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Decisione

32.2017.116

Richiesta di una rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%. Conferma della perizia del SAM

22 febbraio 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza

economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Il Tribunale federale ha

concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.3. Con sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, il Tribunale

federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro

applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato

il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto

è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la

valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più

centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori.

Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei

singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal

principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni

da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate

invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale

questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

2.4. Nel caso di specie

l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’UAI rinviando ai

certificati medici del proprio curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, prodotti in sede amministrativa, e chiede, in via subordinata,

l’allestimento di una perizia giudiziaria.

In concreto l’UAI ha fatto

allestire una perizia medica pluridisciplinare (psichiatrica: dr. med. __________;

reumatologica: dr. med. __________; neurologica: dr. med. __________) ad opera

del SAM (pag. 256 e seguenti incarto AI).

Nel referto del 23 marzo

2016 i periti, dopo aver elencato gli atti a disposizione ed aver descritto

approfonditamente l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,

hanno posto la diagnosi di grave paresi alla gamba sinistra, diffusa con

atrofia muscolare di tipo periferico, nell’ambito di una verosimile

poliomielite in età infantile, sindrome panvertebrale con componente

spondilogena cronica, prevalentemente a destra in alterazioni degenerative

della colonna cervicale (discopatia C5-C6 con protrusione discale diffusa,

restringimento recessale-foraminale a sinistra, alterazioni degenerative della

colonna lombare (discopatia L4-L5 e L5-S1 con protrusione discale globale con

piccola focalità erniaria mediana L4-L5, protrusione discale globale con

piccola focalità erniaria mediana L4-L5, protrusione discale mediana L5-S1),

disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del

capo, iperlordosi lombare, ampia scoliosi sinistro-convessa toracale),

dismetria degli arti inferiori, a sfavore della gamba sinistra su ipotrofia

della gamba sinistra in probabili esiti da poliomielite, minimo deficit estensorio

del ginocchio sinistro, contrattura in flessione della caviglia sinistra con

piede cavo a sinistra, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità e

sindrome del disadattamento cronico (ICD 10, F43.2) con umore tendenzialmente

depresso e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di tendenza

alla generalizzazione del dolore con sindrome algica generalizzata non spiegata

da patologie organiche.

Sulla base delle

valutazioni mediche, i periti hanno evidenziato che la patologia psichiatrica

determina una diminuzione del rendimento lavorativo del 20%, ritenuto che “il

quadro clinico è rimasto nel complesso invariato, con la sola eccezione di un

breve periodo in autunno 2014, quando l’A. è stato ricoverato alla Clinica __________”

(pag. 291 incarto AI). La patologia reumatologica pregiudica la capacità di

carico e l’assicurato “non può svolgere lavori pesanti mentre risulta

normalmente abile al lavoro in un’attività che rispetti i limiti funzionali e

di carico descritti dal consulente” (pag. 291 incarto AI). Dal punto di

vista neurologico il consulente ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% “intesa

come diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro, in un’attività

sedentaria” (pag. 292 incarto AI).

I periti del SAM hanno

stabilito che “le percentuali di incapacità lavorativa per le patologie

somatiche e per la patologia psichiatrica non devono essere sommate, bensì

parzialmente integrate, per una compensazione vicendevole della diminuzione del

rendimento lavorativo” (pag. 292 incarto AI).

I periti hanno quindi

concluso che “complessivamente riteniamo che le condizioni di salute dell’A.

non abbiano subito modifiche importanti negli ultimi anni e che la capacità

lavorativa residua attuale corrisponda a quella definita nel 2010, quando era

stato riconosciuto un grado di invalidità del 30%” (pag. 292 incarto AI).

In seguito, rispondendo

alle singole domande, i periti hanno affermato che l’assicurato è abile al

lavoro nella misura del 70% in un’attività leggera e sedentaria (pag. 292

incarto AI), che l’insorgente da “quando si è trasferito in Svizzera da

oltre 15 anni fa non ha esercitato nessuna attività lavorativa. In un’attività

leggera e sedentaria è abile al lavoro nella misura del 70% (normale tempo di

lavoro con una diminuzione del rendimento del 30%)” (pag. 293 incarto AI;

cfr. anche pag. 294 incarto AI). Gli specialisti hanno ribadito che la capacità

lavorativa dell’interessato è “rimasta sostanzialmente invariata negli

ultimi cinque anni” (pag. 293 incarto AI).

Come stabilito dalla

perizia del SAM del 23 marzo 2016 e come emerso anche dall’accertamento

effettuato dal TCA (doc. VI e VII; cfr. consid. 1.7 e 1.8), lo stato di salute

del ricorrente dall’ultima decisione di merito dell’UAI, del 26 ottobre 2010

(pag. 136 incarto AI), è rimasto stazionario (pag. 292 incarto AI).

Dal punto di vista

reumatologico è infatti stata nuovamente accertata una completa abilità

lavorativa in attività leggere (cfr. pag. 82 [perizia bidisciplinare del 19

aprile 2010] e 284 incarto AI [perizia pluridisciplinare del 23 marzo 2016]),

mentre in ambito neurologico è stata ribadita la diminuzione del rendimento del

20% in attività adatte (cfr. pag. 117 incarto AI [perizia neurologica del 5

Considerandi

agosto 2010] e 289 incarto AI [perizia pluridisciplinare del 23 marzo 2016]).

In ambito psichiatrico

invece se nella precedente perizia del 21 dicembre 2009 il dr. med. __________

aveva ritenuto una capacità lavorativa totale (pag. 94 incarto AI [perizia

bidisciplinare del 19 aprile 2010]), nel referto del 28 gennaio 2016 il

medesimo perito ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% (pag. 303 incarto

AI).

Egli tuttavia ha precisato

che la condizione clinica dell’assicurato “a parte la fase di esacerbazione

coincisa con l’ospedalizzazione in ambito specialistico avvenuta verso al fine

del 2014 è risultata pressoché invariata avendo egli manifestato una

sintomatologia ansioso depressiva di grado lieve nell’ambito della problematica

del disadattamento cronica posta in evidenza” (pag. 303 incarto AI,

sottolineatura del redattore) e che la riduzione della capacità lavorativa

esiste “da anni con una evoluzione sostanzialmente cronica” (pag. 304

incarto AI). Lo specialista ha affermato che l’insorgente, “confrontato

quindi con insormontabili difficoltà di inserimento egli sembra avere

definitivamente rinunciato a credere nella possibilità di trovare una via per

la sua realizzazione accontentandosi di vivere all’insegna di una passività

esistenziale invero priva di scontentezze e di insoddisfazioni profonde

associata ad una sintomatologia ansioso depressiva a decorso cronico che ha

reso necessario un accompagnamento terapeutico di tipo specialistico dal ’99

(recte: ‘09) fino ai giorni nostri. In questo contesto caratterizzato da vari

problemi sociali, famigliari e soprattutto economici la situazione psichica

dell’A. è rimasta pressoché invariata” (pag. 303 incarto AI,

sottolineatura del redattore).

Il riconoscimento di un

grado d’incapacità lavorativa del 20% in ambito psichiatrico è pertanto una

diversa valutazione di uno stato valetudinario sostanzialmente stabile. Tant’è

che anche il dr. med. __________, ha condiviso le diagnosi e le conclusioni

figuranti nella perizia del SAM del 23 marzo 2016 (pag. 298 incarto AI),

compresa la conclusione secondo cui le condizioni di salute dell’interessato

non hanno subito modifiche importanti e complessivamente la capacità lavorativa

residua attuale corrisponde a quella definita nel 2010 (pag. 292 incarto AI).

A questo proposito il 18

agosto 2010 il medico SMR, dr. med. __________, preso atto della perizia

bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) del 19 aprile 2010 (pag. 69

incarto AI) e della perizia neurologica del 5 agosto 2010 (pag. 112 incarto

AI), aveva accertato una incapacità lavorativa in attività leggere, da intendersi

come riduzione del rendimento (cfr. pag. 123 incarto AI), pari al 20%, dovuta

alla patologia neurologica (pag. 123 incarto AI). Il medico SMR aveva pure

rilevato che “si tratta di una situazione ormai stabile da anni (…)”

(pag. 124 incarto AI).

Con decisione del 26

ottobre 2010 l’UAI ha poi calcolato un grado d’invalidità del 30% (pag. 136

incarto AI).

Accertato che i periti del

SAM hanno ritenuto che “complessivamente” le condizioni di salute

dell’insorgente non hanno “subito modifiche importanti negli ultimi

anni e che la capacità lavorativa residua attuale” corrisponde “a quella

definita nel 2010, quando era stato riconosciuto un grado di invalidità del 30%”

(pag. 292 incarto AI), si può dunque ritenere, come rilevato dall’amministrazione

il 30 gennaio 2018 (doc. VII) che laddove i periti del SAM hanno indicato

un’incapacità lavorativa del 30%, abbiano in realtà inteso un’invalidità del

30%, ossia la perdita economica accertata con la decisione del 26 ottobre 2010.

È pertanto a giusta ragione che il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver

valutato l’intera documentazione medica a disposizione, il 29 marzo 2016 ha

concluso per un’incapacità lavorativa del 20% da intendere quale riduzione del

rendimento (pag. 328 incarto AI e doc. VII).

A proposito del medico SMR

non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del

resto l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a

sovvertire le convincenti conclusioni peritali, limitandosi a rinviare alle

certificazioni del proprio curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, prodotte in sede amministrativa.

A

questo proposito, per quanto concerne la patologia psichiatrica, agli atti vi è

un certificato del 30 settembre 2014 del dr. med. __________ (pag. 171 incarto

AI), dove viene riassunta la situazione valetudinaria dell’interessato ed

attestata una completa inabilità lavorativa, un rapporto breve di dimissione

dell’8 novembre 2014 del dr. med. __________ della Clinica __________ al dr.

med. __________ relativa al ricovero dal 20 ottobre 2014 all’8 novembre 2014

(pag. 201 incarto AI) ed il rapporto medico del 2 novembre 2015 del dr. med. __________

che attesta una totale incapacità lavorativa dal 2009 (pag. 236 e seguenti incarto

AI).

Si

tratta di certificati medici generici, datati e anteriori all’allestimento del

referto del SAM del 23 marzo 2016 e che non sono atti a sovvertire le

valutazioni peritali del dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Quest’ultimo,

chiamato a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo aver visitato

in due occasioni (il 13 gennaio 2016 ed il 27 gennaio 2016) l’assicurato, ha

descritto nei minimi particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto

alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti

dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata

in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 230-231 incarto AI) ed estesa con sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, a

tutte le malattie psichiche.

Lo

specialista, che ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento cronico

(ICD 10-F 43.2), con umore tendenzialmente depresso, ha evidenziato come

l’insorgente sia sempre stato collaborante assumendo regolarmente la terapia

che gli è stata prescritta di riferimento e come fatta eccezione per il periodo

che ha preceduto il ricovero ospedaliero e quello relativo alla durata della

degenza presso la clinica psichiatrica, l’insorgente ha mostrato uno stato di

salute sostanzialmente invariato che tiene conto della diagnosi.

Il

dr. med. __________, e con lui i periti del SAM, hanno preso cognizione dei

certificati del dr. med. __________ e del ricovero presso la Clinica __________

(cfr. pag. 301 incarto AI [consulto dr. med. __________] e pag. 260, 261 e 267

incarto AI [perizia del SAM]) ed hanno espresso le loro valutazioni in piena

conoscenza dell’intera documentazione medica.

Tenendo

inoltre conto del fatto che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si

dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281

consid. 8), questo TCA, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve

confermare le valutazioni peritali.

In

assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni

peritali non vi è alcun motivo per distanziarsene. Anche perché l’insorgente

non ha più prodotto alcunché in sede processuale.

Se è vero che la procedura

dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle

parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio

non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni

tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

In concreto in assenza di

qualsiasi certificato medico specialistico che contesti la perizia del SAM non

si giustifica dubitare delle conclusioni del referto del 23 marzo 2016.

L’allestimento di una

perizia medica giudiziaria si rivela di conseguenza superflua.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Resta

da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi,

peraltro non contestato dal ricorrente.

2.5

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto a giusta ragione l’UAI ha utilizzato il reddito statistico evinto

dalle tabelle RSS inerente un’attività semplice di tipo fisico o manuale.

L’insorgente, da quando è in Svizzera, non ha infatti mai lavorato.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino al 2015, si ottiene un salario di fr.

63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'646.29 (fr. 63'929.30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.6

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04).

Come

visto (consid. 2.5) il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo nel 2015 ammonta a fr. 66'646.29.

Ritenuta

la capacità lavorativa dell’80% e applicata la riduzione, generosa, del 15% (cfr.

sentenza 8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione

contro gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato

capace al lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6];

sentenza 8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione

del 10%, mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza

9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10%

calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti

dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi,

attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella

riduzione del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF

ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del

39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi

avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato

all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17

ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato

abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del

1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al

40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è

stata riconosciuta una riduzione del 10%), stabilita

dal consulente in integrazione e rimasta incontestata (cfr. la tabella

allestita il 24 aprile 2017 con le relative spiegazioni a pag. 355 e seguenti dell’incarto

AI), il reddito da invalido si attesta a fr. 45'319.47 (fr. 66'646.29 x 80% a

fr. 53'317.032 e poi ridotti del 15% a fr. 45'319.47).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 66'646.29 con quello da invalido di fr. 45'319.47,

si ottiene un grado d’invalidità del 32% che non dà diritto ad alcuna rendita.

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita

non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti