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Decisione

32.2017.100

Rendita temporanea. Conferma della valutazione pscichiatrica. Esigibilità di attività lavorative adeguate in un assicurato 59 enne

18 gennaio 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno confermato la valutazione medico-teorica eseguita.

Di

conseguenza, con la decisione qui impugnata l’amministra- zione ha confermato

la rendita temporanea.

1.2. Contro

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha interposto

ricorso postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera

anche dopo il 31 gennaio 2016. In via subordinata chiede il rinvio degli atti

per un complemento peritale. Contestata è sia la valutazione medico-teorica che

quella economica (precisamente l’esigibilità in attività adeguate). Dei singoli

motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.3. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha

chiesto la reiezione del ricorso.

1.4. In

data 8 agosto 2017 e 26 settembre 2017 il ricorrente ha prodotto ulteriore

documentazione medica (VI, XIV) che è stata sottoposta all’Ufficio AI per una

presa di posizione. Con osservazioni 17 agosto 2017 e 3 ottobre 2017 (XVI) l’ammi-nistrazione

ha sostenuto che i nuovi atti medici non modificano la valutazione medico

teorica operata in sede amministrativa (VIII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la rendita temporanea

(dal 1° giugno 2015 al 31 gennaio 2016) oppure, come da richiesta ricorsuale,

se la rendita intera debba essergli versata anche dopo il 31 gennaio 2016.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF

131 V 120; DTF 125 V 143).

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V

30).

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla

data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è

causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella

presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso

il CPAS. Dal referto datato 30 novembre 2015 (doc. 42 incarto AI) risulta che la

dr. __________, fondandosi sulla documentazione medica presente agli atti, dopo

aver proceduto a due visite dell’assicurato, ha posto le diagnosi di sindrome

affettiva bipolare, attuale episodio misto (ICD 10: F 31.6) e di disturbo della

personalità di tipo anancastico (ICD 10: F.60.5) attualmente in remissione.

Dopo

discussione delle risultanze e dopo aver proceduto alla descrizione di risorse e

deficit (secondo lo schema MINI ICF-APP) la perita ha concluso che:

"

(…)

Per quanto finora argomentato, per quanto emerge dalla

raccolta anamnestica, dall’esame clinico secondo criteri AMDP, dalla

documentazione messa a disposizione e dalla descrizione dei limiti e delle

risorse effettuata secondo schema MINI-ICF, ritengo che l’assicurato sia inabile

per la sua attività abituale al 50% (abile per 4 ore/die), abile al 80% per una

attività confacente (inabile per circa 1,5 - 2 ore), abile in misura del 80%

come casalingo (inabile per 1,5 - 2 ore). Tali percentuali di inabilità sono

giustificate dal momento della valutazione peritale. Per i precedenti periodi

di inabilità si faccia riferimento alle certificazioni dei medici curanti.

Mi permetto di sottolineare il fatto che, sebbene “Il rapporto dello psichiatra

curante Dr. __________ è chiaro nel limitare la IL al 100% dall’1.8.2014 al

31.8.2014, l’assicurato risulta impiegato presso l’asilo nido gestito dalla compagna”

(Dr. __________ 2015) negli atti forniti dall’UAI ho ritrovato certificazioni

di IL lavorativa al 100% del Dr. __________ dal 17.09.2013 al 31.08.2014.

Egli avrebbe successivamente interrotto il rapporto terapeutico per affidarsi

nuovamente ad una psichiatra nel maggio 2015.

Credito giustificato quindi ritenere l’assicurato

inabile al lavoro in misura del 100% fino al momento dell’attuale valutazione.

Dal omento dell’interruzione della presa in carico presso il Dr. __________

(31.08.2014) fino al momento dell’inizio del rapporto terapeutico con la

collega __________ (maggio 2015) l’assicurato pare essere stato preso in carico

soltanto dal medico generalista. Allo stato attuale, in base agli elementi in

mio possesso, non parrebbe che in quei 8-9 mesi la situazione fosse migliorata

rispetto a ultima inabilità certificata dal Dr. __________ (IL 100%), a riprova

di ciò la certificata IL al 100% della Dr. __________ appena inizia il rapporto

terapeutico con l’assicurato.

Per quanto concerne l’attività confacente: l’assicurato

potrebbe svolgere prevalentemente attività ripetitive, semplici o dovrebbe

essere sottoposto a scarse pressioni.

Vista l’incertezza dell’evoluzione parrebbe indicata

una revisione tra 9-12 mesi.” (doc. 42)

Precedentemente

l’assicurato è stato visitato dal dr. __________ per conto della __________ quale

assicuratore indennità giornaliera in caso di malattia, il quale con rapporto 8

settembre 2015 ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento disturbo

prevalente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23) in individuo con turba

mista della personalità (impulsivo anancastico) (ICD-10:F61). Quale diagnosi

differenziale è stata ritenuto un disturbo affettivo bipolare di altro tipo

(IDC-10:F31.8).

Lo specialista in

psichiatria e psicoterapia ha concluso:

"

(…)

Sulla base della valutazione fiduciaria eseguita,

l’assicurato presenta un quadro clinico compatibile con una sindrome da

disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali verosimilmente

iscritti in un individuo con disturbo di personalità misto

impulsivo-anancastico. La raccolta anamnestica personale come familiare

infatti, non aiuta a delineare un andamento dell’umore, suggestivo di un

disturbo effettivo bipolare. Gli elementi clinici riscontrati in occasione del

lungo colloquio fiduciario sembrano invece aver posto l’accento sul funzionamento

personologico, contrassegnato da rigidità, perfezionismo, preoccupazione per i

dettagli come anche di tendenza agli eccessi di collera con l’incapacità di controllare

le esplosioni comportamentali oltre a un descritto umore capriccioso.

Considerati questi elementi clinici, ritengo sia

giustificabile l’incapacità lavorativa attestata a oggi, tempo che starebbe

sortendo una graduale attenuazione dei disturbi, a fronte per altro di alcuna modifica

del trattamento in corso avviato quasi tre anni fa.

Tenuto conto di questi aspetti, la prognosi lavorativa

è al momento inquadrabile come favorevole nel medio termine e pertanto

prevedibile un ripristino della sua capacità lavorativa completa entro al più

tardi metà ottobre 2015. Sono da prevedersi resistenze al ripristino.” (sottolineatura

del redattore; doc. 7 incarto cassa malati)

In

sede di osservazioni al progetto di decisione 30 giugno 2016 l’assicurato ha

prodotto un certificato medico 11 agosto 2016 della dr.ssa __________,

psichiatra e psicoterapeuta, attestante un’inabilità lavorativa al 100% dal 1°

al 31 agosto 2016 (pag. 187 incarto AI) nonché il seguente scritto 1° settembre

2016 allestito dalla stessa psichiatra avente il seguente tenore:

"

(…)

Con la presente, le comunico come da Lei richiesto in

data 30.08.2016, che il paziente è noto per un Disturbo di personalità

emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10: F60.3).

Confermo che a mio avviso, come indicato nel

certificato all’Ufficio Invalidità che le allego, il paziente a margine

presenta una riduzione della Capacità Lavorativa pari al 50%, per lavoro

esigibili, almeno dal Maggio 2015, momento in cui è iniziata la presa a carico

con la scrivente, presso il Servizio Psicosociale (__________), __________.”

(pag. 188 incarto AI)

L’insorgente

ha chiesto una nuova valutazione peritale evidenziando come le diagnosi poste

nelle perizie commissionate dall’Ufficio AI e da __________ sono differenti,

rilevando inoltre come l’indicazione della perita AI di una revisione della

rendita entro 9-12 mesi non è stata rispettata (pag. 185 incarto AI).

Con

annotazioni 17 febbraio 2017 il dr. __________ del SMR ha ritenuto che il

succitato rapporto della dr.ssa __________ “non contiene nulla

sull’oggettività clinica in modo che un cambiamento dello stato di salute non è

oggettivato” (doc. 71 incarto AI).

Rispondendo

alla succitata richiesta di procedere ad una nuova valutazione peritale, con

annotazioni 22 febbraio 2017 la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta

presso il SMR ha precisato:

"

Dalla visione del dossier si evince

la necessità di aprire una revisione immediata (essendo ormai già trascorsi i

9-12 mesi indicati nella perizia).

Nonostante l’apparente discrepanza diagnostica della

perizia della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ va considerato che le

diagnosi sono comunque simili (quella posta dalla perita Dr.ssa __________

comunque più grave) e che i due periti hanno fatto valutazioni per scopi

differenti (la collega del CPAS ha visitato inoltre l’assicurato in due

occasioni).

Si conferma inoltre quando scritto dal collega SMR Dr. __________

circa il breve rapporto della Dr.ssa __________ il quale risulta in effetti

poco esaustivo sull’oggettività clinica.” (doc. AI 76)

Di

conseguenza, con la decisione contestata l’amministrazione ha confermato – con

decorrenza dal 1° ottobre 2015 – l’abilità del 50% nella precedente attività e

dell’80% in attività adeguate.

Contestata

è la succitata valutazione medico-teorica.

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

Considerandi

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.7

Nell’evenienza

concreta il TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è giunta la perita CPAS e questo per le seguenti ragioni.

Quanto

alle divergenti diagnosi poste dalla perita del CPAS e dal perito incaricato

dall’__________ si ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni

sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire

nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto

conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid.

5.2

e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non

va in ogni modo dimenticato che il perito dell’assicura- tore indennità

giornaliera ha individuato una prognosi lavorativa positiva con un prevedibile

ripristino della completa capacità lavorativa entro al più tardi a metà ottobre

2015, ciò che collima - nel risultato - con la valutazione fatta dalla perita incaricata

dall’Ufficio AI che ha ritenuto un’abilità al lavoro dell’80% in attività

adeguate e del 50% nella precedente professione.

Certo,

le conclusioni della perizia CPAS risalgono alla fine del 2015 e non corrispondono

a quanto recentemente attestato dalla dr.ssa __________ nel succitato stringato

rapporto 1° settembre 2016 (cfr. consid. 2.5) la quale – oltre alla diagnosi di

disturbo della personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10:

F60.3) – ha valutato una riduzione della capacità lavorativa del 50% almeno dal

maggio 2015 senza tuttavia specificare in quale tipologia di attività.

Inoltre,

la documentazione prodotta pendente causa da parte dell’insorgente non permette

di apportare nuovi elementi di giudizio.

Al

tal riguardo, l’assicurato ha prodotto il rapporto 13 giugno 2017 della succitata

dr.ssa __________ e lo scritto 14 giugno 2017 dello psicologo __________.

Nel

citato rapporto la dr.ssa __________, confermando un disturbo di personalità

emotivamente instabile di tipo instabile e discostandosi da quella di disturbo

bipolare, ha in particolare evidenziato:

"

(…)

Sono così confrontata con un quadro psichico fluttuante

fra aspetti depressivi, tematiche persecutorie, rabbia repressa o talvolta

agita in maniera impulsiva e solo verbale, verso la famiglia. L’obiettivo

terapeutico è che il paziente abbia più fiducia nelle sue risorse personali e

famigliari. Quindi i colloqui medici si basano sulla valutazione di quelle che

sono le relazioni sociali, famigliari in particolare, e i comportamenti adeguati

o meno del sig. RI 1 in rapporto a essi.

Per questi ragioni il sig. RI 1 ha spesso mostrato di

essere piuttosto fragile e facilmente suscettibile, caratteristiche poco

compatibili con un rientro totale in ambito lavorativo. Il sig. RI 1 ammette di

sostenere alcune mansioni di aiuto presso l’asilo della moglie, ma di non

riuscire a occuparsi per l’intera giornata.

Allo stesso tempo non ci sono state le motivazioni

sufficienti a sostenere una segnalazione di aggravamento all’Ufficio dell’AI.

Per quanto detto ritengo che, secondo la mia

impressioni clinica, allo stato attuale, il sig. RI 1 manifesti una riduzione

della capacità lavorativa per motivi psichiatrici pari al 50%.” (doc. C)

A

tal riguardo nelle annotazioni 14 agosto 2017 la dr.ssa __________ ha pertinentemente

osservato:

"

La documentazione medica ricevuta

non è atta a modificare la valutazione del CPAS e non si rendono necessari

accertamenti in quanto:

-

nel certificato della Dr.ssa __________

nonostante l’assicurato venga trattato come un bipolare si legge che è affetto

da un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline e inoltre

si evincono argomentazioni ed interpretazioni psicodinamiche nonostante venga

ben precisato non stia facendo un lavoro psicoterapico ma bensì “colloqui

medici” di sostegno. Pertanto il certificato non apporta elementi clinici

oggettivi, chiari e significativi per poter modificare la posizione della

perizia.

-

Nel certificato del Sig. __________

si evince chiaramente che vengono seguiti la moglie e i figli ma non

l’assicurato.

La situazione di “nervosismo” che viene riferita non si

può considerare clinicamente rilevante nè che si ripercuota diversamente da

come è stato stabilito in perizia sulla CL dell’assicurato.” (doc. VIII/1)

Nel

successivo rapporto 11 settembre 2017 la dr.ssa __________, confermando uno

stato di salute stabile, ha in particolare rilevato che l’assicurato ha

accettato di svolgere un paio di colloqui di coppia, non intendendo comunque di

sottoporsi ad una terapia famigliare motivo per cui la situazione in famiglia

rimane tesa. In ambito lavorativo essa ha evidenziato che il suo paziente “…

riferisce di svolgere qualche mansione semplice per l’asilo nido della moglie,

e attività di manutenzione del proprio domicilio. Appare piuttosto incline a

svolgere lavori manuali e individuali o comunque con la presenza di poche persone.

Pertanto ritengo che questo sia il contesto lavorativo in cui sia esigibile una

ripresa lavorativa, in ogni caso non totale, a mio avviso.” (doc. E)

Riguardo

a questo ultimo punto, anche nella perizia del CPAS è stato rilevato che “l’assicurato

potrebbe svolgere prevalentemente attività ripetitive, semplici e dovrebbe

essere sottoposto a scarse pressioni” (pag. 137 incarto AI).

Fatto

sta che, come visto, dal punto di vista clinico la situazione rispetto

alla perizia del CPAS è rimasta sostanzialmente invariata, rispettivamente

dalla documentazione medica prodotta, in particolare quella della dr.ssa __________,

non risulta un peggioramento.

In

queste circostanze, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, la perizia del CPAS va confermata.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

L’assicurato

sostiene come irrealistico l’inizio di una nuova attività lavorativa tenuto

conto del suo stato di salute, del fatto di aver lavorato oltre 30 anni presso

le __________ e, in seguito alle dimissioni (2010), presso l’asilo condotto

dalla moglie, nonché della sua età (59 anni) (cfr. ricorso punto no. 17):

Va

rammentato che all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno e deve di

conseguenza intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, essendo

tenuto a trovare, accettare o conservare ogni attività esigibile adeguata alla

sua invalidità come anche procedere a tutti i cambiamenti per sfruttare al

meglio la capacità lavorativa residua (cfr. Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità, marginale 1408.1).

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta

ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal

fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio

2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Nel

caso in esame, l’assicurato è stato visto dal consulente in integrazione

professionale il 14 giugno 2016 (doc. 57 incarto AI) e nel successivo rapporto

30.

giugno 2016, ai fini del raffronto dei redditi, lo stesso consulente ha

ritenuto esigibile lo svolgimento di attività semplici e ripetitive (pag. 165

incarto AI). Del resto, come visto al considerando precedente, anche dal punto

di vista medico l’assicurato può svolgere attività semplici senza pressioni.

In

merito all’assunto fatto dall’assicurato relativo alla sua età avanzata (59 anni

nel 2017, corrispondente al momento della decisione contestata), va fatto presente

che ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a

profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata

viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di

vista medico. Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di

accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

Nel

caso di specie, come rettamente fatto valere in sede di risposta, il momento

determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 15 dicembre 2015 allorquando il

medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla perizia del CPAS, confermando

dal mese di ottobre 2015 un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate

(doc. 47 incarto AI). In quel momento l’assicurato aveva da poco compiuto 57

anni.

A

tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora

ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui

ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse

un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che

ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter

beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie

il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60

anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a

svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una

flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici),

lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego

sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte,

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul

mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento

della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’et non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo

tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato

di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando

il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa

dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto

esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro

sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente

“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità

professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante

la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora

un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni

funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione

da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante

nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità

nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del

27.

giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo

TCA ritiene da una parte che l’assicurato (sia come 57 che 59 enne) può mettere

a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del

lavoro considerato che egli ha ancora davanti a sé diversi anni prima del

pensionamento, dall’altra parte che egli può svolgere attività semplici e

ripetitive tenuto in particolar modo conto della pluridecennale esperienza professionale

presso __________.

2.9

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), valido al momento del miglioramento dello stato di salute

(ottobre 2015), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella

decisione impugnata.

2.9.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conse-guibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel mo-mento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali

a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio

AI ha determinato il reddito da valido in fr. 68’640.--, corrispondente al

salario percepito nel 2015.

2.9.2

Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica

e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede

in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,

questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in

maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido

differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

L’Ufficio

AI, applicate le succitate tabelle statistiche, considerata una capacità

lavorativa dell’80% e riconosciuta una riduzione del 10%, ha fissato il reddito

da invalido a fr. 48'200.--, dato aggiornato al 2015.

Dal

raffronto tra i redditi si giunge ad un grado d’invalidità del 30% ([68’640

– 48'200] x 100 : 68'640 = 29,7%), arrotondato secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

L’Ufficio

AI ha di conseguenza correttamente soppresso la rendita intera dal 1° febbraio

2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato

al mese di ottobre 2015 (perizia CPAS) - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 1.2).

In conclusione, visto quanto

sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,

in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti