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Decisione

32.2017.107

Riduzione di una rendita d'invalidità a seguito di una revisione della stessa. Conferma della valutazione medico-teorica

30 gennaio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici, tra cui una perizia neurologica (13 novembre

2015) del dr. __________, una perizia reumatologica (24 marzo 2016) del dr. __________

ed una psichiatrica (23 marzo 2016) a cura del CPAS (Centro peritale per le

assicurazioni sociali), ritenuto l’assicurato abile al 50% in abituali attività

ed in attività adeguate alle limitazioni funzionali, dopo aver proceduto al

raffronto dei redditi, con decisione 29 maggio 2017, preavvisata il 28 marzo

2017, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera ad un quarto a decorrere dal 1°

luglio 2017. Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad

un eventuale ricorso.

1.3. Con

“ricorso cautelativo” l’assicurato ha chiesto il ripristino della rendita

intera in attesa dei risultati relativi ad esami medici ai quali si dovrà

sottoporre a seguito di un asserito peggioramento. L’insorgente ha anche

chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di procedura.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico ed

economica, ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente che sottoporrà

al proprio servizio medico i risultati dei preannunciati nuovi accertamenti

medici.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera

ad un quarto.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA,

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26

giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369,

109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2010, p. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se

l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per

l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella presente fattispecie, l’assicurato

è stato sottoposto a tre perizie specialistiche.

Con rapporto 13 novembre

2015 il dr. __________, specialista in reumatologia, non ha riscontrato alcuna

patologia dal punto di vista neurologico ritenendo l’assicurato pienamente

abile in qualsiasi attività, individuando eventuali limitazioni d’ordine reumatologico

(doc. 169 incarto AI).

Dal punto di vista

reumatologico l’assicurato è stato esaminato dal dr. __________. Diagnosticata

una sindrome da dolore cronico in paziente con

lombovertebrale-lombospondilogenea (con/su stato dopo spintomia e recessotomia

bilaterale e PLIF L2/L3 stato dopo AMO parziale), nel rapporto 24 marzo 2016 egli

ha valutato come segue la capacità lavorativa residua:

"

(…)

Nella sua attività principale quale consulente

informatico, in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell’allegato,

con il ritmo di lavoro della sua attività precedente, giudico il paziente

inabile al lavoro al 50% a partire dal maggio 2015.

Della capacità funzionale e del carico basata

naturalmente sulla nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno

potrebbe diventare meno restrittiva.

Alle attuali condizioni di salute e alle risorse

dell’assicurato qualsiasi lavoro, a condizione che gli possa consentire di

eseguire la maggiore parte delle mansioni in posizione assisa, lasciando il

sollevamento di carichi (capacità ridotta 11 kg) ed evitando l’ante-flessione e

la rotazione del tronco, e ridurre il carico il più possibile sulla zona

lombare, giudico un rendimento del 50% nell’arco di una giornata di 8 ore a

partire dal maggio 2015. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie

di competenza reumatologica. (…)” (pag. 441-442 incarto AI)

L’assicurato è stato infine

peritato dal CPAS. Nel rapporto 23 marzo 2016 la dr.ssa __________ non ha

riscontrato alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico (doc.

181 incarto AI).

Dopo discussione collegiale

con rapporto 24 marzo 2016 il perito reumatologico e quello psichiatrico hanno

concluso per un’inabilità del 50% dal maggio 2015 (pag. 457 incarto AI).

Le risultanze peritali sono

state confermate dal SMR con rapporto finale del 15 aprile 2016 (doc. 183

incarto AI).

Con osservazioni al progetto

di decisione del 28 marzo 2017 l’assicurato ha prodotto il rapporto 18 maggio

2017 della dr.ssa __________ del __________ presso l’Ospedale __________ di __________

in cui si fa presente che in data 4 luglio 2017 verrà eseguita una risonanza

magnetica lombare per approfondire l’eventuale peggioramento della sintomatologia

a livello dorso-lombare (doc. 201 incarto AI). Tale atto è stato valutato dal

SMR il quale con annotazioni 23 maggio 2017 ha ritenuto che l’esame neurologico

eseguito non evidenzia alcun deficit e che la mobilità della colonna rientra

nel limite della norma, facendo presente che la situazione medica verrà rivalutata

qualora si presentassero nuovi elementi clinici (doc. 203 incarto AI).

Con

il presente ricorso l’assicurato non contesta la succitata valutazione medico-teorica,

frutto di tre complete e convincenti perizie prive di contraddizioni, alle

quali va riconosciuto valore probatorio pieno ai sensi della giurisprudenza. A

tal riguardo va ricordato che in merito alla valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che

consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c;

in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Con

il presente ricorso l’assicurato ricorda che il 4 luglio 2017 verrà

sottoposto ad una nuova risonanza magnetica, facendo presente che invierà i

risultati della stessa. Pendente lite non ha tuttavia inviato quanto preannunciato.

Se da una

parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

tenuto conto del tempo trascorso dal ricorso e considerato il fatto che fosse

lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, questa Corte deve concludere che

l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al

riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha

confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Ritenuto

che la documentazione agli atti non permette di discostarsi dalle risultanze

peritali, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che da marzo 2015 l’assicurato è da considerare

abile al 50% nell’abituale attività ed in attività adeguate alle limitazioni

fisiche.

2.6. Per

quel che concerne la definizione del grado d’invalidità, rimasto incontestato,

questo TCA non può che rinviare a quanto correttamente rilevato nella decisione

contestata:

"

(…)

Reddito da valido:

Aggiorniamo statisticamente il reddito da valido che

abbiamo preso nella precedente decisione, siccome l’ex datore di lavoro ha

cambiato gerenza e non ci possono più dare informazioni, reddito del 2012 (Fr.

55'351.-) aggiornato al 2015 = Fr. 56'400.-.

Reddito da invalido – tabelle RSS:

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e

delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale delle

assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi

che il reddito a invalido vada d’ora in poi determinato in applicazione dei

valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella

elaborata dall’Ufficio federale di Statistica lei nel 2015 avrebbe potuto

realizzare un salario mensile di Fr. 5'351.30 (attività semplici e ripetitive,

valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr.

66'944.65 per l’intero anno).

Considerando un’attività al 50% ed effettuando una riduzione

totale del 55 per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva

un reddito da invalido di Fr. 31'798.85.

Grado di invalidità:

(56'400 – 31'798.85) x 100 = 44%

56’400

Lei presenta quindi una capacità di guadagno residua

del 36% ed un grado d’invalidità del 44%.

Pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%,

considerato gli accertamenti e i riallenamenti già effettuati in precedenza,

non si ritiene opportuno mettere in atto ulteriori provvedimenti di ordine professionale.

(…)” (pag. 473 incarto AI)

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha validamente ridotto la corrente rendita da intera

ad un quarto, a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), ossia dal 1° agosto

2017.

Confermata

quindi la decisione contestata, il ricorso è da respingere.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

L’assicurato

ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3

cpv. 1 della Legge sull’assisten-za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da

sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità

dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive

di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la

causa. In effetti, come visto, la valutazione medico-teorica appariva chiara e

concludente e l’insorgente non ha addotto alcun valido elemento atto a

contraddire o a metterla in dubbio e tantomeno ha prodotto la preannunciata documentazione

medica.

L’istanza

di cui sopra va di conseguenza respinta, motivo per cui all’insorgente sono

accollate spese e tasse di giustizia.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di esonero dal pagamento delle spese e tasse di

giustizia è respinta.

3.

Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti