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Decisione

32.2017.111

Aumento temporaneo della rendita (da mezza a intera) e poi soppressione in via di revisione. Confermata la valutazione medica (SAM) e corretta quella economica (applicando il GAP salariale) con conseg

9 febbraio 2018Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della "resistenza

alle terapie" come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI. (…)”.

2.5. Nella fattispecie in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.3), nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo

2014, l’amministrazione, vista la richiesta di perizia del 7 agosto 2015 del

medico SMR dr. __________ (doc. AI 160/553), ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 165/562-565).

Dalla perizia

pluridisciplinare del SAM del 6 luglio 2016 (doc. AI 171/581-683), risulta che

i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica

(dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato

centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4, DSM-V

300.82).

Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto

(ICD-10 F 33.1 DSM-V 296.32).

Sindrome lombovertebrale cronica con/su:

- discopatia L4-L5;

- pregresso

intervento di discectomia e artrodesi combinata anteriore e posteriore mininvasiva,

1.10.2013;

- probabile radicolopatia S1 a ds.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Adiposità (BMI ca. 29,7 Kg/m2).

Dislipidemia.

Iperglicemia.

Bromidrosi e dermatite seborroica.

Varicosi C2 all'arto inferiore di sin.

(…)" (doc. AI 171/599-600)

In sede di discussione –

evidenziato come “(…) le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra i medici periti del SAM e tra la Dr.ssa med. __________, il Dr.

med. __________ e il Dr. med. __________ in data 20.6.2016 alle ore 12:00,

tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 171/20) – i periti hanno

rilevato: “(…) Brevemente ricordiamo che nel suo paese d'origine I'A. è

stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale senza gravi sequele

e che è stato più volte picchiato (anche in testa) dalla polizia serba. In

Ticino ha avuto alcuni incidenti automobilistici non gravi. Nel 2005 vi sono

accertamenti a livello lombare a causa di dolori presso il medico di famiglia e

internista Dr. med. __________, presso il neurochirurgo Dr. med. __________ e

presso il neurologo Dr. med. __________. Nel 2006 vi è una breve presa in

carico psichiatrica presso il Dr. med. __________ a causa di disturbo

ansiosodepressivo reattivo alle difficili condizioni di natura psicosociale.

Nel novembre 2006 vi sono accertamenti ospedalieri per dismnesia lieve in

sindrome depressiva maggiore. In gennaio-marzo 2007 vi è una presa in carico

psichiatrica presso il Dr. med. __________ di __________; sottolinea che il

soggetto è poco strutturato e lo considera inabile al lavoro nella misura del

100%. Il 30.4.2007 è sottoposto alla prima perizia psichiatrica presso il

centro peritale per le Assicurazioni Sociali di __________ (Dr. med. __________

e Dr.ssa med. __________). È posta la diagnosi di sindrome da disadattamento

con reazione mista ansiosodepressiva F 43.22. Non si codifica nessuna

incapacità lavorativa. Il 12.3.2009 è, sottoposto a seconda perizia presso lo

stesso Centro (Dr. med. __________ e Dr. med. __________). Sindrome da

disadattamento evoluta verso un franco stato depressivo di media gravità. Si

codifica una capacità lavorativa di 4 ore al dì. Il caso è discusso con lo

psichiatra curante Dr. med. __________. L'1.10.2013 l'A. è sottoposto a

intervento al rachide (discectomia e artrodesi combinata anteriore e

posteriormente mini-invasiva) da parte del Dr. med. __________. In quel

periodo, sia l'operatore, sia il curante, codificano una capacità lavorativa

dello 0%. Nel luglio 2014 vi è un ricovero presso la Clinica __________ di __________

a causa di reazione acuta da stress in paziente noto per sindrome mista

ansiosodepressiva (F 41.2 e F43.0). Si fa riferimento a un diverbio con la

moglie. Nel febbraio 2015 il Dr. med. __________ codifica una capacità

lavorativa del 50% senza sforzi fisici. A livello psichiatrico l'A. è seguita dalla

Dr.ssa med. __________ di __________ (a partire dal 19.1.2015). Diagnosi:

problemi correlati all'occupazione e alla disoccupazione (Z 56) in persona con

sindrome mista ansiosodepressiva (F 41.2). Codifica una capacità lavorativa

dello 0%. Nel febbraio 2016 il Dr. med. __________ discute una possibile

revisione a livello lombare. A livello dermatologico l'A. è seguito dal Dr.

med. __________ di __________ (bromidrosi e dermatite seborroica) e a livello

ORL da parte del Dr. med. __________ (lichen planus nel cavo orale; lo

specialista discute pure un intervento di settoplastica). (…)” (doc. AI

171/21-22).

Riprodotte in extenso le

valutazioni dei consulenti intervenuti, i periti hanno quindi formulato le

seguenti conclusioni.

" (…)

Valutazione psichiatrica

[…]

In conclusione la nostra consulente valuta l'A. abile al lavoro

nella misura del 50%. La limitazione è dovuta all'ansia somatica, alla facile

affaticabilità, alla perdita di attenzione, concentrazione e all'irritabilità.

A volte vi sono difficoltà del sonno notturno. Secondo la nostra consulente

l'A. deve continuare la presa in carico psichiatrica con aggiustamento e cambiamento

di terapia. Consiglia pure una terapia sul trauma quale EMDER. Secondo la

nostra consulente sono possibili provvedimenti di integrazione professionale

e/o riformazione professionale per evitare un'ulteriore evoluzione psichica.

Secondo la nostra consulente non è sufficiente frequentare un centro

psicosociale. L'A. può svolgere altre attività adatte nella misura del 70% e

del 100% come casalingo. Vi sono fattori non assicurati quale la difficoltà

economica, fattori socioculturali e pregressi fenomeni psicotraumatici legati

in particolare al periodo di guerra in __________ e alla condizione di profugo.

Vi è una certa enfasi sui disturbi, legata al disturbo da sintomi somatici.

Valutazione reumatologica

[…]

In conclusione l'A. è abile al lavoro nella misura del 20% in

attività fisicamente medio-pesanti, del 70% in attività medio-leggera e 80% come

casalingo. Il nostro consulente consiglia un corretto programma di ginnastica

medica mirato al rinforzo della muscolatura del tronco. Secondo il nostro

consulente è estremamente sfavorevole (cronicizzazione dei dolori, assenza di

adeguata risposta alle terapie finora eseguite e patologia psichiatrica). Non

consiglia un nuovo intervento a livello del rachide.

Valutazione neurologica

[…]

La diagnosi posta dal nostro consulente è citata al punto 5. Il

nostro consulente esclude che l'A. possa svolgere lavori fisici pesanti, lavori

che richiedono sforzi di entità media e lavori che richiedono movimenti

frequenti di rotazione, flessione ed estensione del tronco. Può svolgere

attività leggere (sia in piedi, sia da seduto) con la possibilità di cambiare

posizione. In questo tipo di attività I'A. presenta una capacità lavorativa del

65% come sorvegliante nella piazza di raccolta di rifiuti (ultima attività l'A.

raggiunge una capacità lavorativa del 65%), come casalingo l'A. è abile al

lavoro nella misura del 65%. Secondo il nostro consulente le sopraccitate

incapacità lavorative sono presenti da settembre 2013. Con l'infiltrazione

effettuata recentemente dal Dr. med. P. __________ (L5-S1) l'A. avrebbe avuto

un beneficio per due settimane; questo potrebbe indicare che effettivamente

magari vi sono ancora margini di un trattamento infiltrativo o chirurgico.

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa

dell'A.

Si consiglia una presa a carico dell'adiposità e della dislipidemia

(dieta e statine) a prevenzione delle malattie cardiovascolari e per diminuire

il carico sul rachide e sugli arti inferiori. Sarà da ricontrollare anche il

leggero innalzamento della glicemia, però con emoglobina glicata nella norma.

Non sono fattori medici la situazione economica e sociale dell'A.

(…)" (doc. AI

171/600-618)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l'A ha svolto varie attività. In attività medio-pesanti (che richiedano importanti

sforzi per il rachide, sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 Kg,

movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati

in posizioni inergonomiche), l'A. raggiunge una capacità lavorativa dello 0%. (…)”

(doc. AI 171/619) – i periti hanno espresso la seguente valutazione

circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alla patologia al

rachide lombare e ai problemi psichici (deflessione del tono dell'umore, ansia

somatica, facile affaticabilità, perdita dell'attenzione, perdita della

concentrazione, difficoltà del sonno notturno).

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

0%, 0 ore.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

0%.

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

0 ore.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Decade.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Dall’ottobre 2013 (intervento al rachide lombare) e continua.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Deve trattarsi di un'attività

medio-leggera che non richiede importanti sforzi per la colonna vertebrale

(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 Kg, movimenti ripetitivi,

flessione / estensione / rotazione del tronco, lavori prolungati in posizioni ergonomiche);

deve avere la possibilità di cambiare posizione.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

60% ca.

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Presenza durante tutto il giorno ma

con rendimento ridotto (60% ca.).

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

---

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Dall’aprile 2014 (a ca. sei mesi dall'intervento al rachide

lombare) e continua. Dall'ottobre 2013, durante sei mesi, I'A. ha presentato

una capacità lavorativa dello 0% a causa dell'intervento al rachide lombare e

successiva riabilitazione.

Abbiamo parzialmente cumulato le riduzioni della capacità

lavorativa dovute alle patologie somatiche e psichiatriche. Facciamo notare che

sia il reumatologo, sia la psichiatra, hanno valutato la sindrome dolorosa.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

60% ca. da aprile 2014 e continua.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Sì!

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisogna tenere conto dei limiti

funzionali descritti precedentemente.

9.2.3.1 I

problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

Sì! Riduzione del rendimento del 40%

ca.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Si consiglia un riallenamento

progressivo al lavoro essendo l'A. lontano dal mondo lavorativo da parecchio

tempo. Lo stato di salute è variato (peggiorato).

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come

giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Buona.

9.3.2 Adeguatezza

della terapia attuale secondo le linee guida. Eventuali proposte terapeutiche?

Si consiglia aggiustamento e

cambiamento della terapia psichiatrica in corso.

9.3.3 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di

motivazione dell’A.?

Non siamo in grado di rispondere.

Molto probabilmente la capacità lavorativa resterà uguale.

9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento

del posto dì lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Non ve ne sono.

10 COERENZA

10.1 Descrivere

in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti

dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Vi è un'accentuazione della sintomatologia.

11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1 Altri quesiti del medico del Servizio Medico Regionale.

Vi è stato un certo peggioramento a partire dall'ottobre 2013

allorché l'A. è stato operato a livello lombare.

Per il periodo antecedente, dall'aprile 2009 resta valida la

delibera dell'Ufficio Al del 29.4.2009 (grado d'invalidità al 42% dall'1.10.2008

e del 55% dall'1.1.2009).

Nell'attività svolta presso il comune di Arogno come ausiliario

sorveglianza della piazza di raccolta di rifiuti, l'A. presenta una capacità

lavorativa del 60% dall'aprile 2014, rispettando i limiti funzionali descritti

precedentemente.

11.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Non sono poste. È importante che I'A. riprenda un'attività

lavorativa anche a scopo terapeutico.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

117/314-323)

Viste le succitate

risultanze mediche, il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 12

luglio 2016 (doc. AI 172/684-686), attestato uno stato stazionario dal gennaio

2009 a settembre 2013, ha confermato un’incapacità lavorativa totale nella

propria attività abituale dall’ottobre 2013 e del 100% (riduzione del

rendimento) dall’ottobre 2013 al marzo 2014 e del 40% dall’aprile 2014 in

un’attività adeguata.

L’Ufficio AI, viste le

osservazioni del 23 marzo 2017 (doc. AI 193/724-728) – formulate tramite

l’allora patrocinatore avv. __________ e con le quali l’assicurato, senza

produrre ulteriore documentazione, ha contestato la valutazione medica adducendo

che “(…) la perizia psichiatrica redatta dalla Dr.ssa Med. __________, pag.

11-13 in particolare, ben esprime la residua capacità lavorativa

dell’assicurato, valutazione che si scontra con le conclusioni riportate

nell’avversato progetto di assegnazione di rendita. Il citato referto spiega

inoltre che la componente psichica compromette l’abilità lavorativa in

qualunque attività esigibile dal profilo fisico, non appena insorge il dolore. (…)”

(doc. AI 193/726) – le ha sottoposte al SAM (cfr. doc. AI 196/734) che,

nel complemento del 18 maggio 2017 (doc. AI 197/735-738) ha rilevato: “(…)

Come richiesto, abbiamo sottoposto la sua lettera del 25.4.2017 e le

osservazioni del legale del 23.3.2017 alla nostra consulente in psichiatria

Dr.ssa med. __________ che così risponde: "In

seguito alla tua richiesta di risposta al dr. Med __________ (specialista FMH

psichiatra-psicoterapeuta medico responsabile del Servizio Medico Regionale),

per una mia presa di posizione sulle osservazioni dell'Avv. __________ del

23.03.2017. Ho letto le osservazioni dell'Avv. __________, in cui cita il mio

consulto del 16 maggio 2016, che non posso fare altro che confermare, in quanto

non sono stati prodotti altri documenti che attestino un peggioramento o al

contrario un miglioramento delle condizioni psichiche. Pertanto non posso far

altro che confermare per ciò che mi compete, ciò che ho già espresso nel mio

consulto del 16 maggio 2016, quale una capacità lavorativa del 50% nelle

attività da ultimo svolte, quale operaio, posatore di pavimenti, tecnico agricolo.

Mentre è differente la capacità lavorativa psichiatrica in altre attività

adatte, nel valore del 70%. Le attività adatte dal punto di vista psichiatrico

devono considerare la parte somatica, con carichi di lavoro che non influiscono

sulla componente algica, perché questa è correlata all'accentuazione dei

sintomi psichici, che presenta, quali principalmente, ansia somatica, facile

stancabilità, perdita di attenzione, concentrazione e irritabilità".

In conclusione la nostra consulente Dr.ssa med. __________ conferma la

valutazione espressa nel suo consulto redatto il 16.5.2016. Confermiamo la

nostra valutazione SAM: capacità lavorativa dello 0% in attività mediopesanti, del

60% ca. in un'attività rispettosa dei limiti funzionali. (…)” (doc. AI

197/736).

Il dr. __________, medico

SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia, nell’annotazione del 23 maggio 2017,

ha quindi concluso che “(…) ho preso nozione della risposta dei colleghi del

SAM del 18 maggio u.s., in particolare della psichiatra Dr.ssa __________. Si

tratta di una presa di posizione puntuale ed esaustiva alle osservazioni della

rappresentante legale dell’assicurato, del tutto condivisibile dal punto di

vista medico-psichiatrico. Confermo, pertanto, tale presa di posizione

rispettivamente il rapporto SMR finale del 14.07.2016 [ndr. recte: 12

luglio 2016] (…)” (doc. AI 198/739).

L’Ufficio AI, viste le risultanze

mediche suenunciate e ritenuta la valutazione economica – le tabelle con

allegata la riduzione al reddito ipotetico da invalido allestite il 13 gennaio

e il 20 febbraio 2017 (doc. AI 180/701-704 e 179/698-700) e la valutazione del

consulente in integrazione professionale del 26 gennaio 2017 (doc. AI

184/707-708) –, ritenuto che dal 1. gennaio 2009 è al beneficio del

diritto ad una mezza rendita e considerato un temporaneo peggioramento dello

stato di salute, ha aumentato il diritto alla rendita da mezza a intera dal 1.

marzo 2014 e l’ha soppressa con effetto dal 1. agosto 2017 (cfr. consid. 1.3).

2.6. Per poter graduare l'invalidità,

l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti

che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.7. Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per

mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

Dal fascicolo (cfr. doc.

AI 171/581-683) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti precisando debitamente le ragioni per le quali

i periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale nella propria

attività abituale dall’ottobre 2013 e del 100% (riduzione del rendimento)

dall’ottobre 2013 al marzo 2014 e del 40% dall’aprile 2014 (inabilità

lavorativa totale dal 1. ottobre 2013, data dell’intervento di discectomia e

artrodesi combinata anteriore e posteriore mini invasiva (doc. AI 136/493-495),

fino al 31 marzo 2014, sei mesi dopo l’intervento) in un’attività

adeguata.

La valutazione dei periti

del SAM non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da

nessun medico, né generico né specialista.

In particolare, quanto al

rapporto del 25 giugno 2017 (doc. D) del dr. __________, FMH in ortopedia e

traumatologia, indirizzato al dr. Tutta, questo Tribunale rileva quanto segue.

Il dr. __________ non si è

confrontato con la valutazione dei periti del SAM e, poste le diagnosi note, ha

concluso in modo del tutto generico che “(…) è improbabile che senza una

rieducazione cognitiva il paziente possa ottenere beneficio da un trattamento

chirurgico ulteriore. Nella situazione attuale il paziente risulta inabile per

le attività lavorative a mio parere nella misura del 75%. Da considerare

eventuale ricovero per trattamento riabilitativo multidisciplinare in regime

Considerandi

stazionario. (…)” (doc. D).

Al riguardo il medico SMR

dr. __________, nell’annotazione del 29 agosto 2017, ha rilevato che “(…)

l’attuale rapporto del dr. __________ [ndr. si riferisce al succitato

rapporto del 25 giugno 2017 sub doc. D] contiene in pratica la medesima

valutazione già esposta nel suo rapporto del 29.3.2016 indirizzato sempre al

dr. __________. Quindi assenza di nuovi elementi clinici. (…)” (IX/1).

Quanto al certificato

medico del 10 marzo 2016 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. C), lo stesso è stato menzionato negli atti ed è presente

nella perizia del SAM (cfr. doc. AI 171/588 e 171/636) ed è, pertanto, già

stato considerato dai periti.

Nemmeno è possibile

seguire l’insorgente laddove con il ricorso – riprendendo quanto già

addotto nelle succitate osservazioni del 23 marzo 2017 (formulate tramite

l’allora patrocinatore avv. __________; doc. AI 193/724-728; cfr. consid. 2.5) –

sostiene che “(…) la perizia psichiatrica redatta dalla Dr.ssa Med. __________,

pag. 11-13 in particolare, ben esprime la residua capacità lavorativa dell’assicurato,

valutazione che si scontra con le conclusioni riportate nell’avversata

Decisione del 1° giugno 2017 dell’UAI. (…)” (I, pag. 5).

In effetti, nel consulto

del 16 maggio 2016 (doc. AI 171/655-670), la dr.ssa __________ – dopo

aver concluso che: “(…) Posso giungere alla valutazione dell’A. avvalendomi

della lettura degli atti, dei due colloqui, in cui ritrovo i seguenti criteri

diagnostici quali la presenza di un leggero umore depresso con pessimismo verso

l’eventuale evoluzione positiva del futuro, specie per la presenza di dolore

cronico, la presenza di ansia somatica. Per la diagnosi di disturbo da sintomi

somatici/disturbo somatoforme da dolore persistente è necessaria la presenza di

sintomi somatici associati a determinate caratteristiche psicologiche, non

basta più la presenza di sintomi somatici in assenza di una condizione organica

che li motivi. Il sintomo somatico di per sé non ha valenza diagnostica: viene

valutata l’esperienza che I’A. fa di sé stesso nelle tre componenti della

processazione cognitiva (cosa penso di me in questa condizione), della

risonanza emotiva (quale condizione emotiva sto vivendo) e della risposta

comportamentale (qual è il mio comportamento in risposta a tutto ciò). L'A.

infatti è pervaso da preoccupazioni riguardanti i sintomi fisici e la propria

salute, preoccupazioni che vanno molto al di là di ciò che è generalmente

considerato ragionevole, e così intense da causargli disagio/compromissione

clinicamente significativa che richiedono chiaramente un'attenzione clinica. Le

preoccupazioni sono pervasive e persistono, a dispetto di esami medici quali il

consulto reumatologico del Dr. med. __________ dell'11.4.2016 e sono resistenti

alla rassicurazione realistica e lontane da qualsiasi rischio reale per la

salute, nonostante appunto il convincimento negativo a tal proposito dell'A.

gradualmente la vita di persone che sviluppano questo disturbo si concentra a

tal punto sulle questioni di salute da compromettere in modo negativo i ritmi

quotidiani, la famiglia e il lavoro. Il disagio psicologico ha raggiunto anche

in quest'A. dimensioni tali da richiedere attenzione psichiatrica. (…)”

(doc. AI 171/664) –, circa la capacità lavorativa nelle attività da

ultimo svolte e in un’attività adeguata si è così espressa: “(…) La capacità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico nelle attività da ultimo svolte

quale operaio, posatore di pavimenti, tecnico agricolo è del 50%. Per

limitazioni di rendimento in quanto è presente l’ansia somatica, una facile

faticabilità, perdita di attenzione e concentrazione e irritabilità. […] Penso

che l'A. possa svolgere altre attività con capacità lavorativa psichiatrica al

70%, in attività adatta, dove l’incidenza dello sforzo fisico sia minimo in

quanto questa, vista la presenza di disturbo somatoforme da dolore persistente

influisce negativamente sulla condizione psichica. (…)” (doc. AI

171/665- 666, la sottolineatura è del redattore).

Ma vi è di più. Nel

complemento peritale del 18 maggio 2017 (doc. AI 197/735-738) – quanto

alle argomentazioni in merito alla valutazione della dr.ssa __________

sviluppate con il ricorso che, lo si ribadisce, riprendono quanto già addotto

nelle osservazioni del 23 marzo 2017 (cfr. consid. 2.5) –, i periti del

SAM, interpellati al riguardo dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 196/734),

hanno confermato la loro valutazione vista la risposta del 15 maggio 2017 della

dr.ssa __________ la quale, circa il suo consulto del 16 maggio 2016, ha

addotto: “(…) non posso fare altro che confermare in quanto non sono stati

prodotti altri documenti che attestino un peggioramento o al contrario un

miglioramento delle condizioni psichiche. Pertanto non posso far altro che

confermare per ciò che mi compete, ciò che ho già espresso nel mio consulto del

16.

maggio 2016, quale una capacità lavorativa del 50% nelle attività da ultimo

svolte, quale operaio, posatore di pavimenti, tecnico agricolo. Mentre è

differente la capacità lavorativa psichiatrica in altre attività adatte, nel

valore del 70%. Le attività adatte dal punto di vista psichiatrico devono

considerare la parte somatica, con carichi di lavoro che non influiscano sulla

componente algica, perché questa è correlata all’accentuazione dei sintomi

psichici, che presenta, quali principalmente, ansia somatica, facile

stancabilità, perdita di attenzione, concentrazione e irritabilità. (…)”

(doc. AI 197/737-738, la sottolineatura è del redattore).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua

portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della

causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante

abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la risposta (cfr. doc. X), di

presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ne ha

prodotti e si è limitato a delle esternazioni personali che, in quanto tali,

vanno trattate alla semplice stregua di allegazioni di parte. Egli non ha

pertanto prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la

valutazione del SAM confermata anche dal medico SMR dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, che, nell’annotazione del 23 maggio 2017 (doc. AI

198/739), ha confermato la presa di posizione di cui al rapporto finale del 14

luglio 2016 (cfr. doc. AI 172/684-686).

L’obbligo di collaborare

non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura

medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a

riguardo della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione

(cfr., tra le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene

pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurato e in

particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato

provvedimento (il 1. giugno 2017, data questa che segna il limite temporale del

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF

9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Al riguardo,

va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425

consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c

pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

2.8

Quanto alla possibilità di

reintegrazione senza la necessità di provvedimenti professionali –

aspetto questo rimasto incontestato – questo Tribunale può fare propria

la valutazione del 26 gennaio 2017 del consulente in integrazione professionale

secondo il quale “(…) per quanto riguarda l'Analisi SIP e quindi la possibilità

di sviluppare un percorso di reinserimento stabile e duraturo nel mercato

libero del lavoro. L'A.to è stato giudicato abile in attività adeguata nella

misura del 60% sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Esempi di

professioni esigibili e rispettose delle limitazioni funzionali: – Ausiliario

sorveglianza raccolta rifiuti (vedi SMR 14.07.2016 [ndr. recte: 12 luglio 2016])

– Addetto alla logistica/magazzino nel settore della componentistica dentale – Addetto

qualità / imballaggio / confezione • Settore industriale orologiero •

Settore farmaceutico • Settore prodotti plastici. Considerando tutti gli

elementi in nostro possesso che il caso ha messo in luce, non ritengo vi sia

margine per riconoscere formazioni (mirate) di breve/media durata che possano

verosimilmente migliorare, apprezzabilmente, la capacità di guadagno dell'A.to.

Eventualmente, in un secondo momento, dietro marcata motivazione e richiesta

esplicita dell'A.to, e solo dopo maturazione definitiva della decisione il SIP

rimane a disposizione nel considerare un servizio di aiuto al collocamento.

(…)” (doc. AI 185/709-708).

2.9

In merito alla valutazione

economica va innanzitutto rilevato che determinanti sono i dati del 2014.

Infatti, da una parte è da

quell’anno che, dopo aver aumentato il diritto alla rendita da mezza a intera (dal

1.

marzo 2014 ritenuta la revisione intrapresa nel marzo 2014 ex art. 88bis

cpv. 1 OAI e considerata un’inabilità lavorativa in un’attività adeguata del

100% dal 1. ottobre 2013, data dell’intervento di discectomia e artrodesi combinata

anteriore e posteriore mini invasiva (doc. AI 136/493-495) fino al 31 marzo

2014, sei mesi dopo l’intervento),

l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1. agosto

2017.

ex art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr. consid. 1.3). Dall’altra

parte, visto che dalle suesposte risultanze mediche (cfr. consid. 2.7) non

risulta che dal mese di aprile 2014 al momento della resa della decisione

impugnata (il 1. giugno 2017) vi siano stati dei mutamenti valetudinari, non è

necessario aggiornare i dati al 2017.

2.9.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF

134.

V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato

di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme

salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di

lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non

esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Nella fattispecie, in sede

di risposta, l’Ufficio AI ha precisato che “(…) l’amministrazione ha ripreso

quale reddito da valido fr. 54'247.- indicato nella precedente decisione del 20

agosto 2009, salario già definito dal TCA con sentenza dell’11 novembre 2008,

aggiornandolo al 2014 in fr. 58'901.-. (…)” (IX, pag. 3; vedi anche la

tabella sub doc. AI 181/704).

Questo dato – rimasto

incontestato (il medesimo importo di fr. 58'901.--, quale reddito da valido, è stato

ritenuto dall’insorgente nel calcolo esposto al punto 5 del ricorso) e ribadito

che l’anno determinante è il 2014 non essendo necessario aggiornare i dati al

2017.

ritenuta la situazione valetudinaria immutata dall’aprile 2014 fino al

momento della resa del provvedimento qui impugnato – può essere fatto

proprio da questo Tribunale.

2.9.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Conformemente alla

succitata giurisprudenza – osservato con la risposta che “(…)

l’amministrazione ha omesso di riprendere la riduzione per gap salariale

applicata nella decisione del 20 agosto 2009 e dal TCA nella sentenza del 2008

citata [ndr. si riferisce alla STCA dell’11 novembre 2008 sub doc. AI

94/377-398]. (…)” (IX pag. 3) – è a ragione che l’Ufficio AI ha

ritenuto applicabile una riduzione del 9% per gap salariale adducendo che “(…)

determinando per il 2014 una differenza del 14,1% tra il salario da valido di

fr. 58'901.- e quello statistico di fr. 68'562.15 definito su base RSS 2014,

TA1, categoria 41-43, livello 1, uomini, di fr. 5'507.- da moltiplicare per 12

mesi, diviso l’orario di 40 ore, moltiplicato per le ore svolte in tale ambito

nel 2014 di 41,5 ore, osservato il margine tollerato di differenza del 5% come

da prassi dell'Alta Corte (DTF 135 V 297), si determina l'applicazione di una riduzione

del 9% al reddito da invalido per parallelismo dei redditi. (…)” (IX pag.

3).

L’insorgente contesta la

riduzione del 10% al reddito ipotetico da invalido – “(…) visto

quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da

invalido del/lo 5% per attività leggere e del/lo 5% per altri fattori di

riduzione. (…)” (doc. AI 179/700 e 180/703) – adducendo che egli

possiede “(…) tutti i fattori di riduzione riconosciuti dalla

giurisprudenza: oltre alle limitazioni legate alla sua mobilità e alla capacità

di sollevare pesi, egli presenta difficoltà economiche, fattori socio culturali

e pregressi fenomeni psicotraumatici legati in particolare al periodo di guerra

in Kosovo e alla condizione di profugo. Ad essi vanno poi aggiunte le sue

difficoltà di concentrazione e quelle relazionali che anche in precedenza lo

portavano a cambiare vari impieghi. Si giustifica pertanto una riduzione del

reddito esigibile del 25%. (…)” (I, pag. 5).

Al riguardo questo

Tribunale rileva innanzitutto che dal rapporto finale SMR del 12 luglio 2016

risulta che le limitazioni funzionali legate al carico massimo di pesi (15 kg)

sono state considerate e che tanto l’“Alternanza della postura al bisogno”

quanto la “Necessità di pause supplementari” sono state incluse nella

valutazione medica (cfr. doc. AI 172/685). In questo senso a ragione il

consulente in integrazione professionale ha concluso che “(…) la limitazione

del rendimento determinato in sede medica, tiene già in considerazione le

limitazioni funzionali. (…)” (doc. AI 179/699 e 180/702).

Va qui inoltre rilevato

che la dr.ssa __________ – nel consulto del 16 maggio 2016 confermato

dai periti del SAM (cfr. consid. 2.5) –, circa le conseguenze sulla

capacità di lavoro ritenuta la “Descrizione di risorse e deficit – secondo

schema MINI ICF – APP –”, ha concluso che “(…) potrebbe avere difficoltà

in un’attività lavorativa per la presenza di ridotta persistenza, ma

maggiormente per la presenza di incapacità ad essere flessibile quindi con

problemi nelle relazioni con gli altri, questo potrebbe essere alla base dei

suoi cambiamenti di lavoro. (…)” (doc. AI 171/662). Anche questi aspetti

sono pertanto già stati considerati nella valutazione medica.

Quanto alla nazionalità e

permesso di soggiorno il consulente in integrazione ha poi rilevato che “(…)

visto la nazionalità e/o il permesso di soggiorno dell’assicurato/a, si ritiene

applicabile una riduzione per questo fattore. (…)” (doc. AI 179/700 e

180/703).

Visto quanto suesposto –

tenuto inoltre conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3 – questo

Tribunale non può quindi che confermare la riduzione del 10% applicata

dall’Ufficio AI.

In conclusione, considerato

tutto quanto sopra esposto, il reddito ipotetico da invalido si attesta a fr.

32’655.06 (fr. 5'312 [salario lordo mediamente percepito nel 2014 dagli

uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali

nel settore privato secondo la tabella TA1 2014 skill level (NOGA08)],

riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2014, moltiplicati per 12, ritenuta la capacità lavorativa residua

del 60%, applicata la riduzione del 9% per gap salariale e del 10% quale

riduzione sociale).

2.9.3

Confrontando il reddito da valido

di fr. 58'901.-- (cfr. consid. 2.9.1) con quello da invalido di fr. 32’655.06

(cfr. consid. 2.9.2) si ottiene un grado d’invalidità del 45% ([58'901 -

32’655.06] x 100 : 58'901 = 44.55% arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121) che da diritto ad un quarto di rendita (cfr.

consid. 2.2).

Questo Tribunale rileva

che anche se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse riconoscere una riduzione

sociale del 15% il risultato non cambia. Infatti, in questa evenienza il

reddito da invalido si attesterebbe a fr. 30’840.89 e il grado d’invalidità

sarebbe del 48% ([58'901 - 30’840.89] x 100 : 58'901 = 47.70%

arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121)

che comunque da diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.2)

2.10

In simili circostanze –

ritenuto che dopo un peggioramento temporaneo (inabilità lavorativa totale dal

1.

ottobre 2013, data dell’intervento di discectomia e artrodesi combinata

anteriore e posteriore mini invasiva, fino al 31 marzo 2014, sei mesi dopo

l’intervento) la situazione valetudinaria si è stabilizzata con, dall’aprile

2014.

in avanti, una capacità lavorativa residua del 60% in un’attività adeguata

(cfr. consid. 2.7) e che dal relativo raffronto fra i redditi ipotetici da

valido ed invalido il grado d’invalidità è del 45% (rispettivamente del 48%

nell’ipotesi di una riduzione del 15%; cfr. consid. 2.9.3) – è a giusta

ragione che l’Ufficio AI con la risposta ha proposto di accogliere parzialmente

il ricorso adducendo che“(…) in considerazione di quanto sopra [ndr. si

riferisce al nuovo calcolo del grado d’invalidità tenendo conto del gap

salariale], in parziale accoglimento del ricorso, lo scrivente Ufficio AI

conferma per il signor __________ [ndr. recte: RI 1 cfr. doc. AI 177/692]

il diritto alla rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2014 in seguito

ridotto ad un quarto di rendita (grado AI del 45%), e non soppresso come

indicato nella decisione, con effetto dal 1° agosto 2017. (…)” (IX, pag. 3).

La decisione impugnata va

pertanto riformata nel senso che all’assicurato va riconosciuto il diritto ad

una rendita intera dal 1. marzo 2014 (primo giorno del mese in cui è stata

avviata la revisione d’ufficio ex art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI) al 31 luglio

2017.

e a un quarto di rendita dal 1. agosto 2017 (riduzione dall’aprile 2014

sei mesi dopo l’intervento dell’ottobre 2013 con effetto al 1. agosto 2017 ex

art. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

Ritenuto che l’insorgente

ha postulato il diritto a tre quarti di rendita e, subordinatamente, il

mantenimento del diritto alla mezza rendita dopo il 31 luglio 2017 (cfr.

consid. 1.4), il ricorso va quindi parzialmente accolto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato nella misura di fr. 250.-- e dell’Ufficio AI nella misura di

fr. 250.--.

L’insorgente chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).

Ritenuti l’esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (DTF 124 V 301 consid. 6; STCA U 164/02 del 9 aprile 2003). Per la

parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può invece

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le

relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b pag. 31; DTF 119 Ia pag.11;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11).

Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria

(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, pag. 165).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore

al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV

Nr. 13 consid. 7b e 7c, pagg. 447-48). All’importo base LEF va applicato un

supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004

consid. 4).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria

non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in

quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo

l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto – indipendentemente dal modo in cui

utilizza le sue risorse finanziarie – essere considerato indigente, se in base

alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo

esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le

spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (DTF 119 Ia 11 consid. 5 pagg. 12-13; DTF 118 Ia 369).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b

pag. 31). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (SVR

2000.

UV Nr. 3).

Nella

fattispecie concreta – ancorché dalla tassazione fiscale per il periodo

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 risulta che l’interessato ha dichiarato

quale redditi totali l’importo di fr. 24'363.-- confermati dall’autorità

fiscale (VIII/3) – nel “Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria” l’insorgente non ha indicato alcun reddito (VIII/1).

In

una sentenza I 134/06 del 7 maggio 2007 il TF ha stabilito quanto segue:

"

(…)

prima di potere eventualmente richiedere l'assistenza

giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la

giurisprudenza federale garantisce una riserva di soccorso

["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3; inoltre

sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di principio

attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid.

5a pag. 12; sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di

assumersi un [ulteriore] debito ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché

Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora, dalla documentazione fornita dal

ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza sufficiente per

potere pagare la propria legale nella procedura AI oggetto del presente

ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede, per la richiesta

dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato in fr. 301'696.-

l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003, emessa in data 21

settembre 2005, mentre con la più recente decisione provvisoria di fissazione

dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa cantonale di compensazione

ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta complessiva in Svizzera o

all'estero. (…)." (I 134/06 del 7 maggio 2007, consid. 7)

Nella

sentenza pubblicata in DTF 119 Ia 11, l’Alta corte ha affermato:

"

(…)

Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour

de droit public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la

décision selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs

et grevé à concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit

supplémentaire sur sa fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le

procès. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant

d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne

peut plus être ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans

l'arbitraire (arrêt non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de

Viège, consid. 6).

Cette solution est en accord avec la

jurisprudence cantonale et la doctrine, qui estiment également que le

propriétaire d'un bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par

l'immeuble, autant que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p.

273; Bâle-Ville: BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid.

2a, 1986 p. 127 consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12

novembre 1980; Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86

consid. 2; Berne: Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989,

citée dans ATF 118 Ia no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN,

Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE,

L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52;

RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung

vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990, p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das

zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern, thèse Zurich 1986, p. 81 en

haut).

Ce principe ne saurait être tenu pour

contraire à l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de

l'immeuble comme telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire

d'obtenir. Dans cette optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut

pareillement tenir compte de la part du requérant dans une succession non

partagée (RJN 1982 p. 114; la cour de céans a rejeté le recours de droit public

formé contre cette décision: arrêt non publié dame B. c. Tribunal administratif

du canton de Neuchâtel du 2 février 1982, consid. 3b, qui relève que la

recourante peut "obtenir un prêt sur sa part successorale ou contracter un

emprunt garanti par cette part.").

(…)." (DTF 119 Ia 11, consid. 5a, pagg. 11 e 12)

In

concreto, dalla tassazione fiscale per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31

dicembre 2015 emerge che l’interessato, quale sostanza, ha dichiarato fr.

135'741.-- – di cui fr. 133'978.-- di sostanza immobiliare – confermati

dall’autorità fiscale. Sempre dalla medesima tassazione risulta un debito

privato di fr. 11.-- e una sostanza netta, prima delle deduzioni sociali per

coniugati, di fr. 135'730 (VIII/3).

Di

conseguenza, conformemente alla succitata giurisprudenza, l’insorgente è tenuto

ad intaccare la propria sostanza, chiedendo un prestito ipotecario per far

fronte al pagamento delle spese legali.

Non

va qui dimenticato che, determinante per la concessione di un mutuo ipotecario

è il valore venale di mercato, di regola calcolato dai periti degli

istituti bancari e di norma più elevato di quello di stima e che per una causa

come quella in esame, di media difficoltà, il TCA riconosce, nell’ambito

dell’assistenza giudiziaria, di norma, un importo complessivo non superiore a

fr. 2'000.--, spese ed IVA incluse.

Ne

segue che l’insorgente non ha reso verosimile la sua indigenza e pertanto non

può essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è riformata nel senso che all’assicurato va riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2014 al 31 luglio 2017 ed ad un

quarto di rendita dal 1. agosto 2017.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è diventata priva di oggetto, è respinta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- e del

ricorrente nella misura di fr. 250.--. L’Ufficio AI verserà fr. 1'000.-- (IVA

inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti