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Decisione

32.2017.112

Nuova domanda. A torto l'Ufficio AI non entra nel merito

8 febbraio 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul

diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta

in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita

dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e

confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento

vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad

art. 30/31, pag. 430-433).

Il

TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un

rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta

essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda

di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 64 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF

116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore

della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°

marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3

dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.4. Nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento

e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida

nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova

piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione

è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…)

Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264

Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio

2005, consid. 3). In questo

senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in

particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova

domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni

dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso,

può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia.

A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo

trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione

apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,

essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio

tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV

no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).

2.5. Nel

caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), una prima domanda di

prestazioni dell’aprile 2011 era stata respinta – dopo aver interpellato

il dr. __________, FMH in medicina interna (cfr. il rapporto medico sub doc. AI

11/2024) – mediante decisione del 29 luglio 2011 (doc. AI 20/41-42)

avendo il medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

concluso che “(…) siamo in assenza di qualsiasi elemento oggettivo, che

evidenzi un qualsiasi disturbo psichico, con o senza influenza sulla capacità

lavorativa, ma sono enunciati con chiarezza solo aspetti "sociali". (…)”

(doc. AI 15/33) rispettivamente che “(…) pur riconoscendo che si tratta di

un caso che richiede la giusta attenzione da parte dell'Assistenza Sociale, non

ho elementi per modificare la mia precedente presa di posizione, dal lato

medico-psichiatrico. (…)” (doc. AI 18/39).

2.6. Nell’ambito

della nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2017 (cfr. consid. 1.3) all’Ufficio

AI sono pervenuti il certificato medico 20 aprile 2017 del dr. __________, FMH

in medicina interna generale, (doc. AI 27/67) e il rapporto 21 aprile 2017 del

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, (doc. AI 28/68-69).

Il

dr. __________ ha attestato che “(…) in qualità di medico curante del sopraccitato

paziente, certifico che lo stato di salute del paziente è ulteriormente

peggiorato negli ultimi mesi, sia a livello fisico che a livello psichico, non

permettendogli di esercitare un’attività lavorativa. (…)” (doc. AI 27/67).

Questo

Considerandi

Tribunale, vista la stringatezza del certificato con indicazione del tutto

generica di peggioramento dello stato di salute, conformemente alla succitata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), deve concludere che con il certificato

medico del dr__________ l’insorgente non ha in nessun modo reso verosimile una

rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita.

Diversa

è la situazione per quanto riguarda il rapporto del 21 aprile 2017 del dr. __________

(doc. AI 28/68-69).

Innanzitutto

va rilevato che, dopo la decisione del 29 luglio 2011 con cui l’Ufficio AI

aveva rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1), l’assicurato ha

dovuto essere seguito a diverse riprese da uno specialista in psichiatria.

Infatti,

il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 21

aprile 2017 ha, in particolare, attestato che “(…) per problemi di

depressione, ansia generalizzata con sentimenti di esclusione sociale e

disturbi del sonno assai pronunciati il paziente venne quindi per la prima

volta seguito dal sottoscritto per un certo periodo nel corso del 2013

dopodiché interrotta la cura non sarebbe più stato seguito a livello

psichiatrico fino al momento attuale in cui avvertendo una recidiva delle forti

ansie accompagnata da una problematica sociale complessa ha chiesto ed ottenuto

da parte [del] proprio medico curante Dr. __________ di __________ di riprendere

il trattamento specialistico interrotto quattro anni or sono. II paziente

risulta in questo momento sottoposto ad una terapia psicofarmacologica a base

di ansiolitici e induttori del sonno. Oltre al problema ansioso generalizzato e

legato all'insonnia il paziente descrive una condizione di groviglio di

pensieri e di immagini relative alle vicissitudini della sua vita e alle

difficoltà nel mantenere rapporti interpersonali e legami di appartenenza a

causa di una condizione di disagio psichico caratterizzato dalla presenza di

una sensibilità critica accentuata. Dal lato diagnostico va tenuto conto della

presenza di una depressione ricorrente atipica con ansia sociale accentuata e

insonnia, sintomatologia che oltre a necessitare di una presa a carico

specialistica continuativa entra in linea di conto per una richiesta di invalidità

fondata su elementi clinici di portata rilevante. (…)” (doc. AI 28/69).

Rilevato,

da una parte, che ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali

(cfr. consid. 2.4) e, dall’altra parte, che dalla decisione di rifiuto di

prestazioni del 29 luglio 2011 a quella oggetto della presente vertenza sono

trascorsi quasi sei anni (va qui ribadito che se la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 2 e 3 OAI; cfr. la succitata STF 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012, consid. 2.3), questo Tribunale ritiene che, tramite il rapporto

del 21 aprile 2017 del dr. Mari, l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento

dello stato di salute e che pertanto l’ammini-strazione avrebbe dovuto entrare

nel merito della domanda di prestazioni del 10 aprile 2017.

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle conclusioni

del medico SMR dr. __________ secondo il quale il dr. __________ “(…)

descrive le note avversità bio-sociali sofferte dall’assicurato, ponendo infine

diagnosi di depressione ricorrente atipica con ansia sociale associata ad

insonnia. Non si ha, tuttavia, evidenza di un'effettiva presa a carico, il certificato

è stato compilato dopo una singola visita. Non è esplicitato alcun segno chiaro

che giustifichi una depressione ricorrente, per quanto concerne la definizione

di "atipico" questa può essere associata a sindrome tanto numerose da

scoraggiare di classificarne i criteri, di norma correlati a condizioni esogene

e non endogene. In conclusione, in assenza di una descrizione oggettiva di

segni e/o sintomi di una patologia psichiatrica classificabile secondo ICD 10 o

DSM, e non unicamente di disagio sociale, non vi sono elementi per entrare in

materia. (…)” (doc. AI 31/74).

In

effetti, visto che nel rapporto del 21 aprile 2017 (doc. AI 28/68-69) il dr. __________

evidenzia che “(…) in relazione alla visita effettuata in data 03.04.2017 su

segnalazione del medico curante del paziente Dr. __________ di __________ e

alle successive avvenute in seguito (…)” (doc. AI 28/68 la sottolineatura

è del redattore), non è dato a sapere come il dr. __________, nell’annotazione

del 6 giugno 2017, abbia potuto ritenere che “(…) non si ha, tuttavia,

evidenza di un’effettiva presa a carico, il certificato è stato compilato dopo

una singola visita. (…)” (doc. AI 31/74). Questo vale a maggiore ragione

visto anche che il dr. __________ non ha nemmeno visitato l’assicurato. Va qui

inoltre rilevato che dalla sola diagnosi non è possibile ancora concludere in

merito alla capacità lavorativa e che il dr __________ ha concluso per una “(…)

sintomatologia che oltre a necessitare di una presa a carico specialistica

continuativa entra in linea di conto per una richiesta di invalidità fondata su

elementi clinici di portata rilevante. (…)” (doc. AI 28/69, la

sottolineatura è del redattore).

In

questo senso questo Tribunale ritiene che la conclusione del dr. __________

secondo la quale “(…) non è esplicitato alcun segno chiaro che giustifichi

una depressione ricorrente, per quanto concerne la definizione di

"atipico" questa può essere associata a sindrome tanto numerose da

scoraggiare di classificarne i criteri, di norma correlati a condizioni esogene

e non endogene. In conclusione, in assenza di una descrizione oggettiva di

segni e/o sintomi di una patologia psichiatrica classificabile secondo ICD 10 o

DSM, e non unicamente di disagio sociale, non vi sono elementi per entrare in

materia. (…)” (doc. AI 31/74) non basta per escludere il rilevante cambiamento

reso verosimile dall’insorgente.

2.7

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere

che l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell’art.

87.

cpv. 2 e 3 OAI.

La

decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda ed, attraverso

accertamenti medici psichiatrici, esamini se il peggioramento reso verosimile

in quest’ambito sia effettivamente subentrato e, nell’affermativa, in che misura

esso incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di

guadagno dell’assicurato.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda di esonero dalle stesse.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.7.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del l’Ufficio AI, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di esonero dalle stesse.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti