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Decisione

32.2017.117

Conferma della valutazione medico-teorica che non rileva un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata, motivo per cui la decisione di reiezione dell'aumento del grado d'invalidità è cor

1 febbraio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369,

109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se

l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per

l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella presente fattispecie, per

poter verificare l’esistenza o meno di un peggioramento delle condizioni di

salute dell’as- sicurata occorre porsi al momento dell’ultima decisione di

rendita emessa, vale al dire quella del 25 febbraio 2010 in cui l’Ufficio AI ha

aumentato la rendita da un quarto a mezza con effetto dal 1° marzo 2009 (doc.

73-74). Le precedenti comunicazioni di conferma della rendita non posso essere

prese in considerazione in quanto non sono state rese dopo un esame materiale della

fattispecie (cfr. in tal senso e contrario: Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art.

30/31, nota 41 pag. 430).

Fondamento della citata

decisione del 25 febbraio 2010 è stata la visita eseguita dall‘assicurata il 10

dicembre 2008 presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) il cui dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale medio (ICD 10 F41) e sindrome da somatizzazione

(ICD-10: F 45.4), aveva concluso per un’esigibilità in attività di economia

domestica, rispettivamente in attività lavorativa, di 3,5 ore giornaliere (dalle

8 alle 11.30), pari al 53% (doc. 59 incarto AI). Tale valutazione è stata

sostanzialmente confermata il 1° aprile 2009 dal dr. __________, psichiatra

curante, il quale aveva valutato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. 84

incarto AI).

Nell’ambito dell’ultima

revisione, nel consueto rapporto di decorso (non datato, ma giunto all’Ufficio

AI entro il 14 febbraio 2017; cfr. doc. 100 e 101 incarto AI) il succitato curante,

riprese le note diagnosi, al punto no. 1.4 (anamnesi) ha indicato:

“… confronta rapporti precedenti. Da allora la

situazione valetudinaria dell’assi-curata, a grandi linee mantenutasi stabile,

ha presentato un discreto miglioramento della sfera affettiva, con un parallelo

scadimento, però, della qualità di vista e delle condizioni generali. L’assicurata

è in grado di occuparsi della proprie faccende e necessita soltanto per poche

ore al giorno, grazie ai regolari aiuti prestati dall’infermiera domiciliare psichiatrica;

nel pomeriggio non è praticamente più in grado di fare alcunché e trascorre questa

parte della giornata chiusa in casa, inerte, prevalentemente al buio”. (sottolineatura del redattore)

Definito il decorso medico

come variabile, in uno stato oramai cronicizzato con tendenza al peggioramento,

il succitato specialista ha concluso: “L’assicurata è da considerare inabile

al lavoro in misura completa in qualsiasi professione inclusa quella di

casalinga, la cui incapacità raggiunge però un 70% (…) (pagg. 262 e 263

incarto AI).

Con annotazioni 16 maggio

2017 la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR,

dopo esame del succitato rapporto, ha concluso:

"

Assicurata da anni a beneficio di

mezza rendita con grado AI del 55% per Sindrome depressiva ricorrente e

Disturbo somatoforme da dolore persistente. Trattasi di revisione d’Ufficio.

Dall’assicurata viene segnalato un peggioramento

progressivo negli ultimi due anni. Dagli atti (rapporto medico dello psichiatra

curante Dr. __________, __________) si evincono diagnosi invariate, assenza di

ricoveri dal 2012 e psicofarmacoterapia blanda.

Si conclude per una situazione stabile ed invariata

rispetto al 2014 (il curante fra l’altro, a discapito del fatto che cita “uno

Considerandi

scadimento della qualità di vita” (?) parla di un “discreto miglioramento

della sfera affettiva”).

Il quadro clinico risulta stazionario. (…)” (pag. 269

incarto AI)

Prendendo

posizione su quanto sopra, il 2 ottobre 2017 l’assicurata ha rilevato:

"

… mi preme sottolineare come la

decisione dell'UAI si basi soltanto su una valutazione di parte del medico incaricato

del Servizio Medico Regionale (SMR), dottoressa __________, la quale non ha mai

avuto alcun contatto diretto con me e di conseguenza non ha mai potuto valutare

adeguatamente la mia condizione di salute; non solo: la dottoressa __________

non ha nemmeno preso contatto con il dottor __________, del quale ha esaminato

il rapporto giungendo però, (a mio modo di vedere, arbitrariamente), a non

considerarne le conclusioni.

È vero che le diagnosi sono invariate, ma ciò non

significa che i disturbi non si siano aggravati;

vero che non vi sono stati ulteriori ricoveri, ma anche

ciò non significa che la situazione non si sia aggravata. Semplicemente, essa

non è più stata tanto grave e acuta da richiedere ricoveri, mentre che,

rispetto alla condizione media degli ultimi anni un aggravamento c'è stato;

vero che la psicoterapia può essere ritenuta blanda, se

confrontata (come forse ha fatto la dottoressa __________) con altri casi. Essa

è però la terapia che sono in grado di sopportare e tentativi con altri farmaci

e/o dosi superiori non hanno avuto esito migliore, mentre che hanno peggiorato

gli effetti secondari.

Una valutazione come quella effettuata dall'UAI sulla

base di un parere (come quello della dottoressa __________) che non ha preso in

considerazione quanto da me appena esposto non può essere ritenuto fede

facente. Chiedo pertanto che la decisione dell'UAI venga annullata e il mio

ricorso accolto.” (doc. IX)

A tal riguardo, con

annotazioni 17 ottobre 2017 la psichiatra del SMR ha precisato:

"

Ho letto con attenzione lo scritto

dell'assicurata del 2 ottobre 2017 in cui conferma che le diagnosi sono

invariate, che non c'è stata necessità di ulteriori ricoveri ("la

situazione non è stata più tanto grave e acuta da richiedere ricoveri") ma

nonostante ciò riferisce che (soggettivamente) la situazione si sia aggravata.

Ho riconsiderato il rapporto medico dello psichiatra curante Dr. __________, in

GED 10.01.2017, il quale scrive letteralmente che "la situazione

valetudinaria dell'assicurata, a grandi linee mantenutasi stabile, ha

presentato un discreto miglioramento della sfera affettiva, con un parallelo

scadimento, però, della qualità di vita e delle condizioni generali"; il

medico sottolinea come le difficoltà dell'assicurata siano principalmente il

pomeriggio e sottolinea come il referto medico della Sig.ra __________ sia

variabile. In considerazione di quanto scritto dal collega ho tenuto conto

nella mia valutazione sia dello scadimento che del miglioramento (tipico

andamento variabile) effettuando una valutazione globale che a mio avviso, confermo,

è stazionaria. Se avessi considerato solo il "miglioramento

affettivo" segnalato dal collega la situazione non sarebbe si invariata e

stazionaria ma nel senso di una miglioramento, appunto, delle condizioni di

salute.” (Doc. XI/1)

Orbene,

dopo attento esame degli atti questo TCA non può che confermare l’assenza di un peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata rispetto alla vista del 10 dicembre 2008 presso il SMR.

A

tal riguardo, nelle succitate annotazioni del 17 ottobre 2017 la specialista

del SMR ha evidenziato come lo psichiatra curante da un lato abbia parlato di

un “discreto miglioramento affettivo” e subito dopo di un “parallelo

scadimento della qualità di vita e delle condizioni generali”, a

dimostrazione di un andamento variabile dello stato psichico dell’assicurata. Andamento

variabile già esistente in precedenza, ad esempio riportato dallo stesso psichiatra

curante nel rapporto 19 maggio 2014 in cui aveva segnatamente valutato un’inabilità

lavorativa del 50% (doc. 84 incarto AI), percentuale sostanzialmente corrispondente

a quanto emerge dalla valutazione SMR del dicembre 2008. Nonostante che nell’ultimo

rapporto lo psichiatra curante abbia definito la situazione valetudinaria “a

grandi linee mantenutasi stabile”, egli ha ritenuto un’inabili-tà del 70%,

maggiore del 50% sinora attestato. Si tratta quindi di una diversa valutazione

della capacità lavorativa in una situazione rimasta, appunto, invariata e

quindi non fedefacente. Lo psichiatra curante non ha d’altronde specificato a

cosa sarebbe dovuto l’asserito aumento dell’inabilità lavorativa.

È

vero che l’assicurata non è stata ultimamente visitata dal SMR, ma è altrettanto

vero che sulla base dell’ultimo rapporto dello psichiatra curante un’altra visita

non si è resa necessaria.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In queste circostanze, essendo

la situazione psichiatrica rimasta sostanzialmente invariata, a ragione

l’Ufficio AI ha negato un amento del grado d’invalidità.

La decisione impugnata va pertanto confermata

ed il ricorso respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti