32.2017.117
Conferma della valutazione medico-teorica che non rileva un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata, motivo per cui la decisione di reiezione dell'aumento del grado d'invalidità è cor
1 febbraio 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.117
BS/sc
Lugano
1 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 16 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, con decisione 13 luglio 2005 è stata posta al beneficio da
parte dell’Ufficio AI di un quarto di rendita dal 1° dicembre 2003 (doc. 32 - 34
incarto AI).
La
rendita è stata confermata in via di revisione con comunicazione del 12 luglio
2007 (doc. 48 incarto AI).
A
seguito di un peggioramento dello stato di salute, avviata la procedura di
revisione, con decisione del 25 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha aumentato la
rendita a mezza dal 1° marzo 2009 (doc. 73-74). La prestazione è stata confermata
il 17 ottobre 2011 ed il 2 ottobre 2014 (doc. 80 e 91 incarto AI).
1.2. Avviata
un’ulteriore revisione, acquisito in particolare il rapporto dello psichiatra curante
(doc. 99 incarto AI) e ritenendo lo stato di salute stazionario, l’Ufficio AI
ha emesso la comunicazione 18 maggio 2017 di rendita immutata (doc. 103 incarto
AI).
Essendosi
l’assicurata opposta a quanto sopra, con decisione 16 giugno 2017 l’amministrazione,
respingendo l’aumento del grado d’invalidità ha confermato la mezza rendita (doc.
106 incarto AI).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurata rileva come la decisione contestata sia stata
presa unicamente sulla base di documentazione scritta, “in assenza di una
visita diretta (esame clinico) …, visita che avrebbe permesso – ne sono certa –
di verificare il peggioramento delle mie condizioni di salute”, condizioni
che essa ha poi descritto. In sostanza chiede l’aumento del grado d’invalidità con
beneficio di una prestazione maggiore di quella che attualmente percepisce.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo come lo stato di salute
dell’assicurata sia rimasto invariato, ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e la reiezione del ricorso.
1.5. Il
2 ottobre 2017 la ricorrente ha preso posizione in merito a quanto assunto
dall’amministrazione (IX), seguite da osservazioni 18 ottobre 2017 dell’Ufficio
AI (XI).
Il
25 ottobre 2017 l’assicurata ha trasmesso un rapporto del suo psichiatra curante,
già presente agli atti (XIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato in via di revisione
la mezza rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA,
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
Fatti
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369,
109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nella presente fattispecie, per
poter verificare l’esistenza o meno di un peggioramento delle condizioni di
salute dell’as- sicurata occorre porsi al momento dell’ultima decisione di
rendita emessa, vale al dire quella del 25 febbraio 2010 in cui l’Ufficio AI ha
aumentato la rendita da un quarto a mezza con effetto dal 1° marzo 2009 (doc.
73-74). Le precedenti comunicazioni di conferma della rendita non posso essere
prese in considerazione in quanto non sono state rese dopo un esame materiale della
fattispecie (cfr. in tal senso e contrario: Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art.
30/31, nota 41 pag. 430).
Fondamento della citata
decisione del 25 febbraio 2010 è stata la visita eseguita dall‘assicurata il 10
dicembre 2008 presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) il cui dr. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale medio (ICD 10 F41) e sindrome da somatizzazione
(ICD-10: F 45.4), aveva concluso per un’esigibilità in attività di economia
domestica, rispettivamente in attività lavorativa, di 3,5 ore giornaliere (dalle
8 alle 11.30), pari al 53% (doc. 59 incarto AI). Tale valutazione è stata
sostanzialmente confermata il 1° aprile 2009 dal dr. __________, psichiatra
curante, il quale aveva valutato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. 84
incarto AI).
Nell’ambito dell’ultima
revisione, nel consueto rapporto di decorso (non datato, ma giunto all’Ufficio
AI entro il 14 febbraio 2017; cfr. doc. 100 e 101 incarto AI) il succitato curante,
riprese le note diagnosi, al punto no. 1.4 (anamnesi) ha indicato:
“… confronta rapporti precedenti. Da allora la
situazione valetudinaria dell’assi-curata, a grandi linee mantenutasi stabile,
ha presentato un discreto miglioramento della sfera affettiva, con un parallelo
scadimento, però, della qualità di vista e delle condizioni generali. L’assicurata
è in grado di occuparsi della proprie faccende e necessita soltanto per poche
ore al giorno, grazie ai regolari aiuti prestati dall’infermiera domiciliare psichiatrica;
nel pomeriggio non è praticamente più in grado di fare alcunché e trascorre questa
parte della giornata chiusa in casa, inerte, prevalentemente al buio”. (sottolineatura del redattore)
Definito il decorso medico
come variabile, in uno stato oramai cronicizzato con tendenza al peggioramento,
il succitato specialista ha concluso: “L’assicurata è da considerare inabile
al lavoro in misura completa in qualsiasi professione inclusa quella di
casalinga, la cui incapacità raggiunge però un 70% (…) (pagg. 262 e 263
incarto AI).
Con annotazioni 16 maggio
2017 la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR,
dopo esame del succitato rapporto, ha concluso:
"
Assicurata da anni a beneficio di
mezza rendita con grado AI del 55% per Sindrome depressiva ricorrente e
Disturbo somatoforme da dolore persistente. Trattasi di revisione d’Ufficio.
Dall’assicurata viene segnalato un peggioramento
progressivo negli ultimi due anni. Dagli atti (rapporto medico dello psichiatra
curante Dr. __________, __________) si evincono diagnosi invariate, assenza di
ricoveri dal 2012 e psicofarmacoterapia blanda.
Si conclude per una situazione stabile ed invariata
rispetto al 2014 (il curante fra l’altro, a discapito del fatto che cita “uno
Considerandi
scadimento della qualità di vita” (?) parla di un “discreto miglioramento
della sfera affettiva”).
Il quadro clinico risulta stazionario. (…)” (pag. 269
incarto AI)
Prendendo
posizione su quanto sopra, il 2 ottobre 2017 l’assicurata ha rilevato:
"
… mi preme sottolineare come la
decisione dell'UAI si basi soltanto su una valutazione di parte del medico incaricato
del Servizio Medico Regionale (SMR), dottoressa __________, la quale non ha mai
avuto alcun contatto diretto con me e di conseguenza non ha mai potuto valutare
adeguatamente la mia condizione di salute; non solo: la dottoressa __________
non ha nemmeno preso contatto con il dottor __________, del quale ha esaminato
il rapporto giungendo però, (a mio modo di vedere, arbitrariamente), a non
considerarne le conclusioni.
È vero che le diagnosi sono invariate, ma ciò non
significa che i disturbi non si siano aggravati;
vero che non vi sono stati ulteriori ricoveri, ma anche
ciò non significa che la situazione non si sia aggravata. Semplicemente, essa
non è più stata tanto grave e acuta da richiedere ricoveri, mentre che,
rispetto alla condizione media degli ultimi anni un aggravamento c'è stato;
vero che la psicoterapia può essere ritenuta blanda, se
confrontata (come forse ha fatto la dottoressa __________) con altri casi. Essa
è però la terapia che sono in grado di sopportare e tentativi con altri farmaci
e/o dosi superiori non hanno avuto esito migliore, mentre che hanno peggiorato
gli effetti secondari.
Una valutazione come quella effettuata dall'UAI sulla
base di un parere (come quello della dottoressa __________) che non ha preso in
considerazione quanto da me appena esposto non può essere ritenuto fede
facente. Chiedo pertanto che la decisione dell'UAI venga annullata e il mio
ricorso accolto.” (doc. IX)
A tal riguardo, con
annotazioni 17 ottobre 2017 la psichiatra del SMR ha precisato:
"
Ho letto con attenzione lo scritto
dell'assicurata del 2 ottobre 2017 in cui conferma che le diagnosi sono
invariate, che non c'è stata necessità di ulteriori ricoveri ("la
situazione non è stata più tanto grave e acuta da richiedere ricoveri") ma
nonostante ciò riferisce che (soggettivamente) la situazione si sia aggravata.
Ho riconsiderato il rapporto medico dello psichiatra curante Dr. __________, in
GED 10.01.2017, il quale scrive letteralmente che "la situazione
valetudinaria dell'assicurata, a grandi linee mantenutasi stabile, ha
presentato un discreto miglioramento della sfera affettiva, con un parallelo
scadimento, però, della qualità di vita e delle condizioni generali"; il
medico sottolinea come le difficoltà dell'assicurata siano principalmente il
pomeriggio e sottolinea come il referto medico della Sig.ra __________ sia
variabile. In considerazione di quanto scritto dal collega ho tenuto conto
nella mia valutazione sia dello scadimento che del miglioramento (tipico
andamento variabile) effettuando una valutazione globale che a mio avviso, confermo,
è stazionaria. Se avessi considerato solo il "miglioramento
affettivo" segnalato dal collega la situazione non sarebbe si invariata e
stazionaria ma nel senso di una miglioramento, appunto, delle condizioni di
salute.” (Doc. XI/1)
Orbene,
dopo attento esame degli atti questo TCA non può che confermare l’assenza di un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata rispetto alla vista del 10 dicembre 2008 presso il SMR.
A
tal riguardo, nelle succitate annotazioni del 17 ottobre 2017 la specialista
del SMR ha evidenziato come lo psichiatra curante da un lato abbia parlato di
un “discreto miglioramento affettivo” e subito dopo di un “parallelo
scadimento della qualità di vita e delle condizioni generali”, a
dimostrazione di un andamento variabile dello stato psichico dell’assicurata. Andamento
variabile già esistente in precedenza, ad esempio riportato dallo stesso psichiatra
curante nel rapporto 19 maggio 2014 in cui aveva segnatamente valutato un’inabilità
lavorativa del 50% (doc. 84 incarto AI), percentuale sostanzialmente corrispondente
a quanto emerge dalla valutazione SMR del dicembre 2008. Nonostante che nell’ultimo
rapporto lo psichiatra curante abbia definito la situazione valetudinaria “a
grandi linee mantenutasi stabile”, egli ha ritenuto un’inabili-tà del 70%,
maggiore del 50% sinora attestato. Si tratta quindi di una diversa valutazione
della capacità lavorativa in una situazione rimasta, appunto, invariata e
quindi non fedefacente. Lo psichiatra curante non ha d’altronde specificato a
cosa sarebbe dovuto l’asserito aumento dell’inabilità lavorativa.
È
vero che l’assicurata non è stata ultimamente visitata dal SMR, ma è altrettanto
vero che sulla base dell’ultimo rapporto dello psichiatra curante un’altra visita
non si è resa necessaria.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In queste circostanze, essendo
la situazione psichiatrica rimasta sostanzialmente invariata, a ragione
l’Ufficio AI ha negato un amento del grado d’invalidità.
La decisione impugnata va pertanto confermata
ed il ricorso respinto.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti