32.2016.87
Nuova domanda di prestazioni; confermata dal TCA la non entrata in materia decisa dall'amministrazione
15 marzo 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.87
rg/sc
Lugano
15 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 29 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione del 16 novembre 2015
l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, dopo aver
stabilito un grado d’invalidità dello 0% in applicazione del metodo ordinario
del raffronto dei redditi, aveva respinto la richiesta di prestazioni
presentata nel febbraio 2015 da RI 1 (doc. AI 43);
- nel febbraio 2016
l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Con (preavvisata)
decisione del 29 luglio 2016 l’amministrazione ha emesso una decisione di non
entrata in materia, non avendo l’assicurato dimostrato una modifica rilevante
delle circostanze successivamente all’e-manazione del precedente provvedimento
di diniego (doc. AI 15-19);
- contro questa decisione insorge
personalmente l’assicurato dinanzi al TCA postulandone l’annullamento. Produce
al riguardo tre certificati del medico curante dr. __________, uno dei quali
già prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione, nonché un
rapporto del 6 febbraio 2015 del neurochirurgo dr. __________, anch’esso già
prodotto in ambito amministrativo (doc. A/4-7). Pendente lite ha pure prodotto
un referto radiologico del 13 dicembre 2016 della Clinica __________ (doc. B);
- con
la risposta di causa l’amministrazione evidenzia come la nuova documentazione
prodotta con il gravame non giustifichi l’entrata nel merito della nuova
domanda di prestazioni. Nelle sue successive osservazioni del 10 febbraio 2017 ha
espresso la medesima considerazione per quanto riguarda il summenzionato
referto radiologico;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando
la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo
se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in
materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi
pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114
Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in concreto,
come accennato, con decisione del 16 novembre 2015 l’Ufficio AI, peritato
l’assicurato dal reumatologo dr. __________ (doc. AI 38), aveva respinto la
domanda di prestazioni dopo aver accertato un grado – stabilito tramite raffronto
dei redditi – d’invalidità nullo, l’assicurato risultando da marzo 2015 inabile
al lavoro nella misura del 40% nell’attività abituale di lavapiatti, ma
totalmente abile in attività adeguate;
- nell’ambito
della nuova domanda di prestazioni avviata nel febbraio 2016 e quindi prima
dell’emanazione della decisione formale del 29 luglio 2016, sono stati prodotti
un certificato del dr. __________ dell’11 novembre 2015 secondo cui il “paziente
continua ad essere inabile al lavoro in misura completa a tempo indeterminato”
(doc. AI 45), nonché un certificato del medesimo curante attestante che “la persona summenzionata presenta una situazione lombare degenerativa
che è stata sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione L3-4 e L4-5,
poi a successivi tentativi di infiltrazioni anestetiche ed antiinfiammatoria
perilesionali, purtroppo senza successo. I dolori ed il decondizionamento
muscolare secondario che ne deriva, oltre all’età di 61 anni, e la difficile
elaborazione psichica e culturale della situazione, hanno reso (e renderanno
per sempre) utopica una ripresa lavorativa anche in misura parziale. Contesto
globalmente le conclusioni dell’Ufficio AI del Canton Ticino, che non
condivido, e sostengo il paziente nel suo ricorso” (doc. A/5).
- sia per quanto
riguarda la diagnosi che la descrizione dei dati soggettivi, la suevocata nuova
documentazione medica non contiene elementi – come già evidenziato dal medico
SMR nella sua annotazione del 26 luglio 2016 – che consentono di concludere, ai
sensi della citata giurisprudenza, per un verosimile rilevante peggioramento
delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato in sede medica dal perito
dr. __________, che nel referto del 3 settembre 2015 aveva in particolare
osservato:
"
(…)
2. Dati soggettivi dell'assicurato
L'anamnesi del dolore avviene in presenza di un
interprete che traduce all'assicurato le domande poste dal sottoscritto in
italiano, nella sua lingua materna, ossia in __________; a più riprese le domande
vengono da me riformulate, in quanto l'assicurato non da risposte ai quesiti
posti, fornendo altre spiegazioni, a quel momento di interesse minore.
L'assicurato indica dolori manifesti non tutti i giorni, tendenzialmente
stringenti, alla muscolatura del trapezio a sinistra a tal punto da non potersi
muovere, al momento assenti, inizialmente spiega che questi non dipendono dai
movimenti della testa, in un secondo tempo precisa che il movimento della testa
porta ad un incremento dei dolori, le cervicalgie risultano indipendenti dalle
posizioni corporee assunte. Vi sono poi dolori definiti brucianti dorsali
caudali irradianti a fascia larga a cintura, nell'emicostato destro fino a
raggiungere il petto, prevalentemente di giorno rispetto alla notte,
peggioranti all'avvio, al mattino; egli sta meglio fermo che in movimento, si
accentuano da seduto, rispetto alla posizione eretta (al momento di comunicarmi
queste caratteristiche, l'assicurato si alza, rimanendo in piedi per poco
tempo), non può stare troppo in movimento, altrimenti afferma di dover
ricuperare, i dolori non cambiano alla deambulazione in salita o in discesa; vi
sono poi dolori lombari, irradianti gluteali, laterali nella coscia, nel polpaccio
destro raggiungenti il dorso del piede destro, appariscenti quest'ultimi
soprattutto quando cammina, meno da fermo, l'intensità dei dolori nella gamba
destra equivale a quella recepita nella schiena, non variano deambulando in salita
o in discesa, non si accentuano alle manovre di Valsalva, afferma
spontaneamente che sono dolori presenti sia tutti i giorni, sia tutte le notti,
il dolore sciatalgico a destra spesso si associa a dolori anteriori al
ginocchio destro. Il peso corporeo è diminuito di circa 3 - 4 kg da quando ha
smesso di lavorare. Al momento non segue un programma di fisioterapia. Come
farmaci analgesici ricorre a Dafalgan (Paracetamolo) 1 g alla sera, non assume
altri analgesici al mattino rispettivamente mezzogiorno, con regolarità.
3. Constatazioni oggettive
Esame reumatologico
60-enne, in stato generale buono, peso 66 kg / statura
161 cm. Polsi arteriosi radiali e pedidei ben tastabili.
Colonna vertebrale:
Ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del
capo, iperlordosi corta lombare, scoliosi destroconvessa dorsale, compensata,
con importante rotoscoliosi a destra, con emigibbosità toracale a destra,
rialzo della spalla destra di circa 2 cm in posizione eretta, posizione
orizzontale del bacino. Test di Matthias positivo. Colonna cervicale limitata
di 1/5 alle rotazioni globali passive bilaterali, altrimenti libera ai
movimenti passivi nelle altre direzioni, senza dolori; colonna dorsale bloccata
alla flessione attiva, estensione passiva, libera alla lateroflessione passiva
verso destra, libera alla lateroflessione passiva verso sinistra, con dolori
avvertiti dall'assicurato, tendenzialmente a fine corsa, alla lateroflessione
passiva verso sinistra, recepiti all'emicostato dorsale destro; colonna lombare
con cicatrice longitudinale mediana calma, lombare limitata di 1/3 alla
flessione attiva, di 1/5 all'estensione passiva, di 1/3 alle laterofiessioni
passive bilaterali, senza dolori alla mobilizzazione.
Distanza mento-giugulo-sternale: 18/0 cm, Ott: 30/32
cm, Schober: 10/13 cm, distanza dita-suolo anteriore: 18 cm.
Articolazioni periferiche:
Muscolatura omerale molto ben sviluppata dalle due
parti, ingrossamento dei contorni articolari acromeoclaveari bilaterali,
articolazioni non indolenzite, senza tumefazioni sinovitiche, mobilizzazione
passiva delle spalle libera in ogni direzione, senza arco dolente, test
resistivi per le cuffie rotatorie ben tenuti, indolori. Cicatrice longitudinale
radiale prossimale calma all'avambraccio sinistro, gomiti dalle due parti non
indolenziti, con mobilità passiva libera, indolore. Polsi con mobilità passiva
normale, indolori. Iperestendibilità delle articolazioni interfalangee
prossimali soprattutto III a destra, Ill e IV a sinistra, articolazioni non
indolenzite, non tumefatte, chiusura dei pugni completa dalle due parti. Anche
bilateralmente libere ai movimenti passivi, indolori. Ginocchia con cicatrice
laterale calma a sinistra, articolazioni stabili, test di McMurray negativo
bilateralmente, mobilità passiva libera, indolore, con sfregamento femoropatellare
bilaterale. Caviglie con mobilità passiva normale indolori. Piedi traversopiatti
bilaterali con alluci valghi e dita a martello dalle due parti.
Esame neurologico:
Destrimane. Riflessi bicipitali, tricipitali,
patellari, achillei, mediovivaci e simmetrici, Babinski bilateralmente
negativo. Manovra di Lasègue negativa dalle due parti. Segno di Tinel negativo
ai solchi dei nervi ulnari come pure ai canali carpali dalle due parti. Forza
rozza ai muscoli bicipiti, tricipiti, ai gruppi muscolari delle gambe, intatta
M5. Deambulazione sui talloni e sulle punte dei piedi regolare, segno di Trendelenburg
negativo bilateralmente. Marcia senza zoppia.
Osservazioni:
L'assicurato durante l'anamnesi del dolore, rimane
quasi sempre seduto, senza ricercare posizioni antalgiche; si alza un'unica e
sola volta, per poco tempo, momento in cui riferisce di stare meglio in genere
in piedi che seduto. L'anamnesi del dolore, sebbene tradotta nella lingua
materna, è difficilmente strutturabile, a più riprese il sottoscritto richiede
all'interprete di riformulare la domanda originariamente posta, in quanto la
risposta dell'assicurato non si rifà al quesito formulato dal sottoscritto.
Prima dell'esame clinico rispettivamente dopo, l'assicurato si sveste
rispettivamente riveste autonomamente, senza segni di risparmio, chinandosi in
particolare liberamente sia quando toglie le scarpe, sia quando mi mostra il
percorso del dolore sciatalgico. Stando in posizione eretta, l'assicurato
rimane fermo senza muoversi, permettendo al sottoscritto di annotare le sue costatazioni.
Durante l'esame clinico, avvenuto senza la presenza dell'interprete che rimane
seduta nella sala accanto, pronta a tradurre, l'assicurato intende rapidamente
quanto a lui richiesto.
Valutazione:
Il signor RI 1, nato il __________1955, Via __________,
è noto da tempo per dolori al rachide, per cui il 28.5.2014 veniva sottoposto a
risonanza magnetica della colonna lombare evidenziante una discopatia
plurisegmentale tra L3 e S1 con alterazioni di tipo Modic in L4/L5, protrusione
discale circonferenziale L4/L5 con restringimento del recesso laterale di
destra con possibile conflitto con la radice di L5 a destra, spondilartrosi
associata; il 13.6.2014 beneficiava di un'infiltrazione periradicolare di L5 a
destra. Il 14.7.2014 cadeva dall'altezza di 2 metri accusando in seguito dolori
intensi al rachide e all'emitorace destro; una TAC vertebrale mostrava una
frattura vertebrale D11 con deformazione a cuneo anteriore, con rottura del
muro vertebrale posteriore, senza coinvolgimento dei pedicoli, con lieve
riduzione di ampiezza del canale vertebrale a questo livello con ematoma
epidurale anteriore a partire da D10; ad una TAC toracoaddominale si vedevano
anche diverse costole sul lato destro fratturate; i medici curanti, allora in __________,
optavano per un procedere terapeutico conservativo. Nel corso dell'autunno
2014, l'assicurato veniva seguito in ambito neurochirurgico specialistico dal
Dr. __________ a __________, lamentando a quel momento dolori all'arto
inferiore destro con perimetro di deambulazione di 50 metri; lo specialista
giungeva alla diagnosi di claudicatio neurogena L4 ed L5 a destra, vedendo alla
risonanza magnetica della colonna lombosacrale del 28.5.2014, una stenosi foraminale
serrata in L3/L4, L4/L5 a destra per cui poneva l'indicazione a decompressione
microchirurgica, intervento che avveniva il 3.2.2015 nella forma di una decompressione
osteolegamentosa microchirurgica L3-L4 ed L4-L5. Attualmente l'assicurato il
quale trattamento analgesico si limita all'assunzione di 1 g di Paracetamolo
serale, accusa dolori prevalentemente al mattino definiti brucianti dorsali
caudali irradianti a fascia larga a cintura nell'emicostato destro fino a raggiungere
il petto, prevalentemente di giorno, rispetto alla notte, peggioranti
all'avvio, afferma di stare meglio ferma che in movimento, i sintomi si
accentuano da seduto, rispetto alla posizione eretta, non pub stare troppo in
movimento, non vede differenza alla deambulazione in salita o in discesa, vi
sono poi anche dolori lombari irradianti gluteali, laterali nella coscia e nel
polpaccio destro raggiungenti il dorso del piede destro, soprattutto quando
cammina, mena da ferma, l'intensità dei dolori all'arto inferiore destro
equivale a quella recepita al rachide, i dolori non variano deambulando in salita
o in discesa, spesso il dolore sciatalgico si associa a dolori anteriori al
ginocchio destro; all'esame clinico nota un'ipercifosi della dorsale con
marcata protrazione del capo, un' iperlordosi lombare corta, una scoliosi
destroconvessa dorsale compensata con importante rotoscoliosi a destra con emigibbosità
toracale a destra, il corsetto muscolare e lomboaddominale è decondizionato; la
colonna dorsale appare così bloccata alla flessione attiva, estensione passiva,
ma libera alla lateroflessione passiva verso destra e sinistra, con dolori
avvertiti dall'assicurato tendenzialmente a fine corsa alla lateroflessione
passiva verso sinistra, sentiti all'emicostato dorsale destro; la lombare si
presenta moderatamente limitata alla flessione attiva, minimamente ridotta
all'estensione passiva e moderatamente alle lateroflessioni passive bilaterali,
senza dolori ai movimenti; sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità
coxofemorale passiva dalle due parti è libera ed indolore, le ginocchia impongono
stabili senza segni meniscali e con mobilità passiva libera ed indolore, è presente
uno sfregamento femoropatellare bilaterale indicante un possibile danno
cartilagineo ai compartimenti anteriori dalle due parti. Ad intermittenza
l'assicurato accusa anche dolori tendenzialmente stringenti alla muscolatura
del trapezia a sinistra, a tal punto da non potersi muovere, probabilmente
peggioranti al movimento della testa, ma indipendenti dalle posizioni corporee assunte,
senza brachialgie associate; in ipercifosi della dorsale con marcata
protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale, la colonna cervicale
risulta minimamente limitata alle rotazioni globali passive bilaterali,
altrimenti libera ai movimenti passivi nelle altre direzioni, senza comparsa di
dolori; sono assenti deficit cervicoradicolari; noto una muscolatura omerale
molto ben sviluppata dalle due parti, a sostegno di un utilizzo regolare contra
resistenza delle spalle; vi è un ingrossamento dei contorni articolari
acromeoclaveari bilaterali, senza indolenzimenti, sospetto per un'artrosi
acromeoclaveare, la mobilità passiva delle spalla è libera dalle due parti,
assente in particolare una sintomatologia di attrito sottoacromeale, i test
resistivi per le cuffie rotatorie ben tenuti ed indolori depongono contra una
lesione maggiore alle stesse.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome
toracolombospondilogena cronica a destra in esiti da frattura compressiva del
corpo vertebrale D11 con deformazione a cuneo dopo evento traumatico il
14.7.2014, note alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare
(discopatie L3-S1), esiti da decompressione osteolegamentosa microchirurgica da
L3 a L5 a destra, il 3.2.2015, gravi disturbi statici del rachide (ipercifosi
della dorsale con marcata protrazione del capo, iperlordosi lombare corta,
scoliosi destroconvessa dorsale, compensata, con importante rotoscoliosi a
destra, emigibbosità toracale a destra), decondizionamento e sbilancio
muscolare, sindrome cervicospondilogena cronica intermittente a sinistra in
ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo con scoliosi destroconvessa
dorsale.
Gli esiti fratturativi vertebrali e costali, la nozione
anamnestica di un chiaro sovracconsumo di bevande alcooliche, mi induce a
suggerire al medico curante la richiesta di una densitometria ossea al fine di
escludere un'osteoporosi sottogiacente in grado di essere trattata adeguatamente.
Non ho altre proposte terapeutiche da formulare, in
grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua di questo
assicurato. Va comunque osservato che il trattamento analgesico attualmente in
corso non è proporzionato alla sintomatologia algica definita come invalidante.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di
carico descritti nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 -
9 ore, con rendimento massimo del 100 %, a partire dal 3.5.2015, a distanza di
3 mesi dall'intervento di decompressione microchirurgica L3-L5 a destra del
3.2.2015.
L'assicurato si dichiara da ultimo attivo come
lavapiatti, attività svolta quasi esclusivamente in posizione eretta con
necessità di anteflessione e torsione del tronco, quindi in parte inadatta allo
stato di salute attuale, per cui lo giudico per l'ultimo lavoro eseguito, abile
al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una
diminuzione del rendimento del 40 %, dovuta alla necessità di maggiori pause,
di alternare le posizioni corporee al bisogno, sempre a decorrere dal 3.5.2015.
Come casalingo, giudico l'assicurato, sempre a partire
dal 3.5.2015, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale, ma
con una diminuzione del rendimento del 10 %.
Rispondo alle vostre domande:
A.
Basi cliniche
1. Anamnesi
Vedasi quanto precede.
2. Dati soggettivi dell'assicurato
Vedasi quanto precede.
3. Constatazioni obiettive
Vedasi quanto precede.
4. Diagnosi
Sindrome toracolombospondilogena cronica a destra in
- Esiti da frattura compressiva del corpo
vertebrale Dl 1 con deformazione a cuneo dopo evento traumatico il 14.7.2014
- Note alterazioni degenerative
plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L3-S1) Ekti da decompressione
osteolegamentosa microchirurgica da L3 a L5 a destra, il 3.2.2015
- Gravi disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale con marcata protrazione del capo, iperlordosi lombare
corta, scoliosi destroconvessa dorsale, compensata, con importante rotoscoliosi
a destra, emigibbosità toracale a desta)
- Decondizionamento e sbilancio muscolare
Sindrome cervicospondilogena cronica intermittente a
sinistra in
- Ipercifosi della dorsale con marcata
protrazione del capo con scoliosi destroconvessa dorsale
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di
carico descritti nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 -
9 ore, con rendimento massimo del 100 %, a partire dal 3.5.2015, a distanza di
3 mesi dall'intervento di decompressione microchirurgica L3-L5 a destra del
3.2.2015.
L'assicurato si dichiara da ultimo attivo come lavapiatti,
attività svolta quasi esclusivamente in posizione eretta con necessità di
anteflessione e torsione del tronco, quindi in parte inadatta allo stato di
salute attuale, per cui lo giudico per l'ultimo lavoro eseguito, abile al
lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una
diminuzione del rendimento del 40 %, dovuta alla necessità di maggiori pause,
di alternare le posizioni corporee al bisogno, sempre a decorrere dal 3.5.2015.
(…)” (doc. AI 38 pp. 3-8)
- per quanto
riguarda l’aspetto psichico, quanto accennato dal medico curante – che parla di
“difficile elaborazione psichica e culturale della situazione” (doc.
A/5) – non consente all’evi-denza di ipotizzare l’insorgenza di un disturbo
avente natura invalidante;
- d’altronde
neppure la refertazione prodotta con il gravame e successiva alla data
d’emanazione del querelato provvedimento, oltre a contenere invero valutazioni
in parte volte a contestare la precedente decisione del 16 novembre 2015, permette
di concludere per una modifica rilevante della situazione invalidante rispetto
alle risultanze peritali e alle relative valutazioni SMR (doc. AI 40-41), in
esito alle quali l’ammini-strazione aveva reso la precedente decisione di
diniego nel novembre 2015. Infatti, né la generica e non ulteriormente
circostanziata certificazione del 17 agosto 2016 nella quale il curante ha
indicato che “la persona summenzionata è inabile al lavoro al 100% per malattia
dal 1.9.2016 al 30.9.2016 incluso” (doc. A/4) e che “la situazione del
paziente è cronicizzata, i dolori persistono, nonostante due interventi neurochirurgici,
in presenza di un quadro di degrado e di disadattamento psico sociale che
rendono illusorio il suo rientro nel mondo del lavoro ea titolo definitivo”
(doc. A/4), né il successivo suo certificato del 5 settembre 2016 in cui è
attestato che “la situazione del paziente dopo due
interventi di decompressione microchirurgica su stenosi foraminale L3-L4 ed
L4-L5, intervallati da una infiltrazione periradicolare L4 ed L5 sotto scopia è
cronicizzata: i dolori persistono in una sindrome lombare dolorosa persistente,
e si accentuano in modo invalidante già dopo una deambulazione di 200 m sul
lungolago, la sera. Tutto ciò, in presenza di un quadro di degrado e di disadattamento
psico sociale (isolato, rallentato, solo, difficoltà di comunicazione linguistica)
rende a mio avviso illusorio il suo rientro nel mondo del lavoro, anche solo in
misura parziale, a titolo definitivo, in contrasto con quanto preteso
dall’Ufficio Invalidità. Sono certo che, in caso di dubbio una perizia
neurochirurgica specialistica neutrale, eventualmente assortita da una
valutazione psichiatrica confermeranno questa mia presa di posizione” (doc. A/7),
non contengono sul piano diagnostico e su quello della
valutazione della capacità lavorativa nuovi elementi in base ai quali sia
possibile ipotizzare una rilevante modifica dello stato invalidante e ciò con riferimento
a quanto accertato in sede medica peritale (cfr. supra, la citata perizia del
dr. __________). In tale senso va condivisa la valutazione del medico SMR del 9
settembre 2016, secondo cui la citata nuova documentazione medica “non
contiene informazioni su eventuali nuovi aspetti per quanto riguarda l’oggettività
clinica, ma riassume brevemente l’anamnesi ed elenca i disturbi dell’assicurato
e considerazioni a proposito della situazione socio-professionale che esula non
dalle competenze mediche” (cfr. V/1);
- per quanto riguarda
da ultimo il sopra citato referto radiologico prodotto pendente lite, se da un lato
sul piano diagnostico risulta una modifica rispetto alle precedenti
valutazioni, da tale rapporto non sono tuttavia evincibili elementi in base ai
quali poter ammettere, con la verosimiglianza richiesta, una incidenza di tale
stato di salute sull’effettiva capacità lavorativa e di conseguenza al guadagno
dell’assicurato, diversa da quella accertata e valutata in precedenza. Il nuovo
referto radiologico conclude infatti evidenziando:
"
(…)
-
Cedimento recente del soma
di D12 con edema della spongiosa ossea associato.
-
Spondilartrosi e discopatie
multiple da L3 ad S1 con radicolopatia L3 ed L5 soprattutto a destra.
-
In esiti di laminectomia
L4-L5 persiste una componente discale intra-foraminale L4 a destra con
compressione della radice omolaterale corrispondente.
-
A questo livello si associa
anche presa contrastografica dei tessuti molli vertebrali e paravertebrali
anteriori e posteriori come per fenomeni di flogosi ancora attiva senza segni
di chiara discite.
-
Non mielopatia.” (doc. B);
- in
conclusione, non avendo l’assicurato reso validamente verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della
decisione impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita
conferma;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti