32.2017.108
Diritto alla rendita. Rinvio atti per accertamenti neurologici
22 settembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2017.108
rg/sc
Lugano
22 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 29 maggio 2017
l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso – in particolare una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ – ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad
una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° settembre 2013 al 31
gennaio 2016 (3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute);
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta in
particolare (producendo nuova refertazione) la valutazione medica secondo la
quale vi sarebbe stato un miglioramento delle condizioni di salute e della
capacità lavorativa nell’ottobre 2015 nonché l’applicazione del metodo misto
per il calcolo dell’invalidità, la mancata riduzione sociale e per gap
salariale del salario da invalida, come pure la valutazione della capacità
nello svolgimento delle mansioni domestiche;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione del __________ del 25
agosto 2017 rispettivamente delle osservazioni del perito dr. __________ del 27
luglio 2017, postula l’annullamento della decisione impugnata con rinvio
dell’in-carto per nuova valutazione e ciò sulla base delle seguenti
considerazioni:
"
(…)
2.
L’assicurata ha presentato nuova domanda di prestazioni
dell’AI nel corso di gennaio 2013 (inc. AI, doc. 50) per la problematica
post-traumatica al piede sinistro trattata con vari interventi chirurgici.
Per definire al meglio l’aspetto medico
l’amministrazione ha richiesto una visita specialistica reumatologica svolta
dal dr. med. __________ come da perizia del 24 novembre 2014 (inc. AI, doc.
83). Esaminato il caso il perito ha evidenziato quale sola problematica alla
salute invalidante quella di dolori all’avampiede sinistro dovuti ad un nuovo
sviluppo di una reazione algodistrofica (Morbo di Sudeck-CRPS 1), con dolori
non più limitati all’alluce, ma all’intero avampiede sinistro a seguito degli
interventi chirurgici eseguiti, indicando trattarsi di un’evoluzione sfavorevole
di una “failed surgery” e con valutazione di una piena incapacità lavorativa
anche per attività fisicamente leggere da settembre 2012, con proposta di
rivalutare il caso dopo 6 mesi dall’esecuzione delle terapie. Nella stessa perizia
lo specialista ha valutato una capacità lavorativa residua dell’80%
dell’assicurata quale casalinga con svolgimento delle attività sull’arco
dell’intera giornata (cfr. perizia citata, doc. 83, pag. 291/468), osservando
in via teorica la possibilità di svolgere una professione fisicamente leggera,
che non richieda lo stare in piedi a lungo e camminare per lunghi tratti, o su
terreni sconnessi, flettersi ripetutamente su gambe e trasportare pesi
importanti per non sollecitare troppo le articolazioni al piede sx, con
riacquista della piena capacità lavorativa in attività adeguate.
In base alle conclusioni peritali il SMR ha ritenuto lo
stato di salute della signora RI 1 non ancora stabilizzato e soggetto a
rivalutazione (cfr. rapporto del 28 novembre 2014, inc. AI, doc. 84), riprendendo
la valutazione di piena inabilità per attività lavorative da settembre 2012 e
capacità lavorativa all’80% in ambito casalingo.
Con perizia di decorso del 2 novembre 2015 svolta a
quasi un anno di distanza (inc. AI, doc. 93), il perito dr. med. __________ ha
esaminato l’assicurata indicando non esservi nuovi referti medici rispetto a
quelli noti e citati nella precedente perizia, ha ripreso le indicazioni
dell’assicurata di dolori invariati all’avampiede sinistro rispetto alla visita
precedente e di trattamenti eseguiti presso l’Ospedale __________ – __________
– che non hanno apportato miglioramenti, e dell’assenza di assunzione di
medicamenti e di trattamenti in atto. In considerazione delle problematiche
limitate all’ipersensibilità dell’avampiede sinistro, ritenute le medesime
diagnosi in precedenza poste con limitazioni riferite al camminare ed eseguire
qualsiasi tipo di sforzo fisico, il perito ha concluso che l’assicurata “(…)
debba tuttora essere considerata totalmente inabile allo svolgimento di una
professione che richieda il dover rimanere a lungo in piedi e camminare per
tratti medio-lunghi (superiori al 50 metri); inabile in misura completa pure
quale autista. In linea puramente teorica per lo svolgimento di una professione
da svolgersi unicamente in posizione seduta, come ad esempio quale telefonista
o simile, la signora RI 1 presenta tutt’ora una capacità lavorativa valutabile
attorno all’80% (lavoro durante l’intero arco della giornata ma con la
possibilità di interporre delle pause). (…)” (cfr. perizia citata,
pag. 325/468). Tale valutazione è stata ritenuta valida dal momento della
visita medica, quindi dal 22 ottobre 2015.
Dopo conferma delle conclusioni da parte del SMR (cfr.
rapporto dell’11 dicembre 2015, inc. AI, doc. 102) con preavviso del 10 giugno
2016 (inc. AI, doc. 110) l’Ufficio Ai ha proposto di riconoscere all’assicurata
il diritto alla rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio
2016, prestazione confermata con successiva decisione del 6 ottobre 2016 (inc.
AI, doc. 118). Siccome l’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurata che aveva
prodotto le osservazioni dell’11 luglio 2016 (inc. AI, doc. 114), ha indicato
di non avere ricevuto la decisione, l’amministrazione ha, poi, annullato e
trasmesso a controparte la medesima con data 29 maggio 2017 (inc. AI, doc.
132). Ciò che ha motivato il ritiro del ricorso nel frattempo interposto da
controparte dinanzi al lodevole TCA con decreto di stralcio della causa dai
ruoli (cfr. inc. n. 32.2017.88, inc. AI, doc. 140).
3.
La signora RI 1 ha riproposto nuovo ricorso il 22
giugno 2017 contro la decisione di rendita intera limitata nel tempo,
contestando in particolare lo stato di salute migliorato determinato sulla base
di due perizie mediche identiche, l’attuazione del metodo misto e i dati salariali.
Al ricorso controparte ha prodotto il referto MRI mano
sinistra del 15 marzo 2017.
4.
Alla luce delle censure mediche sollevate, sottoposte
al vaglio del SMR, quest’ultimo ha ritenuto necessario chiedere al perito dr.
med. __________ precisazioni in merito all’evoluzione dello stato di salute
(cfr. annotazione del SMR del 20 luglio 2017, inc. AI, doc. 1 annesso).
Con risposta del 27 luglio 2017 (doc. 2 annesso) il dr.
med. __________ ha confermato uno stato di salute immutato dalla prima alla
seconda perizia, senza modifiche oggettive e soggettive rispetto alle
problematiche alla salute, indicando limitazioni espresse dall’assicurata nel
camminare per tratti prolungati e rimanere a lungo in piedi.
In considerazione del fatto che la prima perizia
eseguita nel 2014 dal dr. med. __________ ha, comunque, evidenziato una
capacità lavorativa residua in ambito casalingo non compatibile con una piena
inabilità lavorativa in attività leggere, osservato che in tale perizia egli
ha, comunque, evidenziato limitazioni funzionali per le quali l’assicurata
doveva essere ritenuta totalmente abile al lavoro, osservato che il medico
curante dr.ssa med. __________, nel suo rapporto del 12 maggio 2014 (inc. AI,
doc. 71, pag. 248/468) aveva indicato il tipo di attività che si poteva ancora
ragionevolmente pretendere dall’assicurata, indicando limitazioni per attività
da svolgersi esclusivamente in posizione eretta o accovacciata e per attività implicanti
il porto di carico e camminare, ritenuto che la seconda perizia del 2015 ha
ripreso le stesse diagnosi e limitazioni funzionali valutando una capacità lavorativa
dell’80% dal momento della visita, osservato che l’evoluzione dello stato di
salute è stata ritenuta stabile nel complemento reso dal dr. med. __________,
lo scrivente Ufficio AI rileva, alla luce degli elementi indicati, vigente una
capacità lavorativa residua sfruttabile dall’assicurata entro i limiti
funzionali indicati già al momento della prima visita peritale del 2014,
dovendo, quindi, ritenere errata la valutazione di piena inabilità lavorativa
resa nella decisione con conseguente riconoscimento del diritto alla rendita
intera per il periodo limitato.
Il SMR conferma nell’annotazione annessa la necessità,
alla luce degli elementi summenzionati, di procedere con l’aggiornamento degli
atti medici e con rivalutazione globale dello stato di salute della signora RI
1 (cfr. annotazione SMR del 25 agosto 2017, doc. 3). (…)” (doc. IV);
- con scritto 1° settembre
2017 il rappresentante dell’insor-gente ha osservato:
"
Preso atto della risposta dell’UAI,
stante la quale l’amministrazione chiede il rinvio degli atti per ulteriori
accertamenti, considerata la stessa quale acquiescenza, la signora RI 1 si dice
d’accordo con il rinvio degli atti all’Autorità inferiore e chiede il
riconoscimento di congrue ripetibili.
Rimane con tutta evidenza riservato ogni suo diritto in
relazione alla decisione che l’UAI vorrà adottare, posto come le censure già
esposte verranno mantenute.” (Doc. VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art.
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137);
- nelle more
della presente procedura, dopo aver chiesto precisazioni – alla luce delle
censure ricorsuali – al perito dr. __________ su quanto attestato nella perizia
reumatologica del 2 novembre 2015 rispetto a quella precedente del 24 novembre
2014, ovvero sull’evoluzione dello stato di salute della ricorrente, il medico
SMR ha evidenziato:
"
Alla luce della risposta
del perito Dr. med. __________ del 27.07.2017 su richiesta SMR, si rende
attenti su quanto citato dallo stesso, rispettivamente:
“ Come è ben possibile leggere nella mia
seconda perizia del novembre 2015, le diagnosi erano rimaste immutate. Sia
soggettivamente che oggettivamente non erano subentrati cambiamenti
significativi nel corso dell’anno trascorso. L’assicurata continuava a
lamentare dolori abbastanza importanti al piede sx, tali da impedirle di camminare
per tratti prolungati e rimanere a lungo in piedi.
Pure all’esame clinico, come ben precisato nella
perizia, avevo potuto riconfermare uno stato simile a quello già descritto in
precedenza.”
Per cui, secondo quanto sopra attestato, l’abilità
dell’A. in attività adeguata, dovrebbe quindi risalire alla prima valutazione
peritale del 24.11.2014 dello stesso perito.
A riprova di ciò emerge come già nella perizia del
24.11.2014 lo stesso Dr. med. __________ si esprimeva (a pagina 11) con
un’abilità in attività leggera e con precise limitazioni funzionali,
rispettivamente:
“ In linea teorica, sempre che non si
confermi un’ormai già subentrata cronicizzazione dei dolori, l’assicurata
dovrebbe poter svolgere senza particolari limitazioni una professione
fisicamente leggera, che non richieda di dover restare a lungo in piedi e
di camminare per lunghi tratti, che non richieda neppure il dover camminare su
terreni sconnessi, flettersi ripetutamente sulle gambe e trasportare pesi
importanti (così da non sollecitare troppo le articolazioni del piede sx) …
La prognosi resta però ancora estremamente incerta, in
considerazione dell’ormai già subentrata cronicizzazione dei dolori e della
scarsa risposta alle terapie già eseguite nel corso degli ultimi anni …”
citando come unico impedimento il subentro di
un’eventuale cronicizzazione dei dolori (che invece poco dopo ne ribadiva la
presenza, come nella sua risposta del 17.07.2017).
Emerge quindi una palese contraddizione, che viene rimarcata inoltre, nella stessa
perizia del 24.11.2014, dall’attestazione di una CL 80% dell’A. come casalinga.
Per cui visto il tempo trascorso, viste le
contraddizioni citate, si rende necessario l’aggiornamento degli atti medici ed
una rivalutazione globale dello stato di salute dell’A. anche sotto il profilo
neurologico.” (doc. IV/3);
- stante quanto
sopra, posto in particolare come sulla base della perizia reumatologica di
decorso del novembre 2015 del dr. __________ non si possa pacificamente
ritenere che, come evidenziato nel gravame, vi sia stato effettivamente (sino
al momento dell’emanazione della contestata decisione, ossia il 29 maggio 2017)
una modifica della situazione invalidante giustificante la soppressione – con
effetto da febbraio 2016 – della prestazione riconosciuta dal 1° settembre
2013, come osservato dal SMR (cfr. supra) il caso necessita di nuova valutazione
medica (anche dal profilo neurologico) con conseguente nuovo esame anche delle
capacità dell’assicurata a svolgere le mansioni domestiche;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchè ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
necessitino di essere completati e come si sia in presenza di lacune che
l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere a colmare prima dell’emanazione del
querelato provvedimento, si giustifica senz’altro il rinvio degli
atti ad essa affinché proceda nel senso sopra indicato. In
esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai
sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere
rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
- stante l’esito del gravame, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che in concreto
appare equo quantificare in fr. 2'000.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 29
maggio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Uf-ficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'000.--
per ripetibili (IVA inclusa);
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti