32.2017.107
Riduzione di una rendita d'invalidità a seguito di una revisione della stessa. Conferma della valutazione medico-teorica
30 gennaio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.107
BS/sc
Lugano
30 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 29 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1979, da ultimo attivo quale cuoco, con decisione dell’8 giugno 2005
è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio AI di un quarto di rendita dal
1° dicembre 2004, aumentata ad intera dal 1° marzo 2005 in avanti (doc. 64 incarto
AI).
La
rendita intera è stata confermata con comunicazioni del 9 marzo 2006 (doc. 73
incarto AI) e dell’8 febbraio 2010 (doc. 84 incarto AI).
Nell’ambito
di una procedura di revisione della rendita, avviata nel gennaio 2013,
l’assicurato, dopo aver beneficiato di misure professionali ai sensi dell’art.
8a LAI (introdotte con la 6a revisione della LAI), è stato
reintegrato a tempo pieno quale assistente tecnico presso la ditta __________
(cfr. in tal senso il contratto di lavoro del 21 giugno 2013, doc. 111 incarto
AI), ciò che ha permesso all’amministrazione di erogare un assegno
d’introduzione al lavoro ex art. 18b LAI (doc. 113 incarto AI).
Dopo
aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 2 ottobre 2013, preavvisata
il 23 agosto 2013, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita presentando
l’assicurato un grado d’invalidità dell’11% (doc. 124 incarto AI).
1.2. Siccome
dal marzo 2015 il suo stato di salute è peggiorato con conseguente inabilità
lavorativa del 50% della durata di oltre 30 giorni, l’assicurato – mediante
decisione del novembre 2015 (preavvisata il 6 agosto 2015) – è stato posto al beneficio
di una rendita intera dal 1° aprile 2015 a titolo di prestazione transitoria ai
sensi degli art. 32 e 34 LAI, con l’avvertenza dell’avvio d’ufficio di un
riesame della rendita (doc. 168 incarto AI; per le motivazioni cfr. doc. 165
incarto AI).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici, tra cui una perizia neurologica (13 novembre
2015) del dr. __________, una perizia reumatologica (24 marzo 2016) del dr. __________
ed una psichiatrica (23 marzo 2016) a cura del CPAS (Centro peritale per le
assicurazioni sociali), ritenuto l’assicurato abile al 50% in abituali attività
ed in attività adeguate alle limitazioni funzionali, dopo aver proceduto al
raffronto dei redditi, con decisione 29 maggio 2017, preavvisata il 28 marzo
2017, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera ad un quarto a decorrere dal 1°
luglio 2017. Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso.
1.3. Con
“ricorso cautelativo” l’assicurato ha chiesto il ripristino della rendita
intera in attesa dei risultati relativi ad esami medici ai quali si dovrà
sottoporre a seguito di un asserito peggioramento. L’insorgente ha anche
chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di procedura.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico ed
economica, ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente che sottoporrà
al proprio servizio medico i risultati dei preannunciati nuovi accertamenti
medici.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera
ad un quarto.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA,
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26
giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369,
109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2010, p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nella presente fattispecie, l’assicurato
è stato sottoposto a tre perizie specialistiche.
Con rapporto 13 novembre
2015 il dr. __________, specialista in reumatologia, non ha riscontrato alcuna
patologia dal punto di vista neurologico ritenendo l’assicurato pienamente
abile in qualsiasi attività, individuando eventuali limitazioni d’ordine reumatologico
(doc. 169 incarto AI).
Dal punto di vista
reumatologico l’assicurato è stato esaminato dal dr. __________. Diagnosticata
una sindrome da dolore cronico in paziente con
lombovertebrale-lombospondilogenea (con/su stato dopo spintomia e recessotomia
bilaterale e PLIF L2/L3 stato dopo AMO parziale), nel rapporto 24 marzo 2016 egli
ha valutato come segue la capacità lavorativa residua:
"
(…)
Nella sua attività principale quale consulente
informatico, in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell’allegato,
con il ritmo di lavoro della sua attività precedente, giudico il paziente
inabile al lavoro al 50% a partire dal maggio 2015.
Della capacità funzionale e del carico basata
naturalmente sulla nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno
potrebbe diventare meno restrittiva.
Alle attuali condizioni di salute e alle risorse
dell’assicurato qualsiasi lavoro, a condizione che gli possa consentire di
eseguire la maggiore parte delle mansioni in posizione assisa, lasciando il
sollevamento di carichi (capacità ridotta 11 kg) ed evitando l’ante-flessione e
la rotazione del tronco, e ridurre il carico il più possibile sulla zona
lombare, giudico un rendimento del 50% nell’arco di una giornata di 8 ore a
partire dal maggio 2015. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie
di competenza reumatologica. (…)” (pag. 441-442 incarto AI)
L’assicurato è stato infine
peritato dal CPAS. Nel rapporto 23 marzo 2016 la dr.ssa __________ non ha
riscontrato alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico (doc.
181 incarto AI).
Dopo discussione collegiale
con rapporto 24 marzo 2016 il perito reumatologico e quello psichiatrico hanno
concluso per un’inabilità del 50% dal maggio 2015 (pag. 457 incarto AI).
Le risultanze peritali sono
state confermate dal SMR con rapporto finale del 15 aprile 2016 (doc. 183
incarto AI).
Con osservazioni al progetto
di decisione del 28 marzo 2017 l’assicurato ha prodotto il rapporto 18 maggio
2017 della dr.ssa __________ del __________ presso l’Ospedale __________ di __________
in cui si fa presente che in data 4 luglio 2017 verrà eseguita una risonanza
magnetica lombare per approfondire l’eventuale peggioramento della sintomatologia
a livello dorso-lombare (doc. 201 incarto AI). Tale atto è stato valutato dal
SMR il quale con annotazioni 23 maggio 2017 ha ritenuto che l’esame neurologico
eseguito non evidenzia alcun deficit e che la mobilità della colonna rientra
nel limite della norma, facendo presente che la situazione medica verrà rivalutata
qualora si presentassero nuovi elementi clinici (doc. 203 incarto AI).
Con
il presente ricorso l’assicurato non contesta la succitata valutazione medico-teorica,
frutto di tre complete e convincenti perizie prive di contraddizioni, alle
quali va riconosciuto valore probatorio pieno ai sensi della giurisprudenza. A
tal riguardo va ricordato che in merito alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c;
in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Con
il presente ricorso l’assicurato ricorda che il 4 luglio 2017 verrà
sottoposto ad una nuova risonanza magnetica, facendo presente che invierà i
risultati della stessa. Pendente lite non ha tuttavia inviato quanto preannunciato.
Se da una
parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
tenuto conto del tempo trascorso dal ricorso e considerato il fatto che fosse
lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, questa Corte deve concludere che
l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al
riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha
confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
Ritenuto
che la documentazione agli atti non permette di discostarsi dalle risultanze
peritali, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che da marzo 2015 l’assicurato è da considerare
abile al 50% nell’abituale attività ed in attività adeguate alle limitazioni
fisiche.
2.6. Per
quel che concerne la definizione del grado d’invalidità, rimasto incontestato,
questo TCA non può che rinviare a quanto correttamente rilevato nella decisione
contestata:
"
(…)
Reddito da valido:
Aggiorniamo statisticamente il reddito da valido che
abbiamo preso nella precedente decisione, siccome l’ex datore di lavoro ha
cambiato gerenza e non ci possono più dare informazioni, reddito del 2012 (Fr.
55'351.-) aggiornato al 2015 = Fr. 56'400.-.
Reddito da invalido – tabelle RSS:
A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e
delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale delle
assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi
che il reddito a invalido vada d’ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall’Ufficio federale di Statistica lei nel 2015 avrebbe potuto
realizzare un salario mensile di Fr. 5'351.30 (attività semplici e ripetitive,
valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr.
66'944.65 per l’intero anno).
Considerando un’attività al 50% ed effettuando una riduzione
totale del 55 per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva
un reddito da invalido di Fr. 31'798.85.
Grado di invalidità:
(56'400 – 31'798.85) x 100 = 44%
56’400
Lei presenta quindi una capacità di guadagno residua
del 36% ed un grado d’invalidità del 44%.
Pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%,
considerato gli accertamenti e i riallenamenti già effettuati in precedenza,
non si ritiene opportuno mettere in atto ulteriori provvedimenti di ordine professionale.
(…)” (pag. 473 incarto AI)
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha validamente ridotto la corrente rendita da intera
ad un quarto, a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), ossia dal 1° agosto
2017.
Confermata
quindi la decisione contestata, il ricorso è da respingere.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
L’assicurato
ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3
cpv. 1 della Legge sull’assisten-za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
[LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da
sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità
dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive
di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la
causa. In effetti, come visto, la valutazione medico-teorica appariva chiara e
concludente e l’insorgente non ha addotto alcun valido elemento atto a
contraddire o a metterla in dubbio e tantomeno ha prodotto la preannunciata documentazione
medica.
L’istanza
di cui sopra va di conseguenza respinta, motivo per cui all’insorgente sono
accollate spese e tasse di giustizia.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di esonero dal pagamento delle spese e tasse di
giustizia è respinta.
3.
Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti