32.2016.8
Nuova domanda di prestazioni AI. Decisione di non entrata in materia impugnata dinanzi a TCA. Modifica della situazione invalidante non resa verosimile in ambito di procedura amministrativa. Ricorso r
14 aprile 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.8
rg/sc
Lugano
14 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con decisione 2 giugno 2010
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad un rendita intera (invalidità
del 72%) e alle rendite per i tre figli (doc. AI 33-34).
1.2 Nell’ambito della revisione avviata
d’ufficio nel marzo 2013 (triage 6a revisione AI), dopo aver fatto
allestire dal CPAS una perizia psichiatrica (doc. AI 59) e tenuto conto del
parere e-spresso dal SMR (doc. AI 60, 63), per decisione 27 marzo 2015
l’amministrazione ha ridotto a ¾ la rendita intera versata sino a quel momento.
Il 13 aprile 2015 il medico
curante dell’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI un rapporto nel quale
veniva in particolare e-videnziato come a motivo del suo stato di salute (depressione cronica, diabete, anemia e
obesità; “1) La Signora RI 1 dovrebbe essere obbligata a seguire una cura
psichiatrica regolare da parte di uno psichiatra o dal Servizio Psicosociale di
__________ oppure a Vostra scelta. Finora le cure psichiatriche non hanno avuto
successo. Eventualmente sarebbe da prendere in considerazione anche un ricovero
in una Clinica Psichiatrica. 2) Il controllo del diabete è pessimo. Questo è
dovuto anche ad una dieta non seguita e nessun tipo di attività fisica. La
Signora RI 1 dovrebbe seguire una dieta dimagrante ed essere tenuta a fare dei
controlli regolari del diabete da parte mia. Eventualmente potrebbe essere
anche affiancata da una dietista. 3) La paziente dovrebbe ricontattare il suo
ginecologo e seguire i suoi consigli per diminuire il flusso mestruale che le
causa l’importante anemia. Sicuramente la mancante collaborazione da parte
della paziente per migliorare il controllo del diabete, la sua obesità e
seguire in modo non corretto la terapia ginecologia è legato alla sua mancanza
di motivazione dovuto alla depressione. D’altra parte sono sicura che la
Signora RI 1 si sentirebbe molto meglio con un controllo diabetico adeguato con
perdita di peso e un’emoglobina normale (…)”)
una riduzione della prestazione d’invalidità non fosse giustificata e come
appariva auspicabile un contatto tra tutti i medici curanti ogni 3 mesi per la
durata di un anno nella prospettiva di un auspicato miglioramento dello stato
di salute (doc. AI 71). In relazione a tale richiesta, sottoposta al SMR
rispettivamente al CPAS per presa di posizione (doc. AI 76, 78), con progetto
di decisione 29 maggio 2015 confermato con decisione formale 8 luglio 2015,
passata in giudicato, l’amministrazione ha statuito la “non entrata in
materia sulla nuova richiesta di prestazioni” la nuova refertazione medica
non avendo apportato nuovi elementi giustificanti una modifica del diritto a
prestazioni (doc. AI 80, 81).
1.3 Nell’ottobre 2015 l’assicurata
ha inoltrato una nuova domanda tramite presentazione di un certificato del
medico curante dr. __________ (doc. AI 83).
Dopo aver
interpellato il SMR (doc. AI 86), per decisione 14 dicembre 2015, preavvisata
il 3 novembre 2015 l’Ufficio AI ha stabilito la “non entrata in materia
sulla nuova richiesta di prestazioni” non avendo l’assicurata dimostrato
una rilevante modifica della situazione invalidante.
1.4 Contro la decisione del 14
dicembre 2015 insorge l’assicurata dinanzi al TCA. Sostiene che il certificato
del suo medico curante dimostri un peggioramento significativo del proprio stato
di salute e ribadisce di necessitare di cure psichiatriche “in ur-genza”
da parte del Servizio psicosociale di __________.
1.5 Con la risposta di causa
l’amministrazione chiede la reiezione del gravame.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo
49 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e riferimenti);
2.2 Oggetto del contendere è sapere
se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della “nuova domanda”
(recte: domanda di revisione; art. 17 LPGA, art. 87 cpv. 2 OAI) presentata dal-l’assicurata
nell’ottobre 2015.
Qualora
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art.
17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può
fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione
non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche
qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo
esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130
V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto,
che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). La revisione
è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso
(RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa
G.C., consid. 4).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
non risulta applicabile. Solo se nella domanda di revisione rispettivamente nella
nuova domanda l'assicurato non rende verosimile la rile-vante mutazione,
facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,
non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone
ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se
invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
Per quanto concerne l’art.
87 cpv. 2 e 3 (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI sino al 31 dicembre 2011), è sufficiente
rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del
23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e
2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo,
meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…)
Aus dem Normzweck ergibt
sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung
nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die
Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264
Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10
febbraio 2005, consid. 3).
2.3 Nel caso in esame
l’assicurata – che in occasione della precedente decisione con cui era stata
ridotta la rendita da intera a ¾ era stata in particolare peritata dal CPAS
(cfr. rapporto peritale sub doc. AI 59 e complemento sub doc. AI 76) – sostiene
essere intervenuto un rilevante peggioramento del suo stato di salute, facendo
riferimento allo scritto 19 ottobre 2015 del curante dr. __________ del
seguente tenore:
"
La paziente summenzionata è
conosciuta da quasi un anno per molteplici patologie.
-
Diabete tipo II controllo difficile
-
HTA con cardiopatia ipertensiva
-
Anemia ferripriva refrattaria su
meno-metrorragia, stato dopo un’isterectomia 1 mese fa
Dal punto di vista psichiatrico, RI 1, è nota per
sindrome ansio-depressiva, marcata in peggioramento significativo.
Ultimamente è difficile da controllare e con la
situazione attuale con l’AI e la percentuale di invalidità, si è ora aggravata.
Esprime sensi di colpevolezza e di suicidio.
Secondo la mia valutazione obiettiva, mi sembra che RI
1 sia peggiorata; dal punto di vista clinico (con il diabete difficile da
controllare) è risultata un caso psichiatrico.
Per questo motivo, in riferimento alla richiesta di RI
1, ho redatto tale certificato con lo scopo di una revisione riguardo la
situazione dell’AI.
Il certificato è stato consegnato personalmente in mano
della paziente e della figlia per far valere ciò che è in suo diritto.” (doc.
AI 83)
Con
annotazioni 29 ottobre 2015 il dr. __________ del SMR, esaminato suddetto
rapporto, ha osservato:
"
Ho preso visione di un
breve certificato del medico generalista Dr. __________ di __________,
19.10.2015, il quale non riporta osservazioni oggettive, ma soggettive
dell’assicurata, sensi di colpevolezza e di suicidio non meglio definiti. Il
fatto che la riferita sindrome ansio-depressiva “sembra” peggiorata non costituisce
per se un elemento oggettivo che permetta di entrare in materia.
Pertanto, in assenza di elementi nuovi rispettivamente
oggettivabili di fatti noti, non è giustificata entrata in materia.” (doc. AI
86)
Sulla base di
tale annotazione l’Ufficio AI ha deciso la non entrata in materia sulla “nuova
richiesta di prestazioni” (recte: domanda di revisione). A ragione.
A
mente di questa Corte, infatti, le generiche attestazioni del medico curante
– che non sostanzia in maniera sufficientemente attendibile una rilevante modifica
dello stato valetudinario ai fini della valutazione del diritto alla rendita
limitandosi ad affermare che vi è un “peggioramento significativo”, che
“la percentuale di invalidità si è aggravata”, che l’interessata “esprime
sensi di colpevolezza e di suicidio” e che “dal punto di vista clinico
(con il diabete difficile da controllare) è risultata un caso psichiatrico” –
non sono idonee, né sul piano diagnostico e della valutazione dell’incapacità
lavorativa (un preciso e chiaro giudizio sulla capacità al lavoro non viene
espresso) né per quanto riguarda eventuali nuovi elementi terapeutici, a far
ritenere siccome accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto (cfr.
supra consid. 2.2), l'intervento di una rilevante modifica della situazione
invalidante rispetto a quanto accertato nell'ambito della precedente procedura
sfociata nella decisione di riduzione della rendita da intera a ¾ (cfr. in
particolare perizia CPAS sub doc. AI 59 e rapporto SMR sub doc. AI 60). Del
resto, per quanto riguarda l’aspetto psichico, la certificazione del 15 ottobre
2015 dell’attuale medico curante nemmeno contiene elementi che permettano di ipotizzare
una rilevante e sostanziale modifica dello stato psichiatrico descritto nella
precedente certificazione del 13 aprile 2015 (riportata sopra al consid. 1.2) allestita
dall’allora medico curante dr. __________ (cfr. doc. AI 71), certificazione già
esaminata e considerata nell’ambito della procedura sfociata nella prima decisione
di non entrata in materia dell’8 luglio 2015. Nella procedura dinanzi
all’Ufficio AI l’interessata non ha d’al-tronde fatto riferimento ad eventuali
ulteriori mezzi di prova non prodotti che avrebbero dovuto indurre
l’amministrazione ad impartirle un termine per
produrre il mezzo probatorio in questione (DTF 130 V 64 consid. 5.5 citata al
consid. 2.2 della presente sentenza. Lo scritto di data 12 gennaio 2016, del
medesimo tenore dell’atto di ricorso del 21 gennaio 2016, con cui l’assicurata
ha fatto riferimento all’asserita necessità di una presa a carico psichiatrica
da parte del Servizio psicosociale di __________ [doc. AI 90] è posteriore
all’emanazione del qui querelato provvedimento).
In simili
circostanze, l'insorgente non avendo reso verosimile una modifica
rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche
e/o economiche, la decisione di non entrata in materia non può che essere
confermata, l'Ufficio AI avendo fatto buon uso della facoltà concessagli
dall'art. 87 cpv. 3 OAI. Il ricorso va quindi respinto e la
decisione amministrativa di non entrata in materia confermata.
2.4 Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Le spese per complessivi fr.
500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti