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Decisione

32.2016.80

Conferma in via di revisione della mezza rendita. Conferma della perizia multidisciplinare

6 aprile 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui

l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni che stabilisce una capacità lavorativa del 50% sia nella sua

attività abituale che in attività rispettose dei limiti funzionali.

2.6.1. In particolare, non vi sono

motivi per mettere in dubbio la contestata perizia del dr. __________. Nel suo

rapporto12 novembre 2015 lo specialista in psichiatria e psicoterapia,

diagnosticate una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media

intensità (ICD 10 – F33.1), con influsso sulla capacità lavorativa, ed una

sindrome somatoforme da dolore persistente non invalidante (ICD 10-F45.4;

quest’ultima erroneamente indicata con influsso sulla capacità lavorativa; cfr.

scritto 10 marzo 2016 del SAM al dr. __________ del SMR; doc. AI 243), ha

concluso per un’inabilità lavorativa al 50%. In particolare, in merito all’evoluzione

riscontrata dal 2012, anno della perizia della dr.ssa __________, eseguita per

conto del CPAS (cfr. consid. 1.2), il perito ha sostenuto che “… Dal 2012 ad

oggi lo stato di salute dell’A. è rimasto pressoché invariato, le constatazioni

cliniche effettuate durante la presente valutazione ricalcano per la maggior

parte quelle poste in evidenza nella valutazione specialistica peritale

eseguita tre anni or sono dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ per conto

del CPAS di __________. Appare evidente come l’A. nell’ambito del decorso

cronico della sua malattia sia comunque giunto a creare una situazione di

comunque discreto equilibrio che avvalendosi di un buon sostegno da parte

dell’entourage famigliare gli ha consentito almeno di rimanere indenne da scompensi

psicopatologici di maggiore gravità (…)” (pag. 846 dossier AI).

Quali limitazioni funzionali

il dr. __________ ha riscontrato:

" (…)

La sintomatologia dolorosa percepita come un fatto quotidiano con

il quale fare giornalmente i conti rende l’A. più lento nelle mansioni e

facilmente esauribile oltre che meno caricabile e resistente nell’arco della

giornata. (…)” (pag. 847 dossier AI)

Infine, il dr. __________

ha esaminato i criteri di Foerster, ritenendo non data una tendenza

all’isolamento né un ritiro sociale dell’assicurato (pag. 848 dossier AI).

Riguardo alla succitata perizia,

con scritto 1° settembre 2016 l’attuale psichiatria curante, dr. __________,

rileva:

" … confermo

che il signor RI 1 è in mia cura dal 19.01.2015 a tutt’oggi segnalatomi dalla

dott.ssa __________ che in quel periodo stava chiudendo il suo studio.

Non ritorno sull’anamnesi del paziente rimandando alla voluminosa

documentazione agli atti.

Sostanzialmente si tratta di un paziente con una lunga storia di

contenzioso con l’AI che nel corso degli anni ha a singhiozzo riconosciuto e

negato prestazioni assicurative.

In virtù di questa valutazione ed in previsione di ulteriori

contenziosi con l’Ai avevo richiesto un ricovero stazionario presso la Clinica __________

di __________ fin dall’inizio del trattamento presso di me. L’obiettivo era

particolarmente quello di chiarire la diagnosi clinica del paziente, che fino a

quel momento aveva ricevuto numerose terapie farmacologiche non del tutto

comprensibili.

Il ricovero presso questo istituto è poi avvenuto dal 16.02.2015

al 26.03.2015 dove venivano confermate le seguenti diagnosi:

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media

ICD 10.F33.1.

Sindrome somatoforme di dolore persistente ICD 10 45.4.

Queste diagnosi erano state già ipotizzate dal sottoscritto nella

mia richiesta di ricovero alla direzione medica di detta clinica.

Ho preso visione della valutazione effettuata dal collega Dr.med. __________,

ultimo psichiatra che ha visitato il paziente per conto dell’amministrazione

che confermando le diagnosi del sottoscritto e di Castelrotto, e non smentendo

le valutazioni psichiatriche precedenti, errate, effettuate sempre per conto

dell’amministrazione, non tiene minimamente conto nè della mia valutazione nè

tanto meno di quella effettuata dai colleghi della Clinica di __________

Dr.med. __________, Dott.ssa __________, Dr. __________, esplicita sulla

valutazione della capacità al guadagno del paziente.

Vedi a questo proposito ultime righe del rapporto di dimissione

della Clinica di __________ dove cito “Per quanto riguarda l’aspetto relativo

l’inabilità lavorativa, riteniamo il paziente totalmente inabile all’attività

lavorativa (di qualsiasi tipo) sotto il profilo psichiatrico; la prognosi a

lungo medio termine è verosimilmente negativa, in quanto i sintomi

psichiatrici, seppur discretamente migliorati durante il ricovero, appaiono

rendenti alla cronicizzazione”.

Tra l’altro il collega non ha sentito la necessità di contattare

per uno scambio di opinioni nè il sottoscritto nè i colleghi della Clinica di __________,

contrariamente a quelli che sarebbero gli auspici previsti nel regolamento

fede-facente per questo tipo di valutazioni.

Per questo motivo ritengo la valutazione effettuata

dall’amministrazione dell’assicurazione invalidità non attendibile e

riconfermando pertanto quanto già da me certificato.” (doc. B)

Con scritto 26 settembre

2016 il SAM ha allegato la presa di posizione 16 settembre 2016 del dr. __________

in merito a quanto sostenuto sopra dal dr. __________. Evidenziando come non vi

siano divergenze tra le diagnosi esposte nella sua perizia e quelle riportate

dallo psichiatra curante e dagli specialisti della Clinica __________, evidenzia:

" (…)

L’unico elemento discrepante rimane pertanto quello relativo alla

quantificazione della incapacità lavorativa da mettere in relazione con il

danno alla salute in questione. A questo proposito tengo a mettere in evidenza

come nel rapporto citato venga riportata una semplice opinione in merito

all’incapacità lavorativa dell’A. e che questa venga dichiarata in maniera

lapidaria senza portare elementi clinici tali da suffragarla con considerazioni

circa le ripercussioni sul piano funzionale in modo particolarmente chiaro ed

esaustivo. Tenendo conto di ciò propendo per una conferma integrale di quanto

da me riportato nella valutazione effettuata nell’ambito della perizia SAM.”

(doc. VI/1)

Con annotazioni 5 ottobre

2016 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR,

confermando la risposta del SAM ha precisato:

" (…)

Concordo con il collega che lo scritto del Dr. __________

rappresenta un diverso apprezzamento, per altro privo di dati oggettivi, dello

stesso status psichico osservato dal perito psichiatrico SAM.

Non vi sono pertanto elementi nuovi rispettivamente modificazioni

significative di fatti noti che permettano di modificare la precedente presa di

posizione SMR.” (doc. VI/3)

Il 28 ottobre 2016 lo

psichiatra curante, facendo rifermento alla succitata presa di posizione del

SMR, ha sostenuto:

" … che

semmai è la loro valutazione un diverso apprezzamento dello stesso stato

psichico osservato dal medico curante.

A questo proposito ribadisco l’osservazione effettuata e le

conclusioni sulla capacità lavorativa, in accordo con quanto certificato dai

colleghi di __________ che non mi risultano lapidarie, riconfermando

integralmente la mia posizione.

Ribadisco la mancata presa di contatto da parte del medico

dell’Assicurazione con i medici curanti elemento questo, a mio modo di vedere,

poco collegiale.” (doc. C2)

Orbene, come visto, il

perito psichiatrico incaricato dal SAM, lo psichiatra curante e gli specialisti

della Clinica __________ hanno posto le medesime diagnosi.

Inoltre, lo status

psichico risultante dal rapporto 15 giugno 2015 della citata clinica

corrisponde sostanzialmente a quello esposto dal dr. __________ (cfr. esame

psichico). Vi è invece una diversa valutazione della stessa situazione psichica,

in particolare per quel che concerne le ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Il dr. __________ ha

attentamente valutato l’assicurato, concludendo per un’inabilità lavorativa del

50%, come la dr.ssa __________ nella perizia del 4 maggio 2012. Quest’ultima valutazione

è stata fra l’altro oggetto del ricorso contro la decisione 15 luglio 2013 sul

cui valore probatorio questo TCA non ha statuito, dovendo infatti annullare la

Considerandi

pronunzia per costatata violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid.

1.

). Alla dettagliata ed esaustiva perizia del 4 maggio 2012 va tuttavia prestata

adesione, valutazione che, come visto, è stata confermata dal dr. __________.

Del resto, come indicato nella STCA 22 maggio 2014 i referti dell’allora

psichiatra curante non riportavano alcuna classificazione delle patologie

riscontrate, determinanti per il riconoscimento di un danno alla salute

psichico.

Certo, il perito del SAM,

pur menzionando nell’elenco degli atti, non si è espressamente confrontato con

la differente valutazione della capacità lavorativa espressa dagli psichiatri

della Clinica __________, come pure del dr. __________, ciò che ha invece fatto

– su richiesta dell’Ufficio AI – in sede giudiziaria (cfr. consid. 1.5 e 1.6).

Ciò nulla toglie all’affidabilità della valutazione peritale. Difatti questo

TCA ritiene, sulla scorta di quanto sostenuto dal dr. __________ nelle

osservazioni 26 settembre 2016, che non sono indicati elementi clinici (la

paventata cronicizzazione dei sintomi psichiatrici rilevati nel rapporto di

dimissioni della citata clinica, che fra l’altro perdura da anni in misura

stabile, è stata parimenti rilevata dal perito) che permettono di suffragare una

maggiore incapacità lavorativa rispetto a quanto considerato dal perito

incaricato dal SAM. Il dr. __________ ha individuato, nonostante la patologia

psichiatrica, le “risorse” dell’assicurato (“Appare evidente come l’A.

nell’ambito del decorso cronico della sua malattia sia comunque giunto a creare

una situazione di comunque discreto equilibrio che avvalendosi di un buon

sostegno da parte dell’entourage famigliare gli ha consentito almeno di

rimanere indenne da scompensi psicopatologici di maggiore gravità”), descrivendo

anche le limitazioni funzionali.

In merito all’appunto

sollevato dal dr. __________ circa la scarsa collegialità legata alla mancata

presa di contatto con i medici curanti, con scritto il 28 novembre 2016

(allegato allo scritto del SAM del 6 dicembre 2016) il dr. __________ ha

risposto:

" (…)

Per quanto riguarda all’accenno finale fornito dal collega Dr. __________

nel suo certificato datato 28.10.2016 in merito ad una scarsa collegialità

legata alla mancata presa di contatto con i medici curanti da parte del

sottoscritto rispondo dicendo che non ho ritenuto di procedere in tal senso

disponendo di sufficienti informazioni provenienti dagli atti a disposizione

dai quali ho potuto trarre gli elementi che mi hanno portato a formulare un

giudizio a mio avviso esaustivo in merito sia all’inquadramento diagnostico sia

alla valutazione dello stato valetudinario dell’A.

Sulla base di ciò confermo integramente quanto da me riportato

nella valutazione effettuata nell’ambito della perizia SAM.” (doc. XIV/1).

2.6.2

All’assicurato è stato diagnosticata

una sindrome somatoforme da dolore persistente. A tal riguardo va ricordato che

un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto

tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A

determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e

spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una

classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,

rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte

dell’assicurato.

L’Alta Corte ha precisato

che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una

morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 136 V 279 consid. 3.21; 132 V 65 consid. 4.2; 131 V 49; 130 V

354.

consid. 2.2.3; SVR 2008 IV nr. 62; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser

/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag.

76.

segg. e 80 segg.).

Con sentenza pubblicata in

DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro

deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti

in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e

senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi

disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al consid. 8, il

TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte

secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale.

Ritornando alla

fattispecie concreta, non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del

dr. __________. Il perito, come detto, ha ritenuto la sindrome somatoforme senza

influsso sulla capacità lavorativa non rilevando nell’assicurato la tendenza

all’isolamento, rispettivamente una perdita d’integrazione, senza quindi esser

partito dalla presunzione dello sforzo di volontà ragionevolmente esigibile. Del

resto, dal più volte citato rapporto della Clinica di __________ si desume che

il danno alla salute extra-somatico derivi piuttosto dalla sintomatologia

depressiva.

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA può conferire alla valutazione peritale del dr. __________

valore probatorio pieno.

2.6.3

Pertanto, sulla base delle

affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito

probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che il ricorrente è abile al 50% nella propria

ed in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche.

Infine, questo Tribunale

ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti in via subordinata

dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7

Dal lato economico, rimasto incontestato, nella decisione oggetto

del presente ricorso l’amministrazione ha precisato che “… si ritiene che la

capacità al guadagno non sia incrementabile svolgendo altre professioni,

pertanto, l’incapacità lavorativa del 50% nella professione abituale equivale

al grado d’invalidità”

In altre parole, al posto

del consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI ha applicato il cosiddetto

raffronto percentuale (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V

313.

consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche

STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011,

32.2010.209

del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010).

In effetti, per la

giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle

perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio

sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b;

STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D.,

del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Pertanto, il reddito da

invalido che l’assicurato potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità

lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno

alla salute, ciò che giustifica una mezza rendita.

Visto quanto sopra, la

decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti