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Decisione

32.2016.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 marzo 2017Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata nella postura

con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa

eretta o seduta che sia" e osserva che tale specialista ha valutato

l'incapacità lavorativa della sua cliente per quanto concerne l'economia

domestica con una percentuale del 50%.

L'avv. RA 1 sottolinea altresì che la sua assistita, nonostante stia facendo

tutto quanto possibile per ridurre il danno (in particolare, frequentando

regolarmente una palestra e svolgendo regolari sedute di fisioterapia), resta

fortemente limitata nell'esecuzione dei lavori domestici.

La rappresentante della ricorrente stigmatizza inoltre l'operato dell'UAI per

aver ignorato completamente, per un verso, le risultanze dei documenti medici

prodotti in questa sede quali doc. C-F e, per altro verso, la circostanza

riscontrata dal dr. med. __________ ed indicata nel rapporto relativo alla

visita ambulatoriale del 23 maggio 2014 laddove ha posto il sospetto di un

quadro sub-depressivo legato alla presenza di un dolore cronico, aspetto medico

che, a mente dell'avv. RA 1, andava ulteriormente approfondito.

La patrocinatrice dell'insorgente chiede pertanto che alla sua assistita venga

concessa una mezza rendita di invalidità, a fronte del grado di invalidità del

50% stimato dal dr. med. __________ nel rapporto del 5 luglio 2016 di cui al

doc. G.

Da ultimo, l'avv. RA 1 chiede

che la sua assistita sia posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

1.4. In data 25 luglio 2016 la

rappresentante della ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale

per l’ammissione all'assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.

V).

1.5. Con risposta di causa del 24

agosto 2016 (doc. VI), l’UAI propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione, confermando la correttezza della decisione del 6 giugno 2016,

sulla scorta dell'annotazione del 19 luglio 2016 del medico SMR, dr. med. __________

(doc. VI 1).

1.6. In data 25 agosto 2016 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova, invitando nel contempo lo studio legale RA 1 a comunicare entro

il medesimo termine una presa di posizione in merito alla risposta di causa e

ai doc. VI 1 (doc. VII).

1.7. Dopo aver chiesto (doc. VIII

e X) e ottenuto (doc. IX e XI), una proroga dei suddetti termini, il 20

ottobre 2016 l'avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto medico del 5 ottobre

2016 del Prof. dr. med. __________ del servizio di neurochirurgia del __________,

che concorda con il grado di invalidità del 50% proposto dal collega dr. med. __________

(doc. H), ed il rapporto medico del 18 ottobre 2016 del dr. med. __________

della __________, ortopedia-traumatologia di __________, puntualizzando che

laddove lo specialista ha indicato che i figli, a turno, aiutano la sua

cliente, "tale aiuto è in realtà limitato innanzitutto dalla

disponibilità in termini di tempo dei figli, comunque tutti occupati fuori casa,

e tale aiuto è riferito in particolare al turno della lavanderia"

(doc. XII).

1.8. Con osservazioni del 3

novembre 2016 (doc. XIV), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione, confermando la correttezza della decisione del 6 giugno 2016,

sulla scorta dell'annotazione del 26 ottobre 2016 del medico SMR, dr. med. __________

(doc. XIV 1).

Questo scritto è stato

trasmesso all’UAI il 4 novembre 2016, per conoscenza (doc. XV).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con

invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.

).

2.2

Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non

è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete

all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR

1996.

IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V

136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità

dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27

cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così

valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare

mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158

consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della

sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

2.3

In concreto, la

patrocinatrice dell'insorgente contesta l'aspetto medico, sulla base di

svariata documentazione medica, anche specialistica, versata agli atti quali

doc. C-H, sottolineando come il dr. med. __________, specialista FMH in

neurochirurgia, della __________ di __________, nel proprio rapporto medico del

5.

luglio 2016 (doc. G) ed il Prof. dr. med. __________ del servizio di neurochirurgia

del __________, nel proprio rapporto medico del 5 ottobre 2016 (doc. H),

concordano con un grado di "invalidità" del 50% della sua cliente per

quanto concerne l'attività di casalinga.

Dagli atti emerge che

l’interessata è stata sottoposta il 3 gennaio 2013 ad una MR del rachide

lombare nativo, che ha messo in evidenza una discopatia cronica dello spazio

L5-S1 con impingement sulla radice L5 di sinistra, (pag. 59 incarto AI) ed il 7

gennaio 2013 ad una infiltrazione peri neurale L5 sotto guida di TAC alla Clinica

__________ (pag. 56 incarto AI). Il 6 marzo 2013 è stata visitata dal Prof. dr.

med. __________, che - dopo aver preso atto delle risultanze di una nuova

risonanza magnetica lombare effettuata l'8 marzo 2013 - nel proprio rapporto

del 7 marzo (recte: aprile) 2013, ha suggerito di continuare con un

trattamento semi-invasivo (pag. 57-58 incarto AI). L'8 aprile 2013 è stata

eseguita un'infiltrazione periradicolare S1 dal dr. med. __________,

specialista FMH in anestesiologia D.E.A.A., presso il __________, con

regressione della sintomatologia algica, accertata il 15 maggio 2013 dal

medesimo specialista durante la visita di controllo (pag. 54-55 incarto AI). A

causa di una esacerbazione dei dolori, il 23 ottobre 2013 è stata effettuata

un'ulteriore infiltrazione, che tuttavia non ha sortito l'effetto sperato, così

come appurato il 19 novembre 2013 dal precitato specialista durante la visita

di controllo (pag. 52-53 incarto AI). Il 12 marzo 2014 RI 1, a causa di una

riacutizzazione della sintomatologia dolorosa e deficit della forza alla gamba

sx, si è rivolta al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________, dove una RM della

colonna lombo-sacrale ha documentato la presenza di una discopatia degenerativa

in L5/S1 con segno di rottura anulare e compressione radicolare dalla radice S1

sinistra da parte di un frammento discale recessuale (pag. 50 incarto AI),

motivo per il quale è stata ricoverata presso il servizio di neurochirurgia del

__________ sino al 17 marzo 2014, allorquando è stata dimessa con la diagnosi

di "blocco iperalgico e sciatalgia S1 sinistra" con un

trattamento conservativo (antiinfiammatori, miorilassanti e fisioterapia; pag.

46-47 incarto AI). In seguito RI 1 - dopo essersi consultata il 17 aprile 2014

con il Prof. dr. med. __________ (48 e 49 incarto AI) - il 23 maggio 2014 è

stata visitata dal dr. med. __________, che - dopo aver posto la diagnosi di

"insufficienza/instabilità segmentaria; radicolopatia mista algico deficitaria

L5 e S1 a sinistra" - ha eseguito il successivo 16 giugno 2014 un intervento

chirurgico di decompressione e stabilizzazione in L5-S1, con miglioramento

della sintomatologia algica, così come appurato dal medesimo specialista

durante la visita di controllo del 5 agosto 2014 anche mediante una TAC di

medesima data (pag. 41-43 e 103-106 incarto AI). Il 23 settembre 2014 il

medesimo specialista - dopo aver appurato che i dolori che persistevano ben

correlavano con il tipo di patologia degenerativa, ma anche con il tipo di

procedura chirurgica effettuata - ha prescritto un ciclo di fisioterapia (pag. 40

incarto AI). Dopo aver riscontrato il 9 gennaio 2015 un decorso stazionario a

livello lombare e un peggioramento della sintomatologia coinvolgente l'arto

inferiore sinistro (pag. 39 incarto AI), il dr. med. __________, alla visita di

controllo del 14 aprile 2015, ha appurato un buon andamento dal punto di vista

radicolare, mentre ciò che maggiormente disturbava la paziente era una

sintomatologia algica lombare che evocava principalmente nei passaggi di

posizione da quelle seduta a quelle eretta, motivo per il quale ribadiva

l'importanza di praticare un'attività di rinforzo muscolare (pag. 87 incarto

AI).

Nel frattempo il dr. med. __________

è stato interpellato dall'UAI. Parimenti dicasi per la dr.ssa med. L__________,

medico generale, e per la dr.ssa med. __________, specialista FMH in fisiatria

e riabilitazione.

Il precitato neurochirurgo non ha compilato i formulari AI, ma si è

semplicemente limitato a firmarli il 10 dicembre 2014, il 1° aprile 2015, il 12

maggio 2015 e il 31 luglio 2015, ritornandoli con annessa la documentazione

medica appena riassunta (cfr. pag. 18-32, 66-79, 80-87 e 90-106 incarto AI).

Il 16 gennaio 2015 la

dr.ssa med. __________, medico generale, ha posto la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di "radiculopatia mista algica deficitaria

L%-S1 a sinistra con/su: insufficienza/instabilità segmentaria documentata con

una prima RM il 03.01.2013" e - dopo aver puntualizzato di aver preso

a carico l'assicurata a decorrere dal 26 febbraio 2013, con ultima visita il 27

novembre 2014 - ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% nell'ultima

attività esercitata dalla paziente quale aiuto cucina dal 26 febbraio 2013 in

poi, dovendo sollevare grossi pesi e rimanere a lungo in piedi in posizione

eretta, potendo comunque contare su una ripresa lavorativa del 20-30% a partire

da data da stabilire con lo specialista dr. med. __________ (pag. 34-59 incarto

AI).

Il 10 febbraio 2015 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in fisiatria e

riabilitazione, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di "lombosciatalgia sinistra post intervento chirurgico di

stabilizzazione vertebrale L5-S1 del 16.6.2014" e - dopo aver

puntualizzato di aver avuto in cura l'assicurata dal 3 al 14 luglio 2014, data

dell'ultimo controllo - ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% quale

casalinga dal 3 luglio 2014 puntualizzando, in merito al prosieguo, quanto

segue: "non so dire al momento non avendo più rivisto la paziente ma

temo che ancora l'inabilità persista" (pag. 60-63 incarto AI).

Su richiesta del 7 agosto

2015.

del medico SMR, dr. med. __________, ritenuto che "sul rapporto di

visita neurochirurgica del Dr. __________ del 14.04.2015 è scritto chiaramente

che la successiva valutazione clinica sarebbe stata effettuata a tre mesi

dall'attuale. Agli atti non è pervenuto alcun rapporto di questa visita, bensì

tutti i rapporti precedenti. Inoltre il formulario AI non è stato compilato. In

considerazione (…) della necessità di chiudere il caso con una precisa

definizione degli aspetti valetudinari" (108-109 incarto AI), l'UAI,

ha dato mandato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia di __________,

di esperire una perizia reumatologica. Il perito incaricato ha visitato

l'assicurata il 16 novembre 2015, sottoponendola ad un esame sia articolare sia

neurologico (durante il quale ha accertato che l'assicurata era disturbata dal

mantenimento lungo della postura seduta e necessita di cambi di posizione) come

pure ad un bilancio funzionale (durante il quale ha appurato che "la

paziente esegue i cambi posturali, raggiunge la stazione eretta in totale

autonomia e sicurezza. L'assicurata cammina lunghi tragitti in ambiente non

accidentato senza ausilio di sostegno, buon controllo dell'equilibrio, si sveste

e si veste in completa autonomia, igiene personale in autonomia, scende e sale

50.

gradini senza usare i corrimano. È più facile scendere che salire.").

Nella relativa valutazione del 9 dicembre 2015 - dopo aver posto la diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di "esiti di intervento di

decompressione e stabilizzazione in L5/S1 il 16.06.2014 con/su:

insufficienza/instabilità segmentaria; radicolopatia mista algo-deficitaria L5

e S1 a sx" e aver fissato l'inizio della malattia di lunga durata ad ottobre

del 2012 - ha rilevato che:

"Nella sua

ultima attività principale quale aiuto cuoco, in seguito ai limiti funzionali e

di carico citati nell'allegato, dato che questa attività implica la posizione

eretta con sovente ante-flessione e sollevamento di carichi superiori a quelli

attualmente possibili (capacità ridotta a 5 kg e nulla oltre i 5 kg), giudico

la paziente inabile al lavoro al 100%.

Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e alle risorse

dell'assicurata è possibile, a condizione che questo lavoro gli possa

consentire di evitare il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 5 kg) ed

evitare l'ante-flessione e la rotazione del tronco. Giudico un rendimento del

50%. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza

reumatologica.

Della capacità funzionale e del carico basate naturalmente sulla nostra

valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno con un eventuale

intervento di stabilizzazione potrebbe diventare meno restrittiva.

Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i

ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%." (pag.

115-120 incarto AI; n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura sono della

redattrice). Alla valutazione del 9 dicembre 2015 il perito ha pure allegato

l'esame della funzionalità fisica (pag. 121 incarto AI).

Il 10 febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale,

dopo aver esaminato tutta la documentazione acquisita dall’UAI, ha accertato un'incapacità

lavorativa del 100% nell'attività abituale e del 50% in attività adeguate,

dall'ottobre 2012 in poi rispettivamente un' incapacità nelle mansioni consuete

quale casalinga del 20%, tenuto conto di un carico massimo di 3 kg senza

limitazioni e della necessità di alternanza della postura al bisogno (inclusa;

nessuna difficoltà nello svolger lavori di precisione e nessuna necessità di

pause supplementari). Il medico SMR ha ritenuto adeguata "un'attività

che possa consentire all'assicurato di evitare il sollevamento di carichi ed

evitare l'anteflessione e la rotazione del tronco. Sollevamento e manipolazione

di pesi fino a 5kg ridotta, fino a 6-10 kg molto ridotta, pesi medi esigua,

pesi pesanti e molto pesanti nulla; posizione seduta e piegata in avanti,

eretta e piegata in avanti inginocchiata e con le ginocchia in flessione

ridotta; sul terreno lievemente accidentato ridotta; sui ponteggi molto ridotta"

(pag. 122-126 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

2.4

Davanti al TCA è emerso che il

25.

agosto 2015 l'assicurata è stata visitata dal dr. med. __________, che ha

riscontrato un andamento sostanzialmente stazionario, puntualizzando che,

rispetto a prima dell' intervento la paziente riferiva un chiaro

miglioramento, sebbene persistevano limitazioni funzionali ben compatibili con

il tipo di procedura effettuata e con il tipo di degenerazione della colonna

lombare (doc. C). Il medesimo specialista, alla visita di controllo dell'11

dicembre 2015, ha osservato di aver riscontrato un decorso sostanzialmente

sovrapponibile e - preso atto delle risultanze della TC eseguita in medesima

data che ha messo in evidenza un quadro di pseudo-artrosi con solo iniziale

formazione di ponti ossei posteriormente sul lato sinistro - ha sottolineato di

non sentirsi di proporre ulteriori passi, riscontrando comunque un quadro

clinico in miglioramento rispetto a quello pre-operatorio (doc. D). Al termine

della visita di controllo del 4 maggio 2016, il neurochirurgo ha nuovamente osservato

di aver riscontrato un decorso sostanzialmente stazionario rispetto alle ultime

valutazioni, puntualizzando che "(…) Per ciò che concerne l'arto

inferiore sinistro sono presenti i disturbi più sul piano sensitivo

(ipoestesia), rispetto ad un quadro algico vero e proprio. Parallelamente è

presente una sintomatologia algica lombare che purtroppo risente delle mansioni

domestiche a cui la paziente ancora a tratti tende a sottoporsi" (doc.

E). Il dr. med. __________, alla successiva visita di controllo del 20 maggio

2016, ha osservato che la risonanza magnetica eseguita in medesima "fortunatamente

non documenta scompensi nel segmento discale adiacente (L4/L5) in merito

all'intervento chirurgico di stabilizzazione in L5/SI, né chiare compressioni

della radice SI sinistra. E' chiaramente visibile una reazione cicatriziale

periradicolare che potrebbe in qualche modo giustificare la persistenza di

un'ipoestesia tattile. Ricordo però che non siamo confrontati con un vero e

proprio quadro algico radicolare interessante l'arto inferiore sinistro "

e ha messo in evidenza di aver "discusso con la paziente l'importanza di

evitare mansioni domestiche che sottopongano la colonna a un carico attivo

diretto, nella speranza di non incorrere in ulteriori complicazioni sui rachide

lombo-sacrale" (doc. F; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Nel certificato medico del

5.

luglio 2016 il neurochirurgo, in merito alla decisione dell'UAI di

riconoscere all'assicurata una incapacità lavorativa per economia domestica del

20%, ha osservato che: "Tenendo conto delle forti difficoltà della

paziente a svolgere manovre ripetitive in flesso-estensione, torsione o

movimenti laterali del tronco e al tempo stesso le difficoltà nel sollevamento

ripetitivo di pesi pari a 5 kg o anche sporadico pari a 10 kg, nonché la

necessità di frequenti cambi di posizione, risulta e a tratti incomprensibile

il giudizio che è stato posto. Mi domando infatti come possa venire

riconosciuta una capacità residua dell'80% tenendo conto di tutte queste

limitazioni e di quanto l'incarico di una casalinga preveda. A mio modo di

vedere la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia dei

pavimenti, né tanto meno lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno lavare

i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata dalla postura

con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa

eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca può essere svolta per un

nucleo famigliare, di certo non inteso come attività professionale a tempo

pieno. Pur trovandomi d'accordo con la vostra decisione di ritenere la paziente

inabile al 100% nella professione fino (recte: finora) svolta, mi rincresce

dover dissentire completamente con quest'ultima vostra decisione e ancora una

volta vi prego di riconsiderare almeno una incapacità lavorativa nella

misura del 50% per ciò che concerne l'economia domestica." (doc. G;

il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice).

Da notare che l'assicurata

è giunta in Svizzera nel 1992 e - dopo aver lavorato dal 23 marzo 1993 al

dicembre del medesimo anno

in qualità di aiuto-cucina presso il ristorante __________, sito __________ - a

far tempo dal gennaio 1994 non ha più svolto alcuna attività lucrativa ed è

sempre stata casalinga (cfr. incarto AI: CV a pag. 15; pag. 115 e 129).

Nell'annotazione del 19

luglio 2016 il medico SMR, dr. med. __________ - dopo aver puntualizzato che il

perito dell'amministrazione (che aveva posto la diagnosi di "esiti di

intervento di decompressione e di stabilizzazione in L5-S1 il 16.06.2014 con/su

insufficienza/instabilità segmentaria e radicolopatia mista algo-deficitaria")

si era basato sulla documentazione medica dello specialista neurochirurgo dal

23.

maggio 2014 al 14 aprile 2015, che i doc. C-F non apportavano nuovi elementi

rispetto alla situazione clinico-funzionale già nota e che il certificato

medico del 5 luglio 2016 del neurochirurgo di fiducia dell'assicurata non

proponeva nuove diagnosi, bensì descrive delle limitazioni funzionali - ha

osservato che il collega aveva operato una diversa valutazione (inabilità al

50% nelle attività di economia domestica), peraltro non circostanziata, dello

stesso stato clinico. Tanto più che i medesimi aspetti esaminati dal neurologo

erano già stati presi in considerazione e valutati nella perizia amministrativa

agli atti (doc. VI 1).

Nel certificato medico del

5.

ottobre 2016, il Prof. dr. med. __________ del servizio di neurochirurgia del

__________, ha osservato che: "(…) Per quanto concerne il quadro

algico, abbiamo rilevato che i dolori sono sostanzialmente confinati alla

transizione lombo-sacrale e sono esacerbati nel mantenimento delle posizioni

statiche, reperto che farebbe pensare ancora ad una soggiacente sindrome da

instabilità segmentaria; non vi sono comunque delle irradiazioni algiche di

tipo radicolare. L'ultima TC risale a dicembre 2015 e, per quanto non vi siano

segni di una fusione, non c'è alcuna lassità dei mezzi di sintesi. Il quadro

algico globalmente rimane abbastanza limitante, anche nell'espletamento delle

attività della vite quotidiana e penso che la limitazione sia particolarmente

aggravata dalla paresi della flessione plantare e dorsiflessione del piede e

delle dite del piede a sinistra; in effetti è presente anche un deficit di

forza, quantificabile in M4, nell'estensione della gamba sinistre, e la

paziente ha una notevole difficoltà nel salire e scendere le scale. (…) Per

quest'ultimo aspetto, forse il quadro diagnostico andrebbe ancora approfondito,

eventualmente con un esame elettroneuromiografico, qualora non fosse già stato

eseguito, proprio per una certa discrepanza tra la problematica d'instabilità

segmentaria L5/S1 e deficit pluri-radicolare all'arto inferiore sinistro. In

ogni caso concordo assolutamente con il fatto che un'invalidità di un solo 20%

sia inappropriata e concordo ugualmente nel proporre almeno un 50%"

(doc. H; il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice).

Al riguardo il TCA sottolinea che, per costante giurisprudenza (cfr. sentenza

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag.

158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Nel rapporto medico del 18

ottobre 2016 il dr. med. __________ della __________, ortopedia-traumatologia

di __________, ha osservato che la paziente riferiva "di poter

deambulare meglio raggiungendo distanze maggiori ma che il dolore persiste sia

a livello lombare che irradiante nella gamba con difficoltà a eseguire anche

lavori più leggeri a domicilio. Per tale motivo i 3 figli, a turno, aiutano a

casa la mamma." e che "Dal punto di vista chirurgico (…) la

spondilodesi sia stata effettuata in modo corretto con però una relativa

persistenza di un'occlusione foraminale a sinistra che in parte può coincidere

con il deficit riscontrato. A tale proposito ritengo possa essere utile una

nuova valutazione neurologica con esame di elettrofisiologia. Agli esami

precedenti anche la fusione non era completa per cui una pseudoartrosi non è

esclusa. Dal punto di vista del riconoscimento dell'incapacità lavorativa

ritengo che nella paziente siano giustificati i dolori e il deficit neurologico

per cui un compenso dovrebbe essere adeguato non alla funzione precedente ma

alla reale difficoltà giornaliera. Ritengo quindi corretta una rivalutazione in

merito." (doc. I; il corsivo e la sottolineatura sono della

redattrice).

Nell'annotazione del 26 ottobre 2016 il medico SMR, dr. med. __________,

osservava che, in assenza di nuove diagnosi, quale era il caso di specie, si

era ancora una volta in presenza di una diversa valutazione dello stesso stato

clinico già esaminato in sede di perizia, puntualizzando, con espresso

riferimento al doc. I, che "Il collega __________ valuta in M3 la forza

del piede sinistro (i colleghi neurochirurghi la valutavano in M4), ossia lo

stesso valore attribuito dal perito incaricato dal nostro Ufficio. Mi permetto,

inoltre, di far notare che lo stesso collega non rileva alcun segno di

Laseque (il perito incaricato dal nostro Ufficio aveva, invece, rilevato un

Lasegue positivo a sinistra a 70°). La RMN del 19.05.2016 mostra il corretto

posizionamento della spondilodesi ma con persistenza di un'occlusione

foraminale a sinistra. Anche in questo caso, il collega suggerisce un esame di

elettrofisiologia ma l'indicazione non è chiara poiché il deficit di

estensione è stato già valutato in sede di perizia. Mi permetto ancora di

far notare che il collega __________ afferma che non è esclusa una

pseudoartrosi ma lo fa riferendosi agli esami precedenti, quando la fusione

L5-S1 non era ancora completa, e non riferendosi all'esame di RMN del

19.05.2016

(corretto posizionamento della spondilodesi, non segni per

instabilità adiacenti). In ogni caso, egli non propone alcuna indagine

dirimente per acclarare un'eventuale pseudoartrosi, poiché l'ENMG non ha alcuna

utilità in questo senso. Per finire, anche il collega __________ non attesta

nuove diagnosi codificate e non si comprende su quali elementi oggettivi dovrebbe

essere rivalutata la situazione clinica dell'assicurata, dal momento che quanto

da lui descritto non differisce dalle diagnosi proposte dal perito incaricato

dal nostro Ufficio" (doc. XIV 1; n.d.r.: solo il corsivo è

della redattrice).

2.5

Per quanto concerne la percentuale di capacità nelle mansioni consuete quale

casalinga la rappresentante della ricorrente sostiene, come peraltro già segnalato

al consid. 2.3 ab initio, che essa deve essere fissata al 50%, così come

determinato dal dr. med. __________ nel rapporto medico del 5 luglio 2016 (doc.

G) e non sulla base della percentuale del 20% stabilita dal medico SMR, dr.

med. __________. Tanto più che anche il Prof. dr. med. __________ del servizio

di neurochirurgia del __________, nel rapporto medico del 5 ottobre 2016

concorda con il grado di invalidità del 50% proposto dal collega dr. med. __________

(doc. H).

Questo TCA evidenzia in primo luogo che il Prof. dr. med. __________ si è

limitato a concordare con il grado del 50% proposto dal collega dr. med. __________,

senza tuttavia sostanziarne i motivi ed, in particolare, senza prendere in

considerazione alcuna mansione di casalinga dell'assicurata (doc. H). Dal canto

suo il dr. med. __________ non ha invece fissato alcuna percentuale di

inabilità lavorativa dell'assicurata, quale casalinga, limitandosi ad osservare

che "Dal punto di vista del riconoscimento dell'incapacità lavorativa

ritengo che nella paziente siano giustificati i dolori e il deficit neurologico

per cui un compenso dovrebbe essere adeguato non alla funzione precedente ma

alla reale difficoltà giornaliera. Ritengo quindi corretta una rivalutazione in

merito" (doc. I). Sennonché l'amministrazione ha fissato il grado di

invalidità dell'assicurata, quale casalinga, fondando la decisione avversata proprio

su un'inchiesta a domicilio effettuata da un'assistente sociale che, come si

vedrà in seguito (cfr. consid. 2.8), merita conferma in questa sede.

In secondo luogo va rilevato che il dr. med. __________ ha stabilito

un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga, indicando segnatamente che

"la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia

dei pavimenti, né tanto mena lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno

lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata dalla

postura con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura

fissa eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca può essere svolta per

un nucleo famigliare" (doc. G), senza tuttavia prendere in

considerazioni tutte le mansioni di casalinga, come invece ha fatto la

funzionaria dell’AI nell’ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 128 e

seguenti incarto AI) e senza tener conto dell’obbligo di ridurre il danno e di

reciproca ed accresciuta assistenza familiare (cfr. consid. 2.8). Inoltre, come

si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.8), non solo l’assistente sociale ha tenuto

conto delle limitazioni espresse nei certificati medici, ma gli impedimenti

accertati in sede di visita domiciliare sono compatibili con la percentuale (50%)

posta dal dr. med. __________, tenendo conto - come ha correttamente fatto

l'assistente sociale - sempre dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca

ed accresciuta assistenza familiare (cfr. consid. 2.8).

Per cui la valutazione globale del medico SMR, dr. med.

__________, di una capacità del 20% nelle consuete mansioni di casalinga, che

trova conforto nell’inchiesta a domicilio, va confermata.

L’Alta Corte ha del resto precisato che si deve far capo ad un medico, affinché

si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali

e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011

del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Il TCA non ha, d'altra parte, neppure motivo di scostarsi dalle argomentazioni

dettagliate, approfondite, motivate e convincenti del medico SMR, dr. med. __________,

che vanta un'ampia esperienza in medicina assicurativa, esposte nelle annotazioni

del 19 luglio 20016 (doc. VI 1) e, in particolare, del 26 ottobre 2016 (doc.

XIV 1). Dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia

dell'assicurata si basano inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro

diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle

ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e

diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla

perizia reumatologica del 9 dicembre 2015 (pag. 115-121 incarto AI) e dal

rapporto finale del 10 febbraio 2016 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.

122-126 incarto AI).

Giova

qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p.

113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che

in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31

gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Va qui inoltre la pena di

puntualizzare che lo stato di salute dell'assicurata è stato

accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione qui

impugnata [che delimita il potere cognitivo del giudice: cfr. SVR 2003, IV n.

25.

consid. 1.2, DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2,127 V 467 consid. 1 e 121 V

366.

consid. 1b; da notare che i documenti medici prodotti pendente causa sono

stati presi in considerazione poiché, in parte, riguardanti il quadro clinico

antecedente al provvedimento contestato (doc. C-F) ed, in parte, quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(doc. G-I)]. Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti

istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

In queste condizioni va respinta la richiesta, quantomeno implicita (cfr. doc.

XII ei il relativo allegato doc. I), dell'avv. RA 1 di un ulteriore

approfondimento medico. Va a questo proposito evidenziato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

La rappresentante

dell'assicurato non può essere seguita laddove stigmatizza l'operato

dell'amministrazione per aver ignorato completamente le risultanze dei

documenti medici allestiti dal dr. med. __________ e prodotti in questa sede

quali doc. C-F. In effetti, non può essere mosso alcun rimprovero all'UAI, dal

momento che ha sempre interpellato il dr. med. __________, che tuttavia non ha

mai compilato i formulari AI, limitandosi semplicemente a firmarli il 10

dicembre 2014, il 1° aprile 2015, il 12 maggio 2015 e il 31 luglio 2015,

ritornandoli con annessa la documentazione medica di cui si è già ampiamente

detto (cfr. pag. 18-32, 66-79, 80-87 e 90-106 incarto AI) e che il medico SMR,

dr. med. __________, ha richiesto il 7 agosto 2015 l'esperimento di una perizia

reumatologica proprio ritenuto che "sul rapporto di visita neurochirurgica

del Dr. __________ del 14.04.2015 è scritto chiaramente che la successiva

valutazione clinica sarebbe stata effettuata a tre mesi dall'attuale. Agli atti

non è pervenuto alcun rapporto di questa visita, bensì tutti i rapporti

precedenti. Inoltre il formulario AI non è stato compilato. In considerazione

(…) della necessità di chiudere il caso con una precisa definizione degli

aspetti valetudinari" (108-109 incarto AI).

La patrocinatrice della ricorrente non può essere seguita neppure laddove

stigmatizza l'operato dell'amministrazione per aver ignorato completamente la

circostanza riscontrata dal dr. med. __________ ed indicata nel rapporto

relativo alla visita ambulatoriale del 23 maggio 2014, laddove ha posto il

sospetto di un quadro sub-depressivo legato alla presenza di un dolore cronico,

che, a mente della patrocinatrice dell'assicurata, andava ulteriormente

approfondito. Anche in questo caso non può essere difatti mosso alcun

rimprovero all'UAI, dal momento che nessuno dei medici curanti l'interessata

interpellati dall'amministrazione (neppure il medico di famiglia) ha mai

attestato nei formulari AI tra le diagnosi (neppure tra quelle senza influenza

sulla capacità lavorativa) alcun disturbo psichico (cfr. pag. 34-59 incarto AI

per quanto concerne la dr.ssa med. __________, medico generale; pag. 60-63

incarto AI per quanto concerne la dr.ssa med. __________, specialista FMH in

fisiatria e riabilitazione; dal canto suo, invece, il dr. med. __________ non

ha mai compilato i formulari AI: cfr. pag. 18-32, 66-79, 80-87 e 90-106 incarto

AI). Agli atti neppure risulta alcuna presa a carico specialistica, terapeutica

e/o farmacologica. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.6

L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Dal

momento che l'assicurata è giunta in Svizzera nel 1992 e - dopo aver lavorato

dal 23 marzo 1993 al dicembre del medesimo anno in qualità di aiuto-cucina

presso il ristorante __________, sito __________ - a far tempo dal gennaio 1994

non ha più svolto alcuna attività lucrativa ed è sempre stata casalinga (cfr.

incarto AI: CV a pag. 15; pag. 115 e 129), l'UAI ha correttamente applicato il

metodo specifico nella decisione avversata. A ragione questo aspetto non è

quindi contestato dalla patrocinatrice dell'assicurata.

Ferma

questa premessa, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza

dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la

Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla

base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare

la cifra 3086 prevede:

Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o

altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986

pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva

nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il

calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di

massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235.

consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista

sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta –

strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un

danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si

è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02

del 28 febbraio 2003).

Nella

già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

“(…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V

352.

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich,

dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis

der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der

Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in

Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all

dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente

Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall

zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des

Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die

Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich

der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94).

Con

riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche,

nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR

2012.

IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia

specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni

derivanti dalla patologia psichica.

2.7

Nella

fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta, eseguita il 12 aprile 2016 (pag. 128-133 incarto AI).

Il relativo rapporto è stato allestito il 22 aprile 2016 ed ha il seguente

tenore:

" (…)

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L'assicurata non segnala impedimenti nelle attività

qui trattate

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

7%

La signora RI 1 riesce tuttora ad occuparsi della

preparazione dei pasti quotidiani, per tutta la famiglia, senza particolari

difficoltà; ha però dovuto abbandonare la preparazione di pietanze della

propria cultura d'origine, poiché necessitano d'impastatura manuale.

L'assicurata cucina alternando la postura in piedi-seduta e quando non può

contare sull'aiuto dei famigliari, svuota-riempie le pentole poco alla volta,

per evitare di sollevare pesi. Dopo pranzo, i famigliari sparecchiano ed escono

per i loro impegni; l'assicurata lentamente, alternando l'attività con delle

pause, porta a temine il riordino della cucina e lava a mano piatti e

stoviglie; del riordino serale se ne occupa la figlia maggiore.

In occasione delle pulizie a fondo della cucina, l'assicurata

pulisce a livello piano lavoro e quello basso, sedendosi per terra; delle

rimanenti superfici, se ne occupano i famigliari.

L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomi nelle attività qui

trattate; considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della

collaborazione dei famigliari valuto una percentuale d'impedimento del 20%,

tenendo conto del maggior impiego di tempo nelle attività quotidiani e del

minor rendimento in quelle a carattere stagionale

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

6%

Suddividendo il lavoro sull'intera settimana, l'assicurata

spolvera, pulisce le vaschette e si occupa del riordino dell'appartamento. A

causa dei dolori alla schiena, afferma di non essere più in grado di passare

l'aspirapolvere, !avare il pavimento con il "Mocio", di pulire la

vasca da bagno, di riordinare i letti e di cambiare le lenzuola; attività ora

totalmente delegate ai famigliari.

La figlia si occupa anche della pulizia dei vetri;

l'assicurata accusa difficoltà nei lavori a braccia sollevate e volendo,

riuscirebbe a pulire unicamente a livello piano lavoro o basso.

La signora RI 1 si occupa delle pulizie stagionali

dell'appartamento con la collaborazione dei famigliari per le superfici alte.

Le dichiarazioni dell'assicurata non trovano totalmente riscontro negli atti

medici all'incarto; la signora RI 1 potrebbe tuttora occuparsi delle pulizie

settimanali, distribuendo il carico lavoro su più

Considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità

della collaborazione dei famigliari, valuto una percentuale d'impedimento del

40%, tenendo conto del maggior impiego di tempo nelle attività settimanali e di

un minore rendimento in quelle pesanti a carattere stagionale

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

L'assicurata riesce tuttora ad occuparsi della piccola spesa

quotidiana, presso i vicini supermercati; in occasione di quella settimanale,

richiede l'accompagnamento del marito a cui affida il totale trasporto degli

acquisti.

La gestione burocratica-amministrativa famigliare è da sempre

compito del marito.

Considerata l'esigibilità della collaborazione del coniuge valuto una

percentuale d'impedimento del 20% tenendo conto dei limiti nel trasporto dei

pesi

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

4,5%

I famigliari trasportano la cesta della biancheria e

l'assicurata si occupa del bucato pratico in sé senza particolari difficoltà,

poiché sia la lavatrice sia l'asciugatrice sono alte. Stira lo stretto

necessario al massino per 20 minuti al giorno dalla posizione eretta; la

figlia, per evitare che l'attività si protragga a lungo, la sostituisce alla

necessità. L'assicurata si occupa tuttora di piccoli rammenti.

L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui

trattate. Considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della

collaborazione dei famigliari, valuto una percentuale d'impedimento del 30%,

tenendo conto del maggior impiego di tempo nello stiro ed anche dell'importante

carico-lavoro di un nucleo famigliare composto da 5 persone

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

2%

La figlia minore ha 10 anni ed ha una buona autonomia

personale. L'assicurata la segue nell'educazione e nei compiti scolastici, si

reca agli incontri con i docenti ed insieme eseguono alcune attività del tempo

libero, adeguate al proprio stato di salute.

Non riesce però ad accompagnarla in alcune attività

del-tempo libero dove non le è possibile cambiare spesso posizione, come

l'andare al cinema.

Per quanto sopra descritto valuto una percentuale

d'impedimento del 10%.

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

21,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari. (…)" (pag. 128-133 incarto AI).

A seguito delle osservazioni

del 24 maggio 2016 (pag. 140-145 incarto AI) inoltrate dall'avv. __________,

per conto dell'assicurata, al progetto di decisione del 25 aprile 2016 (pag.

134.

e 135 incarto AI), il 27 maggio 2016 l'UAI ha sottoposto il caso nuovamente

all'assistente sociale, __________, la quale, nell'annotazione del 2 giugno

2016, ha riconfermato le risultanze dell'inchiesta economica eseguita il 12 aprile

2016, puntualizzando quanto segue:

" (…)

Premessa: in sede di colloquio, l'assicurata non ha

mostrato alcuna incomprensione rispetto alle domande che le venivano poste ed è

stata alquanto precisa nel descrivere le proprie difficoltà in ambito

domestico. Pertanto, per quanto non di lingua madre italiana, confido che

l'inchiesta si sia svolta nella piena comprensione, da entrambe le parti, degli

argomenti trattati.

Preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve:

• Le osservazioni

dell'avvocato __________ riprendono sostanzialmente quanto dichiaratomi

dall'assicurata in sede d'inchiesta. Per definire il grado d'impedimento

relativo alle attività qui considerate, ho tenuto conto dei limiti funzionali

indicati medicalmente, delle modalità organizzative adottate dalla signora RI 1

("cucina alternando la postura in piedi-seduta; svuota-riempie le pentole

poco alla volte; lentamente, alternando l'attività con delle pause, porta a

termine il riordino della cucina") e dell'esigibilità della collaborazione

dei famigliari, che sono tenuti a collaborare, per l'obbligo di reciproca

assistenza e cooperazione.

Rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti

• Confermo quanto

commentato nel rapporto d'inchiesta: "Le dichiarazioni dell'assicurata non

trovano totalmente riscontro negli atti medici all'incarto; la signora RI 1

potrebbe tuttora occuparsi delle pulizie settimanali, distribuendo il carico

lavoro su più giorni". Allo scopo di migliorare la propria capacità,

l'assicurata, potrebbe, infatti, organizzare il lavoro nel rispetto dei propri

ritmi e tempi, nonché distribuirlo sull'arco della settimana, avvalendosi non

di meno della collaborazione dei famigliari (specialmente della figlia

maggiore); collaborazione che, si ricorda, esigibile ai fini della valutazione

del grado di inabilità. D'altro canto nella valutazione stessa si è tenuto

conto delle difficoltà dell'assicurata nel farsi carico di attività

particolarmente impegnative, nonché della diminuzione del rendimento.

Spesa, acquisti, pagamenti, trattative assicurazioni, rapporti

ufficiali

• Anche in questo

caso, per definire il grado d'impedimento ho tenuto conto dei limiti funzionali

indicati medicalmente ma nondimeno dell'esigibilità della collaborazione dei

famigliari, sia del marito, nei fine settimana, sia dei figli maggiori, che

possono evidentemente intervenire nel trasporto dei pesi.

Lavare, stendere, stirare, lavorare a maglia

• Quanto

descritto dall'avvocato __________ non corrisponde pienamente a quanto emerso

in sede di inchiesta; tuttavia la valutazione ha tenuto conto prioritariamente

dei limiti funzionali a dossier e della situazione oggettiva riscontrata a

domicilio. L'assicurata ha, infatti, dichiarato di occuparsi del bucato pratico

in sé "senza particolari difficoltà, poiché sia la lavatrice sia

l'asciugatrice sono alte". Va da sé che la collaborazione dei famigliari,

anche in questo contesto, sia da ritenere esigibile vuoi nel trasporto della

cesta vuoi nello stiro, per l'obbligo di reciproca collaborazione all'interno

di un nucleo famigliare in cui buona parte dei membri sono adulti.

Cura dei bambini, compresi educazione, attività comuni, compiti

• Anche in questo

caso, quanto riportato dall'avvocato __________ non corrisponde a quanto emerso

in sede di inchiesta dato che la signora RI 1 ha dichiarato che la figlia

"ha una buona autonomia personale". D'altro canto la bambina ha dieci

anni, frequenta normalmente la IV elementare ed ha pertanto raggiunto la

maturità necessaria ad attendere a buona parte degli atti di cura, nella piena

autonomia; eventualmente potrebbe essere necessaria una verifica da parte della

madre ma non vi sono limiti a dossier che giustifichino un impedimento in

questo contesto. Si è nondimeno riconosciuta una percentuale minima, in virtù

del ridotto rendimento. (…)" (pag. 150-151 incarto AI).

2.8

Sulla base degli accertamenti

esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito

una limitazione complessiva del 21,5%.

Preliminarmente

il TCA osserva che non può essere condivisa l'argomentazione difensiva,

sollevata per la prima volta in sede di osservazioni del 24 maggio 2016

dall'allora patrocinatore dell'assicurata al progetto di decisione del 25

aprile 2016 e ripresa dall'attuale rappresentante nel gravame in oggetto, in

merito alle asserite difficoltà linguistiche dell'insorgente che, durante

l'inchiesta al proprio domicilio, con la quale era confrontata per la prima

volta, si sarebbe mal espressa in punto ai suoi problemi di salute e agli

impedimenti reali a compiere le consuete mansioni domestiche. Difatti, anche

ammettendo che RI 1 goda di una capacità di lettura, scrittura ed espressione

orale di livello elementare, è inverosimile che le sue competenze linguistiche

non le consentano di esprimersi correttamente in italiano, dal momento che si

trova in Ticino dal 1992 e, quindi, da praticamente 25 anni e nel frattempo ha

pure ottenuto la cittadinanza svizzera per naturalizzazione (cfr. copia del

passaporto svizzero rilasciato all'assicurata il 18 aprile 2011; pag. 7 incarto

AI). Tant'è che nell'annotazione del 2 giugno 2016 l'assistente sociale ha

osservato che, in sede di colloquio, l'assicurata, pur non essendo di lingua

madre, "non aveva mostrato alcuna incomprensione rispetto alle domande

che le venivano poste ed era stata alquanto precisa nel descrivere le proprie

difficoltà in ambito domestico" (pag. 150 incarto AI). Ciò che trova

peraltro conferma anche nella perizia amministrativa del 9 dicembre 2015 (cfr.

pag. 115-120 incarto AI), visto che durante la visita specialistica effettuata

il 16 novembre 2015 dal perito reumatologo non risulta in alcun modo che

l'assicurata abbia avuto delle difficoltà linguistiche (e, d'altra parte,

neppure è stato mai sostenuto il contrario dalla ricorrente o dai suoi

patrocinatori).

Detto

questo, va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato

specificatamente contestato.

In

secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle

faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non

contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito e ai figli, in

particolare alla figlia maggiore.

A

questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in

particolare del marito e dei figli.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella

DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della

sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà

e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

"

Auszugehen ist dabei

vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der

Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch

in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu

erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass

sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der

Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst

vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann

die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur

noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster

Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von

Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf

bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die

Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen

Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch

nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige

Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau

zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher

weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende

Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ.

in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V

396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile

des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I

685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I

407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von

Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige

Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu

erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember

2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8.

November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der

angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der

Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in

einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder

überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten

Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden

lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden

Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02

vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid

vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der

Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den

Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten

Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar

noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können

(HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art.

272.

ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art.

159.

ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten

Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich

darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit

auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig

davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug

auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich

und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar

ist.“

In

una sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 il Tribunale federale ha ribadito

questo concetto, argomentando:

" (…)

4.3

Dass die Vorinstanz

von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen

hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.

zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber

treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in

Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).

Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem

Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (…)”

Ora,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:

DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del

12.

aprile 2016, vanno confermate.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

In

concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento

manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali

poste dal reumatologo nonché perito amministrativo, dr. med. __________ ("Per

quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i

compiti del lavoro e giudico una IL del 20%."; pag. 120 incarto AI) e dal

medico SMR, dr. med. __________ (20%; pag. 123 incarto AI) e non è difforme da

quanto accertato anche dal dr. med. __________ (50%; doc. G), che come già osservato

cfr. consid. 2.5, non ha preso in considerazione tutte le mansioni di casalinga

("la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia

dei pavimenti, né tanto meno lavarli, né tanto meno rifare i letti,

nemmeno lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente

limitata dalla postura con baricentro spostato in avanti e necessità di

mantenere la postura fissa eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca

può essere svolta per un nucleo famigliare": doc. G; n.d.r. il corsivo

e le sottolineature sono della redattrice) e non ha neppure tenuto conto, come

invece ha fatto la funzionaria dell’AI nell’ambito della sua inchiesta a

domicilio (pag. 128 e seguenti incarto AI), dell’obbligo di ridurre il danno e

di reciproca ed accresciuta assistenza familiare. Infatti vi sono attività in

cui l'assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura del 40%

(ad esempio rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc) ed attività dove l’impedimento è minore (30% per lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.; 20% per

l’alimentazione; 20% per la spesa e acquisti diversi; 10% nella cura dei

bambini e di altri membri della famiglia; 0% nella conduzione dell’economia

domestica).

Ritenuta la collaborazione del coniuge e dei figli, in particolare di quella

maggiore, per i motivi esposti dall’assistente sociale, le percentuali degli

impedimenti poc'anzi dette meritano di essere confermate.

In ossequio alla precitata giurisprudenza, confermata ancora recentissimamente,

la patrocinatrice della ricorrente non può essere seguita laddove ritiene che

l'aiuto che può - e deve - essere prestato dai famigliari della ricorrente

dev'essere relativizzato, dal momento che il marito, di professione isolatore,

lavora al 100% mentre i figli sono tutti in età scolastica e, durante il

giorno, dal lunedì al venerdì, sono assenti dal domicilio familiare.

Tanto più che la stessa insorgente ha evidenziato durante il colloquio con

l'assistente sociale di aver già delegato alcune attività al marito e ai figli,

in particolare alla figlia maggiore (p.to. 5.2.: "dopo pranzo, i

familiari sparecchiano"; "del riordino serale se ne occupa la

figlia maggiore", "delle rimanenti superfici, se ne occupano i

familiari"; 5.3.: "a causa dei dolori alla schiena afferma di

non essere più in grado di passare l'aspirapolvere, lavare il pavimento con il

"Mocio", di pulire la vasca da bagno, di riordinare i letti e di

cambiare le lenzuola; attività totalmente delegate ai familiari";

"la figlia si occupa anche della pulizia dei vetri"; "con

la collaborazione dei familiari per le superfici alte"; 5.4: "in

occasione di quella settimanale, richiede l'accompagnamento del marito a cui

affida il totale trasporto degli acquisti"; 5.5: "i familiari

trasportano la cesta della biancheria" "la figlia, per evitare

che l'attività si protragga a lungo, la sostituisce alla necessità").

È dunque ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche in cui

l'assicurata è limitata e/o impossibilitata, vengano distribuite sull'arco

della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa far capo

all'aiuto, in particolare, del marito (alla sera, dopo il lavoro e al fine

settimana) rispettivamente della figlia maggiore (quando non è a scuola ed al

fine settimana) e del figlio mediano (quando non è a scuola ed al fine

settimana).

Stanti le considerazioni esposte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti

dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione

operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai

riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata

medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le

valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono

del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Le

ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione

espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la

giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione

ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia

chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le

circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la

percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il

grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 21,5% deve

essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo

(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto

accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

In simili condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione

del 6 giugno 2016.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Quest’ultima chiede

tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 12 e 13).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Anche volendo fare

astrazione dalle censure sollevate dall'avv. RA 1 in merito alle asserite

difficoltà linguistiche dell'assicurata ed al mancato approfondimento del

quadro sub-depressivo dell'insorgente (che, per i motivi riportati in sentenza,

erano di tutta evidenza chiaramente da respingere), va rilevato che sia per

quanto riguarda la situazione valetudinaria dell’interessata (il quadro

diagnostico era il medesimo sia per i medici dell'amministrazione sia per gli

specialisti di fiducia dell'assicurata), sia per quanto concerne gli aspetti

inerenti l'inchiesta economica a domicilio esperita dall'assistente sociale

(che era di tutta evidenza corretta, tenuto conto dell'aiuto dei familiari così

come imposto dalla giurisprudenza, anche recentissima riportata in sentenza),

sia per quanto concerne la percentuale (20%) stabilita dal perito reumatologo

dell'amministrazione e dal medico SMR, __________, sostanzialmente confermata

dai risultati dell'inchiesta (21,5%), sia per quanto concerneva la percentuale (50%)

stabilita dal dr. med. __________ (che non era difforme da quanto stabilito dai

medici dell'UAI e dall'assistente sociale: cfr. consid. 2.8), alla luce della

giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della

Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in

sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era

palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la

quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato

inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti