32.2017.115
Assicurata già al beneficio di una rendita intera per un lasso di tempo determinato, inoltra una nuova domanda di prestazioni. L'ammnistrazione non entra nel merito della stessa in assenza di elementi
8 febbraio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.115
FC
Lugano
8 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1982, da ultimo attiva come impiegata delle __________ addetta al __________,
nell’aprile 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni, adducendo gli esiti
di un infortunio della circolazione dell’ottobre 2010 nel quale aveva riportato
lesioni alla gamba sinistra e alla mano destra. Mediante decisione 16 maggio
2013 (preavvisata il 1. dicembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
Contestata, mediante pronuncia del 17 dicembre 2013, questo TCA ha modificato
detta decisione nel senso che all’assicurata è stata riconosciuta una rendita
intera d’invalidi-tà limitatamente al periodo dal 1 aprile 2012 al 30 aprile
2013.
Una
successiva richiesta di riesame dell’assicurata del 14 gennaio 2014 è stata
accolta dall’amministrazione con decisioni del 14 novembre 2014/29 agosto 2016
con le quali le è stata riconosciuta una rendita intera anche per i mesi da febbraio
ad agosto 2014.
1.2. Il
28 novembre 2016 l’assicurata, tramite RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni, facendo valere un ulteriore aggravamento dello stato di salute, sulla
base di un certificato relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia
dell’ospedale di __________ (doc. AI 117). Esaminata tale documentazione, mediante
progetto di decisione del 31 marzo 2017, l’Ufficio AI ha preannunciato la non
entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 119). A tale
progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice. L’Ufficio
AI, dopo aver invitato l’assicu-rata, tramite l’RA 1, a produrre la
preannunciata documentazione medica entro il 9 giugno 2017 (doc. AI 121),
mediante decisione del 13 giugno 2017 ha confermato la non entrata nel merito della
domanda, non avendo l’interessata dimostrato una rilevante modifica delle
circostanze oggettive (doc. AI 122).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’RA 1, ha
interposto il presente ricorso, con il quale postula l’annullamento della decisione
contestata e la concessione di una mezza rendita di invalidità, allegando una
certificazione 11 luglio 2017 del dr. __________, psichiatra.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione impugnata, rilevando peraltro come la - peraltro generica -
documentazione medica prodotta con il gravame sia tardiva (IV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni pre-sentata dall’assicurata il 28 novembre
2016.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3;
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198
consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito
della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI;
Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda
Fatti
di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 64 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF
116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione
è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264
Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella
STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, con decisione del 16 maggio 2013 l’am-ministrazione
aveva inizialmente negato alla ricorrente le prestazioni AI in relazione ai postumi
dell’infortunio della circolazione subito il 18 ottobre 2010, nel quale aveva
riportato ferite al ginocchio sinistro e alla mano destra. In quella sede l’am-ministrazione
si era basata essenzialmente sulle certificazioni dei medici curanti e sugli atti
della __________. In particolare l’assi-curata era stata valutata dal dr. __________,
chirurgo ortopedico medico di circondario della __________, il quale, poste le
diagnosi di:
"
(…)
DIAGNOSI
Stato da caduta con la motocicletta e frattura del
piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata del V
metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a
destra.
Stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e
laterale a sinistra e osteosintesi con filo di Kirschner del V metacarpo destro
il 26.10.2010.
Stato da rimozione del filo di Kirschner il 22.12.2010.
Stato da correzione del polpastrello al V dito della
mano destra l'11.5.2011. (…)”
in
occasione della visita medica di chiusura del 9 novembre 2011, aveva concluso
"
Esigibilità del lavoro:
l'assicurata non ha limiti nel sollevare e portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi
dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25, mai più
pesi superiori ai 25 kg.
L'assicurata non ha limiti nel sollevare pesi fino a 5
kg oltre l'altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5
kg oltre l'altezza del petto. L'assicurata non ha limitazioni nell'uso di
attrezzi leggeri di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media
entità, non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione
manuale non è impedita. L'assicurata non ha limitazioni nell'effettuare lavori
al di sopra della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del
tronco e non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata in
avanti, essa può spesso assumere la posizione in piedi e Inclinata in avanti,
di rado la posizione inginocchiata e di rado effettuare la flessione delle
ginocchia. L'assicurata non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta di
lunga durata, può spesso assumere la posizione in piedi di lunga durata
L'assicurata non ha limitazioni nel camminare fino a 50
metri, può spesso camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, può
di rado camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale e
talvolta salire le scale a pioli. (…)” (doc. AI 96)
La
__________ aveva quindi fatto effettuare ulteriori valutazioni specialistiche,
sulla base delle quali, in sede di visita circondariale 17 gennaio 2013, confermate
le diagnosi poste in occasione della visita 9 novembre 2011, aveva concluso:
"
(…)
oggettivamente persiste una difficoltà
nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, persiste il modico deficit di
estensione al ginocchio sinistro e la modica atrofia muscolare, il ginocchio
risulta come essere stabile, al momento le cartilagini articolari sono
conservate.
(…)
Aspetti medico-assicurativi:
Lo stato dell'assicurata è praticamente sovrapponibile
a quanto valutato in occasione della visita medico-circondariale effettuata
l'11.11.2011 per cui l'esigibilità del lavoro espressa non deve essere
modificata. Visti i problemi peri-rotulei persistenti vi è però un danno
permanente che deve essere quantificato e valutato come simile a quello che può
esserci in caso di artrosi femoro-patellare di entità da lieve a media. Al
momento invece non vi sono chiari segni per un'artrosi femoro-tibiale per cui a
questo livello non si può concedere una indennità per menomazione
dell'integrità. I problemi peri-rotulei quantificati in data odierna non sono
comunque suscettibili di modificare l'esigibilità del lavoro espressa nel novembre
2011 in quanto già allora si erano limitate fortemente le azioni e le funzioni
che mettevano fortemente sotto pressione l'articolazione femoro-rotulea (poteva
e può inginocchiarsi di rado e poteva e può effettuare di rado la flessione
delle ginocchia). L'IMI verrà quantificata a mezzo di apprezzamento separato.”
(doc. AI 122)
Alla
luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, interpellato il consulente professionale
(il quale aveva determinato una conseguente perdita di guadagno del 18%, doc.
AI 42), con la decisione del 16 maggio 2013 aveva respinto la richiesta di prestazioni,
ritenendo giustificato il riconoscimento di una totale incapacità di lavoro in
ogni attività soltanto dal 18 ottobre 2010 al 29 giugno 2011, mentre che in
seguito, pur persistendo una totale inabilità nella professione esercitata in Posta,
bisognava ammettere una completa capacità lavorativa in attività adeguate con
un conseguente grado di invalidità del 18% dal 30 giugno 2011 (doc. AI 52). Detta
decisione, contestata dall’interessata, è quindi stata modificata da questo
TCA, dopo nuova valutazione degli atti della SUVA e del parere del SMR, nel
senso che andava ammessa un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16
gennaio 2013 in relazione all’intervento di asportazione del materiale di
osteosintesi nel gennaio 2012 e, quindi, riconosciuta una rendita di invalidità
transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013 (cfr. STCA 32.2013.112 del 17
dicembre 2013).
Una
successiva richiesta di riesame del 14 gennaio 2014 è stata accolta
Considerandi
dall’amministrazione con decisione del 14 novembre 2014 (e decisione di riconteggio
del 29 agosto 2016, doc. AI 113), con la quale, riconosciuto un peggioramento
momentaneo, all’assicurata è stata attribuita una rendita intera anche per i
mesi da febbraio ad agosto 2014 (doc. AI 112 e 113).
L’assicurata
ha quindi presentato un’ulteriore domanda di prestazioni in data 28 novembre 2016,
limitandosi, per quanto riguarda il danno alla salute, a notificare
un ulteriore aggravamento dello stato di salute, segnatamente al ginocchio
sinistro oltra alla sfera psichica, producendo un certificato del 17 ottobre
2016.
relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia dell’ospedale di __________
(doc. AI 117). Con tale certificazione il dr. __________, ortopedico, ha
riferito che l’esame al ginocchio sinistro evidenziava:
"
(…) cicatrici regolari, articolarità
è stabile con deficit di estensione di circa 5-10 gradi, negativi i test
meniscali mediali, lieve ipotrofia del quadricipite, deambulazione in carico
completo senza deficit, test mono-podalico negativo, test salto negativo. Test
rotulei positivi.
conclusioni:
condropatia ginocchio sinistro in esiti di grave frattura
si prescrive:
ciclo di tra infiltrazioni ginocchio sinistro, fisioterapia per il mantenimento
ed il recupero dell’estensione articolare.”
Sulla
base dell’esame di tale certificazione da parte del SMR, l’amministrazione ha
statuito la non entrata nel merito della nuova domanda con progetto di
decisione del 31 marzo 2017 (doc. AI 119).
A
tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, preannunciando
l’invio di altra documentazione medica atta a comprovare un’inabilità del 50%
(doc. AI 120).
L’Ufficio
AI, dopo aver invitato - senza esito - l’assicurata, tramite l’RA 1, a produrre
la preannunciata documentazione entro il 9 giugno 2017 (doc. AI 121), mediante decisione
del 13 giugno 2017 ha confermato la non entrata nel merito della domanda, in assenza di atti medici oggettivanti un peggioramento dello stato di
salute con patologie invalidanti.
Con il proprio
ricorso l’assicurata, tramite il suo rappresentante, ha prodotto uno scritto dell’11
luglio 2017 del dr. __________, psichiatra, affermante: “Con la presente si
certifica che la paziente succitata è in trattamento psichiatrico e psicoterapeutico
presso il sottoscritto Dr. __________ e la collega __________” (doc. D).
2.6
Nel caso in esame,
all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica delle condizioni di
salute non è stata resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa,
quindi prima dell’emanazione del querelato provvedimento, deve essere prestata
adesione.
In effetti va rilevato che in fase amministrativa l’assicurata ha
presentato la sua nuova domanda di prestazioni il 28 novembre 2016 senza
allegare documentazione rilevante. In effetti ella si è limitata a segnalare un
ulteriore aggravamento dello stato di salute, producendo un certificato
del 17 ottobre 2016 relativo ad una visita presso il servizio di ortopedia
dell’ospe-dale di __________ (doc. AI 117). Con tale certificazione il dr. __________,
ortopedico, ha soltanto riferito dell’esame effettuato al ginocchio sinistro
evidenziante cicatrici regolari, articolarità stabile, “negativi i test
meniscali mediali, lieve ipotrofia del quadricipite, deambulazione in carico
completo senza deficit, test mono-podalico negativo, test salto negativo. Test
rotulei positivi”. Lo specialista ha quindi concluso per la diagnosi di “condropatia
ginocchio sinistro in esiti di grave frattura”, non attestando alcuna
inabilità lavorativa, ma limitandosi a prescrivere un ciclo di tre infiltrazioni
ginocchio sinistro e fisioterapia per il mantenimento ed il recupero
dell’estensione articolare (doc. AI 115).
A ragione l’amministrazione
ha concluso che sulla base di tale documento medico, che non attestava
un’inabilità lavorativa, foss’anche minima, né descriveva un quadro clinico
compatibile con un’incapacità lavorativa, non era possibile entrare nel merito
della nuova domanda di prestazioni. Tale certificato non lascia
in altre parole trasparire una modifica delle circostanze di fatto
successiva all’ultimo esame materiale dei diritti della richiedente avvenuto
nell’ambito delle precedenti decisioni.
A
tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite la sua patrocinatrice, preannunciando
l’invio di altra documentazione medica atta a comprovare almeno un’inabilità
del 50% (doc. AI 120).
Malgrado la
richiesta in tal senso dell’Ufficio AI (cfr. scritto 23 maggio 2017, doc. AI
121), l’assicurata - a quel momento oltretutto già patrocinata dall’RA 1 e,
quindi, da un’associazio-ne di patrocinio professionale - non ha tuttavia provveduto
a far pervenire alcun atto medico idoneo a comprovare la sua situazione e in
particolare la modifica delle sue condizioni, nel senso di un peggioramento
rispetto alla situazione accertata nell’ambito della procedura sfociata
nell’ultima decisione del 29 agosto 2016.
Solo dopo
l’emanazione della decisione impugnata, e quindi tardivamente, l’assicurata ha
prodotto la – in ogni modo scarna - certificazione medica del dr. __________.
Ora, secondo
la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in
materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in
considerazione in quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.
).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con
sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15.
aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva
accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all’ob-bligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere
verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato
non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma
rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministra-zione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione
di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una
nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Nella
fattispecie, lo scritto del dr. __________, psichiatra (doc. D), prodotto con
il gravame e, quindi, tardivamente, non può modificare l’esito della presente
vertenza.
In proposito
va in ogni modo detto che tale scritto, oltremodo generico e succinto, che
segnala unicamente la presa a carico psichiatrica dell’interessata, non appare comunque
idoneo a comprovare una patologia invalidante o un’inabilità lavorativa; non
contenendo né una diagnosi, né una descrizione dei disturbi lamentati dalla
paziente né infine la certificazione di un’inabilità lavorativa a motivo delle
problematiche psichiche.
Nemmeno questo
documento lascia quindi trasparire una modifica delle circostanze di
fatto successiva all’ultimo esame materiale dei diritti dell’assicurata.
In conclusione non avendo l’assicurata reso
validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione
della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con
quest’ultima merita conferma.
2.7
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti