32.2016.99
Ricorso contro una decisione di non entrata in materia su una nuova domanda di prestazioni (art. 87 OAI). Gravame respinto con trasmissione degli atti all'Ufficio AI
13 gennaio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.99
rg/sc
Lugano
13 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 5 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 25 marzo 2015
l’Ufficio AI aveva respinto la ri-chiesta di prestazioni presentata da RI 1,
panettiere, il 17 dicembre 2014, da un lato non avendo l’assicurato dato
seguito (nemmeno dopo diffida) alla richiesta di informazioni e di documenti formulata
dall’amministrazione il 18 dicembre 2014, d’altro lato l’incapacità lavorativa
essendo stata dell’80% da giugno 2014 a fine gennaio 2015 ritenuto che da
febbraio 2015 risultava esservi stata la ripresa in misura completa dell’attività
lucrativa (doc. AI 1-14);
- nel maggio 2016 l’assicurato
ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Con (preavvisata) decisione 5
luglio 2016, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia
non avendo l’assicurato dimostrato una modifica rilevante delle circostanze dopo
l’emanazione del precedente provvedimento di diniego (doc. AI 15-19);
- con il ricorso in rassegna
l’assicurato insorge dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione. Pendente
causa l’insorgente ha prodotto (per la prima volta e all’indirizzo dell’Ufficio
AI) diversa documentazione (documenti d’identità, fiscali nonché le pagine
mancanti del formulario di domanda di prestazioni presentata nel maggio 2016
(cfr. IV/1-9);
- con la risposta di causa
l’amministrazione evidenzia come la nuova documentazione prodotta non
giustifichi l’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni;
-
in data 5 dicembre 2016 l’insorgente ha consegnato (brevi manu) al Tribunale un
rapporto della psichiatra dr.ssa __________ (cfr. XII);
-
con osservazioni 16 dicembre 2016 l’amministrazione, presa conoscenza di
suddetto referto, dopo aver osservato come l’insorgente non abbia reso verosimile
una modifica del suo stato di salute nell’ambito della procedura amministrativa
e come non si giustifichi quindi l’accoglimento del gravame, ha comunque
evidenziato come la documentazione medica prodotta è suscettibile di essere
trattata alla stregua di una nuova domanda;
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una
tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87
cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando
la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V
198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece
essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia
sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la
modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento
in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2,
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi
pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114
Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in concreto,
come accennato, con decisione 25 marzo 2015 (passata in giudicato)
l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurato
dato seguito (nemmeno dopo diffida) alla richiesta di informazioni e di documenti
formulata dall’amministrazione e risultando comunque un’in-capacità lavorativa
dell’80% da giugno 2014 a fine gennaio 2015 con ripresa totale dell’attività
professionale da febbraio 2015 (doc. AI 1-14; cfr. in particolare il doc. AI 10
nel quale è medicalmente attestata una capacità lavorativa del 100% quale
panettiere dal 1. febbraio 2015), quindi un’assenza d’invalidità (ciò che qui
interessa con riferimento all’art. 87 cpv. 3 OAI);
- nell’ambito
della nuova domanda di prestazioni – quindi prima dell’emanazione della
decisione formale del 5 luglio 2016 – all’evidenza l’assicurato non ha reso verosimile ai sensi della citata giurisprudenza un
peggioramento del suo stato di salute o della sua situazione economica. Non ha
segnatamente fornito né tantomeno prodotto informazioni mediche riguardanti il
suo stato di salute, agli atti risultando unicamente due documenti riguardanti
la percezione di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore per perdita
di guadagno in caso di malattia che tuttavia non attestano validamente una
possibile rilevante modifica dello stato valetudinario (cfr. doc. AI 16-17).
Rettamente quindi l’amministrazione ha statuito la non entrata in materia sulla
nuova richiesta;
- nelle more
della presente procedura ricorsuale l’assicurato ha per la prima volta prodotto
un rapporto medico che consente di ritenere essere con verosimiglianza
intervenuto un peggioramento delle sue condizioni di salute. Nel suo rapporto
30 novembre 2016 la psichiatra dr.ssa __________ ha infatti certificato:
"
Il grave quadro
psicopatologico non ha permesso al paziente di rispondere adeguatamente alla
richiesta di documentazione effettuata da parte dell’UAI, pertanto vi segnalo
quanto segue:
Paziente affetto da Episodio depressivo, grave senza
sintomi psicotici (ICD-10: F 32.2).
Il quadro psicopatologico inizialmente era compatibile
con un episodio depressivo di media gravità: era presente una marcata riduzione
dell’energia psichica, ridotto interesse per diverse attività, patia, abulia,
ridotta iniziativa, insonnia, pensieri di morte. Nel tempo, è stato inserito
trattamento con antidepressivo, che ha permesso dolo un lieve miglioramento che
rapidamente ha lasciato spazio a un nuovo grave peggioramento con necessità di
un ulteriore ricovero. Dalle seconde dimissioni l’assicurato ha mostrato il
permanere di una grave sintomatologia di tipo delirante, con sentimenti di
fallimento, rovina, simil deliranti. Per tale motivo è stata inserita terapia
medicamentosa con antipsicotico atipico. Tale trattamento è apparso efficace
nel contenere un rischio auto lesivo ma non nel recupero del funzionamento
personale sociale e lavorativo; ha ripreso parzialmente l’attività lavorativa,
ma risulta fondamentalmente compromesso sia il rendimento che la tenuta.
Prognosi sull’incapacità lavorativa al lavoro, è
possibile prevedere una ripresa del lavoro almeno parziale nel prossimo futuro?
L’assicurato ha ripreso l’attività lavorativa in
termini parziali 20-30% dallo scorso 1 marzo 2016.
Tale tentativo attualmente non è completamente
soddisfacente, permane una sintomatologia depressiva residuale che compromette
il rendimento complessivo. Lo tato psicopatologico attuale potrebbe necessitare
di un ulteriore ricovero psichiatrico. La prognosi a lungo termine può essere
positiva. Rimane negativa quella a breve medio termine la gravità del quadro
clinico è ancora presente e la ridotta risposta ai trattamenti medicamentosi
inseriti.
Quali lavori possono attualmente essere presi in considerazione?
L’attuale attività lavorativa è da considerarsi idonea,
non sono perse le competenze laddove l’assicurato possa recuperare il quadro
timico. Prognosi positiva per reinserimento lavorativo in attività abituale: presente
una inabilità attuale al 70%, con possibilità di recupero almeno del 20%
nell’arco dei prossimi 12 mesi se sostenuto con misura MRE da attuarsi con
urgenza per non perdere le abilità residuali.” (doc. XII)
- con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova
domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti
a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso
l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il
mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà
nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di
ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una
nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con
sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale
aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande
di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità
pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata
in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio
2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di
una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im
kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt
werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen
sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE
130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den
angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva
preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di
acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza
rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla
base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di
cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- in conclusione
non avendo, come visto, l’assicurato reso validamente verosimile
una rilevante modifica del suo stato invalidante prima dell’emanazione della
decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima
merita conferma, ritenuto che, conformemente alla suevocata giurisprudenza
federale, la prova prodotta nelle more della presente procedura ricorsuale,
ossia il rapporto medico 30 novembre 2016 della dr.ssa __________ (XII), non
può essere presa in considerazione poiché tardiva (STF 8C_457/2012 del 9 luglio
2012 e 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 e STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006);
- suddetto
rapporto medico va tuttavia trasmesso all’Ufficio AI affinché lo tratti alla
stregua di una nuova domanda e, se del caso dopo esperimento di ulteriori
accertamenti, renda un provvedimento in merito al diritto
dell’assicurato a prestazioni AI;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Gli atti vengono trasmessi
all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai
considerandi.
3.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
4.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti