Lexipedia

Decisione

32.2016.79

Revisione della rendita con conferma della mezza rendita. Conferma della valutazione medica che attesta uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato

24 marzo 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Occorre

poi rilevare che, secondo costante giurisprudenza, ai sensi

dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 2 con riferimenti giurisprudenziali).

Va

infine ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9. Ritornando

al caso in esame, da un attento esame degli atti questo TCA – diversamente da

quanto sostenuto dal SMR – non può concludere, con la

necessaria tranquillità di giudizio, che rispetto all’ultima valutazione medica

eseguita nel 2006 (trattasi della perizia multidisciplinare SAM) lo stato di

salute, rispettivamente valetudinario, dell’assicurato sia rimasto stabile senza

che non si proceda ad un valutazione medica più approfondita. Questo per i motivi

che seguono.

Dalla

recente documentazione medica prodotta risulta che la diagnosi principale dell’assicurato

consiste in una cervicalgia e brachialgia cronica bilatera in stato dopo

pregresso intervento di fusione del segmento C5/C6. Va qui rilevato che con

rapporto 23 luglio 2014 il dr. __________, Viceprimario di Neurochirugia

all’Ospedale __________ di __________ aveva segnatamente attestato una “… cervicobrachialgia

C6 destra comparsa da circa tre mesi” e “… da circa tre mesi comparsi

dolori e disestesie a carico dell’arto superiore destro irradianti fino ai

primi tre raggi della mano destra”, quindi in una situazione successiva

alle perizie SAM (pag. 620 dossier AI).

Certo

che, con riferimento alle annotazioni 27 giugno 2016 del SMR (cfr. consid. 2.7;

sottolineatura del redattore), nel rapporto 26 agosto 2015 il dr. __________,

capoclinica di Neurochirurgia all’Ospedale __________ di __________, ha

attestato – rispetto alla sua ultima valutazione – un quadro clinico che “…

è rimasto sovrapponibile forse in lieve miglioramento; in considerazione

del fatto che non abbiamo clinicamente riscontrato una sofferenza radicolare

specifica, in particolare di tipo C7, non abbiamo posto alcune indicazione chirurgica

(pag. 671).”

Del

resto, lo stesso medico nel rapporto 7 marzo 2016 (sottolineatura del redattore),

dopo aver visto l’assicurato il 1° marzo 2016, ha rilevato che “…

dall’ultima valutazione ad oggi il paziente non ha presentato franchi

Considerandi

peggioramenti ad eccezione di una tendenza d’aumento delle parestesie al

secondo e terzo dito della mano bilateralmente” (pag. 686). Tant`è

che nel rapporto 14 marzo 2106 il dr. __________ ha fra l’altro confermato un “lieve

peggioramento clinico“, preannunciando di portare il caso al consulto di

chirurgia spinale (pag. 685).

Nell’ultimo

rapporto 30 maggio 2016 il succitato neurochirurgo, ha fatto presente:

"

(…)

Abbiamo rivisto il quadro insieme al paziente, in

considerazione del fatto che i disturbi sono stazionari, sono prevalentemente

della sfera sensitiva, non avremmo deciso, al momento, di porre alcuna indicazione

chirurgica.

L’intervento di per sè, con molta probabilità, non

avrebbe un impatto significativo su questi disturbi. Siamo comunque rimasti

d’accordo che proporremmo un intervento chirurgico di fusione C6/C7 anteriore

oppure di foraminotomia bilaterale con approccio posteriore solo in caso di

franco peggioramento.

Rimando a disposizione per qualsiasi necessità.” (sottolineatura

del redattore; doc. AI 233)

Nel

rapporto 4 marzo 2016 all’Ufficio AI il dr. __________, medico curante, poste

le note diagnosi, ha sostenuto che negli ultimi mesi continua il lento

peggioramento della sintomatologia algica e neurologica cervico brachiale, attestando

un’incapacità lavorativa inferiore del 50% (doc. AI 222). Vero che si tratta di

una valutazione del medico curante, al quale, come visto al considerando

precedente, va conferito valore probatorio parziale. Va tuttavia rilevato che nel

rapporto 10 marzo 2016 all’Ufficio AI il dr. __________, neurologo, attesta

un’inabilità al 50% quale operatore nautico (allorquando in sede di perizia SAM

del 2006 la capacità lavorativa per quell’attività era stata valutata all’80%;

cfr. pag. 396 dossier AI) per la nota problematica cervicale, precisando che la

“… sintomatologia dolorosa e soprattutto disestesie all’arto superiore

destro può limitare il maneggio di attrezzi da lavoro” (doc. AI 225).

In

queste circostanze, secondo questa Corte, l’assicurato, classe 1957, andava per

lo meno visitato dal SMR.

Per

quel che concerne l’affezione extra somatica, vero che il dr. phil __________

non è un medico psichiatra ma un terapeuta e che pertanto la diagnosi di

sindrome mista depressiva da lui posta, causante una totale incapacità

lavorativa (cfr. scritto 3 aprile 2016 a pag. 675 dossier AI), non può essere

presa in considerazione. A proposito va ricordato come l’Alta Corte ha

costantemente ribadito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria,

fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (sottolineatura del redattore; DTF 136 V 282 consid. 3.2.1 con

riferimento a DTF 130 V 399 ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Tuttavia va

ricordato che in sede di perizia SAM del 2006, quindi dieci anni fa, all’assicurato

il perito psichiatra aveva diagnostico “tratti immaturi di personalità, note

d’impulsività, tendenza al consumo di bevande alcoliche”, valutando

un’incapacità lavorativa del 20% (pag. 402 dossier AI) e che con rapporto 22

febbraio 2013 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, aveva

attestato uno stato di salute stazionario (doc. AI 201). Pertanto, anche questa

componente va approfondita.

Quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti

svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollstän-dig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio

degli atti all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti

medici di natura somatica e psi-chiatrica, stabilisca l’esistenza o meno di un

peggioramento dello stato di salute con conseguente influsso sulla capacità al

guadagno. In esito a tali accertamenti, l’Ufficio AI

emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI, sulla

domanda di aumento del grado d’invalidità inoltrata dall’assicurato.

Ne consegue che,

annullata la decisione contestata, il ricorso è accolto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§. La

decisione 7 luglio 2016 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda come indicato al consid. 2.9.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti