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Decisione

32.2016.78

AI concede mezza rendita per tempo limitato e poi un quarto e nega assistenza giudiziaria per la fase amministrativa. TCA conferma decisione per quanto concerne rendita ma rinvia per riesame dell'AG.

18 maggio 2017Italiano89 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett.

b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne

la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.7. Nella fattispecie in esame,

al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo

misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha considerato

l’assicurata salariata al 53% e casalinga per la restante parte del 47%. Tale

suddivisione non è contestata (doc. I) e va di conseguenza confermata.

Quanto all’utilizzazione

del metodo misto, considerato che nella fattispecie non si tratta di una

costellazione come quella descritta nelle sentenze 9F_8/2016 del 20 dicembre

2016 e 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, segnatamente non si tratta di una

revisione di una precedente prestazione già erogata a seguito di un cambiamento

di status rispettivamente del metodo da applicare per il calcolo del grado di

invalidità, conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.4), nulla osta alla sua applicazione (cfr. anche STCA 32.2016.39 del 9 marzo

2017 e STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

2.8. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad

art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.9. L’amministrazione, sulla base

della perizia multidisciplinare eseguita dal SAM il 1 ottobre 2015,

comprendente consulti specialistici di natura psichiatrica (dr.ssa __________),

neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________) - eseguita

conformemente alle indicazioni rese da questa Corte nella pronuncia del 20

giugno 2014 (cfr. consid. 1.1) – e del rapporto finale del SMR del 15 ottobre

2015 (doc. AI 140), ha tratto delle conclusioni sul grado di abilità lavorativa

medico-teorica dell’assicurata che sono rimaste sostanzialmente incensurate.

Secondo l’amministrazione, a motivo delle diagnosi invalidanti di:

" Disturbo

borderline di personalità

Artrite reumatoide sieropositiva in terapia farmacologica con

Methotrexate e Cimzia, attualmente in remissione

Minima periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla sn.

Lombalgia cronica in ambito di fibromialgia e su alterazioni di

tipo

degenerativo con minima ernia discale L5-S1

Fibromialgia di tipo primario

Cefalee croniche in parte di carattere emicranico, post-traumatiche

(1996)

Disturbo da sintomi somatici con dolore predominante persistente

moderato.”

l’assicurata andava

considerata completamente inabile nella professione precedentemente esercitata

dal dicembre 2010, mentre che in un’attività leggera adeguata, posta

un’inabilità lavorativa totale dal dicembre 2010, dal settembre 2011 andava

tuttavia ammessa un’inabilità del 75% e dal gennaio 2013 del 60%. Come

casalinga l’interessata era da considerare inabile nella misura del 43% dal

maggio 2013 e del 20% dal luglio 2015 (doc. AI 140). Esprimendosi sulle

limitazioni funzionali da osservare dall’assicurata, il medico SMR, nel

rapporto finale del 15 ottobre 2015, ha affermato:

" Sul piano

reumatologico l'A. è totalmente limitata in attività lavorative particolarmente

pesanti in cui debba svolgere lavori ripetitivi, monotoni, non ergonomici per

la colonna vertebrale e poco ergonomici per le articolazioni, prevalentemente

delle estremità superiori. L'A. è inoltre limitata nell'alzare e trasportare

pesi superiori ai 10-15 kg, limitata nell'effettuare movimenti ripetitivi con

la colonna vertebrale di flessione e di rotazione del tronco, limitata nel

mantenere posizioni statiche sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato

per più di 15 min., mentre cambiando appoggio sia in posizione seduta, sia in

posizione eretta può stare anche per più ore. L'utilizzo di oggetti con le mani

e la manualità fine non sono limitate. Vi è infine una certa limitazione

nell'alzare degli oggetti o tenendo degli oggetti particolarmente pesanti ed

eseguendo movimenti ripetitivi con le braccia e con le mani.

Sul piano neurologico le cefalee croniche, in parte dal carattere

emicranico possono ridurre il rendimento lavorativo dell'A. in occasione di

manifestazioni di particolare intensità.

Sul piano psichiatrico la deflessione del tono dell'umore con

facile esauribilità psicofisica, l'elevata ansia, l'irritabilità e la confusione

riducono globalmente il rendimento lavorativo

dell'A.

A riguardo della cumulabilità delle limitazioni sopra descritte,

la riduzione del rendimento dovuto alle cefalee non va sommata bensì integrata

con le eventuali limitazioni reumatologiche (che

pure contemplano una riduzione del rendimento). L'importante riduzione

del rendimento d'ordine psichiatrico comprende anche il ridotto rendimento sul

piano somatico (reumatologico

e neurologico) e quindi non va sommata bensì integrata.” (doc. AI

140)

Queste conclusioni, che,

come detto, non sono contestate dalla ricorrente, devono essere confermate da

questo Tribunale che non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che

precede, così come le conclusioni del SMR.

Del resto, dette conclusioni

non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua.

2.10.

2.10.1. Occorre ora innanzitutto

esaminare la graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata

il cui calcolo, eseguito correttamente e pacificamente mediante il metodo

ordinario (cfr. consid. 2.2. e 2.3), è parzialmente contestato ed è stato

esposto nella decisione impugnata come segue:

" (…)

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA) del 20.06.2014 abbiamo effettuato ulteriori accertamenti,

ordinando l'allestimento di una perizia medica al Servizio Accertamento Medico

(SAM) di __________. Dalla stessa risulta che il danno alla salute di cui

l'assicurata è portatrice, le ha comportato i seguenti periodi di riduzione di

rendimento:

attività abituale:

100% dal 1.12.2010 in avanti

Attività adeguate:

100% dal 01.12.2010 al 31.08.2011

75% dal 01.09.2011 al 31.12.2012

Dal 1.01.2013 è presente una riduzione di rendimento del 60% in

attività adeguate mentre nell'attività abituale la totale incapacità al lavoro

continua.

A tale proposito abbiamo provveduto ad effettuare il raffronto dei

redditi per determinare il grado d'invalidità dal 01.12.2011 (dopo un anno

d'attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) in avanti.

Salario da valido

Senza il danno alla salute e lavorando in misura del 53%

l'assicurata sarebbe stata in grado di percepire un salario annuo di Fr.

18'970.- per il 2011 , Fr. 19'129.- per il 2012, Fr. 19'270 per il 2013 e Fr.

19'420.- per il 2014.

Salario da invalido

In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del

fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e

delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora.

La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da

invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2011 avrebbe potuto realizzare

un salario annuo di Fr. 53'358 al 100% e Fr. 28'280 al 53% (attività semplici e

ripetitive, valore mediano), nel 2012 Fr. 51'441 al 100% e Fr. 27'264 al 53%,

nel 2013 Fr. 51'822 al 100% e Fr. 27'466 al 53%, mentre nel 2014 avrebbe potuto

realizzare un salario annuo di Fr. 52'225 al 100% e Fr. 27'679 al 53%.

Su quest'importo deve essere operata una riduzione fino ad un

massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione

personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di

guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei

salari sul mercato.

Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.

Con una riduzione di rendimento del 75%, diminuzione del 5% per

attività leggera e del 12% per il GAP salariale, il salario da invalido è di

Fr. 5'910.-.

Periodo dal 01 .01.2012 al 31.12.2012

Con una riduzione di rendimento del 75%, diminuzione del 5% per attività

leggera e del 17% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr.

5'374.-.

Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013

Con una riduzione di rendimento del 60%, diminuzione del 5% per attività

leggera e del 17% per il GAP salariale, il salario da invalido è di Fr.

8'663.-.

Periodo dal 01.01.2014 in avanti

Con una riduzione di rendimento del 60%, diminuzione del 5% per

attività leggera e del 1 7% per il GAP salariale, il salario da invalido è di

Fr. 8'730.-.

Grado d'invalidità

Periodo dal 01 .12.2011 al 31 .1 2.2011

Dal raffronto fra il reddito da valido (18'970) e quello da

invalido (5'910) risulta una perdita di guadagno del 68.84%.

Periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012

Dal raffronto fra il reddito da valido (19'129) e quello da

invalido (5'374) risulta una perdita di guadagno del 71.90%.

Periodo dal 01.01 .2013 al 31.12.2013

Dal raffronto fra il reddito da valido (19'270) e quello da

invalido (8'663) risulta una perdita di guadagno del 55.04%.

Periodo dal 01.01.2014 in avanti

Dal raffronto fra il reddito da valido (19'420) e quello da

invalido (8'730) risulta una perdita di guadagno del 55.04%. (…) (doc. AI 160)”

2.10.2. Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid.

3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; cfr. sopra consid. 2.3). L’amministrazione

ha proceduto - correttamente - a diversi raffronti dei redditi a seconda del

relativo periodo di esame.

2.10.3. Per quel che concerne il reddito

da valida, l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto emerso dall’incarto

e, quindi, stabilito quale salario da valida un importo di fr. 18'791

conseguito complessivamente nel 2010 dall’assicurata quale dipendente presso il

__________ di __________ (fr. 7'511), portinaia presso lo Stabile __________ di

__________ (fr. 8'940) e quale aiuto domestica presso privati (fr. 2'340) (doc.

AI 144).

Questo importo è quindi

stato aggiornato al 2011 (aumento del 0.9513% per fr. 18'970), 2012 (+ 0.8384% per

fr. 19'129), 2013 (+ 0.7401% per fr. 19'270) e 2014 (+ 0.7771% per fr. 19'420).

Tale determinazione del

salario non è contestata dall’assicurata e merita conferma, avendo la stessa

preso in considerazione correttamente tutte le attività svolte dall’assicurata

prima dell’intervento dell’inabilità lavorativa.

2.10.4. Il reddito da invalida è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

Considerandi

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza

8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la

determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione

della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano

pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17

dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha

confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per

la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della

rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione

amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva

pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel

corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando

così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più

attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF

8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015

consid. 3.2.2).

2.10.5

Se una persona assicurata, per

motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha stabilito, anche in casi ticinesi (cfr.

ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati

si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Infine, con sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.6

Nel caso di specie, per fissare

il reddito da invalida alla luce della capacità lavorativa medico-teorica (25%

e, dal gennaio 2013, 60% in un’attività leggera adeguata; cfr. doc. AI 140 e

consid. 2.9), conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha

utilizzato i dati salariali forniti dalle tabelle TA1 (stato 2010 per quanto

riguarda il periodo 2011, stato 2012 per quanto riferito al periodo successivo),

elaborate dall'Ufficio federale di statistica, in relazione ad una professione

che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive

(categoria 4), stipendi medi, nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), e meglio computando i seguenti

importi:

2011.

di fr. 53'358.- al

100% e fr. 28'280.- al 53%

2012.

di fr. 51'441.- al

100% e fr. 27'264.- al 53%

2013.

di fr. 51'822.- al

100% e fr. 27'466.- al 53%

2014.

di fr. 52'225.- al

100% e fr. 27'679.- al 53%

La ricorrente solleva una

serie di censure al riguardo.

Innanzitutto, per quanto

riguarda il fatto che l’importo statistico del 2011 risulta maggiore di quelli

per gli anni successivi, l’amministrazione ha correttamente illustrato come la

differenza sia da ricondurre ai diversi dati contenuti nella RSS TA1 Svizzera

2010.

(in casu applicabile per l’anno 2011), da un lato e la RSS TA1-tirage

skill level Svizzera 2012, sempre emanata dall'Ufficio federale di statistica

di Berna e applicabile, come detto, successivamente alla loro pubblicazione per

i periodi successivi al 2012, dall’altro. Tale allegazione risulta corretta.

In effetti, da un lato, in

applicazione dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS) in relazione una professione che presuppone qualifiche inferiori e

comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4), nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), emerge

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per 40 ore

settimanali corrisponde ad un importo di fr. 50’700.-- (fr. fr. 4'225 x 12

mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle

aziende di 41,7 ore computabili nel 2010 (cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

donna ammonta a fr. 52'854.- (fr. 50’700: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Tale dato è stato poi aggiornato al 2011 in fr. 53'358.--.

Partendo invece

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), edita

dall'Ufficio federale di statistica nell’ottobre 2014 e, quindi giusta il TF

applicabile per gli anni successivi al 2012 nella misura in cui è a

disposizione – come in concreto – al momento della decisione di rendita (cfr.

STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015), più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso), dalla tabella

emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un

importo di fr. 49’344.-- (fr. 4’112.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2012.

(cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003

e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalida per una donna ammonta a fr. 51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7), inclusa

la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Tale dato è stato poi -

correttamente - aggiornato al 2013 e 2014 in fr. 51'822.- rispettivamente fr. 52'224.-.

Tali dati salariali vanno confermati.

2.10.7

L’amministrazione ha quindi

esaminato un’eventuale riduzione per gap salariale, ammettendola. Come

anticipato (consid. 2.10.4), per la giurisprudenza, se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede a un parallelismo dei due redditi di paragone. Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente, ossia di almeno il 5%, dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, esso è da ritenere

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della giurisprudenza e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008

e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

In concreto l’Ufficio AI,

per stabilire il salario statistico applicabile ai fini della definizione di un

eventuale GAP salariale e riconosciuto nello specifico settore economico, ha

considerato che le attività esercitate dall’assicurata prima dell’insorgenza

del danno alla salute - ovvero quelle di sorvegliante alla __________ nella

misura del 15%, quella di portinaia (33%) e di aiuto domestico (5%) - andassero

inserite nella categoria 81 (attività di servizi per edifici), per quanto

riguarda l’anno l'anno 2011 in base alle tabelle salariali applicabili e meglio

le tabelle RSS TA1 Svizzera 2010 emanate dall'Ufficio federale di statistica di

Berna; per quanto invece riferito agli anni successivi, in corretta

applicazione delle tabelle RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, che hanno

in buona parte ridefinito le categorie professionali, le attività svolte prima

dell’intervento dell’inabilità lavorativa andavano riferite alle categorie 77,

79-82 (attività amministrative e di servizio di supporto).

Ha quindi stabilito i

salari seguenti (cfr. doc. AI 147):

" Settore 81

(attività di servizi per edifici) - attività semplici e ripetitive:

2011.

= 42'994

Settore 77, 79-82 (attività di servizi per edifici) – attività

semplici e ripetitive:

2012.

= 45'998

2013.

= 46'339

2014.

= 46'693”

Apparendo dunque tali

dati, riferiti, come detto, ai salari teorici statistici realizzati in media a

livello svizzero dai lavoratori nei menzionati settori nei rispettivi anni,

superiori ai salari effettivamente percepiti dall’assicurata, l’amministrazione

ha proceduto alla definizione del GAP confrontando quelli statistici con i

salari percepiti trasformati a redditi al 100% (fr. 35’792 per il 2011, fr. 36'092

per il 2012, fr. 36'358 per il 2013 e fr. 36’641 per il 2014). Ha quindi

stabilito un gap del 17% per l’anno 2011 (35’792 a fronte di un reddito

statistico di paragone di 42'994) e del 22% per gli anni successivi (36'092 a

fronte di salari statistici di fr. 45’998 nel 2012, 36'358 a fronte di fr. 46’339

nel 2013, fr. 36’641 a fronte di fr. 46’693 nel 2014) (cfr. doc. AI 147).

Il salario che avrebbe

percepito la ricorrente negli anni di paragone è quindi risultato inferiore di

quello statistico di riferimento del 17% (2011) rispettivamente 22% (negli anni

successivi).

Considerato ciò, e cioè

che il guadagno da valida dell’assicurata divergeva di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel relativo settore economico, l’amministrazione ha ritenuto

che lo stesso fosse “considerevolmente inferiore alla media” ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e potesse pertanto giustificare - essendo

soddisfatte le ulteriori condizioni, segnatamente rilevata l'assenza (pacifica)

di indizi a favore del fatto che l'assicurata si fosse deliberatamente

accontentata di un guadagno modesto - un parallelismo dei redditi di paragone

per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297 e STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). Correttamente

quindi l’amministrazione ha operato sui salari statistici ipotetici da invalida

del 2011 una riduzione del 12% (parte percentuale eccedente la soglia

determinante del 5%) e su quelli degli anni 2012, 2013 e 2014 del 17% (parte

eccedente la soglia determinante del 5%).

Tale modo di procedere non

presta il fianco a censure.

La ricorrente censura la

riduzione per GAP salariale, ritenendola insufficiente, sostenendo che ai fini del

GAP debbano essere presi in considerazione i medesimi redditi di riferimento applicati

per il calcolo del reddito ipotetico da invalido, “ovvero il livello mediano

della categoria 4.2 per attività semplici e ripetitive, subordinatamente quello

relativo al settore 81, livello 4 o settore 77, 79-82”(doc. I pag. 9). In

tali condizioni il gap salariale ammonterebbe, secondo la ricorrente, al 33%

nel 2011 e al 30% negli anni successivi e andrebbe preso in considerazione

nella misura eccedente la soglia del 5%, ovvero del 28% rispettivamente 25%.

Tale allegazione non può

essere condivisa. Come esposto, la giurisprudenza prescrive che il confronto

per stabilire se il reddito effettivamente realizzato prima del sopraggiungere

del danno alla salute fosse inferiore alla media deve essere effettuato con la

media dei salari nazionali conseguibili nello (stesso) specifico settore

economico e non per contro - fatte salve circostanze particolari che però non

ricorrono in concreto - con il valore totale mediano dell'intero settore

privato (cfr. STF 9C-854/2013; RtiD II-2009 pag. 194 consid. 4.3 nonché SVR

2009.

IV n. 7 pag. 13 [9C_488/2008] consid. 6.2-6.5) e neppure con un settore in

generale (cfr. sentenza citata 9C_993/2010 consid. 4.3).

Ciò premesso, la decisione

dell'amministrazione di raffrontare, ai fini del parallelismo dei redditi, il

guadagno effettivamente realizzato dall'assicurata con il valore statistico

conseguibile in attività semplici e ripetitive (ISS, tabelle TA1 2010 e 2012,

livello di qualifica 4, donne) nel settore 81 (attività di servizi per edifici)

rispettivamente (per le tabelle 2012) 77, 79-82 (attività ammnistrative e di servizio

di supporto), anziché quello mediano “generico”- comprendente tutte le

attività, è incensurabile e deve essere confermata in quanto attua

correttamente i principi posti dalla giurisprudenza in materia.

In effetti, considerate le

attività esercitate dall’assicurata la scelta dell’amministrazione, fondata

sull’approfondita valutazione del consulente professionale e, quindi, di

persona cognita del settore, di prendere in considerazione quale settore

specifico per determinare l'ampiezza del gap salariale quello relativo alla

categoria “attività di servizi per edifici” rispettivamente “attività

ammnistrative e di servizio di supporto” appare sostanzialmente corretta.

Per i principi giurisprudenziali suesposti, non è per contro giustificato

applicare il settore generico. Quanto alla presa in considerazione invece di un

settore specifico diverso da quelli considerati dall’Ufficio AI, la ricorrente

si limita a censurare quelli applicati nella decisione contestata, ma non

suggerisce quale altra categoria sarebbe, a suo avviso, meglio rappresentativa

dell’attività svolta dall’assicurata.

Non permette di

discostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno il fatto, addotto

dalla ricorrente, che in base ai valori statistici considerati per la

definizione del salario ipotetico da invalida ella avrebbe potuto guadagnare

sensibilmente di più di quanto effettivamente percepito prima di diventare

inabile al guadagno. In effetti, basterà in proposito osservare come la

giurisprudenza sul gap salariale appena menzionata intende proprio apportare

dei correttivi in quelle situazioni – come quella che si realizza in concreto –

in cui la persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a

causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue

carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione

dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194,9C_83/2008),

senza che vi si sia spontaneamente accontentata. Il parallelismo dei redditi

tiene proprio conto della circostanza che la persona assicurata da invalida non

è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per cui

occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per

converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente

conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido

inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello

medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3

e 3.4.4 pag. 61 segg.).

D’altra parte, non può essere

seguita la ricorrente nemmeno laddove pretende che per la valutazione del GAP

salariale si faccia riferimento al medesimo reddito di riferimento applicato

come base per la definizione del reddito ipotetico da invalida. Mentre infatti

in sede di valutazione di GAP si tratta di inserire un correttivo, a favore

dell’assicurato, a situazioni in cui egli, per motivi estranei all'invalidità,

ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentato, procedendo quindi a un parallelismo dei due

redditi di paragone, nella definizione del reddito ipotetico da invalido occorre

stabilire il reddito (ipotetico) che egli potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro. Si tratta dunque di una professione

di principio diversa da quella esercitata prima dell’insorgenza dell’inabilità

lavorativa, per la quale – segnatamente nel caso che ci occupa - l’assicurata è

in effetti stata giudicata completamente inabile al lavoro.

2.10.8

Oltre alla riduzione per GAP

salariale del 12% rispettivamente 17%, e ritenuta una capacità lavorativa come

salariata del 25% dal settembre 2011 al dicembre 2012 e del 40% in seguito,

l’amministrazione ha operato un’ulteriore riduzione del 5% “per attività

leggera”.

L’assicurata sostiene che

debba essere applicata una riduzione almeno del 15% del salario ipotetico da

invalida, considerando l’accertata presenza di fattori che ostacolano il

concreto conseguimento di un reddito percentualmente corrispondente alla

residua capacità lavorativa e altre limitazioni funzionali e ambientali, quali

le difficoltà di inserimento in un altro posto di lavoro e la scarsa formazione

e istruzione, così come il fatto che il rendimento ridotto sull’arco di

un’intera giornata sarebbe già di per sé un fattore di riduzione rendendo

difficoltosa la ricerca di un posto di lavoro.

Per quanto concerne la

riduzione del 5% applicata dall’amministrazione, ricordato come di principio

circa la questione a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario

teorico statistico vada applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del

TF il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,

sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73

consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.

STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del

26.

agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato

oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito

ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre

quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non ha motivo per scostarsene,

una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti

in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello relativo alla necessità

di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione proposta tenga adeguatamente

conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 25% rispettivamente

40% (a fronte di un pensum lavorativo prima dell’insorgenza delle affezioni

inabilitanti del 53%) in attività adeguate (da considerare come presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

D’altro

canto l’amministrazione ha con pertinenza fatto osservare che le limitazioni

funzionali dovute al danno alla salute, così come la riduzione del rendimento, sono

già state considerate nell’inabilità lavorativa determinata in ambito medico - teorico

(che ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa considerevole).

Ciò

è stato sottolineato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno

2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui si valuta

l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido,

tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello

medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde

evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (sulla

possibilità di riduzioni ulteriori nel caso di riduzione di rendimento cfr.8C_20/2012

del 4 aprile 2012).

Nella

sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha

espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit

in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen)

Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die

Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte.

Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein

triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal

auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid

im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”

D’altra

parte, per la giurisprudenza l’attività a tempo parziale di donna non è da

considerare quale fattore di riduzione (cfr. STF 8C_379/2011 del 26 agosto 2011;

9C_751/2011 del 30 aprile 2012).

Tutto ben considerato,

tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di

non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non

avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo

apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80

consid. 5b).

In effetti, va detto che

altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione

maggiore sul reddito statistico da invalida non ve ne sono e che, come pertinentemente

osservato dall’Ufficio AI, fattori estranei che sono già stati considerati per

il parallelismo dei redditi non possono essere ritenuti una seconda volta

nell’ambito della deduzione per circostanze personali e professionali. In particolare

i fattori addotti dalla ricorrente, quali scarsa formazione e istruzione, sono

già stati considerati nella riduzione per gap salariale.

Per quanto in particolare

attiene all’allegata difficoltà della ricorrente per cui sarebbe difficile per

lei trovare un’occupazione confacente, considerata anche la sua formazione e la

riduzione del rendimento, va detto che, ricordato come di principio per la

prassi le difficoltà di reperire un impiego non sono da considerare come

fattore di riduzione (STF 8C_10/2011 del 10 agosto 2011), questo Tribunale

ritiene comunque che l’assicurata, tenuto conto anche del citato obbligo di

diminuire il danno, possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione

professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad esempio va

menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività

di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei

servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini

intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte

prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura. Va detto pure che le limitazioni da

rispettare dall’interessata, essenzialmente di natura reumatologica - che le

impongono di evitare attività lavorative “particolarmente pesanti in cui

debba svolgere lavori ripetitivi, monotoni, non ergonomici per la colonna

vertebrale e poco ergonomici per le articolazioni, prevalentemente delle

estremità superiori. L'A. è inoltre limitata nell'alzare e trasportare pesi

superiori ai 10-15 kg, limitata nell'effettuare movimenti ripetitivi con la

colonna vertebrale di flessione e di rotazione del tronco, limitata nel

mantenere posizioni statiche sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato

per più di 15 min., mentre cambiando appoggio sia in posizione seduta, sia in

posizione eretta può stare anche per più ore. L'utilizzo di oggetti con le mani

e la manualità fine non sono limitate. Vi è infine una certa limitazione

nell'alzare degli oggetti o tenendo degli oggetti particolarmente pesanti ed

eseguendo movimenti ripetitivi con le braccia e con le mani.” (rapporto

finale SMR 15 ottobre 2015, doc. AI 140; cfr. al consid. 2.12 ) - non

ostacolano lo svolgimento di attività che non necessitano una particolare

qualifica. Va pertanto ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono

delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il danno alla salute

e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe in grado di

esercitare al 25% rispettivamente 40%.

Quanto poi all’invocata

mancanza di formazione, oltre a quanto già detto, il TCA sottolinea di avere

già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche

degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la

loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute,

possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente

leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA

35.2004.104 del 25 aprile 2005, 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008; STF U 191/99

del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006). Nel caso particolare va

peraltro detto che la ricorrente è stata attiva come sorvegliante in mensa,

aiuto domestico e portinaia, e ha pure seguito un corso di informatica (doc. AI

6), dimostrando una certa elasticità nell’adattamento a nuove mansioni, fattore

questo che certamente le permette di accedere a un non indifferente spettro di

attività adeguate.

Infine, il TCA rileva che

pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero,

tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina

e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma,

semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008,9C_721/2012 del 24 ottobre 2012,8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V

347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).

Un’ulteriore riduzione sul

salario ipotetico da invalida non risulta pertanto giustificata.

Si deve ancora osservare

che il fatto che l’amministrazione avesse, in occasione della prima decisione

del 28 ottobre 2013, poi annullata dal TCA, ammesso una riduzione complessiva sul

salario statistico del 15% sulla base delle valutazioni rese dal consulente

professionale in data 12 dicembre 2012 e 2 ottobre 2013 (10% per attività

leggere e 5% per altri fattori sociali; cfr. doc. AI 63 e 90), non muta all’esito

del contendere, ricordato come l’amministrazione non è vincolata a precedenti

conclusioni che del resto sono state, nell’esito, smentite dall’autorità di

ricorso. In ogni modo, come a ragione fatto rilevare

dall’amministrazione, e

come già esposto, i fattori estranei che sono già stati considerati per il

parallelismo dei redditi e la conseguente riduzione del reddito statistico per

gap salariale (come la scarsa formazione e istruzione), non possono essere

ritenuti una seconda volta nell’ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali. In effetti in sede della prima decisione l’Ufficio

AI non aveva preso in considerazione alcuna deduzione per gap salariale. A

ragione inoltre l’amministrazione ha fatto osservare che la diversa

computazione delle deduzioni sul reddito ipotetico da invalida è pure da

ricondurre alle differenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa medico-teorica

e, quindi, anche alle differenti limitazioni funzionali da considerare. In

effetti, in occasione della prima decisione amministrativa dell’ottobre 2013 era

stata considerata un’inabilità lavorativa del 75% in attività

leggere adeguate a dipendenza essenzialmente della diagnosi di artrite

reumatoide, ciò che ha spinto il consulente professionale a riconoscere una

riduzione complessiva del 15% ritenuto come “le limitazioni funzionali

influenzano le attività adeguate” (doc. AI 84 e 90). Per contro in

occasione del nuovo confronto dei salari effettuato ai fini della resa del

provvedimento contestato in questa sede, la capacità lavorativa dell’assicurata

pur rimanendo del 25% in un’attività adeguata rispettivamente del 40% dal

gennaio 2013, era da ascrivere, secondo le conclusioni del SAM, essenzialmente

alla diagnosi psichiatrica, mentre che per quanto riguardava le diagnosi

neurologiche la capacità lavorativa era da considerare dell’80% e quelle reumatologiche

addirittura completa in un lavoro adatto. Alla luce di queste conclusioni, non

può essere censurata l’amministrazione laddove, sulla base

di una valutazione effettuata dal servizio professionale specializzato

che questa Corte non ha motivo di ritenere chiaramente erronea, ha

ritenuto sufficiente una riduzione per attività leggere del 5% osservando come

“la limitazione del rendimento determinato in sede medica tiene già in

considerazione le limitazioni funzionali” (doc. AI 144).

2.10.9. Di conseguenza, visto quanto

precede, correttamente l’amministrazione ha determinato come segue i diversi

salari ipotetici da invalida ai fini del calcolo del grado di invalidità:

" (…)

Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.

Salario teorico statistico 53'357.55; quota parte salariata del

53%: fr. 28'279; riduzione del rendimento del 75%: fr. 7'069.90; dedotto 5% per

attività leggera : fr. 6’716.38, e del 12% per il GAP salariale: fr. 5'910.-.

Periodo dal 01 .01.2012 al 31.12.2012

Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico

di fr. 51'441.12, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione

del rendimento del 75%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il

GAP salariale ottenendo un

salario da invalido di fr. 5'374.-.

Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013

Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico

di fr. 51'821.84, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione

del rendimento del 60%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il

GAP salariale ottenendo un

salario da invalido di fr. 8'663.-.

Periodo dal 01.01.2014 in avanti

Procedendo analogamente partendo da un salario teorico statistico

di fr. 52'224.54, trasformazione in quota parte salariata del 53%, riduzione

del rendimento del 60%, deduzione del 5% per attività leggera, e del 17% per il

GAP salariale ottenendo un

salario da invalido di fr. 8'730.-. (…)”

Sulla base di questi dati,

ha quindi correttamente determinato i diversi gradi di invalidità per la parte

salariata come segue:

" (…)

Periodo dal 01 .12.2011 al 31 .1 2.2011

Dal raffronto fra il reddito da valido (18'970) e quello da

invalido (5'910) risulta una perdita di guadagno del 68.84%.

Periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012

Dal raffronto fra il reddito da valido (19'129) e quello da

invalido (5'374) risulta una perdita di guadagno del 71.90%.

Periodo dal 01.01 .2013 al 31.12.2013

Dal raffronto fra il reddito da valido (19'270) e quello da

invalido (8'663) risulta una perdita di guadagno del 55.04%.

Periodo dal 01.01.2014 in avanti

Dal raffronto fra il reddito da valido (19'420) e quello da

invalido (8'730) risulta una perdita di guadagno del 55.04%. (…)” (doc. AI 160)

Per tutto quanto precede,

questi calcoli meritano integrale conferma.

2.11. Per quel che riguarda

l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione

delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo

attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2 2

5 5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

5

20

4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5

10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6. Accudire

i figli o altri familiari

0

30

7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso

l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986

pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva

nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il

calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il Tribunale

federale ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi

è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I

102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’Alta Corte, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V

93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V

352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen

der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege

Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im

Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel,

begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden

Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den

an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der

Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht

eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,

in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar

feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand,

dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt

ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler

Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und

im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert,

besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten

Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur

Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es,

wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht

gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung

zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der

gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen

Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

Con riferimento agli

assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza

9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19

pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in

ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per

l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla

patologia psichica:

" (…)

Die von einer qualifizierten Person durchgeführte

Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17.

Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für

gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt.

Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung

des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb

seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren

kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet.

Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn

es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die

Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich

die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen

zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist

aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als

dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson

regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und

der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.

Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004

S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit

Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).

(…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2)

Questa giurisprudenza è

stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29

maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che

l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del

9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,

dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto

di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a

domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche

l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai

famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

In tale contesto va

segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF –

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la

conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto

alla rendita intera andava riconosciuto dal 1. aprile 2009 (ovvero sei mesi

dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –,

premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status

dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a

tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non

cambiava, ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla valutazione

della capacità lavorativa quale casalinga:

" (…) 6.2.1. Die

Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im

Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie

sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni

2012 ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des

psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit

nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den

Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich

mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige

Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines

Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern,

zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen

leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis

Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der

Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim

B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September

2012 in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014

war sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf

Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im

Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils

aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher ungepflegt

gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen seien von

deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der

freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche

vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre

Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und

eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund

dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem

Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im

Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt

war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion (Lungenentzündung)

eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009). Endlich musste die

Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen bei schwerer Sepsis

bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär behandelt werden

(Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital E.________ vom 8. Juli

2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen Bypass-Operation

unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27. März 2009 eine

emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus, gehäufte febrile

respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der Hand

sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter der MEDAS sprachen

von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen, wobei die seit 1998

bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional instabilen

Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend

sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3

S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem

bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der

Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im

fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu

mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen.

Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht

erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist

demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis

erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen

Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)”

(STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3).

2.12. Nella fattispecie in esame

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire 4 inchieste a domicilio

dell'assicurata in data 6 giugno 2012 (che ha concluso per un’inabilità

complessiva del 35.5%), la seconda il 7 maggio 2013 (42.5%), la terza l’ 11

gennaio 2016 (27%) e l'ultima il 17 maggio 2016 (31%). Sulla base di queste

conclusioni, nella decisione impugnata l’amministrazione ha concluso per le

seguenti incapacità in ambito domestico:

" dal

1.12.2011 al 06.5.2013 al 35,5%

dal 7.05.2013 al 30.6.2015 al 42,5%

dal 1.07.2015 al 31.3.2016 al 27%

dal 1.04.2016 in avanti al 31%.”

La ricorrente non censura

le conclusioni delle inchieste domiciliari, ma unicamente la fissazione delle

date nel senso che a suo avviso il periodo di inabilità del 42.5% dovrebbe

decorrere già dal 1. gennaio 2013, ovvero da quando ai danni alla salute fisica

si è aggiunto anche il danno alla salute psichica, e non “solo” dal maggio

2013.

Innanzitutto va

sottolineato che nelle inchieste economiche in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

contestato. In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei

famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come

l’insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività alla

figlia.

A questo proposito va

rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della

ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca

assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal

diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.

208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere

sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento

alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono

giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare della

figlia.

A tal proposito va

nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato

di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle

assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale

obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al

miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le

incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale

secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA

I 407/92 e I 35/00; cfr. anche DTF 133 V 504 e la STF 9C_701/2016 del 1° marzo

2017).

Ora, tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97

consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in

linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste, le valutazioni di cui all’inchieste eseguite

dall’amministrazione vanno confermate.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente

le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità,

questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di

mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente

sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in

particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili

e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli accertamenti domiciliari. Di

conseguenza, pure i tassi complessivi d'invalidità fissati al 35.5%, 42.5%, 27%

e 31% deve essere posti alla base del presente giudizio, non essendoci nessun

motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su

quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in

materia.

Per quanto concerne

l’unica censura sollevata in merito dalla ricorrente, concernente la decorrenza

del grado di impedimento al 42.5%, che a suo dire dovrebbe essere ammesso già

dal 1 gennaio 2013, la questione può in concreto essere lasciata aperta,

considerato come anche una correzione nel senso auspicato dall’interessata non

permetterebbe di modificare le conclusioni dell’amministrazione. In effetti,

come meglio verrà illustrato al considerando che segue, in entrambi i periodi

interessati dalla chiesta modifica, e meglio dal 1 gennaio al 6 maggio 2013 e

dal 7 maggio 2013 al 30 giugno 2015, la valutazione complessiva del grado di

invalidità conduce in entrambi i casi ad un grado di invalidità che concede il

diritto ad un quarto di rendita di invalidità, ossia del 46% rispettivamente

49%.

2.13. Alla luce di quanto precede, ritenuta

una incontestata ripartizione del 53% quale salariata e del 47%

quale casalinga, l'invalidità complessiva

dell'assicurata e, quindi, il conseguente diritto a prestazioni, sono stati fissati

così come esposto nei seguenti specchietti indicati nella decisione impugnata:

"

(…)

METODO

MISTO:

Periodo

dal 01.12.2011 al 31.12.2011

Ponderando quindi il tempo dedicato alle

attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno

invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 53% come rappresentato nello

specchietto a margine:

Attività Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

53% impedimento 68.84% 36.48%

Casalinga

47% impedimento 35.5% 16.68%

Grado

AI 53%

Periodo dal 01 .01 .2012 al 31.12.2012

Ponderando quindi il tempo dedicato alle

attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno

invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 55% come rappresentato nello

specchietto a margine:

Attività

Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

53% impedimento 71.9% 38.1%

Casalinga

47% impedimento 35.5% 16.68%

Grado

AI 55%

Periodo dal 01 .01 .2013 al 06.05.2013

Ponderando quindi il tempo dedicato alle

attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno

invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 46% come rappresentato nello

specchietto a margine:

Attività

Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

53% impedimento 55.04% 29.17%

Casalinga

47% impedimento 35.5% 16.68%

Grado

AI 46%

Periodo dal 07 .05 .2013 al 30.06.2015

Ponderando quindi il tempo dedicato alle

attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno

invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 49% come rappresentato nello

specchietto a margine:

Attività

Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

53% impedimento 55.04% 29.17%

Casalinga

47% impedimento 42.5% 19.97%

Grado

AI 49%

Periodo dal 01 .07 .2015 al 31.03.2016

Ponderando quindi il tempo dedicato alle

attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno

invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 42% come rappresentato nello

specchietto a margine:

Attività

Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

53% impedimento 55.04% 29.17%

Casalinga

47% impedimento 27% 12.69%

Grado

AI 42%

Periodo dal 01 .04 .2016 in avanti

Ponderando quindi il tempo dedicato alle

attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno

invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 44% come rappresentato nello

specchietto a margine:

Attività

Limitazione Grado d’inv.

parziale

Salariata

53% impedimento 55.04% 29.17%

Casalinga

47% impedimento 31% 14.57%

Grado

AI 44% (…)”

Sulla base di queste

conclusioni, ha quindi concluso quanto segue:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

Dal 01.12.2011 (dopo un anno di

attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) è assegnato un grado d'invalidità del 53%

ed un diritto ad una mezza rendita d'invalidità e dal 01.04.2012 (tre mesi dopo

la modifica del grado Al, art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto ad una mezza

rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 55%. Dal 01.05.2013 (art.

88a OAI) l'assicurata ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità con un

grado d'invalidità del 46%. Dal 01.08.2013 (art. 88a OAI) è assegnato un grado

d'invalidità del 49% ed un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità. Dal

01.11.2015 (art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto sempre ad un quarto di

rendita d'invalidità ma con un grado d'invalidità del 42%. Dal 01.07.2016 (art.

88a OAI) il grado d'invalidità è pari al 44% ed è presente sempre un diritto ad

un quarto di rendita d'invalidità.

Si tiene presente che dal 01.12.2011

viene versata un quarto di rendita d'invalidità con un grado del 45%. (…)”

Tali calcoli sono corretti

e possono essere fatti propri dal TCA.

2.14. Litigioso infine è il rifiuto

del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso dall’Ufficio AI

contestualmente alla pronuncia impugnata. Secondo l’Ufficio AI il caso non

presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento

di un legale non appariva indispensabile.

L'art. 37 cpv. 1 LPGA,

prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente

(cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare

nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4

recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo la dottrina, il

fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la

formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella

"se le circostanze lo giustificano", significa che il

legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il

gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,

2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La necessità di patrocinio

da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119

Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi,

assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in

considerazione (“Eine

anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein

Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche

Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch

Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer

Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V

201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura

di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del

2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella

presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era

(eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché si trattava di

una vertenza, iniziata con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2011

(doc. AI 36), sfociata nella precedente decisione del 28 ottobre 2013, poi

annullata da questo TCA, e, quindi in nuovi complessi accertamenti medici ed

economici e conseguenti relative conclusioni diverse per quanto concerne diversi

periodi (sull’arco di 5 diversi anni, dal 2011 al 2016). Per la decisione

contestata

vi erano da apprezzare non

solo le conclusioni della perizia SAM, ma anche la correttezza dei vari complessi

calcoli del grado di invalidità per la quota parte salariata (coinvolgenti

aspetti complessi come l’applicazione di salari statistici differenti nel corso

degli anni, l’esame del gap salariale così come l’eventualità di procedere ad

altre deduzioni sul salario teorico statistico) così come per la parte

casalinga, la quale è stata oggetto di ben 4 inchieste domiciliari (l’ultima

delle quali esperita proprio a seguito delle osservazioni proposte dalla legale

dell’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione del 29

febbraio 2016, doc. AI 150, 156).

Alla luce di

quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o

perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente

poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per quanto

riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente

necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede

amministrativa, va detto quanto segue.

Le

osservazioni inoltrate il 13 aprile 2016 al progetto di decisione del 29

febbraio 2016 non apparivano di primo acchito privo di esito favorevole, prova

tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la necessità di procedere ad una nuova

valutazione al domicilio eseguita il 2 maggio 2016 (doc. AI 156).

Inoltre,

come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente.

Ne consegue

che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo

spettante all’assicurata (DTF 131 V 153).

2.15. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, nel caso concreto si giustifica di accollare le spese di complessivi

fr. 500.-- alla ricorrente.

La ricorrente ha tuttavia

postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.

7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento

al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa

documentazione allegata risulta che la ricorrente, separata e madre

di una figlia minorenne convivente nella stessa economia domestica (nata nel 2000

che segue un apprendistato), ha come uniche entrate, oltre agli alimenti

versati dal marito separato (fr. 1'100), fr. 528.-- del (quarto) di rendita AI

(inclusa la rendita AI per figli) e fr. 883.- di prestazione complementare PC

(doc. V e Vbis).

In queste circostanze, in

particolare essendo l’assicurata al beneficio di PC, il requisito

dell’indigenza è dato.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

2. RI 1 è posta al beneficio

del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e gli atti sono

rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.14.

Per il resto la decisione

dell’11 luglio 2016 è confermata.

3. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

4. Le spese, per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione

dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte

dallo Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti