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Decisione

32.2017.1

Diniego di prestazioni. Conferma delle perizie mediche (psichiatrica e reumatologica) e della valutazione economica in corretta applicazione del metodo misto

12 luglio 2017Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori alla mano sx. ll dr. __________, l'ultimo specialistica [ndr.

recte: specialista] che l'ha visitata per questo problema, ha unicamente

riscontrato la presenza di un piccolo ganglio in sede radio-palmare, non

necessitante comunque di alcun intervento, che non garantirebbe in alcun modo

un miglioramento dei residui dolori. L'assicurata riferisce di avere ormai

imparato a convivere con i suoi cronici problemi alla colonna vertebrale, è

invece particolarmente infastidita dai residui dolori al polso sx che non le

permettono di eseguire normalmente tutte le attività, tanto che spesso le

cadono gli oggetti dalle mani. All'esame clinico ho trovato una paziente in

buone condizioni generali e nutrizionali, ben collaborante, apparentemente non

depressa anche se un po' sensibile ed agitata. I movimenti della colonna toracolombare

sono leggermente limitati e dolenti a livello lombare, senza segni per una

radicolopatia; discreti dolori alla palpazione della muscolatura

cervico-scapolare, nonché del passaggio lombosacrale. Sottolineo nuovamente

l'assenza di diffusi dolori fibromialgici. Evocazione di discreti dolori alla

palpazione del polso sx in sede radiale, dove è possibile confermare la

presenza di un piccolo ganglio volare. Ulteriore stato articolare ai quattro

arti assolutamente privo di particolarità di rilievo. Clinicamente non confermo

una chiara rizartrosi o artrosi del polso. A questo proposito ricordo pure come

le radiografie della mano sx eseguite nel 2013 non avessero evidenziato alcuna

particolare lesione osteo-articolare (dal rapporto del dr. __________ sarebbero

poi state ripetute nell'agosto dell'anno scorso delle radiografie, che vengono

citate nel suo rapporto come normali). Per quanto concerne invece la colonna

vertebrale, in assenza [ndr.: di] radiografie recenti mi sono permesso

di eseguire delle radiografie a livello cervicale e lombare: le prime hanno

confermato la presenza di discrete alterazioni degenerative a livello C4-C5 e

C5-C6, mentre le seconde hanno evidenziato una marcata osteocondrosi e spondilartrosi

a livello L5-S1. Queste patologie a mio parere possono solo parzialmente

spiegare i suoi cronici dolori, che molto probabilmente hanno pure una certa

origine funzionale-somatoforme. Per quanto concerne la valutazione della sua

capacità lavorativa, ritengo che in qualità di assistente dentale l'assicurata

debba essere considerata, almeno sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico,

ancora 60% abile al lavoro (5-6h lavorative al giorno). Pure in qualità dì

aiuto-domestico ritengo giustificata una residua capacità lavorativa del 60%,

con una limitazione principalmente qualitativa delle attività da svolgere.

Questa limitazione è data in parte dai problemi cervico-lombari, ma soprattutto

dai residui ed ormai cronicizzati dolori alla mano sx, i quali non giustificano

comunque una completa incapacità lavorativa per lo svolgimento di una

professione fisicamente leggera. In linea teorica, per lo svolgimento di una

professione che non implichi alcun particolare utilizzo delle mani e che non

richieda neppure particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di flessione del tronco,

nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche), ritengo che la signora RI

1 debba essere considerato [ndr.: considerata] almeno l'80% abile al

lavoro, ciò che vale pure in qualità di casalinga. Questa limitazione della sua

capacità lavorativa, sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico è valida dal

momento dell'attuale visita peritale. Non mi è infatti chiaro se l'attestata incapacità

lavorativa al 100% dal 18.11.2013 e poi al 50% dal 03.12.2013 fosse dovuta

veramente a problematiche ortopedico-reumatologiche o piuttosto psichiatriche. In

ogni caso le descritte patologie degenerative a carico della colonna vertebrale

ed i residui disturbi alla mano sx non giustificavano a mio parere una

prolungata incapacità lavorativa, soprattutto per lo svolgimento di una

professione fisicamente medio-leggera come quella di assistente dentale. Sotto

l'aspetto terapeutico si consiglia lo svolgimento regolare di un corretto

programma di ginnastica medica mirato alle descritte problematiche dorsali,

evtl. combinato a misure passive antalgiche e miorilassanti. Non vi è invece

alcuna indicazione chirurgica. Per i dolori alla mano sx, già ampiamente

indagati e trattati dai vari colleghi che l'hanno visitata nel 2014, non credo

che si possa proporle delle ulteriori valide opzioni terapeutiche che possano

garantire con una certa sicurezza un miglioramento degli ormai cronicizzati

dolori. Sarei molto attento ad eseguire in una simile paziente un intervento di

asportazione del ganglio, visto l'importante pericolo per lo sviluppo di una

reazione algodistrofica (verosimilmente è il motivo che ha spinto sia il dr. __________

che il dr. __________ a non volerla operare). Sotto l'aspetto reumatologico

ritengo che la prognosi valetudinaria dell'assicurata sia abbastanza

favorevole, sempre che si riesca rapidamente a reinserirla nel mondo del lavoro.

Non sono evidentemente in grado valutare se la cronica patologia psichiatrica possa

maggiormente influenzare la sua capacità lavorativa ed il conseguente

reinserimento in altro ambito lavorativo. (…)” (doc. AI 59/174-176).

Nella perizia psichiatrica

del 13 agosto 2015 (firmata dalla dr.ssa __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, e dal dr. __________ in sostituzione della dr.ssa __________ __________

del CPAS; cfr. doc. AI 56/154-164) – premesso che “(…) viene

richiesta una valutazione bidisciplinare reumatologica e psichiatrica dal SMR finalizzata

a stabilire i periodi e le percentuali di IL in attività abituale e/o adeguata

nonché stabilire i limiti funzionali. Si chiede inoltre al perito psichiatra di

valutare l'assicurata anche per i criteri di Foerster e di confrontarsi

telefonicamente con il perito reumatologo al fine di concludere per una IL

comune. La valutazione effettuata si basa su due colloqui effettuati presso il

Centro peritale per le assicurazioni sociali, in data 4 agosto 2015 (100 minuti)

e 10 agosto 2015 (60 minuti). È stata inoltre consultata la documentazione

messa a disposizione dall’UAl. (…)” (doc. AI 56/154) – i periti del

CPAS hanno posto, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, la diagnosi di “(…)

disturbo d’ansia generalizzato ICD 10 F 41.1 (…)” e, senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa, quella di “(…) Disturbo di personalità misto

ansioso-dipendente ICD 10 F 61.0) (…)” (doc. AI 56/161).

I periti del CPAS –

elencati gli atti medici considerati ai fini della valutazione ed esposti i

dati clinici – in sede di discussione hanno rilevato che “(…) si

tratta di un'assicurata 46enne, di formazione assistente dentale ma ora

collaboratrice domestica (percentuale come salariata non ancora calcolata), che

ha inoltrato una prima domanda di prestazioni Al nel 2011 a causa di una

temporanea IL del 100% dal 09.08.2010 al 28.02.2011 per un disturbo da

disadattamento (ICD 10 F 43.22) in comorbidità con un disturbo di personalità

ansioso (evitante) (ICD 10 F 60.6) per il quale è in cura da anni dalla Dr.ssa __________

con un trattamento antidepressivo a base di Saroten. L'assicurata ha inoltrato

una seconda domanda di prestazioni Al il 24.09.2014 a seguito di una patologia

reumatologica in comorbidità con il disturbo psichiatrico. Il Dr med __________,

curante reumatologo, ha certificato una IL del 50% come infermiera

odontoiatrica dal 21.02.2014 mentre il medico curante Dr.ssa med __________ ha

certificato una IL del 100% dal 18.11.2013 al 2.12.2013 e del 50% dal 2.12.2013

come collaboratrice domestica e in attività confacenti allo stato di salute. La

Dr.ssa med __________ sentita telefonicamente (agli atti infatti manca la

richiesta di un suo rapporto medico) mi comunica che anche per quanto riguarda

la patologia psichiatrica vi è una riduzione della capacità lavorativa. A

livello psichiatrico come già detto, risulta essere in cura specialistica da

anni, dapprima dal Dr med __________, in seguito dal 2004 dalla Dr.ssa __________

con una terapia antidepressiva e ansiolitica. L'assicurata ha presentato una

temporanea inabilità lavorativa dall'agosto 2010 al febbraio 2011 a seguito di

un disturbo da disadattamento dettato dalla difficoltà sul posto di lavoro

(marcata rotazione del personale, difficoltà ad adattarsi al metodo di lavoro

dei neoassunti, non chiara conduzione del personale) a cui l'assicurata non è

riuscita ad adattarsi e che l'ha portata a decidere di licenziarsi dopo 10 anni

di servizio e a trovare un'altra attività lavorativa a ore come collaboratrice

domestica e cure di una persona disabile, lavoro che avrebbe svolto dal 01.04.2012

fino al 30.10.2013 quando è stata licenziata “per insoddisfazione” come si legge

nel questionario del DL del 20.01.2015. Attualmente lavora come badante presso

una signora anziana con un contratto di due ore al giorno (anche se poi l'assicurata

riporta di fermarsi oltre l'orario dovuto per poter completare le varie mansioni

affidatele). Sulla base dell'anamnesi raccolta, del decorso e del colloquio telefonico

con la curante l'orientamento diagnostico attuale è di un disturbo di personalità

misto ansioso-dipendente complicato dalla presenza di un disturbo d'ansia generalizzato.

Infatti durante il colloquio sono emerse preoccupazioni eccessive riguardanti

problemi della vita quotidiana reale almeno da quando sarebbe insorta la

problematica reumatologica, che l'assicurata ha difficoltà a controllare e che

si accompagnano a irrequietezza, aumentata affaticabilità, disturbi della concentrazione.

Il disturbo di personalità presente che non ha interferito negli anni con la

sua capacità lavorativa o nel suo funzionamento personale non le ha permesso di

trovare delle strategie per adattarsi alla comparsa della sintomatologia

dolorosa e alle perdita della propria integrità fisica favorendo la comparsa

del disturbo ansioso. Anche in passato la presenza di un evento stressante

quali i cambiamenti delle modalità di lavoro come assistente dentale avevano

favorito uno scompenso psichico con esordio di un quadro di disadattamento che

è andato incontro a remissione grazie all'allontanamento dalla situazione

stressante a cui l'assicurata non è riuscita ad adeguarsi e con la ricerca di

un'attività lavorativa meno impegnativa sul piano organizzativo e in cui aveva

la possibilità di programmare la giornata in maniera autonoma. La presa a

carico psichiatrica ha permesso all'assicurata di raggiungere un equilibrio

seppur precario e in questi anni, il quadro clinico ha presentato varie

riacutizzazioni quando si è sentita caricata delle responsabilità e

dell'accudimento dapprima dei genitori e successivamente del suocero,

riacutizzazioni che sono state contenute anche grazie al supporto psichiatrico

e ai temporanei aumenti del dosaggio dell'antidepressivo e dell'ansiolitico in

uso, ma soprattutto per l'esaurirsi dell'evento stressante alla loro origine. L'attuale

scompenso invece si genera a seguito della problematica fisica che fino ad ora

non è andata incontro a remissione e ciò giustifica anche il suo protrarsi per

svariati mesi: l'assicurata mostra di non possedere nell'attualità sufficienti

risorse per elaborare la perdita della propria integrità fisica e di iniziare a

trovare strategie di adattamento anche a causa del disturbo di personalità

sottostante. (…)” (doc. AI 56/161-162).

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro, i periti hanno formulato la seguente valutazione:

" (…)

C. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1. Descrizione

di risorse e deficit secondo schema MINI ICF – APP –

1. Rispetto

delle regole: grado di disabilità nessuno: riporta di avere qualche

difficoltà nel ricordare gli appuntamenti che affronta annotandosi le date, non

vi sono problemi nel rispettare le regole.

Considerandi

2.

Organizzazione

dei compiti: grado di disabilità moderato: ha difficoltà

nell'organizzazione e pianificazione della giornata in particolar modo al

mattino dove l'ansia è maggiormente intensa.

3.

Flessibilità:

grado di disabilità moderato: è metodica nell'esecuzione dei propri

compiti, sotto pressione reagisce con un'intensificazione dello stato ansioso

che la porta ad avere difficoltà a concentrarsi e a terminare il lavoro nel

tempo stabilito. Non è in grado di cambiare rapidamente le mansioni.

4.

Competenze:

grado di disabilità nessuno: le competenze appaiono integre, l'insicurezza

presente può portarla talvolta ad essere titubante, tuttavia ciò non comporta

disabilità.

5.

Giudizio:

grado di disabilità nessuno: valuta le situazioni e esprime giudizi in

maniera corretta ed adeguata al contesto.

6.

Persistenza:

grado di disabilità moderato: lo stato ansioso, l'aumentata affaticabilità,

la rendono più lenta nell’esecuzione dei propri compiti.

7.

Assertività:

grado di disabilità lieve: si sente insicura verso il proprio operato,

tende a non far emergere le proprie idee e ad assumere un atteggiamento

piuttosto sottomesso.

8.

Contatto

con gli altri: grado di disabilità lieve-medio: riesce a mantenere

contatti superficiali; vi è il rischio che non riesca a mantenere le giuste

distanze dall'altro e a sovraccaricarsi dei problemi altrui.

9.

Integrazione

nel gruppo: grado di disabilità lieve: nell'ultima attività

lavorativa non erano richieste particolari abilità nella relazione di gruppo. A

causa della sua insicurezza e rigidità può avere difficoltà a lavorare in un

gruppo numeroso.

10.

Relazioni

intime: grado di disabilità lieve: nella famiglia le relazioni sono

definite come supportive, come detto sopra può accadere che l'assicurata non

riesca a mantenere la giusta distanza emotiva nel lavoro.

11.

Attività

spontanee: grado di disabilità nessuno: riesce a svolgere attività

spontanee come fare passeggiate, in generale tale ambito di valutazione non

costituisce motivo di stress aggiuntivo.

12.

Cura

di sé: grado di disabilità nessuno: è in grado di prendersi cura in

maniera appropriata della propria igiene, l'aspetto è ordinato.

13.

Mobilità:

grado di disabilità nessuno: dispone delle patenti, usa l'automobile,

non ha difficoltà di carattere psichico che le impediscano di utilizzare i

mezzi pubblici. (…)." (doc. AI 56/163)

I periti del CPAS hanno

quindi concluso che “(…) per quanto la capacità lavorativa nella sua attuale

professione di collaboratrice domestica e in attività medico teoriche

rispettose dei limiti funzionali descritti si valuta una IL del 40% intesa come

rendimento ridotto a causa dello stato ansioso presente che la porta ad essere

più lenta, facilmente affaticabile, con minor resistenza e caricabilità. Come

assistente dentale la IL appare del 50% inteso come rendimento ridotto, essendo

tale attività connotata dalla richiesta di maggiore flessibilità e assunzioni

di responsabilità rispetto alla attività di collaboratrice domestica. Le IL

sono da intendersi a partire dal 18.11.2013, data dell'inizio dell'inabilità

sul piano fisico. Come casalinga si valuta una IL del 20%, dato da confermare

con inchiesta a domicilio da parte delle Assistenti Sociali UAI. La prognosi

appare incerta, visti gli aspetti di personalità rigidi presenti e le scarse

risorse personali per affrontare un percorso psicoterapeutico strutturato. Per

quanto riguarda il trattamento medicamentoso esso appare adeguato; sarebbe

possibile valutare un aumento del dosaggio o una variazione dell'antidepressivo

in uso, tuttavia gli aspetti personologici rappresentano un elemento che

favorisce la cronicizzazione del quadro clinico, rendendolo meno responsivo

alla farmacoterapia. Un aiuto al collocamento appare indicato per aiutare

l'assicurata a sfruttare la capacità lavorativa residua (già in maniera

autonoma ha cercato di attivarsi in tal senso). Per quanto riguarda la discussione

con il Dr med __________ sulla CL avvenuta telefonicamente il 13.08.2015 si

rimanda alla lettera di conclusioni finali. (…)” (doc. AI 56/163-164).

Nella lettera del 13

agosto 2015, “Conclusioni peritali riguardanti la capacità lavorativa.

Colloquio telefonico del 13.08.2015 dalle ore 14.05 alle ore 14.20”, i

periti hanno concluso: “(…) Attività abituale Nella professione quale

collaboratrice domestica ore: IL 40 % inteso come rendimento ridotto. Nella

professione appresa di assistente dentale: IL 50% inteso come rendimento

ridotto. A partire dal 18.11.2013 data inizio IL malattia somatica. Attività

confacenti rispettose dei limiti riportate nelle due perizie reumatologica

e psichiatrica. IL 40% dal 18.11.2013. Casalinga IL 20% da confermare

con valutazione a domicilio da parte delle Assistenti Sociali UAI. Le IL psichiatriche

e reumatologiche si inglobano per una riduzione della caricabilità. (…)”

(doc. AI 57/165).

L’assicurata – con

l’“opposizione” del 12 settembre 2016 (doc. AI 69/2014) interposta al “Progetto

di decisione” del 29 luglio 2016 (doc. AI 67/199-202) – ha prodotto

ulteriore documentazione medica e meglio:

• la

lettera 29 settembre 2016 della dr.ssa __________, FMH in medicina generale,

del seguente tenore: “(…) Con la presente lettera vorrei contestare la

vostra decisione nella quale avete rifiutato il diritto alla rendita

d'invalidità al 50% per la paziente sopraccitata. La paziente rimane tuttora

inabile al lavoro al 50%, contrariamente a quanto da voi riportato. La vostra

valutazione non prende assolutamente in considerazione il parere dei suoi

medici curanti, quello del Dr. __________, reumatologo curante della paziente,

quello della Dr.ssa __________, psichiatra curante, e quello mio. La

problematica degenerativa a livello cervicale, alle mani e polsi che affligge

questa paziente ha provocato e provoca dolori e impotenza funzionale

invalidanti, malgrado diversi cicli di fisio ed ergoterapia. Ultimamente sono

anche subentrati problemi degenerativi a livello del rachide lombare, anche

essi molto invalidanti, che stiamo trattando con farmaci

antiinfiammatori/antidolorifici e terapia fisica riabilitativa. I danni causati

da questa malattia non tornano indietro; la malattia è grave non perché metta in

pericolo la vita ma perché è molto invalidante. Chi ne è colpito può trovare

severe difficoltà, non soltanto nell'attività lavorativa, ma anche nella cura

della propria persona. Questa situazione grava sulla fragilità psichica della

paziente, peggiorando la sua problematica ansioso depressiva, per la quale è

seguita da anni dalla Dr.ssa __________. Data la natura di questa malattia, si

prevede un costante peggioramento della situazione di questa paziente in termini

di capacità al lavoro e autosufficienza. La signora RI 1 è dotata di grande

forza di volontà e determinazione, nonostante le sue evidenti limitazioni

fisiche, si è sempre spinta oltre le sue risorse per poter adempire al meglio

alle sue mansioni lavorative e casalinghe. In situazioni dove sarebbe stata improponibile

un'attività lavorativa, lei ha voluto continuare a lavorare. La mia umile valutazione

è quella fatta dal medico curante, che conosce la paziente, che cura l'essere

umano, che si occupa da qualche tempo della sua salute (intesa come benessere

fisico, psichico e sociale), che è al corrente delle sue difficoltà, delle sue

limitazioni, delle sue preoccupazioni, della sua situazione famigliare, dei

suoi disturbi e della sua sofferenza esistenziale. Vi prego quindi di

rivalutare "correttamente" questa paziente, per poi decidere sul suo

diritto alla rendita invalidità. (…)” (doc. AI 70/211-212) e

• il

certificato medico del 17 ottobre 2016 nel quale la dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha attestato che “(…) la Signora RI 1 è in mia

cura dal 14 maggio 2004 (12 anni). Da anni soffre di un disturbo depressivo

ricorrente (F 33.1 dell'lCD 10) in disturbo di personalità misto ansioso/fobico

ed ossessivo (F 61.0 dell'lCD 10). Assume la farmacoterapia antidepressiva a

base di Saroten R 25mg due pastiglie al giorno e Lexotanil 3mg una a due

pastiglie al giorno. Ha dovuto gettare la spugna professionalmente, rimanendo a

casa alcuni anni fa e da allora non ha più trovato un lavoro per lei

sostenibile, perlomeno al 100 %. Considero la mia paziente inabile al lavoro nella

misura del 50% in maniera duratura e questo dal 2011. Ha lavoricchiato nella

misura del 40-50% al massimo dal 2011 in poi, occupandosi di un ragazzo

handicappato per due anni ed ora di una signora anziana per poche ore al

giorno, nella misura del 20%. Con l'insorgenza di problemi

ortopedico-reumatologici (con dolori cronici) la capacità lavorativa è

ultimamente diminuita. (…)” (doc. AI 74/218).

La succitata

documentazione medica è stata sottoposta al dr. __________ e al CPAS (doc. AI

73/216 e 75/219).

Il dr. __________, nel

complemento peritale del 24 ottobre 2016, ha evidenziato che “(…) nella sua

lettera del 29.09.2016 la dr.ssa __________ non porta nuove patologie non già

note e descritte precedentemente che comprovino un reale peggioramento delle

condizioni di salute dell'assicurata e quindi la necessità di una rivalutazione

delle conclusioni alle quali ero giunto in occasione della mia perizia

reumatologica. Le patologie descritte sono già state da me correttamente

riportate nella descritta perizia. Non ho perciò motivo di modificare le

conclusioni della citata perizia reumatologica. Desidero sottolineare come la

collega citi una "fragilità psichica della paziente" con conseguente

peggioramento della nota patologia ansio-depressiva, per la quale è in cura

specialistica. Non posso evidentemente esprimermi a riguardo di questa

patologia. (…)” (doc. AI 76/220).

Dal canto loro i periti

del CPAS, nel complemento peritale del 2 novembre 2016 firmato dalla dr.ssa __________

e dalla dr.ssa __________, hanno rilevato che “(…) nel certificato della

Dr.ssa __________ del 17.10.2016 vengono citate come diagnosi la presenza di un

disturbo depressivo ricorrente (ICD10:F33. 1 che equivale ad un episodio

attuale medio) e di disturbo di personalità misto ansioso/fobico ed ossessivo

(ICD10:F61 .0) presenti ormai da anni (è in sua cura dal 2004) e che hanno

portato ad una IL del 50% dal 2011. Negli atti messi a disposizione dall'Al e

citati in perizia vi trovo un certificato medico di malattia della Dr.ssa __________,

FMH psichiatria e psicoterapia indirizzata alla __________ assicurazione del

2010.

in cui è attestata come diagnosi quella di "scompenso

ansioso-depressivo (F41.2) in disturbo di personalità ansioso (F60.5)" e

un rapporto medico per l'Al del 27.01.2011 in cui vengono citate come diagnosi

con influsso sulla CL ICD10:F60.6 (che corrisponde a un disturbo di personalità

ansioso-di evitamento) e ICD10:F43.21 (che corrisponde ad una sindrome da

disadattamento reazione, ansiosa depressiva) presenti da anni. Anche in quel

caso il trattamento in atto era a base di Saroten R 75 mg, quindi una dose maggiore

rispetto a quella attuale e di Lexotanyl allo stesso dosaggio di ora. Nessuna

indicazione allora di una Sindrome depressiva ricorrente (ricordo che la

diagnosi di un disturbo da disadattamento o di una sindrome ansioso depressiva

non possono essere poste in presenza dei criteri soddisfatti per un episodio

depressivo di qualsiasi entità anche lieve per un criterio gerarchico) e di un

disturbo con caratteristiche fobiche ed ossessive come ora riportato.

Dall'esame eseguito in corso di perizia e dalle informazioni riportate non sono

emersi criteri sufficienti a porre una diagnosi di un episodio depressivo di

qualsiasi entità, il disturbo di personalità evidenziato riproponeva

maggiormente caratteristiche di aspetti dipendenti ed ansiosi, come era già

stato evidenziato nel 2011 e senza un influsso sulla CL come descritto in

perizia. Non trovo descritte argomentazioni che sostengano la sua valutazione

di una IL del 50% dal 2011 e ricordo che in perizia mi ero espressa per una IL,

intesa come rendimento ridotto, del 50% nella sua precedente attività di

infermiera odontoiatrica e di IL 40% in attività ultima come badante e in

attività rispettose ai limiti segnalati (quindi non IL 40% in qualsiasi attività

come citato nel rapporto finale Al). Non ho quindi dati medici oggettivi che mi

portino a discostare dalla mia valutazione. In ultimo non condivido la mancata

proposta di un aiuto al collocamento in questa assicurata come avevo suggerito

in perizia. (…)” (doc. AI 78/222).

Viste le succitate

risultanze mediche il medico SMR dr. __________ ha confermato il rapporto

finale del 17 agosto 2015 (doc. AI 58/166-168) adducendo, nell’annotazione del

14.

novembre 2016, che “(…) interpellati i Periti che avevano valutato a suo

tempo l’Assicurata, questi chiariscono che la nuova documentazione presentata

agli atti non modifica le conclusioni espresse nel RAF. Rimane comunque

indicato procedere con un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 77/221).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’inchiesta domestica del 15 giugno

2016.

(doc. AI 64/187-192 di cui si dirà in seguito), con decisione del 21

novembre 2016 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (cfr. consid.

1.

).

2.9

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,

ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti

(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre

2010.

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

In particolare, nella STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017, l’Alta Corte ha evidenziato che “(…) i

disturbi depressivi di grado da lieve a medio - siano essi ricorrenti o

episodici - vanno ritenuti secondo la prassi quali malattie invalidanti solo se

sono resistenti alla terapia in modo significativo (cfr. fra tante, sentenza 9C

434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3 con riferimenti; DTF 140 V 193 consid.

3.3

pag. 197 con riferimenti). Solo in questa costellazione - infrequente,

visto che dal punto di vista dell'esperienza psichiatrica consolidata questi

disturbi sono generalmente trattati efficacemente dal profilo terapeutico –

sono ossequiate le esigenze normative dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il

quale richiede una valutazione dell'incapacità al guadagno il più possibile

oggettiva (cfr. anche DTF 141 V 281 consid. da 3.7.1 fino a 3.7.3 pag. 295

seg.). L'invalidità può essere ritenuta solo se accertata secondo le regole

della verosimiglianza preponderante in uso nelle assicurazioni sociali (DTF 142

V 435 consid. 1, pag. 438) e non può essere ammessa per il semplice motivo che

non può essere esclusa. Inoltre la terapia deve essere stata regolarmente

seguita, nel senso che le possibilità di trattamento ipotizzabili ed esigibili

dal punto di vista medico specialistico (sia di natura ambulatoriale che

ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo ottimale e costante da un

paziente collaborativo (cfr. sentenze 9C 841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid.

3.

; 9C 551/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 5.3.1 e 9C 233/2016 del 14

novembre 2016 consid. 6.1). (…)” (STF 9C_775/2016, consid. 6.1).

2.10

Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio

AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni peritali del CPAS e del dr. __________, da considerarsi

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente.

2.10.1

Per quanto riguarda l’aspetto

somatico, la dettagliata ed approfondita perizia reumatologica dell’11 agosto

2015.

con complemento del 24 ottobre 2016 (doc. AI 59/169-176 e 76/220; vedi

anche il consid. 2.8) non è stata smentita da altri certificati da parte di

medici specialisti attestanti nuove patologie ed é stata confermata dal medico

SMR dr. __________ sia nel rapporto finale 17 agosto 2015 che nelle annotazioni

14.

novembre 2016 (doc. AI 58/166-168 e 77/221).

In particolare non è

possibile concludere differentemente avuto riguardo alla lettera del 29

settembre 2016 della curante dr.ssa __________ (doc. AI 70/211-212, riprodotta

al consid. 2.8).

Infatti, la dr.ssa __________,

oltre a non essere specialista in materia, non si è confrontata minimamente né con

valutazione reumatologica del dr. __________ né con quella psichiatrica del

CPAS; non ha posto diagnosi diverse; non si è espressa compiutamente sulla

capacità lavorativa nell’attività abituale e in un’altra attività adeguata e nella

propria valutazione ha considerato sia gli aspetti somatici che quelli extra

somatici (lo si ribadisce) pur non essendo ella specialista.

Anche nell’“aggiornamento

dello stato di salute” del 7 marzo 2017 (doc. B/1 che ricalca il precedente

scritto del 29 settembre 2016) la dr.ssa __________ non oggettiva una sostanziale

modifica dello stato di salute limitandosi a confermare che “(…) la

problematica degenerativa poli-articolare che affligge questa paziente si

manifesta non soltanto a livello delle mani e dei polsi, ma anche al rachide in

tutta la sua estensione. Questa problematica osteo-articolare provoca dei

dolori e impotenza funzionale invalidanti, malgrado diversi cicli di fisio ed

ergoterapia. Ultimamente vista la refrettarietà delle misure

antalgiche/analgesiche di tipo riabilitativo e farmacologico finora attuate, è

anche in cura dal Dr. __________, chiropratico. (…)” (doc. B/1) ed a

trasmettere al TCA il referto “rx della colonna cervicale ed rx colonna

lombo-sacrale del 25.01.1017” del dr. __________ del servizio di radiologia

della __________ di __________ (doc. B/2-9).

Al riguardo questo

Tribunale può fare propria la valutazione del medico SMR dr. __________ che,

nell’annotazione del 20 marzo 2017, ha rilevato: “(…) Attuale nuova

documentazione: Rapporto dr.ssa __________ del 7.3.2017 Referto Rx colonna

cervicale e colonna lombo-sacrale del 25.1.2017: presenza in particolare di

discopatia cronica a livello L5-S1, a livello cervicale unicamente contenute

alterazioni degenerative. Valutazione: dall'attuale documentazione non risulta

una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata. L'esame

radiologico in particolare lombare mostra alterazioni di tipo degenerative

compatibili con la diagnosi posta in occasione della valutazione reumatologica.

Il referto è in pratica sovrapponibile alla radiografia eseguita dal dr. __________

il 6.8.2015. Conclusione: dall'attuale documentazione non risultano nuovi

elementi o una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione peritale. (…)” (X/1).

2.10.2

Per quanto riguarda l’aspetto extra

somatico lo stato di salute dell’assicurata è stato approfonditamente vagliato

dalla perizia del CPAS del 13 agosto 2015 con complemento del 2 novembre 2016

(doc. AI 56/154-164 e 78/222; vedi anche il consid. 2.8).

Questa valutazione non é

stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti ed in

particolare la psichiatra curante dr.ssa __________ non ha preso alcuna

posizione riguardo al complemento del 2 novembre 2016 nel quale i periti del

CPAS, da una parte hanno puntualmente preso posizioni sulle diagnosi da lei

poste nel certificato medico del 17 ottobre 2016 (doc. AI 74/218, riprodotto al

consid. 2.8) e, dall’altra parte si sono riconfermati nella valutazione della

capacità lavorativa da loro espressa.

Conformemente alla succitata

giurisprudenza valida in materia di valutazione probatoria di atti medici (cfr.

consid. 2.9) e ribadito che in sede di ricorso (pur avendone avuto la

possibilità) l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medico

specialistica contraria, questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi

dalla valutazione peritale del CPAS.

2.10.3

In conclusione – ricordato che nella lettera del 13 agosto

2015.

“Conclusioni peritali riguardanti la capacità lavorativa. Colloquio

telefonico del 13.08.2015 dalle ore 14.05 alle ore 14.20”, i periti dr.ssa __________

e dr. __________, (rilevato che le incapacità lavorative psichiatriche e

reumatologiche non vanno cumulate inglobandosi nella riduzione della

caricabilità) hanno attestato, dal 18 novembre 2013, una IL del 40% (flessione

del rendimento) nell’attività abituale quale collaboratrice domestica e in

un’attività adeguata; una IL del 50% (flessione del rendimento) nella

professione appresa di assistente dentale e una IL del 20% quale casalinga da

confermare in sede di inchiesta domestica (doc. AI 57/165) – la

valutazione medica secondo la quale dall’ottobre 2013 vi è un’incapacità al

lavoro (da intendersi come flessione del rendimento) del 40% nell’attività di

collaboratrice domestica come in un’altra attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti e del 50% quale assistente dentale (per l’attività

quale casalinga vale un’incapacità del 20% da verificare) deve essere

confermata da questo Tribunale.

In questo senso – come del

resto segnalato dai periti del CPAS nel complemento del 2 novembre 2016 (doc.

AI 78/222) – va corretta l’incapacità lavorativa residua nell’attività quale

aiuto dentista che è del 50% e non del 40% come ritenuto a torto dall’Ufficio

AI.

Non può invece essere

seguita l’insorgente laddove pretende che l’incapacità lavorativa sia di circa

il 70% (cfr. consid. 1.3) allorquando gli stessi medici curanti (la dr.ssa __________

nella lettera del 29 settembre 2016 sub doc. AI 70/211-212 e la dr.ssa __________

nel certificato medico del 17 ottobre 2016 sub doc. AI 74/218) hanno invece

attestato un’incapacità lavorativa del 50%. Nemmeno è possibile concludere

differentemente per il solo fatto che l’assicurata – dopo un periodo

d’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dall’agosto 2010 al

febbraio 2011 (così come concluso nell’ambito della prima domanda di

prestazioni sfociata nella decisione dell’Ufficio AI del 15 giugno 2011; cfr.

consid. 1.1) – abbia disdetto (per motivi di salute) il contratto di

lavoro con un grado di occupazione del 60% quale assistente dentale presso il

medico dentista __________ di __________ (cfr. doc. AI 24/54-60 e 24/61) ed

abbia in seguito lavorato quale aiuto domestico dapprima presso il signor __________

dal 1. aprile 2012 al 30 novembre 2013 (cfr. doc. AI 47/123-128 con i

rispettivi certificati di salario sub doc. AI 40/97-98) e poi dal luglio 2014

presso la sig.ra __________ con una media di 10 ore alla settimana (cfr. doc.

AI 49/135-139 e certificato di salario per l’anno 2015 sub doc. AI 69/205).

2.11

Per il calcolo del grado

d’invalidità – ritenute la parte dedicata all’attività

lavorativa del 60% e la quota dedicata alle mansioni domestiche pari al 40% (cfr.

consid. 2.7) – l’Ufficio AI ha correttamente applicato il metodo misto.

2.11.1

Grado d’invalidità per la

parte casalinga

L’insorgente fatto valere

un peggioramento dello stato di salute e che non può più occuparsi del giardino

sostiene che “(…) in riferimento all’indagine casalinga effettuata nel

giugno 2016, negli ultimi mesi la situazione è peggiorata e quindi le relative

percentuali stabilite dall’Ufficio AI devono essere riviste. […] Non è più in

grado di occuparsi del giardino, grado non calcolato da parte dell’AI. (…)”

(I).

L’Ufficio AI, per

stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire

un’inchiesta domiciliare il 15 giugno 2016 (cfr. doc. AI 63/186 e il relativo

rapporto dell’8 luglio 2016 sub. doc. AI 64/187-192).

Sulla base degli

accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione domestica, l’assistente sociale ha

stabilito una limitazione complessiva del 21% (doc. AI 64/192).

Valutando i singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune

mansioni.

Considerato che

l’insorgente, da una parte, non ha formulato valide contestazioni (tale

non può essere certo ritenuta la succitata generica pretesa di rivedere le

percentuali stabilite dall’assistente sociale in forza di un peggioramento

dello stato di salute che questo Tribunale non ha potuto confermare; cfr.

consid. 2.10) e, dall’altra parte, che dalla stessa inchiesta domestica

emerge che “(…) del giardino si è sempre occupato il marito (…)” (doc.

AI 64/191; anche dalla perizia 13 agosto 2015 del CPAS risulta che “(…)

vivono in una casa indipendente di 2 piani (20 m2 per piano) con un

giardino di cui si occupa il marito. (…)” (doc. AI 56/158); non può quindi

essere ritenuta alcuna percentuale d’impedimento per una mansione non svolta),

alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione.

Va qui ricordato che nella

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), nel tenore (nella versione italiana) valido dal 1. gennaio

2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la

Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla

base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare

la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo

libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088.

e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la

ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero

ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra

valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo

schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in

considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04

e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il

danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29

maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

In concreto, la

conclusione peritale secondo cui quale casalinga vi è una “(…) IL 20% da

confermare con valutazione a domicilio da parte delle Assistenti Sociali UAI

(…)” (doc. AI 57/165) è stata confermata dall’inchiesta domiciliare del 15

giugno 2016 nella quale l’assistente sociale ha concluso per una percentuale

d’invalidità totale del 21% (doc. AI 64/192).

In questo senso –

ribadito che, per le ragioni sopra esposte e considerato anche l’esigibilità

dell’aiuto del marito evidenziato dall’assistente sociale, non vi è alcun

motivo per scostarsi – la valutazione dell’inchiesta del 15 giugno 2016

deve essere confermata dal TCA.

L’Ufficio AI, posta la

percentuale del 40% quale casalinga, ha quindi concluso che il discapito economico

per questa quota è dell’8,4% (40 x 21% = 8,4%).

2.11.2

Grado d’invalidità per la

parte salariata

Per calcolare il grado

d’invalidità l’Ufficio AI è partito dall’attività svolta al 60% quale assistente

dentale presso il medico dentista __________ di __________ (doc. AI 24/54-60).

Questa ipotesi, rimasta incontestata e più favorevole all’insorgente ritenuto

che nelle seguenti attività svolte di collaboratrice domestica l’impiego era

irregolare e i redditi inferiori (cfr. doc. AI 40/97-98, 47/123-128, 49/135-139

e 69/205), può essere fatta propria da questo Tribunale.

Per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre

un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima

proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; cosiddetto raffronto

dei redditi percentuale).

Il Tribunale federale, nella sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo

2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,

inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in

altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata nella sentenza

8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella

sua professione.

Da ultimo, questo principio è stato confermato dal

Tribunale federale nelle sentenze 9C_ 240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 6 e

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5.

In quelle occasioni l’Alta Corte aveva evidenziato:

" Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie -

continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività

lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la

persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui

la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività

che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334

consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è stabilito

che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa

limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è

effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la

perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata

all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114

V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti).”.

In concreto, volendo

applicare come ha fatto l’amministrazione il confronto percentuale dei redditi,

posta la percentuale del 60% quale salariata il discapito economico per questa

quota ammonta al 30% (60 x 50% = 30%).

Di conseguenza, sempre

procedendo come ha fatto l’Ufficio AI (ritenuto l’impedimento nell'attività di

casalinga dell’8,4%; cfr. consid. 2.11.1), il grado d’invalidità complessivo presentato

dall’assicurata si attesta al 38% (30 + 8.4 = 38.4% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41).

2.11.3

In una sentenza 9C_666/2016 del

23.

gennaio 2017, il TF, in merito alla valutazione del grado d'invalidità di

un'assicurata che lavorava in qualità di cassiera e responsabile a tempo

parziale (32.5 ore alla settimana pari ad un tasso d'occupazione del 81.25%) e

per il rimanente era casalinga, e che presentava una capacità residuale del 50%

in qualsiasi attività (abituale e adatta) ed un impedimento nell'attività di

casalinga (accertato con l'inchiesta economica dell'assistente sociale) del

6,3%, ha applicato il metodo misto e si è così espresso:

" Sur la base des avis médicaux au dossier, le tribunal cantonal a

considéré que l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 %

dans son activité professionnelle ou toute autre activité adaptée. Par

ailleurs, il a retenu que l'enquête ménagère, qui concluait à un degré

d'empêchement de 6,3 % dans les travaux habituels, avait force probante et

écarté les griefs de l'assurée à cet égard, concernant notamment l'exigibilité

retenue pour l'aide apportée par sa fille majeure. Relevant que l'intimée ne

contestait pas le statut mixte retenu, ni la pondération des champs d'activités

(part de 80 % pour l'activité professionnelle et de 20 % pour les travaux

ménagers), l'autorité cantonale a ensuite procédé au calcul du degré

d'invalidité, qu'elle a fixé à 41,81 % ([32,5 x 50 + ([40-32,5] x 6,3)]/40).

Sur la base de cette évaluation, elle a octroyé un quart de rente d'invalidité

à l'intimée dès le mois de juillet 2014. (…).

L'office recourant conteste le calcul du taux

d'invalidité effectué par la juridiction cantonale. Il fait valoir que

l'empêchement dans la sphère professionnelle ne s'élève pas à 50 %, comme

retenu en violation du droit par le jugement attaqué, mais à 38,46 %. (…).

Le grief est bien fondé. En effet, l'autorité

cantonale a directement intégré dans son calcul le taux d'incapacité de travail

retenu par l'expert médical (50 %). Or celui-ci n'exprime pas la perte de gain

subie par l'assurée, dès lors que, selon les faits constatés par le jugement

attaqué, celle-ci travaillait à temps partiel avant la survenance de son

invalidité (32,5 heures par semaine sur 40 heures selon l'horaire normal de

travail dans l'entreprise, correspondant à un taux d'occupation de 81,25 %). En

application des principes de la jurisprudence (cf. ATF 137 V 334 consid. 4.1 p. 339 s.), l'incapacité de gain de l'intimée doit donc

être établie en comparant le revenu qu'elle aurait touché en travaillant à

81,25 % avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant son activité à 50 %. Le

taux d'empêchement (pour la sphère lucrative) qui ressort de ce calcul est de

38,46 % ([ (81,25-50) /81,25] x 100), et non de 50 %. Compte tenu en outre

d'un taux d'empêchement de 6,3 % dans l'accomplissement des travaux habituels,

le degré d'invalidité global s'élève à 32 % ([32,5 x 38,36 %+ (40 - 32,5) x 6,3

%] / 40; sur ce calcul, cf. ég. ch. 3101 de la Circulaire de l'OFAS sur

l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité). Ce taux est

insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité."

Applicando

questa giurisprudenza al caso concreto bisogna concludere che l'assicurata –

che lavorava al 60% quale assistente dentale (24 ore alla settimana sulle 40

ore normali di lavoro nell’azienda; cfr. doc. AI 24/56) ed ha una capacità

residua del 50% in questa attività – presenta, per la parte salariata (60%),

un grado d’invalidità del 16,6% {[(60 – 50) / 60] x 100}.

Sempre in applicazione

della giurisprudenza di cui alla STF 9C_666/2016 del 23 gennaio 2017, viste le

quote parti tra attività salariata (60%) e mansioni casalinghe (40%) e ritenuto

un impedimento nell'attività di casalinga (accertato con l'inchiesta

economica dell'assistente sociale; cfr. consid. 2.11.1) del 21%, il

grado di invalidità globale si attesta al 18% {([24 ore x 16,6%

impedimento attività salariata + (40 ore – 24 ore) x 21% impedimento attività

di casalinga] / 40} = 18,36% arrotondato al 18% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41). Per un caso in cui questo Tribunale ha proceduto in questo

modo vedi la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017.

2.12

Da quanto sopra esposto

risulta che, sia procedendo come ha fatto l’amministrazione (cfr. consid.

2.11.1

e 2.11.2) che conformemente alla giurisprudenza di cui alla STF

9C_666/2016 del 23 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.11.3), il grado d’invalidità

complessivo non raggiunge la quota minima pensionabile del 40% ai sensi

dell’art. 28 cpv. 2 LAI (38% procedendo come ha fatto l’Ufficio AI e 18%

secondo la STF 9C_666/2016 del 23 gennaio 2017).

È dunque a ragione che

l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità.

Quanto ai provvedimenti

professionali questo Tribunale può fare propria la conclusione della consulente

in integrazione professionale (rimasta incontestata) secondo cui “(…) non si

intravvedono provvedimenti professionali atti a migliorare la sua capacità di

guadagno. (…)” (doc. AI 66/198).

All’insorgente va

ricordato che, vista l’annotazione 14 novembre 2016 nella quale il dr. __________

ha segnalato che “(…) rimane comunque indicato procedere con un aiuto al

collocamento. (…)” (doc. AI 77/221), può rivolgersi all’amministrazione per

un aiuto in questo senso.

2.13

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito delle

vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti