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Decisione

32.2016.92

Assicurata ottiene dall'USSI l'anticipo di prestazioni sotto forma di alimenti in luogo dell'ex marito. Gli arretrati della rendita per figli sorta in seguito sono correttamente compensati dall'Uffici

29 marzo 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in

giorni o in mesi non decorrono: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al

settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).

Il termine di ricorso, in caso di

notifica della decisione durante la sospensione dei termini, comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305;

STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso

è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

L'onere della prova circa l'atto e il

momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,

all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.

2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con

il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di

assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),

può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF

105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).

L’invio

delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.

A proposito della notifica di atti e

decisioni amministrativi, nella sentenza del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA

2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze

della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel

senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'assieme delle circostanze (DTF 101 Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27

gennaio 2006, consid. 2.4), quali la mancata protesta da parte di una persona

che riceve richiami (DTF 105 III 46 consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

4. Nell’evenienza

concreta l’Ufficio AI, rispedendo il 20 giugno 2016 all’assicurata la decisione

del 10 giugno 2016 in italiano per posta B, quindi per posta semplice e non per

raccomandata, non era dunque in grado di comprovare l’esatta data della

notifica all’interessata.

Alla luce di questo elemento e del

fatto che comunque i termini in questione hanno beneficiato delle ferie

giudiziarie del periodo estivo, non essendo comprovato adeguatamente da parte

dell’Ufficio AI la data esatta dell’intimazione della decisione, si deve fare

riferimento ed affidamento alle affermazioni dell’assicurata e quindi ritenere

che la decisione del 10 giugno 2016 in italiano le è pervenuta il 18 o il 19

luglio 2016, ossia durante la sospensione per le ferie giudiziarie.

Ne discende che la reazione che l’ha portata

ad inoltrare ricorso al TCA il 6 settembre 2016 (art. 60 LPGA) è stata

tempestiva.

Il Tribunale può pertanto entrare nel

merito della controversia.

nel merito

5. Oggetto

del contendere è la liceità della compensazione della rendita per figli di Fr.

5'752.- operata dall’Ufficio AI con la succitata decisione del 10 giugno 2016 a

favore dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

6. Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti

retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere

ceduti:

a. al

datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a

un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 85bis dell'Ordinanza

sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

" 1 I datori

di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le

malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di

responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di

una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono

esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e

fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista

dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far

valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto

della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio

AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo

che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo

nel quale sono stati forniti.".

La citata disposizione di legge, in

essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV

Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1°

gennaio 2008.

Va qui evidenziato che per poter

parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il

diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133

V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

A proposito dei pagamenti

retroattivi effettuati a terzi, il N. 10063 delle

Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, valide dal 1°

gennaio 2003, stato 01.01.2017, prevede quanto segue:

"

Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza

del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure

un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere

restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere

versate retroattivamente per lo stesso periodo.”

(la sottolineatura è della redattrice).

Per il N. 10063.1 DR,

"

Per «stesso periodo» si intende che l'intero periodo di compensazione va

considerato come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in

mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso

in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia

stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).”.

I NN. 10065, 10066, 10067,

10068 e 1068.1 DR enunciano che:

" Sono

considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li

hanno concessi:

– le

prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita

che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto

la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

– le

prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge

risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo

della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la

legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

Sono considerate prestazioni concesse

per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni

assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera,

sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio

o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni

erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto

quelle dell'aiuto sociale pubblico.

Nel caso della prestazione di un terzo,

si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a

disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il

terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo

anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto,

non si tratta di un anticipo.” (la sottolineatura è della redattrice).

Secondo i NN. 10069, 10070 e 10071

DR,

" L'accordo

sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge

non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei

confronti dell'AVS o dell'AI.

Il terzo che ha concesso anticipi e che

ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla

Considerandi

cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della

decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare

il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo

presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli

organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei

confronti di questo pagamento.”.

Per il N. 10072 e il N. 10073 DR,

"

Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell'importo e della

durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la

relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle

entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di

richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A

tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

Le richieste di versamento retroattivo

inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo

nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono

adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente

di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita

può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è

emanata la decisione non può essere compensata.”.

Infine, secondo il N. 10074 DR,

"

Per principio, è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento

retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di

versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempite le

condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite

completive dell'AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016 segg.), queste

ultime non verranno compensate.” (l’evidenziatura è della redattrice).

Da ultimo, il N. 10078 DR dispone che

"

A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio

una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo

con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la

decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di

quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi

esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei

confronti del terzo che ha versato l'anticipo.”.

7.

Nella

presente evenienza l'USSI, per il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 novembre

2015, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e

dell’IPG (indennità di maternità)”, compilato il 6 giugno 2016 (doc. 2), ha

rivendicato presso la Cassa di compensazione __________ la somma di Fr. 5'752.-

per anticipi versati all'assicurata in qualità di servizio pubblico

d’assistenza.

Infatti, dall’allegato al conteggio di

compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (doc. 3) risulta che dal 1°

settembre 2014 al 30 novembre 2015 è stata riconosciuta una rendita per figli

in ragione di Fr. 382.- al mese nel 2014 e di Fr. 384.- nel 2015, per un

pagamento retroattivo di Fr. 5'752.-.

La tabella allestita l’8 giugno 2016

(doc. 4) rappresenta i conteggi delle compensazioni con l’assicurazione

invalidità per l’assicurata: vi è la colonna con gli importi della rendita AI

di diritto (Fr. 382.-/Fr. 384.-), la colonna con gli anticipi alimenti (Fr.

900.

-/Fr. 901,80) e, fra le altre voci, anche la colonna “AI-USSI”, ovvero

quanto l’Ufficio AI ha compensato all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (Fr. 382.-/Fr. 384.-).

Dalla decisione impugnata emerge, come

visto, che il figlio della ricorrente, con versamento alla mamma, ha diritto ad

una rendita per figli di invalidità di Fr. 382.- al mese per 4 mesi del 2014

(dal 1° settembre al 31 dicembre) e di Fr. 384.- al mese per l’anno 2015 (dal

1° gennaio al 30 novembre). In totale, quindi, l'insorgente ha diritto a una

rendita di Fr. 5'752.- retroattivamente dal 1° settembre 2004 al 30 novembre

2015.

L’Ufficio AI, con la decisione del 10

giugno 2016 con la quale ha attribuito all'assicurata la rendita di invalidità

retroattiva da settembre 2014 a novembre 2015, ha quindi compensato parzialmente

le prestazioni assistenziali richieste e percepite dall'interessata nel

medesimo lasso di tempo sotto forma di anticipo alimenti per il figlio, ammontanti

a Fr. 9'800.- (Fr. 700.- x 14) in virtù dell’art. 4 del Regolamento concernente

l’anticipo e l’incasso di alimenti per i figli minorenni.

8.

In

queste circostanze, le prestazioni fornite dall'USSI, avendo la ricorrente beneficiato

della pubblica assistenza almeno nel periodo in esame ed avendo diritto ad una

rendita mensile per figli dell'assicurazione invalidità dal 1° settembre 2014

al 30 novembre 2015, assumono indubbiamente il connotato di “anticipi” ai sensi

dell'art. 85bis OAI (STFA I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002

IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c).

Di conseguenza, gli organismi

d'assistenza pubblici che, in vista della concessione di una rendita

dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si

versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza

dei loro anticipi (art. 85bis cpv. 1 OAI).

Va poi fatto presente che nei casi di

applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. consid. 6) non è

necessario il consenso dell'assicurato al rimborso, essendo sostituito

dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di

un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al

rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da una norma legale o

contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti).

Il diritto al rimborso delle

prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può

essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las e dall'art. 32 Laps, al

quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla parte resistente nella risposta

di causa (doc. VIII; per un diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).

In effetti, l'art. 33 lett. a Las

prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno

rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su

prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni

saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino

direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps (Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di

un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione

dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione

delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai

sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato,

fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati

concessi.

Alla procedura sono applicabili le

disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in

materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

L'art. 10c Reg.Laps, in

vigore dal 2009 e relativo al versamento a terzi che hanno effettuato

anticipi, enuncia che:

" 1

L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi

prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2.

L'organismo

pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha beneficiato:

a) l'importo

dell'anticipo effettuato;

b) il

periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

3.

Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico

che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".

Le rimanenti condizioni richieste per

la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr.

consid. 6) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario

318.183

il 6 giugno 2016 (doc. 2), ossia prima dell'emanazione del provvedimento

del 10 giugno 2016 con cui l'Ufficio AI ha assegnato a __________ una rendita

d'invalidità per figli per il periodo settembre 2014-novembre 2015.

I versamenti effettuati dall'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento si riferiscono, inoltre, al medesimo

periodo della rendita arretrata trattenuta interamente con la decisione contestata.

9.

L'insorgente

ha obiettato che la compensazione della rendita AI per i figli minorenni

arretrata non è ammissibile.

Oltre ai principi suesposti, che

permettono senza dubbio di confermare l’agire dell’Ufficio assicurazione

invalidità, va ricordato che il N. 10074 DR prevede che per principio è

possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite

per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi.

Il TCA evidenzia che per procedere alla

compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi, non è

necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare gli anticipi emetta una

decisione al riguardo. Essa deve per contro annunciare alla Cassa di

compensazione AVS/AI competente (nel caso, come in concreto, che si tratti di

rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria pretesa di

rimborso (cfr. consid. 6).

Nulla osta, quindi, a tutelare la

compensazione operata dall’Ufficio AI, che ha dato seguito a una richiesta

scritta dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che ha anticipato

all’assicurata gli alimenti dovuti dall’ex marito al figlio.

Per quanto concerne la pretesa espressa

in via subordinata di versarle se non l’intero importo compensato di Fr.

5'752.- almeno la differenza di Fr. 2'800.- fra gli alimenti di mantenimento dovuti

dall’ex marito per il figlio e l’anticipo alimenti versatole dall’USSI, per gli

stessi motivi sopra esposti anche tale richiesta deve essere respinta.

In effetti, la rendita per figlio

versata dall’AI deve essere interamente riconosciuta e rimborsata all’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento che ha anticipato all’assicurata

l’importo massimo di Fr. 700.- previsto dall’art. 4 del relativo Regolamento

sull’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni.

Non v’è dunque spazio per ammettere che

una parte della rendita AI per figlio vada all’assicurata per colmare la

differenza di Fr. 200.- con i contributi alimentari stabiliti dal Pretore con

la sentenza di divorzio del 18 dicembre 2013 (doc. A3) che l’USSI, per legge,

non può ulteriormente coprire.

10.

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, a ragione,

l'Ufficio AI ha compensato e versato l’intera rendita AI per figli di Fr.

5'752.- spettante all'assicurata all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento.

La decisione del 10 giugno 2016 emessa

dall'Ufficio assicurazione invalidità deve conseguentemente essere confermata e

il ricorso va così integralmente respinto.

11.

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti