32.2017.10
Riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita limitatamente nel tempo. Conferma della valutazione medica (perizia pluridisciplinare del SAM), dell'inchiesta casalinga e della valutazione economic
28 agosto 2017Italiano70 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.10
FS
Lugano
28 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975, nel
gennaio 2012 aveva presentato una prima domanda di prestazioni, respinta mediante
decisione dell’11 gennaio 2013 (cresciuta incontestata in giudicato)
in quanto il grado d’invalidità (stabilito in base al metodo specifico
ritenuta l’assicurata quale casalinga a tempo pieno; cfr. l’inchiesta domestica
del 27 giugno 2012 sub doc. AI 22/77-83 in particolare il punto 1b) non
raggiungeva la soglia pensionabile del 40% (doc. AI 35/110-112).
1.2. Il 1. marzo 2014 l’assicurata
ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 39/116 e 47/144-150).
Con decisione del 6
dicembre 2016 – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,
compresi, in particolare, la perizia pluridisciplinare del Servizio
Accertamento Medico (SAM) del 10 luglio 2015 (doc. AI 61/195-253), il rapporto
finale del 21 luglio 2015 con l’annotazione del 5 ottobre 2016 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 63/255-257 e 73/292) e l’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica 1. giugno 2016 con complemento
del 19 ottobre 2016 (doc. AI 65/259-265 e 76/295) –, preavvisata il 29
agosto 2016 (doc. AI 69/274-277), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2015 (dopo l’anno di attesa, art.
28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 1. luglio 2016 (tre mesi dopo la modifica del
grado d’invalidità ottenuto in applicazione del metodo misto visto l’inizio
dell’attività lavorativa al 20%, art. 88a OAI) (doc. AI 79/223-227).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge dinanzi al TCA. Contestate,
con argomentazioni di cui si dirà in seguito, la valutazione medica e quella
domestica, la ricorrente chiede il riconoscimento del diritto ad una mezza
rendita dal 1. gennaio 2015 e, subordinatamente, l’annullamento della decisione
impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
In particolare
l’insorgente rileva che “(…) uno degli aspetti centrali del presente ricorso
è quello a sapere se e in quale misura una persona afflitta da patologie
invalidanti, che cerca di riprendere un'attività, debba subire un pregiudizio
assicurativo rispetto a chi non intraprende alcuno sforzo in tal senso, nella
misura in cui la ripresa – di fatto – risultasse impraticabile (come attestato
anche da parere medico). La decisione impugnata non analizza la situazione
specifica e attribuisce una valenza determinante per la determinazione del
grado di invalidità dei fatti analizzati solo sommariamente. Anche in
applicazione del principio dell'affidamento, la ricorrente postula
l'accoglimento del presente ricorso. (…)” (I).
1.4. Con la risposta di causa – richiamati i contenuti della decisione
visto che la ricorrente ripropone le medesime censure già poste in sede di
audizione e rilevato, in particolare, che “(…) per quanto concerne la quota
parte salariata, si rileva che l'assicurata ha lavorato per la ditta __________
dal marzo 2016 all'agosto 2016, ben 6 mesi, senza alcun problema e che il
contratto è stato disdetto solo nel settembre 2016, ossia posteriormente all'emanazione
del progetto di decisione del 29.08.2016. Va qui precisato che, contrariamente
a quanto indicato dal ricorrente, la lettera di licenziamento non è stata allegata
al ricorso malgrado venga citata, tuttavia era stata trasmessa all'UAl con le
osservazioni al progetto del 28.09.2016 (doc. 72 incarto AI) ed è quindi
agli atti. Considerato che l'assicurata a livello medico-teorico è stata
giudicata abile al 50% in attività adeguate, il grado Al nell'attività svolta
di assistente contabile al 20% (attività esercitata, va ricordato, al
domicilio, pertanto con piena autonomia nell'organizzazione della stessa)
risulta essere nullo. Viste le quote parti tra attività salariata (20%) e
mansioni casalinghe (80%) stabilite dall'amministrazione nella querelata
decisione, il grado di invalidità globale è così del 32% (20 X 0% + 80 X 40.5%)
in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette
la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità dopo il 30.06.2016,
come stabilito dall'amministrazione. (…)” (IV) – l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso.
1.5. Con scritto del 23 febbraio 2017
– trasmesso per conoscenza all’amministrazione con possibilità di
presentare eventuali osservazioni scritte (VII) – l’insorgente ha
sostenuto che “(…) non si condivide evidentemente la tesi (supportata peraltro
da giurisprudenza invero assai datata), che il medico curante sarebbe meno
fedefacente dei medici fiduciari dell'Al. Per questo motivo, oltre
all'audizione testimoniale della Dr.ssa __________, si chiede che venga
esperita una perizia indipendente circa la capacità lavorativa residua della
signora RI 1, posto che la determinazione della stessa, nel caso in disamina,
appare necessaria per stabilire il grado di invalidità. (…)” (VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad
un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1. gennaio 2015 al 30 giugno
2016.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito
che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29
settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR
1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a
cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato
allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di
valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo
ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…)
la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7.
(…)” (regesto della DTV 142 V 290).
Ancorché non applicabile
alla presente fattispecie va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo
la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera –
divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte
della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta
avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa –, nella quale la
seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a
pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione
del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due
gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado
d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia
dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14
combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente
neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50 (pronunciandosi sulla domanda
di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo),
la nostra Massima istanza ha concluso che vi è una violazione dell’art. 14
combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di
protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola
causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo
di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della
rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del
diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo. In una tale
costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento
di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno
a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire
uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita
ai sensi dell’art. 17 LPGA. Il TF ha pertanto concluso che in questo
caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU.
L’Alta corte – rilevato che le precedenti considerazioni portavano
all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio
2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS –
ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera
della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione
descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto.
Nella STF 9C_604/2016 del
1. febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il TF si è confermato nella
giurisprudenza di cui alla DTF 143 I 50 estendendola anche al caso di riduzione
della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del
15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355
del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di
trovare una soluzione adeguata al problema (in argomento vedi
la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Ancora nella STF
9C_297/2016 del 7 aprile 2017, pubblicata in DTF 143 V 77, il TF ha stabilito
che “(…) nell'ambito dell'esame del diritto secondo le
disposizioni finali della 6a revisione dell'AI, primo pacchetto, non
è rilevante un cambiamento dello statuto della persona assicurata solo per
motivi di natura familiare, anche se non costituisce la causa per la quale la
procedura di revisione della rendita ha avuto inizio, di modo che lo statuto
che la persona assicurata aveva fino al momento della valutazione
dell'invalidità deve essere mantenuto (consid. 3.2.3) (…)” (regesto della DTF 143 V 77).
2.6. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente
prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto
fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF
9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006,
consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.7. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che
se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5,
pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.
4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv.
2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita
(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con
riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la
soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
2.8. Deve
innanzitutto essere premesso che – dopo averla ritenuta casalinga a
tempo pieno nell’ambito della prima domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.1) –
al fine di stabilire il grado d’invalidità dopo la sottoscrizione del contratto
di lavoro con la __________ del 26 febbraio 2016 (doc. AI 67/267), nella seconda
domanda di prestazioni, oggetto della fattispecie in esame, l’Ufficio AI,
applicando il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha
valutato al 20% la parte dedicata all’attività lavorativa e all’80% la quota
dedicata alle mansioni domestiche.
Tale
suddivisione (rimasta incontestata) deve essere confermata, la relativa
conclusione essendo stata presa sulla base delle dichiarazioni rese
dall’assicurata in sede d’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica del 1. giugno 2016 (doc.
AI 65/259-265, in particolare il punto 1b dal quale risulta che: “(…) • L’assicurata ha sempre svolto il ruolo di
casalinga al 100% • Da
marzo 2016 afferma di lavorare al 20% come aiuto contabile (attività svolta a
domicilio) per la __________ di __________ (…)” (doc.
AI 65/260)).
Quanto all’utilizzazione
del metodo misto – considerato che nella fattispecie concreta si tratta
di statuire su una decisione con la quale è stato riconosciuto limitatamente
nel tempo il diritto ad un quarto di rendita visto l’inizio di un’attività
lavorativa a tempo parziale (cfr. consid. 1.2), non trattandosi quindi di una
costellazione come quella descritta nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016
rispettivamente nelle DTF 143 I 50 e 143 V 77 –, conformemente alla
succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), nulla osta alla sua
applicazione.
In questo senso, ritenuto
che (come si vedrà in seguito e contrariamente a quanto sostenuto
dall’insorgente) la ripresa di un’attività lavorativa è possibile, non merita
qui ulteriore disamina la “premessa” formulata nel ricorso secondo la
quale “(…) uno degli aspetti centrali del presente ricorso è quello a sapere
se e in quale misura una persona afflitta da patologie invalidanti, che cerca
di riprendere un'attività, debba subire un pregiudizio assicurativo rispetto a
chi non intraprende alcuno sforzo in tal senso, nella misura in cui la ripresa
– di fatto – risultasse impraticabile (come attestato anche da parere medico).
(…)” (I).
2.9. Nella fattispecie in esame, sulla
base dell’annotazione 14 aprile 2014 nella quale il medico SMR dr. __________
concludeva che “(…) ok per riapertura caso per un peggioramento dello stato
di salute da 1. 2014. Chiedere rapporto dr.ssa __________ e servizio
neurochirurgia (__________). In seguito probabilmente perizia (reuma, psi e
neurologica) (…)” (doc. AI 43/127), l’Ufficio AI è entrato nel merito della
nuova domanda di prestazioni del mese di marzo 2014.
L’amministrazione –
visti i rapporti medici 28 aprile 2014 della dr.ssa __________, FMH in medicina
generale, con i relativi referti allegati (doc. AI 45/129-141) e 6 maggio 2014
della dr.ssa __________, capo clinica di neurochirurgia presso l’ospedale __________
di __________, con allegato il referto 17 febbraio 2014 indirizzato alla dr.ssa
__________ (doc. AI 49/152-158) e la richiesta di perizia 30 luglio 2014 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 51/163-164) – ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (doc. AI 50/159-162,
53/166, 54/167, 55/168, 56/169 e 57/170-171).
Dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 10 luglio 2015 (doc. AI 61/195-253), risulta che
Fatti
i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica
(dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombovertebrale con:
- componente
spondilogena a ds. su discopatia del penultimo segmento lombare (L5-S1);
- segni di
radicolopatia L5 a ds. principalmente algica, senza deficit sensitivi o motori
attuali;
- lombalizzazione di S1 simmetrica per disturbo di assimilazione.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Fibromialgia di tipo primario.
Modica dislipidemia non trattata
(…)" (doc. AI 61/211)
Visti tutti gli atti
medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
l'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell'A. per l'attività
svolta di casalinga è valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali, di
carico nonché ridotto rendimento sull'arco di un'usuale giornata di lavoro).
(…)” (doc. AI 61/216) – i periti hanno espresso la seguente
valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
60% come descritto sopra.
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
Dal lato neurologico e reumatologico l'A. presenta una limitazione
in ambito funzionale, di carico e di rendimento per tutti i mansionari
richiedenti sforzi fisici di media entità o oltre e/o non particolarmente
ergonomici per la colonna vertebrale, in particolar modo in attività in cui
l'A. debba trasportare e/o alzare pesi superiori ai 5-7,5 kg saltuariamente e
ripetutamente pesi superiori ai 5 kg. L'A. è pure limitata in mansionari in cui
debba mantenere la posizione statica per più di un'ora sia in posizione seduta
sia in posizione eretta. È pure limitata in movimenti ripetitivi di rotazione,
flessione ed estensione della colonna vertebrale.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
60% come descritto sopra.
8.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Vedi anche descrizione al capitolo 7.
La percentuale del 60% va intesa come rendimento globalmente ridotto sull'arco
di un'usuale giornata di lavoro casalingo.
8.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Non concerne.
8.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Sì, queste ultime sono già conteggiate
nella quantificazione della capacità lavorativa residua di cui sopra.
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
In occasione della perizia neurologica redatta dal Dr. med. __________
nel dicembre 2012 (atto del 10.12.2012), benché in assenza di sostenibili
limitazioni dal lato strettamente neurologico, questo specialista esprimeva il
parere che a causa dei dolori cronici l'A, quale casalinga andava considerata
capace al lavoro nella misura tra il 40 e il 50%. Questo giudizio viene ora
giustamente corretto da parte del nostro specialista in reumatologia il quale
ritiene allora sovrastimata la limitazione dovuta unicamente ai dolori in
quanto, in presenza di un quadro fibromialgico, questi vengono percepiti in
misura maggiore. Allora il perito neurologo non precisava la data a partire
dalla quale la sua valutazione andava considerata e pertanto riteniamo che a
decorrere da dicembre 2012 la capacità lavorativa dell'A. può essere valutata,
per l'attività svolta di casalinga, nella misura dell'80%. In considerazione
poi del decorso sfavorevole (apparizione di netti segni radicolari a decorrere
da gennaio 2014, i quali erano assenti nel dicembre 2012), possiamo affermare
che a decorrere appunto da gennaio 2014, quando è stato necessario un ricovero,
vada presa in considerazione l'attuale valutazione del grado di capacità di
lavoro dell'A. quale casalinga. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine
dipenderà in gran parte dall'esito delle possibili misure terapeutiche ritenute
indicate dal nostro consulente in neurologia Dr. med. __________
(microdiscectomia L5-S1 da ds.), ma ritenute correlate al rischio di un peggioramento
della sospettata instabilità segmentale con possibile ulteriore cronicizzazione
della sintomatologia dolorosa, da parte del nostro consulente reumatologo Dr.
med. __________.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
50% (limitazioni funzionali, di carico nonché ridotto rendimento
sull'arco di un normale orario lavorativo giornaliero).
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Un'attività lucrativa adatta al danno
alla salute presentato da quest'A. deve rispettare in modo stretto le
limitazioni descritte in ambito neurologico e reumatologico (vedasi risposta al
quesito 8.1.1).
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
50% come descritto sopra.
9.1.2.1 Se
la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale
percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente
ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
La percentuale del 50% va intesa come
rendimento globalmente ridotto sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
9.1.2.2 Se
la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se
vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Non concerne.
9.1.2.3 Se
si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Sì, queste ultime sono già conteggiate
nella quantificazione della capacità lavorativa residua di cui sopra.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
A decorrere da gennaio 2014 come precisato nella risposta al
quesito 8.1.3.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Vedasi risposte esposte al capitolo
8.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione
nella libera economia?
Per le sole ragioni mediche riteniamo
sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione dell'A. la
quale tuttavia al momento si trova impegnata in qualità di casalinga madre di
due figli ed inoltre va considerata la limitazione valetudinaria nella misura
del 50% anche in attività meglio adatte al suo stato di salute.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Vedasi riposta al quesito 9.2.1.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Non concerne.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Adeguatezza
della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee
guida?
Come segnalato alla risposta al
quesito 8.1.3 finora l'approccio conservativo dell'affezione presentata dall'A.
ha presentato benefici molto limitati e pertanto il nostro consulente in neurologia
Dr. med. __________ ritiene che il trattamento neurochirurgico sarebbe la terapia
di prima scelta come consigliato presso il servizio cantonale di neurochirurgia
(atto del 17.2.2014) e dal Dr. med. __________ (atto del 20.11.2014). Di parere
invece contrario si è espresso il nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________
il quale ritiene che l'intervento di microdiscectomia potrebbe portare a un
peggioramento della sospettata instabilità segmentale e quindi si dovrà associare
a tale intervento una fissazione intersomatica con il grave rischio di
un'ulteriore cronicizzazione della sintomatologia dolorosa. Questa diversità di
opinione tra chirurghi della schiena e reumatologi è ben nota nella pratica
quotidiana e non crediamo vi siano "linee guida" tali da esigere una
terapia "adeguata".
9.3.2 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Nel caso di un esito favorevole del
trattamento neurochirurgico, secondo il parere del nostro consulente in
neurologia, è possibile attendersi anche alla scomparsa dei dolori irradiati
nell'arto inferiore ds., ciò tenendo conto delle alterazioni EMG globalmente
non molto pronunciate al momento. Risulta invece difficile prevedere un
risultato soddisfacente con le terapie conservative alla luce dei dati
anamnestici in nostro possesso che parlano della persistenza dei sintomi già da
diversi anni. Risulta pertanto ben comprensibile che al momento attuale non si
possa stabilire in quale percentuale ci si possa attendere un miglioramento funzionale
dello stato valetudinario dell'A.
9.3.3 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
Nessuno.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1 Altri quesiti del medico SMR.
II Dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'Ufficio
Al del Canton Ticino in data 30.7.2014 chiede di esprimersi a riguardo
dell'evoluzione dello stato di salute dell'A. rispetto a gennaio 2013, data
della precedente decisione. Come riferito nella risposta al quesito 8.1.3
possiamo ribadire che a decorrere da gennaio 2014 lo stato di salute,
rispettivamente lo stato valetudinario dell'A. hanno presentato un peggioramento
caratterizzato dall'esordio di segni radicolari, non presenti in precedenza, da
interpretare nell'ambito di una progressione dell'ernia discale L4-L5.
10.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Altri quesiti non sono posti.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio
Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 61/217-222)
L’assicurata – con
le “OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONE” del 28 settembre 2016 (doc. AI 72/280-284)
presentate, tramite l’avv. RA 1, al “Progetto d’assegnazione di rendita”
del 29 agosto 2016 (doc. AI 69/274-277) – ha prodotto il “RAPPORTO MEDICO
SITUAZIONE AL 06.09.2016” nel quale la dr.ssa __________ si è così espressa:
“(…) La paziente a margine soffre per una sindrome lombospondilogena
cronica, con impedimento alla marcia. l dolori partono da lombare e irradiano a
tutto l'arto inferiore ds in territorio L4-L5, mentre a sin soffre per
l’appoggio aumentato, in scarico, dell’arto inferiore ds. La distanza in
flessione del tronco, dita pavimento, è di 35cm, il ritorno in posizione eretta
estremamente lento e doloroso. Ciò impedisce movimenti comuni anche a
domicilio. Riesce a stare seduta 15 minuti, poi deve cambiare posizione, così
come in posizione eretta al massimo 15 minuti da ferma. Dal punto di vista
neurologico, i riflessi osteotendinei sono presenti, normivivaci, le
sensibilità sono normali, mentre la forza è ridotta all’arto inferiore ds, fa
fatica a salire scendere una scala. Ritengo che l’attività lavorativa anche
come aiuto contabile sia compromessa dall’incapacità di mantenere la posizione
seduta per un ragionevole lasso di tempo ad espletare la mansione richiesta, ma
anche risulta remota la possibilità di un’occupazione che si penserebbe
sedentaria. (…)” (doc. AI 72/289).
Il succitato rapporto del
6 settembre 2016 della dr.ssa __________ è stato sottoposto al medico SMR dr. __________
che, nell’annotazione del 5 ottobre 2016, ha confermato il rapporto finale del
21 luglio 2015 (doc. AI 63/255-257) adducendo che “(…) dal rapporto non
risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione SAM. Dal punto di vista medico non è condivisibile la valutazione
di una IL completa per attività fisicamente leggera a tempo parziale come
quella di aiuto-contabile. (…)” (doc. AI 73/292).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’inchiesta economica del 1. giugno
2016 con complemento del 19 ottobre 2016 (doc. AI 65/259-265 e 76/295 di cui si
dirà in seguito), con decisione del 6 dicembre 2016 ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2015 fino al
1. luglio 2016 (cfr. consid. 1.2).
2.10. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008
e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono
a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo
disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.11. Ritornando al caso concreto,
dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato
a verificare se lo stato di salute é stato accuratamente vagliato prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente. Questo per i motivi che seguono.
Dal fascicolo (cfr. doc.
AI 61/196-200) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la
documentazione medica agli atti e che ha precisato debitamente le ragioni per
le quali ha concluso per una capacità lavorativa quale casalinga del 60%
(limiti funzionali, di carico nonché ridotto rendimento sull’arco di un’usuale
giornata lavorativa) e del 50% (limitazioni funzionali, di carico nonché
ridotto rendimento sull’arco di un normale orario lavorativo giornaliero) in
un’attività lavorativa salariata adeguata rispettosa dei limiti funzionali
posti, dal 1. gennaio 2014.
La valutazione dei periti
non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da nessun
medico, né generico né specialista.
In particolare, la dr.ssa __________
(oltretutto nemmeno specialista in materia), nel succitato rapporto medico del
6 settembre 2016 (cfr. consid. 2.8), non si è confrontata con la valutazione
del SAM e, senza addurre delle diagnosi che non fossero già state considerate
dai periti rispettivamente senza motivare debitamente la diversa valutazione,
ha concluso in modo del tutto generico che “(…) ritengo che l’attività
lavorativa anche come aiuto contabile sia compromessa dall’incapacità di
mantenere la posizione seduta per un ragionevole lasso di tempo ad espletare la
mansione richiesta, ma anche risulta remota la possibilità di un’occupazione
che si penserebbe sedentaria. (…)” (doc. AI 72/289).
Al riguardo il medico SMR
dr. __________, nell’annotazione del 5 ottobre 2016, ha concluso che “(…)
dal rapporto non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione SAM. Dal punto di vista medico non è condivisibile la
valutazione di una IL completa per attività fisicamente leggera a tempo
parziale come quella di aiuto-contabile. (…)” (doc. AI 73/292).
Anche nel certificato
medico del 27 dicembre 2016 – nonostante ne avesse avuto la possibilità
essendo stato l’incarto completo trasmesso all’avv. RA 1 il 29 settembre 2016
(cfr. doc. AI 70/278) – la dr.ssa __________ non si è confrontata con la
perizia del 10 luglio 2015 del SAM e si è limitata ad attestare che “(…)
certifico che la paziente a margine è inabile al lavoro al 100%. Anche lavori
d’ufficio a tempo ridotto sono tuttora non eseguibili dovendo mantenere la
paziente in questi, posizioni obbligate, per lei dolorose, con conseguenti
difficoltà anche di concentrazione. A domicilio la paziente ha l’aiuto
domiciliare. (…)” (doc. D).
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, nonostante
abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc.
V), di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ha
prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione
del SAM confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale SMR del 21 luglio
2015 sub doc. AI 63/255-257).
Così stanti le cose, questo
Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata e in particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione
del querelato provvedimento (il 6 dicembre 2016, data questa che segna il
limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali;
cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo
2015 consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti. Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II
425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c
pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Ne discende
che le richieste della ricorrente, formulate con scritto del 23 febbraio 2017
(doc. VI, in parte riprodotto al consid. 1.5), di procedere “all’audizione
testimoniale della Dr.ssa __________” e ad “una perizia indipendente
circa la capacità lavorativa residua” vanno respinte.
In particolare – a
prescindere dal fatto che, nella misura in cui volesse eccepirne l’indipendenza,
l’insorgente non adduce alcuna motivazione e/o prova al riguardo –
quanto al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo
dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, si
rinvia qui alla succitata DTF 136 V 376. Inoltre va rilevato che l’interessata,
conformemente alla giurisprudenza (DTF 137 V 210), il 31 marzo 2015 è stata
preventivamente resa attenta circa il nome dei periti e segnatamente la
necessità di una perizia pluridisciplinare con accertamenti di medicina interna
a cura del dr. __________, neurologici a cura del dr. __________, psichiatrici
a cura della dr.ssa __________ e reumatologici a cura del dr. __________ (doc.
AI 57/170-171) e non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine
assegnatole, né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminata da
medici con una diversa specializzazione.
Quanto alla domanda di
audizione della dr.ssa __________ non ci si può esimere
dall’osservare che sarebbe semmai stato compito dell’assicurata (oltretutto
rappresentata da un legale e richiamato l’obbligo delle parti di
collaborare nell’accertamento dei fatti rilevanti) di direttamente
procedere, ove l’avesse reputato necessario, a chiedere al proprio curante un
certificato dettagliato previo confronto con la perizia del SAM, il Tribunale
non potendo essere chiamato a sanare le mancanze delle parti interessate.
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.9;
va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio
2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più
tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore
probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a
causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351
consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante
tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio
paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”
(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia
necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27
maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che
anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere
sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto
meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur
sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo
all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne
dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la valutazione
del SAM (confermata dal dr. __________; doc. AI 63/255-257), secondo la quale
l’assicurata, dal gennaio 2014, è abile al lavoro quale casalinga nella misura
del 60% rispettivamente in un’attività adeguata al 50%, va confermata.
2.12. Quanto alla valutazione
economica, ribadito che – visto l’inizio dell’attività quale aiuto
contabile al 20% presso la __________ dal 1. marzo 2016 (cfr. il
contratto di lavoro sub doc. AI 67/267) – l’assicurata va
ritenuta salariata all’80% e casalinga al 20% e che nel caso concreto va
applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.8), questo Tribunale rileva quanto
segue.
2.12.1. Per quanto riguarda la parte salariata,
visto quanto suesposto (cfr. consid. 2.11), dal 1. gennaio 2014 la capacità
lavorativa dell’assicurata in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti è del 50%.
Ritenuta la capacità
lavorativa residua del 50% e considerata adeguata l’attività svolta nella misura
del 20% presso la __________ –
dall’inchiesta economica 1. giugno 2016 emerge che “(…) da marzo 2016
afferma di lavorare al 20% come aiuto contabile (attività svolta a domicilio)
per la __________ di __________ (…)” (doc. AI 65/260), dai certificati di
salario per i mesi da marzo a giugno 2016 non risulta alcun periodo di malattia
(cfr. doc. AI 67/268-271) e con la lettera di licenziamento del 16 settembre
2016 (doc. AI 72/290, posteriore al progetto di attribuzione di una rendita
d’invalidità temporanea del 29 agosto 2016 sub doc. AI 69/274-277), ancorché
indichi di essere stato costretto a licenziarla per motivi di salute, il datore
di lavoro ha rispettato i termini ordinari di disdetta – il grado
d’invalidità per la parte salariata è dunque nullo.
Va qui ricordato che per
costante giurisprudenza un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene
applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per l'esercizio
di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente
messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una
incapacità al guadagno (STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 con
riferimento).
In questo senso a ragione
l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) per quanto concerne la quota parte salariata,
si rileva che l’assicurata ha lavorato per la ditta __________ dal marzo 2016
all’agosto 2016, ben 6 mesi, senza alcun problema e che il contratto è stato
disdetto solo nel settembre 2016, ossia posteriormente all’emanazione del
progetto di decisione del 29.08.2016. […] Considerato che l’assicurata a
livello medico-teorico è stata giudicata abile al 50% in attività adeguate, il
grado AI nell’attività svolta di assistente contabile al 20% (attività
esercitata, va ricordato, al domicilio, pertanto con piena autonomia
nell’organizzazione della stessa) risulta essere nullo. (…)” (IV pag. 6).
2.12.2. Per quel che concerne
l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone
che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come
si è visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole
attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può
eseguire una persona sana.
Nella Circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione
delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo
attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2 2
5 5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri
familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo
libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087,
3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la
ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero
ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra
valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo
schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).
Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in
considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in
grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di
lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04
e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il
danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide
ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste
effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984
pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
L’allora TFA, in una
sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è
effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle
diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni
dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio
2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V
93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der
örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner
gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
2.12.3. Nella
fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta economica, eseguita il 1. giugno 2016 (doc. AI
65/259-265).
Il
relativo rapporto è stato allestito il 16 giugno 2016 ed ha il seguente tenore:
"
(…)
5. ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L'assicurata non segnala alcun impedimento nelle
attività qui trattate
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
14%
Alternando
la postura, in piedi-seduta, la signora RI 1 riesce tuttora a garantire la preparazione
dei pasti quotidiani per tutta la famiglia. Cucina generalmente pietanze
semplici e sbrigative ed ha totalmente abbandonato la preparazione di cibi
della propria cultura di origine, poiché di lunga preparazione. Per facilitarsi
il lavoro ha acquistando [ndr. recte: acquistato] pentole di materiali leggeri
che evita di riempire in modo eccessivo. l famigliari collaborano apparecchiando-sparecchiando.
Alternando
l’attività con momenti di pausa, l'assicurata si occupa anche del riordino
della cucina ma in alcuni giorni, a causa dei dolori, è costretta a rimandare
il riassetto del pranzo, ad un altro momento; carica la lavastoviglie con
estrema difficoltà per quando concerne il cestello inferiore e se non può
contare sull'aiuto dei famigliari, fa da sola, lentamente evitando movimenti
in-ergonomici per la colonna.
Lo
scorso anno, il marito ed una amica si sono occupate della pulizie a fondo del
locale cucina; l’assicurata accusa difficoltà nei lavori a braccia sollevate e
nei movimenti di flessione ed estensione della colonna ed al massimo riesce ad
occuparsi di lavori leggeri a livello
piano lavoro.
Considerandi
i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del
coniuge, valuto una percentuale d'impedimento del 40% tenendo conto del minor
rendimento nelle attività
quotidiane e dell’impossibilità si [ndr. recte: di] eseguire lavori pesanti a
carattere stagionale
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
70%
percentuale di invalidità
10.
%
Le
pulizie dell'appartamento sono affidate allo __________, una volta la
settimana. Nei restanti giorni, l'assicurata riordina il proprio letto e cambia
le lenzuola con l'aiuto del coniuge, pulisce le vaschette ed al massimo spolvera
a livello piano lavoro.
Lo
Scudo si occupa anche della pulizia dei vetri.
L'appartamento ha pochissimi mobili e non hanno l'abitudine
alle pulizie stagionali.
Considerando
i limiti funzionali all’incaro e l’esigibilità della collaborazione del
coniuge, valuto un
minor rendimento del 70%
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
3%
La
signora RI 1 si occupa tuttora della piccola spesa quotidiana, recandosi a
piedi presso il vicino supermercato ed ogni 2 settimane accompagna il marito in
occasione della grande spesa, affidandogli il totale trasporto degli acquisti;
oltre alle limitazioni nel sollevare pesi, l'assicurata, non riesce neanche a
prendere i prodotti dagli scaffali alti o troppo bassi, a causa della
problematica alla colonna.
La
signora RI 1 si occupa tuttora della gestione burocratica famigliare, senza
alcuna difficoltà a
riguardo.
Considerando
i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del
coniuge, valuto
un minor rendimento del 30%
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
60%
percentuale di invalidità
9%
Possiede
una lavatrice personale collocata in bagno che le permette di occuparsi del
bucato quando meglio crede. Dalla posizione seduta, carica-scarica la lavatrice
e stende poi l'intero carico in casa, distribuendo il carico su diversi viaggi,
quando non può contare sull'aiuto dei famigliari.
Prima
del danno alla salute stirava l'intero carico; adesso lo stretto necessario al
massimo per 15 minuti, poiché il movimento del braccio va ad aumentare i dolori
alla schiena; a volte, la sostituisce il coniuge.
Non si è mai dedicata a lavoretti manuali ma si occupa
tuttora dei piccoli rammenti.
Considerando
i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del
coniuge, valuto una percentuale d'impedimento del 60% tenendo conto del maggior
impiego di tempo in occasione
del bucato e del minor rendimento nello stiro
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
4%
Le figlie (12 e 9 anni) hanno una buona autonomia
personale; si lavano, si vestono e vanno a scuola da sole. L'assicurata si
occupa della loro educazione, le segue nei compiti scolastici, partecipa alle
riunioni con i docenti ed insieme eseguono alcune attività del tempo libero,
confacenti al suo stato di salute. Nelle situazioni di conflitto con le figlie,
ha come la sensazione che anche i dolori alla schiena aumentano e segnala anche
della difficoltà nell'accompagnare al parco la figlia minore, in quanto privo
di panchina con schienale.
Per quanto sopra descritto e considerando i limiti
funzionali all’incarto, valuto un minor rendimento del 20%
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Nulla da segnalare
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
40,5%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non
può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
• __________
• Il marito
• Un amica
(…)" (doc. AI 65/262-265).
A seguito delle osservazioni
del 28 settembre 2016 (doc. AI 72/280-84) inoltrate dall'avv. RA 1, per conto
dell'assicurata, al progetto di decisione del 29 agosto 2016 (doc. AI 69/274-277),
il 10 ottobre 2016 (doc. AI 75/294) l'Ufficio AI ha sottoposto il caso
nuovamente all'assistente sociale, __________, la quale nell'annotazione del 19
ottobre 2016 (doc. AI 76/295) ha riconfermato le risultanze dell'inchiesta economica
eseguita il 1. giugno 2016, puntualizzando quanto segue:
" (…)
ALIMENTAZIONE
• Per definire il
grado d'impedimento relativo alle attività qui considerate, ho tenuto conto dei
limiti funzionali indicati medicalmente, delle modalità organizzative adottate
dalla signora RI 1 ("alternando la postura, in piedi seduta, riesce
tuttora a garantire la preparazione dei pasti; "Alternando l’attività con
momenti di pausa, l’assicurata si occupa anche del riordino della cucina")
e dell'esigibilità della collaborazione del coniuge che é tenuto a collaborare,
per l'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione.
SPESA E ACQUISTI DIVERSI
• Anche in questo
caso, per definire il grado d'impedimento ho tenuto conto dei limiti funzionali
indicati medicalmente ma nondimeno dell'esigibilità della collaborazione del
marito.
CURA DEI BAMBINI E DI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA
• Il legale non
porta elementi di novità, rispetto al contenuto dell'inchiesta.
(…)" (doc. AI 76/295)
Sulla base degli
accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 40,5%.
Preliminarmente il TCA
osserva che l’insorgente parte da una diversa valutazione medica (più precisamente
dal “Rapporto medico situazione al 06.09.2016” del 6 settembre 2016
della dr.ssa Poloni sub doc. C) che non può essere ritenuta da questo Tribunale
nella misura in cui diverge dalla valutazione del SAM a cui, per quanto visto
al consid. 2.11, va conferita piena forza probatoria.
Detto questo, va
sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente
contestato.
In secondo luogo occorre
prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A
questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa
ha delegato alcune attività al marito. In merito alle possibilità del marito di
aiutare la moglie, l’insorgente si limita a sostenere (senza peraltro
documentare e comprovare) che “(…) non viene tuttavia indicato nulla al
riguardo di se e in che modo il coniuge possa contribuire avendo anch’egli dei
problemi di salute. (…)” (I, pag. 3). Trattasi di una semplice allegazione
di parte (nemmeno risulta essere stata segnalata nell’ambito
dell’inchiesta domestica del 1. giugno 2016) che in quanto tale non
merita ulteriori approfondimenti. Per di più, in virtù della regola secondo cui
il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.
Quanto all’aiuto dei
famigliare va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto
anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di
reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro
di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in
particolare del marito.
Va qui attirata
l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il
danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF
115.
V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone
occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa
e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al
lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo
all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze
(DTF 133 V 504 consid. 4.2; vedi anche la STFA I 35/00 del 14 luglio 2000,
consid. 3 con riferimenti).
Nella
DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della
sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà
e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio
lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:
"
(…)
Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem
Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten
sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er
keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen
Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben,
welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich
reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der
Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer
Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem
Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in
üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein
invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit
angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können,
durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden,
denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine
unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung
bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise
zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ.
in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. in BGE 130 V
396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile
des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I
685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I
407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).
Geht es um die Mitarbeit von
Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige
Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu
erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5.
Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom
8.
November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene
Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa
die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt
auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass
gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste,
ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise
Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).
Entgegen der im angefochtenen Entscheid
vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der
Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den
Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten
Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar
noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können
(HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art.
272.
ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art.
159.
ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten
Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich
darauf abzustellen ist, ob die verbleibende
Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar
ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,
ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen
Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich
durchsetzbar ist.
(…)" (DTF 133 V 504, consid. 4.2, pagg. 509-511)
Il
TF, nella STF 9C_701/2016 del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto
argomentando:
" (…)
4.3
Dass die Vorinstanz
von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen
hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.
zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber
treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in
Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).
Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem
Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich.
(…)" (STF 9C_701/2016 del 1. marzo
2017.
consid. 4.3)
Ora,
tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:
DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e
ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di
mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali
in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito
consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta
del 1. giugno 2016 con complemento del 19 ottobre 2016, va confermata.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
In casu non solo non vi
sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene
in sostanza confermato anche dalla valutazione pluridisciplinare del SAM nella
quale i periti hanno concluso che “(…) l'attuale grado di capacità
lavorativa medico-teorico globale dell'A. per l'attività svolta di casalinga è
valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali, di carico nonché ridotto
rendimento sull'arco di un'usuale giornata di lavoro). (…)” (doc. AI
61/216).
Per tutti i motivi
suesposti la valutazione dell’assistente sociale del 1. giugno 2016 (invalidità
quale casalinga del 40.5%; cfr. doc. AI 65/265), ribadita nel complemento del
19.
ottobre 2016 (doc. AI 76/295), va dunque confermata.
Le ulteriori
allegazioni ricorsuali (che si ricorda si fondano però su una valutazione
medica diversa rispetto a quella del SAM) non consentono di scostarsi dalla
valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione
ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia
chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di
conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 40,5% deve
essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo
(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto
accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
2.12.4
Ritenuta l’incapacità
lavorativa in ambito domestico del 40.5% e visto che l’assicurata era casalinga
al 100% fino a quando ha intrapreso l’attività lavorativa quale aiuto contabile
al 20% il 1. marzo 2016, è dunque a ragione che l’Ufficio AI le ha riconosciuto
il diritto ad un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1. gennaio 2015
(dopo l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 1. luglio
2016.
(tre mesi dopo la modifica del grado d’invalidità ottenuto in applicazione
del metodo misto visto l’inizio dell’attività lavorativa al 20%, art. 88a OAI).
Dal 1. luglio 2016, vista
la percentuale quale casalinga dell’80% con un’incapacità lavorativa in questo
ambito del 40.5% e ritenuto il grado d’invalidità nullo per la parte salariata
(cfr. consid. 2.12.1), all’assicurata non può invece più essere riconosciuto il
diritto ad una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità pensionabile del
40% (80 x 40.5 = 32.4%).
2.13
Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.14
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti