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Decisione

32.2017.106

Gratuito patrocinio in procedura amministrativa negato dall'ufficio AI. Ricorso accolto (caso non semplice dal profilo fattuale, probatorio e procedurale)

30 gennaio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C_669/2016 del 7 aprile

2017).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

sia amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I

447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF

132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza

confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

2.3 Nella

fattispecie in esame, alla luce della suevocata giurisprudenza, la necessità di

un patrocinatore era da ritenere data anche in ambito amministrativo a partire

dall’emissione del progetto di decisione del 25 novembre 2016. Infatti, se

prima di tale momento la nuova procedura, il cui inizio è riconducibile alla

comunicazione dell’avv. RA 1 del 14 novembre 2013 (cfr. supra consid.

1.2), non può ragionevolmente essere giudicata siccome complessa anche se ha

avuto per oggetto sia questioni mediche sia amministrative (cfr. supra consid.

1.2-1.6), quando si consideri che le comunicazioni e gli atti compiuti dal

legale avrebbero verosimilmente potuto essere effettuati anche dall’assicurata

personalmente, la quale, in particolare, si è personalmente rivolta nel

novembre 2013 all’assicuratore LAINF chiedendo una nuova valutazione del suo

caso (cfr. verbale del colloquio 13 novembre 2013 sub doc. AI 33).

Di contro, d’avviso di

questo giudice, con l’emanazione del preavviso del 25 novembre 2016, che ha

richiesto - in applicazione del diritto di essere sentiti - la presa di

posizione dell’assicurata in particolare sulle risultanze degli accertamenti e

delle valutazioni mediche operate dall’amministrazione, si è rivelata la

necessità dell’assistenza di un legale che ha potuto evidenziare le lacune

istruttorie (con particolare riferimento alla complessità della situazione

patologica) e la conseguente neces-sità di effettuare accertamenti peritali

pluridisciplinari volti ad approfondire ed aggiornare la situazione medica –

non solo in riferimento ai postumi infortunistici – e le sue conseguenze sulla

capacità lavorativa (sul gratuito patrocinio in relazione all’esercizio del

diritto di essere sentiti nell’ambito del preavviso giusta l’art. 57a LAI, cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, art. 37 n. 40). A seguito delle osservazioni presentate

dall’avv. RA 1, l’Ufficio AI ha dapprima predisposto una perizia reumatologica

(doc. AI 101). Dalla documentazione prodotta pendente lite emerge inoltre che

aderendo alla richiesta dal patrocinatore – che con scritto 24 marzo 2014 aveva

criticato, con pertinenti argomentazioni, la scelta di effettuare unicamente

una perizia reumatologica (doc. AI 104) – l’amministrazione, annullando il

precedente mandato peritale, ha predisposto una perizia pluridisciplinare al

fine di indagare la situazione medica dal profilo internistico, gastroenterologico,

neurologico, psichiatrico/psicoterapeutico e reumatologico (doc. AI 105-108,

Considerandi

doc. N/5). A tale riguardo all’assicurata è stata data la possibilità di

formulare quesiti peritali. Al riguardo con scritto 20 ottobre 2017 (doc. N/3)

il legale ha formulato osservazioni e richieste in relazione sia all’esame del

disturbo somatoforme di cui risulterebbe affetta l’assicurata, sia a quello

reumatologico (sul gratuito patrocinio in relazione all’allestimento di perizie

mediche, cfr. Kieser, ibidem).

Senza nulla togliere alle conoscenze

e alle qualifiche di cui possono disporre rappresentanti di associazioni,

assistenti sociali e persone designate da istituzioni sociali, non si vede per

quale motivo nel caso concreto l’amministrazione possa affermare che la tutela

degli interessi dell’assicurata poteva essere assunta da siffatte persone senza

dover far ricorso all’assistenza di un legale, quando si consideri che le

lacune e le necessità istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultimo

non sono state in precedenza colte neppure dai funzionari dell’amministrazione

e dal suo servizio medico. Non va infine dimenticato che, oltre ad avere la

perizia ordinata dall’Ufficio AI per oggetto d’indagine disturbi della sfera

psichica (possibile disturbo somatoforme [?]; cfr. ad esempio STF 319/05 del 14

agosto 2006, cfr. STCA 32.2007.250 dell’8 ottobre 2008), come già fatto

presente dal legale dell’assicurata in sede istruttoria la procedura

amministrativa in corso ha per oggetto sia l’esame della nuova domanda di prestazioni

sia l’eventuale revisione (processuale) del precedente provvedimento di diniego

reso nel gennaio 2013. Ciò comporta quindi pure un esame – alla luce dei

parametri della revisione processuale quale rimedio straordinario – della

validità della precedente decisione.

Quanto sopra evidenziato

permette senz’altro di considerare la pratica, dopo l’emanazione del progetto

di decisione del 15 novembre 2016, siccome non semplice dal profilo fattuale,

probatorio e procedurale.

A torto,

quindi, l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato

l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza

ricorrere ad un legale.

2.4

Per quanto

riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Uffi-cio AI,

cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’as-sistenza

giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.

Le

osservazioni al progetto di decisione presentate il 28 novembre/15 dicembre

2016.

non paiono di primo acchito prive di esito favorevole, prova tra l’altro

ne sia che hanno evidenziato la necessità di un complemento peritale

pluridisciplinare (cui l’autorità intimata ha dato seguito). Inoltre

l’assicurata era ed è da ritenere indigente come attestato dalla documentazione

presente negli atti LAINF (sub doc. 75) contenuti nell’incarto AI e da quella

prodotta nelle more del presente procedimento (cfr. XI/1-5).

2.5

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio formulata con il gravame.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che RI 1 è posta al

beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa per il

periodo successivo all’emanazione del progetto di decisione del 25 novembre

2016.

2. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti