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32.2017.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 marzo 2018Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del __________

hanno quindi concluso che “(…) in definitiva ritengo giustificati i periodi

di IL certificati dalla curante dal 18.01.2016 al 31.07.2016 mentre dal

01.08.2016 ritengo che la capacità lavorativa dell'assicurata per motivi

psichiatrici sia ritornata ad essere quella precedente e cioè del 50%

(diminuzione del tempo) in attività di parrucchiera e 60% (diminuzione del

tempo) in attività adeguata come quella attualmente svolta alla percentuale del

40%. Il tutto considerato su un tempo lavoro pieno. Nell'attività di casalinga

l'assicurata presenta sul piano medico teorico una limitazione del rendimento

quantificabile al massimo in un 20% che tiene conto della necessità di maggiore

recupero dal lavoro, anche se sarebbe opportuna un'inchiesta domestica. La

prognosi per un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa è infausta e

appare probabile che il livello di funzionamento massimo permanga quello

attualmente stimato. Certamente utile un supporto all'attuale posto di lavoro

che sembra adeguato alle limitazioni funzionali e sfrutta bene le risorse

residue, mentre non ritengo che interventi farmacologici specifici possano

modificare in modo significativo la capacità lavorativa dell'assicurata. (…)”

(doc. AI 177/546).

L’insorgente, con scritto

del 29 agosto 2017 (XI e allegato XI/1), ha trasmesso al TCA il rapporto medico

del 28 agosto 2017 con il quale la dr.ssa __________ – indicato che ha

in cura la paziente dal 15 settembre 2000 e che è affetta “(…) da una

sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33), con plurime recidive nel corso

degli anni, che inizialmente aveva necessitato anche di diversi ricoveri in

ambito stazionario. Presenta inoltre un disturbo da attacchi di panico (ICD 10

F 41.0). (…)” (X/1) – ha rilevato che “(…) la paziente è stata

ricoverata dal 05.07.2017 al 07.08.2017 presso la Clinica __________ di __________,

dove è stata dimessa con diagnosi di episodio depressivo di media gravità in

disturbo di personalità ansioso (F32.1 e F60.6); sindrome fibriomialgica, ernia

discale L4-S1. Alla dimissione è stata prescritta una terapia con Efexor ER 150

mg 1-0-0, Neurontin 400 mg cp 1-1-1-1, Dormicum 15 mg cp 0-0-0-1. Il ricovero

si motivava per una grave riacutizzazione della sintomatologia depressiva con

attacchi di panico. La paziente aveva cessato l'attività lavorativa dal

30.11.2015 per lo sviluppo di un nuovo episodio depressivo grave. Lavora come

badante e dama di compagnia presso la Casa Anziani __________ da ottobre 2014.

L’attività era iniziata nel dicembre 2014. Il 04.02.2016 aveva ripreso

l’attività lavorativa al 50%, non riuscendo però a lavorare per un rapido

peggioramento del quadro depressivo. Temeva di essere licenziata e la sua

grande motivazione alla ripresa dell’attività lavorativa era evitare di

incorrere nella perdita del posto di lavoro e in difficoltà economiche. L’avevo

dichiarata inabile al 100% dal 08.02.2016. Il 04.04.2016 aveva ripreso l’attività

lavorativa al 60% fino al 09.05.2016. Ricordo che ha un impiego all’80%. Ha

continuato a lavorare sempre con fatica presentando un quadro depressivo

caratterizzato da astenia, apatia, ansia e disforia. Il 12.12.2016 aveva

presentato poi un ulteriore peggioramento dell’episodio depressivo allora in

corso causa di un’incapacità lavorativa al 70% tutt’ora in corso. Dalla

dimissione ha lamentato un rapido peggioramento dei sintomi: insonnia

persistente, attacchi di panico, ansia, depressione. Ho aggiunto in terapia

Dormicum 15 mg cp. 2 alla notte. L’avevo dichiarata inabile al 100% fino al

31.08.2017 e inabile al 70% dal 01.09.2017, poi da verificare. Nel corso di

questi anni posso sicuramente dire che si è sempre trattato di una persona

estremamente desiderosa del mantenimento del proprio ruolo lavorativo ma che a

causa dei suoi problemi di salute (ricorrenza di episodi depressivi gravi) non

è mai riuscita, a partire dal 2015, a recuperare un’attività lavorativa al 50%.

Al massimo ha lavorato per brevi periodi al 40% con rapide ricadute per aumento

dello stress. A livello attuale sicuramente la situazione è da rivalutare, la

paziente deve poter essere messa a beneficio di una mezza rendita di invalidità.

(…)” (X/1).

L’Ufficio AI, con

osservazioni dell’8 settembre 2017 (XII e allegato XII/1), ha trasmesso al TCA

il rapporto complementare del 1. settembre 2017 dei periti del __________ del

seguente tenore: “(…) Ho preso visione del materiale inviatomi in formato

informatico e della relazione della Dr.ssa __________ del 26.08.2017 (ndr.

recte: 28.08.2017] allegata al ricorso al TCA. Rispetto allo scritto della

curante in cui ella ripercorre le IL nel corso del 2016, vi sono delle

incongruenze rispetto alle percentuali di IL risultanti dagli atti da Voi

fornitimi. Rispetto a questo non ho personalmente una spiegazione. Sottolineo

inoltre, a titolo abbondanziale, che dal luglio 2016 vi era un certificato

della curante di piena abilità e, relativamente al peggioramento che sarebbe

insorto dal 12.12.2016, non posso concordare visto che la mia osservazione era

concomitante a quel periodo e quindi si tratta di un diverso apprezzamento.

Rispetto al nuovo ricovero occorso nel luglio del 2017 non posso prendere una

piena posizione dal momento che sono sprovvisto del rapporto di dimissione

dalla Clinica __________ che comunque, stando a quanto riportato dalla Dr.ssa __________

parlerebbe di un episodio depressivo di media gravità, il che farebbe pensare

che in precedenza (anche se difficile stabilire esattamente da quando fosse

stata fatta domanda di ricovero), il quadro fosse comunque migliore e quindi

sovrapponibile a quanto da me valutato. Stando poi allo scritto del signor __________

direttore di __________ (28.06.2017) secondo cui vi sarebbe stato un

peggioramento dello stato di salute da settembre 2016 sottolineo che questo non

ha riscontro in certificazioni di peggioramento da parte della curante e,

rispetto alle problematiche di concentrazione l'argomento era stato trattato e

tenuto in considerazione in perizia nella valutazione della CL mentre,

relativamente al dimagrimento, sottolineavo che questo perdurava stabile da un

anno come evidente segno di non completa risoluzione dell'episodio depressivo

che, anche nella mia valutazione peritale, giudicavo ancora in corso benché in

parziale remissione. Anche relativamente al ricorso dell'Avvocato __________

quando, a pagina 6 del suo scritto, fa riferimento alla contraddittorietà della

perizia sono in disaccordo. Infatti il sottoscritto, pur giudicando sul piano

clinico la presenza di una parziale remissione dell'episodio depressivo di

media gravità e quindi migliore rispetto al giudizio diagnostico del Dr. __________

posto nel 2004, riteneva che la CL fosse sovrapponibile (pagina 21

dell'elaborato peritale righe 3-7) proprio in virtù di un decorso (descritto in

anamnesi e discussione) in cui si sono sempre succeduti episodi depressivi in

questi anni il che rende la prognosi sfavorevole per un recupero. Altresì ho

sottolineato più volte nella valutazione peritale, e di questo ho tenuto conto

nella stima medico teorica della capacità lavorativa, che si tratta di un

quadro fragile e che l'attuale attività sia la più confacente ritenendo che in

"un'altra attività, anche per le ridotte capacità di adattamento,

l'assicurata rischierebbe un peggioramento del quadro clinico e

funzionale.". Ribadisco come già scritto in perizia, che sarebbe stata

utile un indagine domestica per poter meglio stimare la capacità lavorativa in

qualità di casalinga visto che la scarsa riserva di energie legata al disturbo

depressivo potrebbe influenzare anche il suo rendimento in attività domestica. In

conclusione quindi non ho motivo per discostarmi dalla mia precedente

valutazione peritale; trattandosi di una sindrome depressiva ricorrente non si

escludono periodi in cui vi sia un peggioramento anche reattivamente a

sovraccarichi (per cui era esigibile solo un tempo ridotto) o a eventi

stressanti esterni, non ultimo quello della soppressione della rendita (come

già sottolineato anche dal Dr. __________ nella sua valutazione fiduciaria del

dicembre 2016) ma, trattandosi di avvenimenti successivi alla mia valutazione,

non ho elementi nuovi che mi inducano a rivedere la mia posizione. (…)”

(XII/1).

Il rapporto complementare

del __________ è stato confermato dal medico SMR dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, che, nell’annotazione del 7 settembre 2017, ha

osservato: “(…) ho preso attenta visione del complemento redatto dai periti

psichiatrici Dr. __________, Dr.ssa __________ il 01.09.2017. Si tratta di una

presa di posizione esaustiva che condivido integralmente. Confermo, pertanto,

le precedenti prese di posizione SMR. (…)” (XII/3).

L’insorgente, con ulteriori

scritti del 20 settembre 2017 (XIV e allegato XIV/1), del 16 ottobre 2017 (XX e

allegato doc. G) e del 22 gennaio 2018 (XXIV e allegato XXIV/1), ha trasmesso

al TCA ulteriore documentazione medica.

Più precisamente, ella ha

prodotto il rapporto medico del 19 settembre 2017 nel quale la dr.ssa __________

ha rilevato che “(…) alla fine del novembre 2014 ha cessato l’attività di

parrucchiera e dal 01.12.2014 è stata assunta quale dipendente in una casa

anziani come collaboratrice di animazione per 22 ore alla settimana. Nel

settembre 2015 l’AI ha soppresso la rendita. La paziente, contro il mio parere,

presa dall’ansia di non poter far fronte ai propri bisogni economici, aveva

aumentato la % di lavoro all’80% dal 01.09.2015 al 17.01.2016. L’aumento della

percentuale lavorativa ha contribuito al peggioramento del suo stato clinico.

Di fatto non è riuscita a lavorare al 80% che per pochi mesi. Di fatto ha poi

sempre lavorato al 30%. Faccio inoltre notare che dal 12.12.2016 è stata

inabile dapprima al 70% fino al 30.06.2017 ed è nuovamente inabile al 70% dal

01.09.2017. […] Alla luce di quanto valutato, ritengo che le conclusioni del

dr. __________, cioè di considerare un’incapacità lavorativa al 50% permanente,

sia adeguata ma questa in ogni attività, sia in quella di parrucchiera, sia in

quella svolta attualmente sicuramente leggera ma che di fatto la paziente non

riesce a svolgere con continuità più del 30%. Faccio di nuovo [ndr. notare]

inoltre che la percentuale di incapacità da me certificata al momento è ancora

superiore, visto che dal dicembre 2016 la paziente non ha più presentato un

miglioramento oggettivo con miglioramento significativo della capacità

lavorativa. (…)” (XIV/1), il rapporto d’uscita del 7 agosto 2017 relativo

alla degenza dal 5 luglio al 7 agosto 2017 presso la Clinica __________ (doc.

G) e il certificato medico del 15 gennaio 2018 della dr.ssa __________ che

attesta una nuova degenza presso la Clinica __________ dal 13 dicembre 2017 al

15 gennaio 2018 e un’incapacità lavorativa del 100% a tempo indeterminato (cfr.

XXIV/1).

Con osservazioni del 25

ottobre 2017 (XXII) l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA l’annotazione del 19

ottobre 2017 nella quale il dr. __________ ha rilevato che “(…) il rapporto

d’uscita della Clinica __________ è relativo al ricovero dal 05.07.2017 al

07.08.2017, e si riferisce pertanto ad una condizione successiva alla data

della decisione dell’UAI del 30.05.2017. Si confermano le precedenti prese di

posizione SMR. (…)” (XXII/1).

2.5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a

edizione 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

2.6. Con sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, il Tribunale

federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori

positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità

della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso

e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,

le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione

della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore

della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

2.7. Per quanto riguarda l’aspetto

somatico, la perizia reumatologica del dr. __________ (doc. AI 171/506-517),

alla quale va conferita piena forza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza

(cfr. consid. 2.5), non è stata contestata e questo Tribunale non ha alcun

motivo per scostarsi dalla stessa.

Va pertanto confermata la

valutazione del dr. __________ secondo la quale l’incapacità lavorativa del 20%

(flessione del rendimento) in un’attività adeguata va inglobata in quella

psichiatrica. Il perito ha infatti attestato che “(…) in un'attività adatta

l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 20% da riferire a una

riduzione del rendimento per permettere all'assicurata pause più lunghe e più

frequenti. L'incapacità lavorativa da me determinata per quanto riguarda le

patologie all'apparato muscolo-scheletrico non è da sommare in modo

Considerandi

rilevante con quella determinata dalla perizia psichiatrica. Questo per il

fatto che ho tenuto conto nella mia valutazione peritale anche dei disturbi

diffusi a carattere somatoforme e che si riflettono nella diagnosi di una

sindrome fibromialgica. Ricordo a questo proposito che il collega Dr. med. __________

aveva posto la diagnosi di sindrome del dolore cronico. (…)” (doc. AI

171/517, la sottolineatura è del redattore).

Quanto all’aspetto extra

somatico, l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’Ufficio AI

rinviando alle considerazioni del medico curante, dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, e a quelle della dr.ssa __________, FMH in medicina

generale (doc. AI 149/469-474), della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. AI 169/503-504) e del dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. 19/50-58 dell’incarto cassa malati).

Al riguardo questo

Tribunale rileva quanto segue.

Il rapporto medico del 15

settembre 2016 della dr.ssa __________ (doc. AI 149/469-474), oltretutto non

specialista in materia, è menzionato negli atti considerati dai periti del __________

(cfr. doc. AI 177/533) che ne hanno pertanto tenuto conto.

Anche il rapporto del 16

novembre 2016 della dr.ssa __________ è menzionato negli atti considerati dai

periti del __________ (cfr. doc. AI 177/533) i quali, al riguardo, hanno

rilevato che “(…) certamente ritengo che l'attività attuale sia la più

adeguata non richiedendo sforzi fisici, avendo un carico di lavoro e

responsabilità limitati e necessitando di un interazione superficiale e di una

collaborazione non necessariamente orientata ad una performance produttiva;

dubito che l'assicurata avrebbe le risorse intrapsichiche per adattarsi ad un

nuovo lavoro per cui ritengo che sia molto importante cercare di preservare il

più possibile l'attuale luogo di lavoro anche attraverso interventi dell'Al,

per quanto di competenza. In questo senso mentre mi sembra che anche il Dr. __________

sia sulla mia stessa linea, non concordo con quanto asserito dalla Dr.ssa __________

nel suo scritto del 16.11.2016 dove sottolineava l'iper-coinvolgimento

emotivo dell’assicurata e le conseguenze negative su di lei; ho affrontato

esplicitamente l'argomento con l'assicurata e benché ella sia sensibile alle

storie che i degenti della casa di riposo le raccontano questo non ha effettive

ripercussioni sul suo stato né al lavoro né al domicilio. Ritengo invece che

l'attuale attività sia adeguata e che in un'altra attività anche per le ridotte

capacità di adattamento l'assicurata rischierebbe un peggioramento del quadro

clinico e funzionale. (…)” (doc. AI 177/545, la sottolineatura è del

redattore).

Riguardo alla perizia

fiduciaria del 14 dicembre 2016 del dr. __________ per conto della cassa

malati, anch’essa menzionata negli atti considerati dai periti del __________

(cfr. doc. AI 177/534-535), i periti hanno osservato che “(…) attualmente

non sono presenti i sintomi per poter porre una diagnosi categoriale di

episodio depressivo di grado medio ma la permanenza del suddetto deficit

cognitivo (frequentemente l'ultimo a sparire nella remissione e frequentemente

un sintomo residuo) e del non recupero ponderale oltre che dell'asserita

astenia che comunque non appare così importante, si potrebbe parlare di un

pregresso episodio depressivo di grado medio in non completa remissione

sintomatologica. Non concordo in questo senso con la valutazione del Dr. __________

(praticamente concomitante alla mia) che ritiene soddisfatti i criteri per

porre diagnosi di episodio depressivo medio: egli genericamente parla di 2

sintomi del criterio B e quattro del criterio C che io non riscontro. A mio

avviso l'umore è lievemente deflesso e ancora influenzabile dalle circostanze e

modulabile anche nel colloquio e non vi è anedonia. Inoltre, pur presentando

ancora alterazioni dell'appetito ed una certa insicurezza, non vi sono

sentimento di colpa, rallentamento psicomotorio ed i deficit di concentrazione

sono maggiormente attribuibili all'uso di benzodiazepine. Per questo a mio

avviso se è stato presente un episodio di media gravità attualmente esso è in

fase di parziale e non completa remissione. Tenendo in considerazione quindi

gli aspetti personologici, la depressione ricorrente cronica e l'uso massiccio

di benzodiazepine ritengo che vi sia una limitazione della capacità lavorativa

ma il quadro non sembra che negli ultimi anni si sia fortemente modificato (…)”

(doc. AI 177/544, la sottolineatura è del redattore).

Dall’incarto della cassa

malati risulta che la dr.ssa __________ ha attestato i seguenti periodi

d’inabilità lavorativa: “(…) dal 19.1.16 al 100%, dal 4.4.16 al 70%, dal

9.5.16

al 60% (…)” (doc. AI 14/41 dell’incarto cassa malati); nel

certificato del luglio 2016 ha attestato che “(…) la pz. è abile al 100%

(per la % da lei lavorata) da oggi. (…)”(doc. 16/44 dell’incarto cassa

malati con data poco leggibile) e nel “Rapporto intermedio LCA - inabilità

lavorativa dal 05.09.2016” del 10 ottobre 2016 un’incapacità lavorativa del

50% dal 26 settembre 2016 (doc. 17/45-48 dell’incarto cassa malati).

I periti del __________,

nella perizia del 9 gennaio 2017 hanno concluso che “(…) in definitiva

ritengo giustificati i periodi di IL certificati dalla curante dal 18.01.2016

al 31.07.2016 mentre dal 01.08.2016 ritengo che la capacità lavorativa

dell'assicurata per motivi psichiatrici sia ritornata ad essere quella

precedente e cioè del 50% (diminuzione del tempo) in attività di parrucchiera e

60% (diminuzione del tempo) in attività adeguata come quella attualmente svolta

alla percentuale del 40%. (…)” (doc. AI 177/546) e nel complemento del 1.

settembre 2017 hanno rilevato che “(…) rispetto allo scritto della curante

in cui ella ripercorre le IL nel corso del 2016, vi sono delle incongruenze

rispetto alle percentuali di IL risultanti dagli atti da Voi fornitimi.

Rispetto a questo non ho personalmente una spiegazione. Sottolineo inoltre, a

titolo abbondanziale, che dal luglio 2016 vi era un certificato della curante

di piena abilità e, relativamente al peggioramento che sarebbe insorto dal

12.12

, non posso concordare visto che la mia osservazione era concomitante

a quel periodo e quindi si tratta di un diverso apprezzamento. (…)” (XII/1).

Questo Tribunale, viste le

suesposte risultanze mediche – osservato che, conformemente alla

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), alla perizia del __________

del 9 gennaio 2017 (doc. AI 177/524-547) con complemento del 1. settembre 2018

(XII/1) va riconosciuta piena forza probatoria –, deve confermare il

rapporto finale del 3 aprile 2017 (doc. AI 179/549-553) nel quale il medico SMR

dr. __________, dall’aprile 2016 (dopo l’anno di carenza con incapacità al

lavoro media di almeno il 40% in base alla media retrospettiva), ha concluso per

un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 70% dal 4 aprile e del 60%

dal 1. maggio 2016, mentre che dal 1. agosto 2016 l’incapacità lavorativa è del

50% nell’attività abituale di parrucchiera e del 40% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI 179/550).

In particolare va qui ricordato

che nel complemento del 1. settembre 2017 i periti del __________ – che

hanno avuto due colloqui con l’assicurata il 1. e il 21 dicembre 2016 (doc. AI

177/524) –, circa il peggioramento del 12 dicembre 2016 indicato dalla

dr.ssa __________ (cfr. X/1), hanno osservato che “(…) relativamente al

peggioramento che sarebbe insorto dal 12.12.2016, non posso concordare visto

che la mia osservazione era concomitante a quel periodo e quindi si tratta di

un diverso apprezzamento. (…)” (X/II1).

Non è possibile concludere

differentemente anche avuto riguardo al rapporto del 19 settembre 2017 (XIV/1

riportato in esteso al consid. 2.4) nel quale la dr.ssa __________ –

confermata la propria evoluzione nel tempo dell’incapacità lavorativa –

si è limitata a rilevare che “(…) alla luce di quanto valutato, ritengo che

le conclusioni del dr. P. __________, cioè di considerare un’incapacità

lavorativa al 50% permanente, sia adeguata ma questa in ogni attività, sia in

quella di parrucchiera, sia in quella svolta attualmente sicuramente leggera ma

che di fatto la paziente non riesce a svolgere con continuità più del 30%. (…)”

(XIV/1).

Il fatto che il curante

giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione

dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore

perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto

l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il

curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr., tra le tante, STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2;9C_151/2011 del 27 gennaio 2012;9C_949/2010

del 5 luglio 2011 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. ad esempio STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2 e 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012, consid. 4.4, entrambe con riferimenti). Anche perché il

medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una

fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute

rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura

in un dato momento (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008

IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In questo senso la domanda

di “(…) ulteriore perizia specialistica pluridisciplinare e psichiatrica

(…)” (I, pag. 10) va disattesa.

Nemmeno va accolta la

domanda di sentire quale teste il datore di lavoro. Infatti – a

prescindere dal fatto che non è il datore di lavoro che deve pronunciarsi sulla

capacità lavorativa –, nel complemento del 1. settembre 2017 i periti

del CPAS hanno evidenziato che “(…)stando poi allo scritto del signor __________

direttore di __________ (28.06.2017) secondo cui vi sarebbe stato un

peggioramento dello stato di salute da settembre 2016 sottolineo che questo non

ha riscontro in certificazioni di peggioramento da parte della curante e,

rispetto alle problematiche di concentrazione l'argomento era stato trattato e

tenuto in considerazione in perizia nella valutazione della CL mentre,

relativamente al dimagrimento, sottolineavo che questo perdurava stabile da un anno

come evidente segno di non completa risoluzione dell'episodio depressivo che,

anche nella mia valutazione peritale, giudicavo ancora in corso benché in

parziale remissione. (…)” (XII/1).

Quanto al ricovero presso

la Clinica psichiatrica __________ dal 5 luglio al 7 agosto 2017 (cfr. il

relativo rapporto sub doc. G) e quello dal 13 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018

(cfr. il certificato della dr.ssa __________ del 15 gennaio 2018 sub XXIV/1) –

ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu

il 30 maggio 2017, e che i fatti accaduti posteriormente che hanno modificato

questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (fra le tante cfr. DTF 130 V 138) – questo Tribunale può

fare propria la valutazione del medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, che, nell’annotazione del 19 ottobre 2017, ha evidenziato come“(…)

il rapporto d’uscita della Clinica __________ è relativo al ricovero dal

05.07.2017

al 07.08.2017, e si riferisce pertanto ad una condizione successiva

alla data della decisione dell’UAI del 30.05.2017. Si confermano le precedenti

prese di posizione SMR. (…)” (XXII/1). Parimenti è a ragione che nelle

osservazioni del 2 febbraio 2018 l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) per

quanto concerne la degenza (dal 13 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018) da parte

dell'assicurata presso la Clinica __________ (cfr. il doc. XXIV + 1 incarto

TCA), si ribadisce nuovamente che la questione inerente un eventuale

peggioramento dello stato di salute della Signora RI 1 esula comunque dalla

presente disputa davanti al TCA e dovrà - se del caso - formare oggetto di un

nuovo provvedimento amministrativo (cfr. anche a tal proposito sia la risposta

di causa 7 agosto 2017 alle pagine 3-4 sia l'annotazione SMR 19.10.2017 agli

atti). (…)” (XXVI).

Tale documentazione medica

viene quindi trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di

una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai

necessari accertamenti, una nuova decisione.

Va qui pure

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010

consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente

chiarita.

In conclusione, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, pag. 291), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, dopo un temporaneo peggioramento

dello stato di salute, dall’agosto 2016 presenta un'incapacità lavorativa del

40% (intesa come riduzione di rendimento) tanto nell'attività di collaboratrice

d’animazione presso una casa per anziani quanto in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.8

In merito alla valutazione

economica va innanzitutto rilevato che, ritenuto che il peggioramento dello

stato di salute è avvenuto nel 2016, vanno applicati i dati validi per

quell’anno.

Inoltre, per le ragioni

addotte al prossimo considerando, per il calcolo del grado d’invalidità va

applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi.

2.8.1

Nella misura in cui

l’insorgente, chiedendo l’esecuzione di una “(…) inchiesta casalinga (…)”

(I, pag. 10), volesse contestare l’applicazione del metodo ordinario per il

calcolo del grado d’invalidità, questo Tribunale può fare proprio quanto

addotto dall’Ufficio AI con la risposta e meglio che “(…) l'amministrazione

ha correttamente ritenuto l'assicurata quale salariata nella percentuale del

100%.In effetti, già in occasione della seconda richiesta di prestazioni, il

funzionario incaricato della pratica B. Marchetti aveva precisato - all'interno

del doc. 27 incarto Al – quanto segue: “Trattasi

di un'assicurata 33enne parrucchiera a tempo pieno. Anche dopo la nascita del

figlio ha lavorato a tempo pieno e si è iscritta alla diso alla ricerca di

un'attività al 100% quindi da considerare salariata al 100% (…)”. Del

resto, anche nelle successive procedure di revisione messe in atto dall’amministrazione

(come pure per la nuova domanda di prestazioni presentata nel mese di luglio

2016), lo statuto dell’assicurata non si è modificato, motivo per cui nel caso

concreto non bisogna assolutamente cambiare il metodo di valutazione

dell'invalidità. Di conseguenza, non occorre esperire un'inchiesta economica

per le persone che si occupano dell'economia domestica (così come erroneamente

sostenuto da controparte al punto 5 del gravame). (...)” (IV, pag. 4).

Per un caso in cui questo

Tribunale non ha applicato il metodo misto, come fatto dall’amministrazione,

ritenuto che il cambiamento di attività lucrativa era soltanto la

conseguenza della malattia che ha portato il ricorrente a essere inabile nella

sua precedente attività lucrativa e ad essere senza lavoro finché si è attivato

in un altro ramo, cfr. la STCA del 14 dicembre 2017 incarto 32.2017.86.

In questo senso non può

essere seguita l’insorgente laddove sostiene che “(…) al termine della sua

perizia, il Dr. med. __________ ha indicato che sarebbe pure opportuna

un'inchiesta domestica per stabilire l'inabilità anche in tale ambito (doc.

177, pag. 23/23), ciò che però l'Al non ha fatto. Già solo per questi motivi

deve essere riconsiderato l'esito degli accertamenti effettuati e deve essere

concessa la mezza rendita richiesta, rispettivamente deve essere esperita

l'indagine casalinga. Infatti la ricorrente non può essere occupata

professionalmente più del 50%, pertanto anche il 50% rimanente a casa deve

essere analizzato e deve essere aggiunta l'inabilità nelle attività da

casalinga. Sostenere il contrario è privo di logica e arbitrario. (...)”

(I, pag. 8).

Parimenti anche la domanda

di espletare un’inchiesta domestica va respinta.

2.8.2

Quanto al reddito da valido,

nel 2016 – vista la formazione di parrucchiera diplomata (cfr. doc. AI

42/136) e applicando i dati della Tabella TA1 2014, skill level, settore 96

riferito alle attività dei servizi personali per le donne, livello 2 di competenze,

come rettamente ha fatto l’amministrazione – esso ammonta a fr.

47'457.40 (3'721 : 40 x 41.8 x 12 = 46'661.34 aumentati dello 0.5% per il 2015

e dell’1.2% per il 2016).

Va qui rilevato che questo

importo è favorevole all’assicurata ritenuto che, come pertinentemente

osservato dall’Ufficio AI, “(…) se si dovesse indicizzare - secondo

l’evoluzione dei salari nominali - l'importo di CHF 40'800.- (relativo al 2007)

stabilito dalla consulente in integrazione professionale all’interno del

rapporto finale sub. doc. 75 incarto Al, il salario da valido risulterebbe

inferiore e quindi più sfavorevole per l'assicurata in questione. In tale

evenienza, il reddito da valido per il 2016 ammonterebbe in effetti alla somma

di CHF 45'366,65 (+ 2,2% nel 2008, + 1 ,3% nel 2009, + 0,9% nel 2010, + 0,4%

nel 2011 , + 1,7% nel 2012, + 0% nel 2013, + 2,5% nel 2014, + 0,5% nel 2015 e +

1,2% nel 2016). (…)” (IV, pag. 5).

Quanto alla pretesa

dell’insorgente di voler ritenere quale reddito da valido l’importo di fr.

49'200.-- come da contratto collettivo, va qui rammentato che nella STF

9C_710/2016 del 18 aprile 2017 il TF ha già avuto modo di stabilire che “(…)

i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la

precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro

(sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005

consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile

1985.

consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg. (…)” (STF 9C_710/2016

del 18 aprile 2017, consid. 4.2).

2.8.3

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, considerata l’attività svolta quale collaboratrice d’animazione e

ritenuto che dal questionario per il datore di lavoro del 26 settembre 2016

risulta che per quell’anno lavorando all’80% il reddito ammonta a fr. 43'898.40

(doc. AI 147/452/457), va rilevato quanto segue.

Dal mese di luglio 2016,

ritenuta un’incapacità lavorativa del 60%, il reddito da invalido ammonta a fr.

21'949.20 (43'898.40 : 80 x 40).

Dal mese di dicembre 2016,

ritenuta un’incapacità lavorativa del 40%, il reddito da invalido ammonta a fr.

32'923.80 (43'898.40 : 80 x 40).

2.8.4

Considerato che in base alla

media retrospettiva dall’aprile 2016 è presente un grado d’invalidità del 40% è

dunque a ragione che da quel momento è stato riconosciuto il diritto ad un

quarto di rendita.

Dal mese di luglio 2016

(tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI)

il grado d’invalidità è del del 54% ([47'457.40 - 21'949.20]

x 100 : 47'457.40 = 53.74% arrotondato, conformemente

alla DTF 130 V 121, al 54%) e dal mese di dicembre 2016 (tre mesi

dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) è del 31% ([47'457.40 - 32'923.80] x 100 : 47'457.40 = 30.62% arrotondato al 31%).

Stante i sopracitati gradi

d’invalidità è dunque a ragione che l’amministrazione ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. aprile 2016 e ad una

mezza rendita dal 1 luglio al 30 novembre 2016.

Ritenuta la domanda di

prestazioni del luglio 2016 il diritto alla rendita nasce al più presto il 1.

gennaio 2017 (sei mesi dopo che l’assicurato ha rivendicato il diritto ex art.

29.

cpv. 1 LAI) e visto che a quel momento non vi era alcun diritto ad una

rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (31%), a ragione

l’amministrazione non ha versato alcuna prestazione.

Va qui rilevato che dal

luglio 2016 l’amministrazione è giunta ad un grado d’invalidità del 58% in

quanto per il calcolo del reddito da invalido ha ritenuto i dati statistici,

considerato un abilità residua del 40% e applicato una riduzione del 10% (cfr.

la tabella con la riduzione al reddito ipotetico da invalido allestita 5 aprile

2017.

sub doc. AI 182/560-563).

Quale ulteriore prova della

correttezza della limitazione del diritto alla mezza rendita fino al 30

novembre 2016 – motivazione, questa, rimasta incontestata e che questo

Tribunale può confermare limitandosi a richiamare il riserbo di cui deve dare

prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’ambito delle deduzioni

sociali; DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3) – l’amministrazione AI ha

addotto che “(…) a titolo puramente abbondanziale, si sottolinea che anche

se si dovesse definire il reddito da invalido dell’assicurata utilizzando i

dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica

(tabella TAI 2014 skill level, donne, livello 1 di competenze, valore centrale)

- come del resto già fatto dall'amministrazione in passato (cfr. in tal senso i

doc. 43 e 75 incarto Al) -, il risultato finale non muterebbe. In effetti,

l'opponente, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori

nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuo lordo

pari a CHF 53'793.-- (4'300 :40 x 41 ,7 x 12 = 53'793). Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene per il 2016 un reddito annuo lordo

pari a CHF 54'386,25 (+ 0,4 per il 2015 e + 0,7% per il 2016). Dato che

l’assicurata - dal punto di vista medico - ha una riduzione di rendimento pari

al 40% in attività adeguate al proprio stato di salute e riconoscendo altresì

la (corretta) riduzione del 10% stabilita dall’amministrazione (la qui

ricorrente chiede invece - a torto - che venga applicata la riduzione massima

del 25% senza apportare una motivazione valida e senza neppure indicare quali

sarebbero i fattori che entrerebbero in considerazione), il reddito da invalido

corrisponde a CHF 29'368,55 nel 2016. Dal raffronto di quest'ultimo reddito con

quello ipotetico da valido nel medesimo anno di CHF 47'457,40, risulta

un’incapacità al guadagno pari al 38,1% (sempre e comunque inferiore al minimo

pensionabile del 40%). (…)” (IV, pagg. 5-6).

2.9

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va pertanto confermata e il

ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti indicati

al consid. 2.7.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti