32.2016.70
Revisione di una rendita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per eseguire una perizia psichiatrica. Nessun riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni arretrate. Fissazione dell'ammontare del
18 novembre 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.70
BS/sc
Lugano
18 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 giugno 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 13 giugno 2016, preavvisata
il 7 luglio 2015, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, in precedenza cameriera
ai piani, il diritto ad un rendita intera dal 1° novembre 2014 al 31 luglio
2015, poiché successivamente, sulla base della situazione valetudinaria
accertata dal dr. __________ nella perizia del 30 giugno 2015, l’assicurata
presentava un grado d’invalidità non pensionabile dell’11% (doc. 82; per le
motivazioni doc AI 72);
- contro la succitata
decisione insorge dinanzi al TCA l’assicu-rata, per il tramite dell’avv. RA 1, rilevando
innanzitutto il mancato pagamento degli interessi di mora ex art. 26 cpv. 2
LPGA. Ritiene inoltre come l’Ufficio AI non abbia approfondito l’aspetto extra-somatico
risultante da alcuni atti medici depositati e contestata la valutazione
peritale concludente per un’inabilità lavorativa del 10% in attività adeguate.
La ricorrente postula quindi in via principale il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e in via subordinata il riconoscimento
del diritto ad una rendita intera a tempo indeterminato dal 1° novembre 2014,
con il versamento d’interessi di mora sulle prestazioni arretrate;
In data 20 luglio 2016
l’assicurata ha prodotto due atti medici (IV);
- con la risposta di causa datata
5 settembre 2016 l’Ufficio AI ritiene che non vi sono i requisiti per
riconoscere degli interessi di mora. Conferma inoltre la valutazione medico-teorica
operata dal perito e chiede la reiezione del ricorso;
- il 16 settembre 2016 la
ricorrente produce il rapporto 16 settembre 2016 del suo psichiatra curante, dr.
__________, che fra l’altro attesta un disturbo depressivo causante una totale
inabilità lavorativa (VIII);
- con osservazioni 3 ottobre
2016 l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti per procedere ad un
accertamento medico conformemente alle annotazioni 26 settembre 2016 dei dr. __________
e __________ (quest’ultimo specialista in psichiatrica e psicoterapia) del SMR
Fatti
i quali, valutato il succitato rapporto dello psichiatrica curante, hanno
ritenuto che “… in considerazione dell’attuale certificazione di una
problematica depressiva ed inoltre problematica somatoforme s’impone rivalutazione
del caso tramite perizia MEDAP comprendente valutazione reuma, psi e
neurologica” (X);
- interpellato dal TCA per una
presa di posizione in merito alla proposta dell’Ufficio AI, con scritto 6
ottobre 2016 il legale dell’assicurata ha sostenuto che sulla base del rapporto
dello psichiatra curante “… appare lecito domandare che la decisione
dell’Ufficio AI è riformata nel senso che all’assicurata signora RI 1 è
riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a tempo indeterminato
dal 1° novembre 2014 e meglio sino a revisione della stessa” (XII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una
rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine
di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del
medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164; 131 V 120).
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,
105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p.
379).
Per stabilire in concreto se
vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.
Da questo punto di vista un
Considerandi
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,
105.
V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984.
p. 137);
- nel caso
concreto, in suddetto rapporto 16 settembre 2016 il dr. __________, attestato
che dal 25 luglio 2016 la sua paziente segue una psicoterapia associata ad una
psicofarmacoterpia, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
La signora RI 1 è affetta da anni da una polimialgia
reumatica e da una sindrome panvertebrale fibromialgica cronica, diagnosticata
dal suo medico curante FMH in reumatologia, dr. __________. Sulla base di
questa problematica il collega l’ha definita incapace al 100% in qualsiasi
attività lavorativa. Ella presenta da anni una sindrome depressiva di medio
gravità nell’ambito della malattia reumatica e fibromialgica.
Il quadro sintomatico che la paziente presenta si
estrinseca con una sintomatologia algica diffusa, per la quale ella è in cura
da tempo con cortisone.
Il quadro psicopatologico si manifesta con anedonia,
apatia, un vissuto di inutilità e di noia. Ansiosa, passiva. La signora appare
astenica, demotivata. Il pensiero è scevro da disturbi del contenuto, ma
piuttosto ruminante su temi negativi depressivi. Rifugge i contatti sociali. Ella
è marcatamente disadattiva.
Il disturbo depressivo compromette in modo rilevante la
capacità lavorativa della paziente. Ella è quindi inabile nella misura del
100%.” (doc. O)
Vista la surriferita
certificazione rilasciata da uno psichiatrica relativa ad una sindrome
depressiva, aggiuntiva alla problematica somatoforme (nella perizia 30 giugno
2015.
il dr. __________ aveva fra l’altro diagnosticato una fibromialgia di tipo
primario non invalidante; doc. AI 43), a ragione i medici del SMR hanno
ritenuto necessaria una valutazione psichiatrica nonché un aggiornamento sia
reumatologico che neurologico da eseguire nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare.
Il rapporto
dello psichiatra curante, oltre a non essere stato redatto da un perito
indipendente, non è sufficientemente dettagliato e non fornisce una valutazione
medico-teorica affidabile sulla quale fondare in seguito un giudizio sul
diritto o meno della rendita, così come auspicato dall’interessata nelle
menzionate osservazioni 6 ottobre 2016;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27.
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché proceda al succitato aggiornamento della
situazione medica, rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1
a percepire una rendita d’invalidità anche dopo il 1° agosto 2015;
- in merito al
versamento d’interessi di mora sulle prestazioni retroattivamente dovute, va
ricordato secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia
pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve
interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,
ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. In concreto, nella
risposta di causa l’Ufficio AI, oltre a fare riferimento ad una mancata collaborazione
(cfr. delibera dell’8 luglio 2015 in doc. AI 47), ha correttamente rilevato che
non sussiste un diritto al versamento d’interessi moratori già per il solo
fatto che la rendita (temporanea) è stata versata con la decisione contestata,
ossia nel giugno 2016, quindi entro 24 mesi dall’inizio del diritto alla
rendita fissato con decorrenza dal 1° novembre 2014;
- risultando
la ricorrente, patrocinata da un avvocato, vittoriosa, alla stessa spetta
un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett., g LPGA, art. 30 cpv. 1
Lptca);
- con le osservazioni 6 ottobre 2016 il legale
dell’assicurata ha inoltrato la sua nota d’onorario e spese per complessivi fr.
4'172,94, di cui 13 ore per onorario a fr. 250.-- l’ora (XII);
- giusta
gli artt. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili
è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento,
senza tener conto del valore litigioso. L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua
per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di
riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica
dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso
riferimento al criterio della difficoltà e dell’importan-za della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna
2014, § 76 n. 71-75, pagg. 609-610);
- ritenuta la non complessità
della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle
assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87
consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili
(per onorario di 6 ore e spese) di complessivi fr. 2'652.-- (IVA inclusa e di
cui fr. 775,45 di spese);
- a norma degli artt. 29 cpv.
2.
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133
V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della
vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 13
giugno 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di fr. 500.--, sono
poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'652.-- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti