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Decisione

32.2017.10

Riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita limitatamente nel tempo. Conferma della valutazione medica (perizia pluridisciplinare del SAM), dell'inchiesta casalinga e della valutazione economic

28 agosto 2017Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica

(dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale con:

- componente

spondilogena a ds. su discopatia del penultimo segmento lombare (L5-S1);

- segni di

radicolopatia L5 a ds. principalmente algica, senza deficit sensitivi o motori

attuali;

- lombalizzazione di S1 simmetrica per disturbo di assimilazione.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Fibromialgia di tipo primario.

Modica dislipidemia non trattata

(…)" (doc. AI 61/211)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell'A. per l'attività

svolta di casalinga è valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali, di

carico nonché ridotto rendimento sull'arco di un'usuale giornata di lavoro).

(…)” (doc. AI 61/216) – i periti hanno espresso la seguente

valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

60% come descritto sopra.

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

Dal lato neurologico e reumatologico l'A. presenta una limitazione

in ambito funzionale, di carico e di rendimento per tutti i mansionari

richiedenti sforzi fisici di media entità o oltre e/o non particolarmente

ergonomici per la colonna vertebrale, in particolar modo in attività in cui

l'A. debba trasportare e/o alzare pesi superiori ai 5-7,5 kg saltuariamente e

ripetutamente pesi superiori ai 5 kg. L'A. è pure limitata in mansionari in cui

debba mantenere la posizione statica per più di un'ora sia in posizione seduta

sia in posizione eretta. È pure limitata in movimenti ripetitivi di rotazione,

flessione ed estensione della colonna vertebrale.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

60% come descritto sopra.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Vedi anche descrizione al capitolo 7.

La percentuale del 60% va intesa come rendimento globalmente ridotto sull'arco

di un'usuale giornata di lavoro casalingo.

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Non concerne.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sì, queste ultime sono già conteggiate

nella quantificazione della capacità lavorativa residua di cui sopra.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

In occasione della perizia neurologica redatta dal Dr. med. __________

nel dicembre 2012 (atto del 10.12.2012), benché in assenza di sostenibili

limitazioni dal lato strettamente neurologico, questo specialista esprimeva il

parere che a causa dei dolori cronici l'A, quale casalinga andava considerata

capace al lavoro nella misura tra il 40 e il 50%. Questo giudizio viene ora

giustamente corretto da parte del nostro specialista in reumatologia il quale

ritiene allora sovrastimata la limitazione dovuta unicamente ai dolori in

quanto, in presenza di un quadro fibromialgico, questi vengono percepiti in

misura maggiore. Allora il perito neurologo non precisava la data a partire

dalla quale la sua valutazione andava considerata e pertanto riteniamo che a

decorrere da dicembre 2012 la capacità lavorativa dell'A. può essere valutata,

per l'attività svolta di casalinga, nella misura dell'80%. In considerazione

poi del decorso sfavorevole (apparizione di netti segni radicolari a decorrere

da gennaio 2014, i quali erano assenti nel dicembre 2012), possiamo affermare

che a decorrere appunto da gennaio 2014, quando è stato necessario un ricovero,

vada presa in considerazione l'attuale valutazione del grado di capacità di

lavoro dell'A. quale casalinga. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine

dipenderà in gran parte dall'esito delle possibili misure terapeutiche ritenute

indicate dal nostro consulente in neurologia Dr. med. __________

(microdiscectomia L5-S1 da ds.), ma ritenute correlate al rischio di un peggioramento

della sospettata instabilità segmentale con possibile ulteriore cronicizzazione

della sintomatologia dolorosa, da parte del nostro consulente reumatologo Dr.

med. __________.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

50% (limitazioni funzionali, di carico nonché ridotto rendimento

sull'arco di un normale orario lavorativo giornaliero).

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Un'attività lucrativa adatta al danno

alla salute presentato da quest'A. deve rispettare in modo stretto le

limitazioni descritte in ambito neurologico e reumatologico (vedasi risposta al

quesito 8.1.1).

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

50% come descritto sopra.

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

La percentuale del 50% va intesa come

rendimento globalmente ridotto sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Non concerne.

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sì, queste ultime sono già conteggiate

nella quantificazione della capacità lavorativa residua di cui sopra.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

A decorrere da gennaio 2014 come precisato nella risposta al

quesito 8.1.3.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Vedasi risposte esposte al capitolo

8.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Per le sole ragioni mediche riteniamo

sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione dell'A. la

quale tuttavia al momento si trova impegnata in qualità di casalinga madre di

due figli ed inoltre va considerata la limitazione valetudinaria nella misura

del 50% anche in attività meglio adatte al suo stato di salute.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Vedasi riposta al quesito 9.2.1.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Non concerne.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza

della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee

guida?

Come segnalato alla risposta al

quesito 8.1.3 finora l'approccio conservativo dell'affezione presentata dall'A.

ha presentato benefici molto limitati e pertanto il nostro consulente in neurologia

Dr. med. __________ ritiene che il trattamento neurochirurgico sarebbe la terapia

di prima scelta come consigliato presso il servizio cantonale di neurochirurgia

(atto del 17.2.2014) e dal Dr. med. __________ (atto del 20.11.2014). Di parere

invece contrario si è espresso il nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________

il quale ritiene che l'intervento di microdiscectomia potrebbe portare a un

peggioramento della sospettata instabilità segmentale e quindi si dovrà associare

a tale intervento una fissazione intersomatica con il grave rischio di

un'ulteriore cronicizzazione della sintomatologia dolorosa. Questa diversità di

opinione tra chirurghi della schiena e reumatologi è ben nota nella pratica

quotidiana e non crediamo vi siano "linee guida" tali da esigere una

terapia "adeguata".

9.3.2 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Nel caso di un esito favorevole del

trattamento neurochirurgico, secondo il parere del nostro consulente in

neurologia, è possibile attendersi anche alla scomparsa dei dolori irradiati

nell'arto inferiore ds., ciò tenendo conto delle alterazioni EMG globalmente

non molto pronunciate al momento. Risulta invece difficile prevedere un

risultato soddisfacente con le terapie conservative alla luce dei dati

anamnestici in nostro possesso che parlano della persistenza dei sintomi già da

diversi anni. Risulta pertanto ben comprensibile che al momento attuale non si

possa stabilire in quale percentuale ci si possa attendere un miglioramento funzionale

dello stato valetudinario dell'A.

9.3.3 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Nessuno.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri quesiti del medico SMR.

II Dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'Ufficio

Al del Canton Ticino in data 30.7.2014 chiede di esprimersi a riguardo

dell'evoluzione dello stato di salute dell'A. rispetto a gennaio 2013, data

della precedente decisione. Come riferito nella risposta al quesito 8.1.3

possiamo ribadire che a decorrere da gennaio 2014 lo stato di salute,

rispettivamente lo stato valetudinario dell'A. hanno presentato un peggioramento

caratterizzato dall'esordio di segni radicolari, non presenti in precedenza, da

interpretare nell'ambito di una progressione dell'ernia discale L4-L5.

10.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Altri quesiti non sono posti.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 61/217-222)

L’assicurata – con

le “OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONE” del 28 settembre 2016 (doc. AI 72/280-284)

presentate, tramite l’avv. RA 1, al “Progetto d’assegnazione di rendita”

del 29 agosto 2016 (doc. AI 69/274-277) – ha prodotto il “RAPPORTO MEDICO

SITUAZIONE AL 06.09.2016” nel quale la dr.ssa __________ si è così espressa:

“(…) La paziente a margine soffre per una sindrome lombospondilogena

cronica, con impedimento alla marcia. l dolori partono da lombare e irradiano a

tutto l'arto inferiore ds in territorio L4-L5, mentre a sin soffre per

l’appoggio aumentato, in scarico, dell’arto inferiore ds. La distanza in

flessione del tronco, dita pavimento, è di 35cm, il ritorno in posizione eretta

estremamente lento e doloroso. Ciò impedisce movimenti comuni anche a

domicilio. Riesce a stare seduta 15 minuti, poi deve cambiare posizione, così

come in posizione eretta al massimo 15 minuti da ferma. Dal punto di vista

neurologico, i riflessi osteotendinei sono presenti, normivivaci, le

sensibilità sono normali, mentre la forza è ridotta all’arto inferiore ds, fa

fatica a salire scendere una scala. Ritengo che l’attività lavorativa anche

come aiuto contabile sia compromessa dall’incapacità di mantenere la posizione

seduta per un ragionevole lasso di tempo ad espletare la mansione richiesta, ma

anche risulta remota la possibilità di un’occupazione che si penserebbe

sedentaria. (…)” (doc. AI 72/289).

Il succitato rapporto del

6 settembre 2016 della dr.ssa __________ è stato sottoposto al medico SMR dr. __________

che, nell’annotazione del 5 ottobre 2016, ha confermato il rapporto finale del

21 luglio 2015 (doc. AI 63/255-257) adducendo che “(…) dal rapporto non

risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione SAM. Dal punto di vista medico non è condivisibile la valutazione

di una IL completa per attività fisicamente leggera a tempo parziale come

quella di aiuto-contabile. (…)” (doc. AI 73/292).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’inchiesta economica del 1. giugno

2016 con complemento del 19 ottobre 2016 (doc. AI 65/259-265 e 76/295 di cui si

dirà in seguito), con decisione del 6 dicembre 2016 ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2015 fino al

1. luglio 2016 (cfr. consid. 1.2).

2.10. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008

e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.11. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute é stato accuratamente vagliato prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente. Questo per i motivi che seguono.

Dal fascicolo (cfr. doc.

AI 61/196-200) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti e che ha precisato debitamente le ragioni per

le quali ha concluso per una capacità lavorativa quale casalinga del 60%

(limiti funzionali, di carico nonché ridotto rendimento sull’arco di un’usuale

giornata lavorativa) e del 50% (limitazioni funzionali, di carico nonché

ridotto rendimento sull’arco di un normale orario lavorativo giornaliero) in

un’attività lavorativa salariata adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti, dal 1. gennaio 2014.

La valutazione dei periti

non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da nessun

medico, né generico né specialista.

In particolare, la dr.ssa __________

(oltretutto nemmeno specialista in materia), nel succitato rapporto medico del

6 settembre 2016 (cfr. consid. 2.8), non si è confrontata con la valutazione

del SAM e, senza addurre delle diagnosi che non fossero già state considerate

dai periti rispettivamente senza motivare debitamente la diversa valutazione,

ha concluso in modo del tutto generico che “(…) ritengo che l’attività

lavorativa anche come aiuto contabile sia compromessa dall’incapacità di

mantenere la posizione seduta per un ragionevole lasso di tempo ad espletare la

mansione richiesta, ma anche risulta remota la possibilità di un’occupazione

che si penserebbe sedentaria. (…)” (doc. AI 72/289).

Al riguardo il medico SMR

dr. __________, nell’annotazione del 5 ottobre 2016, ha concluso che “(…)

dal rapporto non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione SAM. Dal punto di vista medico non è condivisibile la

valutazione di una IL completa per attività fisicamente leggera a tempo

parziale come quella di aiuto-contabile. (…)” (doc. AI 73/292).

Anche nel certificato

medico del 27 dicembre 2016 – nonostante ne avesse avuto la possibilità

essendo stato l’incarto completo trasmesso all’avv. RA 1 il 29 settembre 2016

(cfr. doc. AI 70/278) – la dr.ssa __________ non si è confrontata con la

perizia del 10 luglio 2015 del SAM e si è limitata ad attestare che “(…)

certifico che la paziente a margine è inabile al lavoro al 100%. Anche lavori

d’ufficio a tempo ridotto sono tuttora non eseguibili dovendo mantenere la

paziente in questi, posizioni obbligate, per lei dolorose, con conseguenti

difficoltà anche di concentrazione. A domicilio la paziente ha l’aiuto

domiciliare. (…)” (doc. D).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante

abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta di causa (cfr. doc.

V), di presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ha

prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione

del SAM confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale SMR del 21 luglio

2015 sub doc. AI 63/255-257).

Così stanti le cose, questo

Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata e in particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione

del querelato provvedimento (il 6 dicembre 2016, data questa che segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali;

cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo

2015 consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti. Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II

425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c

pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Ne discende

che le richieste della ricorrente, formulate con scritto del 23 febbraio 2017

(doc. VI, in parte riprodotto al consid. 1.5), di procedere “all’audizione

testimoniale della Dr.ssa __________” e ad “una perizia indipendente

circa la capacità lavorativa residua” vanno respinte.

In particolare – a

prescindere dal fatto che, nella misura in cui volesse eccepirne l’indipendenza,

l’insorgente non adduce alcuna motivazione e/o prova al riguardo –

quanto al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, si

rinvia qui alla succitata DTF 136 V 376. Inoltre va rilevato che l’interessata,

conformemente alla giurisprudenza (DTF 137 V 210), il 31 marzo 2015 è stata

preventivamente resa attenta circa il nome dei periti e segnatamente la

necessità di una perizia pluridisciplinare con accertamenti di medicina interna

a cura del dr. __________, neurologici a cura del dr. __________, psichiatrici

a cura della dr.ssa __________ e reumatologici a cura del dr. __________ (doc.

AI 57/170-171) e non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine

assegnatole, né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminata da

medici con una diversa specializzazione.

Quanto alla domanda di

audizione della dr.ssa __________ non ci si può esimere

dall’osservare che sarebbe semmai stato compito dell’assicurata (oltretutto

rappresentata da un legale e richiamato l’obbligo delle parti di

collaborare nell’accertamento dei fatti rilevanti) di direttamente

procedere, ove l’avesse reputato necessario, a chiedere al proprio curante un

certificato dettagliato previo confronto con la perizia del SAM, il Tribunale

non potendo essere chiamato a sanare le mancanze delle parti interessate.

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.9;

va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio

2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più

tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore

probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve

essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a

causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante

tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio

paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”

(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia

necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27

maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che

anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di

prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere

sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto

meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur

sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo

all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne

dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la valutazione

del SAM (confermata dal dr. __________; doc. AI 63/255-257), secondo la quale

l’assicurata, dal gennaio 2014, è abile al lavoro quale casalinga nella misura

del 60% rispettivamente in un’attività adeguata al 50%, va confermata.

2.12. Quanto alla valutazione

economica, ribadito che – visto l’inizio dell’attività quale aiuto

contabile al 20% presso la __________ dal 1. marzo 2016 (cfr. il

contratto di lavoro sub doc. AI 67/267) – l’assicurata va

ritenuta salariata all’80% e casalinga al 20% e che nel caso concreto va

applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.8), questo Tribunale rileva quanto

segue.

2.12.1. Per quanto riguarda la parte salariata,

visto quanto suesposto (cfr. consid. 2.11), dal 1. gennaio 2014 la capacità

lavorativa dell’assicurata in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti è del 50%.

Ritenuta la capacità

lavorativa residua del 50% e considerata adeguata l’attività svolta nella misura

del 20% presso la __________ –

dall’inchiesta economica 1. giugno 2016 emerge che “(…) da marzo 2016

afferma di lavorare al 20% come aiuto contabile (attività svolta a domicilio)

per la __________ di __________ (…)” (doc. AI 65/260), dai certificati di

salario per i mesi da marzo a giugno 2016 non risulta alcun periodo di malattia

(cfr. doc. AI 67/268-271) e con la lettera di licenziamento del 16 settembre

2016 (doc. AI 72/290, posteriore al progetto di attribuzione di una rendita

d’invalidità temporanea del 29 agosto 2016 sub doc. AI 69/274-277), ancorché

indichi di essere stato costretto a licenziarla per motivi di salute, il datore

di lavoro ha rispettato i termini ordinari di disdetta – il grado

d’invalidità per la parte salariata è dunque nullo.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene

applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per l'esercizio

di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente

messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una

incapacità al guadagno (STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 con

riferimento).

In questo senso a ragione

l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) per quanto concerne la quota parte salariata,

si rileva che l’assicurata ha lavorato per la ditta __________ dal marzo 2016

all’agosto 2016, ben 6 mesi, senza alcun problema e che il contratto è stato

disdetto solo nel settembre 2016, ossia posteriormente all’emanazione del

progetto di decisione del 29.08.2016. […] Considerato che l’assicurata a

livello medico-teorico è stata giudicata abile al 50% in attività adeguate, il

grado AI nell’attività svolta di assistente contabile al 20% (attività

esercitata, va ricordato, al domicilio, pertanto con piena autonomia

nell’organizzazione della stessa) risulta essere nullo. (…)” (IV pag. 6).

2.12.2. Per quel che concerne

l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone

che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come

si è visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole

attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può

eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione

delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo

attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2 2

5 5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

5

20

4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5

10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6. Accudire i figli o altri

familiari

0

30

7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo

libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la

ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero

ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra

valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo

schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in

considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04

e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il

danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle

diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni

dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio

2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V

93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

2.12.3. Nella

fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta economica, eseguita il 1. giugno 2016 (doc. AI

65/259-265).

Il

relativo rapporto è stato allestito il 16 giugno 2016 ed ha il seguente tenore:

"

(…)

5. ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L'assicurata non segnala alcun impedimento nelle

attività qui trattate

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

14%

Alternando

la postura, in piedi-seduta, la signora RI 1 riesce tuttora a garantire la preparazione

dei pasti quotidiani per tutta la famiglia. Cucina generalmente pietanze

semplici e sbrigative ed ha totalmente abbandonato la preparazione di cibi

della propria cultura di origine, poiché di lunga preparazione. Per facilitarsi

il lavoro ha acquistando [ndr. recte: acquistato] pentole di materiali leggeri

che evita di riempire in modo eccessivo. l famigliari collaborano apparecchiando-sparecchiando.

Alternando

l’attività con momenti di pausa, l'assicurata si occupa anche del riordino

della cucina ma in alcuni giorni, a causa dei dolori, è costretta a rimandare

il riassetto del pranzo, ad un altro momento; carica la lavastoviglie con

estrema difficoltà per quando concerne il cestello inferiore e se non può

contare sull'aiuto dei famigliari, fa da sola, lentamente evitando movimenti

in-ergonomici per la colonna.

Lo

scorso anno, il marito ed una amica si sono occupate della pulizie a fondo del

locale cucina; l’assicurata accusa difficoltà nei lavori a braccia sollevate e

nei movimenti di flessione ed estensione della colonna ed al massimo riesce ad

occuparsi di lavori leggeri a livello

piano lavoro.

Considerandi

i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del

coniuge, valuto una percentuale d'impedimento del 40% tenendo conto del minor

rendimento nelle attività

quotidiane e dell’impossibilità si [ndr. recte: di] eseguire lavori pesanti a

carattere stagionale

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

70%

percentuale di invalidità

10.

%

Le

pulizie dell'appartamento sono affidate allo __________, una volta la

settimana. Nei restanti giorni, l'assicurata riordina il proprio letto e cambia

le lenzuola con l'aiuto del coniuge, pulisce le vaschette ed al massimo spolvera

a livello piano lavoro.

Lo

Scudo si occupa anche della pulizia dei vetri.

L'appartamento ha pochissimi mobili e non hanno l'abitudine

alle pulizie stagionali.

Considerando

i limiti funzionali all’incaro e l’esigibilità della collaborazione del

coniuge, valuto un

minor rendimento del 70%

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

3%

La

signora RI 1 si occupa tuttora della piccola spesa quotidiana, recandosi a

piedi presso il vicino supermercato ed ogni 2 settimane accompagna il marito in

occasione della grande spesa, affidandogli il totale trasporto degli acquisti;

oltre alle limitazioni nel sollevare pesi, l'assicurata, non riesce neanche a

prendere i prodotti dagli scaffali alti o troppo bassi, a causa della

problematica alla colonna.

La

signora RI 1 si occupa tuttora della gestione burocratica famigliare, senza

alcuna difficoltà a

riguardo.

Considerando

i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del

coniuge, valuto

un minor rendimento del 30%

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

9%

Possiede

una lavatrice personale collocata in bagno che le permette di occuparsi del

bucato quando meglio crede. Dalla posizione seduta, carica-scarica la lavatrice

e stende poi l'intero carico in casa, distribuendo il carico su diversi viaggi,

quando non può contare sull'aiuto dei famigliari.

Prima

del danno alla salute stirava l'intero carico; adesso lo stretto necessario al

massimo per 15 minuti, poiché il movimento del braccio va ad aumentare i dolori

alla schiena; a volte, la sostituisce il coniuge.

Non si è mai dedicata a lavoretti manuali ma si occupa

tuttora dei piccoli rammenti.

Considerando

i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità della collaborazione del

coniuge, valuto una percentuale d'impedimento del 60% tenendo conto del maggior

impiego di tempo in occasione

del bucato e del minor rendimento nello stiro

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

4%

Le figlie (12 e 9 anni) hanno una buona autonomia

personale; si lavano, si vestono e vanno a scuola da sole. L'assicurata si

occupa della loro educazione, le segue nei compiti scolastici, partecipa alle

riunioni con i docenti ed insieme eseguono alcune attività del tempo libero,

confacenti al suo stato di salute. Nelle situazioni di conflitto con le figlie,

ha come la sensazione che anche i dolori alla schiena aumentano e segnala anche

della difficoltà nell'accompagnare al parco la figlia minore, in quanto privo

di panchina con schienale.

Per quanto sopra descritto e considerando i limiti

funzionali all’incarto, valuto un minor rendimento del 20%

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Nulla da segnalare

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

40,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

• __________

• Il marito

• Un amica

(…)" (doc. AI 65/262-265).

A seguito delle osservazioni

del 28 settembre 2016 (doc. AI 72/280-84) inoltrate dall'avv. RA 1, per conto

dell'assicurata, al progetto di decisione del 29 agosto 2016 (doc. AI 69/274-277),

il 10 ottobre 2016 (doc. AI 75/294) l'Ufficio AI ha sottoposto il caso

nuovamente all'assistente sociale, __________, la quale nell'annotazione del 19

ottobre 2016 (doc. AI 76/295) ha riconfermato le risultanze dell'inchiesta economica

eseguita il 1. giugno 2016, puntualizzando quanto segue:

" (…)

ALIMENTAZIONE

• Per definire il

grado d'impedimento relativo alle attività qui considerate, ho tenuto conto dei

limiti funzionali indicati medicalmente, delle modalità organizzative adottate

dalla signora RI 1 ("alternando la postura, in piedi seduta, riesce

tuttora a garantire la preparazione dei pasti; "Alternando l’attività con

momenti di pausa, l’assicurata si occupa anche del riordino della cucina")

e dell'esigibilità della collaborazione del coniuge che é tenuto a collaborare,

per l'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione.

SPESA E ACQUISTI DIVERSI

• Anche in questo

caso, per definire il grado d'impedimento ho tenuto conto dei limiti funzionali

indicati medicalmente ma nondimeno dell'esigibilità della collaborazione del

marito.

CURA DEI BAMBINI E DI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

• Il legale non

porta elementi di novità, rispetto al contenuto dell'inchiesta.

(…)" (doc. AI 76/295)

Sulla base degli

accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 40,5%.

Preliminarmente il TCA

osserva che l’insorgente parte da una diversa valutazione medica (più precisamente

dal “Rapporto medico situazione al 06.09.2016” del 6 settembre 2016

della dr.ssa Poloni sub doc. C) che non può essere ritenuta da questo Tribunale

nella misura in cui diverge dalla valutazione del SAM a cui, per quanto visto

al consid. 2.11, va conferita piena forza probatoria.

Detto questo, va

sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

contestato.

In secondo luogo occorre

prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A

questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa

ha delegato alcune attività al marito. In merito alle possibilità del marito di

aiutare la moglie, l’insorgente si limita a sostenere (senza peraltro

documentare e comprovare) che “(…) non viene tuttavia indicato nulla al

riguardo di se e in che modo il coniuge possa contribuire avendo anch’egli dei

problemi di salute. (…)” (I, pag. 3). Trattasi di una semplice allegazione

di parte (nemmeno risulta essere stata segnalata nell’ambito

dell’inchiesta domestica del 1. giugno 2016) che in quanto tale non

merita ulteriori approfondimenti. Per di più, in virtù della regola secondo cui

il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

Quanto all’aiuto dei

famigliare va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto

anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di

reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in

particolare del marito.

Va qui attirata

l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il

danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF

115.

V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(DTF 133 V 504 consid. 4.2; vedi anche la STFA I 35/00 del 14 luglio 2000,

consid. 3 con riferimenti).

Nella

DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della

sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà

e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

"

(…)

Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem

Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten

sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er

keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen

Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben,

welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich

reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der

Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer

Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem

Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in

üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein

invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit

angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können,

durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden,

denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine

unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung

bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise

zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ.

in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. in BGE 130 V

396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile

des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I

685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I

407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von

Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige

Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu

erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5.

Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom

8.

November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene

Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa

die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt

auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass

gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste,

ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise

Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid

vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der

Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den

Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten

Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar

noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können

(HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art.

272.

ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art.

159.

ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten

Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich

darauf abzustellen ist, ob die verbleibende

Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar

ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,

ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen

Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich

durchsetzbar ist.

(…)" (DTF 133 V 504, consid. 4.2, pagg. 509-511)

Il

TF, nella STF 9C_701/2016 del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto

argomentando:

" (…)

4.3

Dass die Vorinstanz

von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen

hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.

zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber

treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in

Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).

Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem

Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich.

(…)" (STF 9C_701/2016 del 1. marzo

2017.

consid. 4.3)

Ora,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:

DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta

del 1. giugno 2016 con complemento del 19 ottobre 2016, va confermata.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In casu non solo non vi

sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene

in sostanza confermato anche dalla valutazione pluridisciplinare del SAM nella

quale i periti hanno concluso che “(…) l'attuale grado di capacità

lavorativa medico-teorico globale dell'A. per l'attività svolta di casalinga è

valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali, di carico nonché ridotto

rendimento sull'arco di un'usuale giornata di lavoro). (…)” (doc. AI

61/216).

Per tutti i motivi

suesposti la valutazione dell’assistente sociale del 1. giugno 2016 (invalidità

quale casalinga del 40.5%; cfr. doc. AI 65/265), ribadita nel complemento del

19.

ottobre 2016 (doc. AI 76/295), va dunque confermata.

Le ulteriori

allegazioni ricorsuali (che si ricorda si fondano però su una valutazione

medica diversa rispetto a quella del SAM) non consentono di scostarsi dalla

valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione

ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia

chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di

conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 40,5% deve

essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo

(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto

accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

2.12.4

Ritenuta l’incapacità

lavorativa in ambito domestico del 40.5% e visto che l’assicurata era casalinga

al 100% fino a quando ha intrapreso l’attività lavorativa quale aiuto contabile

al 20% il 1. marzo 2016, è dunque a ragione che l’Ufficio AI le ha riconosciuto

il diritto ad un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1. gennaio 2015

(dopo l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 1. luglio

2016.

(tre mesi dopo la modifica del grado d’invalidità ottenuto in applicazione

del metodo misto visto l’inizio dell’attività lavorativa al 20%, art. 88a OAI).

Dal 1. luglio 2016, vista

la percentuale quale casalinga dell’80% con un’incapacità lavorativa in questo

ambito del 40.5% e ritenuto il grado d’invalidità nullo per la parte salariata

(cfr. consid. 2.12.1), all’assicurata non può invece più essere riconosciuto il

diritto ad una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità pensionabile del

40% (80 x 40.5 = 32.4%).

2.13

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti