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Decisione

32.2017.115

Assicurata già al beneficio di una rendita intera per un lasso di tempo determinato, inoltra una nuova domanda di prestazioni. L'ammnistrazione non entra nel merito della stessa in assenza di elementi

8 febbraio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 64 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF

116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore

della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°

marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante

cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la

prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione

è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264

Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella

STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, con decisione del 16 maggio 2013 l’am-ministrazione

aveva inizialmente negato alla ricorrente le prestazioni AI in relazione ai postumi

dell’infortunio della circolazione subito il 18 ottobre 2010, nel quale aveva

riportato ferite al ginocchio sinistro e alla mano destra. In quella sede l’am-ministrazione

si era basata essenzialmente sulle certificazioni dei medici curanti e sugli atti

della __________. In particolare l’assi-curata era stata valutata dal dr. __________,

chirurgo ortopedico medico di circondario della __________, il quale, poste le

diagnosi di:

"

(…)

DIAGNOSI

Stato da caduta con la motocicletta e frattura del

piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata del V

metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a

destra.

Stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e

laterale a sinistra e osteosintesi con filo di Kirschner del V metacarpo destro

il 26.10.2010.

Stato da rimozione del filo di Kirschner il 22.12.2010.

Stato da correzione del polpastrello al V dito della

mano destra l'11.5.2011. (…)”

in

occasione della visita medica di chiusura del 9 novembre 2011, aveva concluso

"

Esigibilità del lavoro:

l'assicurata non ha limiti nel sollevare e portare pesi

fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi

dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25, mai più

pesi superiori ai 25 kg.

L'assicurata non ha limiti nel sollevare pesi fino a 5

kg oltre l'altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5

kg oltre l'altezza del petto. L'assicurata non ha limitazioni nell'uso di

attrezzi leggeri di precisione, può spesso ma­neggiare attrezzi di media

entità, non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione

manuale non è impedita. L'assicurata non ha limitazioni nell'effettuare lavori

al di sopra della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del

tronco e non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata in

avanti, essa può spesso as­sumere la posizione in piedi e Inclinata in avanti,

di rado la posizione inginocchiata e di rado effettuare la flessione delle

ginocchia. L'assicurata non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta di

lunga durata, può spesso assumere la posizione in piedi di lunga durata

L'assicurata non ha limitazioni nel camminare fino a 50

metri, può spesso camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, può

di rado camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale e

talvolta salire le scale a pioli. (…)” (doc. AI 96)

La

__________ aveva quindi fatto effettuare ulteriori valutazioni specialistiche,

sulla base delle quali, in sede di visita circondariale 17 gennaio 2013, confermate

le diagnosi poste in occasione della visita 9 novembre 2011, aveva concluso:

"

(…)

oggettivamente persiste una difficoltà

nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, persiste il modico deficit di

estensione al ginocchio sinistro e la modica atrofia muscolare, il ginocchio

risulta come essere stabile, al momento le cartilagini articolari sono

conservate.

(…)

Aspetti medico-assicurativi:

Lo stato dell'assicurata è praticamente sovrapponibile

a quanto valutato in occasione della visita medico-circondariale effettuata

l'11.11.2011 per cui l'esigibilità del lavoro espressa non deve essere

modificata. Visti i problemi peri-rotulei persistenti vi è però un danno

permanente che deve essere quantificato e valutato come simile a quello che può

esserci in caso di artrosi femoro-patellare di entità da lieve a media. Al

momento invece non vi sono chiari segni per un'artrosi femoro-tibiale per cui a

questo livello non si può concedere una indennità per menomazione

dell'integrità. I problemi peri-rotulei quantificati in data odierna non sono

comunque suscettibili di modificare l'esigibilità del lavoro espressa nel novembre

2011 in quanto già allora si erano limitate fortemente le azioni e le funzioni

che mettevano fortemente sotto pressione l'articolazione femoro-rotulea (poteva

e può inginocchiarsi di rado e poteva e può effettuare di rado la flessione

delle ginocchia). L'IMI verrà quantificata a mezzo di apprezzamento separato.”

(doc. AI 122)

Alla

luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, interpellato il consulente professionale

(il quale aveva determinato una conseguente perdita di guadagno del 18%, doc.

AI 42), con la decisione del 16 maggio 2013 aveva respinto la richiesta di prestazioni,

ritenendo giustificato il riconoscimento di una totale incapacità di lavoro in

ogni attività soltanto dal 18 ottobre 2010 al 29 giugno 2011, mentre che in

seguito, pur persistendo una totale inabilità nella professione esercitata in Posta,

bisognava ammettere una completa capacità lavorativa in attività adeguate con

un conseguente grado di invalidità del 18% dal 30 giugno 2011 (doc. AI 52). Detta

decisione, contestata dall’interessata, è quindi stata modificata da questo

TCA, dopo nuova valutazione degli atti della SUVA e del parere del SMR, nel

senso che andava ammessa un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16

gennaio 2013 in relazione all’intervento di asportazione del materiale di

osteosintesi nel gennaio 2012 e, quindi, riconosciuta una rendita di invalidità

transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013 (cfr. STCA 32.2013.112 del 17

dicembre 2013).

Una

successiva richiesta di riesame del 14 gennaio 2014 è stata accolta

Considerandi

dall’amministrazione con decisione del 14 novembre 2014 (e decisione di riconteggio

del 29 agosto 2016, doc. AI 113), con la quale, riconosciuto un peggioramento

momentaneo, all’assicurata è stata attribuita una rendita intera anche per i

mesi da febbraio ad agosto 2014 (doc. AI 112 e 113).

L’assicurata

ha quindi presentato un’ulteriore domanda di prestazioni in data 28 novembre 2016,

limitandosi, per quanto riguarda il danno alla salute, a notificare

un ulteriore aggravamento dello stato di salute, segnatamente al ginocchio

sinistro oltra alla sfera psichica, producendo un certificato del 17 ottobre

2016.

relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia dell’ospedale di __________

(doc. AI 117). Con tale certificazione il dr. __________, ortopedico, ha

riferito che l’esame al ginocchio sinistro evidenziava:

"

(…) cicatrici regolari, articolarità

è stabile con deficit di estensione di circa 5-10 gradi, negativi i test

meniscali mediali, lieve ipotrofia del quadricipite, deambulazione in carico

completo senza deficit, test mono-podalico negativo, test salto negativo. Test

rotulei positivi.

conclusioni:

condropatia ginocchio sinistro in esiti di grave frattura

si prescrive:

ciclo di tra infiltrazioni ginocchio sinistro, fisioterapia per il mantenimento

ed il recupero dell’estensione articolare.”

Sulla

base dell’esame di tale certificazione da parte del SMR, l’amministrazione ha

statuito la non entrata nel merito della nuova domanda con progetto di

decisione del 31 marzo 2017 (doc. AI 119).

A

tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, preannunciando

l’invio di altra documentazione medica atta a comprovare un’inabilità del 50%

(doc. AI 120).

L’Ufficio

AI, dopo aver invitato - senza esito - l’assicurata, tramite l’RA 1, a produrre

la preannunciata documentazione entro il 9 giugno 2017 (doc. AI 121), mediante decisione

del 13 giugno 2017 ha confermato la non entrata nel merito della domanda, in assenza di atti medici oggettivanti un peggioramento dello stato di

salute con patologie invalidanti.

Con il proprio

ricorso l’assicurata, tramite il suo rappresentante, ha prodotto uno scritto dell’11

luglio 2017 del dr. __________, psichiatra, affermante: “Con la presente si

certifica che la paziente succitata è in trattamento psichiatrico e psicoterapeutico

presso il sottoscritto Dr. __________ e la collega __________” (doc. D).

2.6

Nel caso in esame,

all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica delle condizioni di

salute non è stata resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa,

quindi prima dell’emanazione del querelato provvedimento, deve essere prestata

adesione.

In effetti va rilevato che in fase amministrativa l’assicurata ha

presentato la sua nuova domanda di prestazioni il 28 novembre 2016 senza

allegare documentazione rilevante. In effetti ella si è limitata a segnalare un

ulteriore aggravamento dello stato di salute, producendo un certificato

del 17 ottobre 2016 relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia

dell’ospe-dale di __________ (doc. AI 117). Con tale certificazione il dr. __________,

ortopedico, ha soltanto riferito dell’esame effettuato al ginocchio sinistro

evidenziante cicatrici regolari, articolarità stabile, “negativi i test

meniscali mediali, lieve ipotrofia del quadricipite, deambulazione in carico

completo senza deficit, test mono-podalico negativo, test salto negativo. Test

rotulei positivi”. Lo specialista ha quindi concluso per la diagnosi di “condropatia

ginocchio sinistro in esiti di grave frattura”, non attestando alcuna

inabilità lavorativa, ma limitandosi a prescrivere un ciclo di tre infiltrazioni

ginocchio sinistro e fisioterapia per il mantenimento ed il recupero

dell’estensione articolare (doc. AI 115).

A ragione l’amministrazione

ha concluso che sulla base di tale documento medico, che non attestava

un’inabilità lavorativa, foss’anche minima, né descriveva un quadro clinico

compatibile con un’incapacità lavorativa, non era possibile entrare nel merito

della nuova domanda di prestazioni. Tale certificato non lascia

in altre parole trasparire una modifica delle circostanze di fatto

successiva all’ultimo esame materiale dei diritti della richiedente avvenuto

nell’ambito delle precedenti decisioni.

A

tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, preannunciando

l’invio di altra documentazione medica atta a comprovare almeno un’inabilità

del 50% (doc. AI 120).

Malgrado la

richiesta in tal senso dell’Ufficio AI (cfr. scritto 23 maggio 2017, doc. AI

121), l’assicurata - a quel momento oltretutto già patrocinata dall’RA 1 e,

quindi, da un’associazio-ne di patrocinio professionale - non ha tuttavia provveduto

a far pervenire alcun atto medico idoneo a comprovare la sua situazione e in

particolare la modifica delle sue condizioni, nel senso di un peggioramento

rispetto alla situazione accertata nell’ambito della procedura sfociata

nell’ultima decisione del 29 agosto 2016.

Solo dopo

l’emanazione della decisione impugnata, e quindi tardivamente, l’assicurata ha

prodotto la – in ogni modo scarna - certificazione medica del dr. __________.

Ora, secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in

considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti

in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.

).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15.

aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’ob-bligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere

verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato

non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma

rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende

trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministra-zione di acquisire

d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a

mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della

domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui

all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione

di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una

nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

Nella

fattispecie, lo scritto del dr. __________, psichiatra (doc. D), prodotto con

il gravame e, quindi, tardivamente, non può modificare l’esito della presente

vertenza.

In proposito

va in ogni modo detto che tale scritto, oltremodo generico e succinto, che

segnala unicamente la presa a carico psichiatrica dell’interessata, non appare comunque

idoneo a comprovare una patologia invalidante o un’inabilità lavorativa; non

contenendo né una diagnosi, né una descrizione dei disturbi lamentati dalla

paziente né infine la certificazione di un’inabilità lavorativa a motivo delle

problematiche psichiche.

Nemmeno questo

documento lascia quindi trasparire una modifica delle circostanze di

fatto successiva all’ultimo esame materiale dei diritti dell’assicurata.

In conclusione non avendo l’assicurata reso

validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione

della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con

quest’ultima merita conferma.

2.7

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti