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A ragione UAI ha confermato, in via di revisione, diritto a 1/4 rendita, ritenuta la CL residua del 60% in attività adatte come valutato dalle perizie SAM e CPAS e, dal profilo economico, il grado di
24 gennaio 2018Italiano75 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.101
cr
Lugano
24 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° luglio 2010, RI 1,
nato nel 1963, di professione esercente, ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti, giustificata da “problemi deambulatori causa
lesione caviglia sinistra” sopraggiunti a seguito di un infortunio (cfr. pagg. 20-28
incarto AI).
Con decisione formale del
13 febbraio 2009 - poi confermata in sede di opposizione - l’__________ ha
interrotto il versamento delle prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2009,
siccome, da tale data, si sarebbe estinto il nesso di causalità naturale con il
sinistro dell’ottobre 2008.
Con sentenza 35.2009.66
del 5 ottobre 2009 - cresciuta incontestata in giudicato - il TCA ha annullato
la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti
all’amministrazione affinché disponesse accertamenti specialistici più
approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi localizzati all’arto inferiore
sinistro.
Dopo avere ordinato una
perizia presso il __________ della Clinica __________ di __________, con
decisione formale del 21 gennaio 2011, poi confermata in data 4 agosto 2011, la
__________ ha informato RI 1 che il suo diritto a prestazioni si è estinto a
contare dal 1° marzo 2009 per carenza del necessario nesso di causalità tra
l’infortunio e i disturbi accusati dall’assicurato.
Con sentenza 35.2011.49
del 29 febbraio 2012, il TCA ha confermato l’operato dell’assicuratore
infortuni.
Adito dall’assicurato, il
Tribunale federale, tramite pronuncia 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, ha confermato la correttezza della sentenza di questa Corte.
1.2. Esperiti i necessari
accertamenti medico-amministrativi - in particolare, dapprima una perizia
psichiatrica affidata al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS),
seguita da una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e da una perizia
neurologica affidata al dr. __________, alle quali si è poi aggiunta una perizia
pluridisciplinare (in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico) a cura
del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) - con
progetto di decisione del 25 luglio 2012, poi confermato con decisione del 19
dicembre 2012, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera
di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° febbraio 2011 al 30 novembre 2011 e un
quarto di rendita dal 1° marzo 2012 (cfr. pagg. 612-615 incarto AI).
Tale decisione è stata
confermata dal TCA con sentenza 32.2013.25 del 15 luglio 2013 (cfr. pagg.
721-742 incarto AI) e dal TF con sentenza 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr.
pagg. 805-810 incarto AI).
1.3. In data 17 aprile 2014
l’assicurato ha segnalato all’Ufficio AI un peggioramento del proprio stato di
salute sia dal profilo somatico, che da quello psichico (cfr. pagg. 826-828
incarto AI).
Esperiti i necessari
accertamenti medico-amministrativi - in particolare, dapprima una perizia pluridisciplinare
cardiologica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica
(dr. __________), seguita da una perizia psichiatrica affidata al Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) - con progetto di decisione del 3
marzo 2017, l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurato non abbia diritto ad un
aumento del proprio grado di invalidità, motivo per il quale “continuerà
pertanto a percepire ¼ di rendita come versato finora, ma con un grado AI del
47%” (cfr. pagg. 1130-1132 incarto AI).
A seguito dell’opposizione
inoltrata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, suffragata da un referto
medico dello psichiatra curante, dr. __________, l’Ufficio AI, dopo avere
chiesto e ottenuto un complemento peritale da parte del CPAS, con decisione del
15 maggio 2017 ha confermato il contenuto del proprio precedente progetto di
decisione (cfr. doc. A1).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un ricorso al TCA, con
il quale ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione
di una rendita di invalidità superiore a quella di un quarto sino ad ora
riconosciutagli (doc. I).
Contestualmente
l’insorgente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).
Sostanzialmente il patrocinatore
dell'assicurato ha criticato, dal profilo medico, le risultanze peritali alle
quali sono giunti gli specialisti del CPAS, le quali si trovano in antitesi con
quanto invece attestato dallo psichiatra curante, dr. __________, a mente del
quale l’interessato non è più in grado di svolgere alcun tipo di attività.
Inoltre, l’avv. RA 1 ha
evidenziato che “l’incapacità lavorativa derivante da una componente
psichiatrica andrà necessariamente assommata all’incapacità lavorativa dal
punto di vista fisico”, sottolineando la presenza “di diverse problematiche di
natura fisica, quali, non da ultima, quella legata alla lesione del piede
destro, per la quale non è escluso a priori un nuovo intervento operativo”,
come da certificato allegato (doc. A3).
Infine, il patrocinatore
dell’assicurato ha contestato il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI,
sottolineando come il precario stato valetudinario dell’interessato “non gli
consente di svolgere con tranquillità dal profilo psichico e senza limitazioni dal
profilo funzionale attività semplici e ripetitive tali da consentirgli di
realizzare nell’anno 2014 un salario mensile di fr. 5'312 mensili” (doc. I).
1.5. Con risposta di causa del 10
luglio 2017, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la
correttezza della decisione del 15 maggio 2017, sulla base del rapporto del 7
luglio 2017 del medico del SMR, dr. med. __________ (doc. VII + 1).
1.6. In data 16 agosto 2017,
l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IX + B1-3).
1.7. Con osservazioni del 12
settembre 2017, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato la
valutazione medica dello stato di salute effettuata dall’amministrazione,
trasmettendo, a sostegno delle proprie pretese, un referto del dr. __________
del 31 agosto 2017 e facendo presente che “a ciò aggiungasi la problematica
della caviglia sinistra, la quale è tuttora fonte di molta sofferenza”.
In considerazione delle
“palesemente divergenti diagnosi poste dal medico di fiducia del signor RI 1
per un verso e dai medici del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali,
rispettivamente dell’Ufficio AI per l’altro verso”, il patrocinatore del
ricorrente ha chiesto al TCA “l’allestimento di un (nuovo) accertamento
peritale super partes” (doc. XII + 1).
1.8. Con osservazioni del 26
settembre 2017, l’amministrazione, facendo riferimento al nuovo referto dello
psichiatra curante prodotto dal patrocinatore del ricorrente, ha evidenziato
come “rispetto al precedente referto prodotto dallo stesso dr. __________ in
data 23 marzo 2017, già sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale
(SMR) e del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) non sono
segnalati nuovi elementi clinici”, ribadendo pertanto la richiesta di reiezione
del ricorso (doc. XIV).
Tale scritto è stato
trasmesso al patrocinatore dell’assicurato (doc. XV), per conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha confermato, in via di revisione, il
diritto per l’assicurato di continuare a beneficiare di un quarto di rendita di
invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato
divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.3. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.1. e 2.2. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
2.4. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,
il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle
rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo
eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una
modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia
diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la
giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,
privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della
prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi
(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non
giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di
adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).
In un’altra sentenza
9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato
che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un
motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche
modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7
cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce
un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).
2.5. Dal punto di vista medico,
nell’ambito della richiesta di prestazioni del 1° luglio 2010, l’Ufficio AI -
dopo avere già predisposto una perizia psichiatrica a cura del
Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (cfr. pagg. 230-235
incarto AI), seguita poi da visita peritale neurologica, affidata
al dr. __________ (cfr. pagg. 245-254 incarto AI) e da una visita peritale reumatologica, a cura del dr. __________ (cfr.
pagg. 258-266 incarto AI) - aveva ritenuto opportuno far eseguire anche una
valutazione peritale pluridisciplinare da parte dei medici del SAM, i quali
avevano valutato la patologia reumatologica (dr. Mariotti), neurologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________), ponendo le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di "1. deformazioni statiche ai piedi a sin. più
che a ds. in piede piatto bilaterale nonché soprattutto piede valgo (abductus)
a sin; 2. cervico-lombalgie nell’ambito di alterazioni statiche della colonna
lombare con scoliosi sinistro-convessa e abbassamento del bacino di 3 cm per raccorciamento del femore sin.; 3. periartropatia dell’anca sin. in stato dopo intervento di
osteotomia intratrocanterica a sin. nel 1982 per una frattura con lussazione
pericoxale a sin. all’età di 13 anni; 4. sindrome da disadattamento con
disturbo prevalente di aspetti emozionali" e le diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa di "epicondilopatia radiale e ulnare a
sin.; gonalgie bilaterali su leggere deformazioni in ginocchia valga
bilaterali; tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli; sindrome
dolorosa cronica al piede sin. non spiegata da patologia neurogena; nota
ipertensione arteriosa essenziale; nota cardiopatia ipertensiva ed ischemica
con/su: ecocardiografia settembre 2010 con ipertrofia ventricolare sin., FE
65%, disfunzione diastolica grado I e stato dopo PTCA e stent su RCX medio in
ottobre 2007; diabete mellito tipo 2 in trattamento con antidiabetici orali,
emoglobina glicata 5.8 (novembre 2011); tabagismo cronico; obesità con BMI 34
kg/m2" (pagg. 482-483 incarto AI).
Gli specialisti del SAM
avevano quindi concluso che l'assicurato, dopo avere presentato percentuali di
incapacità lavorativa variabili a partire dal mese di agosto 2010, fosse da
considerare abile al lavoro nella misura del 60% (intesa come riduzione del
rendimento sull’arco dell’intera giornata lavorativa) sia nella precedente
attività di esercente (doc. 96-25), sia in altre attività adatte, a partire da
marzo 2012 (pagg. 488-490 incarto AI).
Sulla base di tali
indicazioni, confermate con rapporto finale SMR del 24 luglio 2012 (cfr. pagg.
527-530 incarto AI), con decisione del 19 dicembre 2012, preavvisata con
progetto del 25 luglio 2012 (cfr. pagg. 533-537 incarto AI), l’UAI aveva quindi
riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità
(grado AI del 100%) dal 1° febbraio 2011 al 30 novembre 2011 e un quarto di
rendita dal 1° marzo 2012 (cfr. pagg. 612-615 incarto AI).
Tale decisione è poi
divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte STCA 32.2013.25
del 15 luglio 2013 (cfr. pagg. 721-742 incarto AI), confermata dal Tribunale
federale con STF 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr. pagg. 805-810 incarto AI).
2.6. Nel mese di aprile 2014 l’Ufficio
AI ha avviato, su richiesta dell’assicurato, una procedura di revisione della
rendita.
In tale occasione l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare di decorso
(cfr. pag. 866 incarto AI) svolta presso il SMR (cfr. pag. 897 incarto AI), in
occasione della quale sono stati approfonditi gli aspetti psichiatrici (dr. __________),
reumatologici (dr. __________) e cardiologici (dr.ssa __________).
Nel rapporto finale SMR
con esame del 19 maggio 2015, il dr. __________ del SMR ha posto le diagnosi
principali con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome nevrotica NAS
(F48.9), che si configura come sindrome da disadattamento con disturbo
prevalente di diversi aspetti emozionali e con andamento cronico; 2. Esiti da
infarto miocardico acuto in febbraio 2014, a causa di malattia aterosclerotica
multivasale, trattata mediante plurime PTCA con stent, in paziente con rischio
cardiovascolare permanentemente elevato; 3. Sindrome da dolore residuale ed
instabilità globale dell’articolazione tibiotarsica a sinistra dopo il trauma
del 2008, insufficienza tibiale posteriore e sinostosi astragalica a sinistra
con: stato dopo artroscopia con ricostruzione del tendine tibiale posteriore ed
allungamento del flessore lungo le dita e osteotomia calcaneare; 12.2.2014
intervento di artrodesi sotto talare, rimozione di esostosi al calcagno talare
e rimozione di materiale di osteosintesi; 3.6.2015: intervento chirurgico di
rimozione di materiale di osteosintesi e Sliding Osteotomia Calcaneus,
Cotton-osteotomia cuneiforme; 4. Sindrome cervico-lombo spondilogena su turbe
statiche del rachide con raccorciamento del femore sinistro; 5. epicondilopatia
omero-radiale bilaterale”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa ha indicato quelle di “disturbo di personalità misto con tratti
narcisistici, impulsivi/aggressivi ed immaturi F61.0; diabete mellito tipo II
dal 2011; dislipidemia; obesità di classe II; ipertensione arteriosa di grado
3; tabagismo attivo” (cfr. pagg. 969-970 incarto AI).
Dopo discussione comune di
consenso del 3 settembre 2015 insieme a tutti gli specialisti coinvolti nella
perizia (segnatamente dr. __________ e dr.ssa __________), il dr. __________ ha
quindi concluso che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa complessiva
del 70% nella precedente professione di esercente a far tempo dal mese di
febbraio 2014 e un’inabilità lavorativa del 40% nello svolgimento di attività
adatte, rispettose delle limitazioni funzionali, a partire dal mese di marzo
2012 (cfr. pag. 971 incarto AI).
A seguito di un asserito
peggioramento dello stato di salute psichico fatto valere dall’assicurato,
necessitante di un ricovero presso la Clinica __________, l’Ufficio AI ha pure
ordinato la messa in atto di una perizia psichiatrica affidata al Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (cfr. pag. 1027 incarto AI).
Nel referto peritale del
22 settembre 2016 la dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, certificata SIM e __________ CPAS e il dr. __________, specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia, certificato SIM e __________ CPAS, hanno posto
le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da
disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta ad andamento
cronico (F43.25); uso dannoso di alcool (F10.1)”, escludendo che l’interessato
presenti un episodio depressivo maggiore, così come pure un disturbo della
personalità, non risultando soddisfatti nel caso di specie i criteri per potere
porre tali diagnosi (cfr. pagg. 1067-1068 incarto AI).
Quanto alla capacità
lavorativa, gli specialisti del CPAS hanno concordato con la precedente
valutazione resa in occasione della perizia pluridisciplinare di decorso del
SMR del 2015, sottolineando come non vi sia stato alcun peggioramento del
quadro clinico nel corso dell’ultimo anno e confermando che l’interessato, per
ragioni psichiatriche, continui a presentare un’incapacità lavorativa del 40%
in ogni attività (diminuzione del rendimento) dal marzo 2012, come già indicato
dal dr. __________ (cfr. pagg. 1071 incarto AI).
L’assicurato ha contestato
tali conclusioni peritali, sulla base di un referto del 23 marzo 2017 del
proprio psichiatra curante, dr. __________, il quale ha rivolto le seguenti
critiche al referto peritale del dr. __________ e della dr.ssa __________ del
CPAS:
" (…)
Innanzitutto non sono assolutamente d'accordo con la decisione di
un'incapacità lavorativa nella misura del 40%, prendendo in considerazione Ia
sofferenza non solo organica ma anche psichica degli ultimi anni del paziente,
è assolutamente contestabile.
Il paziente negli ultimi anni è sempre stato inabile al lavoro nella
misura completa.
La diagnosi della sua patologia psichiatrica non è più una sindrome
da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condottata ad adattamento
cronico (ICD-10 F43.25), visto il peggioramento che ha presentato negli ultimi
anni, la sua diagnosi attuale è una sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale grave senza sintomi psicotici (ICD-10 GM F33.2) che è anche stata
confermata durante il suo ultimo ricovero presso la Clinica __________
di __________ dove è stato degente dal 12.02.2016 al 16.04.2016.
È inoltre presente anche la diagnosi di altri disturbi di personalità
e forme miste (ICD-10 GM F61) che è assolutamente da confermare.
Insieme ad altri disturbi organici egli presenta un'inabilità
lavorativa nella misura completa in qualsiasi tipologia di lavoro.
Vari interventi chirurgici alla caviglia sinistra, diabete, ipertensione
arteriosa, e tutti gli altri disturbi per la quale viene seguito e curato dal
Dr. __________ che mi legge in copia, hanno fatto sì che la sua situazione,
anche dal punto di vista organico peggiorasse drasticamente.
Egli deve assumere una serie di importanti farmaci per tutte le
sue problematiche organiche.
Un altro punto importante è l'abuso dannoso d'alcol che
effettivamente il paziente, nei momenti di disperazione e malessere psichico a
volte sotto forma di automedicazione aveva assunto ma mai in modo regolare,
tutto ciò a volte interferiva anche con la quantità degli psicofarmaci assunti.
Negli scorsi anni è stato peritato varie volte.
In accordo con i colleghi della Clinica __________, confermo la
sua diagnosi di disturbo depressivo ricorrente e altri disturbi di personalità.
Ribadisco che a causa di tale patologia egli presenta un'inabilità
lavorativa completa con una prognosi a breve medio termine riservata.
Visti i suoi disturbi e la sintomatologia depressiva tuttora presente,
non rimane che confermare la sua inabilità lavorativa nella misura completa in
qualsiasi mestiere.
Egli sta assumendo una serie di psicofarmaci fra cui uno stabilizzatore
dell'umore Depakine Chrono che gli dovrebbe impedire un peggioramento della sua
situazione depressiva ragion per la quale, negli ultimi mesi, per evitare una complicazione
epatica, abbiamo deciso di ridurre il suo farmaco antidepressivo.
Nelle sue ricadute depressive è stato necessario rintrodurre il
farmaco antidepressivo (attualmente Saroten).
Nelle prossime settimane è previsto ancora un ennesimo ricovero
presso una clinica psichiatrica visto un ulteriore peggioramento che egli ha
presentato recentemente.
Egli è regolarmente al beneficio di colloqui di sostegno e assume
i seguenti farmaci (…).” (Pagg. 1153-1154 incarto AI)
L’Ufficio AI, preso atto
di tale referto dello psichiatra curante, ha chiesto una puntuale presa di
posizione agli specialisti del CPAS, i quali, con complemento peritale del 4
maggio 2017, si sono così espressi:
" Ho preso
visione dello scritto del Dr. __________ del 23.03.2017 ripreso dal patrocinatore
legale dell'assicurato il 03.04.2017.
Per quanto attiene alla diagnosi di sindrome depressiva ricorrente
mi sembra di aver ampiamente giustificato la non condivisibilità di tale diagnosi
(pag. 27-28 dell'elaborato peritale) come pure per quanto attiene la riferita
esistenza di un disturbo della personalità (pagine 28-29 dell'elaborato peritale).
Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a ciò nello scritto del curante
che peraltro aveva
sempre certificato fino al 2015 la presenza di un disturbo
dell'adattamento e non di un episodio depressivo, per cui anche la asserita
presenza di una depressione ricorrente, che necessita di più
episodi tra loro intervallati da periodi di remissione, viene a
decadere. Anche la nuova richiesta di ricovero stazionario non necessariamente
indica un peggioramento vista la necessità di sentirsi accettato e riconosciuto
come malato e differente rispetto al funzionamento precedente (anche questi affrontati
nella discussione a pagina 28).
Confermo pertanto le conclusioni dell'accertamento peritale del
settembre 2016.
Rispetto al punto 6 dello scritto dell'avvocato RA 1 sottolineo invece
come, nella analisi delle risorse e deficit secondo il Mini-ICF, effettivamente
il sottoscritto si è attenuto soltanto alle disabilità relative alla componente
psichiatrica non facendo alcun riferimento alle limitazioni somatiche la cui
valutazione esula dalla mia competenza.” (Pag. 1160 incarto AI)
2.7. In sede ricorsuale, il
patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione con la quale
l’amministrazione ha stabilito che l’assicurato non abbia diritto ad alcun
aumento del grado di invalidità, producendo un referto del 15 maggio 2017 del __________
(doc. A3).
Al riguardo, nelle
annotazioni del 7 luglio 2017, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha
osservato:
" (…)
Dall’attuale documentazione del 15.5.2017 (__________) risulta:
- Lieve
miglioramento a livello della caviglia sinistra
- Insorgenza
di dolori alla caviglia destra (referto clinico però blando: assenza di
gonfiore, arrossamento, presenza di lieve dolenzia alla compressione,
mobilizzazione possibile senza dolori. Disturbi imputabili a scompenso statico
del (piede piano-valgo).
Gli attuali disturbi a livello della caviglia non riducono
ulteriormente la capacità lavorativa essendo i limiti funzionali riconosciuti
nel 2012 già rispettosi di una caricabilità ridotta a livello dei piedi. Da
notare che nell’allora perizia SAM era già evidenziata la patologia in
questione: deformazioni statiche ai piedi sin > destra in piede piatto
valgo.” (Doc. VII/1)
Quanto agli aspetti psichiatrici, il patrocinatore dell’assicurato
ha contestato le risultanze della perizia del CPAS, producendo il seguente
referto, datato 31 agosto 2017, del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1:
" (…)
Dopo aver letto la suddetta documentazione (ossia quella inerente
il ricorso al TCA, n.d.r.), non mi rimane che confermare le diagnosi psichiatriche
che il paziente presenta ormai da diversi anni.
Non condivido la decisione presa da parte dell’Ufficio
dell’assicurazione invalidità al riguardo della sua abilità lavorativa nella
misura del 60% in un lavoro adeguato.
Ribadisco che il paziente soffre attualmente di una sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD-10
GM F33.2) oltreché di altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM
F61).
Tali patologie psichiatriche già da tempo causano al paziente
un’inabilità lavorativa nella misura completa in qualsiasi mestiere.
Fra l’altro la sua problematica alla caviglia gli causa ancora
molta sofferenza.
Malgrado il paziente sia seguito regolarmente presso il mio studio
medico beneficiando anche di una importante psicofarmacoterapia, la sua
situazione psichica continua a peggiorare.
Prendendo in considerazione tutto ciò, è assolutamente impensabile
che egli, in tali condizioni, possa svolgere un’attività lavorativa.
Terapia psichiatrica in corso: Lyrica 75 mg 1-1-1-1, Depakine CH
500 mg 1-0-2-0, Dipiperon 40 mg 0-0-1-0, Abilifiy 5 mg 1-0-0-0, Saroten 50 mg
0-0-1-0.” (Doc. XII/1)
L’Ufficio AI, dopo avere
osservato che tale referto del dr. __________ non apporta nuovi elementi
clinici rispetto a quanto già attestato nella precedente attestazione del 23
marzo 2017, già sottoposta al vaglio del SMR e del CPAS, ha confermato la
correttezza della decisione impugnata (cfr. doc. XIV).
2.8. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì
il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11
febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che
l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso
perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità
svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé
conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte
il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di
divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha
inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono
per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e
4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C
85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza
9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V
294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del
12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.9. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA
I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
In una sentenza I 770/03
del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung
des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi
possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In altre due sentenze
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,
il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i
casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in
particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori.
Ciò comporta, in
particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale
secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti
solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”,
ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella
di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro
di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante.
2.10. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
pluridisciplinare reumatologica, cardiologica e psichiatrica dei dottori __________,
__________ e __________, sfociata nel verbale di discussione plenaria del 3
settembre 2015 e la successiva perizia psichiatrica del CPAS eseguita il 22
settembre 2016 e confermata con presa di posizione del 4 maggio 2017, da
considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte proprie dall’Ufficio AI.
2.10.1. Per quanto riguarda la
patologia cardiologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione
specialistica da parte della dr.ssa med. __________, spec. FMH in cardiologia,
la quale nel rapporto del 9 settembre 2015 ha posto la diagnosi reumatologiche con
influsso sulla capacità lavorativa di “pregresso infarto miocardico;
malattia aterosclerotica multi vasale trattata con plurime PTCA con stent;
ipertensione arteriosa di grado 3 non controllata dall’attuale terapia”,
mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato
quelle di “diabete mellito; obesità; dislipidemia” (pag. 954 incarto
AI).
La specialista in cardiologia ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella
misura del 70% nella professione di gerente a causa della cardiopatia ischemica
di cui è affetto, associata ad un’ipertensione arteriosa al momento non
controllata dalla terapia medica, mentre ha considerato che lo stesso sia abile
al lavoro nella misura del 70% in un’attività adeguata, che comporti il
sollevamento al massimo di 10 kg di peso e con regolari pause durante la
giornata lavorativa, precisando che “in questo 70% sono già compresi sia la
ridotta presenza che il ridotto rendimento e anche le pause. Il lavoro per
un’attività adeguata è valido a partire da subito” (pagg. 955-956 incarto AI).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi da questa valutazione.
Tanto più che neppure il rappresentante del ricorrente pretende il contrario.
2.10.2. Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione
specialistica da parte del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale
nel rapporto del 14 settembre 2015 ha posto le diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “Sindrome da dolore residuale ed instabilità
globale dell’articolazione tibiotarsica a sinistra dopo il trauma del 2008,
insufficienza tibiale posteriore e sinostosi astragalica a sinistra con: stato
dopo artroscopia con ricostruzione del tendine tibiale posteriore ed
allungamento del flessore lungo le dita e osteotomia calcaneare;
cervico-lombalgia cronica; stato dopo intervento di osteotomia
intratrocanterica a sinistra con: raccorciamento del femore sinistro;
epicondilopatia omero-radiale bilaterale; sindrome cervico-lombo spondilogena
su turbe statiche del rachide con decondizionamento muscolare; 3.6.2015:
intervento chirurgico di rimozione del materiale di osteosintesi e Sliding
Osteotomie Calcaneus, Cotton-osteotomie Cuneiforme” (pag. 963 incarto AI).
Lo specialista in
reumatologia ha quindi espressamente indicato di avere potuto constatare
l’esistenza di un peggioramento dell’esame della funzionalità fisica rispetto
all’ultima perizia, dell’esame obiettivo del rachide in toto e del peso
corporeo (aumentato a 112 kg), riconducibile con verosimiglianza preponderante
al mese di febbraio 2014, momento corrispondente all’intervento ortopedico del
12 febbraio 2014 con recupero funzionale insoddisfacente.
In ragione del
Considerandi
peggioramento obiettivo riscontrato, il dr. __________ ha dunque considerato
l’assicurato inabile al lavoro al 70% nell’attività principale di esercente,
giudicando per contro esigibile nella misura del 70% lo svolgimento di un
lavoro adeguato, rispettoso delle sue limitazioni funzionali (pag. 964 incarto
AI).
Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione dello
specialista in reumatologia, la quale, come indicato dal dr. __________ del SMR
nelle annotazioni del 7 luglio 2017, non viene rimessa in discussione dal
referto del 15 maggio 2017 del __________, prodotto in sede ricorsuale, il
quale riferisce di disturbi a livello della caviglia che “non riducono
ulteriormente la capacità lavorativa essendo i limiti funzionali riconosciuti
nel 2012 già rispettosi di una caricabilità ridotta a livello dei piedi” (cfr.
doc. VII/1).
In effetti, il TCA constata che già in occasione della perizia del
SAM del 17 luglio 2012 era stata posta la diagnosi di “deformazioni statiche ai
piedi a sinistra più che a destra in piede piatto bilaterale nonché soprattutto
piede valgo (abductus) a sinistra” (cfr. pag. 482 incarto AI), le quali
comportavano “un certo cedimento al carico”, senza tuttavia che ciò comportasse
una ripercussione sulla capacità lavorativa in attività adatte, che
prevedessero una ridotta caricabilità, a quel momento giudicata del 100% (cfr.
pag. 487 incarto AI).
Da notare, inoltre, che l’esistenza di “retropiedi valghi maggiormente a
sinistra” e di limitazioni nella caricabilità sono poi state constatate e
tenute in debita considerazione anche al momento dell’esame peritale
reumatologico del dr. __________ (cfr. pag. 961 e 964-965 incarto AI).
2.10.3
Per quanto riguarda la
patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto dapprima ad una valutazione
specialistica da parte del dr. med. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, esperto SIM, il quale nel rapporto
del 19 maggio 2015 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “F48.9 sindrome nevrotica NAS, che si configura come sindrome
da disadattamento con disturbo prevalente di diversi aspetti emozionali con
andamento cronico”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa ha indicato quella di “F61.0 disturbo di personalità
misto con tratti narcisistici, impulsivi/aggressivi ed immaturi” (pag. 979-9810
incarto AI).
Il dr. __________ ha
sottolineato che “lo status psichico attuale è praticamente sovrapponibile alla
perizia effettuata dal dr. Mari nel 2012”, rilevando come la terapia psichiatrica
“tra l’altro, è invariata da parecchio tempo” e come “la narrazione dei
disturbi psichici fatta dall’assicurato risente enormemente di preoccupazioni
di ordine sociale e soprattutto economiche, nonché del timore che l’UAI non dia
sufficiente peso alle sue limitazioni fisiche (pag. 980 incarto AI).
Lo specialista in
psichiatria ha evidenziato che il disturbo di personalità “che può portare ad
azioni impulsive/aggressive quando l’assicurato si sente leso nei propri
diritti o quando entra in una dinamica competitiva, non implica però alcuna
incapacità lavorativa”, concludendo che “in presenza di una sindrome nevrotica
con andamento ormai cronico, totalmente sovrapponibile al quadro descritto dal
dr. __________ nel 2012, è possibile confermare una IL del 40% per motivi
strettamente psichiatrici in qualsiasi attività” (pag. 981 incarto AI).
Dopo che l’assicurato è
stato ricoverato presso la Clinica __________ di __________ dal 12 febbraio
2016.
al 16 aprile 2016, con la diagnosi psichiatrica di “disturbo depressivo
ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD-10 GM F33.2);
altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM F61)” (pag. 1038
incarto AI), l’Ufficio AI ha poi ritenuto opportuno sottoporre RI 1 ad una
nuova perizia psichiatrica affidata al CPAS.
Nel referto peritale del
22.
settembre 2016, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni
e della condotta ad andamento cronico (F43.25); uso dannoso di alcool (F10.1)”,
gli specialisti del CPAS hanno considerato che nell’ultimo anno non si sia
assistito ad un peggioramento del quadro clinico e della capacità lavorativa
dell’assicurato, confermando quindi l’esistenza di una incapacità lavorativa per
motivi psichiatrici del 40% in ogni attività (pag. 1071 incarto AI).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalle convincenti considerazioni espresse dagli esperti del CPAS incaricati di valutare l’assicurato, le
quali, come peraltro indicato nel complemento peritale del 4 maggio 2017 degli
stessi periti psichiatri del CPAS (cfr. pag. 1160 incarto AI), non possono
essere rimesse in discussione dai referti dello psichiatra curante, dr. __________.
A tale riguardo, questo
Tribunale rileva che gli specialisti del CPAS hanno in maniera ben motivata
spiegato le ragioni per le quali, nel caso dell’assicurato, al momento
dell’esame peritale non fossero soddisfatti i criteri per poter porre la
diagnosi di episodio depressivo maggiore - indicata invece dallo psichiatra
curante nel referto del 23 marzo 2017 (cfr. pagg. 1153-1154 incarto AI) e nel
referto del 31 agosto 2017 (cfr. doc. XII/1 ) – in mancanza di “endogenicità”,
“temi di colpa e inefficienza personale”, “ritiro sociale” e anche alla luce
dell’assenza di “una farmacoterapia antidepressiva sia nel 2013 che nel 2016 il
che mal si concilia con una diagnosi di episodio depressivo grave” (pag. 1068
incarto AI).
Gli specialisti del CPAS
hanno poi considerato che “l’assicurato stesso nel corso dei colloqui ha
descritto un decorso invariato rispetto alla valutazione precedente eseguita
nel 2015 e fa continui riferimenti anche alla reattività della situazione, al
disagio e al cambiamento dello stile di vita che la disabilità fisica ha
comportato, come già peraltro si leggeva nella valutazione del dr. __________
eseguita nel giugno del 2012”.
A proposito, inoltre, del
ricovero presso la Clinica __________ del febbraio 2016 – nel quale pure è
stata posta la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza
sintomi psicotici in atto (F33.2) (cfr. pag. 1038 incarto AI) - gli specialisti
del CPAS hanno messo in evidenza che “le motivazioni che lo avrebbero
giustificato sono legate ad una sintomatologia vaga (eccessivo nervosismo e
stress), senza alcun comportamento particolare o evento scatenante ed anche
questo ricovero sarebbe sopraggiunto nelle more della decisione AI mentre il
precedente del 2013 era avvenuto successivamente ad una decisione AI” (cfr.
pag. 1067 incarto AI).
Ancora, come sottolineato
dagli specialisti del CPAS nel complemento peritale del 4 maggio 2017, non va
dimenticato che lo stesso psichiatra curante “aveva sempre certificato fino al
2015.
la presenza di un disturbo dell’adattamento e non di un episodio
depressivo, per cui anche la asserita presenza di una depressione ricorrente,
che necessita di più episodi tra di loro intervallati da periodi di remissione,
viene a decadere” (cfr. pag. 1160 incarto AI).
In esito alle
considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del dr. __________
del SMR e quella successiva degli specialisti del CPAS i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alle
stesse va dunque attribuita piena forza probante.
Questa Corte ritiene pertanto
che lo stato di salute, anche dal profilo psichico, dell’assicurato sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione,
segnatamente dagli specialisti del CPAS, prima dell'emanazione della decisione
qui impugnata, data questa (in casu, il 15 maggio 2017) che segna il
limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014
del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
In tale
contesto, va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione
di ulteriori prove - in particolare di una perizia super partes, così come
richiesto in data 12 settembre 2017 dal patrocinatore del ricorrente (cfr. consid.
1.7
) - ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
2.10.4
Quanto alla pretesa
cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa per motivi somatici e per
ragioni psichiatriche invocata dal patrocinatore dell’assicurato in sede
ricorsuale, il TCA rileva che la questione è stata affrontata e, risolta, in
senso negativo, dagli specialisti incaricati di svolgere l’esame peritale pluridisciplinare
psichiatrica, cardiologica e reumatologica (dr. __________, dr. __________ e
dr.ssa __________), in occasione della riunione plenaria tenutasi in data 3
settembre 2015, allorquando è stato redatto il “verbale della discussione di
consenso del 3 settembre 2015” (cfr. pag. 966 incarto AI).
Dallo stesso emerge, in
particolare, che dal mese di febbraio 2014 si è assistito ad un “netto
peggioramento soprattutto della condizione medica generale. Il peggioramento
sul piano somatico riguarda sia la problematica cardiologica che,
contemporaneamente, la limitazione della capacità funzionale sul piano
osteo-articolare”, le quali hanno “un impatto rilevante sull’attività abituale
di gerente di bar”.
Al contrario, gli
specialisti interessati hanno rilevato che “il peggioramento della patologia
psichiatrica da inizio 2013 non trova invece un riscontro attendibile nei dati
oggettivi. L’assicurato, pur avendo un disagio psichico che va riconosciuto, ha
mostrato all’esame psichico e alla testistica dei chiari segni di
amplificazione volontaria dei propri deficit, cosa che non consente di avallare
il dichiarato peggioramento con verosimiglianza preponderante”.
I medici interessati hanno
considerato che “in un’attività compatibile con le limitazioni somatiche,
quindi per attività prevalentemente sedentaria, che preveda flussi di lavoro
costanti e ridotto carico fisico, che non richieda flessibilità negli
spostamenti, negli orari e nello stile di vita, l’assicurato ha un calo di
rendimento determinato principalmente dalla patologia psichiatrica. Si tratta soprattutto
di maggiore lentezza nell’esecuzione delle proprie mansioni a causa dello stato
psichico. La limitazione è intesa come possibilità di presenza sul posto di
lavoro adeguato tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 40%”.
Alla luce di queste considerazioni,
gli specialisti delle diverse discipline interessate hanno escluso la
possibilità di procedere ad un cumulo delle percentuali di inabilità lavorative
dovute a ragioni psichiatriche rispettivamente somatiche, evidenziando che “le
limitazioni in attività adeguata poste per motivi somatici sono già garantite
dall’inabilità psichiatrica. Infatti esse si riferiscono entrambe ad una
riduzione dei ritmi di lavoro, volta a tutelare il problema cardiaco ed i
dolori collegati al problema reumatologico, al fine di evitare un aggravamento
dei medesimi problemi di salute” (pag. 967 incarto AI, sottolineatura della
redattrice).
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da queste motivate considerazioni espresse in maniera collegiale da
tutti gli specialisti coinvolti nell’esame peritale dell’assicurato, tanto più
che il patrocinatore si è limitato a genericamente indicare che “a mente del
ricorrente l’incapacità lavorativa derivante da una componente psichiatrica
andrà necessariamente assommata all’incapacità lavorativa dal punto di vista
fisico” (cfr. doc. I)
2.10.5
In conclusione, stante quanto
sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è inabile al
lavoro al 70% nella precedente professione di esercente a partire dal mese di
febbraio 2014, mentre è da considerare inabile al lavoro al 40% in attività
adeguate, a partire dal mese di marzo 2012 in maniera continuativa.
2.11
Nel caso di specie l’Ufficio
AI ha indicato che “visto e considerato che le attività da indipendente
dell’assicurato risultano in fase di liquidazione, abbiamo effettuato il
calcolo del grado di invalidità in considerazione delle limitazioni funzionali
definite in ambito medico” (doc. A1).
Il TCA concorda con questa
scelta dell’amministrazione, ritenuto che, per le motivazioni correttamente indicate
dall’Ufficio AI e alla luce della attuale maggiore capacità lavorativa residua
nello svolgimento di attività adeguate, non è più possibile, diversamente da
quanto accaduto in occasione della precedente decisione (allorquando dal
profilo medico l’assicurato era stato considerato inabile al
lavoro al 40% in qualsiasi tipo di attività), calcolare il grado di
invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo straordinario (cfr.
decisione del 19 dicembre 2012 (pagg. 612-615 incarto AI), confermata dal TCA
con sentenza 32.2013.25 del 15 luglio 2013 (pagg. 721-742 incarto AI) e dal TF
con sentenza 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr. pagg. 805-810 incarto AI)).
Infatti all’assicurato può
essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto
di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che
possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza
32.2013.75
del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va
altresì sottolineato che il consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,
valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in
grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;
RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue
capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR
1995.
UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,
un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo
è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di
mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella
contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il
TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative
che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,
rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile
solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di
sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco"
(cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che
il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di
esercitare al 60%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr.
anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr.
sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015), ciò che gli permette di sfruttare
al meglio la sua capacità lavorativa residua.
2.12
Resta
da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi,
giungendo alla conclusione che l’assicurato non abbia diritto ad un aumento del
proprio grado di invalidità.
2.13
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.13.1
In
concreto, nel calcolare il reddito da valido l’amministrazione ha “provveduto
ad aggiornare all’anno 2014 il salario annuo indicato nella decisione del
21.12
, cresciuta in giudicato e confermata con sentenza del TCA in data
1.02.2013
Ne deriva quindi un importo pari a fr. 71’503” (cfr. doc. A1).
Il
TCA non ha motivo per scostarsi da tale importo, rimasto, del resto,
incontestato in sede ricorsuale.
2.14
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il
salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)
(…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel
settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V
322.
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni
-, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua
però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 141 V 1 consid. 5.
2.14.1
Circa il reddito da invalido, con la decisione impugnata l’UAI ha preso
in considerazione un importo di fr. 66'453.10 estrapolato dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valore
mediano, uomini per il 2014, riportato su 41.7 ore settimanali, ridotto del 40%
per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 60%, e decurtato di un
ulteriore 5% per attività leggere, giungendo così ad un reddito da invalido di
fr. 37'878.28 per il 2014 (cfr. doc. A3).
Il rappresentante
dell'insorgente ha contestato il "reddito da invalido determinato dall'Ufficio
AI in CHF 66'453.10 (senza riduzione del rendimento del 40%)", ritenendo
che “il suo precario stato valetudinario non gli consente di svolgere con
tranquillità dal profilo psichico e senza limitazioni di natura funzionale
attività semplici e ripetitive tali da consentirgli di realizzare nell’anno
2014.
un salario mensile di CHF 5'312.00. In effetti all’importante
peggioramento della di lui capacità lavorativa in attività abituale (70%) non
corrisponde l’aggravamento della capacità lavorativa in attività adeguate
(40%)” (doc. I).
A tale riguardo, il TCA
rileva, innanzitutto, che la questione, medica, del peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurato è stata, come esaurientemente analizzato
in precedenza al consid. 2.10., approfonditamente valutata dall’Ufficio AI
mediante la perizia pluridisciplinare reumatologica, cardiologica e
psichiatrica dei dottori __________, __________ e __________, seguita dalla
perizia psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali. Tali
perizie hanno escluso l’esistenza di un peggioramento della patologia
psichiatrica, constatando per contro l’effettivo peggioramento delle patologie
somatiche, con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato
nello svolgimento della precedente attività professionale (nella quale egli, a
partire dal mese di febbraio 2014, presenta un’inabilità lavorativa del 70%, a
seguito di un intervento ortopedico con recupero funzionale insoddisfacente,
come espressamente indicato dal perito reumatologo dr. __________, cfr. pag.
964.
incarto AI).
Non occorre quindi dilungarsi
oltre sul tema.
Quanto poi alla
possibilità, per l’assicurato, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa
residua, già si è ricordato al considerando 2.11. che ciò appare del tutto
esigibile, tenuto anche conto del dovere di diminuire il danno che spetta
all’interessato.
Non occorre quindi
aggiungere altro, salvo ricordare che, contrariamente a quanto affermato dal
patrocinatore del ricorrente, le attività adatte ed esigibili dall’interessato
devono tenere conto delle sue limitazioni funzionali (carico massimo 10 kg,
alternanza della postura al bisogno, difficoltà di svolgere lavori di
precisione) e della necessità per lo stesso di beneficiare di pause
supplementari, così come espressamente indicato in sede peritale e ripreso, in
maniera corretta, dal consulente IP nella valutazione del 1° marzo 2017 alla
voce “limitazioni funzionali” (cfr. pag. 1129 incarto AI).
Il patrocinatore del
ricorrente ha, infine, chiesto “una verifica da parte di codesto Tribunale
della corretta applicazione della Tabella TA1 riferita alla determinazione del
reddito da invalido in applicazione dei valori su scala nazionale” (cfr. doc.
I).
Al riguardo, il TCA
ribadisce che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014.
(cfr. per questo aspetto, STFA
I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'453.12 (Fr. 63’744
: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali
delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di
assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul
reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla
DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution
que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6
p. 81).”
Va
poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha
rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni
fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni
di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il
tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete
(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu
de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo
concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il
25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della
ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal
Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due
volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già
solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
Nel
caso di specie l’Ufficio AI ha applicato una riduzione del 5% giustificata
dalla necessità per l’assicurato di svolgere unicamente attività leggere (cfr.
pagg. 1126-1127 incarto AI).
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi da questa percentuale calcolata
dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata, non presentando
l’assicurato altri fattori di riduzione.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 71’503 con quello da invalido di fr. 66'453.12,
ridotto del 40% (riduzione del rendimento) a fr. 39'871.86 e poi del 5%
(deduzione sociale) a fr. 37'878.30, si ottiene un grado d’invalidità del 47.02%
arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 47%
che dà diritto a ¼ di rendita come correttamente calcolato dall’UAI (art. 28
cpv. 2 LAI).
2.15
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Quest’ultimo ha, tuttavia,
chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (doc. I, pag. 12).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso
concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata
sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente
in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente doveva apparire evidente
che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle
prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità
di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24
febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto,
il referto del __________ prodotto in sede ricorsuale e, soprattutto - vista
l’intera tesi ricorsuale basata sugli aspetti medico-psichiatrici - il referto
del dr. __________ prodotto in corso di causa, di tenore identico a quello già trasmesso
all’amministrazione in sede di contestazione del progetto di decisione del 3
marzo 2017 e sul quale l’UAI aveva già provveduto a chiedere un complemento
peritale al CPAS, non erano tali da giustificare un peggioramento dello stato
di salute dell’interessato (cfr. consid. 2.10.-2.10.3).
Ingiustificata appariva,
inoltre, alla luce della valutazione globale eseguita in sede peritale, la
richiesta ricorsuale, peraltro immotivata, di “necessariamente” assommare le
incapacità lavorative derivanti da ragioni somatiche con quelle dovute a motivi
psichiatrici (cfr. consid. 2.10.4).
Infine, dal
profilo economico, alla luce della giurisprudenza federale in materia, le
critiche riguardo al reddito da invalido non erano palesemente condivisibili
(cfr. consid. 2.14.1).
In queste condizioni la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2.L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le spese di procedura per
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti