32.2016.73
Richiesta di una rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità pensionabile non raggiunge il 40%
13 marzo 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.73
cs
Lugano
13 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato nel 1982, il 1° luglio 2013 ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti, respinta con decisione del 25 settembre 2014 in assenza di un
danno alla salute con influenza sulla capacità lavorativa (pag. 44/45 incarto
AI).
B. Il
3 giugno 2015 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (pag. 51
incarto AI). Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari, tra i
quali una perizia psichiatrica del 14 marzo 2016 del Centro peritale per le
assicurazioni sociali (pag. 88 incarto AI), preso atto del rapporto finale del
medico SMR del 19 aprile 2016 (pag. 105 incarto AI), con decisione del 4 luglio
2016 (pag. 118 incarto AI), preavvisata dal progetto del 23 maggio 2016 (pag.
116 incarto AI), ha respinto la richiesta di prestazioni.
C. RI
1, rappresentato dalla madre, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
con ricorso del 18 luglio 2016, tramite il quale chiede l’invio della perizia
al proprio curante, dr. med. __________ (doc. I), poi completato, su
ingiunzione del vicepresidente del TCA (doc. II), il 25 luglio 2016 (doc. III).
Dopo aver riassunto la fattispecie, l’insorgente chiede che vengano eseguiti
ulteriori accertamenti.
D. Con
risposta dell’8 agosto 2016 l’UAI, che in data 28 luglio 2016 ha trasmesso la
perizia al dr. med. __________ (pag. 126 incarto AI), propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. VI).
E. Con
osservazioni dell’11 agosto 2016 l’insorgente ha contestato la risposta
dell’amministrazione, rilevando che il suo attuale stato di salute non gli
permette di intraprendere alcuna attività lavorativa, che in questo momento non
è in grado di presentare un certificato medico aggiornato poiché il curante,
dr. med. __________, è assente per vacanze e chiedendo che vengano effettuati
ulteriori accertamenti (doc. VIII).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò
il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
3. Va
ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
"
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza, siffatti
principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo
psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
Secondo la Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), cifra 1013, Le
tossicomanie (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283,
1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC
1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità
[RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro.
Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se
sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o
fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una
durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento
di natura organica della personalità affettiva. Occorre pertanto verificare se
la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale
di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un
susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno
in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e
6).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il
TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V
281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
4. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili.
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e
122 V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al
3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 5.3).
5. In
concreto questo TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio gli accertamenti
medici effettuati dall’UAI, segnatamente le conclusioni della perizia
psichiatrica del CPAS del 14 marzo 2016 allestita dalla dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia al termine di un accurato esame medico,
consistito in due visite di 80 e 60 minuti, al termine delle quali la
specialista ha potuto appurare che l’insorgente è inabile al lavoro, in
qualsiasi attività, nella misura del 30% (pag. 88 e seguenti incarto AI).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
La
dr.ssa med. __________ si è espressa su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lei.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
La
perita, dopo aver riassunto il contenuto degli atti medici considerati ai fini
della valutazione psichiatrica e gli atti prodotti dall’insorgente al momento
della valutazione psichiatrica, ha descritto l’anamnesi familiare,
socio-professionale e psicopatologica, l’esame clinico secondo AMDP-System, il
trattamento psichiatrico attuale, ha rilevato di aver avuto un colloquio
telefonico con il curante, dr. med. __________, in data 3 marzo 2016 ed ha
posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di sindrome da
disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD 10; F43.21) e la diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindromi e disturbi dovuti
all’uso di cannabinoidi di dipendenza (ICD 12.2) e disturbo di personalità antisociale
(ICD 10; F 60.2).
Nella
sua valutazione la specialista ha osservato che l’insorgente è padre di un
bimbo di un anno che risiede attualmente in __________, racconta di uno
sviluppo psicofisico avvenuto in un contesto familiare altamente patologico,
intriso di una marcata aggressività fisica e verbale. Vi sono stati diversi
momenti, fin dalla tenera infanzia, in cui si sarebbe confrontato con
situazioni difficili. La situazione sarebbe peggiorata con la decisione della
madre di separarsi dal padre, il quale non accettando la decisione avrebbe
messo in atto comportamenti che avrebbero messo in pericolo sia la madre del
ricorrente che l’insorgente medesimo e suo fratello. Le difficoltà si
evidenziano sin dall’adolescenza con utilizzo di cannabis dai tredici anni.
Dopo una bocciatura alla scuola media, che non ha portato a termine, ha iniziato
un apprendistato di scalpellino, mai concluso e al quale non è seguito alcun
percorso formativo. Dopo aver eseguito alcuni lavori saltuari nel campo
dell’edilizia, come giardiniere, in una ditta di onoranze funebri e in una
piscicoltura, dal 2007 non ha più svolto alcuna attività e si trovato da allora
al beneficio dell’assistenza sociale. A partire da quell’anno, __________,
inizia una presa a carico psichiatrica dal dr. med. __________, specialista
psichiatria e psicoterapia. Gli incontri poco frequenti e per anni finalizzati
alla compilazione di certificazioni per il rinnovo dell’assistenza si sono
intensificati dal marzo 2015 quando la presa a carico è divenuta continuativa e
regolare. In quel periodo in seguito ad un incendio nella sua abitazione ed al
trasferimento della sua compagna con il bambino in __________, secondo il
curante, vi sarebbe stato un peggioramento psicopatologico e lo sviluppo di una
reazione mista ansioso depressiva ascrivibile nel contesto di una sindrome da
disadattamento reattiva a tali drammatici eventi.
La
perita ha poi affermato:
“(…)
Fatti
I
tratti personologici premorbosi, dal racconto fornito, paiono denotare la
sua tendenza, fin dall’adolescenza, a disinteressarsi dei sentimenti degli
altri, tendenza all’irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli
obblighi sociali, incapacità di mantenere relazioni durature, tolleranza molto
bassa alle frustrazioni.
Tali
tratti paiono compatibili, in base al sistema di classificazione ICD10 con un
disturbo di personalità antisociale (ICD 10 ; F 60.2).
Rispetto
all’influenza che questi hanno sulla capacità lavorativa dirimenti, in questo
caso il rapporto del curante che, in presenza di una conoscenza dell’assicurato
quasi decennale, non ha mai ritenuto tali aspetti tanto permeanti da
compromettere le sue capacità lavorative. Il collega infatti nei suoi rapporti
segnala una scarsa motivazione ad intraprendere qualsiasi attività lavorativa
più che limitazioni date da aspetti psicopatologici (“non
è motivato a reinserirsi in un contesto lavorativo perché trova che
l’assistenza lo retribuisca meglio di qualsiasi lavoro. Anche un incontro con
un orientatore professionale non ha portato alcun beneficio d’aiuto, proprio
perché, non è motivabile…..ritiene che lavorare sia inutile..”
Dr. __________ , (rapporti di giugno 2014 e novembre 2015).
Allo stato attuale mi confronto con un assicurato il cui umore
lievemente deflesso, la labilità emotiva, la lieve quota d’ansia libera, le
idee squalificanti verso sé stesso, la riferita mancanza di energia e i
disturbi del sonno paiono essere ascrivibili ad una sindrome da disadattamento
che, a distanza di circa 12 mesi, dall’esordio appare contestualizzabile in una
sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10; F 43.21)
insorta nel marzo 2015 dopo il trasferimento in __________ del figlio.
Rispetto all’influenza che l’utilizzo cronico di cannabinoidi ha avuto
sullo sviluppo alle sintomatologia ansioso-depressiva non sono in grado di
pronunciarmi rispetto alla cannabis quale fattore causale; ritengo però
presumibile ipotizzare che l’utilizzo della sostanza non comprometta le
capacità lavorative: sebbene l’assicurato risulti inattivo a partire dal 2007,
egli negli anni precedenti ha svolto varie attività. In considerazione dell’utilizzo
di cannabis dal 1995, avendo svolto varie attività fino al 2007 che gli hanno
permesso di essere economicamente autonomo e non hanno inficiato in nessun modo
la sua capacità lavorativa, ritengo che questo con molta probabilità potrebbe
valere a tutt’oggi.
Ritengo inoltre, in occasione della presente valutazione porre
l’accento su alcune incongruenze che possono, a mio parere, destare perplessità
e che ritengo siano fondamentali per escludere una inabilità lavorativa totale
dal marzo 2015, come certificato dal curante:
1) il peggioramento del marzo del 2015 avviene proprio nel momento in
cui egli, improvvisamente, parrebbe ritrovare una motivazione. Credo però vada
considerato che in tutti questi anni e negli ultimi mesi l’assicurato non ha
mostrato alcuna attivazione rispetto ad una ricerca di lavoro. A suo dire
questo sarebbe giustificato dal malessere attuale ed in particolare dai sintomi
presentati (l’assicurato appare peggiorato da circa un anno ma risulta non
svolgere alcuna attività dal 2007).
2) La comparsa di attacchi di panico nel 2014, a suo dire invalidanti,
corrisponde con una sola visita con il curante. Dal racconto fornito
dall’assicurato inoltre, tale sintomatologia, nel corso del 2015 sarebbe
nettamente migliorata
3) Un’altra incongruenza credo traspaia nella descrizione che egli fa
della sua giornata: accanto alla descrizione da lui fornita di un giovane
depresso, apatico, ritirato socialmente emerge in racconto di un uomo che
quotidianamente si reca a casa di amici e si sposta frequentemente, spesso
attivo durante il fine settimana.
4) Credo faccia riflettere anche il fatto che il notevole peggioramento
da lui dichiarato a partire dal marzo 2015 sia avvenuto in concomitanza con un
viaggio in __________ da lui organizzato (aprile 2015)
5) Sebbene la farmacoterapia appaia adeguata al caso non posso non
oggettivare che questa non sia mai stata soggetta, a partire dal marzo 2015, a
grossolani rimaneggiamenti nonostante un’ampia gamma di possibilità per
effettuarne
6) L’assicurato non è mai stato ospedalizzato. (…)” (pag. 96 incarto AI)
La perita ha poi descritto le
conseguenze sulla capacità di lavoro, con la descrizione di risorse e deficit
secondo lo schema MINI ICF - APP indicando in sostanza che non vi è nessun
grado d’inabilità relativamente al rispetto delle regole, all’organizzazione
dei compiti, alle competenze, al giudizio, all’assertività, al contatto con gli
altri, alle relazioni intime, alle attività spontanee, alla cura di sé e alla
mobilità, mentre vi è una disabilità lieve circa la flessibilità, la
persistenza e l’integrazione nel gruppo (pag. 96-97 incarto AI).
La specialista ha concluso affermando:
“(…)
Per quanto finora argomentato, per quanto emerge dalla raccolta
anamnestica, dall’esame clinico secondo criteri AMDP, dalla documentazione
messa a disposizione e dalla descrizione dei limiti e delle risorse effettuata
secondo schema MINI-ICF, ritengo che l’assicurato sia inabile per qualsiasi
attività, abituale e confacente in misura del 30% (abile per 5-5,30 ore/die);
inabile come casalingo 30% (abile 5-5,30 ore/die). Ritengo tali inabilità,
tenuto conto di quanto discusso in precedenze, valide dal marzo 2015.
Ritengo opportuno mettere in atto misure di reinserimento
socio-professionale: rispetto a questo posso fornire poche informazioni:
l’assicurato, in sede di valutazione non ha espresso alcun interesse, volontà;
si è però mostrato favorevole rispetto a queste, ritenendo tale possibilità un
valido aiuto per ricollocarsi nel mondo del lavoro” (pag. 97 incarto AI,
sottolineatura in originale)
Il 19 aprile 2016 il medico SMR, dr.
med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 106-107 incarto
AI).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni
consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto
concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Considerandi
Alla luce di quanto sopra esposto
questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia del CPAS, conforme
ai crismi posti dalla giurisprudenza per attribuire ad un referto piena forza
probatoria, e confermata dal medico SMR.
Del resto i referti del curante, dr.
med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia, peraltro antecedenti
la perizia del CPAS, non sono atti a mettere in dubbio quanto stabilito in sede
peritale (cfr. ad esempio il certificato del 12 novembre 2015, in particolare
pag. 77) e l’insorgente, che chiede a questo Tribunale di effettuare ulteriori
accertamenti, non ha prodotto alcun certificato medico atto a sovvertire le
convincenti conclusioni peritali.
A questo proposito va
rammentato che se è vero che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti
rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente
(cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI
1994.
pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di
collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio
secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.
8.
CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova.
In
concreto, in assenza di qualsiasi certificato medico specialistico atto a
sovvertire le conclusioni peritali, non si giustifica l’assunzione di nuove
prove.
Del
resto al medico curante, dr. med. __________, il 28 luglio 2016 è stata trasmessa
la perizia del CPAS (pag. 126 incarto AI) e benché l’insorgente in data 11
agosto 2016 avesse evidenziato che “in questo momento non posso presentarvi
un certificato medico aggiornato, in quanto il medico curante dr. __________, è
assente per vacanze”), malgrado il tempo trascorso non ha prodotto alcunché
(doc. VIII).
Va
qui rammentato che con sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 l’Alta Corte ha
affermato:
" (…)
che infondata risulta in
particolare l'invocata violazione del diritto di essere sentito per avere il
primo giudice statuito senza attendere il rapporto medico del dott. B.________,
preannunciato dall'allora patrocinatore del ricorrente,
che al momento in cui, il 16
ottobre 2009, il legale dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il
primo giudice poteva attendersi che il documento fosse inoltrato entro un
termine ragionevole,
che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore
ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato
alla produzione dell'atto medico in questione,
che anche qualora si volesse
ammettere una violazione del diritto di essere sentito da parte del primo
giudice, ipotesi che consentirebbe di considerare il rapporto del dott.
B.________ quale nuovo mezzo di prova ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1
LTF (cfr. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 23 ad art.
99.
LTF), ciò non modificherebbe l'esito della vertenza, il rapporto stesso, che
suggerisce diverse misure mediche, essendo inidoneo a rimettere in discussione
i punti litigiosi decisi dall'istanza inferiore (grado di invalidità e di
menomazione all'integrità),
che oltretutto, il referto del
dott. B.________ si riferisce ad una situazione fattuale posteriore alla data
decisiva della decisione su opposizione impugnata,
che ad ogni modo, la pronuncia
cantonale non è criticabile nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto di
poter confermare la valutazione dell'invalidità e della menomazione
all'integrità operata dall'assicuratore infortuni,
che ulteriori verifiche nel
senso auspicato dal ricorrente, che chiede l'esperimento degli accertamenti
necessari per valutare il dolore al piede e l'esigibilità lavorativa, non sono
necessarie, dalle stesse non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi
elementi probatori di rilievo suscettibili di modificare l'esito del presente
apprezzamento.” (sottolineature del redattore)
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto questo TCA, ritenuto che agli atti non vi sono elementi per
ritenere la necessità di procedere con ulteriori accertamenti, rinuncia
all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
6.
Infine,
l’insorgente, correttamente, non contesta la determinazione del grado
d’invalidità mediante il confronto percentuale dei redditi effettuato
dall’amministrazione sulla base dei dati statistici. Del resto, essendo egli in
assistenza dal 2007 e non contestando che prima del danno alla salute abbia mai
avuto un reddito annuo da un’attività lucrativa regolare di carattere
dipendente oppure indipendente (cfr. doc. AI pag. 36; cfr. pag. 92: “[…]
Negli anni successivi egli riferisce di aver svolto lavori saltuari nel campo
dell’edilizia dov’era rimasto impiegato all’incirca 2-3 anni. Successivamente 3
anni presso una ditta di onoranze funebri, poi vari mestieri come giardiniere,
e un’attività di circa 2 anni __________ […]”) e che abbia mai superato
l’importo di fr. 41'686.92 corrispondente al 70% del salario statistico da
valido per un attività semplice e ripetitiva secondo le Tabelle RSS, ridotta di
un’ulteriore 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari
(cfr. pag. 112 incarto AI), in assenza di un grado d’invalidità pensionabile
l’interessato non ha diritto ad alcuna rendita (grado d’invalidità del 37%
secondo il calcolo dell’UAI: [fr. 66'192.72 di reddito da valido confrontato
con il medesimo reddito dapprima ridotto del 30% a fr. 46'138.80 e poi del 10%
a fr. 41'686.92: pag. 112 incarto AI, cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
7.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti