32.2017.100
Rendita temporanea. Conferma della valutazione pscichiatrica. Esigibilità di attività lavorative adeguate in un assicurato 59 enne
18 gennaio 2018Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.100
BS/sc
Lugano
18 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1958, addetto alla manutenzione presso un asilo, nel dicembre 2014 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per motivi psichiatrici (doc. 1 incarto
AI).
Dopo
avere raccolto la necessaria documentazione medica vagliata dal SMR (Servizio
medico regionale dell’AI), con progetto di decisione del 31 marzo 2015 l’Ufficio
AI ha respinto tale domanda in quanto l’anno di attesa non risultava ancora
trascorso (doc. 19 incarto AI).
A
seguito delle osservazioni al progetto di decisione ed alla documentazione
prodotta con le stesse (doc. 20 incarto AI), l’assicurato è stato sottoposto dal
SMR ad una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni
sociali) svolta nell’ottobre 2015.
Tenuto
conto del relativo referto peritale datato 30 novembre 2015 (attestante una
totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 17 settembre 2013 e di un’incapacità
al lavoro del 50% nell’abituale attività e del 20% in attività adeguate dal 1°
ottobre 2015), nonché del rapporto 27 aprile 2016 del consulente in
integrazione professionale (doc. 57 incarto AI), dopo aver proceduto al raffronto
dei redditi, con un nuovo progetto di decisione del 30 giugno 2016, in sostituzione
del precedente, l’Ufficio AI ha paventato il riconoscimento di una rendita
temporanea dal 1° settembre 2014 (con versamento dal 1° giugno 2014,
trattandosi di una domanda tardiva) sino al 31 gennaio 2016 risultando successivamente
un grado d’invali- dità non pensionabile del 31% (doc. 61 incarto AI).
In
sede di osservazioni (1° settembre 2016) al progetto di decisione l’assicurato
ha prodotto ulteriore documentazione medica che è stata esaminata dal SMR (cfr.
annotazioni del 17 febbraio 2017 e 22 febbraio 2017, doc. 75 e 76 incarto AI),
Fatti
i quali hanno confermato la valutazione medico-teorica eseguita.
Di
conseguenza, con la decisione qui impugnata l’amministra- zione ha confermato
la rendita temporanea.
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha interposto
ricorso postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera
anche dopo il 31 gennaio 2016. In via subordinata chiede il rinvio degli atti
per un complemento peritale. Contestata è sia la valutazione medico-teorica che
quella economica (precisamente l’esigibilità in attività adeguate). Dei singoli
motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha
chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. In
data 8 agosto 2017 e 26 settembre 2017 il ricorrente ha prodotto ulteriore
documentazione medica (VI, XIV) che è stata sottoposta all’Ufficio AI per una
presa di posizione. Con osservazioni 17 agosto 2017 e 3 ottobre 2017 (XVI) l’ammi-nistrazione
ha sostenuto che i nuovi atti medici non modificano la valutazione medico
teorica operata in sede amministrativa (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la rendita temporanea
(dal 1° giugno 2015 al 31 gennaio 2016) oppure, come da richiesta ricorsuale,
se la rendita intera debba essergli versata anche dopo il 31 gennaio 2016.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF
131 V 120; DTF 125 V 143).
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V
30).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla
data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è
causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nella
presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso
il CPAS. Dal referto datato 30 novembre 2015 (doc. 42 incarto AI) risulta che la
dr. __________, fondandosi sulla documentazione medica presente agli atti, dopo
aver proceduto a due visite dell’assicurato, ha posto le diagnosi di sindrome
affettiva bipolare, attuale episodio misto (ICD 10: F 31.6) e di disturbo della
personalità di tipo anancastico (ICD 10: F.60.5) attualmente in remissione.
Dopo
discussione delle risultanze e dopo aver proceduto alla descrizione di risorse e
deficit (secondo lo schema MINI ICF-APP) la perita ha concluso che:
"
(…)
Per quanto finora argomentato, per quanto emerge dalla
raccolta anamnestica, dall’esame clinico secondo criteri AMDP, dalla
documentazione messa a disposizione e dalla descrizione dei limiti e delle
risorse effettuata secondo schema MINI-ICF, ritengo che l’assicurato sia inabile
per la sua attività abituale al 50% (abile per 4 ore/die), abile al 80% per una
attività confacente (inabile per circa 1,5 - 2 ore), abile in misura del 80%
come casalingo (inabile per 1,5 - 2 ore). Tali percentuali di inabilità sono
giustificate dal momento della valutazione peritale. Per i precedenti periodi
di inabilità si faccia riferimento alle certificazioni dei medici curanti.
Mi permetto di sottolineare il fatto che, sebbene “Il rapporto dello psichiatra
curante Dr. __________ è chiaro nel limitare la IL al 100% dall’1.8.2014 al
31.8.2014, l’assicurato risulta impiegato presso l’asilo nido gestito dalla compagna”
(Dr. __________ 2015) negli atti forniti dall’UAI ho ritrovato certificazioni
di IL lavorativa al 100% del Dr. __________ dal 17.09.2013 al 31.08.2014.
Egli avrebbe successivamente interrotto il rapporto terapeutico per affidarsi
nuovamente ad una psichiatra nel maggio 2015.
Credito giustificato quindi ritenere l’assicurato
inabile al lavoro in misura del 100% fino al momento dell’attuale valutazione.
Dal omento dell’interruzione della presa in carico presso il Dr. __________
(31.08.2014) fino al momento dell’inizio del rapporto terapeutico con la
collega __________ (maggio 2015) l’assicurato pare essere stato preso in carico
soltanto dal medico generalista. Allo stato attuale, in base agli elementi in
mio possesso, non parrebbe che in quei 8-9 mesi la situazione fosse migliorata
rispetto a ultima inabilità certificata dal Dr. __________ (IL 100%), a riprova
di ciò la certificata IL al 100% della Dr. __________ appena inizia il rapporto
terapeutico con l’assicurato.
Per quanto concerne l’attività confacente: l’assicurato
potrebbe svolgere prevalentemente attività ripetitive, semplici o dovrebbe
essere sottoposto a scarse pressioni.
Vista l’incertezza dell’evoluzione parrebbe indicata
una revisione tra 9-12 mesi.” (doc. 42)
Precedentemente
l’assicurato è stato visitato dal dr. __________ per conto della __________ quale
assicuratore indennità giornaliera in caso di malattia, il quale con rapporto 8
settembre 2015 ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento disturbo
prevalente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23) in individuo con turba
mista della personalità (impulsivo anancastico) (ICD-10:F61). Quale diagnosi
differenziale è stata ritenuto un disturbo affettivo bipolare di altro tipo
(IDC-10:F31.8).
Lo specialista in
psichiatria e psicoterapia ha concluso:
"
(…)
Sulla base della valutazione fiduciaria eseguita,
l’assicurato presenta un quadro clinico compatibile con una sindrome da
disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali verosimilmente
iscritti in un individuo con disturbo di personalità misto
impulsivo-anancastico. La raccolta anamnestica personale come familiare
infatti, non aiuta a delineare un andamento dell’umore, suggestivo di un
disturbo effettivo bipolare. Gli elementi clinici riscontrati in occasione del
lungo colloquio fiduciario sembrano invece aver posto l’accento sul funzionamento
personologico, contrassegnato da rigidità, perfezionismo, preoccupazione per i
dettagli come anche di tendenza agli eccessi di collera con l’incapacità di controllare
le esplosioni comportamentali oltre a un descritto umore capriccioso.
Considerati questi elementi clinici, ritengo sia
giustificabile l’incapacità lavorativa attestata a oggi, tempo che starebbe
sortendo una graduale attenuazione dei disturbi, a fronte per altro di alcuna modifica
del trattamento in corso avviato quasi tre anni fa.
Tenuto conto di questi aspetti, la prognosi lavorativa
è al momento inquadrabile come favorevole nel medio termine e pertanto
prevedibile un ripristino della sua capacità lavorativa completa entro al più
tardi metà ottobre 2015. Sono da prevedersi resistenze al ripristino.” (sottolineatura
del redattore; doc. 7 incarto cassa malati)
In
sede di osservazioni al progetto di decisione 30 giugno 2016 l’assicurato ha
prodotto un certificato medico 11 agosto 2016 della dr.ssa __________,
psichiatra e psicoterapeuta, attestante un’inabilità lavorativa al 100% dal 1°
al 31 agosto 2016 (pag. 187 incarto AI) nonché il seguente scritto 1° settembre
2016 allestito dalla stessa psichiatra avente il seguente tenore:
"
(…)
Con la presente, le comunico come da Lei richiesto in
data 30.08.2016, che il paziente è noto per un Disturbo di personalità
emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10: F60.3).
Confermo che a mio avviso, come indicato nel
certificato all’Ufficio Invalidità che le allego, il paziente a margine
presenta una riduzione della Capacità Lavorativa pari al 50%, per lavoro
esigibili, almeno dal Maggio 2015, momento in cui è iniziata la presa a carico
con la scrivente, presso il Servizio Psicosociale (__________), __________.”
(pag. 188 incarto AI)
L’insorgente
ha chiesto una nuova valutazione peritale evidenziando come le diagnosi poste
nelle perizie commissionate dall’Ufficio AI e da __________ sono differenti,
rilevando inoltre come l’indicazione della perita AI di una revisione della
rendita entro 9-12 mesi non è stata rispettata (pag. 185 incarto AI).
Con
annotazioni 17 febbraio 2017 il dr. __________ del SMR ha ritenuto che il
succitato rapporto della dr.ssa __________ “non contiene nulla
sull’oggettività clinica in modo che un cambiamento dello stato di salute non è
oggettivato” (doc. 71 incarto AI).
Rispondendo
alla succitata richiesta di procedere ad una nuova valutazione peritale, con
annotazioni 22 febbraio 2017 la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta
presso il SMR ha precisato:
"
Dalla visione del dossier si evince
la necessità di aprire una revisione immediata (essendo ormai già trascorsi i
9-12 mesi indicati nella perizia).
Nonostante l’apparente discrepanza diagnostica della
perizia della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ va considerato che le
diagnosi sono comunque simili (quella posta dalla perita Dr.ssa __________
comunque più grave) e che i due periti hanno fatto valutazioni per scopi
differenti (la collega del CPAS ha visitato inoltre l’assicurato in due
occasioni).
Si conferma inoltre quando scritto dal collega SMR Dr. __________
circa il breve rapporto della Dr.ssa __________ il quale risulta in effetti
poco esaustivo sull’oggettività clinica.” (doc. AI 76)
Di
conseguenza, con la decisione contestata l’amministrazione ha confermato – con
decorrenza dal 1° ottobre 2015 – l’abilità del 50% nella precedente attività e
dell’80% in attività adeguate.
Contestata
è la succitata valutazione medico-teorica.
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
Considerandi
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.7
Nell’evenienza
concreta il TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è giunta la perita CPAS e questo per le seguenti ragioni.
Quanto
alle divergenti diagnosi poste dalla perita del CPAS e dal perito incaricato
dall’__________ si ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per
l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni
sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire
nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto
conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid.
5.2
e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non
va in ogni modo dimenticato che il perito dell’assicura- tore indennità
giornaliera ha individuato una prognosi lavorativa positiva con un prevedibile
ripristino della completa capacità lavorativa entro al più tardi a metà ottobre
2015, ciò che collima - nel risultato - con la valutazione fatta dalla perita incaricata
dall’Ufficio AI che ha ritenuto un’abilità al lavoro dell’80% in attività
adeguate e del 50% nella precedente professione.
Certo,
le conclusioni della perizia CPAS risalgono alla fine del 2015 e non corrispondono
a quanto recentemente attestato dalla dr.ssa __________ nel succitato stringato
rapporto 1° settembre 2016 (cfr. consid. 2.5) la quale – oltre alla diagnosi di
disturbo della personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10:
F60.3) – ha valutato una riduzione della capacità lavorativa del 50% almeno dal
maggio 2015 senza tuttavia specificare in quale tipologia di attività.
Inoltre,
la documentazione prodotta pendente causa da parte dell’insorgente non permette
di apportare nuovi elementi di giudizio.
Al
tal riguardo, l’assicurato ha prodotto il rapporto 13 giugno 2017 della succitata
dr.ssa __________ e lo scritto 14 giugno 2017 dello psicologo __________.
Nel
citato rapporto la dr.ssa __________, confermando un disturbo di personalità
emotivamente instabile di tipo instabile e discostandosi da quella di disturbo
bipolare, ha in particolare evidenziato:
"
(…)
Sono così confrontata con un quadro psichico fluttuante
fra aspetti depressivi, tematiche persecutorie, rabbia repressa o talvolta
agita in maniera impulsiva e solo verbale, verso la famiglia. L’obiettivo
terapeutico è che il paziente abbia più fiducia nelle sue risorse personali e
famigliari. Quindi i colloqui medici si basano sulla valutazione di quelle che
sono le relazioni sociali, famigliari in particolare, e i comportamenti adeguati
o meno del sig. RI 1 in rapporto a essi.
Per questi ragioni il sig. RI 1 ha spesso mostrato di
essere piuttosto fragile e facilmente suscettibile, caratteristiche poco
compatibili con un rientro totale in ambito lavorativo. Il sig. RI 1 ammette di
sostenere alcune mansioni di aiuto presso l’asilo della moglie, ma di non
riuscire a occuparsi per l’intera giornata.
Allo stesso tempo non ci sono state le motivazioni
sufficienti a sostenere una segnalazione di aggravamento all’Ufficio dell’AI.
Per quanto detto ritengo che, secondo la mia
impressioni clinica, allo stato attuale, il sig. RI 1 manifesti una riduzione
della capacità lavorativa per motivi psichiatrici pari al 50%.” (doc. C)
A
tal riguardo nelle annotazioni 14 agosto 2017 la dr.ssa __________ ha pertinentemente
osservato:
"
La documentazione medica ricevuta
non è atta a modificare la valutazione del CPAS e non si rendono necessari
accertamenti in quanto:
-
nel certificato della Dr.ssa __________
nonostante l’assicurato venga trattato come un bipolare si legge che è affetto
da un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline e inoltre
si evincono argomentazioni ed interpretazioni psicodinamiche nonostante venga
ben precisato non stia facendo un lavoro psicoterapico ma bensì “colloqui
medici” di sostegno. Pertanto il certificato non apporta elementi clinici
oggettivi, chiari e significativi per poter modificare la posizione della
perizia.
-
Nel certificato del Sig. __________
si evince chiaramente che vengono seguiti la moglie e i figli ma non
l’assicurato.
La situazione di “nervosismo” che viene riferita non si
può considerare clinicamente rilevante nè che si ripercuota diversamente da
come è stato stabilito in perizia sulla CL dell’assicurato.” (doc. VIII/1)
Nel
successivo rapporto 11 settembre 2017 la dr.ssa __________, confermando uno
stato di salute stabile, ha in particolare rilevato che l’assicurato ha
accettato di svolgere un paio di colloqui di coppia, non intendendo comunque di
sottoporsi ad una terapia famigliare motivo per cui la situazione in famiglia
rimane tesa. In ambito lavorativo essa ha evidenziato che il suo paziente “…
riferisce di svolgere qualche mansione semplice per l’asilo nido della moglie,
e attività di manutenzione del proprio domicilio. Appare piuttosto incline a
svolgere lavori manuali e individuali o comunque con la presenza di poche persone.
Pertanto ritengo che questo sia il contesto lavorativo in cui sia esigibile una
ripresa lavorativa, in ogni caso non totale, a mio avviso.” (doc. E)
Riguardo
a questo ultimo punto, anche nella perizia del CPAS è stato rilevato che “l’assicurato
potrebbe svolgere prevalentemente attività ripetitive, semplici e dovrebbe
essere sottoposto a scarse pressioni” (pag. 137 incarto AI).
Fatto
sta che, come visto, dal punto di vista clinico la situazione rispetto
alla perizia del CPAS è rimasta sostanzialmente invariata, rispettivamente
dalla documentazione medica prodotta, in particolare quella della dr.ssa __________,
non risulta un peggioramento.
In
queste circostanze, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, la perizia del CPAS va confermata.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8
L’assicurato
sostiene come irrealistico l’inizio di una nuova attività lavorativa tenuto
conto del suo stato di salute, del fatto di aver lavorato oltre 30 anni presso
le __________ e, in seguito alle dimissioni (2010), presso l’asilo condotto
dalla moglie, nonché della sua età (59 anni) (cfr. ricorso punto no. 17):
Va
rammentato che all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno e deve di
conseguenza intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, essendo
tenuto a trovare, accettare o conservare ogni attività esigibile adeguata alla
sua invalidità come anche procedere a tutti i cambiamenti per sfruttare al
meglio la capacità lavorativa residua (cfr. Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità, marginale 1408.1).
Ai
fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,
consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se
– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016
del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Detta
ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal
fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di
chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età
(STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio
2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Nel
caso in esame, l’assicurato è stato visto dal consulente in integrazione
professionale il 14 giugno 2016 (doc. 57 incarto AI) e nel successivo rapporto
30.
giugno 2016, ai fini del raffronto dei redditi, lo stesso consulente ha
ritenuto esigibile lo svolgimento di attività semplici e ripetitive (pag. 165
incarto AI). Del resto, come visto al considerando precedente, anche dal punto
di vista medico l’assicurato può svolgere attività semplici senza pressioni.
In
merito all’assunto fatto dall’assicurato relativo alla sua età avanzata (59 anni
nel 2017, corrispondente al momento della decisione contestata), va fatto presente
che ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a
profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata
viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio
di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di
vista medico. Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di
accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).
Nel
caso di specie, come rettamente fatto valere in sede di risposta, il momento
determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 15 dicembre 2015 allorquando il
medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla perizia del CPAS, confermando
dal mese di ottobre 2015 un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate
(doc. 47 incarto AI). In quel momento l’assicurato aveva da poco compiuto 57
anni.
A
tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora
ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui
ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse
un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che
ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter
beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie
il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60
anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a
svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una
flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici),
lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego
sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte,
confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha
ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul
mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento
della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’et non erano
realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per
mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo
tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato
di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando
il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa
dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto
esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro
sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente
“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità
professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante
la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora
un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni
funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione
da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante
nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità
nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del
27.
giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.
Ritornando
alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo
TCA ritiene da una parte che l’assicurato (sia come 57 che 59 enne) può mettere
a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del
lavoro considerato che egli ha ancora davanti a sé diversi anni prima del
pensionamento, dall’altra parte che egli può svolgere attività semplici e
ripetitive tenuto in particolar modo conto della pluridecennale esperienza professionale
presso __________.
2.9
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.3), valido al momento del miglioramento dello stato di salute
(ottobre 2015), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella
decisione impugnata.
2.9.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conse-guibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel mo-mento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha determinato il reddito da valido in fr. 68’640.--, corrispondente al
salario percepito nel 2015.
2.9.2
Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica
e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in
relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5
settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede
in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,
questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in
maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido
differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
L’Ufficio
AI, applicate le succitate tabelle statistiche, considerata una capacità
lavorativa dell’80% e riconosciuta una riduzione del 10%, ha fissato il reddito
da invalido a fr. 48'200.--, dato aggiornato al 2015.
Dal
raffronto tra i redditi si giunge ad un grado d’invalidità del 30% ([68’640
– 48'200] x 100 : 68'640 = 29,7%), arrotondato secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
L’Ufficio
AI ha di conseguenza correttamente soppresso la rendita intera dal 1° febbraio
2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato
al mese di ottobre 2015 (perizia CPAS) - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 1.2).
In conclusione, visto quanto
sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,
in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti