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Decisione

32.2017.11

Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni dell'assicurato. Ricorso respinto ma rinvio all'amministrazione per valutare nuova documentazione alla stregua di una nuova domanda di presta

16 agosto 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al

diritto dell’assicurato a prestazioni AI.

2.7. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

Considerandi

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti