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Decisione

32.2016.73

Richiesta di una rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità pensionabile non raggiunge il 40%

13 marzo 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

tratti personologici premorbosi, dal racconto fornito, paiono denotare la

sua tendenza, fin dall’adolescenza, a disinteressarsi dei sentimenti degli

altri, tendenza all’irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli

obblighi sociali, incapacità di mantenere relazioni durature, tolleranza molto

bassa alle frustrazioni.

Tali

tratti paiono compatibili, in base al sistema di classificazione ICD10 con un

disturbo di personalità antisociale (ICD 10 ; F 60.2).

Rispetto

all’influenza che questi hanno sulla capacità lavorativa dirimenti, in questo

caso il rapporto del curante che, in presenza di una conoscenza dell’assicurato

quasi decennale, non ha mai ritenuto tali aspetti tanto permeanti da

compromettere le sue capacità lavorative. Il collega infatti nei suoi rapporti

segnala una scarsa motivazione ad intraprendere qualsiasi attività lavorativa

più che limitazioni date da aspetti psicopatologici (“non

è motivato a reinserirsi in un contesto lavorativo perché trova che

l’assistenza lo retribuisca meglio di qualsiasi lavoro. Anche un incontro con

un orientatore professionale non ha portato alcun beneficio d’aiuto, proprio

perché, non è motivabile…..ritiene che lavorare sia inutile..”

Dr. __________ , (rapporti di giugno 2014 e novembre 2015).

Allo stato attuale mi confronto con un assicurato il cui umore

lievemente deflesso, la labilità emotiva, la lieve quota d’ansia libera, le

idee squalificanti verso sé stesso, la riferita mancanza di energia e i

disturbi del sonno paiono essere ascrivibili ad una sindrome da disadattamento

che, a distanza di circa 12 mesi, dall’esordio appare contestualizzabile in una

sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10; F 43.21)

insorta nel marzo 2015 dopo il trasferimento in __________ del figlio.

Rispetto all’influenza che l’utilizzo cronico di cannabinoidi ha avuto

sullo sviluppo alle sintomatologia ansioso-depressiva non sono in grado di

pronunciarmi rispetto alla cannabis quale fattore causale; ritengo però

presumibile ipotizzare che l’utilizzo della sostanza non comprometta le

capacità lavorative: sebbene l’assicurato risulti inattivo a partire dal 2007,

egli negli anni precedenti ha svolto varie attività. In considerazione dell’utilizzo

di cannabis dal 1995, avendo svolto varie attività fino al 2007 che gli hanno

permesso di essere economicamente autonomo e non hanno inficiato in nessun modo

la sua capacità lavorativa, ritengo che questo con molta probabilità potrebbe

valere a tutt’oggi.

Ritengo inoltre, in occasione della presente valutazione porre

l’accento su alcune incongruenze che possono, a mio parere, destare perplessità

e che ritengo siano fondamentali per escludere una inabilità lavorativa totale

dal marzo 2015, come certificato dal curante:

1) il peggioramento del marzo del 2015 avviene proprio nel momento in

cui egli, improvvisamente, parrebbe ritrovare una motivazione. Credo però vada

considerato che in tutti questi anni e negli ultimi mesi l’assicurato non ha

mostrato alcuna attivazione rispetto ad una ricerca di lavoro. A suo dire

questo sarebbe giustificato dal malessere attuale ed in particolare dai sintomi

presentati (l’assicurato appare peggiorato da circa un anno ma risulta non

svolgere alcuna attività dal 2007).

2) La comparsa di attacchi di panico nel 2014, a suo dire invalidanti,

corrisponde con una sola visita con il curante. Dal racconto fornito

dall’assicurato inoltre, tale sintomatologia, nel corso del 2015 sarebbe

nettamente migliorata

3) Un’altra incongruenza credo traspaia nella descrizione che egli fa

della sua giornata: accanto alla descrizione da lui fornita di un giovane

depresso, apatico, ritirato socialmente emerge in racconto di un uomo che

quotidianamente si reca a casa di amici e si sposta frequentemente, spesso

attivo durante il fine settimana.

4) Credo faccia riflettere anche il fatto che il notevole peggioramento

da lui dichiarato a partire dal marzo 2015 sia avvenuto in concomitanza con un

viaggio in __________ da lui organizzato (aprile 2015)

5) Sebbene la farmacoterapia appaia adeguata al caso non posso non

oggettivare che questa non sia mai stata soggetta, a partire dal marzo 2015, a

grossolani rimaneggiamenti nonostante un’ampia gamma di possibilità per

effettuarne

6) L’assicurato non è mai stato ospedalizzato. (…)” (pag. 96 incarto AI)

La perita ha poi descritto le

conseguenze sulla capacità di lavoro, con la descrizione di risorse e deficit

secondo lo schema MINI ICF - APP indicando in sostanza che non vi è nessun

grado d’inabilità relativamente al rispetto delle regole, all’organizzazione

dei compiti, alle competenze, al giudizio, all’assertività, al contatto con gli

altri, alle relazioni intime, alle attività spontanee, alla cura di sé e alla

mobilità, mentre vi è una disabilità lieve circa la flessibilità, la

persistenza e l’integrazione nel gruppo (pag. 96-97 incarto AI).

La specialista ha concluso affermando:

“(…)

Per quanto finora argomentato, per quanto emerge dalla raccolta

anamnestica, dall’esame clinico secondo criteri AMDP, dalla documentazione

messa a disposizione e dalla descrizione dei limiti e delle risorse effettuata

secondo schema MINI-ICF, ritengo che l’assicurato sia inabile per qualsiasi

attività, abituale e confacente in misura del 30% (abile per 5-5,30 ore/die);

inabile come casalingo 30% (abile 5-5,30 ore/die). Ritengo tali inabilità,

tenuto conto di quanto discusso in precedenze, valide dal marzo 2015.

Ritengo opportuno mettere in atto misure di reinserimento

socio-professionale: rispetto a questo posso fornire poche informazioni:

l’assicurato, in sede di valutazione non ha espresso alcun interesse, volontà;

si è però mostrato favorevole rispetto a queste, ritenendo tale possibilità un

valido aiuto per ricollocarsi nel mondo del lavoro” (pag. 97 incarto AI,

sottolineatura in originale)

Il 19 aprile 2016 il medico SMR, dr.

med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 106-107 incarto

AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni

consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto

concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Considerandi

Alla luce di quanto sopra esposto

questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia del CPAS, conforme

ai crismi posti dalla giurisprudenza per attribuire ad un referto piena forza

probatoria, e confermata dal medico SMR.

Del resto i referti del curante, dr.

med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia, peraltro antecedenti

la perizia del CPAS, non sono atti a mettere in dubbio quanto stabilito in sede

peritale (cfr. ad esempio il certificato del 12 novembre 2015, in particolare

pag. 77) e l’insorgente, che chiede a questo Tribunale di effettuare ulteriori

accertamenti, non ha prodotto alcun certificato medico atto a sovvertire le

convincenti conclusioni peritali.

A questo proposito va

rammentato che se è vero che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti

rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente

(cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI

1994.

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di

collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio

secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.

8.

CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova.

In

concreto, in assenza di qualsiasi certificato medico specialistico atto a

sovvertire le conclusioni peritali, non si giustifica l’assunzione di nuove

prove.

Del

resto al medico curante, dr. med. __________, il 28 luglio 2016 è stata trasmessa

la perizia del CPAS (pag. 126 incarto AI) e benché l’insorgente in data 11

agosto 2016 avesse evidenziato che “in questo momento non posso presentarvi

un certificato medico aggiornato, in quanto il medico curante dr. __________, è

assente per vacanze”), malgrado il tempo trascorso non ha prodotto alcunché

(doc. VIII).

Va

qui rammentato che con sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 l’Alta Corte ha

affermato:

" (…)

che infondata risulta in

particolare l'invocata violazione del diritto di essere sentito per avere il

primo giudice statuito senza attendere il rapporto medico del dott. B.________,

preannunciato dall'allora patrocinatore del ricorrente,

che al momento in cui, il 16

ottobre 2009, il legale dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il

primo giudice poteva attendersi che il documento fosse inoltrato entro un

termine ragionevole,

che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore

ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato

alla produzione dell'atto medico in questione,

che anche qualora si volesse

ammettere una violazione del diritto di essere sentito da parte del primo

giudice, ipotesi che consentirebbe di considerare il rapporto del dott.

B.________ quale nuovo mezzo di prova ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1

LTF (cfr. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 23 ad art.

99.

LTF), ciò non modificherebbe l'esito della vertenza, il rapporto stesso, che

suggerisce diverse misure mediche, essendo inidoneo a rimettere in discussione

i punti litigiosi decisi dall'istanza inferiore (grado di invalidità e di

menomazione all'integrità),

che oltretutto, il referto del

dott. B.________ si riferisce ad una situazione fattuale posteriore alla data

decisiva della decisione su opposizione impugnata,

che ad ogni modo, la pronuncia

cantonale non è criticabile nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto di

poter confermare la valutazione dell'invalidità e della menomazione

all'integrità operata dall'assicuratore infortuni,

che ulteriori verifiche nel

senso auspicato dal ricorrente, che chiede l'esperimento degli accertamenti

necessari per valutare il dolore al piede e l'esigibilità lavorativa, non sono

necessarie, dalle stesse non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi

elementi probatori di rilievo suscettibili di modificare l'esito del presente

apprezzamento.” (sottolineature del redattore)

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo TCA, ritenuto che agli atti non vi sono elementi per

ritenere la necessità di procedere con ulteriori accertamenti, rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

6.

Infine,

l’insorgente, correttamente, non contesta la determinazione del grado

d’invalidità mediante il confronto percentuale dei redditi effettuato

dall’amministrazione sulla base dei dati statistici. Del resto, essendo egli in

assistenza dal 2007 e non contestando che prima del danno alla salute abbia mai

avuto un reddito annuo da un’attività lucrativa regolare di carattere

dipendente oppure indipendente (cfr. doc. AI pag. 36; cfr. pag. 92: “[…]

Negli anni successivi egli riferisce di aver svolto lavori saltuari nel campo

dell’edilizia dov’era rimasto impiegato all’incirca 2-3 anni. Successivamente 3

anni presso una ditta di onoranze funebri, poi vari mestieri come giardiniere,

e un’attività di circa 2 anni __________ […]”) e che abbia mai superato

l’importo di fr. 41'686.92 corrispondente al 70% del salario statistico da

valido per un attività semplice e ripetitiva secondo le Tabelle RSS, ridotta di

un’ulteriore 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari

(cfr. pag. 112 incarto AI), in assenza di un grado d’invalidità pensionabile

l’interessato non ha diritto ad alcuna rendita (grado d’invalidità del 37%

secondo il calcolo dell’UAI: [fr. 66'192.72 di reddito da valido confrontato

con il medesimo reddito dapprima ridotto del 30% a fr. 46'138.80 e poi del 10%

a fr. 41'686.92: pag. 112 incarto AI, cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

7.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti