32.2017.11
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni dell'assicurato. Ricorso respinto ma rinvio all'amministrazione per valutare nuova documentazione alla stregua di una nuova domanda di presta
16 agosto 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.11
FC
Lugano
16 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° dicembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel
mese di agosto 2008 RI 1, nato nel 1961, già attivo come addetto alle pulizie e
operaio, ha inoltrato una prima domanda di prestazioni (doc. AI 50/1-6), che è
stata evasa mediante una decisione del 22 aprile 2010 con la quale
l’amministrazione gli ha concesso un quarto di rendita limitata nel tempo dal 1°
febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 (doc. AI 38 e 41).
Una
nuova domanda di prestazioni, del 16 novembre 2015, è stata evasa dall’Ufficio
AI mediante una decisione di non entrata in materia dell’11 febbraio 2016.
L’assicurato
ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni in data 23 settembre 2016. L’Ufficio
AI, dopo aver invitato l’assicurato, tramite il suo legale avv. RA 1, a produrre
la preannunciata documentazione medica entro il 30 novembre 2016, mediante
decisione del 1° dicembre 2016, preceduta da un progetto del 28 settembre 2016,
non è entrato nel merito della domanda, non avendo l’interessato dimostrato una
rilevante modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 63).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal suo legale, ha
interposto il presente ricorso, con il quale postula l’annullamento della
decisione contestata, l’esecuzione di una perizia medica e quindi la
concessione di una rendita di almeno un quarto.
Produce
documentazione già agli atti oltre a rapporti del dr. __________ dell’8
novembre e del 21 dicembre 2016, e un referto radiologico dell’Ospedale di __________
dell’11 gennaio 2017 (doc. I e allegati).
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata, rilevando che la documentazione medica
prodotta con il gravame è tardiva e che al riguardo il medico SMR dr. __________,
nell’annota-zione del 2 febbraio 2017, ha comunque concluso che “(…) dalla
documentazione non risulta una patologia invalidante. Non risulta certificata
una IL prolungata. Il rapporto del 21 dicembre 2016 non evidenzia un’evoluzione
negativa. (…)” (IV).
1.4. Con
scritti del 20 febbraio e 20 marzo 2017 l’assicurato, assistito dal suo legale,
ha prodotto ulteriori atti medici (doc. VI e VIII) sui quali l’amministrazione,
dopo aver interpellato il medico SMR, si è espressa con osservazioni 27 marzo
2017 nel senso che “la documentazione di ordine medico versata agli atti non
è idonea ad inficiare le risultanze di cui alla decisione impugnata” (doc.
X).
1.5. L’assicurato,
sempre tramite il suo rappresentante, ha nuovamente prodotto documentazione in
data 4 e 13 luglio e 3 agosto 2017 in relazione ad un ricovero ospedaliero a causa
di un infarto patito il 29 giugno 2017 (doc. XII, XIII, XV). La documentazione
è stata trasmessa all’Ufficio AI.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni pre-sentata dall’assicurato il 23 settembre
2016.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza
e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3;
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198
consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41
vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda
di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 64 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF
116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione
è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264
Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella
STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, con decisione del 22 aprile 2010
l’amministrazione ha attribuito al ricorrente un quarto di rendita limitata nel
tempo dal 1 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 (doc. AI 38 e 41). La decisione –
cresciuta incontestata in giudicato – è stata presa sulla base di un rapporto della
dr.ssa __________ e del dr. __________ del SMR del 5 ottobre 2009 che, poste le
diagnosi invalidanti di “Sindrome del nervo ulnare di sinistra, lombalgia e
dorsalgia cronica su alterazioni degenerative multisegmentali, gonalgia
maggiore a destra rispetto a sinistra in gonartrosi di grado moderato”,
aveva concluso che l’assicurato andava considerato inabile in ogni attività in
misura completa dal 17 gennaio al 31 luglio 2008 e del 50% dal 1 agosto al 4
ottobre 2009; successivamente egli andava reputato inabile al 30% nella sua
attività di operaio (capacità lavorativa sull’arco di una giornata intera con
riduzione del rendimento del 30%), mentre che in un’attività leggera adeguata
l’abilità era da considerare nuovamente piena (doc. AI 29). Interpellato il
consulente professionale, che ha stabilito per il periodo dal gennaio al 4
ottobre 2009 un conseguente grado di invalidità del 42%, l’amministrazione ha riconosciuto
un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2009 (versata
tuttavia solo dal 1 febbraio 2009 essendo la domanda tardiva) al 31 gennaio
2010 (ossia trascorsi 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute) (doc. AI
34).
Sulla
nuova domanda di prestazioni del 16 novembre 2015 l’amministrazione non è
entrata nel merito, non essendo stata comprovata una modifica della situazione
(cfr. la decisione di non entrata in materia dell’11 febbraio 2016; doc. AI 57).
L’assicurato
ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni in data 23 settembre 2016,
limitandosi, per quanto riguarda il danno alla salute, a
rimandare alla documentazione “già in vostro possesso” (doc. AI 62). Nell’ambito
delle osservazioni al progetto di decisione del 28 settembre 2016, con cui
l’amministrazione statuiva la non entrata in materia, l’assi-curato, tramite il
suo legale, aveva inizialmente preannunciato l’invio di documentazione medica,
che tuttavia, malgrado l’assegnazione di un ulteriore termine scadente il 30
novembre 2016, non è pervenuta (doc. AI 66). Di conseguenza, con l’atto
contestato del 1° dicembre 2016 l’Ufficio AI ha confermato la non entrata in
materia in assenza di atti medici oggettivanti un peggioramento dello stato di
salute con patologie invalidanti.
Nelle more
della presente procedura ricorsuale l’assicurato, tramite il suo legale, ha
prodotto documentazione medica già presentata in occasione della domanda di
prestazioni del 16 novembre 2015 - rapporto del Servizio di oftalmologia
dell’Ospedale __________ di __________ del 25 settembre 2013 e convocazioni allegate,
lettera di dimissione dell’11 gennaio 2014 dell’Ospedale di __________,
certificato del dr. __________ del 12 luglio 2012 e referto di
un’elettroneurografia esperita il 7 febbraio 2008 – e sulla quale (unitamente ad
altri atti) l’amministrazione aveva statuito mediante la decisione di non entrata
in materia dell’11 febbraio 2016, cresciuta incontestata in giudicato.
Ha prodotto anche
nuova documentazione e meglio un referto 16 marzo 2016 relativo ad una visita
eseguita il 23 febbraio 2016 presso la Clinica oftalmologica di __________, un
rapporto operatorio relativo ad un intervento oftalmologico di revitrectomia eseguito
l’8 giugno 2016 a __________, un referto relativo al controllo postoperatorio
sempre a __________ il 12 luglio 2016 (che ha evidenziato il successo
dell’intervento e un chiaro miglioramento della situazione oftalmologica), un rapporto della dr.ssa __________ dell’8 novembre 2016 che
riassume la precedentemente documentazione relativa ai trattamenti e interventi
subiti a __________ e __________ (attestante un Visus >0. 8 bilaterale, “la
presenza di corroidosi miopica e corpi mobili a livello OD, Stato dopo
revitrectomia il 8. 6.201 6 a __________”) ma che non certifica alcuna
inabilità lavorativa, un ulteriore attestato della dr.ssa __________ del 21
dicembre 2016 (certificante un visus bilaterale migliorato di < 0. 9) e
infine un referto radiologico dell’11 gennaio 2017 relativo ad un’ecografia
delle parti molli bilaterale (attestante “ispessimento focale del nervo
ulnare sinistro nel suo decorso all’altezza dell’epicondilo omerale mediale e
nel tunnel cubitale al terzo prossimale, senza identificare una chiara causa
compressiva sul nervo stesso. Non segni di lussazione del nervo ulnare bilateralmente
nelle manovre dinamiche”). In corso di causa l’assicurato ha ulteriormente
prodotto documentazione fotografica, una lettera del dr. __________ (gastroenterologo)
indirizzata al curante dell’assicurato - concernente una gastroscopia eseguita
il 24 febbraio 2017 che ha evidenziato una gastrite microscopica e la malattia
da reflusso già nota (doc. BB) - e infine un rapporto del 13 marzo 2017 del dr.
__________, chirurgo della mano, in relazione al noto problema lamentato al
polso (doc. CC).
In merito alla
documentazione prodotta il dr. __________ del SMR nella sua Annotazione del 27
marzo 2017, ha affermato :
" (…)
Valutazione SMR 2.2.2017:
dalla documentazione non risulta una
patologia invalidante. Non risulta certificata una IL prolungata.
Ulteriore documentazione presentata:
Rapporto dr. __________ del 13.3.2017:
- Problematica: nota sindrome ulnare a
sinistra
- Si discute ev. intervento (come già
proposto nel 2008)
Non entro in merito a delle immagini
relativa ad una gastroscopie essendo queste prive di ogni rilevanza
medico-clinica.
In conclusione: assenza di nuovi elementi,
ricordo che la problematica del nervo ulnare era già presente in occasione della
precedente decisione. (doc. X1).
L’assicurato
ha infine ancora prodotto un attestato di degenza presso il __________ dal 29
giugno 2017 per l’insorgenza di una “sindrome coronarica acuta tipo STEMI
inferiore su malattia coronarica bivasale” (doc. XII/1), una lettera di
trasferimento dei sanitari del __________ all’Ospedale di __________ del 6
luglio 2017 (doc. DD) e la lettera d’uscita dell’Ospedale di __________ riferente
della degenza dell’assicurato protrattasi dal 5 al 14 luglio 2017 per la cura dell’infarto
patito il 29 giugno 2017 (doc. XV).
:
2.6. Nel caso in esame
all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica delle sue condizioni
di salute non è stata resa verosimile nell’ambito della procedura
amministrativa, quindi prima dell’emanazione del querelato provvedimento, deve
essere prestata adesione.
In effetti va
rilevato che in fase amministrativa l’assicurato ha presentato la sua nuova
domanda di prestazioni senza allegare alcuna documentazione (doc. AI 62).
Nemmeno in seguito, malgrado la richiesta in tal senso dell’Ufficio AI (cfr.
scritto 7 novembre 2016, doc. AI 66), egli ha provveduto a far pervenire atti
medici idonei a comprovare la sua situazione e in particolare la modifica delle
sue condizioni, nel senso di un peggioramento rispetto alla situazione accertata
nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 22 aprile 2010 rispettivamente
del 11 febbraio 2016. Nemmeno successivamente al progetto di decisione di non
entrata nel merito del 28 settembre 2016 l’assicurato, da quel momento oltretutto
patrocinato dal suo legale (doc. AI 65), ha fatto pervenire certificazioni
mediche.
Solo dopo
l’emanazione della decisione impugnata, e quindi tardivamente, l’assicurato ha
prodotto atti medici.
Ora, secondo
la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in
materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in
considerazione in quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con
sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’ammi-nistrazione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva
accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per
rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove
l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle
prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici,
che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di
acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza
rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla
base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di
cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Nella
fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso e con
gli scritti 20 febbraio e 20 marzo 2017 e, quindi, tardivamente, non può quindi
modificare l’esito della presente vertenza. In proposito va in ogni modo detto che
la stessa non sembrerebbe comunque idonea a comprovare una patologia
invalidante o un’inabilità lavorativa; né del resto la stessa lascia trasparire
una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame
materiale dei diritti del richiedente avvenuto nell’ambito delle precedenti
decisioni, come con pertinenza affermato il 27 marzo 2017 dal SMR dopo esame
della documentazione prodotta (cfr. doc. X/1).
Per quanto d’altro
canto riguarda la documentazione prodotta con gli scritti 4 e 13 luglio 2017 e
3 agosto 2017 - che riferisce di un infarto patito dal ricorrente in data 29
giugno 2017 - va detto che in ogni modo il denunciato peggioramento costituito
dall’insorgenza della patologia cardiaca configura una circostanza senza
ripercussioni sull’esito dell’odierno giudizio che, come anticipato (cfr.
consid. 2.3), si deve limitare a valutare la fondatezza del provvedimento di
non entrata nel merito del 1. dicembre 2016 (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.
1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
In conclusione non avendo l’assicurato reso
validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione
della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con
quest’ultima merita conferma.
Alla
luce della documentazione prodotta che riferisce dell’insorgenza della nuova
problematica cardiologica questo TCA ritiene comunque indicato inviare gli atti
all’Ufficio AI affinché esamini tali certificazioni (segnatamente i doc. XII/1,
DD, XV/1 e in particolare i rapporti 6 luglio 2017 del __________ e 14 luglio
2017 dell’Ospedale di __________) alla stregua di una nuova domanda di prestazioni
e valuti l’eventuale entrata in materia rispettivamente, nell’affermativa, esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al
diritto dell’assicurato a prestazioni AI.
2.7. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
Considerandi
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli
atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti