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Decisione

32.2016.94

Soppressione del diritto alla rentida in via di revisione. Ricorso accolto con rinvio per nuovi accertamenti. L'effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica i suoi effetti an

28 novembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Considerandi

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti