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Decisione

32.2017.118

Soppressione rendita in via di revisione. Conferma della perizia pluridisciplinare per quel che concerne le affezioni somatiche. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per procedere ad una nuova valutazione

19 febbraio 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono.

Nel

rapporto 21 febbraio 2016 la dr.ssa __________, reso nell’ambito della perizia

multidisciplinare, in merito alla capacità lavorativa aveva concluso:

" (…)

Pur presentando una storia complessa e un disturbo di personalità,

egli ha potuto fino ad un certo punto contare sulla prestanza fisica come

elemento di definizione identitaria e di potenza e quindi come mediatore

rispetto alle richieste della realtà.

Con la perdita dell’efficienza fisica e con il presentarsi di

sintomi dolorosi, la sua fragilità personologica e i limiti indotti dalla

stessa, si sono strati maggiormente in una destabilizzazione del funzionamento

e maggiore espressività sia degli aspetti di labilità emotiva ed umorale, di

mancanza di continuità della motivazione e dell’impegno, di sintomi di ansia

che più che a tipo panico come descritti agli atti, assumono aspetti variabili

e mal definibili che meglio si associano alla diagnosi di base e al senso di

costante incostanza che caratterizza il disturbo di personalità borderline.

La mancanza di una adeguata terapia farmacologica (per quanto

notoriamente poco responsivi alla stessa) contribuisce alla fase di

destabilizzazione precipitata dall’incidente e dalle sequele algiche e dai

limiti funzionali derivati.

Lo stato complessivo determina a mio avviso una IL attuale

totale per l’attività di carpentiere (i limiti funzionali e i dolori sono

acuiti da un lavoro così impegnativo e peggiorano l’espressività del disturbo

psichiatrico di base).

In attività adatta (che non necessita di gestione di fini

dettagli, che non sia troppo ripetitiva, in un ambiente con ridotta carica

espressiva emotiva e bassa conflittualità) appare abile al 100%.

Il quadro nel complesso appare sovrapponibile a quanto registrato

dalla collega __________ nel 10.2009 e dalla collega __________ nel 02.2015.

Quindi al 2014 ad oggi non si registrano rilevanti modifiche del

quadro e conseguentemente delle CL riconosciutagli. (…)” (sottolineatura del

redattore; pag. 687 incarto AI)

Con

scritto 13 marzo 2017 il dr. __________, psichiatra curante, non condividendo

la valutazione della perita in merito alla capacità lavorativa in attività

adatte, aveva segnatamente evidenziato:

" (…)

Appare evidente come tale quadro clinico non possa limitare

l’assicurato esclusivamente nell’attività di carpentiere e anche ammettendo

l’esistenza nel libero mercato del lavoro di una attività medico-teorica come

quella descritta dal perito, le limitazioni descritte del paziente avrebbero

comunque un impatto sulla CL, con una IL in tale attività adeguata allo

stato di salute a mio parere stimabile in non meno del 40%, esclusivamente a

causa della patologia psichiatrica e conservativamente almeno a partire dal

03.07.2015, data in cui, per citare il perito: “… con la perdita

dell’efficienza fisica e con il presentarsi di sintomi dolorosi, la sua

fragilità personologica e i limiti indotti della stessa, si sono mostrati

maggiormente in una destabilizzazione del funzionamento e maggiore espressività

sia degli aspetti di labilità emotiva ed umorale, di mancanza di continuità

della motivazione e dell’impegno, di sintomi di ansia che più che a tipo panico

come descritti agli atti, assumono aspetti variabili e mal definibili che

meglio si associano alla diagnosi di base e al senso costante incostanza che

caratterizza il disturbo di personalità borderline”.

Sottolineo come l’assicurato, soltanto parzialmente critico sulla

patologia psichiatrica, tenda a minimizzare i suoi limiti dettati da tale

patologia, oscurati ai suoi occhi dalle problematiche somatiche. Tali limiti

appaiono però evidenti, pertanto il fatto che lui si sia sempre dichiarato

disponibile a lavorare o che dichiari di provare a dedicarsi ad attività

ricreative per occupare il tempo, andrebbe a mio parere pesato con le evidenze

che emergono e la valutazione della CL, a mio parere, dovrebbe conseguentemente

essere coerente.

Per quanto concerne la terapia farmacologica afferente alla sfera

psichiatrica, si precisa che al paziente è stato possibile far accettare, anche

in questo caso in modo incostante e discontinuo, sertralina e pregabalina. Si

precisa che trattasi di un utilizzo dei farmaci volto al tentativo di

controllare la sintomatologia e di migliorare la qualità di vita del paziente,

in quanto ad oggi non esiste una terapia farmacologica di efficacia scientificamente

Considerandi

provata nel trattamento del disturbo di personalità in oggetto, che possa

cambiare la prognosi valetudinaria significativamente. (…)” (pag. 787 incarto

AI)

Esaminato

il succitato scritto, con complemento peritale dell’11 aprile 2017 la perita aveva

rilevato:

" (…)

Nella relazione datata 13.03.2017 del Dr med __________, il

collega riferisce di aver avuto colloqui incostanti con l'A nel corso degli

ultimi due anni e di essere riuscito a motivare l'A solo ad una blanda

farmacoterapia.

Da tecnico qual è egli trova adeguata la valutazione clinica e la

decisione di riconoscere una IL del 100% per l'attività di carpentiere.

Non condivide e lo spiega, la valutazione che trova l'A capace al

100% in attività adeguate per come dal SAM descritte, poiché ritiene che

proprio la patologia borderline con le stigmate di incostanza, labilità,

difetto di tolleranza alle regole, ecc. lo renda impraticabile almeno per il

40%.

Ritengo che l'A possa essere aiutato con un'adeguata terapia farmacologica

a migliorare la sua tenuta e performance.

Una corretta farmacoterapia che non curi il disturbo strutturale

della personalità ma almeno contenga le sua espressività proprio e soprattutto

per gli aspetti di instabilità e tensione che producono poi a cascata il resto

della disfunzionalità.

Pur comprendendo i tentativi di motivare il dato proposto del

collega, ritengo che in assenza di una psicopatologia maggiore in atto il solo IL

non possa motivare elevate percentuali di IL o forse nessuna di fatto.

Soprattutto ritengo si debba motivare ed esigere dall'A l'adesione

ad un programma di cura e trattamento farmacologico e non solo riconoscergli un

limite.

Il limite c'è ma l'A non sembra motivato a superarlo.

Credo che si possa proporre un programma di rientro propedeutico

con assunzione di farmacoterapia e colloqui regolari di psicoterapia e

verificare ad un anno l'andamento del quadro.

Se si concluderà che l'A ha fatto tutto ciò che era esigibile e in

suo potere per cambiare lo stato dei fatti, si potrà eventualmente rivalutare e

ridefinire i limiti funzionali.

Altrimenti si rischia di concentrarsi sugli effetti senza avere

l'impressione di dover anche curare e non solo constatare.

CR) detto, ritengo che se l'A si produrrà in un lavoro di psicoterapia

adeguatamente orientata per la gestione del DP di cui è affetto (di cui la

letteratura ha descrizioni edotte e utili) e di una adeguata farmacoterapia che

controllo gli aspetti comportamentali noti con un modulatore, un AD più adatto

alla gestione degli aspetti reattivi (es. Fluvoxamina Maleato) ed eventualmente

un neurolettico di nuova generazione, si potrà rivalutare il tutto e se

persiste una disfunzionalità si potrà calcolarla come conseguenza non già della

mancata cura ma di un'eccedenza di disturbo poco rispondente alle corrette cure

intraprese.

Consiglio monitoraggio dei tassi ematici dei farmaci assunti; una

psicoterapia a cadenza non meno che quindicinale e un riallineamento

progressivo al lavoro in attività adatta per come descritto. Senza il rispetto

di questo procedere che era da me già stato indicato nella mia perizia del

02.2016

è poco probabile qualsiasi CL in questo soggetto e non solo il 60%

proposto.” (sottolineatura del redattore; pagg. 800-801 incarto AI)

Con

annotazioni 24 aprile 2017 il dr. __________ del SMR, preso atto delle

succitate precisazioni della perita, aveva confermato il rapporto 25 novembre

2016.

del SMR, che a sua volta aveva fatto propria la perizia SAM (doc. 222

incarto AI) e quindi anche la valutazione peritale extra-somatica. Di conseguenza

con la decisione contestata l’assicurato è stato ritenuto abile al 90% in

attività adeguate (cfr. consid. 2.4).

Ora,

in sede ricorsuale l’assicurato ha riproposto sia il succitato scritto 13 marzo

2017.

dello psichiatra curante sia la suddetta presa di posizione datata 11

aprile 20177 della perita. Con annotazioni 26 luglio 2107 il dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR, ha al riguardo evidenziato:

" In effetti

la Dr.ssa __________ appare condividere quanto esposto dal Dr. __________, con

rapporto del 13.03.2017, per quanto concerne le limitazioni in attività adatta.

Si dovrà dunque procedere mediante una perizia psichiatrica di decorso

al fine di verificare l’andamento del quadro clinico e determinare con

precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso

del tempo.” (Doc. V/1)

Contrariamente a quanto sostenuto

dal ricorrente nelle osservazioni 17 agosto 2017, dal complemento peritale 11

aprile 2017 non si può concludere che la perita, seppur aderendo almeno in

parte alla presa di posizione 13 marzo 2017 dello psichiatra curante, abbia

concluso, nemmeno implicitamente, per una totale inabilità lavorativa in

attività adeguate. Essa ha solo evidenziato che, nell’ipotesi in cui la “psicopatologia

maggiore” e la terapia farmacologica proposte non possano essere messe in

atto, “è poco probabile qualsiasi CL in questo soggetto e non solo il 60%

proposto (dallo psichiatra curante; ndr). “

Inoltre, nemmeno lo

psichiatra curante ha fissato una precisa inabilità lavorativa, stimata in un “non

meno di 40%”.

Dispositivo

Per questi motivi, una

nuova perizia va espletata nel senso di quanto indicato dallo psichiatra del

SMR.

Quanto alle critiche d’imparzialità

mosse dal ricorrente nei confronti della perita (cfr. “replica” 17 agosto 2017),

rettamente nelle osservazioni 30 agosto 2017 l’Ufficio AI ha ritenuto “tale

censura prematura allo stadio attuale della vertenza. In effetti, il Signor RI

1 potrà semmai contestare il perito designato dall’amministrazione al momento

in cui verrà assegnato il nuovo mandato”.

Quanto al rinvio degli

atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno

2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Visto quanto procede, la

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda all’allestimento di una perizia psichiatrica conformemente ai

considerandi. In esito alle risultanze peritali, le quali andranno valutate

globalmente insieme alle patologie somatiche (cfr. in argomento: STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008

IV Nr. 15), l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente se confermare o

meno la rendita intera.

Ne

consegue che in tale senso il ricorso è accolto.

2.8. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva

di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione 19 giugno 2017 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva

d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti