32.2017.109
Rendita temporanea. Conferma della valutazione medico-teorica, dell'esigibilità lavorativa in attività adeguate nonostante la problematica agli arti superiori ed all'età (58 anni al momento della deci
19 febbraio 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.109
BS/sc
Lugano
19 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata il __________ 1959, nel dicembre 2013 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per i postumi di un infortunio occorsole al polso sinistro (doc.
5 incarto AI).
Acquisita
la documentazione medica dall’assicuratore contro gli infortuni (in casu: __________),
tra cui il rapporto 10 febbraio 2016 della perizia bisciplinare a cura dell’__________
di __________ (__________), vagliata dal SMR (Servizio medico regionale
dell’AI), con decisione 30 maggio 2017, preavvisata il 28 ottobre 2016, l’Ufficio
AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera temporanea dal 1° giugno
2014 sino al 31 luglio 2016 risultando successivamente un grado d’invalidità
non pensionabile del 10%.
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto
ricorso postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera
anche dopo il 1° agosto 2016. In via subordinata chiede il rinvio degli atti per
ulteriori accertamenti. Contestata è sia la valutazione medico-teorica sia
quella economica (esigibilità in attività adeguate). Dei singoli motivi verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente ha chiesto di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha
chiesto la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso la rendita
intera con effetto al 31 luglio 2016.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF
131 V 120; DTF 125 V 143).
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V
30).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla
data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è
causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.5. Va
ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI
coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF
127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il
singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità
al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro
assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni
(DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999
nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni
non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che
quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che
dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione
invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione
dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia
tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il principio del
coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito
non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro
assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione
del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.7. Nella
presente fattispecie, l’Ufficio AI ha richiamato dall’assi-curatore LAINF la
documentazione relativa all’infortunio al polso sinistro occorso il 13 giugno
2013.
In
quell’ambito la ricorrente è stata visitata dal dr. __________, il quale con
rapporto 18 giugno 2015 ha posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
Esiti di infortunio in data 13 giugno 2013 a seguito
del quale la paziente ha subito
·
contusioni al gomito sinistro,
ginocchio sinistro e spalla sinistra senza lesioni traumatiche maggiori e
guarite;
·
contusione-distorsione del polso
sinistro con lesione della cartilagine fibro triangolare alla sua inserzione
ulnare, sofferenza all’articolazione radio-ulnare distale nonché allungamento
del legamento luno-piramidale con edema del semi-lunare.
Esiti
di artroscopia diagnostica del polso sinistro in data 25 agosto 2014 associata
a rifissazione aperta della fibrocartilagine triangolare.
Attualmente è stata accertata una nuova
ri-rottura della pars ulnare della cartilagine fibro triangolare sinistra
mediante artro-risonanza magnetica del maggio 2015.” (pag. 102 incarto LAINF)
L’assicurata
è stata valutata inabile al lavoro al 100% (pag. 103 incarto LAINF).
L’assicuratore
LAINF ha poi fatto esperire una perizia bisdisciplinare (reumatologica e
chirurgo/traumatologica) da parte dell’__________ – __________ (__________).
Nel rapporto 10 febbraio 2016 gli specialisti, dopo aver proceduto alla consueta
anamesi, riportate le medesime diagnosi poste dal dr. __________ – alle quali
si aggiunge la diagnosi di ricostruzione in fibrocartilagine del pars ulnare
eseguita il 16 settembre 2015, dopo la prima perizia – hanno ritenuto l’assicurata
totalmente inabile nella sua ultima attività di ausiliaria di pulizia e in
cucina presso una casa anziani a far da tempo dall’infortunio del 13 giugno
2013. In attività adeguate i periti hanno valutato da subito un’abilità al 50%
e, da aprile 2016, al 100% in attività adeguate che in sostanza non sollecitino
il polso sinistro. Va qui rilevato che i periti hanno valutato l’assicurata
abile al 50% in attività amministrative e di segretariato, mansioni che la
stessa aveva precedentemente svolto per 30 anni in una banca, a condizione che
venga utilizzata un’ortesi stabilizzante l’arto infortunato. Prevedendo la fine
dell’uso di tale ortesi al mese di aprile, essi hanno ritenuto una piena
abilità lavorativa (cfr. punto no. 3, pagg. 25 e 26 della perizia).
Riguardo
a quest’ultimo aspetto, la ricorrente fa riferimento allo scritto 28 aprile
2015 del dr. __________ (sostituto direttore della __________ all’Ospedale __________
di __________) all’assicuratore LAINF in cui precisa che l’assicurata non è
abile quale impiegata di commercio ed ausiliaria di pulizia (doc. 62 incarto
LAINF), valutazione oramai superata ed attualizzata dalla perizia bisciplinare.
Del resto, nel successivo rapporto 30 novembre 2016 al medico curante
dell’assicurata il citato specialista ha ritenuto che con l’arto in questione
possono essere esercitate attività leggere, senza colpi e vibrazioni (“…das
Handgelenk ist für leichte Tätigkeiten belastbar, ohne Schläge oder Vibrationen”
doc. 90 incarto AI), così come concluso nella citata perizia bidisciplinare.
Non
avendo riscontrato affezioni extra infortunistiche, con rapporto finale 2
ottobre 2016 il dr. __________ del SMR ha fatto propria la succitata perizia,
valutando l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dal 13 giugno
2013, ma abile al 100% da aprile 2016 in attività che non necessitano la manipolazione
di oggetti con la mano sinistra, rispettivamente con entrambe le mani (doc. 79
incarto AI).
Con
il presente ricorso l’assicurata sostiene anzitutto che la situazione medica
non è stata esaurientemente acclarata, facendo riferimento al rapporto 5 maggio
2017 del dr. __________ dell’__________ concernente il polso sinistro. Certo
che, come rilevato nel ricorso, il citato specialista dall’esame radiologico ha
costatato una degenerazione di tipo artrosico al polso sinistro, una marcata
inclinazione radiale del radio ed una dorsalizzazione dell’ulna. Inoltre, lo
specialista discute di eventuali trattamenti e ritiene opportuno procedere ad
un’artroscopia diagnostica per valutare la situazione dell’ARUD (doc. B).
Ora,
occorre rilevare che rispetto alla perizia del 2016 la situazione clinica è
rimasta invariata, così come correttamente rilevato nelle annotazioni 18 luglio
2017 del SMR (V). Che poi non vi sia chiarezza sul trattamento da eseguire non
è rilevante in questa procedura. Vero che l’assicurata è fortemente limitata
nell’utilizzare l’arto interessato dall’infortunio, ma ciononostante – e qui
sta il punto – può almeno esercitare ancora diverse attività adeguate che
tengano conto della summenzionata limitazione fisica, aspetto che verrà
esaurientemente trattato nel prossimo considerando.
Nondimeno
va fatto presente che anche l’assicuratore LAINF, facendo propria la suddetta perizia,
ha ritenuto l’assicurata, con effetto dall’aprile 2016, pienamente abile in
lavori di segreteria ed altre mansioni amministrative e commerciali, negando,
fra l’altro, il diritto ad una rendita (cfr. decisione formale 23 dicembre 2016
in doc. 97 incarto AI, la cui opposizione non è stata ancora evasa. A tal
riguardo cfr. doc. VIII).
In
queste circostanze, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, la dettagliata e convincente perizia del dell’__________
va confermata.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento degli ulteriori accertamenti richiesti dall’insor-gente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. L’assicurata
ritiene non esigibile, vista la sua età (58 anni al momento della decisione
contestata) ed avendo il braccio praticamente inutilizzabile, lo svolgimento di
attività semplici e ripetitive.
Va
rammentato che all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno e deve di
conseguenza intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, essendo
tenuto a trovare, accettare o conservare ogni attività esigibile adeguata alla
sua invalidità come anche procedere a tutti i cambiamenti per sfruttare al
meglio la capacità lavorativa residua (cfr. Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità, marginale 1408.1).
Ai
fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,
consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell’im-possibilità congiunturale di trovare un
posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il
caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è
possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016
del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Detta
ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal
fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di
chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle
attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute
e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5
luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo
alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid.
3.5).
Nel
caso in esame, in sede di risposta rettamente l’ammini-strazione ha riportato la
giurisprudenza riguardo all’esigibilità lavorativa in assicurati con problematiche
agli arti superiori. In particolare, così come elencato nella STCA 32.2015.114
del 27 giugno 2016 consid. 2.6, ossia:
"
In una sentenza 35.1997.23 dell'11
settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8
maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del
lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano
sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle
prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima
conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi
e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in
grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di
forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio
2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività
lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da
parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Infine, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009 e con riferimento alla
pronunzia 9C_418/2008 del 17 settembre 2008, consid. 3.2.2, l’Alta Corte ha
precisato che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano
dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio.”
Quindi di principio
l’insorgente, a prescindere dalle attività
amministrative, può ancora esercitare diverse mansioni lavorative adatte al suo
stato di salute.
In
merito all’età (58 anni al momento della decisione contestata), va fatto presente
quanto segue.
Nella
STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora ragionevolmente
esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato
una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse
un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che
ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter
beneficiare di una rendita di vecchiaia.
In
una sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006, l’Alta Corte ha ritenuto che
un’assicurata 61enne, considerata ancora abile nella misura del 50% nella sua e
in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di
reperire un impiego sul mercato equilibrato.
Ancora, nella STF I 500/06 del
30 agosto 2007 il TF ha osservato:
" (…)
4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione
lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le
particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età
o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una
rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a
una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di
fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.
1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una
nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al
momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni
dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,
svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di
lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per
contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17
luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).
(…)”
Ritornando
alla fattispecie concreta, sulla scorta della suevocata giurisprudenza, questo
TCA ritiene da una parte che l’assicurata può mettere a frutto la sua residua
capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che essa
ha ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento, dall’altra parte
che essa può svolgere attività semplici e ripetitive.
2.9. Per
quel che concerne la definizione del grado d’invalidità, rimasto incontestato,
questo TCA non può che rinviare a quanto correttamente rilevato nella decisione
contestata:
"
(…)
Reddito da valido
All’insorgenza del danno alla salute il contratto di
lavoro (ausiliaria servizio alberghiero) era già stato rescisso e pertanto,
nella condizione di reperire un nuovo impiego in qualsivoglia attività, si fa
riferimento ai dati statistici ufficiali RSS (categoria per attività semplici e
ripetitive) editi periodicamente dall’Ufficio federale di statistica che corrispondono
a Fr. 52'225.-- annui.
Reddito da invalido
In conformità alla vigente giurisprudenza, in
considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,
al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi
periodicamente dall’ufficio federale di statistica.
Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale
delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13).
Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato
in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).
Considerando una capacità di lavoro del 100%,
praticando la riduzione del 10% (riduzione complessiva dal reddito da invalido
del 10% per attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche
teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla
realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito
d’invalido di Fr. 47'002.--.
Nello specifico raffrontando il reddito annuo
conseguibile in assenza del danno alla salute (Fr. 52'225.--) con quello
ottenibile in un’attività adeguata allo stato di salute (Fr. 47'002.--),
risulta una perdita di guadagno del 10%. (…)” (pag. 252-253 incarto AI)
Va
osservato che pur applicando, per ipotesi di lavoro, la riduzione massima del
25% l’assicurata, successivamente all’agosto 2016, non presenterebbe un grado
d’invalidità pensionabile.
Visto
quanto sopra, l’amministrazione
ha correttamente soppresso la rendita intera a partire dal 1° agosto 2016,
ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato al mese
di aprile 2016 - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI
(cfr. consid. 1.2).
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico
dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.11. Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
Considerandi
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i
motivi di una soppressione di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione
atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della
pronunzia contestata.
In
simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500.--
sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti