32.2016.90
Prima richiesta AI; LAINF-LAI; perizia SAM; rinvio atti per nuovi accertamenti medici, professionali ed economici; nomina perito con metodo aleatorio e decisione incidentale impugnabile
10 aprile 2017Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.90
PC/sc
Lugano
10 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 gennaio 2001 RI 1,
nato il __________ 1973, - allora dipendente della ditta __________ di __________,
in qualità di autista di mezzi pesanti e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l'CO 1 -, a causa di una caduta dal camion ha riportato
una lussazione dorsale del carpo sinistro con frattura dello scafoide, così
come una contusione renale destra (inf. no. __________). A seguito
dell'infortunio, l'assicurato si è sottoposto ad una neurolisi del nervo ulnare
al gomito sinistro il 27 maggio 2003, nuovamente ad una neurolisi del nervo
ulnare nella loggia di Guyon a sinistra il 30 maggio 2005 e, da ultimo, ad una
panartrodesi del polso sinistro e denervazione dell'interosseo posteriore
sinistro il 31 maggio 2005. Nel frattempo in data 31 ottobre 2004 RI 1 è caduto
dalla bicicletta, contundendosi la spalla destra e procurandosi delle
escoriazioni superficiali pretibiali a destra (inf. no. 10.60647.06.9/94; cfr.
visita medica di chiusura LAINF del 26 febbraio 2014, pag. 187-197 incarto AI).
In ambedue i casi, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti
gli accertamenti medici [tra cui, in particolare, la valutazione neurologica
del 20 gennaio 2011 del dr. med. __________, Primario del servizio di
neurologia dell'__________, su incarico della __________ (pag. 314-317 incarto
AI)] e amministrativi del caso, con decisione formale del 12 dicembre 2014
l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità
del 16% dal 1° luglio 2006 a tempo indeterminato oltre a un’indennità per menomazione
dell’integrità del 30%, negando la propria responsabilità per le ricadute del
26 giugno 2003 (emicrania con aura) e del 2 aprile 2010 (cefalea e disturbi
della memoria), inerenti l'infortunio del 29 settembre 1995 (caduta da fermo
con la moto in sosta; inf. no. 10.61927.95.2; (pag. 622-626 e 676 incarto AI).
Ricevuta l’opposizione interposta il 28 gennaio 2015 dall'avv. RA 1, per conto
dell’assicurato (doc. A4), a fronte della perizia privata del 26 gennaio 2014
del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, (pag. 504-535 incarto
AI), l’CO 1 ha esperito ulteriori accertamenti medici, in particolare
raccogliendo agli atti l'apprezzamento neurologico del 30 marzo 2016 del dr.
med. __________, specialista FMH in neurologia e dirigente del gruppo di
specialisti in neurologia del Centro di __________ della __________ di __________,
giusta il quale "basandosi sulla documentazione disponibile non si può
prendere posizione sui sintomi riferiti e sulla loro causalità. L'entità del
danno alla salute di tipo cognitivo a seguito della lesione frontale collegata
all'infortunio non è apprezzabile in modo conclusivo. A questo proposito non
esistono reperti attendibili e attuali. In occasione della perizia del dott. __________
del 26.01.2014 non è stata evidentemente effettuata alcuna perizia
neuropsicologica; quantomeno a questo proposito non vi sono referti
dettagliati. Non si comprende, quindi, la diagnosi del dott. __________ di
danno alla salute di tipo cognitivo di grado da lieve e medio. (…). Basandosi
sulla documentazione disponibile il rendimento esigibile e il danno
all'integrità non sono apprezzabili. (…)" (pag. 676-681 incarto AI).
1.2. In ambito LAI, in data 10
febbraio 2002, RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
postulando il riconoscimento di un riadattamento nella stessa professione e di
una rendita di invalidità per i postumi dell'infortunio occorsogli il 30
gennaio 2001 (pag. 5-11 e 21-23 incarto AI).
1.3. Dopo aver completato
l'incarto con la pertinente documentazione infortunistica (pag. 1-197 incarto
LAINF relativo al periodo 31 gennaio 2001-11 marzo 2014), aver sottoposto
l'assicurato ad un accertamento professionale presso il Centro d'accertamento
professionale di __________ dal 22 marzo al 19 aprile 2010 (pag. 214-252
incarto AI) e aver esperito gli accertamenti medici [tra cui, in particolare,
la perizia pluridisciplinare del SAM dell'20 novembre 2012 relativa all'aspetto
psichiatrico, reumatologico, neurologico e neuropsicologico (pag. 347-424
incarto AI), il rapporto finale del 20 dicembre 2012 del medico SMR, dr. med. __________
(pag. 425-429 incarto AI), il complemento peritale del SAM del 25 luglio 2014
(pag. 544-564 incarto AI), l'annotazione del 29 luglio 2014 del medico SMR, dr.
med. __________ (pag. 565 incarto AI)] ed economici [tra cui in particolare, il
rapporto finale del CIP del 2 ottobre 2014 (pag. 597-603 incarto AI)] ritenuti
necessari, con progetto di decisione dell'8 ottobre 2014, con progetto di
decisione dell'8 ottobre 2014, l’UAI - a fronte di un'incapacità lavorativa del
100% continua dal 30 gennaio 2001 nell'attività abituale rispettivamente di
un'incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2001 al 31 ottobre 2004 e del
15%, inteso come presenza a tempo pieno con riduzione del rendimento, continua
dal 1° novembre 2004 - ha prospettato l'assegnazione di una rendita di
invalidità intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° gennaio 2002 (dopo
l'anno d'incapacità lavorativa, senza notevoli interruzioni) al 28 febbraio
2005, sopprimendola a partire dal 1° marzo 2005 (miglioramento della capacità
di guadagno secondo l'art. 88a cpv. 1 OAI), visto il grado di invalidità del
22% a decorrere dal 1° novembre 2004 (24% dal 1° gennaio 2008 e 25% continua
dal 1° gennaio 2010; pag. 604-607 incarto AI).
1.4. A seguito delle osservazioni
presentate il 17 novembre 2014 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato (pag.
616-620), l'UAI - dopo aver raccolto il complemento peritale del 25 luglio 2014
del SAM (pag. 544-564 incarto AI), l'annotazione del 23 dicembre 2014 del
medico SMR, dr. med. __________ (pag. 628 incarto AI) e le osservazioni del
CIP dell'8 gennaio 2015 (pag. 632-633 incarto AI) - con decisione del 27 giugno
2016 ha confermato progetto di decisione dell'8 ottobre 2014, assegnando a RI 1
una rendita di invalidità intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° gennaio
2002 (dopo l'anno d'incapacità lavorativa, senza notevoli interruzioni) al 28
febbraio 2005, soppressa a partire dal 1° marzo 2005 (miglioramento della
capacità di guadagno secondo l'art. 88a cpv. 1 OAI), visto il grado di
invalidità del 22% a decorrere dal 1° novembre 2004 (24% dal 1° gennaio 2008 e
25% continua dal 1° gennaio 2010; doc. A1).
1.5. Contro questa decisione RI 1,
sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulandone l'annullamento e sollecitando l’attribuzione di una rendita
d’invalidità intera anche dopo il 28 febbraio 2005.
Il patrocinatore
dell'insorgente contesta innanzitutto la valutazione medica operata
dall'amministrazione, poiché frutto di una perizia medica pluridisciplinare SAM
rassegnata nel lontano 2012 che non è convincente in ragione delle diverse
contraddizioni che vi si riscontrano con altri accertamenti medici
specialistici [in particolare, con la valutazione neurologica del 20 gennaio
2011 del dr. med. __________, Primario del servizio di neurologia dell'__________,
su incarico della __________ (pag. 314-317 incarto AI), con la perizia privata del
26 gennaio 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, (pag.
504-535 incarto AI) e con l'esito degli esami diagnostici neurologici esperiti
nell'ambito della stessa perizia SAM dal dr. med. __________, neuropsicologo,
il 13 settembre 2012 (pag. 408-410 incarto AI)] e che giunge a conclusioni
irrealistiche [anche per quanto concerne la valutazione reumatologica espressa
il 12 dicembre 2012 dal perito del SAM, dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia, (pag. 423-426 incarto AI)] circa lo stato di salute del
ricorrente e la sua effettiva capacità lavorativa residua anche quando
confrontata con il rapporto allestito dal Centro d'accertamento professionale
di __________.
L'avvocato del ricorrente
postula, quindi, l'esperimento di una perizia giudiziaria "onde
investigare la pluripatologia di cui soffre il signor RI 1 dal lato ortopedico,
neuropatico e neurologico e reumatologico e si esprima sull'incidenza delle
affezioni sulla capacità lavorativa" del suo assistito (cfr. doc. I,
pag. 31).
Secondariamente il
patrocinatore dell'insorgente contesta le attività genericamente indicate
dall'UAI come esigibili, siccome inesistenti o inadeguate. Ritiene, in
particolare, che la capacità lavorativa del suo cliente e l'indicazione di
attività adeguate nella misura in cui ve ne fossero (i responsabili del Centro
d'accertamento professionale di __________ hanno, difatti, individuato le
attività indicate dall'UAI come "mansioni di nicchia", sottolineando
pure la necessità di un congruo periodo di prova; pag. 214-252 incarto AI) deve
essere indagato in maniera approfondita.
Il rappresentante del ricorrente postula, quindi, l'esperimento di una perizia
giudiziaria "da cui attendersi un'indicazione seria e concreta sull'esigibilità
al lavoro con indicazioni precise " all'UAI (cfr. doc. I, pag. 37).
In terzo luogo il rappresentante dell'insorgente contesta l'operato
dell'amministrazione per aver considerato unicamente una deduzione sociale
dell'8% per attività leggere e nessun altra riduzione per altri fattori sociali
e personali "quali l'età, la bassissima scolarizzazione, la natura dei
disturbi ortopedici ad entrambe le braccia, i disturbi cognitivi e le cefalee
così come la dipendenza da terzi anche per le banali questioni ammnistrative"
(cfr. doc. I, pag. 37-38).
Da ultimo, l'avv. RA 1 sottolinea come la decisione impugnata sia "oltremodo
scioccante per l'assicurato che ha atteso anni e che si vede ora liquidare il
caso sulla base delle risultanze mediche datate (del 2012), incomplete
e comunque irrealistiche e senza consentirgli - nel corso di tutti questi anni
- di beneficiare dei provvedimenti professionali introdotti con la 5°
revisione AI" (cfr. doc. I, pag. 38; n.d.r.: solo il corsivo è
della redattrice).
A sostegno delle proprie asserzioni, l'avv. RA 1 ha prodotto (in copia)
l'apprezzamento neurologico del 30 marzo 2016 del dr. med. __________ (doc.
A2), il referto del 26 giugno 2015 del dr. med. __________ (doc. A3),
l'opposizione del 28 gennaio 2011 contro il progetto di decisione del 12
dicembre 2014 della __________ (doc. A4).
1.6. Con risposta dell'8 settembre
2016 l'UAI ha proposto di retrocedergli l'incarto per completare l'istruttoria
dal punto di vista medico con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. IV+1).
1.7. In data 12 settembre 2016 il
TCA ha assegnato all'avv. RA 1 un termine di 10 giorni per presentare
osservazioni scritte rispettivamente per comunicare l'eventuale adesione alla
proposta dell'amministrazione (doc. V).
1.8. In data 20 settembre 2016 il
patrocinatore dell'assicurato ha informato il TCA che il suo assistito, in via
principale, si permetteva di insistere con la domanda di una perizia
giudiziaria pluridisciplinare, in via subordinata, accettava la proposta
dell'UAI solo alla condizione che la perizia pluridisciplinare venisse "affidata
ad un ente totalmente indipendente dall'UAI e tale da garantire l'assoluta
oggettività ed indipendenza anche dai medici del SAM che si sono già espressi",
postulando in ambedue i casi il riconoscimento di una congrua indennità per ripetibili,
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. VI).
1.9. In data 21 settembre 2016 il
TCA ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte in merito al doc. VI (doc. VII).
1.10. Con osservazioni del 3 ottobre
2016 l'UAI ha nuovamente chiesto la retrocessione dell'incarto, ribadendo la
necessità di dover procedere mediante un complemento istruttorio con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VIII).
Questo scritto è stato trasmesso all'avv. RA 1 il 4 ottobre 2016, per
conoscenza (doc. IX).
1.11. Con osservazioni dell'11
ottobre 2016 l'avv. RA 1 ha nuovamente sottolineato che "il procedere
suggerito dall'UAI (ora parte in causa a tutti gli effetti) non convince alla
luce dell'esigenza d'imparzialità - fosse anche solo formale - d'indipendenza
dei medici che verrebbero nuovamente incaricati" mentre le due domande
alternative di cui alla sua presa di posizione del 20 settembre 2016
garantiscono l'imparzialità della valutazione del caso del suo cliente (doc.
X).
Questo scritto è stato
trasmesso all'UAI il 12 ottobre 2016, per conoscenza (doc. XI).
1.12. Il 4 aprile 2017 il
patrocinatore dell'assicurato ha sollecitato l'evasione della causa (doc. XII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. La nozione di invalidità in ambito
AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,
dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,
non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V
292, 119 V 471).
In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V
123).
In una decisione U183/98
dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono
vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in
successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non
vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni
o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI
2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti
statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione
o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante
il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la
valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica
effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale
anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata
dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF
133 V 549).
Successivamente il
Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.3. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del
15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.4. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente, è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti [in
particolare, della valutazione neurologica del 20 gennaio 2011 del prof. dr.
med. __________, Primario del servizio di neurologia dell'__________, su
incarico della __________ (pag. 314-317 incarto AI), della perizia
pluridisciplinare del SAM dell'20 novembre 2012 relativa all'aspetto
psichiatrico, reumatologico, neurologico e neuropsicologico (pag. 347-424
incarto AI), della perizia privata del 26 gennaio 2014 del dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, (pag. 504-535 incarto AI), del complemento peritale
del SAM del 25 luglio 2014 (pag. 544-564 incarto AI) e, da ultimo, dell'apprezzamento
neurologico del 30 marzo 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in
neurologia e dirigente del gruppo di specialisti in neurologia del Centro __________
della __________ di Lucerna (pag. 676-681 incarto AI)] come pure dell'accertamento
professionale presso il Centro d'accertamento professionale di __________ dal
22 marzo al 19 aprile 2010 (pag. 214-252 incarto AI) e della pertinente
documentazione infortunistica (pag. 1-197 incarto LAINF relativo al periodo 31
gennaio 2001-11 marzo 2014), questo Tribunale concorda con la necessità,
evidenziata pendente lite dall'UAI, di procedere, all'acquisizione agli atti
dell'intero dossier infortunistico, ritenuto che l'assicurato non è affetto da
alcuna patologia invalidante extra-infortunistica (tant'è che neppure il suo
patrocinatore pretende il contrario) e che, dopo la visita di chiusura del 26
febbraio 2014 (pag. 187-197 incarto LAINF), il dossier LAINF non è stato più
aggiornato.
Tale incarto dovrà poi essere sottoposto al medico SMR, il quale sulla base
degli esiti delle indagini di carattere medico effettuate nel frattempo in
ambito LAINF e considerato il tempo trascorso dall'ultima approfondita
valutazione peritale eseguita dal SAM nel novembre 2012 relativa all'aspetto
psichiatrico, reumatologico, neurologico e neuropsicologico (pag. 347-424
incarto AI), valuterà in quali ambiti dovrà essere effettuata una nuova
valutazione peritale allo scopo di definire le effettive limitazioni funzionali
di cui è affetto l'assicurato come pure la reale capacità lavorativa in
attività adeguate, ritenuto come sia già pacifico che la capacità di svolgere
l'originaria professione di autista di mezzi pesanti sia da ritenere ormai compromessa
in maniera totale.
Dopo queste nuove indagini
mediche, occorrerà predisporre i necessari accertamenti professionali [sempre
che gli stessi non siano già stati eseguiti nel frattempo in ambito LAINF, alla
luce delle risultanze del rapporto del 16 febbraio 2006 della Clinica __________
di riabilitazione di __________ (pag. 100-111 incarto LAINF) e dell'accertamento
professionale presso il Centro d'accertamento professionale di __________ dal
22 marzo al 19 aprile 2010 (pag. 214-252 incarto AI), ormai ambedue parimenti datati],
sottoponendo nuovamente il dossier al CIP, rispettivamente i necessari
accertamenti economici e determinare il diritto a prestazioni.
Nulla muta a questa conclusione la stigmatizzazione dell'operato dell'UAI, da
parte del patrocinatore dell'assicurato, per non aver consultato l'incarto
LAINF a tempo debito, segnatamente prima della decisione contestata, in
considerazione del fatto che il suo cliente era affetto solo da un danno alla
salute di natura infortunistica e che l'amministrazione era al corrente
dell'istruttoria __________ (cfr., in particolare, doc. VI e X). Il TCA non può,
tuttavia, esimersi dall'osservare che nel caso di specie l'agire
dell'amministrazione (in particolare, l'emissione della decisione contestata il
27 giugno 2016 a fronte di un incarto LAINF aggiornato l'ultima volta all'11
marzo 2014 e, quindi, alla visita medica di chiusura del 26 febbraio 2014) non
è, in effetti, esente da critiche.
2.5. Nella già citata sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti
Considerandi
all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2).
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un
rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e
DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha in sostanza fondato la decisione
impugnata esclusivamente sul parere di un proprio medico consulente (per
un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2)
che, tra l'altro, neppure aveva a disposizione l'incarto LAINF completo, visto
che l'ultimo aggiornamento risale all'11 marzo 2014. Al parere dei consulenti
esterni (SAM), a prescindere da ogni considerazione sul contenuto, non può
essere attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.3) già solo per
il fatto che la loro valutazione risale al 20 novembre 2012 (con visite
eseguite tra fine agosto/inizio ottobre 2012: pag. 347-424 incarto AI; ed il
relativo complemento al 25 luglio 2014: pag. 544-564 incarto AI), allorquando
la decisione contestata (che delimita il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF
130.
V 140) è stata emessa il 27 giugno 2016 e qualche mese prima di tale
data, e più precisamente il 30 marzo 2016, era stato allestito per conto dell'__________
l'apprezzamento neurologico del dr. med. __________, specialista FMH in
neurologia e dirigente del gruppo di specialisti in neurologia del Centro __________
della __________ di __________ (pag. 676-681 incarto AI), di cui si è già detto
in narrativa.
Non è dunque necessario
procedere all'esperimento di una perizia giudiziaria. La relativa richiesta,
formulata più volte in questa sede dall'avvocato del ricorrente (doc. I, VI e
X), è pertanto respinta.
La decisione di rinvio è
ancor più giustificata se si considera che, per i motivi già esposti al
considerando 2.4, in esito alle nuove indagini mediche, occorrerà in ogni caso
predisporre i necessari accertamenti professionali ed economici del caso, prima
di determinare il diritto a prestazioni.
2.6
Per
quanto concerne invece la richiesta del 20 settembre 2016, formulata in via
subordinata dal patrocinatore dell'assicurato, di rinviare gli atti
all'amministrazione a condizione però che la perizia pluridisciplinare venga
"affidata ad un ente totalmente indipendente dall'UAI e tale da
garantire l'assoluta oggettività ed indipendenza anche dai medici del SAM che
si sono già espressi" (doc. VI), ribadita nelle osservazioni dell'11
ottobre 2016, in cui il rappresentante del ricorrente ha sottolineato come il
mero rinvio degli atti all'UAI "(ora parte in causa a tutti gli
effetti) non convince alla luce dell'esigenza d'imparzialità - fosse anche solo
formale - d'indipendenza dei medici che verrebbero nuovamente incaricati"
mentre il modo di procedere a lui precedentemente indicato garantiscono
l'imparzialità della valutazione del caso del suo cliente (doc. X), questo Tribunale
ricorda che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari
deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in
materia di assicurazioni sociali”, in RtiD II-2016, pag. 337 e ss).
In
particolare, nella già citata DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato
nei confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie
multidisciplinari (cfr. consid. 2.3). L’Alta Corte ha segnatamente raccomandato
la designazione in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid.
3.
), ciò che ha portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione
“Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis OAI, entrato in vigore il 1° marzo 2012); sono
stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati (DTF 137 V
258.
consid. 3.4.2.9).
Secondo
il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione
incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a
137.
V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale
principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)
Le
decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento
non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA
(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.
29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; tutti con riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali).
Sempre
nella DTF 137 V 210, al consid. 3.4.2.7 a pag. 257, l’Alta Corte ha inoltre
stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale
amministrativo su ricorsi contro decisioni incidentali degli UAI concernenti
l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a
meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280
consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
Nella
DTF 139 V 349, la nostra Massima Istanza ha infine stabilito che, fatta salva
l’attribuzione del mandato con metodo aleatorio, le ulteriori esigenze dello
stato di diritto di cui alla DTF 137 V 210 sono applicabili per analogia alle
perizie mediche mono- e bidisciplinari.
Presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in
relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno
irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid.
1.2
).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica
che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra
decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288
consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere
il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere
considerato irreparabile.
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Allorquando
va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre
alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia
in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione,
oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla
scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per
esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275
consid. 1.1 con riferimenti).
Sarà quindi al momento in cui verrà assegnato nel caso di specie il nuovo mandato
peritale, che il patrocinatore dell'assicurato potrà semmai contestarlo, alla
luce della summenzionata giurisprudenza.
2.7
In esito alle considerazioni
che precedono, si giustifica pertanto l'annullamento della decisione avversata
e il rinvio degli atti all'UAI affinché proceda come indicato al considerando
2.4
Sulla scorta delle risultanze dei relativi complementi istruttori (medici,
professionali ed economici), l'amministrazione definirà nuova-mente il diritto
alle prestazioni dell'assicurato, emanando una nuova decisione formale.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 27 giugno 2016 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.4.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti