32.2016.76
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 marzo 2017Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.76
TB
Lugano
27 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, da
ultimo attivo quale conducente e meccanico di macchine da cantiere, il 28
gennaio 2011 (doc. 7) ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi cardiaci
che dal 15 aprile 2010 (infarto acuto del miocardio “non Q”) l’hanno reso
totalmente inabile al lavoro.
Con decisione del 21 giugno 2013 (doc. 83) l’Ufficio AI gli ha
attribuito una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012
e dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 (doc. 78).
1.2. Nell’ambito della procedura
di revisione d’ufficio avviata nel mese di aprile 2013 (doc. 82), l’Ufficio
assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica e professionale,
dopodiché ha sottoposto l’assicurato nell’autunno 2013 (doc. 102) a una visita
specialistica cardiologica da parte del consulente del Servizio Medico
Regionale. Preso atto del miglioramento delle sue condizioni di salute, con
progetto di decisione del 9 dicembre 2013 (doc. 107) l’amministrazione gli ha ridotto
la rendita a un quarto (grado AI 41%). Sulla scorta della nuova documentazione
medica pervenuta (inizialmente relativa alla frattura scomposta di tibia e perone
sinistri, poi ai noti problemi cardiologici), il 30 settembre 2014 (doc. 130)
il dr. med. __________ dell’SMR ha disposto una perizia pluridisciplinare (cardiologica,
reumatologica e pneumatologica) (doc. 143).
1.3. Sentito il medico SMR che il 3
dicembre 2015 (doc. 150) si è pronunciato sul referto peritale del 30 novembre
2015 (doc. 149) del Servizio Accertamento Medico, con progetto di decisione del
29 marzo 2016 (doc. 50) - che annullava e sostituiva quello del 9 dicembre 2013
-, confermato dalla decisione del 4 luglio 2016 (doc. A1) anche dopo le
osservazioni dell’assicurato del 9 marzo 2016 (docc. 161 e 163) accompagnate da
nuovi certificati medici (doc. 165) che sono stati sottoposti dal medico SMR (doc.
167) al vaglio dello stesso SAM il 20 giugno 2016 (doc. 172), l’Ufficio AI ha soppresso
la rendita di invalidità.
Basandosi sulle conclusioni tratte dal medico SMR, il quale il 21
giugno 2016 (doc. 173), preso atto delle precisazioni del SAM, ha confermato il
suo precedente rapporto finale del 3 dicembre 2015 riconoscendo un’abilità
lavorativa del 40% nell’attività precedente di conducente di macchine da
cantiere e meccanico di macchine e una capacità lavorativa del 100% da inizio
aprile 2015 in attività adatte (fermo restando una capacità nulla dal 9
febbraio 2014 ad inizio aprile 2015 a causa della frattura dell’arto inferiore
sinistro), l’Ufficio AI ha calcolato la perdita di guadagno dell’assicurato paragonando
il reddito da valido del 2014 (Fr. 75'025.-) al reddito statistico da invalido
conseguibile nel 2014 ridotto del 20% (Fr. 52'936.-), per ottenere un grado di
invalidità del 29%.
1.4. Con ricorso del 22 luglio
2016 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto l’effetto sospensivo
della decisione e l’annullamento della stessa. Dopo avere riassunto gli
antefatti, sulla scorta dei nuovi certificati medici prodotti il ricorrente ha fatto
presente come oltre al danno rilevato dai precedenti referti ora v’era pure
un’angina refrattaria con un importante impatto sulla qualità di vita e sulla
residua capacità lavorativa. A causa di questa situazione, l’assicurato “ha
elaborato una situazione psico-fisica con una mal celata visione del suo
futuro.”.
1.5. Nella sua risposta del 10
agosto 2016 (doc. IV) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso,
rilevando di essersi fondato sulla dettagliata, completa ed approfondita
perizia pluridisciplinare del SAM, in cui tre specialisti si sono pronunciati
sulla diagnosi e sulla capacità lavorativa dell’assicurato tenendo conto anche
delle valutazioni specialistiche dei curanti. Anche i referti prodotti con il
ricorso sono stati valutati dal dr. __________ del Servizio Medico Regionale
(doc. IV/1), il quale non ha ritenuto esservi una modifica della situazione
clinica rispetto alla situazione valutata dal perito cardiologo. Pertanto, secondo
l’amministrazione i referti agli atti erano sufficienti e chiari per valutare
la capacità lavorativa del ricorrente e quindi non ha ritenuto necessario
procedere ad ulteriori accertamenti medici specialistici. L’Ufficio AI ha
dunque considerato dimostrato che dal 1° aprile 2015 l’assicurato fosse abile
al 40% nell’attività abituale e al 100% in altre adeguate.
Per quanto concerne il calcolo economico, non contestato, esso è
stato come tale riconfermato.
L’amministrazione ha infine proposto di non ripristinare l’effetto
sospensivo al ricorso, apparendo dal lato medico che dall’aprile 2015 vi
sarebbe stata una modifica rispetto alla situazione precedente che non
giustificherebbe l’erogazione di una rendita.
1.6. Il 17 agosto 2016 (doc. V) il
vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo, giacché gli atti medici, in particolare il referto peritale e i
certificati prodotti con il ricorso, non consentivano di stabilire in modo
chiaro che il ricorrente sarebbe risultato vincente in causa.
Il 26 agosto 2016 (doc. VII) l’insorgente si è riconfermato nel
suo ricorso.
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2 Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, fatto allestire la
perizia pluridisciplinare dal SAM e sentito il parere del Servizio Medico Regionale,
con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha soppresso
la rendita intera d'invalidità.
Considerata un’incapacità lavorativa del 40% nella
precedente attività e una capacità lavorativa piena in attività adeguate,
applicando il metodo ordinario di raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha
concluso che il grado di invalidità dell’assicurato fosse del 29% e quindi
insufficiente per avere diritto a una rendita AI.
Nel ricorso l’assicurato ha implicitamente contestato
che egli sia abile al 100% in attività semplici e ripetitive, visto che i medici
curanti hanno escluso qualsiasi attività lavorativa a causa della cardiopatia
ischemica cronica già trattata con stent medicato con residua angina pectoris
da probabile vasospasmo, angina refrattaria con un importante impatto sulla
qualità di vita e sulla capacità lavorativa residua.
2.3. Acquisiti i numerosi referti
rilasciati dai medici consultati dal ricorrente, il 30 settembre 2014 (doc.
130) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno
disporre una valutazione pluridisciplinare, che ha avuto luogo i giorni 12, 19,
20 e 27 agosto 2015 presso il Servizio Accertamento Medico in ambito cardiologico,
reumatologico e pneumologico.
Nella perizia pluridisciplinare resa il 30 novembre 2015 (doc. 149)
sono stati riassunti tutti gli atti medici messi a disposizione degli
specialisti, sono state esposte le anamnesi (familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali), la descrizione
della giornata, la terapia farmacologica in atto, le constatazioni obiettive,
così come gli esiti degli esami di laboratorio, radiologici, cardiologici e
pneumologici.
Nel suo parere del 27 agosto 2015 (doc. 149 pag. 490) il dr. med. __________,
FMH reumatologia e riabilitazione, ha ripercorso l’anamnesi familiare,
personale remota, sociale, professionale, ha evidenziato i dati soggettivi (anamnesi
attuale e affezione attuale) e oggettivi dell’interessato (status reumatologico
ed esami radiologici eseguiti il 12 agosto 2015).
Quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa il
perito ha individuato uno stato dopo frattura pluriframmentaria del perone e
delle tibia sinistra il 9 febbraio 2014, osteosintesi con placca O’Nil e viti
alla tibia e filo di Kirschner al perone e stato dopo intervento d’asportazione
del materiale di osteosintesi il 4 marzo 2015; lombalgie a carattere
recidivante in assicurato che presenta un’anterolistesi di L5 su S1 di grado II
su una spondilolisi bilaterale e alterazioni osteocondrosiche significative
L5-S1 con spondilosi anteriore. Quali diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa il reumatologo ha indicato dei dolori cervico-toracali nell’ambito
di leggere alterazioni di tipi statico; dolori alle spalle bilateralmente a
carattere altalenante; sintomatologia dolorosa recidivante ai trocanteri
bilateralmente.
Nel pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il
perito ha rilevato che, rispetto ad una precedente valutazione del 2011 dove si
riteneva l’assicurato abile (nuovamente) in forma completa, la situazione era a
quel momento leggermente modificata a seguito dello stato dopo una frattura
pluriframmentaria del perone e della tibia a sinistra avvenuta il 9 febbraio
2014 che aveva richiesto una fissazione con osteosintesi con placca O’Nil e
viti della tibia e un filo di Kirschner al perone. Il decorso post-operatorio
era stato favorevole e nel marzo 2015 era stato asportato del materiale di
osteosintesi. Dopo delle sedute di fisioterapia, a quel momento l’assicurato
deambulava con delle scarpe con collo alto per una migliore stabilizzazione
della caviglia e con dei plantari. Egli non si lamentava in modo particolare di
questa problematica, ma v’era comunque una certa zoppia alla deambulazione
quando camminava scalzo. V’era una progressione dei dolori durante la giornata
e quando faceva degli sforzi particolari (salendo e scendendo le scale).
Clinicamente aveva dei gonfiori locali, aveva una buona mobilità della
caviglia, ma un leggero attrito al movimento della stessa e dei dolori alla
palpazione nella zona della rima articolare. Le indagini radiologiche
mostravano un consolidamento della frattura con una deformazione soprattutto
per quanto riguardava la parte articolare della tibia. Non v’erano ancora segni
artrosici significativi.
Alla colonna lombare v’erano dei disturbi piuttosto contenuti e a
quel momento non invalidanti. V’era una buona mobilità senza segni particolari
di instabilità o di tipo irritativo radicolare. Le indagini radiologiche
mostravano già dei reperti significativi in particolare per quanto riguardava
il segmento L5-S1, dove era presente un’anterolistesi di grado II su una
spondilolisi con presenza di un’osteocondrosi già significativa e una
spondilosi anteriore.
Per quanto concerne le limitazioni funzionali, il reumatologo ha
affermato che l’assicurato presentava delle limitazioni soprattutto alla
caviglia sinistra, ciò che lo limitava in attività in cui doveva salire e
scendere le scale ripetutamente soprattutto se scale a pioli, arrampicarsi su
strutture metalliche, inginocchiarsi, tenere la caviglia sinistra flessa per
lungo tempo, caricare in modo continuo, ripetuto e costante soprattutto se con
trasporto di pesi sulla caviglia sinistra, mantenere sempre delle posizioni
erette e dover lavorare sempre in piedi.
Riguardo alla colonna vertebrale, doveva evitare lavori
particolarmente pesanti e non ergonomici, soprattutto se associati a movimenti
ripetitivi di rotazione e torsione del tronco. Era limitato nell’alzare dei
pesi superiori ai 15kg e i 20kg ripetutamente.
Nel determinare la capacità lavorativa dell’assicurato, il perito
ha giudicato che nell’ultima attività svolta l’assicurato presentasse
un’incapacità lavorativa del 30% (riduzione della redditività) dopo un mese
dall’intervento chirurgico di asportazione del materiale di osteosintesi (marzo
2015). Prima di allora, dal 9 febbraio 2014 l’assicurato era totalmente inabile
al lavoro a causa dei disturbi alla caviglia. Come casalingo era abile al 100%
dall’aprile 2015.
In un’attività adatta che tenesse conto dei limiti funzionali
indicati l’assicurato era abile al lavoro in misura completa dall’aprile 2015,
mentre dal 9 febbraio 2014 fino ad allora era totalmente inabile al lavoro.
Secondo lo specialista v’era un rischio in futuro di un peggioramento per la caviglia
sinistra con possibile sviluppo di un’artrosi secondaria ed eventualmente la
necessità di un intervento protetico o di artrodesi. Consigliava quindi di non
sovraccaricarla eccessivamente.
Il reumatologo ha concluso che la patologia a livello muscolo-scheletrico
poteva essere in parte sommata alla patologia cardio-vascolare.
Il 20 agosto 2015 il dr. med. __________, FMH medicina interna e
cardiologia, ha visitato l’assicurato e nel suo referto del 3 ottobre 2015
(doc. 149 pag. 499) ha esposto l’anamnesi, la terapia in atto, gli esiti
dell’esame clinico, della cicloergometria e dell’ecocardiografia-Doppler.
L’esame ha mostrato un ventricolo sinistro di dimensioni normali
con una ipoacinesia infero-posteriore in sede medio-basale, una discreta
ipocinesia laterale ed una FE che appariva ridotta in maniera minima al 57%. Si
evidenziava inoltre una sclerosi della valvola mitrale e una disfunzione del
muscolo papillare con insufficienza lieve. La capacità di sforzo appariva
ridotta in maniera significativa, principalmente a causa di un
decondizionamento fisico e di una certa mancanza di collaborazione, senza
segni, per quanto valutabile, di ischemia significativa. L’assicurato
presentava una malattia coronarica sottoposta in due occasioni a dilatazione
coronarica. In seguito, a causa di dolori toracici persistenti, sono state
eseguite ancora tre coronarografie, di cui l’ultima nel settembre 2014, senza
che emergessero nuove alterazioni di rilievo e nelle quali si era confermato il
buon risultato angiografico dopo dilatazione del RIVA e della RCX. Una recente
scintigrafia aveva denotato una modesta ischemia miocardica peri-infartuaria il
cui significato clinico era probabilmente da considerarsi piuttosto modesto.
L’assicurato lamentava cronicamente delle sensazioni dolorose al torace
presenti praticamente tutti i giorni in sede retrosternale o parasternale a
sinistra, caratterizzate talvolta da improvvise fitte molto marcate di 2-3
secondi seguite da un dolore più sordo che persisteva tutto il giorno. Secondo
l’esperto, egli presentava una sintomatologia dalle caratteristiche atipiche e
verosimilmente di preponderante origine extracardiaca e manifestava pure un
grosso timore nei confronti della malattia coronarica e dei disturbi toracici,
compatibile con una sindrome ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme da
dolore cronico, perciò poteva essere utile una presa a carico
psico-terapeutica/psichiatrica. Nel complesso, malgrado l’infarto miocardico
inferiore, il quadro cardiologico non appariva particolarmente compromesso, ma
era influenzato in maniera piuttosto negativa da un decondizionamento fisico e
da uno sviluppo psicologico negativo nei confronti della malattia coronarica. Dal
lato cardiologico la prognosi era da considerare tendenzialmente favorevole; dal
lato terapeutico il consulente ha suggerito di ridurre/sospendere
progressivamente dei farmaci vista l’assenza di indizi clinici e apparativi per
una ischemia miocardica significativa.
Per il perito, la diagnosi era di cardiopatia ischemica con/su:
stato dopo NSTEMI il 15 aprile 2010; PTCA/DES RCX distale, PTCA/DES RIVA il 15
aprile 2010; PTCA/DES in-flow stent RCX media il 27 luglio 2012;
coronarografia il 24 ottobre 2012: buon risultato angiografico in sede di
precedente stenting della RCX e RIVA; scintigrafia miocardica da stress e
riposo il 21 maggio 2013 (sforzo e Dipiridamolo): esiti di infarto miocardico
pareti inferiori e infero-laterali, ischemia omosede e di più modesta entità al
segmento basale della parte anteriore; coronarografia il 24 giugno 2013 buon
risultato in sede di precedente stenting, stenosi 30% RCA prossimale;
scintigrafia miocardica (Dipiridamolo) il 2 settembre 2014: acinesia dei
segmenti prossimali della parete inferiore laterale, modesta ischemia residua
perinecrotica; coronarografia il 29 aprile 2014: buon risultato in sede di
precedente stenting, stenosi 30% RCA prossimale; ventricolo sinistro di
dimensioni normali, ipocinesia infero-posteriore in sede medio-basale, discreta
ipocinesia laterale, FE biplan 57%; lieve insufficienza mitrale; FRCV: stato
dopo tabagismo smesso nel 2010, ipertensione arteriosa. Stato dopo frattura al
metatarso del piede destro. Ipoacusia bilaterale. Silicosi polmonare
anamnestica. Probabile sindrome ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme
da dolore cronico.
Nel rispondere alle domande sulla capacità lavorativa il perito ha
ritenuto l’assicurato abile al 100% per attività leggere e moderate, mentre
inabile totalmente per attività pesanti.
Nella precedente attività, considerata probabilmente moderata-pesante,
di meccanico in galleria, dal 15 aprile 2010 l’interessato presentava una
capacità lavorativa del 50% evitando mansioni più onerose. Come casalingo era
abile al 100%.
Una riabilitazione cardio-vascolare e una presa a carico
psichiatrica sono state consigliate dal perito come miglioramento della
capacità lavorativa. La prognosi era favorevole.
L’assicurato è stato visitato anche dal dr. med. __________,
medicina interna e pneumologia, che il 3 settembre 2015 (doc. 149 pag. 504) ha
redatto la sua perizia esponendo l’anamnesi e l’esame clinico.
La diagnosi prevedeva che la TAC toracica ad alta risoluzione del
2012 con ispessimento dei setti inter-alveolari, micro-nodulazione e
linfadenopatia mediastinica e nella loggia di Barety avrebbe potuto indicare
una silicosi incipiente. La radiografia toracica dell’agosto 2015 evidenziava
comunque non ancora alterazioni che avrebbero potuto far pensare a tale
patologia. L’impatto fisiologico di un’eventuale silicosi era comunque assai
contenuto, avendo l’assicurato una spirometria normale e come unico valore alterato
una lieve riduzione della DLCO/VA.
Per questo motivo, l’assicurato non avrebbe più dovuto essere
esposto ad ambienti dove un’ulteriore inalazione di materiale contenente SiO2
avrebbe potuto verificarsi. In un ambiente che rispettava le prescrizioni di
igiene dell’aria ambientale avrebbe potuto svolgere lavori fino a livello
medio-pesanti. La prognosi a medio-lungo termine era di una malattia stabile;
non esistevano possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute.
L’assicurato poteva continuare a effettuare la manutenzione di
macchinari al 100% tenendo presenti le limitazioni indicate.
Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente il SAM ha
posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Cardiopatia ischemica con/su:
- stato dopo NSTEMI il 15 aprile 2010;
- PTCA/DES RCX distale, PTCA/DES RIVA il 15 aprile 2010;
- PTCA/DES in-flow stent RCX media il 27 luglio 2012;
- coronarografia
il 24 ottobre 2012: buon risultato angiografico in sede di precedente stenting
della RCX e RIVA;
- scintigrafia
miocardica da stress e riposo il 21 maggio 2013 (sforzo e Dipiridamolo): esiti
di infarto miocardico pareti inferiori e infero-laterali, ischemia omosede e di
più modesta entità al segmento basale della parte anteriore;
- coronarografia
il 24 giugno 2013 buon risultato in sede di precedente stenting, stenosi 30%
RCA prossimale;
- scintigrafia
miocardica (Dipiridamolo) il 2 settembre 2014: acinesia dei segmenti prossimali
della parete inferiore laterale, modesta ischemia residua perinecrotica;
- coronarografia
il 29 aprile 2014: buon risultato in sede di precedente stenting, stenosi 30%
RCA prossimale;
- ventricolo
sinistro di dimensioni normali, ipocinesia infero-posteriore in sede
medio-basale, discreta ipocinesia laterale, FE biplan 57%;
- lieve insufficienza mitrale;
- FRCV: stato
dopo tabagismo smesso nel 2010, ipertensione arteriosa, dislipidemia.
Pregressa frattura pluriframmentaria del perone e della tibia sinistri
il 9 febbraio 2014 con/su:
- osteosintesi
con placca O’Nil e viti alla tibia, filo di Kirschner al perone;
- pregresso
intervento d’asportazione del materiale di osteosintesi il 4 marzo 2015.
Lombalgie a carattere recidivante con/su:
- anterolistesi di L5 su S1 di grado II;
- spondilolisi
bilaterale e alterazioni osteocondrosiche significative L5-S1 con spondilosi
anteriore.
E le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Silicosi incipiente.
Dolori cervicotoracali con/su:
- leggere alterazioni di tipo statico;
- dolori alle spalle bilateralmente a carattere altalenante;
- sintomatologia dolorosa recidivante ai trocanteri
bilateralmente.
Anemia.
Tinnito bilaterale.
Il 13 novembre 2015 alle ore 11.55 è avvenuta fra i medici periti
del SAM e il dr. med. __________ e il dr. med. __________ un’esauriente
discussione per teleconferenza sullo stato di salute dell’assicurato, a seguito
della quale gli specialisti hanno concluso che globalmente da inizio aprile
2015 egli presentava una capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto) come conducente di macchine da cantiere e meccanico
di macchine evitando attività pesanti e non lavorando a contatto con SiO2. La
riduzione della capacità lavorativa era dovuta alle patologie reumatologiche
alla caviglia sinistra e al rachide, alla patologia cardiologica e
pneumologica.
Fermo restando le limitazioni funzionali indicate dal consulente
reumatologo con riferimento alla caviglia sinistra e al rachide, dal cardiologo
riferite alle attività leggere-moderate e dal pneumologo per le attività
medio-pesanti ma non esposte ad inalazioni di materiale contenente SiO2, i
periti hanno giudicato l’assicurato abile al 100% in attività adatte da aprile
2015.
Dei provvedimenti professionali volti all’integrazione erano
sostenibili, mentre non v’era da aspettarsi alcun miglioramento funzionale con
una terapia adeguata, perché era probabile in futuro un peggioramento per
quanto riguarda la caviglia sinistra, con possibilità di sviluppo di un’artrosi
secondaria.
Nel suo rapporto finale del 3 dicembre 2015 (doc. 150) il medico
SMR dottor __________ ha ripreso sia le diagnosi con e senza influsso sulla
capacità lavorativa dell’assicurato poste dai periti del SAM sia i gradi di (in)capacità
lavorativa da essi stabilite con le relative limitazioni funzionali.
Con le sue osservazioni al progetto di decisione del 2 febbraio
2016, così come con il suo ricorso davanti al TCA, l’assicurato ha prodotto una
serie di certificati medici successivi alla perizia del Servizio Accertamento
Medico.
Si tratta di una lettera di dimissione riferita ad un ricovero dal
1° al 3 novembre 2015 presso __________ per angina instabile durante il quale è
stata eseguita una coronarografia (docc. A7-A9).
Vi sono poi due referti del 30 marzo 2016 (docc. A2 e A3) del dottor
__________ di __________, specialista in cardiologia e cardiologia invasiva, suo
medico curante, in cui si certifica che l’assicurato è affetto da cardiopatia
ischemica cronica (Pregresso IMA) trattata mediante angioplastica coronarica
multivasale con impianto di stent a rilascio di farmaco. Angina cronica da
verosimile vasospasmo coronarico e da ponte muscolare (Classe NYHA III).
Il 31 marzo 2016 (doc. A4) il dottor __________ di __________ ha
certificato che l’interessato era affetto da cardiopatia ischemica cronica già
trattata con stent medicato con residua angina pectoris da probabile vasospasmo
e che per questo motivo non era in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa.
Su questi referti medici si è pronunciato il 5 aprile 2016 (doc.
166) il dr. med. __________ dell’SMR, il quale ha ritenuto necessario interpellare
il Servizio Accertamento Medico (doc. 167) che, dopo averli sottoposti al
consulente in cardiologia che già aveva visitato l’assicurato, il 20 giugno
2016 (doc. 172) ha ripreso le diagnosi, l’anamnesi e la valutazione riportate
dallo specialista e ha concluso che non si poteva constatare un peggioramento
del quadro clinico e si confermava la valutazione del 30 novembre 2015.
L’assicurato era stato ritenuto abile al 40% nella precedente attività e al
100% in attività adeguate.
Il dr. med. __________ ha fatto proprie il 21 giugno 2016 (doc. 173)
queste conclusioni e ha confermato il suo rapporto del 3 dicembre 2015.
Oltre a produrre i tre citati referti, con il ricorso l’assicurato
ha trasmesso al Tribunale due altri rapporti medici.
Nel primo, del 21 aprile 2016 (doc. A6), la dr.ssa __________,
cardiologa, ha indicato le allergie, l’anamnesi patologica remota e prossima,
gli esami ematici recenti, l’esame obiettivo, l’elettrocardiogramma,
l’ecocardiogramma color doppler, la terapia domiciliare e le sue conclusioni,
in cui ha affermato che “sospenderei Procoralan data la FC sempre troppo
bassa, proseguire con Dilzene 60 x 2, seguirà consulto collegiale con
cardiologi interventisti e cardiochirurghi circa la possibilità eventuale di
trattamento vista l’angina refrattaria importante come impatto sulla qualità di
vita, in nota angina vasospastica e ponte muscolare su DA noto. Verrà
richiamato. Resto terapia invariata.”.
Nel secondo referto, del 15 giugno 2016 (doc. A5) e sempre della
medesima __________, si attesta di una visita cardiologica richiesta per
l’abituale sintomatologia (sensibile a nitrato S.L., ultimo episodio nella notte),
in cui sono stati descritti i risultati dell’ECG e dell’ecocardiogramma e
consigliati ulteriori esami.
Il dr. med. __________, medico SMR, il 28 luglio 2016 (doc. IV/1) si
è espresso su questi e sui precedenti rapporti medici prodotti dall’assicurato
con il ricorso.
A suo dire, non risultava una modifica della situazione clinica
rispetto alla situazione valutata dal perito dr. med. __________. Permaneva il
sospetto di una componente vasospastica, senza però una nuova oggettività
rispetto alla valutazione del SAM.
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda
Fatti
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può
che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche cardiologiche,
reumatologiche e pneumologiche sono state chiarite in modo soddisfacente dai
periti che l’Ufficio AI ha appositamente nominato e il cui parere è stato
vagliato da due medici del Servizio Medico Regionale, che l’hanno confermato.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui sono
giunti gli specialisti del Servizio Accertamento Medico dr. med. __________, __________
e __________ nella perizia pluridisciplinare del 30 novembre 2015 e nel
complemento del 20 giugno 2016.
A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente
alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.4).
A nulla valgono i referti dei medici curanti che il ricorrente ha
prodotto. Su di essi si è espresso il perito cardiologo, che li ha esaminati nel
maggio 2016 (doc. 172 pag. 572) prima della decisione di soppressione della
rendita, affermando che “A causa di precardialgie sia a riposo che da sforzo
sensibili ai nitrati da circa 20 giorni il paziente viene di recente ricoverato
per angina instabile. Negli atti a disposizione i disturbi toracici non vengono
ulteriormente specificati. L’esame coronarico del 02.11.2015 risulta blando ad
eccezione di un RIVA medio con decorso intramurale e, dopo somministrazione di
nitrati intracoronarici, possibile compressione estrinseca moderata nonché
moderato spasmo della RCX, risoluzione pure con nitrati. La rilevanza clinica
di questi ultimi reperti non è chiara – nel referto della coronarografia non
vengono segnalati sintomi clinici nel momento in cui gli spasmi sono apparsi –
ed è difficile valutare se vi sia una relazione con i disturbi toracici che
insorgono sia a riposo che sotto sforzo, in un paziente noto per disturbi in
questa regione del corpo perlopiù atipici e per i quali è già stato sottoposto
a tre indagini coronarografiche con esito nel complesso esito blando. Se veramente
si trattasse di una forma angiospastica, si potrebbe probabilmente, con un
adattamento della terapia farmacologica, ottenere un buon controllo. Nel
complesso dunque gli atti messi a disposizione riguardo agli ultimi sviluppi
cardiaci del paziente non mettono in risalto un peggioramento significativo del
quadro clinico motivo per cui, dal mio punto di vista, non vi sono sensibili
modifiche nella valutazione espressa in merito alla visita del 20.08.2015.”.
Uno solo fra i documenti trasmessi dal ricorrente indicava che era
inabile al lavoro, ma poneva soltanto la diagnosi senza che il dottor __________
si dilungasse sul suo stato di salute.
Per contro, tanto il cardiologo quanto il reumatologo nominati
dall’amministrazione hanno compiutamente e dettagliatamente esaminato il
ricorrente sia personalmente sia sulla base della folta documentazione medica
agli atti. Gli stessi (il cardiologo) si sono pronunciati anche sui nuovi
referti allestiti successivamente alle visite peritali. Inoltre, sugli ultimi
due referti dell’aprile e del giugno 2016 si è direttamente pronunciato il
medico SMR, non ritenendo che vi fossero motivi per modificare la situazione
clinica rispetto a quanto valutato dal consulente cardiologo del SAM. Il dr.
med. __________ ha osservato che permaneva il sospetto di una componente
vasospastica diagnosticata dai medici __________, ma ha rilevato che la stessa
non era oggettivata rispetto alla precedente valutazione del Servizio
Accertamento Medico.
In altre parole, i medici curanti non sono riusciti a dimostrare
una situazione peggiore rispetto a quella valutata dai periti del SAM.
La semplice indicazione che il ricorrente era totalmente inabile
al lavoro in qualsiasi attività lavorativa (dottor __________) non può essere considerata
come prova sufficiente per riconoscere a tutti gli effetti questo stato di
salute.
Considerandi
Non va poi dimenticato di rilevare che l’insorgente non ha neppure
evidenziato dei problemi di carattere reumatologico ed ortopedico dovuti ai
disturbi alla caviglia sinistra e alla colonna vertebrale, ma che è stato soltanto
il perito reumatologo che li ha individuati e che li ha considerati nella determinazione
del grado di incapacità lavorativa dell’assicurato.
Per quanto concerne i non meglio identificati problemi psichici sollevati
dall’interessato nel suo atto ricorsuale, allorquando ha affermato che “ha
elaborato una situazione psico-fisica con una mal celata visione del suo futuro”
(doc. I), va qui evidenziato che in effetti il dr. med. __________ nel suo
referto del 3 ottobre 2015 ha riferito che l’interessato manifestava pure un
grosso timore nei confronti della malattia coronarica e dei disturbi toracici,
sintomi che il perito cardiologo ha ritenuto compatibili con una sindrome
ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme da dolore cronico e per la quale
ha suggerito una presa a carico psichiatrica. Questa conclusione è poi stata
anche riportata nelle diagnosi poste dal cardiologo (“5. Probabile sindrome
ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme da dolore cronico”), ma non
in quelle conclusive del Servizio Accertamento Medico.
A prescindere da questa circostanza, che non occorre
indagare ulteriormente, va però evidenziato che la valutazione psichiatrica proviene
da un medico cardiologo e quindi non specialista della disciplina in esame, il
quale nemmeno ha posto una diagnosi secondo un sistema di classificazione
internazionale riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396; STF 9C_636/2013
del 25 febbraio 2014; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012, consid. 5.2; STCA
36.2014.90
del 5 marzo 2015). Determinante, inoltre, è che le sintomatologie
riscontrate non costituivano elementi clinici significativi per una sindrome
ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme da dolore cronico aventi valore
di malattia e quindi sufficienti per porre le relative diagnosi. L’aver
constatato (soltanto) dei grossi timori nei confronti della malattia coronarica
e dei disturbi toracici non è ancora sufficiente per trarre una simile
conclusione.
Per di più, fra i tre periti nominati dall’Ufficio AI,
soltanto il dr. med. __________ ha individuato tale problematica.
Il TCA rileva che, da parte sua, il reumatologo dr.
med. __________ ha unicamente segnalato che “L’assicurato è particolarmente
preoccupato dalle problematiche cardio-vascolari”, ma nulla di più, ossia
non ha indicato quali sarebbero state queste preoccupazioni e quali
atteggiamenti avrebbe avuto l’interessato tanto da concludere anch’egli, come
il consulente in cardiologia, per la presenza di una problematica psichiatrica invalidante.
Ciò dimostra che tali sintomi non erano poi così riconoscibili.
Il ricorrente si è limitato a sostenere di avere
problemi psico-fisici, senza però comprovare mediante specifici certificati
medici questa sua affermazione relativa ai disturbi psichici.
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,
ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,
quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di
posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente
di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque
sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione
l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un
nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari
addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della
lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2016.45
del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8
marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22
settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18
giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10
settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio
2013.
confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del
15.
giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno
2008).
L'insorgente è dunque venuto meno al suo obbligo di comprovare le
sue allegazioni con riferimento all’ipotesi della presenza di disturbi psichici.
Quanto alla problematica somatica, egli ha sì certificato la sua
situazione mediante specifica documentazione medica, ma la stessa, attentamente
valutata dal medesimo cardiologo che l’ha peritato nell’agosto 2015, e
successivamente anche dal medico SMR, che poiché ricalcava le note condizioni
di salute non ha ritenuto necessario trasmettere anche i più recenti referti
medici al SAM per un’ulteriore valutazione specialistica, si è rivelata poi essere
ininfluente e quindi non atta a modificare la presa di posizione degli esperti
che l’hanno peritato nell’estate del 2015.
In sostanza il ricorrente si è limitato a contestare la
valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe
sufficientemente vagliato le sue condizioni, mentre non ha saputo comprovare le
sue lamentele, i referti medici prodotti non essendogli di aiuto per quanto
concerne e la problematica psichica e quella somatica (cardiologica e
reumatologica).
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici
SMR si sono pronunciati nel corso degli anni sullo stato di salute del
ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia pluridisciplinare
SAM, ma anche i rapporti dei medici curanti, i quali, per contro, non si sono
sufficientemente confrontati con i referti allestiti dai periti e dai medici
SMR.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato
peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su nomina
dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio finale, poi, come visto, non è stato validamente
contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va
pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato, non
circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile. Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio
AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente, ritenendolo
quindi abile al 40% nella sua precedente attività di conducente di macchine da
cantiere e di meccanico d’officina rispettivamente abile al 100% in attività
adeguate che rispettino i limiti posti dai periti in ambito reumatologico,
cardiologico e pneumologico.
2.6
Stante quanto precede e
poiché l’aspetto economico non è stato contestato dall’assicurato, ciò che
porta il TCA a non verificare il calcolo effettuato dall’amministrazione, la
decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso integralmente respinto.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti