32.2017.110
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12 marzo 2018Italiano66 min
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Incarto
n.
32.2017.110
FS
Lugano
12 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970 e di
professione parrucchiera, nell’ottobre 2001 ha inoltrato la prima richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. AI 3/8-14).
Con decisione del 10
ottobre 2002 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una
rendita intera dal 1. gennaio 2001 al 31 gennaio 2002 (doc. AI 16/40-44).
1.2. Nel mese di dicembre 2002
l’assicurata ha inoltrato la seconda richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. AI 19/51-57).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso – fra cui, in particolare, la perizia
pluridisciplinare del SAM del 9 marzo 2004 (doc. AI 37/92-128) e la valutazione
del 4 agosto 2004 della segretaria-ispettrice (doc. AI 42/136-138) – con
decisioni del 24 novembre 2004, cresciute incontestate in giudicato, l’ufficio
AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità 100%) dal 1. febbraio al 30 aprile 2002 ed in seguito il diritto
ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 44%) dal 1. maggio 2002 in avanti
(doc. AI 46/144-147 e 47/148-149).
1.3. L’amministrazione, nell’ambito
delle revisioni intraprese d’ufficio nel dicembre 2004, agosto 2007 e dicembre
2012 (doc. AI 49/153-154, 62/181-182 e 82/238-242), ha confermato il diritto ad
un quarto di rendita con le relative comunicazioni del 23 agosto 2005, 10
dicembre 2008 e 25 aprile 2013 (doc. AI 59/174-175, 76/227-228 e 92/309-310).
1.4. La revisione intrapresa nel
dicembre 2013 (doc. AI 94/316-319) – vista, in particolare, la perizia
psichiatrica del CPAS del 2 giugno 2014 sub doc. AI 107/346-355) – è
sfociata nella decisione del 18 agosto 2014 (doc. AI 116/366-368), cresciuta
incontestata in giudicato, con la quale l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
aumento e confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 116/366-368).
1.5. L’Ufficio AI, nell’ambito
della revisione intrapresa nell’aprile 2015 (doc. AI 117/369-373) –
ritenuto l’inizio, nel dicembre 2014, di una nuova attività lavorativa
dipendente presso una casa per anziani quale collaboratrice d’animazione (doc.
AI 119/374-381) e visto il nuovo grado d’invalidità del 32% (doc. AI 125/395 e
126/396) –, con decisione del 15 ottobre 2015, preavvisata il 7
settembre 2015 (doc. AI 127/397-398) e cresciuta incontestata in giudicato, ha
soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto retroattivo al 1. marzo
2015 (doc. AI 134/414-416).
Con scritto del 30
novembre 2015 (doc. AI 139/423) – dopo che, viste la suddetta decisione
di soppressione del 15 ottobre 2015 e quella di restituzione del 21 ottobre
2015 (doc. AI 135/417-418 che stabilisce la restituzione delle prestazioni
versate da marzo a ottobre 2015), l’avv. __________ aveva chiesto all’Ufficio
AI la trasmissione dell’intero incarto (doc. AI 138/421 e 136/419) –
l’assicurata ha comunicato all’amministrazione di non essere in grado di
versare in un’unica volta l’intera somma di fr. 4'664.-- e ha chiesto di poter
procedere alla restituzione tramite un pagamento rateale mensile di 200 franchi.
1.6. Nel mese di luglio 2016
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 144/440-448).
Con decisione del 30
maggio 2017, preavvisata il 6 aprile 2017 (doc. AI 181/555-559) e oggetto della
presente vertenza – visti la perizia reumatologica del 19 dicembre 2016
del dr. __________ (doc. AI 171/506-517), la perizia psichiatrica del __________
del 9 gennaio 2017 (doc. AI 177/524-547), il rapporto finale del 3 aprile 2017
con l’annotazione del 12 maggio 2017 del medico SMR dr. __________ e le tabelle
con allegata la riduzione del reddito ipotetico da invalido allestite il 5
aprile 2017 (doc. AI 182/560-563) – l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. aprile 2016 (media
retrospettiva) e ad una mezza rendita dal 1. luglio al 30 novembre 2016 (tre
mesi dopo la modifica della capacità al guadagno ex art. 88a OAI).
Essendo la domanda tardiva
nessuna prestazione è stata versata visto che al momento della nascita del
diritto alla rendita nel mese di gennaio 2017 (sei mesi dopo la domanda del
luglio 2016 ex art. 29 cpv. 1 LAI) il grado d’invalidità non raggiungeva la
soglia minima pensionabile del 40%.
1.7. Contro la decisione del 30
maggio 2017 l’assicurata, tramite l’avv. __________ dello studio legale RA 1,
ha inoltrato il presente ricorso con il quale – contestata la
valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui si dirà in
seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via
principale, il riconoscimento del diritto ad una rendita intera (senza
specificare esattamente da quando) anche dopo il 30 novembre 2016,
subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
medici e economici.
1.8. Con la risposta di causa –
con argomentazioni di cui si dirà nel merito – l’Ufficio AI ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.9. Con scritto del 29 agosto
2017 (dopo aver ottenuto le chieste proroghe del termine; VI, VII, VIII e IX)
l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni e ha trasmesso il
rapporto medico del 28 agosto 2017 della dr.ssa __________ (X e X/1).
1.10. L’Ufficio AI, con osservazioni
dell’8 settembre 2017 – visti il rapporto complementare del __________ del 1.
settembre 2017 e l’annotazione del 7 settembre 2017 del medico SMR dr. __________
–, si è confermato nella domanda di reiezione del gravame (XII e XII/1-3).
1.11. Con scritto del 20 settembre
2017 l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto medico del 19 settembre 2017
della dr.ssa __________ e chiesto la produzione della documentazione medica
relativa all’ultima degenza in clinica (XIV e XIV/1).
Il 27 settembre 2017
l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la documentazione ricevuta dopo il ricorso
(XVI e XVI/1-4).
1.12. Con lettera del 16 ottobre
2017, dopo la chiesta proroga del termine (XVIII e XIX), l’insorgente ha
trasmesso al TCA il rapporto d’uscita del 7 agosto 2017 inerente il ricovero
dal 5 settembre al 7 agosto 2017 presso la Clinica __________ (XX e allegato
doc. G).
1.13. Con osservazioni del 25
ottobre 2017 – vista l’annotazione del 19 ottobre 2017 nella quale il dr. __________
ha rilevato che il rapporto d’uscita della Clinica __________ si riferisce ad
una condizione successiva alla data della decisione impugnata (cfr. XXII/1) –
l’Ufficio AI ha chiesto di respingere ricorso (XXII).
1.14. Con scritto del 22 gennaio
2018 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato medico del 15 gennaio 2018
con il quale la dr.ssa __________ certifica un’ulteriore degenza presso la Clinica
__________ dal 13 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 e attesta un’incapacità
lavorativa del 100% a tempo indeterminato (XXIV e XXIV/1).
1.15. Con osservazioni del 2
febbraio 2018, trasmesse per conoscenza all’insorgente (XXVII), l’Ufficio AI ha
ribadito che un eventuale peggioramento dello stato di salute esula dalla
presente vertenza (XXVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere
se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. aprile 2016 e ad una mezza rendita dal 1. luglio al 30
novembre 2016 (tre mesi dopo la modifica della capacità al guadagno ex art. 88a
OAI), negando tuttavia il versamento a prestazioni essendo la domanda tardiva
(cfr. consid. 1.6).
L’insorgente postula
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una
rendita intera anche dopo il 30 novembre 2016 e, subordinatamente, il rinvio
degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e economici
(cfr. consid. 1.7).
Quanto, innanzitutto,
all’asserita violazione del diritto di essere sentita – “(…) la decisione
querelata, nemmeno motivata (e che pertanto viola il diritto di essere
sentito), deve essere annullata (…)” (I, pag. 9) – va rilevato quanto
segue.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,
quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U
397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.
L’amministrazione nella
decisione del 30 maggio 2017 ha esposto, seppur succintamente, i motivi che
l’hanno condotta a stabilire i diversi gradi di incapacità lavorativa nel tempo
in qualsiasi attività, indicando di essersi basata, dal profilo medico, sulle
risultanze delle perizie del dr. __________ e del __________ che sono state
sottoposte al SMR che ha ritenuto un peggioramento momentaneo, precisando che
dal 1. agosto 2016 lo stato di salute è sovrapponibile al passato.
Per quanto concerne
l’aspetto economico l’Ufficio AI ha indicato che in applicazione della media
retrospettiva l’anno di carenza è raggiunto con il 1. aprile 2016 e illustrato il
calcolo effettuato per giungere al grado di invalidità del 58%, descrivendo
anche come è giunto a determinare il reddito da valido e il reddito da
invalido. L’Ufficio AI ha inoltre fatto notare che un’inchiesta domiciliare per
l’attività di casalinga non è stata effettuata in quanto ritenuta salariata a
tempo pieno. Pertanto, l’amministrazione ha spiegato il motivo per cui
l’assicurata ha diritto a una rendita temporanea di invalidità precisando che
le prestazioni non vengono tuttavia versate essendo la domanda tardiva. Ella ne
ha quindi preso conoscenza e ha potuto contestarlo con il ricorso a questo
Tribunale.
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché
l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2
e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella DTF 133 V 263,
chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18
settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41
vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1.
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3
dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al riguardo nella DTF 140
V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da
quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita
temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento
assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più
presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art.
88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.
L’art. 88a cpv. 2 OAI è
applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF
8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Va ancora rilevato che
nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015
IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per
il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una
notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”
(regesto della DTF 141 V 9).
2.4. Nella fattispecie in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.6), l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova
domanda di prestazioni del mese di luglio 2016.
L’amministrazione – vista
la “richiesta perizia” del 13 ottobre 2016 con la quale il medico SMR
dr. __________ ha indicato la necessità di procedere ad una perizia
bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) (doc. AI 151/476) – ha ordinato
una perizia psichiatrica a cura del __________ (doc. AI 152/477-481) e una
reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 157/487-489).
Nella perizia del 19
dicembre 2016 (doc. AI 171/506-517), il dr. __________, FMH in reumatologia –
descritta l’anamnesi (famigliare, personale remota, sociale e professionale),
indicati i dati soggettivi (anamnesi e affezione attuale) e quelli oggettivi
(status reumatologico e esami radiologici) e poste le seguenti diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) - sindrome pan-vertebrale su
alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S,
tendenza ipercifotica, alterazioni degenerative prevalentemente al passaggio
lombare con condrosi L4-L5 e L5-S1 - periartropatia omero-scapolare
tendinopatica e artrosi acromio-clavicolare e stato dopo intervento chirurgico
di borsectomia sottoacromiale e acromio-plastica il 23.08.2001 per una
tendinite calcificata - fibromialgia di tipo primaria in relazione con una
sindrome ansioso-depressiva (…)” (doc. AI 171/513) –, circa la
capacità lavorativa e le possibilità di miglioramento si è così espresso:
"
(…)
5. GRADO DI CAPACITA DI LAVORO
IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA
PRIMA DELL'lNSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Si tratta di una assicurata che ha
svolto le attività professionali di parrucchiera e di estetista nonché di
manicure e pedicure.
Ha un diploma di parrucchiera e ha
seguito dei corsi di estetista.
Ha interrotto l'attività
professionale definitivamente nel 2014.
Ha lavorato come dipendente e come
indipendente.
A partire dal dicembre del 2014
lavora quale animatrice presso la casa anziani __________ a __________ con un
contratto all'80%. A partire dal 12.12.2014 è in incapacità lavorativa, al 70%,
per motivi psichiatrici.
Le problematiche più importanti in
questa assicurata sono di tipo psichiatrico. Queste hanno determinato
prevalentemente l'incapacità lavorativa dell'assicurata.
Essa ha beneficiato di una rendita
d'invalidità per un'incapacità lavorativa al 100% dal 01.02.2002 e al 44% dal
01.05.2002 fino al marzo di quest'anno [ndr. recte: marzo 2015]. Da allora via
la rendita d'invalidità è stata sospesa.
[…].
Clinicamente vi è una scoliosi a
forma di S della colonna vertebrale, una tendenza ipercifotica della parte alta
della colonna vertebrale stessa. La mobilità è piuttosto ben mantenuta con dei
dolori abbastanza contenuti.
Non vi sono segni compressivi o
irritativi radicolari o deficitari sensitivo o motorici.
Le indagini radiologiche da me
effettuate mostrano un'importante scoliosi sinistroconvessa al passaggio
toraco-lombare. Vi è una condrosi al segmento L4-L5 e L5-S1.
Per la spalla destra attualmente vi
è un'impotenza funzionale nell'abduzione e elevazione del braccio in particolar
modo contro resistenza. Vi è un arco dolente. Non vi è un vero e proprio test
d'impingement positivo. Non vi sono segni ai rottura a tutto spessore o
parziale della cuffia dei rotatori.
Le indagini radiologiche
effettuate, in particolar modo una RM della spalla destra del 2014 e le
radiografie convenzionali da me effettuate mostrano soprattutto un'artrosi
acromio-clavicolare, non vi sono calcificazioni e non vi sono segni di
omartrosi.
II quadro clinico è poi completato
da tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia di tipo
primario. Accanto al reperto clinico si associano per questa diagnosi anche
tutta una serie di disturbi funzionali e l'importante sindrome ansioso-depressiva.
5.1 Limitazioni funzionali
L'assicurata è limitata in attività
lavorative da svolgere col braccio destro con forza e contro resistenza
soprattutto se deve tenere il braccio destro alzato sopra l'orizzontale per un
periodo piuttosto prolungato.
Limitata in movimenti ripetitivi di
rotazione, abduzione ed elevazione del braccio destro.
Per quanto riguarda la colonna
toraco-lombare vi sono delle limitazioni in attività lavorative particolarmente
pesanti e non ergonomiche per la colonna vertebrale stessa.
L'attività sedentaria è da
considerare in parte limitata soprattutto se l'assicurata deve rimanere per
lungo tempo seduta.
La posizione in piedi cambiando
appoggio invece può essere mantenuta per lungo tempo.
Può alzare al massimo 7,5-10 kg
saltuariamente.
5.2 Incapacità lavorativa
nell'ultima attività professionale svolta
Per quanto riguarda l'ultima attività
professionale svolta di animatrice presso la casa anziani __________ a Savosa
l'assicurata può essere ritenuta inabile al lavoro nella forma del 20% da
riferire ad una riduzione del rendimento per un'attività lavorativa da svolgere
sull'arco di un'intera giornata.
Questo a partire dal novembre del
2008.
Per l'attività di casalinga
l'assicurata può essere considerata inabile al lavoro nella forma del 30%.
Per l'attività di parrucchiera
antecedentemente svolta ritengo l'assicurata inabile al lavoro nella forma del
60%. Mi rifaccio qui anche alla valutazione del collega reumatologo Dr. med. __________
del 2004. Rispetto a quella data ritengo che vi sia un certo peggioramento
delle condizioni di salute determinato soprattutto dal subentrare dei disturbi alla
colonna vertebrale e sulle alterazioni statiche e degenerative alla zona
lombare.
5.3 Capacità lavorativa
residua in un'attività lavorativa adatta
Ritengo l'attività lavorativa
attualmente svolta di animatrice presso la casa anziani __________ a __________
un'attività lavorativa adatta. Anche in un'attività adatta l'assicurata
presenta un'incapacità lavorativa del 20% da riferire a una riduzione del rendimento
per permettere all'assicurata pause più lunghe e più frequenti.
L'incapacità lavorativa da me
determinata per quanto riguarda le patologie all'apparato muscolo-scheletrico
non è da sommare in modo rilevante con quella determinata dalla perizia psichiatrica.
Questo per il fatto che ho tenuto conto nella mia valutazione peritale anche
dei disturbi diffusi a carattere somatoforme e che si riflettono nella diagnosi
di una sindrome fibromialgica.
Ricordo a questo proposito che il
collega Dr. med. __________ aveva posto la diagnosi di sindrome del dolore
cronico.
La prognosi per quanto riguarda i
disturbi all'apparato muscolo-scheletrico è da considerarsi moderatamente
favorevole in particolar modo per quanto riguarda i problemi degenerativi alla
colonna lombare ma anche per i disturbi alla spalla destra.
Per la sintomatologia dolorosa la
prognosi è poco favorevole.
Non vi sono segni di aggravamento
della sintomatologia.
Non vi sono a mio modo di vedere
difficoltà di reinserimento professionale. L'assicurata può ritornare per
quanto riguarda le problematiche solo di pertinenza reumatologica a svolgere
l'attività lavorativa che sta svolgendo attualmente presso la casa anziani __________
come dal contratto attualmente esistente.
Non ritengo che vi sia necessità di
un nuovo inserimento professionale in un'altra attività lavorativa.
Determinante per quanto riguarda la
continuazione di questa professione sono i disturbi di tipo psichiatrico.
6. POSSIBILITÂ DI
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI Dl SALUTE
Ritengo che l'assicurata dovrebbe
svolgere accanto a delle terapie di osteopatia anche della ginnastica per migliorare
la sua postura. In effetti tende in modo evidente a una ipercifosi della
colonna toracale.
Un rinforzamento a carattere
isometrico della muscolatura paravertebrale potrebbe aiutare nel mantenere un
miglior portamento.
Queste terapie non modificano la
capacità lavorativa dell'assicurata. (…)" (doc. AI 171/514-517).
Nella perizia del 9
gennaio 2017 (doc. AI 177/524-546), i dottori __________ e __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia e direttrice rispettivamente capo clinica del __________
– elencati gli atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica,
esposti i dati clinici (l’anamnesi, l’esame clinico secondo AMDP-System e gli
approfondimenti testali), la descrizione della giornata, attività e abitudini e
il trattamento psichiatrico attuale –, hanno posto la seguente diagnosi
con influsso sulla capacità di lavoro: “(…) Sindrome depressiva ricorrente
attuale episodio di media gravità in parziale remissione (F33.1) Sindrome da
dipendenza da benzodiazepine (F13.25) Disturbo misto della personalità (tratti
istrionici, immaturi) (F61.0) (…)” (doc. AI 177/543).
In sede di discussione e
circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti del CPAS si sono così
espressi:
"
(…)
7. DISCUSSIONE
Come
precedentemente sottolineato dal Dr __________ nella sua valutazione per il SAM
del 2004 l'assicurata presenta dei tratti conversivi e immaturi ed una tendenza
alla rimozione dei conflitti intrapsichici con conseguente somatizzazione.
Nelle relazioni sembra aver avuto o serie difficoltà nel superamento dei lutti
o, al contrario, un'estrema facilità a rompere i rapporti screditando
completamente gli altri e anche nella situazione con il cugino che sembra aver
preceduto il primo episodio di scompenso, non appare chiaro come possa esser
stato possibile che le siano stati sottratti tutti i clienti se non per una sua
superficialità e difficoltà nel comprendere bene l'intenzionalità degli altri.
Anche con il figlio l'assicurata sembra avere un rapporto a tratti non ben
proporzionato, se anche il coniuge dice che battibeccano come "marito e
moglie"; l'assicurata sottolinea ripetutamente che il figlio è la
fotocopia fisica a mentale dell'ex marito mostrando quindi un estrema
superficialità nell'analisi oltre che una sintesi che non fa che alimentare il
conflitto, vista l'idea che l'assicurata stessa ha dell'ex marito. Nella
modalità di gestire le relazioni interpersonali ed il modo di percepire le cose
e gli eventi manifesta una certa immaturità e superficialità e questo appare un
aspetto abbastanza pervasivo e costante fin dalla tarda adolescenza e pertanto
si può confermare la presenza di un disturbo della personalità misto
probabilmente legato anche alle esperienze traumatiche sottolineate dal Dr. __________
nella sua perizia fiduciaria che, tuttavia, non appare aver avuto un influsso
importante sulla capacità lavorativa in passato ed alcuni aspetti istrionici
potrebbero essere stati addirittura funzionali. Piuttosto gli aspetti
personologici sono importanti per quanto riguarda la patomorfosi del disturbo
depressivo che presenta caratteristiche di atipicità, la costante presenza di
una quota ansiosa similpanica elevata (durante gli episodi depressivi)
associata a permanenti fobie che si sono sviluppate a partire dal secondo
episodio depressivo del 2000 e che si sono mantenute nel tempo, oltre che ad
una certa teatralità ed enfasi sul somatico e la comparsa negli ultimi anni di
alcuni sintomi dissociativi; l'assicurata, nonostante da anni sia in trattamento,
presenta un deficit di insight che potrebbe essere attribuito alle modalità
rigide del funzionamento intrapsichico dovute al disturbo personologico. A mio
avviso lo stato ansioso costante e anche alcuni picchi di ansia non sono codificabili
come sindrome da attacchi di panico o d'ansia generalizzata perché non sono
soddisfatti i criteri A di entrambi i disturbi, ma sono manifestazioni del
disturbo depressivo che contribuiscono ad aggravarlo e a renderlo maggiormente
disabilitante. Come si dirà oltre, in parte i picchi di ansia possono essere
attribuiti all'abuso di benzodiazepine e ad effetti rebound.
Appare
indubitabile invece viste le ripetute diagnosi peritali, ospedaliere, e dei
curanti, che confermano la presenza di episodi depressivi discreti desumibili
dagli atti (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012,
2013, 2016) la presenza di una sindrome depressiva ricorrente.
La Dr.ssa
__________ sottolinea nei suoi rapporti come, negli ultimi anni, non si sia avuta
una vera remissione tra i singoli episodi depressivi che sembrerebbe presentino
costantemente una perdita ponderale importante (in assenza di un disturbo
dell'immagine corporea o di una weigth fobia o di comportamenti compensatori
tali da porre la diagnosi di anoressia nervosa) e che, dal 2013, si
assocerebbero a episodi dissociativi motori che sono stati approfonditi in sede
peritale e che corrispondono a delle pseudo crisi epilettiche (senza morsus,
senza perdita di urine, senza clonie) che non sono state nemmeno approfondite a
livello ospedaliero e con cui si sono aperti gli ultimi due episodi depressivi.
Nonostante
questo, se si confronta l'attuale esame clinico e quello del dr __________ del
2004 non si notano marcate differenze: anche in questo caso non si è mai avuto
un comportamento che oggettivi la lamentata astenia o i dolori da cui si dice
afflitta o una quota d'angoscia importante anche se si è avuta l'impressione di
una fragilità del quadro che limita soprattutto la persistenza e la
flessibilità oltre che anche la competenza, dal momento che si evince un
problema di attenzione che appare significativo sia dalla raccolta anamnestica
che dal comportamento tenuto durante la valutazione, che da una certa
superficialità al limite della fatuità al contatto (che si evince anche nelle
valutazioni della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ anche se attribuito ad
una deferenza e riverenza). Questo, a mio avviso, potrebbe in parte dipendere
dall'uso ormai cronico di dosaggi anche elevati (verso cui parrebbe mostrare
tolleranza) di benzodiazepine pur prescritte dalla curante e, a distanza di
quasi vent'anni, a dosaggi difficilmente eliminabili o sostituibili se non
forse in ambiente stazionario e con una degenza prolungata. Questo potrebbe
giustificare in parte il lieve ma significativo deficit attentivo e mnesico
apprezzabili alla valutazione. Attualmente non sono presenti i sintomi per poter
porre una diagnosi categoriale di episodio depressivo di grado medio ma la
permanenza del suddetto deficit cognitivo (frequentemente l'ultimo a sparire
nella remissione e frequentemente un sintomo residuo) e del non recupero
ponderale oltre che dell'asserita astenia che comunque non appare così
importante, si potrebbe parlare di un pregresso episodio depressivo di grado
medio in non completa remissione sintomatologica. Non concordo in questo senso
con la valutazione del Dr. __________ (praticamente concomitante alla mia) che
ritiene soddisfatti i criteri per porre diagnosi di episodio depressivo medio:
egli genericamente parla di 2 sintomi del criterio B e quattro del criterio C
che io non riscontro. A mio avviso l'umore è lievemente deflesso e ancora
influenzabile dalle circostanze e modulabile anche nel colloquio e non vi è
anedonia. Inoltre, pur presentando ancora alterazioni dell'appetito ed una
certa insicurezza, non vi sono sentimento di colpa, rallentamento psicomotorio
ed i deficit di concentrazione sono maggiormente attribuibili all'uso di benzodiazepine.
Per questo a mio avviso se è stato presente un episodio di media gravità
attualmente esso è in fase di parziale e non completa remissione. Tenendo in
considerazione quindi gli aspetti personologici, la depressione ricorrente
cronica e l'uso massiccio di benzodiazepine ritengo che vi sia una limitazione
della capacità lavorativa ma il quadro non sembra che negli ultimi anni si sia
fortemente modificato: addirittura l'assicurata dal settembre 2015, in modo
sicuramente poco congruo o quantomeno poco consapevole della propria vulnerabilità
ha insistito, anche contro il parere della curante, per incrementare il tasso
di lavoro a 32 ore alla settimana (corrispondenti ad un 80%) mostrando
rapidamente di non riuscire a reggere e presentando una ricaduta mentre
apparentemente, da quanto risulta anche agli atti, gli episodi depressivi negli
ultimi anni erano anche diminuiti di frequenza. Per questo ritengo verosimile
che l'assicurata non abbia presentato mai nel corso di questi anni un
miglioramento della sua capacità lavorativa rispetto a quanto stimato dal dr. __________
e che corrispondeva per motivi psichiatrici ad un 50% nell'attività di parrucchiera
e del 60% nell'attività adeguata quale parrebbe essere quella attuale di
animatrice in casa anziani. Peraltro l'assicurata, anche al di fuori del
lavoro, dimostra di riuscire ad agire nel campo del volontariato e di
collaborare nell'organizzazione di eventi della compagnia teatrale del marito; pur
vivendo abbastanza ritirata mantiene contatti e amicizie e ha un matrimonio che
appare positivo e supportivo; non sembra aver modificato in questi anni la sua
mobilità e i suoi interessi che erano e rimangono ridotti ma non sembrano
essersi sostanzialmente modificati dall'ultimo episodio depressivo. Non ritengo
quindi che il quadro attuale per quanto attiene alla capacità lavorativa, se si
eccettua il periodo da gennaio a luglio 2016 in cui si può ritenere valida la
certificazione della curante, si discosti da quanto osservato già nel 2004 dal
Dr. __________ ed anche il decorso è stato abbastanza inesorabilmente
invariato, come dimostrano i vari rapporti di decorso della Dr.ssa __________.
Certamente
ritengo che l'attività attuale sia la più adeguata non richiedendo sforzi
fisici, avendo un carico di lavoro e responsabilità limitati e necessitando di
un interazione superficiale e di una collaborazione non necessariamente
orientata ad una performance produttiva; dubito che l'assicurata avrebbe le
risorse intrapsichiche per adattarsi ad un nuovo lavoro per cui ritengo che sia
molto importante cercare di preservare il più possibile l'attuale luogo di
lavoro anche attraverso interventi dell'Al, per quanto di competenza.
In
questo senso mentre mi sembra che anche il Dr. __________ sia sulla mia stessa
linea, non concordo con quanto asserito dalla Dr.ssa __________ nel suo scritto
del 16.11.2016 dove sottolineava l'iper-coinvolgimento emotivo dell’assicurata
e le conseguenze negative su di lei; ho affrontato esplicitamente l'argomento
con l'assicurata e benché ella sia sensibile alle storie che i degenti della
casa di riposo le raccontano questo non ha effettive ripercussioni sul suo stato
né al lavoro né al domicilio. Ritengo invece che l'attuale attività sia
adeguata e che in un'altra attività anche per le ridotte capacità di
adattamento l'assicurata rischierebbe un peggioramento del quadro clinico e
funzionale.
Per
quanto attiene ad un eventuale disabilità reumatologica si tenga presente che,
come si può vedere anche dalle diagnosi poste, l'attuale stima della disabilita
è relativa esclusivamente alla patologia psichiatrica per cui si dovrà tenere
conto di una parziale cumulabilità con eventuali patologie somatiche
invalidanti.
L'assicurata
ha collaborato alla valutazione peritale e non sì è avuta l'impressione clinica
di aggravamento volontario della sintomatologia.
C. CONSEGUENZE SULLA
CAPACITA' Dl LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit-secondo schema
– MlNI lCF-APP –
1. Rispetto delle regole: grado di disabilità
assente: non sono presenti disturbi psicopatologici che la rendano
inaffidabile o incapace di integrarsi nei processi organizzativi di una struttura.
2. Organizzazione dei compiti: grado di
disabilità assente: l'assicurata sa gestire lavoro e casa anche se i tempi
di recupero sono aumentati al termine del lavoro a causa della stanchezza.
3. Flessibilità: grado di disabilità
moderato-grave: un carico superiore al 60% di tempo lavoro o una maggiore
densità di impegni o picchi di lavoro all'interno del tempo stimabile come esigibile
comprometterebbero verosimilmente il funzionamento. Si ricorda che il tentativo
di lavoro all'80% del settembre 2015 è andato incontro ad un peggioramento
seppur temporaneo del quadro dopo poco più di tre mesi.
4. Competenze: grado di disabilità
moderato: per il deficit attentivo e mnesico l'assicurata presenta limitate
capacità di assumersi compiti di responsabilità o di reggere una mansione che necessiti
di elevati livello di concentrazione sostenuta nel tempo.
5. Giudizio: grado di
disabilità assente: esame di realtà corretto.
6. Persistenza: grado di disabilità
moderato-grave: questa è la dimensione più inficiata sia perché presenta
ancora astenia, faticabilità, perdita di concentrazione, sia perché un sovraccarico
potrebbe comportate ricadute anche relativamente alla numerosità degli episodi
depressivi precedenti per cui non è esigibile un carico superiore al 60%
nell'attuale attività.
7. Assertività: grado di disabilità lieve:
l'assicurata non presenta sentimenti di incapacità o inadeguatezza anche se
presenta talvolta, soprattutto nelle relazioni, una lettura delle dinamiche
immatura e superficiale che potrebbe, in ambito lavorativo, comportare
fraintendimenti negativi per il clima di lavoro.
8. Contatto con gli altri: grado di
disabilità assente: presenta uno stile relazionale talvolta distanziante,
talvolta eccessivamente accogliente e idealizzante ma questo era presente anche
prima dello sviluppo della malattia e non aveva influsso sulla capacità
lavorativa.
9. Integrazione nel gruppo: grado di
disabilità assente: non presenta comportamenti scostanti o un eccessiva
reattività o irritabilità.
10. Relazioni intime: grado di disabilità
assente: buon supporto da parte del compagno; i rapporti difficili con i
fratelli non appaiono essere influenti sulla capacità lavorativa.
11. Attività spontanee: grado di disabilità
assente: l'assicurata fa attività di volontariato, aiuta la compagnia
teatrale del marito e non presenta notevole ritiro sociale.
12. Cura di sé: grado di
disabilità assente
13. Mobilità: grado di disabilità assente:
lamenta che se deve fare percorsi sconosciuti l'ansia aumenta anche se non
appare limitarsi o evitare e non necessita di accompagnamento. (…)"
(doc. AI 177/543-546).
Fatti
I periti del __________
hanno quindi concluso che “(…) in definitiva ritengo giustificati i periodi
di IL certificati dalla curante dal 18.01.2016 al 31.07.2016 mentre dal
01.08.2016 ritengo che la capacità lavorativa dell'assicurata per motivi
psichiatrici sia ritornata ad essere quella precedente e cioè del 50%
(diminuzione del tempo) in attività di parrucchiera e 60% (diminuzione del
tempo) in attività adeguata come quella attualmente svolta alla percentuale del
40%. Il tutto considerato su un tempo lavoro pieno. Nell'attività di casalinga
l'assicurata presenta sul piano medico teorico una limitazione del rendimento
quantificabile al massimo in un 20% che tiene conto della necessità di maggiore
recupero dal lavoro, anche se sarebbe opportuna un'inchiesta domestica. La
prognosi per un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa è infausta e
appare probabile che il livello di funzionamento massimo permanga quello
attualmente stimato. Certamente utile un supporto all'attuale posto di lavoro
che sembra adeguato alle limitazioni funzionali e sfrutta bene le risorse
residue, mentre non ritengo che interventi farmacologici specifici possano
modificare in modo significativo la capacità lavorativa dell'assicurata. (…)”
(doc. AI 177/546).
L’insorgente, con scritto
del 29 agosto 2017 (XI e allegato XI/1), ha trasmesso al TCA il rapporto medico
del 28 agosto 2017 con il quale la dr.ssa __________ – indicato che ha
in cura la paziente dal 15 settembre 2000 e che è affetta “(…) da una
sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33), con plurime recidive nel corso
degli anni, che inizialmente aveva necessitato anche di diversi ricoveri in
ambito stazionario. Presenta inoltre un disturbo da attacchi di panico (ICD 10
F 41.0). (…)” (X/1) – ha rilevato che “(…) la paziente è stata
ricoverata dal 05.07.2017 al 07.08.2017 presso la Clinica __________ di __________,
dove è stata dimessa con diagnosi di episodio depressivo di media gravità in
disturbo di personalità ansioso (F32.1 e F60.6); sindrome fibriomialgica, ernia
discale L4-S1. Alla dimissione è stata prescritta una terapia con Efexor ER 150
mg 1-0-0, Neurontin 400 mg cp 1-1-1-1, Dormicum 15 mg cp 0-0-0-1. Il ricovero
si motivava per una grave riacutizzazione della sintomatologia depressiva con
attacchi di panico. La paziente aveva cessato l'attività lavorativa dal
30.11.2015 per lo sviluppo di un nuovo episodio depressivo grave. Lavora come
badante e dama di compagnia presso la Casa Anziani __________ da ottobre 2014.
L’attività era iniziata nel dicembre 2014. Il 04.02.2016 aveva ripreso
l’attività lavorativa al 50%, non riuscendo però a lavorare per un rapido
peggioramento del quadro depressivo. Temeva di essere licenziata e la sua
grande motivazione alla ripresa dell’attività lavorativa era evitare di
incorrere nella perdita del posto di lavoro e in difficoltà economiche. L’avevo
dichiarata inabile al 100% dal 08.02.2016. Il 04.04.2016 aveva ripreso l’attività
lavorativa al 60% fino al 09.05.2016. Ricordo che ha un impiego all’80%. Ha
continuato a lavorare sempre con fatica presentando un quadro depressivo
caratterizzato da astenia, apatia, ansia e disforia. Il 12.12.2016 aveva
presentato poi un ulteriore peggioramento dell’episodio depressivo allora in
corso causa di un’incapacità lavorativa al 70% tutt’ora in corso. Dalla
dimissione ha lamentato un rapido peggioramento dei sintomi: insonnia
persistente, attacchi di panico, ansia, depressione. Ho aggiunto in terapia
Dormicum 15 mg cp. 2 alla notte. L’avevo dichiarata inabile al 100% fino al
31.08.2017 e inabile al 70% dal 01.09.2017, poi da verificare. Nel corso di
questi anni posso sicuramente dire che si è sempre trattato di una persona
estremamente desiderosa del mantenimento del proprio ruolo lavorativo ma che a
causa dei suoi problemi di salute (ricorrenza di episodi depressivi gravi) non
è mai riuscita, a partire dal 2015, a recuperare un’attività lavorativa al 50%.
Al massimo ha lavorato per brevi periodi al 40% con rapide ricadute per aumento
dello stress. A livello attuale sicuramente la situazione è da rivalutare, la
paziente deve poter essere messa a beneficio di una mezza rendita di invalidità.
(…)” (X/1).
L’Ufficio AI, con
osservazioni dell’8 settembre 2017 (XII e allegato XII/1), ha trasmesso al TCA
il rapporto complementare del 1. settembre 2017 dei periti del __________ del
seguente tenore: “(…) Ho preso visione del materiale inviatomi in formato
informatico e della relazione della Dr.ssa __________ del 26.08.2017 (ndr.
recte: 28.08.2017] allegata al ricorso al TCA. Rispetto allo scritto della
curante in cui ella ripercorre le IL nel corso del 2016, vi sono delle
incongruenze rispetto alle percentuali di IL risultanti dagli atti da Voi
fornitimi. Rispetto a questo non ho personalmente una spiegazione. Sottolineo
inoltre, a titolo abbondanziale, che dal luglio 2016 vi era un certificato
della curante di piena abilità e, relativamente al peggioramento che sarebbe
insorto dal 12.12.2016, non posso concordare visto che la mia osservazione era
concomitante a quel periodo e quindi si tratta di un diverso apprezzamento.
Rispetto al nuovo ricovero occorso nel luglio del 2017 non posso prendere una
piena posizione dal momento che sono sprovvisto del rapporto di dimissione
dalla Clinica __________ che comunque, stando a quanto riportato dalla Dr.ssa __________
parlerebbe di un episodio depressivo di media gravità, il che farebbe pensare
che in precedenza (anche se difficile stabilire esattamente da quando fosse
stata fatta domanda di ricovero), il quadro fosse comunque migliore e quindi
sovrapponibile a quanto da me valutato. Stando poi allo scritto del signor __________
direttore di __________ (28.06.2017) secondo cui vi sarebbe stato un
peggioramento dello stato di salute da settembre 2016 sottolineo che questo non
ha riscontro in certificazioni di peggioramento da parte della curante e,
rispetto alle problematiche di concentrazione l'argomento era stato trattato e
tenuto in considerazione in perizia nella valutazione della CL mentre,
relativamente al dimagrimento, sottolineavo che questo perdurava stabile da un
anno come evidente segno di non completa risoluzione dell'episodio depressivo
che, anche nella mia valutazione peritale, giudicavo ancora in corso benché in
parziale remissione. Anche relativamente al ricorso dell'Avvocato __________
quando, a pagina 6 del suo scritto, fa riferimento alla contraddittorietà della
perizia sono in disaccordo. Infatti il sottoscritto, pur giudicando sul piano
clinico la presenza di una parziale remissione dell'episodio depressivo di
media gravità e quindi migliore rispetto al giudizio diagnostico del Dr. __________
posto nel 2004, riteneva che la CL fosse sovrapponibile (pagina 21
dell'elaborato peritale righe 3-7) proprio in virtù di un decorso (descritto in
anamnesi e discussione) in cui si sono sempre succeduti episodi depressivi in
questi anni il che rende la prognosi sfavorevole per un recupero. Altresì ho
sottolineato più volte nella valutazione peritale, e di questo ho tenuto conto
nella stima medico teorica della capacità lavorativa, che si tratta di un
quadro fragile e che l'attuale attività sia la più confacente ritenendo che in
"un'altra attività, anche per le ridotte capacità di adattamento,
l'assicurata rischierebbe un peggioramento del quadro clinico e
funzionale.". Ribadisco come già scritto in perizia, che sarebbe stata
utile un indagine domestica per poter meglio stimare la capacità lavorativa in
qualità di casalinga visto che la scarsa riserva di energie legata al disturbo
depressivo potrebbe influenzare anche il suo rendimento in attività domestica. In
conclusione quindi non ho motivo per discostarmi dalla mia precedente
valutazione peritale; trattandosi di una sindrome depressiva ricorrente non si
escludono periodi in cui vi sia un peggioramento anche reattivamente a
sovraccarichi (per cui era esigibile solo un tempo ridotto) o a eventi
stressanti esterni, non ultimo quello della soppressione della rendita (come
già sottolineato anche dal Dr. __________ nella sua valutazione fiduciaria del
dicembre 2016) ma, trattandosi di avvenimenti successivi alla mia valutazione,
non ho elementi nuovi che mi inducano a rivedere la mia posizione. (…)”
(XII/1).
Il rapporto complementare
del __________ è stato confermato dal medico SMR dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, che, nell’annotazione del 7 settembre 2017, ha
osservato: “(…) ho preso attenta visione del complemento redatto dai periti
psichiatrici Dr. __________, Dr.ssa __________ il 01.09.2017. Si tratta di una
presa di posizione esaustiva che condivido integralmente. Confermo, pertanto,
le precedenti prese di posizione SMR. (…)” (XII/3).
L’insorgente, con ulteriori
scritti del 20 settembre 2017 (XIV e allegato XIV/1), del 16 ottobre 2017 (XX e
allegato doc. G) e del 22 gennaio 2018 (XXIV e allegato XXIV/1), ha trasmesso
al TCA ulteriore documentazione medica.
Più precisamente, ella ha
prodotto il rapporto medico del 19 settembre 2017 nel quale la dr.ssa __________
ha rilevato che “(…) alla fine del novembre 2014 ha cessato l’attività di
parrucchiera e dal 01.12.2014 è stata assunta quale dipendente in una casa
anziani come collaboratrice di animazione per 22 ore alla settimana. Nel
settembre 2015 l’AI ha soppresso la rendita. La paziente, contro il mio parere,
presa dall’ansia di non poter far fronte ai propri bisogni economici, aveva
aumentato la % di lavoro all’80% dal 01.09.2015 al 17.01.2016. L’aumento della
percentuale lavorativa ha contribuito al peggioramento del suo stato clinico.
Di fatto non è riuscita a lavorare al 80% che per pochi mesi. Di fatto ha poi
sempre lavorato al 30%. Faccio inoltre notare che dal 12.12.2016 è stata
inabile dapprima al 70% fino al 30.06.2017 ed è nuovamente inabile al 70% dal
01.09.2017. […] Alla luce di quanto valutato, ritengo che le conclusioni del
dr. __________, cioè di considerare un’incapacità lavorativa al 50% permanente,
sia adeguata ma questa in ogni attività, sia in quella di parrucchiera, sia in
quella svolta attualmente sicuramente leggera ma che di fatto la paziente non
riesce a svolgere con continuità più del 30%. Faccio di nuovo [ndr. notare]
inoltre che la percentuale di incapacità da me certificata al momento è ancora
superiore, visto che dal dicembre 2016 la paziente non ha più presentato un
miglioramento oggettivo con miglioramento significativo della capacità
lavorativa. (…)” (XIV/1), il rapporto d’uscita del 7 agosto 2017 relativo
alla degenza dal 5 luglio al 7 agosto 2017 presso la Clinica __________ (doc.
G) e il certificato medico del 15 gennaio 2018 della dr.ssa __________ che
attesta una nuova degenza presso la Clinica __________ dal 13 dicembre 2017 al
15 gennaio 2018 e un’incapacità lavorativa del 100% a tempo indeterminato (cfr.
XXIV/1).
Con osservazioni del 25
ottobre 2017 (XXII) l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA l’annotazione del 19
ottobre 2017 nella quale il dr. __________ ha rilevato che “(…) il rapporto
d’uscita della Clinica __________ è relativo al ricovero dal 05.07.2017 al
07.08.2017, e si riferisce pertanto ad una condizione successiva alla data
della decisione dell’UAI del 30.05.2017. Si confermano le precedenti prese di
posizione SMR. (…)” (XXII/1).
2.5. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a
edizione 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.6. Con sentenze 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, il Tribunale
federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il
medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori
positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata
al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità
della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso
e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,
le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del
Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30
novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura
appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un
esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità
lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa
comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione
della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore
della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza
9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016
e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé
il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame
del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle
critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui
mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme
al diritto federale.
2.7. Per quanto riguarda l’aspetto
somatico, la perizia reumatologica del dr. __________ (doc. AI 171/506-517),
alla quale va conferita piena forza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza
(cfr. consid. 2.5), non è stata contestata e questo Tribunale non ha alcun
motivo per scostarsi dalla stessa.
Va pertanto confermata la
valutazione del dr. __________ secondo la quale l’incapacità lavorativa del 20%
(flessione del rendimento) in un’attività adeguata va inglobata in quella
psichiatrica. Il perito ha infatti attestato che “(…) in un'attività adatta
l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 20% da riferire a una
riduzione del rendimento per permettere all'assicurata pause più lunghe e più
frequenti. L'incapacità lavorativa da me determinata per quanto riguarda le
patologie all'apparato muscolo-scheletrico non è da sommare in modo
Considerandi
rilevante con quella determinata dalla perizia psichiatrica. Questo per il
fatto che ho tenuto conto nella mia valutazione peritale anche dei disturbi
diffusi a carattere somatoforme e che si riflettono nella diagnosi di una
sindrome fibromialgica. Ricordo a questo proposito che il collega Dr. med. __________
aveva posto la diagnosi di sindrome del dolore cronico. (…)” (doc. AI
171/517, la sottolineatura è del redattore).
Quanto all’aspetto extra
somatico, l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’Ufficio AI
rinviando alle considerazioni del medico curante, dr.ssa __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, e a quelle della dr.ssa __________, FMH in medicina
generale (doc. AI 149/469-474), della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. AI 169/503-504) e del dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. 19/50-58 dell’incarto cassa malati).
Al riguardo questo
Tribunale rileva quanto segue.
Il rapporto medico del 15
settembre 2016 della dr.ssa __________ (doc. AI 149/469-474), oltretutto non
specialista in materia, è menzionato negli atti considerati dai periti del __________
(cfr. doc. AI 177/533) che ne hanno pertanto tenuto conto.
Anche il rapporto del 16
novembre 2016 della dr.ssa __________ è menzionato negli atti considerati dai
periti del __________ (cfr. doc. AI 177/533) i quali, al riguardo, hanno
rilevato che “(…) certamente ritengo che l'attività attuale sia la più
adeguata non richiedendo sforzi fisici, avendo un carico di lavoro e
responsabilità limitati e necessitando di un interazione superficiale e di una
collaborazione non necessariamente orientata ad una performance produttiva;
dubito che l'assicurata avrebbe le risorse intrapsichiche per adattarsi ad un
nuovo lavoro per cui ritengo che sia molto importante cercare di preservare il
più possibile l'attuale luogo di lavoro anche attraverso interventi dell'Al,
per quanto di competenza. In questo senso mentre mi sembra che anche il Dr. __________
sia sulla mia stessa linea, non concordo con quanto asserito dalla Dr.ssa __________
nel suo scritto del 16.11.2016 dove sottolineava l'iper-coinvolgimento
emotivo dell’assicurata e le conseguenze negative su di lei; ho affrontato
esplicitamente l'argomento con l'assicurata e benché ella sia sensibile alle
storie che i degenti della casa di riposo le raccontano questo non ha effettive
ripercussioni sul suo stato né al lavoro né al domicilio. Ritengo invece che
l'attuale attività sia adeguata e che in un'altra attività anche per le ridotte
capacità di adattamento l'assicurata rischierebbe un peggioramento del quadro
clinico e funzionale. (…)” (doc. AI 177/545, la sottolineatura è del
redattore).
Riguardo alla perizia
fiduciaria del 14 dicembre 2016 del dr. __________ per conto della cassa
malati, anch’essa menzionata negli atti considerati dai periti del __________
(cfr. doc. AI 177/534-535), i periti hanno osservato che “(…) attualmente
non sono presenti i sintomi per poter porre una diagnosi categoriale di
episodio depressivo di grado medio ma la permanenza del suddetto deficit
cognitivo (frequentemente l'ultimo a sparire nella remissione e frequentemente
un sintomo residuo) e del non recupero ponderale oltre che dell'asserita
astenia che comunque non appare così importante, si potrebbe parlare di un
pregresso episodio depressivo di grado medio in non completa remissione
sintomatologica. Non concordo in questo senso con la valutazione del Dr. __________
(praticamente concomitante alla mia) che ritiene soddisfatti i criteri per
porre diagnosi di episodio depressivo medio: egli genericamente parla di 2
sintomi del criterio B e quattro del criterio C che io non riscontro. A mio
avviso l'umore è lievemente deflesso e ancora influenzabile dalle circostanze e
modulabile anche nel colloquio e non vi è anedonia. Inoltre, pur presentando
ancora alterazioni dell'appetito ed una certa insicurezza, non vi sono
sentimento di colpa, rallentamento psicomotorio ed i deficit di concentrazione
sono maggiormente attribuibili all'uso di benzodiazepine. Per questo a mio
avviso se è stato presente un episodio di media gravità attualmente esso è in
fase di parziale e non completa remissione. Tenendo in considerazione quindi
gli aspetti personologici, la depressione ricorrente cronica e l'uso massiccio
di benzodiazepine ritengo che vi sia una limitazione della capacità lavorativa
ma il quadro non sembra che negli ultimi anni si sia fortemente modificato (…)”
(doc. AI 177/544, la sottolineatura è del redattore).
Dall’incarto della cassa
malati risulta che la dr.ssa __________ ha attestato i seguenti periodi
d’inabilità lavorativa: “(…) dal 19.1.16 al 100%, dal 4.4.16 al 70%, dal
9.5.16
al 60% (…)” (doc. AI 14/41 dell’incarto cassa malati); nel
certificato del luglio 2016 ha attestato che “(…) la pz. è abile al 100%
(per la % da lei lavorata) da oggi. (…)”(doc. 16/44 dell’incarto cassa
malati con data poco leggibile) e nel “Rapporto intermedio LCA - inabilità
lavorativa dal 05.09.2016” del 10 ottobre 2016 un’incapacità lavorativa del
50% dal 26 settembre 2016 (doc. 17/45-48 dell’incarto cassa malati).
I periti del __________,
nella perizia del 9 gennaio 2017 hanno concluso che “(…) in definitiva
ritengo giustificati i periodi di IL certificati dalla curante dal 18.01.2016
al 31.07.2016 mentre dal 01.08.2016 ritengo che la capacità lavorativa
dell'assicurata per motivi psichiatrici sia ritornata ad essere quella
precedente e cioè del 50% (diminuzione del tempo) in attività di parrucchiera e
60% (diminuzione del tempo) in attività adeguata come quella attualmente svolta
alla percentuale del 40%. (…)” (doc. AI 177/546) e nel complemento del 1.
settembre 2017 hanno rilevato che “(…) rispetto allo scritto della curante
in cui ella ripercorre le IL nel corso del 2016, vi sono delle incongruenze
rispetto alle percentuali di IL risultanti dagli atti da Voi fornitimi.
Rispetto a questo non ho personalmente una spiegazione. Sottolineo inoltre, a
titolo abbondanziale, che dal luglio 2016 vi era un certificato della curante
di piena abilità e, relativamente al peggioramento che sarebbe insorto dal
12.12
, non posso concordare visto che la mia osservazione era concomitante
a quel periodo e quindi si tratta di un diverso apprezzamento. (…)” (XII/1).
Questo Tribunale, viste le
suesposte risultanze mediche – osservato che, conformemente alla
succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), alla perizia del __________
del 9 gennaio 2017 (doc. AI 177/524-547) con complemento del 1. settembre 2018
(XII/1) va riconosciuta piena forza probatoria –, deve confermare il
rapporto finale del 3 aprile 2017 (doc. AI 179/549-553) nel quale il medico SMR
dr. __________, dall’aprile 2016 (dopo l’anno di carenza con incapacità al
lavoro media di almeno il 40% in base alla media retrospettiva), ha concluso per
un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 70% dal 4 aprile e del 60%
dal 1. maggio 2016, mentre che dal 1. agosto 2016 l’incapacità lavorativa è del
50% nell’attività abituale di parrucchiera e del 40% in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI 179/550).
In particolare va qui ricordato
che nel complemento del 1. settembre 2017 i periti del __________ – che
hanno avuto due colloqui con l’assicurata il 1. e il 21 dicembre 2016 (doc. AI
177/524) –, circa il peggioramento del 12 dicembre 2016 indicato dalla
dr.ssa __________ (cfr. X/1), hanno osservato che “(…) relativamente al
peggioramento che sarebbe insorto dal 12.12.2016, non posso concordare visto
che la mia osservazione era concomitante a quel periodo e quindi si tratta di
un diverso apprezzamento. (…)” (X/II1).
Non è possibile concludere
differentemente anche avuto riguardo al rapporto del 19 settembre 2017 (XIV/1
riportato in esteso al consid. 2.4) nel quale la dr.ssa __________ –
confermata la propria evoluzione nel tempo dell’incapacità lavorativa –
si è limitata a rilevare che “(…) alla luce di quanto valutato, ritengo che
le conclusioni del dr. P. __________, cioè di considerare un’incapacità
lavorativa al 50% permanente, sia adeguata ma questa in ogni attività, sia in
quella di parrucchiera, sia in quella svolta attualmente sicuramente leggera ma
che di fatto la paziente non riesce a svolgere con continuità più del 30%. (…)”
(XIV/1).
Il fatto che il curante
giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione
dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore
perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto
l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il
curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a
scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr., tra le tante, STF
9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2;9C_151/2011 del 27 gennaio 2012;9C_949/2010
del 5 luglio 2011 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(cfr. ad esempio STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2 e 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012, consid. 4.4, entrambe con riferimenti). Anche perché il
medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una
fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute
rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura
in un dato momento (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008
IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In questo senso la domanda
di “(…) ulteriore perizia specialistica pluridisciplinare e psichiatrica
(…)” (I, pag. 10) va disattesa.
Nemmeno va accolta la
domanda di sentire quale teste il datore di lavoro. Infatti – a
prescindere dal fatto che non è il datore di lavoro che deve pronunciarsi sulla
capacità lavorativa –, nel complemento del 1. settembre 2017 i periti
del CPAS hanno evidenziato che “(…)stando poi allo scritto del signor __________
direttore di __________ (28.06.2017) secondo cui vi sarebbe stato un
peggioramento dello stato di salute da settembre 2016 sottolineo che questo non
ha riscontro in certificazioni di peggioramento da parte della curante e,
rispetto alle problematiche di concentrazione l'argomento era stato trattato e
tenuto in considerazione in perizia nella valutazione della CL mentre,
relativamente al dimagrimento, sottolineavo che questo perdurava stabile da un anno
come evidente segno di non completa risoluzione dell'episodio depressivo che,
anche nella mia valutazione peritale, giudicavo ancora in corso benché in
parziale remissione. (…)” (XII/1).
Quanto al ricovero presso
la Clinica psichiatrica __________ dal 5 luglio al 7 agosto 2017 (cfr. il
relativo rapporto sub doc. G) e quello dal 13 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018
(cfr. il certificato della dr.ssa __________ del 15 gennaio 2018 sub XXIV/1) –
ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu
il 30 maggio 2017, e che i fatti accaduti posteriormente che hanno modificato
questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138) – questo Tribunale può
fare propria la valutazione del medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, che, nell’annotazione del 19 ottobre 2017, ha evidenziato come“(…)
il rapporto d’uscita della Clinica __________ è relativo al ricovero dal
05.07.2017
al 07.08.2017, e si riferisce pertanto ad una condizione successiva
alla data della decisione dell’UAI del 30.05.2017. Si confermano le precedenti
prese di posizione SMR. (…)” (XXII/1). Parimenti è a ragione che nelle
osservazioni del 2 febbraio 2018 l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) per
quanto concerne la degenza (dal 13 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018) da parte
dell'assicurata presso la Clinica __________ (cfr. il doc. XXIV + 1 incarto
TCA), si ribadisce nuovamente che la questione inerente un eventuale
peggioramento dello stato di salute della Signora RI 1 esula comunque dalla
presente disputa davanti al TCA e dovrà - se del caso - formare oggetto di un
nuovo provvedimento amministrativo (cfr. anche a tal proposito sia la risposta
di causa 7 agosto 2017 alle pagine 3-4 sia l'annotazione SMR 19.10.2017 agli
atti). (…)” (XXVI).
Tale documentazione medica
viene quindi trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di
una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai
necessari accertamenti, una nuova decisione.
Va qui pure
ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010
consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Il TCA rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente
chiarita.
In conclusione, stante quanto
sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, pag. 291), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, dopo un temporaneo peggioramento
dello stato di salute, dall’agosto 2016 presenta un'incapacità lavorativa del
40% (intesa come riduzione di rendimento) tanto nell'attività di collaboratrice
d’animazione presso una casa per anziani quanto in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.8
In merito alla valutazione
economica va innanzitutto rilevato che, ritenuto che il peggioramento dello
stato di salute è avvenuto nel 2016, vanno applicati i dati validi per
quell’anno.
Inoltre, per le ragioni
addotte al prossimo considerando, per il calcolo del grado d’invalidità va
applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi.
2.8.1
Nella misura in cui
l’insorgente, chiedendo l’esecuzione di una “(…) inchiesta casalinga (…)”
(I, pag. 10), volesse contestare l’applicazione del metodo ordinario per il
calcolo del grado d’invalidità, questo Tribunale può fare proprio quanto
addotto dall’Ufficio AI con la risposta e meglio che “(…) l'amministrazione
ha correttamente ritenuto l'assicurata quale salariata nella percentuale del
100%.In effetti, già in occasione della seconda richiesta di prestazioni, il
funzionario incaricato della pratica B. Marchetti aveva precisato - all'interno
del doc. 27 incarto Al – quanto segue: “Trattasi
di un'assicurata 33enne parrucchiera a tempo pieno. Anche dopo la nascita del
figlio ha lavorato a tempo pieno e si è iscritta alla diso alla ricerca di
un'attività al 100% quindi da considerare salariata al 100% (…)”. Del
resto, anche nelle successive procedure di revisione messe in atto dall’amministrazione
(come pure per la nuova domanda di prestazioni presentata nel mese di luglio
2016), lo statuto dell’assicurata non si è modificato, motivo per cui nel caso
concreto non bisogna assolutamente cambiare il metodo di valutazione
dell'invalidità. Di conseguenza, non occorre esperire un'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica (così come erroneamente
sostenuto da controparte al punto 5 del gravame). (...)” (IV, pag. 4).
Per un caso in cui questo
Tribunale non ha applicato il metodo misto, come fatto dall’amministrazione,
ritenuto che il cambiamento di attività lucrativa era soltanto la
conseguenza della malattia che ha portato il ricorrente a essere inabile nella
sua precedente attività lucrativa e ad essere senza lavoro finché si è attivato
in un altro ramo, cfr. la STCA del 14 dicembre 2017 incarto 32.2017.86.
In questo senso non può
essere seguita l’insorgente laddove sostiene che “(…) al termine della sua
perizia, il Dr. med. __________ ha indicato che sarebbe pure opportuna
un'inchiesta domestica per stabilire l'inabilità anche in tale ambito (doc.
177, pag. 23/23), ciò che però l'Al non ha fatto. Già solo per questi motivi
deve essere riconsiderato l'esito degli accertamenti effettuati e deve essere
concessa la mezza rendita richiesta, rispettivamente deve essere esperita
l'indagine casalinga. Infatti la ricorrente non può essere occupata
professionalmente più del 50%, pertanto anche il 50% rimanente a casa deve
essere analizzato e deve essere aggiunta l'inabilità nelle attività da
casalinga. Sostenere il contrario è privo di logica e arbitrario. (...)”
(I, pag. 8).
Parimenti anche la domanda
di espletare un’inchiesta domestica va respinta.
2.8.2
Quanto al reddito da valido,
nel 2016 – vista la formazione di parrucchiera diplomata (cfr. doc. AI
42/136) e applicando i dati della Tabella TA1 2014, skill level, settore 96
riferito alle attività dei servizi personali per le donne, livello 2 di competenze,
come rettamente ha fatto l’amministrazione – esso ammonta a fr.
47'457.40 (3'721 : 40 x 41.8 x 12 = 46'661.34 aumentati dello 0.5% per il 2015
e dell’1.2% per il 2016).
Va qui rilevato che questo
importo è favorevole all’assicurata ritenuto che, come pertinentemente
osservato dall’Ufficio AI, “(…) se si dovesse indicizzare - secondo
l’evoluzione dei salari nominali - l'importo di CHF 40'800.- (relativo al 2007)
stabilito dalla consulente in integrazione professionale all’interno del
rapporto finale sub. doc. 75 incarto Al, il salario da valido risulterebbe
inferiore e quindi più sfavorevole per l'assicurata in questione. In tale
evenienza, il reddito da valido per il 2016 ammonterebbe in effetti alla somma
di CHF 45'366,65 (+ 2,2% nel 2008, + 1 ,3% nel 2009, + 0,9% nel 2010, + 0,4%
nel 2011 , + 1,7% nel 2012, + 0% nel 2013, + 2,5% nel 2014, + 0,5% nel 2015 e +
1,2% nel 2016). (…)” (IV, pag. 5).
Quanto alla pretesa
dell’insorgente di voler ritenere quale reddito da valido l’importo di fr.
49'200.-- come da contratto collettivo, va qui rammentato che nella STF
9C_710/2016 del 18 aprile 2017 il TF ha già avuto modo di stabilire che “(…)
i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la
precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro
(sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005
consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile
1985.
consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg. (…)” (STF 9C_710/2016
del 18 aprile 2017, consid. 4.2).
2.8.3
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, considerata l’attività svolta quale collaboratrice d’animazione e
ritenuto che dal questionario per il datore di lavoro del 26 settembre 2016
risulta che per quell’anno lavorando all’80% il reddito ammonta a fr. 43'898.40
(doc. AI 147/452/457), va rilevato quanto segue.
Dal mese di luglio 2016,
ritenuta un’incapacità lavorativa del 60%, il reddito da invalido ammonta a fr.
21'949.20 (43'898.40 : 80 x 40).
Dal mese di dicembre 2016,
ritenuta un’incapacità lavorativa del 40%, il reddito da invalido ammonta a fr.
32'923.80 (43'898.40 : 80 x 40).
2.8.4
Considerato che in base alla
media retrospettiva dall’aprile 2016 è presente un grado d’invalidità del 40% è
dunque a ragione che da quel momento è stato riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita.
Dal mese di luglio 2016
(tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI)
il grado d’invalidità è del del 54% ([47'457.40 - 21'949.20]
x 100 : 47'457.40 = 53.74% arrotondato, conformemente
alla DTF 130 V 121, al 54%) e dal mese di dicembre 2016 (tre mesi
dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) è del 31% ([47'457.40 - 32'923.80] x 100 : 47'457.40 = 30.62% arrotondato al 31%).
Stante i sopracitati gradi
d’invalidità è dunque a ragione che l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. aprile 2016 e ad una
mezza rendita dal 1 luglio al 30 novembre 2016.
Ritenuta la domanda di
prestazioni del luglio 2016 il diritto alla rendita nasce al più presto il 1.
gennaio 2017 (sei mesi dopo che l’assicurato ha rivendicato il diritto ex art.
29.
cpv. 1 LAI) e visto che a quel momento non vi era alcun diritto ad una
rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (31%), a ragione
l’amministrazione non ha versato alcuna prestazione.
Va qui rilevato che dal
luglio 2016 l’amministrazione è giunta ad un grado d’invalidità del 58% in
quanto per il calcolo del reddito da invalido ha ritenuto i dati statistici,
considerato un abilità residua del 40% e applicato una riduzione del 10% (cfr.
la tabella con la riduzione al reddito ipotetico da invalido allestita 5 aprile
2017.
sub doc. AI 182/560-563).
Quale ulteriore prova della
correttezza della limitazione del diritto alla mezza rendita fino al 30
novembre 2016 – motivazione, questa, rimasta incontestata e che questo
Tribunale può confermare limitandosi a richiamare il riserbo di cui deve dare
prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’ambito delle deduzioni
sociali; DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3) – l’amministrazione AI ha
addotto che “(…) a titolo puramente abbondanziale, si sottolinea che anche
se si dovesse definire il reddito da invalido dell’assicurata utilizzando i
dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica
(tabella TAI 2014 skill level, donne, livello 1 di competenze, valore centrale)
- come del resto già fatto dall'amministrazione in passato (cfr. in tal senso i
doc. 43 e 75 incarto Al) -, il risultato finale non muterebbe. In effetti,
l'opponente, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori
nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuo lordo
pari a CHF 53'793.-- (4'300 :40 x 41 ,7 x 12 = 53'793). Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene per il 2016 un reddito annuo lordo
pari a CHF 54'386,25 (+ 0,4 per il 2015 e + 0,7% per il 2016). Dato che
l’assicurata - dal punto di vista medico - ha una riduzione di rendimento pari
al 40% in attività adeguate al proprio stato di salute e riconoscendo altresì
la (corretta) riduzione del 10% stabilita dall’amministrazione (la qui
ricorrente chiede invece - a torto - che venga applicata la riduzione massima
del 25% senza apportare una motivazione valida e senza neppure indicare quali
sarebbero i fattori che entrerebbero in considerazione), il reddito da invalido
corrisponde a CHF 29'368,55 nel 2016. Dal raffronto di quest'ultimo reddito con
quello ipotetico da valido nel medesimo anno di CHF 47'457,40, risulta
un’incapacità al guadagno pari al 38,1% (sempre e comunque inferiore al minimo
pensionabile del 40%). (…)” (IV, pagg. 5-6).
2.9
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va pertanto confermata e il
ricorso respinto.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti indicati
al consid. 2.7.
2. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti