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Decisione

32.2016.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

Se la capacità

al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.4. Nel caso in esame, va in

primo luogo rilevato che, rispetto alla precedente decisione, la situazione

medica è rimasta invariata (“Si convalida una limitazione stabile del 50%

per ogni attività anche se sedentaria per diminuzione di rendimento come fino

ad ora …”; cfr. annotazioni 12 marzo 2015 del SMR in doc. AI 126).

Una modifica vi è invece

stata dal punto di vista economico con la costituzione della nuova società

__________ con sede a __________, presso la quale, secondo quanto indicato

dall’assicurato durante l’inchiesta economica del 7 maggio 2015, “… sono

state assunte 4 persone, 2 ingegneri informatici e 2 specialisti in servizi

informatici. Il dipendente __________ è diventato dipendente della nuova

società. La società è stata creata per mantenere i diritti di proprietà dei

software …” (pag. 418 dossier AI). Inoltre, sempre dalla citata inchiesta

risulta una progressione degli utili aziendali della __________.

Occorre pertanto verificare

se queste modifiche sono rilevanti ai fini del diritto alla rendita.

2.5. Per determinare i redditi da

valido e da invalido, l’Ufficio AI ha utilizzato lo stesso metodo di calcolo di

cui alle decisioni 11 giugno 2013, a loro volta fondate sull’inchiesta

economica per persone con attività professionale indipendente eseguita nel

gennaio 2012 (doc. AI 78).

Nell’inchiesta 7 maggio

2015 l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute, le

indicazioni dell’assicurato, la formazione scolastica e professionale, la

situazione attuale dell’azienda e del personale nonché i cambiamenti imputabili

al danno alla salute, al confronto tra i campi di attività, all’evoluzione dei

redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di provvedimenti

d’integrazione (poi scartata), ha preso il reddito da valido 2010 definito in

sede d’inchiesta economica del gennaio 2012 pari a fr. 214'521.--,

aggiornandolo al 2013 (fr. 216'521) ed al 2014 (fr. 217'788).

Il reddito da invalido,

invece, è stato definito partendo dai salari iscritti nel conto individuale

dell’assicurato, dedotte le indennità giornaliere LAINF, con l’aggiunta del 50%

(quota parte) degli utili aziendali di __________ relativi agli anni 2013, 2014

e di __________ per l’anno 2014 (cfr. allegato 2 inc. AI pagg. 425 e 426 i cui

dati sono stati estrapolati dai relativi bilanci e conti economici delle due

società prodotti il 12 dicembre 2014, 14 e 30 marzo 2016; inc. AI doc. AI 121,

136, 138). Di conseguenza il reddito da invalido è stato fissato

rispettivamente a fr. 121'629.-- (2013) e a fr. 222'607. -- (2014). Dal

raffronto dei redditi per il 2013 è risultato un grado d’invalidità del 44% e

per il 2014 dello 0%.

A titolo di

valutazione finale l’incaricato ha rilevato:

" (…)

L’assicurato nel corso del 2013 ha creato una nuova società la __________

a __________ con 4 dipendenti. Tale struttura è stata creata per poter

garantire i diritti di proprietà dei Software che loro propongono. Tale società

ha da subito presentato ottimi risultati come dimostrano i dati contabili.

Quindi l’assicurato ha ottimizzato il proprio lavoro delegando il più possibile

ai 4 dipendenti e lavorando al meglio come lo stato di salute gli permetta ha

ottenuto dei benefici in termini di reddito.

La tabella del raffronto dei redditi del 2014 evidenzia come non vi siano i

presupposti per un diritto a rendita in quanto il grado d’invalidità risulta

pari a 0%.

Si ritiene quindi corretto procedere con la soppressione della rendita sin qui

erogata secondo i termini di legge. (…)” (cfr. incarto AI pag. 423)

Di conseguenza, prendendo

il 2014 come anno di riferimento, con progetto di decisione del 26 aprile 2016 l’Ufficio

AI ha paventato la soppressione della rendita.

Con osservazioni 20 maggio

2016 l’assicurato ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, in

particolare per quel che concerne l’assunto fatto dall’incaricato

dell’inchiesta economica di consideralo quale indipendente, con redditi

percepiti dalle due società. In particolare egli ha rilevato:

" (…)

In effetti, contrariamente a quanto preteso dall’UAI, i documenti

che si producono dimostrano come la situazione dell’assicurato non abbia subito

alcun miglioramento e come pertanto la rendita sinora da lui percepita debba

essere confermata sia quale principio che nel suo grado di invalidità.

Dagli estratti del Registro di Commercio che si producono si può

rilevare come l’assicurato sia socio della società __________ (doc. 1) con una

quota di 1'000.00 (su CHF 20'000.00 di capitale sociale), mentre per quanto

attiene alla __________ (doc. 2), tutte le quote siano detenute dalla __________.

Già da questo appare evidente come l’assicurato non possa – non si vede infatti

come – trarre quei benefici che appaiono quindi semplicemente asseriti, con

riferimento all’anno 2014, nel rapporto d’inchiesta che sta alla base del

progetto di decisione.

Il signor RI 1 è dipendente della __________ ed è unicamente

amministratore della __________, per la quale non svolge altra attività.

La __________ non ha mai pagato dividendi alla propria socia __________,

come risulta già dalla dichiarazione __________ che qui si acclude (doc.3).

Si allega alla presente anche copia della dichiarazione dei

redditi dei coniugi __________ per l’anno 2014, nonché i bilanci 31.12.2014 e

31.12.2015 delle due società, documenti dai quali appare ulteriormente la

veridicità di quanto sopraesposto (doc.4). (…)”

(cfr. incarto AI pag. 435-436)

In risposta, con

annotazioni 1° giugno 2016, l’incaricato ha evidenziato:

" (…)

Facciamo presente come nella decisione cresciuta in giudicato

dell’11.06.2013, il collega aveva considerato gli utili societari del 50% con

la moglie in base ai dati reperiti in sede d’inchiesta ed in base all’impegno

sia dell’assicurato che della moglie.

In seguito è stata creata una nuova società sempre di proprietà

dei coniugi e di conseguenza abbiamo applicato, uniformemente alla precedente

decisione, lo stesso metodo di valutazione suddividendo gli utili in parti

uguali. (…)” (cfr. incarto AI pag. 471).

Facendo riferimento a

quanto sopra, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

2.6. Nell’ambito dell’istruttoria

relativa alla domanda di prestazioni – sfociata nelle decisioni 11 giugno 2013

(cfr. consid. 1.1) – l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato, nonostante egli

sia dipendente della __________, quale persona con attività indipendente. Questo

in virtù della determinante influenza gestionale sulla stessa, insieme alla di

lui moglie, come si evince dall’inchiesta economica del 2012 (cfr. doc. AI 78).

Va al riguardo fatto

presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o

direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una

società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della

società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in

analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività

dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non

giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati

indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica

aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è

Considerandi

segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime

di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti

stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF

9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016

consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,

formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in

casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009

del 28 luglio 2010).

Il

marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio

2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di

una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia,

se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su

quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è

giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i

lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più

anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.

8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è

considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una

notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può

basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista

unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile

(8C_346/2012)”.

Nel ricorso l’assicurato

sostiene di non essere dipendente della nuova società __________, ma unicamente

amministratore e che la __________ detiene la totalità delle 20 quote

societarie della prima. Come risulta dal Registro di commercio, il ricorrente è

socio gerente della __________ con diritto di firma individuale, come del resto

anche per la __________. Non va poi dimenticata, così come appurato

nell’inchiesta economica del 2012, la posizione di controllo dell’assicurato

insieme alla di lui moglie, in seno alla __________. Inoltre, le succitate due

società hanno i medesimi scopi sociali (l’acquisto, la vendita e la mediazione

di computer, accessori e applicazioni ecc.), cosi come si evince dai relativi

estratti del Registro di Commercio (doc. AI 130).

Nella __________

l’assicurato ha del resto delegato “maggiormente ai dipendenti” al fine

di “ottimizzare il lavoro e poter prendersi le dovute pause per sopperire i

problemi di salute” (cfr. inchiesta 7 maggio 2015 pag. 421 dossier AI).

In queste circostanze è pertanto

lecito concludere che il ricorrente determina la volontà societaria, motivo per

cui, con riferimento alla succitata giurisprudenza, correttamente è stato

ritenuto, ai fini della valutazione dell’invalidità, come una persona con

attività indipendente.

Per quel che concerne la

determinazione del grado d’invalidità, l’incaricato - in presenza di dati

affidabili - ha rettamente proceduto al raffronto dei redditi. In particolare,

per quel che concerne il reddito da invalido, partendo dal salario percepito

dalla __________, egli ha aggiunto metà degli utili societari. Questo metodo di

calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è stato del resto

utilizzato dall’Ufficio AI e implicitamente confermato da questo Tribunale in

altre sentenze (STCA 32.2016.1 del 30 novembre 2016, 32.2014.143 del 24 agosto

2015; esplicitamente confermato nella STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013).

In merito alla contestata quota

di ripartizione del 50% degli utili societari tra l’assicurato e sua moglie, uniche

persone che gestiscono le società, va ricordato che nelle annotazioni 1° giugno

2016.

l’incaricato ha spiegato di aver fatto riferimento alla precedente

inchiesta economica posta a fondamento delle decisioni 11 giugno 2013, divenute

definitive. Ritenuto che rispetto all’inchiesta economica del 2012 la

situazione all’interno della __________ è rimasta immutata e che ora quest’ultima

controlla la __________, è corretto riprendere la summenzionata ripartizione.

Certo che nella decisione

contestata l’Ufficio AI ha considerato i dati economici del 2014 per

giustificare la soppressione della rendita. Nella risposta di causa è stato

rettamente rilevato che a quel momento non erano disponibili i dati aziendali

più recenti e che i bilanci e conti economici provvisori del 2015 non potevano

essere presi in considerazione. Tuttavia, con rapporto 20 settembre 2016,

l’incaricato, prendendo in considerazione i dati aziendali del 2015, è giunto

ad un grado d’invalidità del 35% (VI/1).

In merito al calcolo del

reddito da invalido, con lettera del 14 aprile 2017 questo TCA ha chiesto

all’Ufficio AI quanto segue, ricevendo risposta il 24 aprile 2017

dall’incaricato (la risposta è indicata in grassetto):

" Nel

rapporto 7 aprile 2016 relativo all’inchiesta economica per indipendenti

l’ispettore ha determinato il reddito da invalido facendo capo “ai dati

inerenti il salario percepito dall’assicurato al quale sottraiamo le IG

percepite e aggiungiamo la quota parte definita in 50% dell’utile societario

per gli anni 2013 e 2014” (pag. 422 incarto AI).

1) Per quale motivo

è stato preso in considerazione quale salario per il 2013 fr. 124'776.-- e per

il 2014 fr. 56'998.--, importi che corrispondono al “reddito fiscale lordo”

(vedi tabelle al punto no. 7) e non quelli registrati nel conto individuale

(CI)? Nell’inchiesta 18 febbraio 2013, invece, è stato utilizzato il salario

risultante dalla distinta AVS (fr. 39'420.-- per il 2010 e fr. 62'742.--; cfr.

pag. 253 incarto AI).

Abbiamo ritenuto che durante

l’analisi risultando una discrepanza tra il dato del CI e il reddito fiscale,

quest’ultimo risultasse più rappresentativo e veritiero. Abbiamo in prima

istanza ritenuto che il dato del CI comprendesse ancora le indennità

assicurative, indi per cui abbiamo ritenuto opportuno procedere con il reddito

fiscalmente imposto (cosa ritenuta ora errata in quanto in seguito abbiamo di

nuovo sottratto le indennità percepite, quindi è come se fossero state

sottratte due volte).

Ora con il dato del CI 2014 pari a

61'794 e con dato da certificato di salario pari fr. 66'041.-- è evidente che

le IG percepite per tale anno pari a fr. 4'247.-- siano state sottratte. Di

conseguenza abbiamo commesso un errore nel non ritenere tale dato affidabile e

corretto.

Alla luce di quanto sopra il nuovo

calcolo per la definizione del reddito da invalido 2014 risulterebbe come

segue:

Reddito lordo 61'794.-- + ½ utile __________

180'717.-- + ½ __________ 158'997.--.

L’utile 2014 della __________ è

stato calcolato annualizzando (172’247/13*12).

Il redito da invalido 2014 risulta

quindi essere pari a fr. 231'651.--lordi.

Per il 2013 avevamo mantenuto lo

stesso metodo di calcolo per mantenere una coerenza nel metodo di calcolo,

tuttavia anche per questo anno il reddito da invalido va ritenuto grazie

all’ausilio dei dati del CI che risultano già al netto delle indennità

percepite.

Il reddito da invalido 2013 è

quindi apri a 74'995.-- + ½ Utile __________ 93'717.--.

Il reddito definito è pari a fr.

121'853.-- lordi.

Per le valutazioni di raffronto dei

redditi eseguiti nel rapporto del 7.4.2016 non risultano variazioni le

percentuali di diminuzione del reddito dell’attività professionale rimangono

invariate.

2) Cosa s’intende

con “reddito fiscale lordo”, così come esposto nella tabella al punto no. 7

dell’inchiesta (pag. 421 incarto AI)?

Con “reddito fiscale lordo”

s’intende il reddito fiscale netto al quale vengono aggiunti i contributi di

legge secondo le percentuali esposte sulle tavole scalari dei contributi

emanate dall’UFAS.

3) Confermate il

reddito con invalidità esposto nella decisione contestata?

Correggiamo il reddito da invalido

contestato secondo quanto determinato al punto 1).

4) Nel calcolo

concernente il 2015 contenuto nelle annotazioni 20 settembre 2016, allegate

alla risposta di causa, l’ispettore ha utilizzato il “reddito netto” di fr.

52'374.-- che corrisponde al 2014. Qual è il “reddito fiscale netto” del 2015?

Il reddito fiscale netto per il

2015.

è pari a fr. 51'253.-- mentre la registrazione a CI riporta 53'410.-- (abbiamo

erroneamente riportato nella valutazione il reddito 2014 – errore di

trascrizione).” (doc. IX/1)

Pertanto, con le succitate

dovute correzioni, valgono i seguenti raffronti dei redditi, con i rispettivi

gradi d’invalidità:

·

2013: reddito da valido fr. 216'521.--, reddito da invalido

fr. 121'853.--, grado d’invalidità

del 43,80%;

·

2014: reddito da valido fr. 217’789.--; reddito da invalido

fr. 231'651.--, grado d’invalidità

nullo;

·

2015: reddito da valido di fr. 218'588; reddito da invalido di

fr. 141’855 [(fr. 51'253

+ aliquota 8.829%) = 55'778.-- di “reddito fiscale lordo” + totale parte quota

redditi aziendali di __________ e __________ di complessivi fr. 86’077 (cfr. il

calcolo riportato nelle annotazioni 20 settembre 2016, VI)], grado d’invalidità

del 35%.

Non presentando

l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha

soppresso la rendita.

Visto quanto sopra, è da

ritenere accertato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), che nonostante il danno alla salute, rimasto invariato,

l’assicurato è riuscito ad incrementare i suoi redditi, migliorando di

conseguenza la sua capacità al guadagno in modo tale da non avere più diritto

ad una rendita.

Ne consegue che la

decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.7

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Le spese di procedura di fr.

500.-- sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti