Lexipedia

Decisione

32.2017.101

A ragione UAI ha confermato, in via di revisione, diritto a 1/4 rendita, ritenuta la CL residua del 60% in attività adatte come valutato dalle perizie SAM e CPAS e, dal profilo economico, il grado di

24 gennaio 2018Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

2.4. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle

rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo

eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una

modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia

diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la

giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,

privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della

prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi

(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non

giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di

adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.5. Dal punto di vista medico,

nell’ambito della richiesta di prestazioni del 1° luglio 2010, l’Ufficio AI -

dopo avere già predisposto una perizia psichiatrica a cura del

Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (cfr. pagg. 230-235

incarto AI), seguita poi da visita peritale neurologica, affidata

al dr. __________ (cfr. pagg. 245-254 incarto AI) e da una visita peritale reumatologica, a cura del dr. __________ (cfr.

pagg. 258-266 incarto AI) - aveva ritenuto opportuno far eseguire anche una

valutazione peritale pluridisciplinare da parte dei medici del SAM, i quali

avevano valutato la patologia reumatologica (dr. Mariotti), neurologica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________), ponendo le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di "1. deformazioni statiche ai piedi a sin. più

che a ds. in piede piatto bilaterale nonché soprattutto piede valgo (abductus)

a sin; 2. cervico-lombalgie nell’ambito di alterazioni statiche della colonna

lombare con scoliosi sinistro-convessa e abbassamento del bacino di 3 cm per raccorciamento del femore sin.; 3. periartropatia dell’anca sin. in stato dopo intervento di

osteotomia intratrocanterica a sin. nel 1982 per una frattura con lussazione

pericoxale a sin. all’età di 13 anni; 4. sindrome da disadattamento con

disturbo prevalente di aspetti emozionali" e le diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa di "epicondilopatia radiale e ulnare a

sin.; gonalgie bilaterali su leggere deformazioni in ginocchia valga

bilaterali; tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli; sindrome

dolorosa cronica al piede sin. non spiegata da patologia neurogena; nota

ipertensione arteriosa essenziale; nota cardiopatia ipertensiva ed ischemica

con/su: ecocardiografia settembre 2010 con ipertrofia ventricolare sin., FE

65%, disfunzione diastolica grado I e stato dopo PTCA e stent su RCX medio in

ottobre 2007; diabete mellito tipo 2 in trattamento con antidiabetici orali,

emoglobina glicata 5.8 (novembre 2011); tabagismo cronico; obesità con BMI 34

kg/m2" (pagg. 482-483 incarto AI).

Gli specialisti del SAM

avevano quindi concluso che l'assicurato, dopo avere presentato percentuali di

incapacità lavorativa variabili a partire dal mese di agosto 2010, fosse da

considerare abile al lavoro nella misura del 60% (intesa come riduzione del

rendimento sull’arco dell’intera giornata lavorativa) sia nella precedente

attività di esercente (doc. 96-25), sia in altre attività adatte, a partire da

marzo 2012 (pagg. 488-490 incarto AI).

Sulla base di tali

indicazioni, confermate con rapporto finale SMR del 24 luglio 2012 (cfr. pagg.

527-530 incarto AI), con decisione del 19 dicembre 2012, preavvisata con

progetto del 25 luglio 2012 (cfr. pagg. 533-537 incarto AI), l’UAI aveva quindi

riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità

(grado AI del 100%) dal 1° febbraio 2011 al 30 novembre 2011 e un quarto di

rendita dal 1° marzo 2012 (cfr. pagg. 612-615 incarto AI).

Tale decisione è poi

divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte STCA 32.2013.25

del 15 luglio 2013 (cfr. pagg. 721-742 incarto AI), confermata dal Tribunale

federale con STF 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr. pagg. 805-810 incarto AI).

2.6. Nel mese di aprile 2014 l’Ufficio

AI ha avviato, su richiesta dell’assicurato, una procedura di revisione della

rendita.

In tale occasione l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare di decorso

(cfr. pag. 866 incarto AI) svolta presso il SMR (cfr. pag. 897 incarto AI), in

occasione della quale sono stati approfonditi gli aspetti psichiatrici (dr. __________),

reumatologici (dr. __________) e cardiologici (dr.ssa __________).

Nel rapporto finale SMR

con esame del 19 maggio 2015, il dr. __________ del SMR ha posto le diagnosi

principali con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome nevrotica NAS

(F48.9), che si configura come sindrome da disadattamento con disturbo

prevalente di diversi aspetti emozionali e con andamento cronico; 2. Esiti da

infarto miocardico acuto in febbraio 2014, a causa di malattia aterosclerotica

multivasale, trattata mediante plurime PTCA con stent, in paziente con rischio

cardiovascolare permanentemente elevato; 3. Sindrome da dolore residuale ed

instabilità globale dell’articolazione tibiotarsica a sinistra dopo il trauma

del 2008, insufficienza tibiale posteriore e sinostosi astragalica a sinistra

con: stato dopo artroscopia con ricostruzione del tendine tibiale posteriore ed

allungamento del flessore lungo le dita e osteotomia calcaneare; 12.2.2014

intervento di artrodesi sotto talare, rimozione di esostosi al calcagno talare

e rimozione di materiale di osteosintesi; 3.6.2015: intervento chirurgico di

rimozione di materiale di osteosintesi e Sliding Osteotomia Calcaneus,

Cotton-osteotomia cuneiforme; 4. Sindrome cervico-lombo spondilogena su turbe

statiche del rachide con raccorciamento del femore sinistro; 5. epicondilopatia

omero-radiale bilaterale”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa ha indicato quelle di “disturbo di personalità misto con tratti

narcisistici, impulsivi/aggressivi ed immaturi F61.0; diabete mellito tipo II

dal 2011; dislipidemia; obesità di classe II; ipertensione arteriosa di grado

3; tabagismo attivo” (cfr. pagg. 969-970 incarto AI).

Dopo discussione comune di

consenso del 3 settembre 2015 insieme a tutti gli specialisti coinvolti nella

perizia (segnatamente dr. __________ e dr.ssa __________), il dr. __________ ha

quindi concluso che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa complessiva

del 70% nella precedente professione di esercente a far tempo dal mese di

febbraio 2014 e un’inabilità lavorativa del 40% nello svolgimento di attività

adatte, rispettose delle limitazioni funzionali, a partire dal mese di marzo

2012 (cfr. pag. 971 incarto AI).

A seguito di un asserito

peggioramento dello stato di salute psichico fatto valere dall’assicurato,

necessitante di un ricovero presso la Clinica __________, l’Ufficio AI ha pure

ordinato la messa in atto di una perizia psichiatrica affidata al Centro

Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (cfr. pag. 1027 incarto AI).

Nel referto peritale del

22 settembre 2016 la dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, certificata SIM e __________ CPAS e il dr. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia, certificato SIM e __________ CPAS, hanno posto

le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da

disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta ad andamento

cronico (F43.25); uso dannoso di alcool (F10.1)”, escludendo che l’interessato

presenti un episodio depressivo maggiore, così come pure un disturbo della

personalità, non risultando soddisfatti nel caso di specie i criteri per potere

porre tali diagnosi (cfr. pagg. 1067-1068 incarto AI).

Quanto alla capacità

lavorativa, gli specialisti del CPAS hanno concordato con la precedente

valutazione resa in occasione della perizia pluridisciplinare di decorso del

SMR del 2015, sottolineando come non vi sia stato alcun peggioramento del

quadro clinico nel corso dell’ultimo anno e confermando che l’interessato, per

ragioni psichiatriche, continui a presentare un’incapacità lavorativa del 40%

in ogni attività (diminuzione del rendimento) dal marzo 2012, come già indicato

dal dr. __________ (cfr. pagg. 1071 incarto AI).

L’assicurato ha contestato

tali conclusioni peritali, sulla base di un referto del 23 marzo 2017 del

proprio psichiatra curante, dr. __________, il quale ha rivolto le seguenti

critiche al referto peritale del dr. __________ e della dr.ssa __________ del

CPAS:

" (…)

Innanzitutto non sono assolutamente d'accordo con la decisione di

un'incapacità lavorativa nella misura del 40%, prendendo in considerazione Ia

sofferenza non solo organica ma anche psichica degli ultimi anni del paziente,

è assolutamente contestabile.

Il paziente negli ultimi anni è sempre stato inabile al lavoro nella

misura completa.

La diagnosi della sua patologia psichiatrica non è più una sindrome

da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condottata ad adattamento

cronico (ICD-10 F43.25), visto il peggioramento che ha presentato negli ultimi

anni, la sua diagnosi attuale è una sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale grave senza sintomi psicotici (ICD-10 GM F33.2) che è anche stata

confermata durante il suo ultimo ricovero presso la Clinica __________

di __________ dove è stato degente dal 12.02.2016 al 16.04.2016.

È inoltre presente anche la diagnosi di altri disturbi di personalità

e forme miste (ICD-10 GM F61) che è assolutamente da confermare.

Insieme ad altri disturbi organici egli presenta un'inabilità

lavorativa nella misura completa in qualsiasi tipologia di lavoro.

Vari interventi chirurgici alla caviglia sinistra, diabete, ipertensione

arteriosa, e tutti gli altri disturbi per la quale viene seguito e curato dal

Dr. __________ che mi legge in copia, hanno fatto sì che la sua situazione,

anche dal punto di vista organico peggiorasse drasticamente.

Egli deve assumere una serie di importanti farmaci per tutte le

sue problematiche organiche.

Un altro punto importante è l'abuso dannoso d'alcol che

effettivamente il paziente, nei momenti di disperazione e malessere psichico a

volte sotto forma di automedicazione aveva assunto ma mai in modo regolare,

tutto ciò a volte interferiva anche con la quantità degli psicofarmaci assunti.

Negli scorsi anni è stato peritato varie volte.

In accordo con i colleghi della Clinica __________, confermo la

sua diagnosi di disturbo depressivo ricorrente e altri disturbi di personalità.

Ribadisco che a causa di tale patologia egli presenta un'inabilità

lavorativa completa con una prognosi a breve medio termine riservata.

Visti i suoi disturbi e la sintomatologia depressiva tuttora presente,

non rimane che confermare la sua inabilità lavorativa nella misura completa in

qualsiasi mestiere.

Egli sta assumendo una serie di psicofarmaci fra cui uno stabilizzatore

dell'umore Depakine Chrono che gli dovrebbe impedire un peggioramento della sua

situazione depressiva ragion per la quale, negli ultimi mesi, per evitare una complicazione

epatica, abbiamo deciso di ridurre il suo farmaco antidepressivo.

Nelle sue ricadute depressive è stato necessario rintrodurre il

farmaco antidepressivo (attualmente Saroten).

Nelle prossime settimane è previsto ancora un ennesimo ricovero

presso una clinica psichiatrica visto un ulteriore peggioramento che egli ha

presentato recentemente.

Egli è regolarmente al beneficio di colloqui di sostegno e assume

i seguenti farmaci (…).” (Pagg. 1153-1154 incarto AI)

L’Ufficio AI, preso atto

di tale referto dello psichiatra curante, ha chiesto una puntuale presa di

posizione agli specialisti del CPAS, i quali, con complemento peritale del 4

maggio 2017, si sono così espressi:

" Ho preso

visione dello scritto del Dr. __________ del 23.03.2017 ripreso dal patrocinatore

legale dell'assicurato il 03.04.2017.

Per quanto attiene alla diagnosi di sindrome depressiva ricorrente

mi sembra di aver ampiamente giustificato la non condivisibilità di tale diagnosi

(pag. 27-28 dell'elaborato peritale) come pure per quanto attiene la riferita

esistenza di un disturbo della personalità (pagine 28-29 dell'elaborato peritale).

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a ciò nello scritto del curante

che peraltro aveva

sempre certificato fino al 2015 la presenza di un disturbo

dell'adattamento e non di un episodio depressivo, per cui anche la asserita

presenza di una depressione ricorrente, che necessita di più

episodi tra loro intervallati da periodi di remissione, viene a

decadere. Anche la nuova richiesta di ricovero stazionario non necessariamente

indica un peggioramento vista la necessità di sentirsi accettato e riconosciuto

come malato e differente rispetto al funzionamento precedente (anche questi affrontati

nella discussione a pagina 28).

Confermo pertanto le conclusioni dell'accertamento peritale del

settembre 2016.

Rispetto al punto 6 dello scritto dell'avvocato RA 1 sottolineo invece

come, nella analisi delle risorse e deficit secondo il Mini-ICF, effettivamente

il sottoscritto si è attenuto soltanto alle disabilità relative alla componente

psichiatrica non facendo alcun riferimento alle limitazioni somatiche la cui

valutazione esula dalla mia competenza.” (Pag. 1160 incarto AI)

2.7. In sede ricorsuale, il

patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione con la quale

l’amministrazione ha stabilito che l’assicurato non abbia diritto ad alcun

aumento del grado di invalidità, producendo un referto del 15 maggio 2017 del __________

(doc. A3).

Al riguardo, nelle

annotazioni del 7 luglio 2017, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha

osservato:

" (…)

Dall’attuale documentazione del 15.5.2017 (__________) risulta:

- Lieve

miglioramento a livello della caviglia sinistra

- Insorgenza

di dolori alla caviglia destra (referto clinico però blando: assenza di

gonfiore, arrossamento, presenza di lieve dolenzia alla compressione,

mobilizzazione possibile senza dolori. Disturbi imputabili a scompenso statico

del (piede piano-valgo).

Gli attuali disturbi a livello della caviglia non riducono

ulteriormente la capacità lavorativa essendo i limiti funzionali riconosciuti

nel 2012 già rispettosi di una caricabilità ridotta a livello dei piedi. Da

notare che nell’allora perizia SAM era già evidenziata la patologia in

questione: deformazioni statiche ai piedi sin > destra in piede piatto

valgo.” (Doc. VII/1)

Quanto agli aspetti psichiatrici, il patrocinatore dell’assicurato

ha contestato le risultanze della perizia del CPAS, producendo il seguente

referto, datato 31 agosto 2017, del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1:

" (…)

Dopo aver letto la suddetta documentazione (ossia quella inerente

il ricorso al TCA, n.d.r.), non mi rimane che confermare le diagnosi psichiatriche

che il paziente presenta ormai da diversi anni.

Non condivido la decisione presa da parte dell’Ufficio

dell’assicurazione invalidità al riguardo della sua abilità lavorativa nella

misura del 60% in un lavoro adeguato.

Ribadisco che il paziente soffre attualmente di una sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD-10

GM F33.2) oltreché di altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM

F61).

Tali patologie psichiatriche già da tempo causano al paziente

un’inabilità lavorativa nella misura completa in qualsiasi mestiere.

Fra l’altro la sua problematica alla caviglia gli causa ancora

molta sofferenza.

Malgrado il paziente sia seguito regolarmente presso il mio studio

medico beneficiando anche di una importante psicofarmacoterapia, la sua

situazione psichica continua a peggiorare.

Prendendo in considerazione tutto ciò, è assolutamente impensabile

che egli, in tali condizioni, possa svolgere un’attività lavorativa.

Terapia psichiatrica in corso: Lyrica 75 mg 1-1-1-1, Depakine CH

500 mg 1-0-2-0, Dipiperon 40 mg 0-0-1-0, Abilifiy 5 mg 1-0-0-0, Saroten 50 mg

0-0-1-0.” (Doc. XII/1)

L’Ufficio AI, dopo avere

osservato che tale referto del dr. __________ non apporta nuovi elementi

clinici rispetto a quanto già attestato nella precedente attestazione del 23

marzo 2017, già sottoposta al vaglio del SMR e del CPAS, ha confermato la

correttezza della decisione impugnata (cfr. doc. XIV).

2.8. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì

il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono

per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.9. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA

I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza I 770/03

del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung

des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In altre due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,

il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i

casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in

particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori.

Ciò comporta, in

particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale

secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti

solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”,

ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella

di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro

di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante.

2.10. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

pluridisciplinare reumatologica, cardiologica e psichiatrica dei dottori __________,

__________ e __________, sfociata nel verbale di discussione plenaria del 3

settembre 2015 e la successiva perizia psichiatrica del CPAS eseguita il 22

settembre 2016 e confermata con presa di posizione del 4 maggio 2017, da

considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte proprie dall’Ufficio AI.

2.10.1. Per quanto riguarda la

patologia cardiologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione

specialistica da parte della dr.ssa med. __________, spec. FMH in cardiologia,

la quale nel rapporto del 9 settembre 2015 ha posto la diagnosi reumatologiche con

influsso sulla capacità lavorativa di “pregresso infarto miocardico;

malattia aterosclerotica multi vasale trattata con plurime PTCA con stent;

ipertensione arteriosa di grado 3 non controllata dall’attuale terapia”,

mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato

quelle di “diabete mellito; obesità; dislipidemia” (pag. 954 incarto

AI).

La specialista in cardiologia ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella

misura del 70% nella professione di gerente a causa della cardiopatia ischemica

di cui è affetto, associata ad un’ipertensione arteriosa al momento non

controllata dalla terapia medica, mentre ha considerato che lo stesso sia abile

al lavoro nella misura del 70% in un’attività adeguata, che comporti il

sollevamento al massimo di 10 kg di peso e con regolari pause durante la

giornata lavorativa, precisando che “in questo 70% sono già compresi sia la

ridotta presenza che il ridotto rendimento e anche le pause. Il lavoro per

un’attività adeguata è valido a partire da subito” (pagg. 955-956 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante del ricorrente pretende il contrario.

2.10.2. Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione

specialistica da parte del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale

nel rapporto del 14 settembre 2015 ha posto le diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “Sindrome da dolore residuale ed instabilità

globale dell’articolazione tibiotarsica a sinistra dopo il trauma del 2008,

insufficienza tibiale posteriore e sinostosi astragalica a sinistra con: stato

dopo artroscopia con ricostruzione del tendine tibiale posteriore ed

allungamento del flessore lungo le dita e osteotomia calcaneare;

cervico-lombalgia cronica; stato dopo intervento di osteotomia

intratrocanterica a sinistra con: raccorciamento del femore sinistro;

epicondilopatia omero-radiale bilaterale; sindrome cervico-lombo spondilogena

su turbe statiche del rachide con decondizionamento muscolare; 3.6.2015:

intervento chirurgico di rimozione del materiale di osteosintesi e Sliding

Osteotomie Calcaneus, Cotton-osteotomie Cuneiforme” (pag. 963 incarto AI).

Lo specialista in

reumatologia ha quindi espressamente indicato di avere potuto constatare

l’esistenza di un peggioramento dell’esame della funzionalità fisica rispetto

all’ultima perizia, dell’esame obiettivo del rachide in toto e del peso

corporeo (aumentato a 112 kg), riconducibile con verosimiglianza preponderante

al mese di febbraio 2014, momento corrispondente all’intervento ortopedico del

12 febbraio 2014 con recupero funzionale insoddisfacente.

In ragione del

Considerandi

peggioramento obiettivo riscontrato, il dr. __________ ha dunque considerato

l’assicurato inabile al lavoro al 70% nell’attività principale di esercente,

giudicando per contro esigibile nella misura del 70% lo svolgimento di un

lavoro adeguato, rispettoso delle sue limitazioni funzionali (pag. 964 incarto

AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione dello

specialista in reumatologia, la quale, come indicato dal dr. __________ del SMR

nelle annotazioni del 7 luglio 2017, non viene rimessa in discussione dal

referto del 15 maggio 2017 del __________, prodotto in sede ricorsuale, il

quale riferisce di disturbi a livello della caviglia che “non riducono

ulteriormente la capacità lavorativa essendo i limiti funzionali riconosciuti

nel 2012 già rispettosi di una caricabilità ridotta a livello dei piedi” (cfr.

doc. VII/1).

In effetti, il TCA constata che già in occasione della perizia del

SAM del 17 luglio 2012 era stata posta la diagnosi di “deformazioni statiche ai

piedi a sinistra più che a destra in piede piatto bilaterale nonché soprattutto

piede valgo (abductus) a sinistra” (cfr. pag. 482 incarto AI), le quali

comportavano “un certo cedimento al carico”, senza tuttavia che ciò comportasse

una ripercussione sulla capacità lavorativa in attività adatte, che

prevedessero una ridotta caricabilità, a quel momento giudicata del 100% (cfr.

pag. 487 incarto AI).

Da notare, inoltre, che l’esistenza di “retropiedi valghi maggiormente a

sinistra” e di limitazioni nella caricabilità sono poi state constatate e

tenute in debita considerazione anche al momento dell’esame peritale

reumatologico del dr. __________ (cfr. pag. 961 e 964-965 incarto AI).

2.10.3

Per quanto riguarda la

patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto dapprima ad una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, esperto SIM, il quale nel rapporto

del 19 maggio 2015 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “F48.9 sindrome nevrotica NAS, che si configura come sindrome

da disadattamento con disturbo prevalente di diversi aspetti emozionali con

andamento cronico”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa ha indicato quella di “F61.0 disturbo di personalità

misto con tratti narcisistici, impulsivi/aggressivi ed immaturi” (pag. 979-9810

incarto AI).

Il dr. __________ ha

sottolineato che “lo status psichico attuale è praticamente sovrapponibile alla

perizia effettuata dal dr. Mari nel 2012”, rilevando come la terapia psichiatrica

“tra l’altro, è invariata da parecchio tempo” e come “la narrazione dei

disturbi psichici fatta dall’assicurato risente enormemente di preoccupazioni

di ordine sociale e soprattutto economiche, nonché del timore che l’UAI non dia

sufficiente peso alle sue limitazioni fisiche (pag. 980 incarto AI).

Lo specialista in

psichiatria ha evidenziato che il disturbo di personalità “che può portare ad

azioni impulsive/aggressive quando l’assicurato si sente leso nei propri

diritti o quando entra in una dinamica competitiva, non implica però alcuna

incapacità lavorativa”, concludendo che “in presenza di una sindrome nevrotica

con andamento ormai cronico, totalmente sovrapponibile al quadro descritto dal

dr. __________ nel 2012, è possibile confermare una IL del 40% per motivi

strettamente psichiatrici in qualsiasi attività” (pag. 981 incarto AI).

Dopo che l’assicurato è

stato ricoverato presso la Clinica __________ di __________ dal 12 febbraio

2016.

al 16 aprile 2016, con la diagnosi psichiatrica di “disturbo depressivo

ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD-10 GM F33.2);

altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM F61)” (pag. 1038

incarto AI), l’Ufficio AI ha poi ritenuto opportuno sottoporre RI 1 ad una

nuova perizia psichiatrica affidata al CPAS.

Nel referto peritale del

22.

settembre 2016, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni

e della condotta ad andamento cronico (F43.25); uso dannoso di alcool (F10.1)”,

gli specialisti del CPAS hanno considerato che nell’ultimo anno non si sia

assistito ad un peggioramento del quadro clinico e della capacità lavorativa

dell’assicurato, confermando quindi l’esistenza di una incapacità lavorativa per

motivi psichiatrici del 40% in ogni attività (pag. 1071 incarto AI).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle convincenti considerazioni espresse dagli esperti del CPAS incaricati di valutare l’assicurato, le

quali, come peraltro indicato nel complemento peritale del 4 maggio 2017 degli

stessi periti psichiatri del CPAS (cfr. pag. 1160 incarto AI), non possono

essere rimesse in discussione dai referti dello psichiatra curante, dr. __________.

A tale riguardo, questo

Tribunale rileva che gli specialisti del CPAS hanno in maniera ben motivata

spiegato le ragioni per le quali, nel caso dell’assicurato, al momento

dell’esame peritale non fossero soddisfatti i criteri per poter porre la

diagnosi di episodio depressivo maggiore - indicata invece dallo psichiatra

curante nel referto del 23 marzo 2017 (cfr. pagg. 1153-1154 incarto AI) e nel

referto del 31 agosto 2017 (cfr. doc. XII/1 ) – in mancanza di “endogenicità”,

“temi di colpa e inefficienza personale”, “ritiro sociale” e anche alla luce

dell’assenza di “una farmacoterapia antidepressiva sia nel 2013 che nel 2016 il

che mal si concilia con una diagnosi di episodio depressivo grave” (pag. 1068

incarto AI).

Gli specialisti del CPAS

hanno poi considerato che “l’assicurato stesso nel corso dei colloqui ha

descritto un decorso invariato rispetto alla valutazione precedente eseguita

nel 2015 e fa continui riferimenti anche alla reattività della situazione, al

disagio e al cambiamento dello stile di vita che la disabilità fisica ha

comportato, come già peraltro si leggeva nella valutazione del dr. __________

eseguita nel giugno del 2012”.

A proposito, inoltre, del

ricovero presso la Clinica __________ del febbraio 2016 – nel quale pure è

stata posta la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza

sintomi psicotici in atto (F33.2) (cfr. pag. 1038 incarto AI) - gli specialisti

del CPAS hanno messo in evidenza che “le motivazioni che lo avrebbero

giustificato sono legate ad una sintomatologia vaga (eccessivo nervosismo e

stress), senza alcun comportamento particolare o evento scatenante ed anche

questo ricovero sarebbe sopraggiunto nelle more della decisione AI mentre il

precedente del 2013 era avvenuto successivamente ad una decisione AI” (cfr.

pag. 1067 incarto AI).

Ancora, come sottolineato

dagli specialisti del CPAS nel complemento peritale del 4 maggio 2017, non va

dimenticato che lo stesso psichiatra curante “aveva sempre certificato fino al

2015.

la presenza di un disturbo dell’adattamento e non di un episodio

depressivo, per cui anche la asserita presenza di una depressione ricorrente,

che necessita di più episodi tra di loro intervallati da periodi di remissione,

viene a decadere” (cfr. pag. 1160 incarto AI).

In esito alle

considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del dr. __________

del SMR e quella successiva degli specialisti del CPAS i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alle

stesse va dunque attribuita piena forza probante.

Questa Corte ritiene pertanto

che lo stato di salute, anche dal profilo psichico, dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione,

segnatamente dagli specialisti del CPAS, prima dell'emanazione della decisione

qui impugnata, data questa (in casu, il 15 maggio 2017) che segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014

del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

In tale

contesto, va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove - in particolare di una perizia super partes, così come

richiesto in data 12 settembre 2017 dal patrocinatore del ricorrente (cfr. consid.

1.7

) - ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

2.10.4

Quanto alla pretesa

cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa per motivi somatici e per

ragioni psichiatriche invocata dal patrocinatore dell’assicurato in sede

ricorsuale, il TCA rileva che la questione è stata affrontata e, risolta, in

senso negativo, dagli specialisti incaricati di svolgere l’esame peritale pluridisciplinare

psichiatrica, cardiologica e reumatologica (dr. __________, dr. __________ e

dr.ssa __________), in occasione della riunione plenaria tenutasi in data 3

settembre 2015, allorquando è stato redatto il “verbale della discussione di

consenso del 3 settembre 2015” (cfr. pag. 966 incarto AI).

Dallo stesso emerge, in

particolare, che dal mese di febbraio 2014 si è assistito ad un “netto

peggioramento soprattutto della condizione medica generale. Il peggioramento

sul piano somatico riguarda sia la problematica cardiologica che,

contemporaneamente, la limitazione della capacità funzionale sul piano

osteo-articolare”, le quali hanno “un impatto rilevante sull’attività abituale

di gerente di bar”.

Al contrario, gli

specialisti interessati hanno rilevato che “il peggioramento della patologia

psichiatrica da inizio 2013 non trova invece un riscontro attendibile nei dati

oggettivi. L’assicurato, pur avendo un disagio psichico che va riconosciuto, ha

mostrato all’esame psichico e alla testistica dei chiari segni di

amplificazione volontaria dei propri deficit, cosa che non consente di avallare

il dichiarato peggioramento con verosimiglianza preponderante”.

I medici interessati hanno

considerato che “in un’attività compatibile con le limitazioni somatiche,

quindi per attività prevalentemente sedentaria, che preveda flussi di lavoro

costanti e ridotto carico fisico, che non richieda flessibilità negli

spostamenti, negli orari e nello stile di vita, l’assicurato ha un calo di

rendimento determinato principalmente dalla patologia psichiatrica. Si tratta soprattutto

di maggiore lentezza nell’esecuzione delle proprie mansioni a causa dello stato

psichico. La limitazione è intesa come possibilità di presenza sul posto di

lavoro adeguato tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 40%”.

Alla luce di queste considerazioni,

gli specialisti delle diverse discipline interessate hanno escluso la

possibilità di procedere ad un cumulo delle percentuali di inabilità lavorative

dovute a ragioni psichiatriche rispettivamente somatiche, evidenziando che “le

limitazioni in attività adeguata poste per motivi somatici sono già garantite

dall’inabilità psichiatrica. Infatti esse si riferiscono entrambe ad una

riduzione dei ritmi di lavoro, volta a tutelare il problema cardiaco ed i

dolori collegati al problema reumatologico, al fine di evitare un aggravamento

dei medesimi problemi di salute” (pag. 967 incarto AI, sottolineatura della

redattrice).

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da queste motivate considerazioni espresse in maniera collegiale da

tutti gli specialisti coinvolti nell’esame peritale dell’assicurato, tanto più

che il patrocinatore si è limitato a genericamente indicare che “a mente del

ricorrente l’incapacità lavorativa derivante da una componente psichiatrica

andrà necessariamente assommata all’incapacità lavorativa dal punto di vista

fisico” (cfr. doc. I)

2.10.5

In conclusione, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è inabile al

lavoro al 70% nella precedente professione di esercente a partire dal mese di

febbraio 2014, mentre è da considerare inabile al lavoro al 40% in attività

adeguate, a partire dal mese di marzo 2012 in maniera continuativa.

2.11

Nel caso di specie l’Ufficio

AI ha indicato che “visto e considerato che le attività da indipendente

dell’assicurato risultano in fase di liquidazione, abbiamo effettuato il

calcolo del grado di invalidità in considerazione delle limitazioni funzionali

definite in ambito medico” (doc. A1).

Il TCA concorda con questa

scelta dell’amministrazione, ritenuto che, per le motivazioni correttamente indicate

dall’Ufficio AI e alla luce della attuale maggiore capacità lavorativa residua

nello svolgimento di attività adeguate, non è più possibile, diversamente da

quanto accaduto in occasione della precedente decisione (allorquando dal

profilo medico l’assicurato era stato considerato inabile al

lavoro al 40% in qualsiasi tipo di attività), calcolare il grado di

invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo straordinario (cfr.

decisione del 19 dicembre 2012 (pagg. 612-615 incarto AI), confermata dal TCA

con sentenza 32.2013.25 del 15 luglio 2013 (pagg. 721-742 incarto AI) e dal TF

con sentenza 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr. pagg. 805-810 incarto AI)).

Infatti all’assicurato può

essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che

possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)

con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza

32.2013.75

del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014.

consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,

valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in

grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;

RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR

1995.

UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il

TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti.

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,

rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile

solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di

sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco"

(cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che

il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare al 60%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr.

anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr.

sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015), ciò che gli permette di sfruttare

al meglio la sua capacità lavorativa residua.

2.12

Resta

da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi,

giungendo alla conclusione che l’assicurato non abbia diritto ad un aumento del

proprio grado di invalidità.

2.13

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.13.1

In

concreto, nel calcolare il reddito da valido l’amministrazione ha “provveduto

ad aggiornare all’anno 2014 il salario annuo indicato nella decisione del

21.12

, cresciuta in giudicato e confermata con sentenza del TCA in data

1.02.2013

Ne deriva quindi un importo pari a fr. 71’503” (cfr. doc. A1).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da tale importo, rimasto, del resto,

incontestato in sede ricorsuale.

2.14

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)

(…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel

settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V

322.

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni

-, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua

però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.14.1

Circa il reddito da invalido, con la decisione impugnata l’UAI ha preso

in considerazione un importo di fr. 66'453.10 estrapolato dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valore

mediano, uomini per il 2014, riportato su 41.7 ore settimanali, ridotto del 40%

per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 60%, e decurtato di un

ulteriore 5% per attività leggere, giungendo così ad un reddito da invalido di

fr. 37'878.28 per il 2014 (cfr. doc. A3).

Il rappresentante

dell'insorgente ha contestato il "reddito da invalido determinato dall'Ufficio

AI in CHF 66'453.10 (senza riduzione del rendimento del 40%)", ritenendo

che “il suo precario stato valetudinario non gli consente di svolgere con

tranquillità dal profilo psichico e senza limitazioni di natura funzionale

attività semplici e ripetitive tali da consentirgli di realizzare nell’anno

2014.

un salario mensile di CHF 5'312.00. In effetti all’importante

peggioramento della di lui capacità lavorativa in attività abituale (70%) non

corrisponde l’aggravamento della capacità lavorativa in attività adeguate

(40%)” (doc. I).

A tale riguardo, il TCA

rileva, innanzitutto, che la questione, medica, del peggioramento delle

condizioni di salute dell’assicurato è stata, come esaurientemente analizzato

in precedenza al consid. 2.10., approfonditamente valutata dall’Ufficio AI

mediante la perizia pluridisciplinare reumatologica, cardiologica e

psichiatrica dei dottori __________, __________ e __________, seguita dalla

perizia psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali. Tali

perizie hanno escluso l’esistenza di un peggioramento della patologia

psichiatrica, constatando per contro l’effettivo peggioramento delle patologie

somatiche, con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato

nello svolgimento della precedente attività professionale (nella quale egli, a

partire dal mese di febbraio 2014, presenta un’inabilità lavorativa del 70%, a

seguito di un intervento ortopedico con recupero funzionale insoddisfacente,

come espressamente indicato dal perito reumatologo dr. __________, cfr. pag.

964.

incarto AI).

Non occorre quindi dilungarsi

oltre sul tema.

Quanto poi alla

possibilità, per l’assicurato, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa

residua, già si è ricordato al considerando 2.11. che ciò appare del tutto

esigibile, tenuto anche conto del dovere di diminuire il danno che spetta

all’interessato.

Non occorre quindi

aggiungere altro, salvo ricordare che, contrariamente a quanto affermato dal

patrocinatore del ricorrente, le attività adatte ed esigibili dall’interessato

devono tenere conto delle sue limitazioni funzionali (carico massimo 10 kg,

alternanza della postura al bisogno, difficoltà di svolgere lavori di

precisione) e della necessità per lo stesso di beneficiare di pause

supplementari, così come espressamente indicato in sede peritale e ripreso, in

maniera corretta, dal consulente IP nella valutazione del 1° marzo 2017 alla

voce “limitazioni funzionali” (cfr. pag. 1129 incarto AI).

Il patrocinatore del

ricorrente ha, infine, chiesto “una verifica da parte di codesto Tribunale

della corretta applicazione della Tabella TA1 riferita alla determinazione del

reddito da invalido in applicazione dei valori su scala nazionale” (cfr. doc.

I).

Al riguardo, il TCA

ribadisce che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2014.

(cfr. per questo aspetto, STFA

I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'453.12 (Fr. 63’744

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali

delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di

assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul

reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla

DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative

("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la

décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution

que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son

pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,

n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des

assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre

appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des

circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la

mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6

p. 81).”

Va

poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha

rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni

fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni

di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il

tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete

(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu

de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo

concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il

25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della

ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal

Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due

volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già

solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

Nel

caso di specie l’Ufficio AI ha applicato una riduzione del 5% giustificata

dalla necessità per l’assicurato di svolgere unicamente attività leggere (cfr.

pagg. 1126-1127 incarto AI).

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi da questa percentuale calcolata

dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata, non presentando

l’assicurato altri fattori di riduzione.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 71’503 con quello da invalido di fr. 66'453.12,

ridotto del 40% (riduzione del rendimento) a fr. 39'871.86 e poi del 5%

(deduzione sociale) a fr. 37'878.30, si ottiene un grado d’invalidità del 47.02%

arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 47%

che dà diritto a ¼ di rendita come correttamente calcolato dall’UAI (art. 28

cpv. 2 LAI).

2.15

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo ha, tuttavia,

chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 12).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso

concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata

sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente

in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente doveva apparire evidente

che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24

febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto,

il referto del __________ prodotto in sede ricorsuale e, soprattutto - vista

l’intera tesi ricorsuale basata sugli aspetti medico-psichiatrici - il referto

del dr. __________ prodotto in corso di causa, di tenore identico a quello già trasmesso

all’amministrazione in sede di contestazione del progetto di decisione del 3

marzo 2017 e sul quale l’UAI aveva già provveduto a chiedere un complemento

peritale al CPAS, non erano tali da giustificare un peggioramento dello stato

di salute dell’interessato (cfr. consid. 2.10.-2.10.3).

Ingiustificata appariva,

inoltre, alla luce della valutazione globale eseguita in sede peritale, la

richiesta ricorsuale, peraltro immotivata, di “necessariamente” assommare le

incapacità lavorative derivanti da ragioni somatiche con quelle dovute a motivi

psichiatrici (cfr. consid. 2.10.4).

Infine, dal

profilo economico, alla luce della giurisprudenza federale in materia, le

critiche riguardo al reddito da invalido non erano palesemente condivisibili

(cfr. consid. 2.14.1).

In queste condizioni la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2.L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti