Lexipedia

Decisione

32.2016.68

Perizia SAM (psi, reuma e gastro). Problematica oncologia di nuova insorgenza. IL 20% (riduz. di rendimento)in qualsiasi attività. Raffronto percentuale dei redditi. Grado di invalidità: 20%. No AG-GP

28 agosto 2017Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del SAM hanno ritenuto

l’assicurato abile al lavoro nella misura dell'80% (da intendersi a tempo pieno

con riduzione di rendimento) nell'attività da ultimo svolta, come pure in

attività adeguate con le seguenti limitazioni funzionali e di carico:

" (…) La diminuzione della

capacità lavorativa in attività pesanti a mediamente pesanti dovuta alle

modiche alterazioni degenerative della colonne dorsolombare. L'assicurato è

limitato nel sollevamento e trasporto di pesi rilevanti (>15 kg) ed

leggermente limitato nel trasporto di oggetti come un plateau per il servizio

ai clienti, particolarmente se questo deve essere svolto in modo molto ripetitivo

e molto rapido. Limitazioni anche per movimenti ripetitivi di

flessione-estensione del tronco e lavori sopra l'orizzontale" (pag.

214 incarto AI).

I periti del SAM hanno

puntualizzato che "L'incapacità lavorativa del 20% nell'attività

da ultimo svolta è dovuta da una sindrome dell'intestino irritabile, patologia

che causa una riduzione della capacità lavorativa al massimo del 20% intesa

come limitazione di rendimento. Tale diminuzione della capacità lavorativa ha

carattere intermittente e si giustifica con dolori addominali e con problemi di

defecazione, che, sempre ad intermittenza, rendono necessarie per l'A. più

sedute sulla toilette. Inoltre la problematica reumatologica, da ricondursi ad

una sindrome lombospondilogena cronica, causa un'incapacità lavorativa al

massimo nella misura del 10%, sempre per quanto riguarda il rendimento" con

i limiti funzionali e di carico poc'anzi detti (pag. 214 incarto AI).

I periti del SAM hanno pure

precisato che l'incapacità lavorativa del 20% (che include eventuali pause

supplementari) è presente

a partire dal 2011 per la patologia intestinale e da lungo tempo per la

problematica reumatologica, senza soluzione di continuità (pag. 215 incarto

AI).

I periti del SAM hanno pure

evidenziato che "Per quanto riguarda la

problematica gastroenterologica di colon irritabile, la capacità lavorativa

dell'80% è da ritenersi intermittente: il posto di lavoro per un'attività

adeguata dovrebbe tener conto della possibilità per l'A., di poter più volte

recarsi alla toilette se necessario. Per quel che riguarda la problematica

reumatologica l'A. è in grado di svolgere un lavoro leggero ed adatto che tenga

conto delle limitazioni sopra espresse, a tempo pieno e con pieno rendimento."

(pag. 215-216 incarto AI).

Da ultimo, hanno concluso che il quadro clinico dell'assicurato era rimasto

sostanzialmente invariato negli anni, sia per la problematica

gastroenterologica sia per quella reumatologica (pag. 218 incarto AI).

Tali considerazioni sono state fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________,

nel rapporto finale del 23 febbraio 2016 (pag. 278-281 incarto AI).

Sulla base delle risultanze mediche, con rapporto del 31 marzo 2016 la

consulente in integrazione, __________, - risultando l'assicurato abile in

qualunque attività e, pertanto, essendo esigibile anche l'attività da ultimo

svolta, come gerente, in misura completa con riduzione del rendimento - ha

ritenuto non proponibili provvedimenti professionali mentre proponibile, su

richiesta scritta dell'assicurato, un sostengo nella ricerca di un impiego

(pag. 297 incarto AI).

In questa sede, il rappresentante dell'assicurato ha versato agli atti il

certificato medico del 27 aprile 2016 del dr. med. __________, specialista FMH

in neurochirurgia (doc. A4)

L'UAI ha sottoposto il precitato certificato al medico SMR, __________, il

quale, nell'annotazione del 3 agosto 2016 ha rilevato che "In considerazione del fatto che è stata pure eseguita

una RM della colonna vertebrale ritengo che bisogna richiedere all'assicurato

il CD della RM eseguita. Questa va poi sottoposta assieme allo scritto del dr. __________

al Sam per presa di posizione, in particolare se l'attuale documentazione

modifica le conclusioni peritali o richiede ulteriori accertamenti"

(doc. IV 1).

Il 26 settembre 2016 (doc.

VIII), il legale del ricorrente ha prodotto il certificato medico del 24

settembre 2016 del dr. med. __________ (doc. B1), un CD contenente la MRI

lombare del 27 aprile 2016 fatta eseguire dal dr. med. __________ (doc. B2) ed

un CD contenente la CT-TAC infiltrazione del 30 giugno 2016 e la CR-RX lombare

RX lombare del 17 giugno 2016 fatta eseguire dal dr. med. __________ (doc. B3).

L'UAI ha sottoposto la precitata documentazione al SAM (in particolare, al dr.

med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna) che nello

scritto del 24 ottobre 2016 (sulla base delle considerazioni del 18 ottobre

2016 del perito reumatologo) non ha ravvisato elementi medico-clinici tali da

mettere in forse le conclusioni peritali (doc. XII-2). Tali argomentazioni sono

state confermate anche dal medico SMR, __________, nell'annotazione del 25 ottobre

2016 (doc. XII-3).

Il 22 dicembre 2016, il patrocinatore dell'insorgente ha prodotto il

certificato medico del 28 novembre 2016 del dr. med. __________ (doc. C).

L'UAI ha sottoposto il precitato certificato al medico SMR, __________, il

quale, nell'annotazione del 2 gennaio 2017 - dopo aver rilevato che lo

specialista di fiducia dell'assicurato concordava con l'assenza di una

problematica neurocompressiva ed esprimeva una diversa valutazione

dell'impedimento lavorativo quale gerente dovuto alla problematica meccanica

nota a livello lombare - ha concluso che "il dr. __________ nel suo

rapporto non certifica una modifica dello stato di salute dell'assicurato ma esprime

una sua differente valutazione circa l'influsso del danno alla salute sulla

capacità lavorativa dell'assicurato"

(doc. XVIII-1).

Su richiesta del TCA (doc. XXII), l'UAI ha sottoposto il certificato medico del

28 novembre 2016 del dr. med. __________ (doc. C), al SAM (in particolare, al

dr. med. Andrea Badaracco, specialista FMH in reumatologia e medicina interna)

che nello scritto del 3 aprile 2017 (sulla base delle considerazioni del 21

marzo 2017 del perito reumatologo) ha ribadito che non vi erano ragioni per

richiedere ulteriori accertamenti o modificare le conclusioni peritali (doc.

XXVI-1).

Il 14 giugno 2017, il

patrocinatore dell'insorgente ha prodotto il certificato medico del 1° giugno

2017 del dr. med. __________ (doc. E-1), giusta il quale:

"(…) Per riassumere, avevo individuato

la summa dei seguenti aspetti come causa di disabilità del Sig. RI 1:

-

incipienti segni di disallineamento sagittale del rachide, sostenuto da una

ipolordosi lombare (ridotta di circa 15° rispetto all'atteso calcolato

sull'incidenza pelvica);

-

discopatia degenerativa di grado medio (Pfirrmann 4) del segmento L4-L5, da

correlarsi alla presenza di dolore lombare di tipo discogeno esacerbato in

presenza di carichi e sforzi fisici;

-

sovraccarico articolare sacroiliaco sinistro, responsabile della positività

alle manovre di sollecitazione articolare sacroilica e dal riscontro di dolore

in regione sacroiliaca sinistra irradiantesi al gluteo ed alla regione

posteriore di coscia omolaterali; tale riscontro è ulteriormente dimostrato

dalla recente e discreta (seppur temporanea) risposta al trattamento

infiltrativo sacroiliaco eseguito sotto controllo TC;

-

rigidità importante del rachide lombare (sostenuta da scarsa attività fisica e

da sovrappeso).

L'evoluzione clinica di questi primi mesi del 2017 ha quindi dimostrato una

discreta, seppur temporanea, risposta al trattamento infiltrativo sacroiliaco a

dimostrazione del fatto che buona parte dei disturbi possa essere a genesi

sacroiliaca.

Concordo con il Dr. med __________ che quello dell'equilibrio sagittale non

debba essere un concetto dogmatico e che lo stesso vada certamente inquadrato

in un contesto clinico generale soprattutto per comprendere le cause che

sottendono al disequilibrio (ad esempio una deformità regionale, una postura

antalgica, un fallimento chirurgico). Nella pratica quotidiana ritengo che esso

abbia un valore clinico rilevante in quanto può rappresentare sia la causa che

la conseguenza di dolore al rachide oltre ad orientare sulla diagnosi più corretta.

Nel caso in esame il disallineamento, seppur moderato, è infatti interpretabile

come causa, certamente non unica, dei sintomi (dolore toracolombare nel

tentativo di riequilibrare la colonna) ma anche come conseguenza di discopatia

(sappiamo che i dischi intervertebrali sono i principali generatori di

lordosi).

Resto quindi del parere che le problematiche del Sig. RI 1 siano di tipo

esclusivamente meccanico, a genesi mista toracolombare e sacroiliaca, in

presenza di decondizionamento muscolare, sovrappeso ed inattività fisica.

Per

la salute e l'interesse del paziente (ho discusso a lungo con il Sig. RI 1 a

questo riguardo) ritengo che sia indispensabile un ricondizionamento fisico

generale con particolare riguardo alla forma fisica, al controllo del peso

corporeo, al rinforzo muscolare paravertebrale toracolombare con attività

fisica regolare e continuativa oltre al controllo dei carichi ed agli sforzi

fisici.

Per

la sua situazione clinica attuale, sostenuta certamente da problematiche

multifattoriali, non credo sia possibile negare con certezza che attività che

richiedano carichi, sforzi fisici, necessità di flessione ed estensione del

tronco, mantenimento di atteggiamenti posturali forzati e scorretti come

posizioni inginocchiate ed il mantenimento di posizioni statiche continuative

provochino dolore (…)" (n.d.r.: la sottolineatura è della

redattrice).

L'UAI

ha sottoposto il certificato medico 1° giugno 2017 del dr. med. __________

(doc. E-1), al SAM (in particolare, al dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia e medicina interna) che nello scritto del 24 luglio 2017 (doc.

XXXV-1) ha condiviso le considerazioni del 18 luglio 2017 (doc. XXXV-2) del

perito reumatologo, giusta il quale:

" (…) Non vi è una divergenza

di fondo a riguardo dell'interpretazione del quadro clinico da parte mia e da

parte del neurochirurgo. Di

volta in volta sono semplicemente stati messi in evidenza alcuni possibili

cofattori in base alle conoscenze attuali sulla genesi dei dolori lombari.

Prudentemente, sia da parte mia che da parte del collega, é stato sottolineato

come si tratti di ipotesi di lavoro. Le lombalgie croniche sono sempre

multifattoriali e le ipotesi sull'origine del dolore si basano su indizi e mai

su certezze.

Riguardo a queste ipotesi sull'origine dei dolori il collega cita 4 fattori con

cui concordo pienamente.

Questi 4 fattori possono essere riassunti nel capitolo delle lombalgie

meccaniche.

Si tratta dell'ambito che ho considerato nella mia valutazione peritale e si

tratta dell'ambito sulla base del quale è stata presa posizione riguardo alla

capacità lavorativa.

Non ci sono dunque elementi nuovi che non siano stati da me considerati nella

valutazione della capacità lavorativa (…)" (n.d.r.: le

sottolineature sono della redattrice).

Il

14 giugno 2017, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto la documentazione

medica (doc. E-2 e 3) in base alla quale, il 6 giugno 2017, è stato

diagnosticato al suo cliente un tumore maligno in zona inguinale parte sinistra

(metastasi linfonodale di seminoma).

L'UAI

ha sottoposto i precitati documenti al medico SMR, __________, il quale,

nell'annotazione del 25 luglio 2017 - dopo aver rilevato un "riscontro

di ingrossamento linfonodale a livello inguinale sinistro il 31.05.2017 con

seguente diagnosi istologica di metastasi di seminoma (tumore testicolare) a

livello linfonodale inguinale sinistra" - ha concluso per la presenza

di una "nuova patologia, diagnosi 5.2017, patologia che comporterà una

IL del 100% almeno di 6 mesi per le relative cure (chemio e radioterapia).

Quindi indicata nuova domanda. Patologia non manifesta in occasione della

decisione di maggio 2016" (doc. XXXV-3).

2.3. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze,

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata

Considerandi

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha inoltre

puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il

Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio

essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento

della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con

riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono

posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi

sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio

2011.

al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere

da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.4

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM (segnatamente la perizia del 19 febbraio 2016 ed i relativi complementi del

24.

ottobre 2016, del 3 aprile 2017 e del 24 luglio 2017) da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati, e fatta propria dall'UAI.

2.4.1

Dal punto di vista psichiatrico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria, che l'ha ritenuto abile

al 100%, dal profilo psichiatrico, per l'attività da ultimo svolta e per tutte

le altre teoricamente esigibili (pag. 201 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

2.4.2

Dal punto di vista gastroenterologico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in gastroenterologia, che - dopo aver

posto le diagnosi di "malattia da reflusso gastroesofageo" e "malattia

diverticolare del colon" - ha concluso che "i disturbi elencati dall'A. portano ad un'incapacità

lavorativa al massimo del 20% intesa come limitazione di rendimento riferito ad

un'attività al 100%. Questa diminuzione della capacità lavorativa è valevole

dal 2011. Questa incapacità lavorativa è un valore massimo ma certe volte può

essere anche nettamente più bassa con un decorso alternato. Prognosi: la

prognosi a medio-lungo termine è buona. La diminuzione alla capacità lavorativa

intermittente si giustifica con i dolori addominali e con dei problemi della

defecazione che, ad intermittenza, rendono più sedute sulla toilette

necessarie. (…) L'A. è senz'altro in grado di svolgere altre attività nella

misura di almeno 80%. (…)" (pag. 209 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

2.4.3

Dal punto di vista reumatologico,

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del

dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, che -

dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

"Sindrome lombospondilogena cronica;

modiche alterazioni degenerative aspecifiche anamnestiche al passaggio

dorsolombare e a livello della colonna lombare (rapporti del Dr. __________)"

ed aver puntualizzato che clinicamente non vi era alcuna evidenza per una

neurocompressione e che in accordo con il dr. med. __________, specialista FMH

in reumatologia e medicina interna e medico curante dell'assicurato, vi era una

forte discrepanza tra le lamentele e le ripercussioni funzionali che ne

derivavano con i reperti oggettivi - ha concluso che, da un punto di vista reumatologico,

RI 1 poteva senz'altro riprendere un'attività lavorativa come quella di

esercente con una limitazione del rendimento dell'ordine del 10% mentre in

un'attività leggera che tenesse conto delle limitazioni espresse al punto 5

della sua valutazione [ovvero: "La diminuzione della capacità lavorativa in attività

pesanti a mediamente pesanti dovuta alle modiche alterazioni degenerative della

colonne dorsolombare. L'assicurato limitato nel sollevamento e trasporto di

pesi rilevanti (>15 kg) ed è leggermente limitato nel trasporto di oggetti

come un plateau per il servizio ai clienti, particolarmente se questo deve

essere svolto in modo molto ripetitivo e molto rapido. Limitazioni anche per

movimenti ripetitivi di flessione-estensione del tronco e lavori sopra

l'orizzontale"] vi era

una piena capacità lavorativa. Il perito del SAM ha precisato anche che "L'assicurato è in grado di svolgere

un lavoro leggero e adatto che tenga conto

delle limitazioni espresse al punto 5 a tempo pieno

e con pieno rendimento, in un'attività

solo parzialmente adatta come il

lavoro di esercente vi è una diminuzione del rendimento

dell'ordine del 10 %. In attività mediamente pesanti la diminuzione

del rendimento può

raggiungere il 20 % e in attività

pesanti può raggiungere il 30 %." (pag. 206 e 207 incarto AI).

2.4.4

Il perito reumatologo, nelle motivate e approfondite prese di posizione del 18

ottobre 2016, del 21 marzo 2017, del 18 luglio 2017

di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.2, e che sono state

confermate integralmente dal SAM nei complementi del 24 ottobre 2016, del 3

aprile 2017 e del 24 luglio 2017, ha spiegato

nel dettaglio i motivi per cui il neurochirurgo attesta il medesimo quadro clinico

(di carattere prettamente meccanico) dandone tuttavia una diversa valutazione

circa l'influsso del danno alla salute sulla capacità lavorativa

dell'assicurato.

Il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni

espresse dal perito reumatologo del SAM.

Da notare che, nonostante le lamentele sollevate dal patrocinatore in merito

all'operato del perito reumatologo del SAM (cfr., in particolare, doc. XXXI), questo

Tribunale, dopo attenta analisi di tutta la documentazione agli atti,

non ha motivo di ritenere che il dr. med. __________ - specialista proprio

nella materia che qui interessa (essendo RI 1 affetto da una problematica

meccanica e non neurologica) e che vanta un'ampia esperienza nella medicina

assicurativa - fosse prevenuto nei confronti del suo cliente rispettivamente

che si sia pronunciato "in modo affrettato e superficiale sullo stato

di salute dell'assicurato anziché, prima d'esprimere la propria valutazione,

raccogliere tutti gli atti medici necessari a tal fine" (cfr. altresì

consid. 2.2, 2.4.3 e 2.4.4).

Da ultimo, va rilevato che il perito reumatologo del SAM non ha fatto propria

in maniera acritica la considerazione del 15 luglio 2014 del dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia e medicina interna e medico curante

dell'assicurato nel 1998/1999 e poi a far tempo dal 4 settembre 2013, giusta il

quale "esiste una discrepanza fra le alterazioni oggettivabili e i

disturbi soggettivi" ma si è trovato in accordo con il collega avendo

potuto costatare in prima persona durante il consulto reumatologico del 20

novembre 2015 una "forte discrepanza tra le lamentele e le

ripercussioni funzionali che ne derivano con i reperti oggettivi" (pag.

121.

e 226 incarto AI)

2.4.5

In esito alle considerazioni

che precedono, rispecchiando la valutazione peritale effettuata dal SAM

(segnatamente la perizia del 19 febbraio 2016 ed i relativi complementi del 24

ottobre 2016, del 3 aprile 2017 e del 24 luglio 2017) i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), alla stessa va

dunque attribuita piena forza probante.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute, anche dal profilo reumatologico,

dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione,

segnatamente dagli specialisti del SAM, prima dell'emanazione della decisione

qui impugnata, data questa (in casu, il 30 maggio 2016) che segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014

del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

Per quanto concerne i

successivi documenti medici prodotti dal patrocinatore del ricorrente

(segnatamente i doc. E-2 e 3) che certificano un tumore maligno in zona

inguinale parte sinistra (metastasi linfonodale di seminoma), attestando quindi

una problematica oncologica di nuova insorgenza (fine maggio/inizio giugno

2017), essa non porta alcun nuovo elemento clinico

per una diversa valutazione della fattispecie. Giova difatti ribadire che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 30 maggio 2016. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr.

DTF 130 V 138). Tale documentazione medica viene quindi trasmessa all’UAI affinché la

tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito,

dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle

prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274,

si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove [in particolare, alla "superperizia

a livello universitario" ed al "richiamo dal Servizio di

urologia del __________ (__________e __________) gli atti medici relativi al

suo cliente", chiesti dall'avv. __________: cfr. doc. XXXI;

rispettivamente l'"ulteriore più approfondita perizia

anche giudiziaria" richiesta dall'avv. RA 1: cfr. doc. XLI],

ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 presenta un'incapacità lavorativa del 20% (da intendersi come riduzione

di rendimento, che include anche eventuali pause supplementari) nell'attività

abituale di "esercente" come pure in un'attività adeguata rispettosa

delle limitazioni funzionali e di carico derivanti dal danno alla salute e

risultanti dalla perizia del SAM [L'assicurato è limitato nel sollevamento e

trasporto di pesi rilevanti (>15 kg) ed leggermente limitato nel trasporto

di oggetti come un plateau per il servizio ai clienti, particolarmente se

questo deve essere svolto in modo molto ripetitivo e molto rapido. Limitazioni

anche per movimenti ripetitivi di flessione-estensione del tronco e lavori

sopra l'orizzontale; la sindrome dell'intestino irritabile con dolori

addominali e problemi di defecazione rendono necessarie, ad intermittenza, più

sedute sulla toilette], a partire dal 2011 per la patologia intestinale e da

lungo tempo per la problematica reumatologica, senza soluzione di continuità.

2.5

Dal lato economico, nella

decisione oggetto del presente ricorso l’amministrazione ha precisato che “…

visto che lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua in attività alternative, si ritiene che alle inabilità lavorative

succitate accertate nell'abituale professione corrisponda, dunque,

un'incapacità lucrativa della medesima entità”.

In altre parole, al posto

del consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI ha applicato il cosiddetto

raffronto percentuale (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V

313.

consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche

STCA 32.2016.80 del 6 aprile 2017, 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21

dell’11 luglio 2011, 32.2010.209 del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre

2010).

In effetti, per la

giurisprudenza se il danno alla salute non è tale - come in casu in base alla

valutazione peritale del SAM - da imporre un cambiamento di professione, di

regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b;

STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D.,

del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Pertanto, in applicazione

del cosiddetto raffronto percentuale - che non è stata contestata dal

patrocinatore dell'insorgente - il reddito da invalido che l’assicurato

potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua

corrisponde al 20% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che

non giustifica l'attribuzione di una rendita d'invalidità.

2.6

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 6 e 7).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Ora, va rilevato che per quanto riguarda la situazione valetudinaria

dell’interessato (in particolare, la valutazione dello specialista neurologo non

apportava nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito reumatologo del SAM e andava

quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la

patologia - reumatologica - dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro),

sulla quale era focalizzata il gravame, alla luce della giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione,

rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva

apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste

condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§

Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.4.5. in fine.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti