32.2016.94
Soppressione del diritto alla rentida in via di revisione. Ricorso accolto con rinvio per nuovi accertamenti. L'effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica i suoi effetti an
28 novembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.94
rg/sc
Lugano
28 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - da dicembre 2002 RI 1 beneficia
del versamento di una mezza rendita (grado d’invalidità del 55%; doc. AI
24-26);
- nell’ambito della revisione
avviata nel dicembre 2008, con co-municazione 25 gennaio 2010 l’amministrazione
ha confer-mato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 46) mentre che nel
settembre 2011 ha riconosciuto il diritto a mezzi ausiliari assumendo i costi
di consegna di due apparecchi acustici (doc. AI 60);
- in esito alla revisione
intrapresa nel gennaio 2013, con provvedimento formale 5 luglio 2016 l’Ufficio
AI – ravvisando, su base medica peritale (perizia SAM), un’incapacità
lavorativa del 75% nell’attività originaria di aiuto-metalcostruttore, ma solo
del 20% in attività adeguate ed operando il raffronto dei redditi – ha
soppresso il diritto alla rendita il grado d’invalidità ottenuto (18%) non
attingendo (più) il minimo pensionabile (40%) (doc. AI 114 ss);
- con il presente tempestivo
ricorso, l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1, insorge dinanzi al TCA.
Censura la valutazione medica (psichiatrica) operata dall’amministrazione producendo
al proposito nuova refertazione medica specialistica (segnatamente un rapporto
dello psichiatra dr. __________ del 28 luglio 2016 e un rapporto del 22 luglio
2016 del medico curante dr.ssa __________). Istando per la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, l’insorgente postula
quindi l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione
per nuovi accertamenti;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla scorta della presa di posizione del SAM del 25 ottobre
2016 (in cui è stato in particolare osservato che «abbiamo sottoposto i
sopraccitati documenti al nostro consulente Dr. med. __________ che così ha
risposto: “ho preso visione della documentazione medica inviatami
unitamente alle annotazioni del legale dell’A. che sostanzialmente riprendono i
contenuti della documentazione medica stessa mettendo in evidenza le discrepanze
tra quanto da me riportato nella perizia e le valutazioni diagnostiche
formulate dai colleghi psichiatri che in precedenza avevano esaminato l’A. a livello
peritale oltre che dal medico curante e dallo psichiatra di riferimento dell’A.
Preso atto che in tutti i documenti medici presi in esame ricorre il dato non
diversamente interpretato relativo alla presenza di modalità di comportamento
di significato clinico che tendono ad essere persistenti e cioè costanti
nell’arco di tempo preso in esame dai vari osservanti clinici ritengo che vi siano
elementi di coerenza sufficienti per dire che queste modalità psichiche e comportamentali
riscontrate nell’A. possano essere effettivamente espressione di uno stile di
vita disturbato, segnatamente di un disturbo della personalità paranoide, e che
le stesse molto probabilmente per effetto di un meccanismo di negazione del
disturbo e di scissione dell’io non siano emerse nel corso dell’esame peritale
da me eseguito impedendomi di metterle in luce e portandomi in definitiva ad
omettere il codice diagnostico relativo al disturbo di personalità che se
confermato da un ulteriore esame peritale più approfondito (che risulta a mio
parere a questo punto consigliabile) porterebbe evidentemente ad un giudizio di
maggiore morbosità del quadro clinico con ripercussione funzionale dello stesso
e come conseguenza di ciò ad un diverso apprezzamento del grado di incapacità
lavorativa dal punto di vista specialistico”. In conclusione il nostro
consulente consiglia un ulteriore esame peritale con test psicodiagnostici, per
meglio valutare in particolare il disturbo di personalità, da lui non costatato
al momento delle visite presso il SAM»; doc. X/1) e della successiva
annotazione 27 ottobre 2016 del medico psichiatra SMR (secondo cui «si
proceda dunque, come da presa di posizione del Dr. __________, ad ulteriore
accertamento psichiatrico presso il Sam, perito psichiatrico Dr. __________,
con test psicodiagnostici per meglio valutare il disturbo di personalità»;
doc. X/2) – ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di nuovi
accertamenti medici;
- con osservazioni 9 novembre
2016 l’insorgente ha dichiarato, con richiesta di ripetibili subordinatamente
di concessione d’assistenza giudiziaria, di aderire alla proposta dell’ammini-strazione
precisando che l’annullamento, a seguito di acquiescenza, della decisione
impugnata comporta il ripristino della rendita;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è
sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita sia
giustificata;
- secondo l’art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379s). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133
V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie – visti in particolare il rapporto medico
dello psichiatra curante dr. __________ del 28 luglio 2016 (doc. A/2) e quello
dell’internista __________ del 22 luglio 2016 (doc. A/3) prodotti con il
gravame, nonché le summenzionate relative prese di posizione rese pendente lite
dai periti SAM e dal medico psichiatra SMR – questo TCA concorda con la
necessità di procedere ad ulteriori accertamenti peritali di natura psichiatrica
nel senso proposto dall’amministrazione e volti segnatamente a stabilire
l’effettiva capacità al lavoro e di riflesso al guadagno, dell’assicurato;
- con la decisione impugnata
l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del diritto alla rendita AI
con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione,
togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con gravame
l’insorgente non ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo, ma nel
comunicare la sua adesione alla proposta di rinvio formulata
dall’amministrazione ha comunque esplicitamente chiesto il ripristino della
rendita;
- nella DTF 106 V 18 –
chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la
soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e
ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore
istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
Gemäss Beschluss des
Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher -
unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst
frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der
revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder
Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der
Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den
Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen
Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18,
consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa
giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un
ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una
rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di
rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima
Istanza ha in particolare osservato:
"
(…)
Verfahrensrechtlich korrekt
scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER,
Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR
1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen
Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter
gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier
interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen.
Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die
Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine
Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf. (…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio
2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del
20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque
giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente alla suesposta
giurisprudenza, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che nel caso
di specie l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo
la decorrenza dell’effetto della revisione ai sensi della summenzionata
giurisprudenza (DTF 106 V 18) – l’ammini-strazione ha infatti avviato la
revisione d’ufficio nel gennaio 2013 facendo in particolare esperire, dopo aver
raccolto diversa documentazione (doc. AI 65-113), una perizia pluridisciplinare
a cura del SAM (doc. AI 114, 117) e richiedendo pure un rapporto finale al SMR
(doc. AI 118) – l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione
impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
- d’altronde non è in concreto
possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo
medico, le attuali suevocate risultanze specialistiche agli atti non permettono
con ogni verosimiglianza di ipotizzare che, in esito alla nuova indagine
peritale, la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata e di
ritenere quindi che il provvedimento impugnato risulti allo stadio attuale
manifestamente errato;
- di conseguenza il ricorso va
accolto e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione affinché, effettuati gli
accertamenti peritali di cui sopra, si pronunci nuovamente, nell’ambito della
revisione avviata nel gennaio 2013, sul diritto di __________ a prestazioni;
- all’insorgente, patrocinato e
vincente in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.-- (art. 61 cpv.
1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V
309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché
proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una
nuova decisione.
Fatti
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti