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Decisione

32.2016.70

Revisione di una rendita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per eseguire una perizia psichiatrica. Nessun riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni arretrate. Fissazione dell'ammontare del

18 novembre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, valutato il succitato rapporto dello psichiatrica curante, hanno

ritenuto che “… in considerazione dell’attuale certificazione di una

problematica depressiva ed inoltre problematica somatoforme s’impone rivalutazione

del caso tramite perizia MEDAP comprendente valutazione reuma, psi e

neurologica” (X);

- interpellato dal TCA per una

presa di posizione in merito alla proposta dell’Ufficio AI, con scritto 6

ottobre 2016 il legale dell’assicurata ha sostenuto che sulla base del rapporto

dello psichiatra curante “… appare lecito domandare che la decisione

dell’Ufficio AI è riformata nel senso che all’assicurata signora RI 1 è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a tempo indeterminato

dal 1° novembre 2014 e meglio sino a revisione della stessa” (XII);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una

rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media

durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine

di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del

medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA;

- per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164; 131 V 120).

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,

105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p.

379).

Per stabilire in concreto se

vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare

paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con

quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.

Da questo punto di vista un

Considerandi

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,

105.

V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984.

p. 137);

- nel caso

concreto, in suddetto rapporto 16 settembre 2016 il dr. __________, attestato

che dal 25 luglio 2016 la sua paziente segue una psicoterapia associata ad una

psicofarmacoterpia, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

La signora RI 1 è affetta da anni da una polimialgia

reumatica e da una sindrome panvertebrale fibromialgica cronica, diagnosticata

dal suo medico curante FMH in reumatologia, dr. __________. Sulla base di

questa problematica il collega l’ha definita incapace al 100% in qualsiasi

attività lavorativa. Ella presenta da anni una sindrome depressiva di medio

gravità nell’ambito della malattia reumatica e fibromialgica.

Il quadro sintomatico che la paziente presenta si

estrinseca con una sintomatologia algica diffusa, per la quale ella è in cura

da tempo con cortisone.

Il quadro psicopatologico si manifesta con anedonia,

apatia, un vissuto di inutilità e di noia. Ansiosa, passiva. La signora appare

astenica, demotivata. Il pensiero è scevro da disturbi del contenuto, ma

piuttosto ruminante su temi negativi depressivi. Rifugge i contatti sociali. Ella

è marcatamente disadattiva.

Il disturbo depressivo compromette in modo rilevante la

capacità lavorativa della paziente. Ella è quindi inabile nella misura del

100%.” (doc. O)

Vista la surriferita

certificazione rilasciata da uno psichiatrica relativa ad una sindrome

depressiva, aggiuntiva alla problematica somatoforme (nella perizia 30 giugno

2015.

il dr. __________ aveva fra l’altro diagnosticato una fibromialgia di tipo

primario non invalidante; doc. AI 43), a ragione i medici del SMR hanno

ritenuto necessaria una valutazione psichiatrica nonché un aggiornamento sia

reumatologico che neurologico da eseguire nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare.

Il rapporto

dello psichiatra curante, oltre a non essere stato redatto da un perito

indipendente, non è sufficientemente dettagliato e non fornisce una valutazione

medico-teorica affidabile sulla quale fondare in seguito un giudizio sul

diritto o meno della rendita, così come auspicato dall’interessata nelle

menzionate osservazioni 6 ottobre 2016;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre

2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27.

ottobre 2011);

- nel

caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione, affinché proceda al succitato aggiornamento della

situazione medica, rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1

a percepire una rendita d’invalidità anche dopo il 1° agosto 2015;

- in merito al

versamento d’interessi di mora sulle prestazioni retroattivamente dovute, va

ricordato secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia

pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve

interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,

ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. In concreto, nella

risposta di causa l’Ufficio AI, oltre a fare riferimento ad una mancata collaborazione

(cfr. delibera dell’8 luglio 2015 in doc. AI 47), ha correttamente rilevato che

non sussiste un diritto al versamento d’interessi moratori già per il solo

fatto che la rendita (temporanea) è stata versata con la decisione contestata,

ossia nel giugno 2016, quindi entro 24 mesi dall’inizio del diritto alla

rendita fissato con decorrenza dal 1° novembre 2014;

- risultando

la ricorrente, patrocinata da un avvocato, vittoriosa, alla stessa spetta

un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett., g LPGA, art. 30 cpv. 1

Lptca);

- con le osservazioni 6 ottobre 2016 il legale

dell’assicurata ha inoltrato la sua nota d’onorario e spese per complessivi fr.

4'172,94, di cui 13 ore per onorario a fr. 250.-- l’ora (XII);

- giusta

gli artt. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili

è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento,

senza tener conto del valore litigioso. L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua

per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di

riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica

dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e dell’importan-za della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna

2014, § 76 n. 71-75, pagg. 609-610);

- ritenuta la non complessità

della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle

assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87

consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili

(per onorario di 6 ore e spese) di complessivi fr. 2'652.-- (IVA inclusa e di

cui fr. 775,45 di spese);

- a norma degli artt. 29 cpv.

2.

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133

V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della

vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 13

giugno 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di fr. 500.--, sono

poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'652.-- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti