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Decisione

32.2016.90

Prima richiesta AI; LAINF-LAI; perizia SAM; rinvio atti per nuovi accertamenti medici, professionali ed economici; nomina perito con metodo aleatorio e decisione incidentale impugnabile

10 aprile 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito

che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del

15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.4. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente, è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti [in

particolare, della valutazione neurologica del 20 gennaio 2011 del prof. dr.

med. __________, Primario del servizio di neurologia dell'__________, su

incarico della __________ (pag. 314-317 incarto AI), della perizia

pluridisciplinare del SAM dell'20 novembre 2012 relativa all'aspetto

psichiatrico, reumatologico, neurologico e neuropsicologico (pag. 347-424

incarto AI), della perizia privata del 26 gennaio 2014 del dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, (pag. 504-535 incarto AI), del complemento peritale

del SAM del 25 luglio 2014 (pag. 544-564 incarto AI) e, da ultimo, dell'apprezzamento

neurologico del 30 marzo 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia e dirigente del gruppo di specialisti in neurologia del Centro __________

della __________ di Lucerna (pag. 676-681 incarto AI)] come pure dell'accertamento

professionale presso il Centro d'accertamento professionale di __________ dal

22 marzo al 19 aprile 2010 (pag. 214-252 incarto AI) e della pertinente

documentazione infortunistica (pag. 1-197 incarto LAINF relativo al periodo 31

gennaio 2001-11 marzo 2014), questo Tribunale concorda con la necessità,

evidenziata pendente lite dall'UAI, di procedere, all'acquisizione agli atti

dell'intero dossier infortunistico, ritenuto che l'assicurato non è affetto da

alcuna patologia invalidante extra-infortunistica (tant'è che neppure il suo

patrocinatore pretende il contrario) e che, dopo la visita di chiusura del 26

febbraio 2014 (pag. 187-197 incarto LAINF), il dossier LAINF non è stato più

aggiornato.

Tale incarto dovrà poi essere sottoposto al medico SMR, il quale sulla base

degli esiti delle indagini di carattere medico effettuate nel frattempo in

ambito LAINF e considerato il tempo trascorso dall'ultima approfondita

valutazione peritale eseguita dal SAM nel novembre 2012 relativa all'aspetto

psichiatrico, reumatologico, neurologico e neuropsicologico (pag. 347-424

incarto AI), valuterà in quali ambiti dovrà essere effettuata una nuova

valutazione peritale allo scopo di definire le effettive limitazioni funzionali

di cui è affetto l'assicurato come pure la reale capacità lavorativa in

attività adeguate, ritenuto come sia già pacifico che la capacità di svolgere

l'originaria professione di autista di mezzi pesanti sia da ritenere ormai compromessa

in maniera totale.

Dopo queste nuove indagini

mediche, occorrerà predisporre i necessari accertamenti professionali [sempre

che gli stessi non siano già stati eseguiti nel frattempo in ambito LAINF, alla

luce delle risultanze del rapporto del 16 febbraio 2006 della Clinica __________

di riabilitazione di __________ (pag. 100-111 incarto LAINF) e dell'accertamento

professionale presso il Centro d'accertamento professionale di __________ dal

22 marzo al 19 aprile 2010 (pag. 214-252 incarto AI), ormai ambedue parimenti datati],

sottoponendo nuovamente il dossier al CIP, rispettivamente i necessari

accertamenti economici e determinare il diritto a prestazioni.

Nulla muta a questa conclusione la stigmatizzazione dell'operato dell'UAI, da

parte del patrocinatore dell'assicurato, per non aver consultato l'incarto

LAINF a tempo debito, segnatamente prima della decisione contestata, in

considerazione del fatto che il suo cliente era affetto solo da un danno alla

salute di natura infortunistica e che l'amministrazione era al corrente

dell'istruttoria __________ (cfr., in particolare, doc. VI e X). Il TCA non può,

tuttavia, esimersi dall'osservare che nel caso di specie l'agire

dell'amministrazione (in particolare, l'emissione della decisione contestata il

27 giugno 2016 a fronte di un incarto LAINF aggiornato l'ultima volta all'11

marzo 2014 e, quindi, alla visita medica di chiusura del 26 febbraio 2014) non

è, in effetti, esente da critiche.

2.5. Nella già citata sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti

Considerandi

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2).

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un

rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e

DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha in sostanza fondato la decisione

impugnata esclusivamente sul parere di un proprio medico consulente (per

un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2)

che, tra l'altro, neppure aveva a disposizione l'incarto LAINF completo, visto

che l'ultimo aggiornamento risale all'11 marzo 2014. Al parere dei consulenti

esterni (SAM), a prescindere da ogni considerazione sul contenuto, non può

essere attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.3) già solo per

il fatto che la loro valutazione risale al 20 novembre 2012 (con visite

eseguite tra fine agosto/inizio ottobre 2012: pag. 347-424 incarto AI; ed il

relativo complemento al 25 luglio 2014: pag. 544-564 incarto AI), allorquando

la decisione contestata (che delimita il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF

130.

V 140) è stata emessa il 27 giugno 2016 e qualche mese prima di tale

data, e più precisamente il 30 marzo 2016, era stato allestito per conto dell'__________

l'apprezzamento neurologico del dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia e dirigente del gruppo di specialisti in neurologia del Centro __________

della __________ di __________ (pag. 676-681 incarto AI), di cui si è già detto

in narrativa.

Non è dunque necessario

procedere all'esperimento di una perizia giudiziaria. La relativa richiesta,

formulata più volte in questa sede dall'avvocato del ricorrente (doc. I, VI e

X), è pertanto respinta.

La decisione di rinvio è

ancor più giustificata se si considera che, per i motivi già esposti al

considerando 2.4, in esito alle nuove indagini mediche, occorrerà in ogni caso

predisporre i necessari accertamenti professionali ed economici del caso, prima

di determinare il diritto a prestazioni.

2.6

Per

quanto concerne invece la richiesta del 20 settembre 2016, formulata in via

subordinata dal patrocinatore dell'assicurato, di rinviare gli atti

all'amministrazione a condizione però che la perizia pluridisciplinare venga

"affidata ad un ente totalmente indipendente dall'UAI e tale da

garantire l'assoluta oggettività ed indipendenza anche dai medici del SAM che

si sono già espressi" (doc. VI), ribadita nelle osservazioni dell'11

ottobre 2016, in cui il rappresentante del ricorrente ha sottolineato come il

mero rinvio degli atti all'UAI "(ora parte in causa a tutti gli

effetti) non convince alla luce dell'esigenza d'imparzialità - fosse anche solo

formale - d'indipendenza dei medici che verrebbero nuovamente incaricati"

mentre il modo di procedere a lui precedentemente indicato garantiscono

l'imparzialità della valutazione del caso del suo cliente (doc. X), questo Tribunale

ricorda che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari

deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in

materia di assicurazioni sociali”, in RtiD II-2016, pag. 337 e ss).

In

particolare, nella già citata DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato

nei confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie

multidisciplinari (cfr. consid. 2.3). L’Alta Corte ha segnatamente raccomandato

la designazione in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid.

3.

), ciò che ha portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione

“Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis OAI, entrato in vigore il 1° marzo 2012); sono

stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati (DTF 137 V

258.

consid. 3.4.2.9).

Secondo

il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione

incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a

137.

V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale

principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)

Le

decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento

non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA

(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.

29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; tutti con riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali).

Sempre

nella DTF 137 V 210, al consid. 3.4.2.7 a pag. 257, l’Alta Corte ha inoltre

stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale

amministrativo su ricorsi contro decisioni incidentali degli UAI concernenti

l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a

meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280

consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

Nella

DTF 139 V 349, la nostra Massima Istanza ha infine stabilito che, fatta salva

l’attribuzione del mandato con metodo aleatorio, le ulteriori esigenze dello

stato di diritto di cui alla DTF 137 V 210 sono applicabili per analogia alle

perizie mediche mono- e bidisciplinari.

Presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in

relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno

irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid.

1.2

).

Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica

che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra

decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288

consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere

il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere

considerato irreparabile.

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

Allorquando

va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre

alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia

in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione,

oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla

scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per

esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275

consid. 1.1 con riferimenti).

Sarà quindi al momento in cui verrà assegnato nel caso di specie il nuovo mandato

peritale, che il patrocinatore dell'assicurato potrà semmai contestarlo, alla

luce della summenzionata giurisprudenza.

2.7

In esito alle considerazioni

che precedono, si giustifica pertanto l'annullamento della decisione avversata

e il rinvio degli atti all'UAI affinché proceda come indicato al considerando

2.4

Sulla scorta delle risultanze dei relativi complementi istruttori (medici,

professionali ed economici), l'amministrazione definirà nuova-mente il diritto

alle prestazioni dell'assicurato, emanando una nuova decisione formale.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 27 giugno 2016 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.4.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti