato, di Fr. 57'737.-
ricavato dai dati indicati dal datore di lavoro (doc. 27).
Per il reddito da invalido ci si deve basare sui dati
statistici nazionali e dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a quest'ultimo proposito, la DTF 142 V 178, in particolare
consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill
level (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il
ramo economico, il livello di competenze e il sesso; citata DTF 142 V
178), si osserva che il salario
lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di
Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Riportando ora questa cifra su
un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03
del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008 e la Tabella
sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica,
in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.
233104.
html), il salario lordo medio ipotetico nazionale
per un uomo ammonta a Fr. 66'453,12 (Fr. 63'744.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Ufficio AI ha tenuto conto di una riduzione del
10%, ma anche se si diminuisse del 15% come richiesto dall’insorgente il
reddito statistico ipotetico, il risultato non muterebbe, non raggiungendo
comunque un grado AI pensionabile.
Infatti, il reddito statistico ipotetico da invalido
rivalutato nel 2014 a Fr. 66'453,12 sarebbe pari a Fr.
59'143,28 (Fr. 66'453,12 - [Fr. 66'453,12 x 10 : 100]) se diminuito del 10% rispettivamente pari a Fr. 56'485,12
se ridotto del 15% per tenere conto delle circostanze personali.
Confrontando questi dati con l'ammontare di Fr. 57'737.- corrispondente al reddito da
valido, non contestato, che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
nell'anno 2014 per l'attività di carpentiere
esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al guadagno nulla ([Fr. 57'737.-
- Fr. 59'143,28] : Fr. 57'737.- x 100)
rispettivamente del 2,16%, che va arrotondata al 2%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.8
Stante quanto precede, la
pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (mezza) di invalidità non può
essere accolta, così come la richiesta di ordinare nuovi accertamenti medici.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il
ricorso integralmente respinto.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti