32.2016.78
AI concede mezza rendita per tempo limitato e poi un quarto e nega assistenza giudiziaria per la fase amministrativa. TCA conferma decisione per quanto concerne rendita ma rinvia per riesame dell'AG.
18 maggio 2017Italiano89 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.78
FC/sc
Lugano
18 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, di
professione aiuto domestico e custode, dopo aver presentato una prima domanda
di prestazioni AI nel mese di novembre 2007 (richiesta respinta mediante
decisione 5 maggio 2009, in assenza di un grado di invalidità sufficiente per
la concessione di una rendita di invalidità; doc. AI 35), nel maggio 2011,
tramite l’avv. RA 1r, ha nuovamente chiesto la concessione di prestazioni. La stessa è quindi stata accolta mediante decisione del 28 ottobre
2013 con la quale l’Ufficio AI le ha riconosciuto un quarto di rendita di
invalidità per un grado di invalidità del 41%. Contro tale decisione
l’assicurata è insorta, postulando l’assegnazione di almeno tre quarti di
rendita, al TCA, il quale, mediante pronuncia del 20 giugno 2014, in
accoglimento del postulato dell’amministrazione, ha ammesso il gravame,
annullato la decisione contestata e rinviato l’incarto all’amministrazione per espletare ulteriori accertamenti medici, di natura psichiatrica e
reumatologica ed eventualmente pluridisciplinare (STCA 32.2013.207).
1.2. Successivamente
al rinvio dell’incarto, l’amministrazione ha proceduto a nuovi accertamenti,
segnatamente una perizia pluridisciplinare e una nuova inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica (ulteriormente aggiornata in
un secondo tempo). Con decisione 11 luglio 2016, confermativa di un progetto
del 29 febbraio 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a mezza rendita
di invalidità dal 1. dicembre 2011 con riduzione ad un quarto di rendita dal 1.
maggio 2013, negando contestualmente le condizioni per riconoscere l’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Contro tale decisione
l’assicurata, sempre rappresentata dalla sua legale, avv. RA 1, insorge al TCA,
contestando in sostanza i criteri di definizione del grado di invalidità per la
quota parte di salariata e postulando l’assegnazione di una rendita intera dal
1. dicembre 2011, una mezza rendita dal 1. aprile 2012, un quarto di rendita
dal 1. ottobre 2015 e nuovamente mezza rendita dal 1. luglio 2016. Delle
motivazioni si dirà, ove necessario, nel prosieguo.
Essa
contesta altresì il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo e postula
il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio n sede
ricorsuale.
1.4. Nella risposta 30
settembre 2016 l’amministrazione ha confermato integralmente la decisione
contestata, chiedendo la reiezione del gravame, con motivazioni di cui si dirà,
ove occorra, nel merito.
1.5. Con prese di
posizione del 10 ottobre rispettivamente 21 ottobre 2016 la ricorrente, tramite
la sua rappresentante, e l’amministrazione si sono confermate nelle loro
rispettive posizioni (VIII, X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’amministrazione ha accordato all’assicurata il diritto ad
una mezza rendita dal 1. dicembre 2011 e ad un quarto di rendita di
invalidità dal 1. maggio 2013, in luogo di una rendita maggiore, come postulato
dall’interessata.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR
1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a
tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità
per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le
mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa
o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due
ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato
allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di
valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il
metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro
tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF
142 V 290, ha stabilito che “(…) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che
concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che
esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro
tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata
nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione
dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere
considerata in modo proporzionale (consid. 7. (…)” (regesto della DTV 142 V
290).
Nella sentenza 7186_09 del
2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera – divenuta
definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata
dalla Svizzera di un riesame della stessa –, la seconda sezione della
Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie
in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso
di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del
metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)
che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non
va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6
CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea – ricordato
che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente
un carattere declaratorio – ha precisato che la Svizzera può scegliere
liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le
conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU
evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio
della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso
esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni
giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi
pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, il TF ha dovuto pronunciarsi sulla domanda
di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La nostra Massima istanza – analizzati i presupposti per poter
procedere ad una revisione di una sentenza del TF per violazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 122 LTF e esposte
le motivazioni per le quali è stato ritenuto violato l’art. 14 (Divieto di
discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della
vita privata e familiare) della CEDU (cfr. i consid. 1, 2 e 3 della STF
9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) –
ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata
che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è
vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la
nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata
considerata una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione
di un’economia domestica).
Questo nuovo status,
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado d’invalidità – dal metodo ordinario
del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a
tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) – che, nel caso concreto,
ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
Il TF ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di
revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo (“(…) Als
Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist demnach zu betrachten,
wenn die von der versicherten Person getroffenen, in den Schutzbereich des Art.
8 EMRK fallenden Dispositionen - die Geburt von Kindern und die damit
(hypothetisch) verbundene teilweise Aufgabe der Erwerbstätigkeit - die einzige
Grundlage des Statuswechsels bilden und aus der Änderung der
Invaliditätsbemessungs-methode (Anwendbarkeit der gemischten statt der
Einkommensvergleichsmethode) die revisionsweise Aufhebung der Invalidenrente
(bzw. die Befristung der rückwirkend zugesprochenen Rente) resultiert. (…)” (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.1)).
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il TF ha pertanto concluso
che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è
conforme alla CEDU.
Per la ricorrente ciò ha
significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il
31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza –
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine
specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al
considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto: “(…) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass das EGMR-Urteil vom 2. Februar 2016
unter der geltenden Rechtslage nichts daran ändert, dass die gemischte Methode
in Fällen, welche ausserhalb der in E. 4.1 beschriebenen Konstellation (vgl.
IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016) liegen, weiterhin
Anwendung finden kann. Zu denken ist beispielsweise an eine versicherte Person,
deren Statusfestsetzung als Teilerwerbstätige mit einem Aufgabenbereich nicht
familiär bedingt ist (Urteile 9C_179/2016 vom 11. August 2016 E. 5 und
9C_650/2015 vom 11. August 2016 E. 5.5), oder an die erstmalige Rentenzusprache
an eine während des ganzen massgebenden Beurteilungszeitraums als
teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich zu qualifizierende versicherte Person (in
diesem Sinne auch Urteil 8C_633/2015 vom 12. Februar 2016 E. 4.3). (…)”
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, consid. 4.4).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il
TF ha confermato il contenuto della sentenza 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016,
pubblicata in DTF 143 I 50, aggiungendo che essa non si applica solo nel caso
di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è
riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da
assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della
prestazione in caso di revisione (consid. 3.3.3: “Wie im Sachverhalt, der dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016
zugrunde lag, sprechen auch im Falle der Beschwerdeführerin allein familiäre
Gründe (die Geburt eines Kindes und die damit einhergehende Reduktion des
Erwerbspensums) für den erwähnten Statuswechsel und führt auch bei ihr die neu
anstelle des Einkommensvergleichs angewendete gemischte Methode zu einem
tieferen Invaliditätsgrad. Die beiden Fälle unterscheiden sich lediglich
insofern, als es im bereits entschiedenen um eine revisionsweise
Rentenaufhebung ging (neu ermittelter Invaliditätsgrad von weniger als 40 %)
und hier - weil der neu ermittelte Invaliditätsgrad (43.7 % gemäss
angefochtenem Entscheid) über der anspruchserheblichen Schwelle von 40 % (Art.
28 Abs. 2 IVG) liegt - eine revisionsweise Rentenherabsetzung in Frage steht.
Dabei handelt es sich um einen rein quantitativen Unterschied. Das im Urteil
9F_8/2016 vom 20. Dezember 2016 zur revisionsweisen Rentenaufhebung bei
allein familiär bedingtem Statuswechsel von "vollerwerbstätig"
zu "teilerwerbstätig mit Aufgabenbereich" Gesagte verliert deswegen
nicht seine Gültigkeit (vgl. in diesem Sinne wohl auch IV-Rundschreiben Nr. 355
des BSV vom 31. Oktober 2016)”).
Il TCA, in una sentenza 32.2016.39 del 9 marzo 2017, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" La
soluzione contenuta nella Lettera circolare N° 355 del 31 ottobre 2016
dell’UFAS e fatta propria dal Tribunale federale (cfr. STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016 consid. 4.4; STF 9C_473/2016 del 25 gennaio 2017 consid. 4) è
insoddisfacente (cfr. al riguardo STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid.
2.13).
Essa non tiene conto delle numerose critiche formulate dalla
grande maggioranza della dottrina nei confronti della più recente
giurisprudenza federale (cfr. sentenza Di Trizio n. 71) concernente
l’applicazione del metodo misto, in particolare quella relativa alla fissazione
del grado d’invalidità per la parte salariata (sul tema cfr. DTF 137 V 334
consid. 5.1 pag. 341; U. Kieser, “Gemischte Methode: ein Blick
auf die bisherige Rechtsprechung” in HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, “IV: Mutloser Entscheid des Brundesgerichts” in
plädoyer 1/17 pag. 12 seg. (in particolare pag. 17 : “(…) weil sie den
Teilzeitfaktor doppelt berücksichtigt und deshalb zu tieferen
Invaliditätsgraden führt”); Procap, “Le Tribunal fédéral corrige son arrêt sur
le travail à temps partiel”. Comunicato del 15 febbraio 2017; D.
Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni
sociali” in RtiD II-2016 pag. 325 seg. (345-348)) e crea nuove disuguaglianze
di trattamento tra chi è vittima di un evento invalidante prima di avere avuto
dei figli e chi invece ne è colpito dopo avere già avuto dei figli (ed avere a
quel momento già ridotto la propria attività lucrativa salariata per dedicarsi
alla famiglia; sul tema cfr. sentenza Di Trizio n. 62, n. 80, n. 88, n. 89 e n.
96-102).
Sta dunque al Consiglio federale o al Parlamento risolvere
adeguatamente il problema (cfr. STCA 32.2015.170 del 16 novembre 2016 consid.
2.14 in fine; A. Mengis, art. cit. pag. 17; U. Kieser, art. cit. pag. 473; A.
S. Dupont, “Arrêt Di Trizio c. Suisse - une appréciation” in HAVE 2016 pag. 463
seg. (479)), come peraltro sottolineato dallo stesso Tribunale federale già nel
2011 (cfr. DTF 137 V 334 consid. 7.2 pag. 351 e sentenza Di Trizio n. 99)."
In una sentenza
9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il Tribunale federale ha sottolineato come l'UFAS
medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema
(consid. 4.2.2: “Im
IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016 wird das weitere Vorgehen
nach dem Urteil des EGMR vom 2. Februar 2016, soweit nicht eine "'Di
Trizio' ähnliche Ausgangslage" vorliegt, was namentlich einen familiär
bedingten Grund für die Reduktion der Arbeitszeit voraussetzt, wie folgt
umschrieben: "Wie der Bundesrat bereits in seinem Bericht [vom 1. Juli
2015 (Beantwortung des Postulates Jans [12.3960 "Schlechterstellung von
Teilerwerbstätigen bei der Invalidenversicherung"])] festgehalten hat, kann
eine Verbesserung für teilerwerbstätige Personen mit einem entsprechend
angepassten Berechnungsmodell realisiert werden. Der Bundesrat beabsichtigt
nun, ein solches Berechnungsmodell für die gemischte Methode einzuführen. Bis
zum Inkrafttreten dieser neuen, generell-abstrakten Regelung wird es im
Hinblick auf eine einheitliche und rechtsgleiche Behandlung der Versicherten
notwendig sein, dass das bisherige Recht soweit als möglich weiterhin zur
Anwendung gelangt. Dementsprechend ist beispielsweise bei einer erstmaligen
Rentenzusprache bei einer Person, die bereits vor der Rentenprüfung einer
Teilerwerbstätigkeit nachgegangen ist, das bisherige Recht und das bisherige
Berechnungsmodell der gemischten Methode anzuwenden".
Das Bundesgericht ist in den bisherigen nach
Eintritt der Rechtskraft des Urteils des EGMR in Sachen Di Trizio gegen die
Schweiz (7186/09) vom 2. Februar 2016 gefällten Entscheiden im Sinne des
IV-Rundschreibens Nr. 355 vom 31. Oktober 2016, welches den Charakter einer
Verwaltungsweisung (zu deren Verbindlichkeit für die
Sozialversicherungsgerichte: BGE 136 V 16 E. 5.1.2 in fine S. 20 und 133 V 257 E. 3.2 S. 258) hat,
vorgegangen (vgl. etwa Urteile 9C_473/2016 vom 25. Januar 2017,9C_514/2016 und
9C_399/2016, je vom 18. Januar 2017 sowie 9C_179/2016 vom 11. August 2016). Es
besteht kein Anlass, es vorliegend anders zu halten (zu den Voraussetzungen für
eine Praxisänderung BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422; je mit Hinweisen). Insofern kann die
vorinstanzlich bestätigte Invaliditätsbemessung der Beschwerdegegnerin nicht
als bundesrechtswidrig bezeichnet werden)”) (vedi pure STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
2.5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato
esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e
la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente
prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto
fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF
9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006,
consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.6. Quando l’amministrazione con
un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).
Secondo l’art. 17 LPGA, se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è
applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF
8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.7. Nella fattispecie in esame,
al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo
misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha considerato
l’assicurata salariata al 53% e casalinga per la restante parte del 47%. Tale
suddivisione non è contestata (doc. I) e va di conseguenza confermata.
Quanto all’utilizzazione
del metodo misto, considerato che nella fattispecie non si tratta di una
costellazione come quella descritta nelle sentenze 9F_8/2016 del 20 dicembre
2016 e 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, segnatamente non si tratta di una
revisione di una precedente prestazione già erogata a seguito di un cambiamento
di status rispettivamente del metodo da applicare per il calcolo del grado di
invalidità, conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.4), nulla osta alla sua applicazione (cfr. anche STCA 32.2016.39 del 9 marzo
2017 e STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
2.8. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad
art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.9. L’amministrazione, sulla base
della perizia multidisciplinare eseguita dal SAM il 1 ottobre 2015,
comprendente consulti specialistici di natura psichiatrica (dr.ssa __________),
neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________) - eseguita
conformemente alle indicazioni rese da questa Corte nella pronuncia del 20
giugno 2014 (cfr. consid. 1.1) – e del rapporto finale del SMR del 15 ottobre
2015 (doc. AI 140), ha tratto delle conclusioni sul grado di abilità lavorativa
medico-teorica dell’assicurata che sono rimaste sostanzialmente incensurate.
Secondo l’amministrazione, a motivo delle diagnosi invalidanti di:
" Disturbo
borderline di personalità
Artrite reumatoide sieropositiva in terapia farmacologica con
Methotrexate e Cimzia, attualmente in remissione
Minima periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla sn.
Lombalgia cronica in ambito di fibromialgia e su alterazioni di
tipo
degenerativo con minima ernia discale L5-S1
Fibromialgia di tipo primario
Cefalee croniche in parte di carattere emicranico, post-traumatiche
(1996)
Disturbo da sintomi somatici con dolore predominante persistente
moderato.”
l’assicurata andava
considerata completamente inabile nella professione precedentemente esercitata
dal dicembre 2010, mentre che in un’attività leggera adeguata, posta
un’inabilità lavorativa totale dal dicembre 2010, dal settembre 2011 andava
tuttavia ammessa un’inabilità del 75% e dal gennaio 2013 del 60%. Come
casalinga l’interessata era da considerare inabile nella misura del 43% dal
maggio 2013 e del 20% dal luglio 2015 (doc. AI 140). Esprimendosi sulle
limitazioni funzionali da osservare dall’assicurata, il medico SMR, nel
rapporto finale del 15 ottobre 2015, ha affermato:
" Sul piano
reumatologico l'A. è totalmente limitata in attività lavorative particolarmente
pesanti in cui debba svolgere lavori ripetitivi, monotoni, non ergonomici per
la colonna vertebrale e poco ergonomici per le articolazioni, prevalentemente
delle estremità superiori. L'A. è inoltre limitata nell'alzare e trasportare
pesi superiori ai 10-15 kg, limitata nell'effettuare movimenti ripetitivi con
la colonna vertebrale di flessione e di rotazione del tronco, limitata nel
mantenere posizioni statiche sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato
per più di 15 min., mentre cambiando appoggio sia in posizione seduta, sia in
posizione eretta può stare anche per più ore. L'utilizzo di oggetti con le mani
e la manualità fine non sono limitate. Vi è infine una certa limitazione
nell'alzare degli oggetti o tenendo degli oggetti particolarmente pesanti ed
eseguendo movimenti ripetitivi con le braccia e con le mani.
Sul piano neurologico le cefalee croniche, in parte dal carattere
emicranico possono ridurre il rendimento lavorativo dell'A. in occasione di
manifestazioni di particolare intensità.
Sul piano psichiatrico la deflessione del tono dell'umore con
facile esauribilità psicofisica, l'elevata ansia, l'irritabilità e la confusione
riducono globalmente il rendimento lavorativo
dell'A.
A riguardo della cumulabilità delle limitazioni sopra descritte,
la riduzione del rendimento dovuto alle cefalee non va sommata bensì integrata
con le eventuali limitazioni reumatologiche (che
pure contemplano una riduzione del rendimento). L'importante riduzione
del rendimento d'ordine psichiatrico comprende anche il ridotto rendimento sul
piano somatico (reumatologico
e neurologico) e quindi non va sommata bensì integrata.” (doc. AI
140)
Queste conclusioni, che,
come detto, non sono contestate dalla ricorrente, devono essere confermate da
questo Tribunale che non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che
precede, così come le conclusioni del SMR.
Del resto, dette conclusioni
non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua.
2.10.
2.10.1. Occorre ora innanzitutto
esaminare la graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata
il cui calcolo, eseguito correttamente e pacificamente mediante il metodo
ordinario (cfr. consid. 2.2. e 2.3), è parzialmente contestato ed è stato
esposto nella decisione impugnata come segue:
" (…)
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) del 20.06.2014 abbiamo effettuato ulteriori accertamenti,
ordinando l'allestimento di una perizia medica al Servizio Accertamento Medico
(SAM) di __________. Dalla stessa risulta che il danno alla salute di cui
l'assicurata è portatrice, le ha comportato i seguenti periodi di riduzione di
rendimento:
attività abituale:
100% dal 1.12.2010 in avanti
Attività adeguate:
100% dal 01.12.2010 al 31.08.2011
75% dal 01.09.2011 al 31.12.2012
Dal 1.01.2013 è presente una riduzione di rendimento del 60% in
attività adeguate mentre nell'attività abituale la totale incapacità al lavoro
continua.
A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il raffronto dei
redditi per determinare il grado d'invalidità dal 01.12.2011 (dopo un anno
d'attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) in avanti.
Salario da valido
Senza il danno alla salute e lavorando in misura del 53%
l'assicurata sarebbe stata in grado di percepire un salario annuo di Fr.
18'970.- per il 2011 , Fr. 19'129.- per il 2012, Fr. 19'270 per il 2013 e Fr.
19'420.- per il 2014.
Salario da invalido
In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del
fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento
ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e
delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora.
La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da
invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2011 avrebbe potuto realizzare
un salario annuo di Fr. 53'358 al 100% e Fr. 28'280 al 53% (attività semplici e
ripetitive, valore mediano), nel 2012 Fr. 51'441 al 100% e Fr. 27'264 al 53%,
nel 2013 Fr. 51'822 al 100% e Fr. 27'466 al 53%, mentre nel 2014 avrebbe potuto
realizzare un salario annuo di Fr. 52'225 al 100% e Fr. 27'679 al 53%.
Su quest'importo deve essere operata una riduzione fino ad un
massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione
personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di
guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei
salari sul mercato.
Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.
Con una riduzione di rendimento del 75%, diminuzione del 5% per
attività leggera e del 12% per il GAP salariale, il salario da invalido è di
Fr. 5'910.-.
Periodo dal 01 .01.2012 al 31.12.2012
Con una riduzione di rendimento del 75%, diminuzione del 5% per attività
leggera e del 17% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr.
5'374.-.
Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013
Con una riduzione di rendimento del 60%, diminuzione del 5% per attività
leggera e del 17% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr.
8'663.-.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Con una riduzione di rendimento del 60%, diminuzione del 5% per
attività leggera e del 1 7% per il GAP salariale, il salario da invalido è di
Fr. 8'730.-.
Grado d'invalidità
Periodo dal 01 .12.2011 al 31 .1 2.2011
Dal raffronto fra il reddito da valido (18'970) e quello da
invalido (5'910) risulta una perdita di guadagno del 68.84%.
Periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'129) e quello da
invalido (5'374) risulta una perdita di guadagno del 71.90%.
Periodo dal 01.01 .2013 al 31.12.2013
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'270) e quello da
invalido (8'663) risulta una perdita di guadagno del 55.04%.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'420) e quello da
invalido (8'730) risulta una perdita di guadagno del 55.04%. (…) (doc. AI 160)”
2.10.2. Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid.
3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; cfr. sopra consid. 2.3). L’amministrazione
ha proceduto - correttamente - a diversi raffronti dei redditi a seconda del
relativo periodo di esame.
2.10.3. Per quel che concerne il reddito
da valida, l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto emerso dall’incarto
e, quindi, stabilito quale salario da valida un importo di fr. 18'791
conseguito complessivamente nel 2010 dall’assicurata quale dipendente presso il
__________ di __________ (fr. 7'511), portinaia presso lo Stabile __________ di
__________ (fr. 8'940) e quale aiuto domestica presso privati (fr. 2'340) (doc.
AI 144).
Questo importo è quindi
stato aggiornato al 2011 (aumento del 0.9513% per fr. 18'970), 2012 (+ 0.8384% per
fr. 19'129), 2013 (+ 0.7401% per fr. 19'270) e 2014 (+ 0.7771% per fr. 19'420).
Tale determinazione del
salario non è contestata dall’assicurata e merita conferma, avendo la stessa
preso in considerazione correttamente tutte le attività svolte dall’assicurata
prima dell’intervento dell’inabilità lavorativa.
2.10.4. Il reddito da invalida è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
Considerandi
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
In una sentenza
8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la
determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione
della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano
pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17
dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha
confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per
la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della
rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione
amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva
pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel
corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando
così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più
attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF
8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015
consid. 3.2.2).
2.10.5
Se una persona assicurata, per
motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha stabilito, anche in casi ticinesi (cfr.
ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010
consid. 5.5).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati
si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine, con sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.10.6
Nel caso di specie, per fissare
il reddito da invalida alla luce della capacità lavorativa medico-teorica (25%
e, dal gennaio 2013, 60% in un’attività leggera adeguata; cfr. doc. AI 140 e
consid. 2.9), conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha
utilizzato i dati salariali forniti dalle tabelle TA1 (stato 2010 per quanto
riguarda il periodo 2011, stato 2012 per quanto riferito al periodo successivo),
elaborate dall'Ufficio federale di statistica, in relazione ad una professione
che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive
(categoria 4), stipendi medi, nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), e meglio computando i seguenti
importi:
2011.
di fr. 53'358.- al
100% e fr. 28'280.- al 53%
2012.
di fr. 51'441.- al
100% e fr. 27'264.- al 53%
2013.
di fr. 51'822.- al
100% e fr. 27'466.- al 53%
2014.
di fr. 52'225.- al
100% e fr. 27'679.- al 53%
La ricorrente solleva una
serie di censure al riguardo.
Innanzitutto, per quanto
riguarda il fatto che l’importo statistico del 2011 risulta maggiore di quelli
per gli anni successivi, l’amministrazione ha correttamente illustrato come la
differenza sia da ricondurre ai diversi dati contenuti nella RSS TA1 Svizzera
2010.
(in casu applicabile per l’anno 2011), da un lato e la RSS TA1-tirage
skill level Svizzera 2012, sempre emanata dall'Ufficio federale di statistica
di Berna e applicabile, come detto, successivamente alla loro pubblicazione per
i periodi successivi al 2012, dall’altro. Tale allegazione risulta corretta.
In effetti, da un lato, in
applicazione dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS) in relazione una professione che presuppone qualifiche inferiori e
comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4), nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), emerge
che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per 40 ore
settimanali corrisponde ad un importo di fr. 50’700.-- (fr. fr. 4'225 x 12
mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle
aziende di 41,7 ore computabili nel 2010 (cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,
pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
donna ammonta a fr. 52'854.- (fr. 50’700: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Tale dato è stato poi aggiornato al 2011 in fr. 53'358.--.
Partendo invece
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo
proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), edita
dall'Ufficio federale di statistica nell’ottobre 2014 e, quindi giusta il TF
applicabile per gli anni successivi al 2012 nella misura in cui è a
disposizione – come in concreto – al momento della decisione di rendita (cfr.
STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015), più precisamente dalla tabella TA1 2012
skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso), dalla tabella
emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un
importo di fr. 49’344.-- (fr. 4’112.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2012.
(cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003
e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalida per una donna ammonta a fr. 51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), inclusa
la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è stato poi -
correttamente - aggiornato al 2013 e 2014 in fr. 51'822.- rispettivamente fr. 52'224.-.
Tali dati salariali vanno confermati.
2.10.7
L’amministrazione ha quindi
esaminato un’eventuale riduzione per gap salariale, ammettendola. Come
anticipato (consid. 2.10.4), per la giurisprudenza, se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede a un parallelismo dei due redditi di paragone. Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente, ossia di almeno il 5%, dal salario
statistico riconosciuto nello specifico settore economico, esso è da ritenere
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della giurisprudenza e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei
redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008
e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
In concreto l’Ufficio AI,
per stabilire il salario statistico applicabile ai fini della definizione di un
eventuale GAP salariale e riconosciuto nello specifico settore economico, ha
considerato che le attività esercitate dall’assicurata prima dell’insorgenza
del danno alla salute - ovvero quelle di sorvegliante alla __________ nella
misura del 15%, quella di portinaia (33%) e di aiuto domestico (5%) - andassero
inserite nella categoria 81 (attività di servizi per edifici), per quanto
riguarda l’anno l'anno 2011 in base alle tabelle salariali applicabili e meglio
le tabelle RSS TA1 Svizzera 2010 emanate dall'Ufficio federale di statistica di
Berna; per quanto invece riferito agli anni successivi, in corretta
applicazione delle tabelle RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, che hanno
in buona parte ridefinito le categorie professionali, le attività svolte prima
dell’intervento dell’inabilità lavorativa andavano riferite alle categorie 77,
79-82 (attività amministrative e di servizio di supporto).
Ha quindi stabilito i
salari seguenti (cfr. doc. AI 147):
" Settore 81
(attività di servizi per edifici) - attività semplici e ripetitive:
2011.
= 42'994
Settore 77, 79-82 (attività di servizi per edifici) – attività
semplici e ripetitive:
2012.
= 45'998
2013.
= 46'339
2014.
= 46'693”
Apparendo dunque tali
dati, riferiti, come detto, ai salari teorici statistici realizzati in media a
livello svizzero dai lavoratori nei menzionati settori nei rispettivi anni,
superiori ai salari effettivamente percepiti dall’assicurata, l’amministrazione
ha proceduto alla definizione del GAP confrontando quelli statistici con i
salari percepiti trasformati a redditi al 100% (fr. 35’792 per il 2011, fr. 36'092
per il 2012, fr. 36'358 per il 2013 e fr. 36’641 per il 2014). Ha quindi
stabilito un gap del 17% per l’anno 2011 (35’792 a fronte di un reddito
statistico di paragone di 42'994) e del 22% per gli anni successivi (36'092 a
fronte di salari statistici di fr. 45’998 nel 2012, 36'358 a fronte di fr. 46’339
nel 2013, fr. 36’641 a fronte di fr. 46’693 nel 2014) (cfr. doc. AI 147).
Il salario che avrebbe
percepito la ricorrente negli anni di paragone è quindi risultato inferiore di
quello statistico di riferimento del 17% (2011) rispettivamente 22% (negli anni
successivi).
Considerato ciò, e cioè
che il guadagno da valida dell’assicurata divergeva di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel relativo settore economico, l’amministrazione ha ritenuto
che lo stesso fosse “considerevolmente inferiore alla media” ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e potesse pertanto giustificare - essendo
soddisfatte le ulteriori condizioni, segnatamente rilevata l'assenza (pacifica)
di indizi a favore del fatto che l'assicurata si fosse deliberatamente
accontentata di un guadagno modesto - un parallelismo dei redditi di paragone
per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297 e STF
9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). Correttamente
quindi l’amministrazione ha operato sui salari statistici ipotetici da invalida
del 2011 una riduzione del 12% (parte percentuale eccedente la soglia
determinante del 5%) e su quelli degli anni 2012, 2013 e 2014 del 17% (parte
eccedente la soglia determinante del 5%).
Tale modo di procedere non
presta il fianco a censure.
La ricorrente censura la
riduzione per GAP salariale, ritenendola insufficiente, sostenendo che ai fini del
GAP debbano essere presi in considerazione i medesimi redditi di riferimento applicati
per il calcolo del reddito ipotetico da invalido, “ovvero il livello mediano
della categoria 4.2 per attività semplici e ripetitive, subordinatamente quello
relativo al settore 81, livello 4 o settore 77, 79-82”(doc. I pag. 9). In
tali condizioni il gap salariale ammonterebbe, secondo la ricorrente, al 33%
nel 2011 e al 30% negli anni successivi e andrebbe preso in considerazione
nella misura eccedente la soglia del 5%, ovvero del 28% rispettivamente 25%.
Tale allegazione non può
essere condivisa. Come esposto, la giurisprudenza prescrive che il confronto
per stabilire se il reddito effettivamente realizzato prima del sopraggiungere
del danno alla salute fosse inferiore alla media deve essere effettuato con la
media dei salari nazionali conseguibili nello (stesso) specifico settore
economico e non per contro - fatte salve circostanze particolari che però non
ricorrono in concreto - con il valore totale mediano dell'intero settore
privato (cfr. STF 9C-854/2013; RtiD II-2009 pag. 194 consid. 4.3 nonché SVR
2009.
IV n. 7 pag. 13 [9C_488/2008] consid. 6.2-6.5) e neppure con un settore in
generale (cfr. sentenza citata 9C_993/2010 consid. 4.3).
Ciò premesso, la decisione
dell'amministrazione di raffrontare, ai fini del parallelismo dei redditi, il
guadagno effettivamente realizzato dall'assicurata con il valore statistico
conseguibile in attività semplici e ripetitive (ISS, tabelle TA1 2010 e 2012,
livello di qualifica 4, donne) nel settore 81 (attività di servizi per edifici)
rispettivamente (per le tabelle 2012) 77, 79-82 (attività ammnistrative e di servizio
di supporto), anziché quello mediano “generico”- comprendente tutte le
attività, è incensurabile e deve essere confermata in quanto attua
correttamente i principi posti dalla giurisprudenza in materia.
In effetti, considerate le
attività esercitate dall’assicurata la scelta dell’amministrazione, fondata
sull’approfondita valutazione del consulente professionale e, quindi, di
persona cognita del settore, di prendere in considerazione quale settore
specifico per determinare l'ampiezza del gap salariale quello relativo alla
categoria “attività di servizi per edifici” rispettivamente “attività
ammnistrative e di servizio di supporto” appare sostanzialmente corretta.
Per i principi giurisprudenziali suesposti, non è per contro giustificato
applicare il settore generico. Quanto alla presa in considerazione invece di un
settore specifico diverso da quelli considerati dall’Ufficio AI, la ricorrente
si limita a censurare quelli applicati nella decisione contestata, ma non
suggerisce quale altra categoria sarebbe, a suo avviso, meglio rappresentativa
dell’attività svolta dall’assicurata.
Non permette di
discostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno il fatto, addotto
dalla ricorrente, che in base ai valori statistici considerati per la
definizione del salario ipotetico da invalida ella avrebbe potuto guadagnare
sensibilmente di più di quanto effettivamente percepito prima di diventare
inabile al guadagno. In effetti, basterà in proposito osservare come la
giurisprudenza sul gap salariale appena menzionata intende proprio apportare
dei correttivi in quelle situazioni – come quella che si realizza in concreto –
in cui la persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a
causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue
carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194,9C_83/2008),
senza che vi si sia spontaneamente accontentata. Il parallelismo dei redditi
tiene proprio conto della circostanza che la persona assicurata da invalida non
è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per cui
occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3
e 3.4.4 pag. 61 segg.).
D’altra parte, non può essere
seguita la ricorrente nemmeno laddove pretende che per la valutazione del GAP
salariale si faccia riferimento al medesimo reddito di riferimento applicato
come base per la definizione del reddito ipotetico da invalida. Mentre infatti
in sede di valutazione di GAP si tratta di inserire un correttivo, a favore
dell’assicurato, a situazioni in cui egli, per motivi estranei all'invalidità,
ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si
sia spontaneamente accontentato, procedendo quindi a un parallelismo dei due
redditi di paragone, nella definizione del reddito ipotetico da invalido occorre
stabilire il reddito (ipotetico) che egli potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro. Si tratta dunque di una professione
di principio diversa da quella esercitata prima dell’insorgenza dell’inabilità
lavorativa, per la quale – segnatamente nel caso che ci occupa - l’assicurata è
in effetti stata giudicata completamente inabile al lavoro.
2.10.8
Oltre alla riduzione per GAP
salariale del 12% rispettivamente 17%, e ritenuta una capacità lavorativa come
salariata del 25% dal settembre 2011 al dicembre 2012 e del 40% in seguito,
l’amministrazione ha operato un’ulteriore riduzione del 5% “per attività
leggera”.
L’assicurata sostiene che
debba essere applicata una riduzione almeno del 15% del salario ipotetico da
invalida, considerando l’accertata presenza di fattori che ostacolano il
concreto conseguimento di un reddito percentualmente corrispondente alla
residua capacità lavorativa e altre limitazioni funzionali e ambientali, quali
le difficoltà di inserimento in un altro posto di lavoro e la scarsa formazione
e istruzione, così come il fatto che il rendimento ridotto sull’arco di
un’intera giornata sarebbe già di per sé un fattore di riduzione rendendo
difficoltosa la ricerca di un posto di lavoro.
Per quanto concerne la
riduzione del 5% applicata dall’amministrazione, ricordato come di principio
circa la questione a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario
teorico statistico vada applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del
TF il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,
sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73
consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.
STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del
26.
agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato
oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito
ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre
quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non ha motivo per scostarsene,
una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti
in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello relativo alla necessità
di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione proposta tenga adeguatamente
conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 25% rispettivamente
40% (a fronte di un pensum lavorativo prima dell’insorgenza delle affezioni
inabilitanti del 53%) in attività adeguate (da considerare come presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
D’altro
canto l’amministrazione ha con pertinenza fatto osservare che le limitazioni
funzionali dovute al danno alla salute, così come la riduzione del rendimento, sono
già state considerate nell’inabilità lavorativa determinata in ambito medico - teorico
(che ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa considerevole).
Ciò
è stato sottolineato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno
2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui si valuta
l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido,
tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello
medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde
evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (sulla
possibilità di riduzioni ulteriori nel caso di riduzione di rendimento cfr.8C_20/2012
del 4 aprile 2012).
Nella
sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha
espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit
in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen)
Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die
Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte.
Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein
triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal
auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid
im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”
D’altra
parte, per la giurisprudenza l’attività a tempo parziale di donna non è da
considerare quale fattore di riduzione (cfr. STF 8C_379/2011 del 26 agosto 2011;
9C_751/2011 del 30 aprile 2012).
Tutto ben considerato,
tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di
non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non
avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo
apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80
consid. 5b).
In effetti, va detto che
altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione
maggiore sul reddito statistico da invalida non ve ne sono e che, come pertinentemente
osservato dall’Ufficio AI, fattori estranei che sono già stati considerati per
il parallelismo dei redditi non possono essere ritenuti una seconda volta
nell’ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. In particolare
i fattori addotti dalla ricorrente, quali scarsa formazione e istruzione, sono
già stati considerati nella riduzione per gap salariale.
Per quanto in particolare
attiene all’allegata difficoltà della ricorrente per cui sarebbe difficile per
lei trovare un’occupazione confacente, considerata anche la sua formazione e la
riduzione del rendimento, va detto che, ricordato come di principio per la
prassi le difficoltà di reperire un impiego non sono da considerare come
fattore di riduzione (STF 8C_10/2011 del 10 agosto 2011), questo Tribunale
ritiene comunque che l’assicurata, tenuto conto anche del citato obbligo di
diminuire il danno, possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione
professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad esempio va
menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività
di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei
servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini
intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte
prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura. Va detto pure che le limitazioni da
rispettare dall’interessata, essenzialmente di natura reumatologica - che le
impongono di evitare attività lavorative “particolarmente pesanti in cui
debba svolgere lavori ripetitivi, monotoni, non ergonomici per la colonna
vertebrale e poco ergonomici per le articolazioni, prevalentemente delle
estremità superiori. L'A. è inoltre limitata nell'alzare e trasportare pesi
superiori ai 10-15 kg, limitata nell'effettuare movimenti ripetitivi con la
colonna vertebrale di flessione e di rotazione del tronco, limitata nel
mantenere posizioni statiche sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato
per più di 15 min., mentre cambiando appoggio sia in posizione seduta, sia in
posizione eretta può stare anche per più ore. L'utilizzo di oggetti con le mani
e la manualità fine non sono limitate. Vi è infine una certa limitazione
nell'alzare degli oggetti o tenendo degli oggetti particolarmente pesanti ed
eseguendo movimenti ripetitivi con le braccia e con le mani.” (rapporto
finale SMR 15 ottobre 2015, doc. AI 140; cfr. al consid. 2.12 ) - non
ostacolano lo svolgimento di attività che non necessitano una particolare
qualifica. Va pertanto ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono
delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il danno alla salute
e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe in grado di
esercitare al 25% rispettivamente 40%.
Quanto poi all’invocata
mancanza di formazione, oltre a quanto già detto, il TCA sottolinea di avere
già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche
degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la
loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute,
possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente
leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA
35.2004.104 del 25 aprile 2005, 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008; STF U 191/99
del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006). Nel caso particolare va
peraltro detto che la ricorrente è stata attiva come sorvegliante in mensa,
aiuto domestico e portinaia, e ha pure seguito un corso di informatica (doc. AI
6), dimostrando una certa elasticità nell’adattamento a nuove mansioni, fattore
questo che certamente le permette di accedere a un non indifferente spettro di
attività adeguate.
Infine, il TCA rileva che
pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero,
tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina
e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma,
semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008,9C_721/2012 del 24 ottobre 2012,8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V
347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Un’ulteriore riduzione sul
salario ipotetico da invalida non risulta pertanto giustificata.
Si deve ancora osservare
che il fatto che l’amministrazione avesse, in occasione della prima decisione
del 28 ottobre 2013, poi annullata dal TCA, ammesso una riduzione complessiva sul
salario statistico del 15% sulla base delle valutazioni rese dal consulente
professionale in data 12 dicembre 2012 e 2 ottobre 2013 (10% per attività
leggere e 5% per altri fattori sociali; cfr. doc. AI 63 e 90), non muta all’esito
del contendere, ricordato come l’amministrazione non è vincolata a precedenti
conclusioni che del resto sono state, nell’esito, smentite dall’autorità di
ricorso. In ogni modo, come a ragione fatto rilevare
dall’amministrazione, e
come già esposto, i fattori estranei che sono già stati considerati per il
parallelismo dei redditi e la conseguente riduzione del reddito statistico per
gap salariale (come la scarsa formazione e istruzione), non possono essere
ritenuti una seconda volta nell’ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali. In effetti in sede della prima decisione l’Ufficio
AI non aveva preso in considerazione alcuna deduzione per gap salariale. A
ragione inoltre l’amministrazione ha fatto osservare che la diversa
computazione delle deduzioni sul reddito ipotetico da invalida è pure da
ricondurre alle differenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa medico-teorica
e, quindi, anche alle differenti limitazioni funzionali da considerare. In
effetti, in occasione della prima decisione amministrativa dell’ottobre 2013 era
stata considerata un’inabilità lavorativa del 75% in attività
leggere adeguate a dipendenza essenzialmente della diagnosi di artrite
reumatoide, ciò che ha spinto il consulente professionale a riconoscere una
riduzione complessiva del 15% ritenuto come “le limitazioni funzionali
influenzano le attività adeguate” (doc. AI 84 e 90). Per contro in
occasione del nuovo confronto dei salari effettuato ai fini della resa del
provvedimento contestato in questa sede, la capacità lavorativa dell’assicurata
pur rimanendo del 25% in un’attività adeguata rispettivamente del 40% dal
gennaio 2013, era da ascrivere, secondo le conclusioni del SAM, essenzialmente
alla diagnosi psichiatrica, mentre che per quanto riguardava le diagnosi
neurologiche la capacità lavorativa era da considerare dell’80% e quelle reumatologiche
addirittura completa in un lavoro adatto. Alla luce di queste conclusioni, non
può essere censurata l’amministrazione laddove, sulla base
di una valutazione effettuata dal servizio professionale specializzato
che questa Corte non ha motivo di ritenere chiaramente erronea, ha
ritenuto sufficiente una riduzione per attività leggere del 5% osservando come
“la limitazione del rendimento determinato in sede medica tiene già in
considerazione le limitazioni funzionali” (doc. AI 144).
2.10.9. Di conseguenza, visto quanto
precede, correttamente l’amministrazione ha determinato come segue i diversi
salari ipotetici da invalida ai fini del calcolo del grado di invalidità:
" (…)
Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.
Salario teorico statistico 53'357.55; quota parte salariata del
53%: fr. 28'279; riduzione del rendimento del 75%: fr. 7'069.90; dedotto 5% per
attività leggera : fr. 6’716.38, e del 12% per il GAP salariale: fr. 5'910.-.
Periodo dal 01 .01.2012 al 31.12.2012
Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico
di fr. 51'441.12, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione
del rendimento del 75%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il
GAP salariale ottenendo un
salario da invalido di fr. 5'374.-.
Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013
Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico
di fr. 51'821.84, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione
del rendimento del 60%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il
GAP salariale ottenendo un
salario da invalido di fr. 8'663.-.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico
di fr. 52'224.54, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione
del rendimento del 60%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il
GAP salariale ottenendo un
salario da invalido di fr. 8'730.-. (…)”
Sulla base di questi dati,
ha quindi correttamente determinato i diversi gradi di invalidità per la parte
salariata come segue:
" (…)
Periodo dal 01 .12.2011 al 31 .1 2.2011
Dal raffronto fra il reddito da valido (18'970) e quello da
invalido (5'910) risulta una perdita di guadagno del 68.84%.
Periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'129) e quello da
invalido (5'374) risulta una perdita di guadagno del 71.90%.
Periodo dal 01.01 .2013 al 31.12.2013
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'270) e quello da
invalido (8'663) risulta una perdita di guadagno del 55.04%.
Periodo dal 01.01.2014 in avanti
Dal raffronto fra il reddito da valido (19'420) e quello da
invalido (8'730) risulta una perdita di guadagno del 55.04%. (…)” (doc. AI 160)
Per tutto quanto precede,
questi calcoli meritano integrale conferma.
2.11. Per quel che riguarda
l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione
delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo
attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2 2
5 5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire
i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso
l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087,
3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la
valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e
apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio
il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17
marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva
nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il
calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la
totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita
dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97
consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il Tribunale
federale ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi
è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il
cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291
consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I
102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’Alta Corte, in una
sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è
effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del
29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V
93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen
der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege
Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im
Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel,
begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden
Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den
an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der
Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht
eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,
in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar
feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand,
dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt
ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler
Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und
im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert,
besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten
Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur
Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es,
wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht
gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung
zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der
gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen
Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
Con riferimento agli
assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza
9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19
pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in
ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per
l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla
patologia psichica:
" (…)
Die von einer qualifizierten Person durchgeführte
Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17.
Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für
gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt.
Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung
des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb
seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren
kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet.
Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn
es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die
Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich
die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen
zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist
aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als
dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson
regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und
der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.
Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004
S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit
Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).
(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)
Questa giurisprudenza è
stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29
maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che
l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del
9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,
dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto
di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a
domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche
l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai
famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).
In tale contesto va
segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF –
chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la
conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto
alla rendita intera andava riconosciuto dal 1. aprile 2009 (ovvero sei mesi
dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –,
premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status
dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a
tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non
cambiava, ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla valutazione
della capacità lavorativa quale casalinga:
" (…) 6.2.1. Die
Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im
Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie
sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni
2012 ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des
psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit
nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den
Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich
mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige
Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines
Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern,
zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen
leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis
Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der
Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim
B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September
2012 in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014
war sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf
Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im
Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils
aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher ungepflegt
gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen seien von
deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der
freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche
vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre
Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und
eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund
dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem
Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im
Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt
war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion (Lungenentzündung)
eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009). Endlich musste die
Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen bei schwerer Sepsis
bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär behandelt werden
(Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital E.________ vom 8. Juli
2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen Bypass-Operation
unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27. März 2009 eine
emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus, gehäufte febrile
respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der Hand
sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter der MEDAS sprachen
von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen, wobei die seit 1998
bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional instabilen
Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend
sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3
S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem
bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der
Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im
fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu
mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen.
Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht
erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist
demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis
erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen
Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)”
(STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).
2.12. Nella fattispecie in esame
l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire 4 inchieste a domicilio
dell'assicurata in data 6 giugno 2012 (che ha concluso per un’inabilità
complessiva del 35.5%), la seconda il 7 maggio 2013 (42.5%), la terza l’ 11
gennaio 2016 (27%) e l'ultima il 17 maggio 2016 (31%). Sulla base di queste
conclusioni, nella decisione impugnata l’amministrazione ha concluso per le
seguenti incapacità in ambito domestico:
" dal
1.12.2011 al 06.5.2013 al 35,5%
dal 7.05.2013 al 30.6.2015 al 42,5%
dal 1.07.2015 al 31.3.2016 al 27%
dal 1.04.2016 in avanti al 31%.”
La ricorrente non censura
le conclusioni delle inchieste domiciliari, ma unicamente la fissazione delle
date nel senso che a suo avviso il periodo di inabilità del 42.5% dovrebbe
decorrere già dal 1. gennaio 2013, ovvero da quando ai danni alla salute fisica
si è aggiunto anche il danno alla salute psichica, e non “solo” dal maggio
2013.
Innanzitutto va
sottolineato che nelle inchieste economiche in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente
contestato. In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei
famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come
l’insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività alla
figlia.
A questo proposito va
rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della
ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal
diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.
208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere
sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento
alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono
giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare della
figlia.
A tal proposito va
nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato
di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle
assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale
obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,
di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al
miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le
incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale
secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA
I 407/92 e I 35/00; cfr. anche DTF 133 V 504 e la STF 9C_701/2016 del 1° marzo
2017).
Ora, tenuto conto
dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97
consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in
linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste, le valutazioni di cui all’inchieste eseguite
dall’amministrazione vanno confermate.
Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 consid. 2).
Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente
le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità,
questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di
mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente
sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in
particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli
impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili
e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli accertamenti domiciliari. Di
conseguenza, pure i tassi complessivi d'invalidità fissati al 35.5%, 42.5%, 27%
e 31% deve essere posti alla base del presente giudizio, non essendoci nessun
motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su
quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in
materia.
Per quanto concerne
l’unica censura sollevata in merito dalla ricorrente, concernente la decorrenza
del grado di impedimento al 42.5%, che a suo dire dovrebbe essere ammesso già
dal 1 gennaio 2013, la questione può in concreto essere lasciata aperta,
considerato come anche una correzione nel senso auspicato dall’interessata non
permetterebbe di modificare le conclusioni dell’amministrazione. In effetti,
come meglio verrà illustrato al considerando che segue, in entrambi i periodi
interessati dalla chiesta modifica, e meglio dal 1 gennaio al 6 maggio 2013 e
dal 7 maggio 2013 al 30 giugno 2015, la valutazione complessiva del grado di
invalidità conduce in entrambi i casi ad un grado di invalidità che concede il
diritto ad un quarto di rendita di invalidità, ossia del 46% rispettivamente
49%.
2.13. Alla luce di quanto precede, ritenuta
una incontestata ripartizione del 53% quale salariata e del 47%
quale casalinga, l'invalidità complessiva
dell'assicurata e, quindi, il conseguente diritto a prestazioni, sono stati fissati
così come esposto nei seguenti specchietti indicati nella decisione impugnata:
"
(…)
METODO
MISTO:
Periodo
dal 01.12.2011 al 31.12.2011
Ponderando quindi il tempo dedicato alle
attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno
invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 53% come rappresentato nello
specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado
d’inv. parziale
Salariata
53% impedimento 68.84% 36.48%
Casalinga
47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado
AI 53%
Periodo dal 01 .01 .2012 al 31.12.2012
Ponderando quindi il tempo dedicato alle
attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno
invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 55% come rappresentato nello
specchietto a margine:
Attività
Limitazione Grado
d’inv. parziale
Salariata
53% impedimento 71.9% 38.1%
Casalinga
47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado
AI 55%
Periodo dal 01 .01 .2013 al 06.05.2013
Ponderando quindi il tempo dedicato alle
attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno
invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 46% come rappresentato nello
specchietto a margine:
Attività
Limitazione Grado
d’inv. parziale
Salariata
53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga
47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado
AI 46%
Periodo dal 07 .05 .2013 al 30.06.2015
Ponderando quindi il tempo dedicato alle
attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno
invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 49% come rappresentato nello
specchietto a margine:
Attività
Limitazione Grado
d’inv. parziale
Salariata
53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga
47% impedimento 42.5% 19.97%
Grado
AI 49%
Periodo dal 01 .07 .2015 al 31.03.2016
Ponderando quindi il tempo dedicato alle
attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno
invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 42% come rappresentato nello
specchietto a margine:
Attività
Limitazione Grado
d’inv. parziale
Salariata
53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga
47% impedimento 27% 12.69%
Grado
AI 42%
Periodo dal 01 .04 .2016 in avanti
Ponderando quindi il tempo dedicato alle
attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno
invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 44% come rappresentato nello
specchietto a margine:
Attività
Limitazione Grado d’inv.
parziale
Salariata
53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga
47% impedimento 31% 14.57%
Grado
AI 44% (…)”
Sulla base di queste
conclusioni, ha quindi concluso quanto segue:
"
(…)
Decidiamo pertanto:
Dal 01.12.2011 (dopo un anno di
attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) è assegnato un grado d'invalidità del 53%
ed un diritto ad una mezza rendita d'invalidità e dal 01.04.2012 (tre mesi dopo
la modifica del grado Al, art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto ad una mezza
rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 55%. Dal 01.05.2013 (art.
88a OAI) l'assicurata ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità con un
grado d'invalidità del 46%. Dal 01.08.2013 (art. 88a OAI) è assegnato un grado
d'invalidità del 49% ed un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità. Dal
01.11.2015 (art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto sempre ad un quarto di
rendita d'invalidità ma con un grado d'invalidità del 42%. Dal 01.07.2016 (art.
88a OAI) il grado d'invalidità è pari al 44% ed è presente sempre un diritto ad
un quarto di rendita d'invalidità.
Si tiene presente che dal 01.12.2011
viene versata un quarto di rendita d'invalidità con un grado del 45%. (…)”
Tali calcoli sono corretti
e possono essere fatti propri dal TCA.
2.14. Litigioso infine è il rifiuto
del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso dall’Ufficio AI
contestualmente alla pronuncia impugnata. Secondo l’Ufficio AI il caso non
presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento
di un legale non appariva indispensabile.
L'art. 37 cpv. 1 LPGA,
prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente
(cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare
nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4
recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di
patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il
fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la
formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella
"se le circostanze lo giustificano", significa che il
legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il
gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,
2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La necessità di patrocinio
da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders
starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die
Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen
Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen
ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119
Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi,
assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in
considerazione (“Eine
anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein
Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche
Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch
Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer
Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V
201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura
di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che
vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del
2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
Nella
presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era
(eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché si trattava di
una vertenza, iniziata con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2011
(doc. AI 36), sfociata nella precedente decisione del 28 ottobre 2013, poi
annullata da questo TCA, e, quindi in nuovi complessi accertamenti medici ed
economici e conseguenti relative conclusioni diverse per quanto concerne diversi
periodi (sull’arco di 5 diversi anni, dal 2011 al 2016). Per la decisione
contestata
vi erano da apprezzare non
solo le conclusioni della perizia SAM, ma anche la correttezza dei vari complessi
calcoli del grado di invalidità per la quota parte salariata (coinvolgenti
aspetti complessi come l’applicazione di salari statistici differenti nel corso
degli anni, l’esame del gap salariale così come l’eventualità di procedere ad
altre deduzioni sul salario teorico statistico) così come per la parte
casalinga, la quale è stata oggetto di ben 4 inchieste domiciliari (l’ultima
delle quali esperita proprio a seguito delle osservazioni proposte dalla legale
dell’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione del 29
febbraio 2016, doc. AI 150, 156).
Alla luce di
quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o
perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente
poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
Per quanto
riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente
necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede
amministrativa, va detto quanto segue.
Le
osservazioni inoltrate il 13 aprile 2016 al progetto di decisione del 29
febbraio 2016 non apparivano di primo acchito privo di esito favorevole, prova
tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la necessità di procedere ad una nuova
valutazione al domicilio eseguita il 2 maggio 2016 (doc. AI 156).
Inoltre,
come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente.
Ne consegue
che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo
spettante all’assicurata (DTF 131 V 153).
2.15. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, nel caso concreto si giustifica di accollare le spese di complessivi
fr. 500.-- alla ricorrente.
La ricorrente ha tuttavia
postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che
la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della
Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.
7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento
al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa
documentazione allegata risulta che la ricorrente, separata e madre
di una figlia minorenne convivente nella stessa economia domestica (nata nel 2000
che segue un apprendistato), ha come uniche entrate, oltre agli alimenti
versati dal marito separato (fr. 1'100), fr. 528.-- del (quarto) di rendita AI
(inclusa la rendita AI per figli) e fr. 883.- di prestazione complementare PC
(doc. V e Vbis).
In queste circostanze, in
particolare essendo l’assicurata al beneficio di PC, il requisito
dell’indigenza è dato.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
2. RI 1 è posta al beneficio
del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e gli atti sono
rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.14.
Per il resto la decisione
dell’11 luglio 2016 è confermata.
3. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
4. Le spese, per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione
dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte
dallo Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti