32.2016.74
Accesso agli atti. Ricorso per denegata giustizia irricevibile. Presupposti per impugnare una decisione incidentale
29 luglio 2016Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.74
rg/sc
Lugano
29 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 18 luglio
2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
- con scritto 17 marzo 2014,
in risposta alla richiesta di RI 1, formulata tramite l’avv. RA 1 e volta ad
ottenere copia del rapporto dal SMR allestito nel-l’ambito della procedura
avente ad oggetto la domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2012 (doc.
B, F), l’Ufficio AI ha comunicato che “attualmente la pratica è in
istruttoria, in particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione ed altri
che dovranno ancora essere acquisiti. L’esame del rapporto da lei richiesto si
inserisce nel più ampio contesto dell’intero incarto formato a suo nome. Allo
stadio attuale tuttavia l’esame di quest’ultimo non le permetterebbe che una visione
alquanto parziale della sua situazione. Occorre inoltre rilevare che di regola
l’assicurato può formulare le proprie osservazioni in merito all’operato
dell’assicurazione solo al termine della procedura. Le consigliamo pertanto di
attendere sino all’emanazione del preavviso di decisione, che decreterà la fine
dell’istruttoria. A quel momento disporrà di un incarto completo, che le permetterà
di esprimere le sue considerazioni circa la nostra valutazione in piena cognizione
di causa. Siamo volentieri a disposizione qualora necessitasse di ulteriori
ragguagli, mentre glia gradire i nostri migliori saluti” (doc. C);
- il 14 maggio 2014 l’avv. RA
1 con riferimento a suddetta richiesta ha sollecitato la trasmissione della
documentazione concernente l’assicurato ed in particolare della ”perizia” SMR (doc.
D);
- con scritto 20 maggio 2014 l’amministrazione
ha ribadito che “attualmente la pratica è in istruttoria. In particolare vi
sono al-cuni atti in fase di elaborazione ed altri che dovranno ancora essere
acquisiti. Un esame dell’incarto allo stadio attuale non le permetterebbe
quindi che una visione alquanto parziale della situazione. Occorre inoltre
rilevare che di regola l’assi-curato può formulare le proprie osservazioni in
merito all’o-perato dell’assicurazione solo al termine della procedura. Le
consigliamo pertanto di attendere sino all’emanazione del preavviso di
decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria. A quel momento disporrà di
un incarto completo, che le permetterà di esprimere le sue considerazioni circa
la nostra valutazione in piena cognizione di causa. Siamo volentieri a disposizione
qualora necessitasse di ulteriori ragguagli” (doc. E);
- nelle date 12 giugno
e 11 settembre 2014 il legale dell’assi-curato ha nuovamente sollecitato
l’invio della documentazione richiesta (doc. F, G);
- il 14 giugno 2016
l’avv. RA 1, oltre che chiedere all’am-ministrazione di voler sospendere
l’accertamento in corso presso il CAP di __________, ha nuovamente postulato la
trasmissione dell’incarto ed in particolare della perizia SAM nel frattempo
allestita (doc. H);
- il 30 giugno 2016 il
patrocinatore ha, tra l’altro, nuovamente fatto presente la necessità di poter
visionare gli atti (in particolare dopo il previsto incontro presso gli uffici
dell’ammini-strazione) (doc. i);
- con email del 12 luglio 2016
un consulente AI ha informato il legale dell’assicurato di aver inoltrato al
segretario ispettore la richiesta del 14 giugno 2016 concernente la perizia SAM
(doc. L);
- con scritto 12 luglio 2016
l’ispettore ha ribadito al patrocinatore dell’assicurato che “in merito alla
sua richiesta, volta ad ottenere copia dell’incarto AI riguardante l’assicurato
sopraccitato, osserviamo quanto segue. Attualmente la pratica è in i-struttoria.
In particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione, ed altri che
dovranno ancora essere acquisiti. Un esame dell’incarto allo stadio attuale non
le permetterebbe quindi che una visione alquanto parziale della sua situazione.
Occorre inoltre rilevare che di regola l’assicurato può formulare le proprie
osservazioni in merito all’operato dell’assicurazione solo al termine della
procedura. Le consigliamo pertanto di attendere sino all’emanazione del
preavviso di decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria. A quel momento disporrà
di un incarto completo, che le permetterà di esprimere le sue considerazioni
circa la nostra valutazione in piena cognizione di causa” (doc. M);
- con il presente gravame,
richiamate le norme e i principi che regolano l’istituto della
denegata/ritardata giustizia ed evidenziato come malgrado le sue ripetute
richieste non gli sia ancora stata data la possibilità di consultare gli atti, sempre
rappresentato dall’avv. RA 1 l’assicurato chiede che venga “accertata una
denegata giustizia in relazione al fatto che l’Uf-ficio dell’Assicurazione invalidità,
nonostante esplicite doman-de dell’assicurato, non abbia concesso
all’assicurato di poter consultare e ricevere copia del suo incarto completo”;
- ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina immediatamente il
ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- a norma dell’art. 56 cpv. 1
LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso è da inoltrare al
com-petente Tribunale delle assicurazioni (artt. 57 e 58 LPGA) dall’assicurato,
legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA), entro 30 giorni dalla notifica della
decisione su opposizione o della de-cisione che non può essere impugnata
mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).
La decisione con la quale
viene rifiutata la visione degli atti va emessa sotto forma di decisione
incidentale non soggetta a opposizione e direttamente impugnabile davanti al
TCA (SVR 1996 IV Nr. 68 p. 199; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, 2010, § 24 n. 1464 e Kieser, ATSG – Kommentar, 2009,
ad art. 49 n. 24 , ad art. 52 n. 29-30 e ad art. 60 n. 4; entrambi con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). L’assicuratore può subordinare a
una domanda scritta la consultazione degli atti (art. 8 cpv. 1 OPGA) e l’avente
diritto può pretendere in ogni tempo la visione degli stessi (DTF 132 V 387
consid. 6.2; Müller, op. cit., n. 1461-1462 e Kieser, op. cit., ad art. 42 n.
14 e n. 27-31 e ad art 47 n. 21-25);
- giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di
diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU.
Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa
o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine
previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché
l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V
407 consid. 1.1 p. 409 e ivi riferimenti). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e ivi riferimenti);
- oggetto
di un ricorso per denegata/ritardata giustizia non possono essere questioni
concernenti diritti o obblighi degli assicurati, ma soltanto la questione di
sapere se da parte dell’autorità inferiore vi sia un ritardo ingiustificato nel
rendere una decisione inerente a tali diritti o obblighi (Zünd/Pfiffner Rauber
(Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §
13, n. 7; Kieser, op. cit., ad art. 49 n. 2; SVR 2005 IV Nr. 26);
- nel caso in esame
l’insorgente chiede che venga accertata una denegata giustizia per il fatto che
l’Ufficio AI non gli ha concesso l’accesso agli atti. Egli configura quindi il
rifiuto di accedere agli atti comunicatogli dall’amministrazione, in particolare
l’accesso a determinati rapporti e perizie mediche, quale diniego di giustizia
(cfr. anche il pto 3.2 delle motivazioni del gravame dove è precisato che “omettendo
di consegnare e far consultare all’assicurato il suo incarto più completo,
l’Ufficio AI ha quindi commesso un diniego di giustizia. Risulta infatti che
l’assicurato ha più volte domandato di poter consultare e ricevere copia del
suo incarto (cfr. tra gli altri doc.: B, D, F, G, H, I, L) e ciò senza
riscontri positivi da parte dell’Ufficio AI (cfr. doc.: C, E, M). Tale modo di
agire configura, come già visto sopra, una denegata/ritardata giustizia” (cfr.
ricorso p. 5);
- in quanto censura il mancato
riconoscimento da parte dell’Uf-ficio AI del diritto di consultare gli atti il
ricorso per denegata giustizia s’appalesa irricevibile, lo stesso, come
accennato, potendo avere per oggetto unicamente la questione del ritardo
nell’emanazione di una decisione da parte dell’ammini-strazione. In tal caso
con un ricorso per denegata giustizia deve essere chiesto all’autorità giudiziaria
di accertare il diniego e di far ordine all’autorità inferiore di statuire in
tempi brevi in merito ad una richiesta, ossia su determinati diritti o doveri.
Ciò non corrisponde, come detto, al caso in esame, dove da parte
dell’insorgente, rispettivamente del suo avvocato, non viene censurata la mancata
emanazione di una decisione bensì viene esplicitamente contestato il rifiuto in
quanto tale di accedere agli atti fatto a più riprese oggetto di comunicazione
da parte dell’amministrazione;
- nella misura in cui, per
ipotesi di lavoro, si dovesse considerare il gravame in oggetto siccome tempestivamente
formulato contro il rifiuto in quanto tale di prendere visione degli atti
comunicato dall’amministrazione da ultimo con scritto 12 luglio 2016 (cfr. le
precedenti già citate comunicazioni sub doc. C, E, M) e ammesso quindi, sempre per
ipotesi, che a tale scritto possa essere attribuita la natura di decisione impugnabile
– il ricorso non meriterebbe sorte migliore;
- infatti, presupposto per un
ricorso contro una decisione (di natura incidentale; cfr. sopra) con la quale
viene rifiutato il diritto alla visione degli atti è l’esistenza di un danno
non altrimenti riparabile (DTF 138 V 271;
Müller, op. cit., n. 2210; DTF 134 III 190 consid. 2.1,
133 V 645 consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art 56 n. 10, osserva in
argomento che “(…) damit steht die Beschwerde bei prozess- und
verfahrensleitenden Verfügungen nur offen, wenn andernfalls ein nicht wieder gutzumachender Nachteil resultiert. Dabei genügt ein tatsächlicher Nachteil, welcher
freilich dann nicht gegeben ist, wenn mit der Anfech-tung der Zwischenentscheids eine Verlänge-rung oder
Verteuerung des Verfahrens vermieden werden soll (vgl. BGE 120 Ib 100). Ob ein
entsprechender Nachteil gegeben ist, wird anhand verschiedener Kriterien
beurteilt, wobei jenes Merkmal herangezogen wird, welches dem angefoch-tenen
Entscheid am besten entspricht. Nach der Rechtspre-chung des Bundesgerichts
kann ein solcher Nachteil auch gegeben sein, wenn er durch ein für die Partei
günstiges Endurteil vollständig beseitigt würde (vgl. BGE 124 V 87;
Zusammenfassung der weiteren Rechtsprechung bei SCARTAZZINI,
318 ff.). Bejaht wird ein solcher Nachteil etwa, wenn die Frage der
Befangenheit der Sachverständigen Person umstritten ist (vgl. SVR 2001 IV Nr.
14; zur Notwendig-keit, bei entsprechenden Einwänden eine Verfügung zu erlas-sen,
vgl ATSG-Kommentar, Art. 44 N 22), wenn es um die Abnahme eines gefährdeten
Beweismittels geht (vgl. ZAK 1988 524) oder wenn die Gewährung der
unentgeltlichen Vertretung strittig ist (vgl BGE 100 V 62 f.). Bei Sistierungs-verfügungen wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichts der nicht wieder
gutzumachende Nachteil in der Regel verneint (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93, 1997 ALV
Nr. 84)”;
- nel
proprio gravame l’insorgente, rispettivamente il suo patrocinatore, non fornisce
alcuna indicazione, neppure un indizio né tantomeno una prova circa l’esistenza
di un danno non altrimenti riparabile da lui subìto a dipendenza del mancato riconoscimento
del diritto di accedere agli atti, in concreto prima dell’emanazione di un
progetto di decisione (concernente il diritto a prestazioni) secondo la
procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI.
Va qui ricordato che se, da
una parte, la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti). Al riguardo va evidenziato che, nel
commento agli artt. 92 e 93 LTF che regolano le decisioni pregiudiziali e
incidentali nella procedura di ricorso, circa la motivazione del danno irreparabile
Donzallaz rileva che “(…) Savoir si un acte crée ou non
un dommage irréparable est une question de droit qui doit être examinée
d’office par le Tribunal fédéral au titre de conditions de recevabilité du
recours. Selon la jurisprudence, il appartient pourtant au recourant d’alléguer
et d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage
irréparable, à moins que celui ne fasse d’emblée aucun doute (…)” (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, ad art. 92 e 93, n. 3335 p. 1241);
- come
detto, nel caso in esame l’insorgente – seppur rappresentato da un avvocato –
non si è minimamente confrontato (neppure nell’ambito delle sue già citate precedenti
corrispondenze) con tale requisito nè ha invocato e tantomeno sostanziato
l’esistenza di un danno irreparabile. Anche sotto questo profilo il gravame
s’appalesa quindi irricevibile;
- secondo l’art.
69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso;
- visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni