32.2016.92
Assicurata ottiene dall'USSI l'anticipo di prestazioni sotto forma di alimenti in luogo dell'ex marito. Gli arretrati della rendita per figli sorta in seguito sono correttamente compensati dall'Uffici
29 marzo 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.92
TB
Lugano
29 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 6 settembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Dal
18 dicembre 2013 (doc. A3) RI 1, nata nel 1981, è divorziata da __________,
1982. Dalla loro unione nel 2007 è nato __________, che con sentenza di divorzio
è stato affidato per le cure e l’educazione alla madre, mentre al padre è stato
ordinato il versamento di un contributo di mantenimento di Fr. 900.- al mese a
favore del figlio.
Tuttavia, non ottemperando il papà ai
suoi obblighi di mantenimento, la mamma ha chiesto e ottenuto per il figlio dall’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento l’anticipo massimo degli alimenti di
Fr. 700.- mensili.
B. Dal
1° settembre 2014 al 30 novembre 2015 a __________ è stata concessa una rendita
temporanea di invalidità, ciò che ha comportato la nascita di tale diritto anche
per il figlio.
Con decisione del 10 giugno 2016 (doc.
A2) l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito a __________ una rendita retroattiva
per figli di Fr. 382.- dal 1° settembre 2014 e di Fr. 384.- dal 1° gennaio 2015.
La Cassa di compensazione __________,
che doveva effettuare il pagamento di Fr. 5'752.- sul conto bancario di RI 1, ha
compensato tale importo, nel senso che è stato versato all’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento, “poiché degli assicuratori o terzi hanno
anticipato delle prestazioni” e quindi “saranno effettuati dei
versamenti a terzi.”.
C. Il
6 settembre 2016 (doc. I) RI 1 ha contestato la legittimità della compensazione
della rendita arretrata per figli minorenni. A suo dire, l’anticipo degli
alimenti ricevuto dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in luogo
e vece dei contributi di mantenimento da parte dell’ex marito non costituirebbe
un anticipo ai sensi dell’art. 85bis OAI, che si riferirebbe invece ad anticipi
fatti in vista della concessione di prestazioni da parte dell’AI. Pertanto, la
compensazione operata non sarebbe giustificata e poiché l’importo di Fr.
5'752.- è già stato versato all’USSI, l’Ufficio AI e l’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento sono tenuti a versarle questa somma o almeno la
differenza di Fr. 2'800.- ([Fr. 900.- - Fr. 700.-] x 14 mesi).
D. Chieste
(docc. IV e VI) ed ottenute due proroghe (docc. V e VII), dopo avere interpellato
la Cassa di compensazione che ha allestito la decisione impugnata, con risposta
del 31 ottobre 2016 (doc. VIII) l'Ufficio AI si è innanzitutto pronunciato
sulla tempestività del ricorso come richiesto dal TCA.
Nel merito, l’amministrazione ha
evidenziato che l'USSI, che ha versato a RI 1 anticipi alimentari di Fr. 700.-
al mese, ha esplicitamente formulato la pretesa di compensazione dei pagamenti
retroattivi spettanti a __________ (doc. 2) quale rendita per figli basandosi
sull’art. 33 LAS. Pertanto, sulla scorta delle norme applicabili in materia (art.
22 cpv. 2 lett. a LPGA, art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI) e delle Direttive sulle
rendite edite dall’UFAS (N. 10063 e N. 10074), la compensazione effettuata
dall'Ufficio AI a favore dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è
corretta e va confermata, con conseguente reiezione del ricorso.
E. Il
9 novembre 2016 (doc. X) la ricorrente ha precisato di avere ricevuto la decisione
del 10 giugno 2016 in italiano il 18 o il 19 luglio 2016, comunque dopo l’11
luglio 2016.
L'amministrazione non ha formulato
osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
quindi decidere nella composizione del giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007).
Sull’emanazione di sentenze a giudice unico da parte del TCA si veda la critica
dottrinale alla più recente giurisprudenza federale in tema, contributo pubblicato
in RTiD 2016 I pag. 307.
2. Il
10 giugno 2016 (doc. A1) l’Ufficio AI ha emesso una decisione di prestazioni AI
in lingua tedesca, che l’assicurata ha indicato esserle pervenuta il 15 giugno
seguente.
A richiesta del suo avvocato la stessa
decisione, sempre datata 10 giugno 2016 (doc. A2), le è stata inviata in lingua
italiana.
Interpellata specificatamente da questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni l’Ufficio AI, e per esso la Cassa di
compensazione __________, competente per il calcolo della rendita di invalidità
e che ha allestito la decisione, ha affermato il 25 ottobre 2016 (doc. 1) di
avere rispedito all’assicurata il 20 giugno 2016 per posta B la decisione
redatta in lingua italiana.
La ricorrente ha affermato da parte sua
di averla ricevuta dopo l’11 luglio 2016, verosimilmente il 18 o il 19 luglio
2016 e quindi durante le ferie giudiziarie (doc. X).
3. Per
l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione
è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l’art. 60 cpv. 1
LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Gli articoli 38-41 sono
applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA). L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede
che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Fatti
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).
Il termine di ricorso, in caso di
notifica della decisione durante la sospensione dei termini, comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305;
STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso
è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
L'onere della prova circa l'atto e il
momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,
all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.
2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),
può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF
105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).
L’invio
delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.
A proposito della notifica di atti e
decisioni amministrativi, nella sentenza del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA
2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze (DTF 101 Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27
gennaio 2006, consid. 2.4), quali la mancata protesta da parte di una persona
che riceve richiami (DTF 105 III 46 consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
4. Nell’evenienza
concreta l’Ufficio AI, rispedendo il 20 giugno 2016 all’assicurata la decisione
del 10 giugno 2016 in italiano per posta B, quindi per posta semplice e non per
raccomandata, non era dunque in grado di comprovare l’esatta data della
notifica all’interessata.
Alla luce di questo elemento e del
fatto che comunque i termini in questione hanno beneficiato delle ferie
giudiziarie del periodo estivo, non essendo comprovato adeguatamente da parte
dell’Ufficio AI la data esatta dell’intimazione della decisione, si deve fare
riferimento ed affidamento alle affermazioni dell’assicurata e quindi ritenere
che la decisione del 10 giugno 2016 in italiano le è pervenuta il 18 o il 19
luglio 2016, ossia durante la sospensione per le ferie giudiziarie.
Ne discende che la reazione che l’ha portata
ad inoltrare ricorso al TCA il 6 settembre 2016 (art. 60 LPGA) è stata
tempestiva.
Il Tribunale può pertanto entrare nel
merito della controversia.
nel merito
5. Oggetto
del contendere è la liceità della compensazione della rendita per figli di Fr.
5'752.- operata dall’Ufficio AI con la succitata decisione del 10 giugno 2016 a
favore dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
6. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né
costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti
retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere
ceduti:
a. al
datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a
un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis dell'Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:
" 1 I datori
di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto
della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio
AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo
che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo
nel quale sono stati forniti.".
La citata disposizione di legge, in
essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV
Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1°
gennaio 2008.
Va qui evidenziato che per poter
parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il
diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133
V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
A proposito dei pagamenti
retroattivi effettuati a terzi, il N. 10063 delle
Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, valide dal 1°
gennaio 2003, stato 01.01.2017, prevede quanto segue:
"
Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza
del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure
un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere
restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere
versate retroattivamente per lo stesso periodo.”
(la sottolineatura è della redattrice).
Per il N. 10063.1 DR,
"
Per «stesso periodo» si intende che l'intero periodo di compensazione va
considerato come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in
mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso
in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia
stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).”.
I NN. 10065, 10066, 10067,
10068 e 1068.1 DR enunciano che:
" Sono
considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li
hanno concessi:
– le
prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita
che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto
la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
– le
prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge
risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo
della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la
legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
Sono considerate prestazioni concesse
per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni
assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera,
sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio
o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni
erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto
quelle dell'aiuto sociale pubblico.
Nel caso della prestazione di un terzo,
si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a
disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il
terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo
anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto,
non si tratta di un anticipo.” (la sottolineatura è della redattrice).
Secondo i NN. 10069, 10070 e 10071
DR,
" L'accordo
sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge
non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei
confronti dell'AVS o dell'AI.
Il terzo che ha concesso anticipi e che
ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla
Considerandi
cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della
decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare
il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo
presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli
organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei
confronti di questo pagamento.”.
Per il N. 10072 e il N. 10073 DR,
"
Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell'importo e della
durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la
relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle
entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di
richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A
tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.
Le richieste di versamento retroattivo
inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo
nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono
adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente
di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita
può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è
emanata la decisione non può essere compensata.”.
Infine, secondo il N. 10074 DR,
"
Per principio, è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento
retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di
versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempite le
condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite
completive dell'AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016 segg.), queste
ultime non verranno compensate.” (l’evidenziatura è della redattrice).
Da ultimo, il N. 10078 DR dispone che
"
A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio
una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo
con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la
decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di
quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi
esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei
confronti del terzo che ha versato l'anticipo.”.
7.
Nella
presente evenienza l'USSI, per il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 novembre
2015, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e
dell’IPG (indennità di maternità)”, compilato il 6 giugno 2016 (doc. 2), ha
rivendicato presso la Cassa di compensazione __________ la somma di Fr. 5'752.-
per anticipi versati all'assicurata in qualità di servizio pubblico
d’assistenza.
Infatti, dall’allegato al conteggio di
compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (doc. 3) risulta che dal 1°
settembre 2014 al 30 novembre 2015 è stata riconosciuta una rendita per figli
in ragione di Fr. 382.- al mese nel 2014 e di Fr. 384.- nel 2015, per un
pagamento retroattivo di Fr. 5'752.-.
La tabella allestita l’8 giugno 2016
(doc. 4) rappresenta i conteggi delle compensazioni con l’assicurazione
invalidità per l’assicurata: vi è la colonna con gli importi della rendita AI
di diritto (Fr. 382.-/Fr. 384.-), la colonna con gli anticipi alimenti (Fr.
900.
-/Fr. 901,80) e, fra le altre voci, anche la colonna “AI-USSI”, ovvero
quanto l’Ufficio AI ha compensato all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (Fr. 382.-/Fr. 384.-).
Dalla decisione impugnata emerge, come
visto, che il figlio della ricorrente, con versamento alla mamma, ha diritto ad
una rendita per figli di invalidità di Fr. 382.- al mese per 4 mesi del 2014
(dal 1° settembre al 31 dicembre) e di Fr. 384.- al mese per l’anno 2015 (dal
1° gennaio al 30 novembre). In totale, quindi, l'insorgente ha diritto a una
rendita di Fr. 5'752.- retroattivamente dal 1° settembre 2004 al 30 novembre
2015.
L’Ufficio AI, con la decisione del 10
giugno 2016 con la quale ha attribuito all'assicurata la rendita di invalidità
retroattiva da settembre 2014 a novembre 2015, ha quindi compensato parzialmente
le prestazioni assistenziali richieste e percepite dall'interessata nel
medesimo lasso di tempo sotto forma di anticipo alimenti per il figlio, ammontanti
a Fr. 9'800.- (Fr. 700.- x 14) in virtù dell’art. 4 del Regolamento concernente
l’anticipo e l’incasso di alimenti per i figli minorenni.
8.
In
queste circostanze, le prestazioni fornite dall'USSI, avendo la ricorrente beneficiato
della pubblica assistenza almeno nel periodo in esame ed avendo diritto ad una
rendita mensile per figli dell'assicurazione invalidità dal 1° settembre 2014
al 30 novembre 2015, assumono indubbiamente il connotato di “anticipi” ai sensi
dell'art. 85bis OAI (STFA I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002
IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c).
Di conseguenza, gli organismi
d'assistenza pubblici che, in vista della concessione di una rendita
dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si
versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza
dei loro anticipi (art. 85bis cpv. 1 OAI).
Va poi fatto presente che nei casi di
applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. consid. 6) non è
necessario il consenso dell'assicurato al rimborso, essendo sostituito
dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di
un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al
rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da una norma legale o
contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti).
Il diritto al rimborso delle
prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può
essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las e dall'art. 32 Laps, al
quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla parte resistente nella risposta
di causa (doc. VIII; per un diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).
In effetti, l'art. 33 lett. a Las
prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno
rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su
prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni
saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino
direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).
L'art. 32 cpv. 1 Laps (Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di
un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione
dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione
delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai
sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato,
fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati
concessi.
Alla procedura sono applicabili le
disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in
materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).
L'art. 10c Reg.Laps, in
vigore dal 2009 e relativo al versamento a terzi che hanno effettuato
anticipi, enuncia che:
" 1
L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi
prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.
2.
L'organismo
pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha beneficiato:
a) l'importo
dell'anticipo effettuato;
b) il
periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.
3.
Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico
che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".
Le rimanenti condizioni richieste per
la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr.
consid. 6) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario
318.183
il 6 giugno 2016 (doc. 2), ossia prima dell'emanazione del provvedimento
del 10 giugno 2016 con cui l'Ufficio AI ha assegnato a __________ una rendita
d'invalidità per figli per il periodo settembre 2014-novembre 2015.
I versamenti effettuati dall'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento si riferiscono, inoltre, al medesimo
periodo della rendita arretrata trattenuta interamente con la decisione contestata.
9.
L'insorgente
ha obiettato che la compensazione della rendita AI per i figli minorenni
arretrata non è ammissibile.
Oltre ai principi suesposti, che
permettono senza dubbio di confermare l’agire dell’Ufficio assicurazione
invalidità, va ricordato che il N. 10074 DR prevede che per principio è
possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite
per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi.
Il TCA evidenzia che per procedere alla
compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi, non è
necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare gli anticipi emetta una
decisione al riguardo. Essa deve per contro annunciare alla Cassa di
compensazione AVS/AI competente (nel caso, come in concreto, che si tratti di
rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria pretesa di
rimborso (cfr. consid. 6).
Nulla osta, quindi, a tutelare la
compensazione operata dall’Ufficio AI, che ha dato seguito a una richiesta
scritta dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che ha anticipato
all’assicurata gli alimenti dovuti dall’ex marito al figlio.
Per quanto concerne la pretesa espressa
in via subordinata di versarle se non l’intero importo compensato di Fr.
5'752.- almeno la differenza di Fr. 2'800.- fra gli alimenti di mantenimento dovuti
dall’ex marito per il figlio e l’anticipo alimenti versatole dall’USSI, per gli
stessi motivi sopra esposti anche tale richiesta deve essere respinta.
In effetti, la rendita per figlio
versata dall’AI deve essere interamente riconosciuta e rimborsata all’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento che ha anticipato all’assicurata
l’importo massimo di Fr. 700.- previsto dall’art. 4 del relativo Regolamento
sull’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni.
Non v’è dunque spazio per ammettere che
una parte della rendita AI per figlio vada all’assicurata per colmare la
differenza di Fr. 200.- con i contributi alimentari stabiliti dal Pretore con
la sentenza di divorzio del 18 dicembre 2013 (doc. A3) che l’USSI, per legge,
non può ulteriormente coprire.
10.
Alla
luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, a ragione,
l'Ufficio AI ha compensato e versato l’intera rendita AI per figli di Fr.
5'752.- spettante all'assicurata all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento.
La decisione del 10 giugno 2016 emessa
dall'Ufficio assicurazione invalidità deve conseguentemente essere confermata e
il ricorso va così integralmente respinto.
11.
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti