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32.2016.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 marzo 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche cardiologiche,

reumatologiche e pneumologiche sono state chiarite in modo soddisfacente dai

periti che l’Ufficio AI ha appositamente nominato e il cui parere è stato

vagliato da due medici del Servizio Medico Regionale, che l’hanno confermato.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui sono

giunti gli specialisti del Servizio Accertamento Medico dr. med. __________, __________

e __________ nella perizia pluridisciplinare del 30 novembre 2015 e nel

complemento del 20 giugno 2016.

A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente

alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.4).

A nulla valgono i referti dei medici curanti che il ricorrente ha

prodotto. Su di essi si è espresso il perito cardiologo, che li ha esaminati nel

maggio 2016 (doc. 172 pag. 572) prima della decisione di soppressione della

rendita, affermando che “A causa di precardialgie sia a riposo che da sforzo

sensibili ai nitrati da circa 20 giorni il paziente viene di recente ricoverato

per angina instabile. Negli atti a disposizione i disturbi toracici non vengono

ulteriormente specificati. L’esame coronarico del 02.11.2015 risulta blando ad

eccezione di un RIVA medio con decorso intramurale e, dopo somministrazione di

nitrati intracoronarici, possibile compressione estrinseca moderata nonché

moderato spasmo della RCX, risoluzione pure con nitrati. La rilevanza clinica

di questi ultimi reperti non è chiara – nel referto della coronarografia non

vengono segnalati sintomi clinici nel momento in cui gli spasmi sono apparsi –

ed è difficile valutare se vi sia una relazione con i disturbi toracici che

insorgono sia a riposo che sotto sforzo, in un paziente noto per disturbi in

questa regione del corpo perlopiù atipici e per i quali è già stato sottoposto

a tre indagini coronarografiche con esito nel complesso esito blando. Se veramente

si trattasse di una forma angiospastica, si potrebbe probabilmente, con un

adattamento della terapia farmacologica, ottenere un buon controllo. Nel

complesso dunque gli atti messi a disposizione riguardo agli ultimi sviluppi

cardiaci del paziente non mettono in risalto un peggioramento significativo del

quadro clinico motivo per cui, dal mio punto di vista, non vi sono sensibili

modifiche nella valutazione espressa in merito alla visita del 20.08.2015.”.

Uno solo fra i documenti trasmessi dal ricorrente indicava che era

inabile al lavoro, ma poneva soltanto la diagnosi senza che il dottor __________

si dilungasse sul suo stato di salute.

Per contro, tanto il cardiologo quanto il reumatologo nominati

dall’amministrazione hanno compiutamente e dettagliatamente esaminato il

ricorrente sia personalmente sia sulla base della folta documentazione medica

agli atti. Gli stessi (il cardiologo) si sono pronunciati anche sui nuovi

referti allestiti successivamente alle visite peritali. Inoltre, sugli ultimi

due referti dell’aprile e del giugno 2016 si è direttamente pronunciato il

medico SMR, non ritenendo che vi fossero motivi per modificare la situazione

clinica rispetto a quanto valutato dal consulente cardiologo del SAM. Il dr.

med. __________ ha osservato che permaneva il sospetto di una componente

vasospastica diagnosticata dai medici __________, ma ha rilevato che la stessa

non era oggettivata rispetto alla precedente valutazione del Servizio

Accertamento Medico.

In altre parole, i medici curanti non sono riusciti a dimostrare

una situazione peggiore rispetto a quella valutata dai periti del SAM.

La semplice indicazione che il ricorrente era totalmente inabile

al lavoro in qualsiasi attività lavorativa (dottor __________) non può essere considerata

come prova sufficiente per riconoscere a tutti gli effetti questo stato di

salute.

Considerandi

Non va poi dimenticato di rilevare che l’insorgente non ha neppure

evidenziato dei problemi di carattere reumatologico ed ortopedico dovuti ai

disturbi alla caviglia sinistra e alla colonna vertebrale, ma che è stato soltanto

il perito reumatologo che li ha individuati e che li ha considerati nella determinazione

del grado di incapacità lavorativa dell’assicurato.

Per quanto concerne i non meglio identificati problemi psichici sollevati

dall’interessato nel suo atto ricorsuale, allorquando ha affermato che “ha

elaborato una situazione psico-fisica con una mal celata visione del suo futuro”

(doc. I), va qui evidenziato che in effetti il dr. med. __________ nel suo

referto del 3 ottobre 2015 ha riferito che l’interessato manifestava pure un

grosso timore nei confronti della malattia coronarica e dei disturbi toracici,

sintomi che il perito cardiologo ha ritenuto compatibili con una sindrome

ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme da dolore cronico e per la quale

ha suggerito una presa a carico psichiatrica. Questa conclusione è poi stata

anche riportata nelle diagnosi poste dal cardiologo (“5. Probabile sindrome

ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme da dolore cronico”), ma non

in quelle conclusive del Servizio Accertamento Medico.

A prescindere da questa circostanza, che non occorre

indagare ulteriormente, va però evidenziato che la valutazione psichiatrica proviene

da un medico cardiologo e quindi non specialista della disciplina in esame, il

quale nemmeno ha posto una diagnosi secondo un sistema di classificazione

internazionale riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396; STF 9C_636/2013

del 25 febbraio 2014; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012, consid. 5.2; STCA

36.2014.90

del 5 marzo 2015). Determinante, inoltre, è che le sintomatologie

riscontrate non costituivano elementi clinici significativi per una sindrome

ansioso-depressiva con/su sindrome somatoforme da dolore cronico aventi valore

di malattia e quindi sufficienti per porre le relative diagnosi. L’aver

constatato (soltanto) dei grossi timori nei confronti della malattia coronarica

e dei disturbi toracici non è ancora sufficiente per trarre una simile

conclusione.

Per di più, fra i tre periti nominati dall’Ufficio AI,

soltanto il dr. med. __________ ha individuato tale problematica.

Il TCA rileva che, da parte sua, il reumatologo dr.

med. __________ ha unicamente segnalato che “L’assicurato è particolarmente

preoccupato dalle problematiche cardio-vascolari”, ma nulla di più, ossia

non ha indicato quali sarebbero state queste preoccupazioni e quali

atteggiamenti avrebbe avuto l’interessato tanto da concludere anch’egli, come

il consulente in cardiologia, per la presenza di una problematica psichiatrica invalidante.

Ciò dimostra che tali sintomi non erano poi così riconoscibili.

Il ricorrente si è limitato a sostenere di avere

problemi psico-fisici, senza però comprovare mediante specifici certificati

medici questa sua affermazione relativa ai disturbi psichici.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,

quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un

nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari

addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della

lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2016.45

del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8

marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22

settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18

giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10

settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio

2013.

confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del

15.

giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno

2008).

L'insorgente è dunque venuto meno al suo obbligo di comprovare le

sue allegazioni con riferimento all’ipotesi della presenza di disturbi psichici.

Quanto alla problematica somatica, egli ha sì certificato la sua

situazione mediante specifica documentazione medica, ma la stessa, attentamente

valutata dal medesimo cardiologo che l’ha peritato nell’agosto 2015, e

successivamente anche dal medico SMR, che poiché ricalcava le note condizioni

di salute non ha ritenuto necessario trasmettere anche i più recenti referti

medici al SAM per un’ulteriore valutazione specialistica, si è rivelata poi essere

ininfluente e quindi non atta a modificare la presa di posizione degli esperti

che l’hanno peritato nell’estate del 2015.

In sostanza il ricorrente si è limitato a contestare la

valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe

sufficientemente vagliato le sue condizioni, mentre non ha saputo comprovare le

sue lamentele, i referti medici prodotti non essendogli di aiuto per quanto

concerne e la problematica psichica e quella somatica (cardiologica e

reumatologica).

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici

SMR si sono pronunciati nel corso degli anni sullo stato di salute del

ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia pluridisciplinare

SAM, ma anche i rapporti dei medici curanti, i quali, per contro, non si sono

sufficientemente confrontati con i referti allestiti dai periti e dai medici

SMR.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato

peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su nomina

dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio finale, poi, come visto, non è stato validamente

contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va

pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato, non

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile. Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio

AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente, ritenendolo

quindi abile al 40% nella sua precedente attività di conducente di macchine da

cantiere e di meccanico d’officina rispettivamente abile al 100% in attività

adeguate che rispettino i limiti posti dai periti in ambito reumatologico,

cardiologico e pneumologico.

2.6

Stante quanto precede e

poiché l’aspetto economico non è stato contestato dall’assicurato, ciò che

porta il TCA a non verificare il calcolo effettuato dall’amministrazione, la

decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso integralmente respinto.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti