32.2017.118
Soppressione rendita in via di revisione. Conferma della perizia pluridisciplinare per quel che concerne le affezioni somatiche. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per procedere ad una nuova valutazione
19 febbraio 2018Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.118
BS/sc
Lugano
19 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1973, di
professione carpentiere, il 27 aprile 2007 ha subìto un infortunio sul lavoro che è stato preso a carico dall’__________, il quale gli ha versato delle
indennità giornaliere dal 30 aprile 2007 all’11 aprile 2010, nonché
un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. STCA 35.2013.71 del 19
febbraio 2014 e 35.2014.90 del 17 dicembre 2014).
Con decisione 1° febbraio
2016 egli è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 25% dal 1°
agosto 2014 (doc. 207 incarto LAINF).
Il 27 agosto 2012 egli è
stato vittima di un incidente stradale, ricevendo dalla __________, agente
quale assicuratore LAINF, delle indennità giornaliere fino al 31 dicembre 2016,
essendo stato ritenuto, dal 1° gennaio 2017, totalmente abile in un’attività
adeguata e di un’indennità per menomazione (cfr. decisione 1° settembre 2017
sub inc. 35.2017.118 relativo ad una richiesta d’indennizzo a seguito di una
sorveglianza eseguita dal succitato assicuratore, vertenza giudiziaria non
conclusa).
1.2. A seguito della domanda di
prestazioni AI inoltrata dall’assicurato nel settembre 2007 (doc. AI 4), con
due separate decisioni del 5 giugno 2013 (preavvisate il 12 febbraio 2013)
l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1°
aprile 2008 al 31 gennaio 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute) e nuovamente dal 1° ottobre 2012 in avanti.
1.3. Avviata nel settembre 2014 una
procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il SAM (Servizio di
accertamento medico dell’AI) di eseguire una perizia multidisciplinare, il
quale con rapporto 23 novembre 2016 ha ritenuto l’assicurato abile al 90% in
attività adeguate rispettose delle limitazioni con effetto da metà agosto 2015
(doc. AI 208 incarto AI).
Tenuto conto delle
risultanze peritali, dopo aver proceduto alla valutazione economica, con
decisione del 19 giugno 2017, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha soppresso
la rendita presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 21%. L’amministrazione
ha nel contempo tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso
chiedendo il ripristino della rendita intera.
Egli contesta la perizia
multidisciplinare, in particolare le conclusioni sulla residua capacità
lavorativa in attività adeguate in quanto ritiene che con le limitazioni
rilevate in sede peritale non vi è alcuna attività lucrativa esigibile.
Inoltre, con riferimento ad un rapporto dello psichiatra curante, formula
diverse critiche in merito alla valutazione psichiatrica eseguita nell’ambito
della perizia multidisciplinare. Delle singole motivazioni verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente chiede di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti per procedere ad una nuova perizia
psichiatrica di decorso volta in particolare a definire meglio le limitazioni.
1.6. Chiamato
a prendere posizione in merito alla succitata proposta dell’Ufficio AI, con scritto
del 17 agosto 2017 l’assicurato si oppone al rinvio, ritenendo non necessaria
l’esecuzione di una perizia psichiatrica per riconoscerlo come totalmente
inabile al lavoro (VII).
1.7. Il
30 agosto 2017 l’amministrazione ha inoltrato una presa di posizione (VIII).
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso, in via di
revisione, la rendita intera.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Nella
presente fattispecie, nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI
ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM.
Dal
referto datato 23 novembre 2016 (doc. 208 incarto AI) risulta che i periti
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica
(dr. __________) ed ortopedica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei
singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro
d’accertamento, i periti, dopo la consueta anamnesi, hanno posto le seguenti
diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
(…)
Sindrome d’impingement post-traumatica femoro-acetabolare e
ossificazioni eterotopiche sopra il grande trocantere anca sin. con/su:
- esiti di
riduzione chiusa ed osteosintesi femore prossimale sin. con chiodo
endomidollare (27.08.2012), cambio vite cefalica (12.11.2013). asportazione del
materiale di osteosintesi (03.07.2015);
- esiti di
frattura pertrocanterica femore sin. (27.08.2012).
Incipiente artrosi post-traumatica talo-navicolare e
calcaneo-cuboidea piede ds. con/su:
- esiti di
asportazione del materiale di osteosintesi calcagno ds. e artrodesi
dell’articolazione sottotalare ds. (23.04.2008) per artrosi post-traumatica;
- esiti di
riduzione aperta ed osteosintesi calcagno ds. (15.05.2007);
- esiti di
trauma da precipitazione con frattura pluriframmentaria intra-articolare del
calcagno ds. (27.04.2007).
Periartropatia della spalla ds. con possibile leggera
sintomatologia d’impingement con limitata rotazione esterna passiva nonché
stato dopo frattura pluriframmentaria della scapola ds. e plessopatia brachiale
superiore ds. in stato dopo incidente stradale con politrauma il 27.08.2012.
Grave plessopatia del plesso brachiale superiore ds. con plegia e
atrofia completa, definitiva della muscolatura del cingolo omero-scapolare ds.
su incidente con la motocicletta il 27.08.2012.
Neuropatia del nervo surale ds. di entità moderata,
presumibilmente definitiva, in stato dopo frattura alla caviglia ds. e diversi
interventi chirurgici locali.
Disturbo di personalità a note impulsive, tipo Borderline (ICD 10,
F 60.31).
Disturbo d’ansia non specificato (ICD 10, F 40.9).
Disturbo dell’umore non specificato (ICD 10, F39).
(…)
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Incipiente coxartrosi degenerativa a ds.
Sindrome cervico-vertebrale con componente cervico-cefale su
iniziali alterazioni denegerative soprattutto C5-C6 e C6-C7 e stato dopo
frattura del processo trasverso di C6 a ds. consolidato.
Lombalgia a carattere recidivante su alterazioni statiche con
scoliosi destro-convessa nella zona toracale e sinistro-convessa lombare, abbassamento
del bacino di ca. 1 cm a sin. e minime alterazioni degenerative
plurisegmentali.
Nota ipertensione arteriosa in trattamento.
Noto diabete mellito non insulino-dipendente in trattamento con antidiabetici
orali.
Sovrappeso con BMI 35 kg/m2.
Tabagismo cronico. (…)” (pagg. 660-661 incarto AI)
Dopo
aver proceduto ad un’esaustiva valutazione delle risultanze, i periti hanno
concluso per una totale incapacità lavorativa globale nell’originaria attività
di carpentiere e del 10% in attività adeguate rispettose delle limitazioni, con
decorrenza dal mese di agosto 2015.
In merito alle attività,
rispettivamente alle limitazioni, nell’ambito della discussione plenaria i
periti hanno riassunto:
" (…)
Il consulente in reumatologia (che ha valutato le patologie
interessanti la parte superiore del corpo e la colonna vertebrale) con
ripercussione sulla capacità lavorativa descrive una periartropatia della
spalla ds. con possibile leggera sintomatologia d’impingement con limitata
rotazione esterna passiva nonché stato dopo frattura pluriframmentaria della
scapola ds. e plessopatia brachiale superiore ds. in stato dopo incidente
stradale con politrauma il 27.8.2012.
L’A. presenta delle limitazioni funzionali importanti per
quanto riguardo l’utilizzo del braccio ds. in relazione con la patologia
neurologica. Queste limitazioni funzionali sono di pertinenza del perito
neurologo. Per quanto riguarda le problematiche di pertinenza reumatologica
questo sono secondarie e attualmente non ben esprimibili visto e considerato
che il movimento del braccio ds. è particolarmente limitato per la lesione del
plesso. L’A. può svolgere delle attività con l’avambraccio e la mano ds.
tenendo il braccio contro il corpo. Vi sono delle limitazioni nell’effettuare
dei movimenti di flessione-estensione e supinazione-pronazione con
l’avambraccio e nell’utilizzare oggetti di un certo peso. Questo per il
disequilibrio muscolare e per una tendenza allo sviluppo di un’epicondilopatia
radiale e ulnare. Il nostro consulente non ritiene che vi siano limitazioni
funzionali per quanto riguarda le patologie a livello della colonna vertebrale
e lombare. Per quanto riguarda l’ultima attività professionale svolta di
carpentiere e copritetto l’A. è da ritenere come finora inabile al lavoro nella
forma completa a partire dall’infortunio 27.04.2007.
Dal punto di vista neurologico il nostro consulente descrive una
grave plessopatia del plesso brachiale superiore ds. con plegia ed atrofia
completa, definitiva della muscolatura del cingolo omero-scapolare ds. su
incidente con la motocicletta il 27.08.2012 ed una neuropatia del nervo surale
ds. di entità moderata presumibilmente definitiva in stato dopo frattura alla
caviglia ds. e diversi interventi chirurgici locali.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, dal lato neurologico a
causa delle diagnosi neurologiche sopra descritte risulta una incapacità
lavorativa completa nel mestieri di carpentiere del 100%. A causa della
problematica del plesso brachiale superiore ds., con consecutiva plegia della
muscolatura del cingolo omero-scapolare ds., l’A. non può effettuare nessuna
attività lavorativa che richiede di dover utilizzare con forza l’arto superiore
ds. oppure con dei movimenti prolungati continui anche leggeri. Inoltre a
causa della neuropatia del nervo surale ds. che partecipa ai dolori accusati
dall’A. a livello della caviglia del piede ds., in misura stimabile circa del
20%, l’A. dal lato neurologico presenta un’incapacità lavorativa del 20% per
lavori che richiedono il mantenimento prolungato della stazione eretta o di
deambulare.
Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente pone le
diagnosi di disturbo di personalità a note impulsive tipo Borderline, disturbo
d’ansia non specificato e disturbo dell’umore non specificato. La nostra
consulente ritiene che i sintomi dolorosi non assumono le stigmati di un quadro
somatoforme da dolore persistente. Lo stato complessivo determina secondo la
nostra consulente un’incapacità lavorativa attuale totale per l’attività di
carpentiere: i limiti funzionali ed i dolori vengono acuiti da un lavoro così
impegnativo e peggiorano l’espressività del disturbo psichiatrico di base (labilità
emotiva, oscillazione dell’umore, ansia, impulsività, mancanza di costanza,
difetto dell’adattamento, difetto nelle relazioni interpersonali.) (…)” (sottolineature
del redattore; pagg. 669-670 incarto AI)
Dopo
aver proceduto al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3), dal quale è
risultato un grado d’invalidità del 21%, con la decisione contestata l’Ufficio
AI ha soppresso la rendita intera.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel
porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più
medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni
di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nell’evenienza
concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non ha
motivi per non far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, questo
per quel che concerne le differenti affezioni somatiche di cui l’assicurato è
portatore (per la componente psichiatrica cfr. prossimo considerando), frutto
di un’accurata valutazione effettuata, come visto al consid. 2.4, da tre
differenti specialisti in reumatologia e riabilitazione, ortopedia e
traumatologia e, infine, neurologia.
Né
del resto l’assicurato ha prodotto documentazione che metta minimamente in
dubbio la fedefacenza dell’accertamento peritale.
Egli
sostiene tuttavia che vi siano delle contraddizioni tra le limitazioni
sostenute dai singoli periti (cfr. consid. 2.4), rilevando:
" (…)
Tutte considerazioni che sono in contraddizione tra loro,
contraddizioni non rilevate dai periti al momento delle loro conclusioni. Di
fatto, il quadro generale presenta le seguenti conclusioni.
L’assicurato non può lavorare nè seduto nè camminando (Dr. __________)
non può sollevare pesi né eseguire movimenti ripetitivi (Dr. __________), non
può eseguire dei movimenti continui seppur leggeri (Dr. __________), non può
eseguire delle attività che richiedono fini dettagli o conflittualità (Dr. __________).
In conclusione, il ricorrente può lavorare in attività leggere non
ripetitive (Dr. __________), ma senza fini dettagli (Dr. __________), senza
camminare nè stare seduto, senza sollevare pesi, inclinarsi o accovacciarsi
(Dr. __________). L’attività non deve essere monotona (Dr. __________), ma deve
essere nelle capacità intellettuali dell’assicurato (Dr. __________) non deve
implicare movimenti prolungati continui anche se leggeri (Dr. __________).
In riassunto e in buona sostanza, l’assicurato sarebbe quindi
abile al 90% in un’attività dove non deve camminare nè stare seduto, nè
accovacciarsi, inclinarsi oppure sollevare pesi e tanto meno eseguire movimenti
monotoni pure leggeri, cioè potrebbe essere abile per lavori di stampo intellettuale.
Ahimè questi lavori sono però esclusi dalla Dr.ssa __________. Dunque
l’assicurato sarebbe abile al 90% in un’attività ove non deve camminare, stare
seduto, accovacciarsi, inclinarsi, sollevare pesi, eseguire movimenti monotoni
pure leggeri, attività che non deve poi essere complessa senza essere però
ripetitiva e che non implichi conflittualità nè emotività (ciò che sembra escludere
p.es. i lavori di telefonista o di controllore).
Vogliamo precisare i Periti e il SMR che tipo di professione
corrisponde quindi ai criteri da loro elencati?
L’insieme delle limitazioni poste conclude logicamente ad
un’invalidità totale. (…)” (Doc. I pto. 4)
Orbene, va rilevato che le
limitazioni fisiche sono state validamente riassunte dal SMR nel rapporto
finale 25 novembre 2016:
" (…)
L’A. può svolgere delle attività con l’avambraccio e la mano ds.
tenendo il braccio contro il corpo.
Vi sono delle limitazioni nell’effettuare dei movimenti ripetitivi
di flessione-estensione e supinazione-pronazione con l’avambraccio e
nell’utilizzare oggetti di un certo peso. Questo per il disequilibrio muscolare
e per una tendenza allo sviluppo di un’epicondilopatia radiale e ulnare.
Non vi siano limitazioni funzionali per quanto riguarda le
patologie a livello della colonna cervicale e lombare.
L’A. non può effettuare nessuna attività lavorativa che richiede
di dover utilizzare con forza l’arto superiore ds. oppure con dei movimenti
prolungati continui anche leggeri.
Inoltre deve evitare lavori che richiedono il mantenimento prolungato
della stazione eretta o di deambulare.
Quindi importante è che si ponga attenzione a non sovraccaricare
la muscolatura dell’avambraccio destro anche in attività lavorative in cui
l’assicurato possa tenere il braccio contro il corpo e non debba eseguire
movimenti di abduzione e elevazione del braccio destro.
L’utilizzo delle mani è libera così come i movimenti
all’articolazione del gomito.
Non dovrebbe comunque eseguire movimenti ripetitivi troppo
intensivi e non dovrebbe utilizzare l’avambraccio con movimenti ripetitivi
contro forza e contro resistenza o alzare e utilizzare degli attrezzi di peso
superiori a 1-2 kg. (…)” (pag. 760 incarto AI)
Pertanto, da quanto
riportato sopra non si rileva alcuna contraddizione.
Per quel che concerne in
generale le attività esigibili, va preliminarmente ricordato l'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è
quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili
che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e
5a/bb).
Occorre anche
ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag.
276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n.
1 pag. 67 consid. 5c).
In questo ordine d’idee, l’Alta
Corte ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti,
prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea
di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (RCC 1989,
p. 331 consid. 4a).
Va poi rilevato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato
o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Ritornando al caso in esame,
quali attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche accertate in sede
peritale vanno ricordate le varie attività di sorveglianza e di controllo che, con riferimento alla succitata giurisprudenza, non comportano
aggravi fisici, non necessitano di movimento degli arti inferiori, consentono
il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Inoltre
queste attività posso essere eseguite tenendo conto delle limitazioni fisiche
legate alle articolazioni periferiche rilevate nella perizia.
Sul
solco di quanto sopra, nella determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI
– a giusta ragione - ha applicato le tabelle statistiche relative ai salari in
attività semplici e ripetitive.
2.7. In
merito all’affezione extra-somatica, questo TCA condivide la necessità di una
perizia psichiatrica di decorso così come proposto dall’Ufficio AI e questo per
Fatti
i motivi che seguono.
Nel
rapporto 21 febbraio 2016 la dr.ssa __________, reso nell’ambito della perizia
multidisciplinare, in merito alla capacità lavorativa aveva concluso:
" (…)
Pur presentando una storia complessa e un disturbo di personalità,
egli ha potuto fino ad un certo punto contare sulla prestanza fisica come
elemento di definizione identitaria e di potenza e quindi come mediatore
rispetto alle richieste della realtà.
Con la perdita dell’efficienza fisica e con il presentarsi di
sintomi dolorosi, la sua fragilità personologica e i limiti indotti dalla
stessa, si sono strati maggiormente in una destabilizzazione del funzionamento
e maggiore espressività sia degli aspetti di labilità emotiva ed umorale, di
mancanza di continuità della motivazione e dell’impegno, di sintomi di ansia
che più che a tipo panico come descritti agli atti, assumono aspetti variabili
e mal definibili che meglio si associano alla diagnosi di base e al senso di
costante incostanza che caratterizza il disturbo di personalità borderline.
La mancanza di una adeguata terapia farmacologica (per quanto
notoriamente poco responsivi alla stessa) contribuisce alla fase di
destabilizzazione precipitata dall’incidente e dalle sequele algiche e dai
limiti funzionali derivati.
Lo stato complessivo determina a mio avviso una IL attuale
totale per l’attività di carpentiere (i limiti funzionali e i dolori sono
acuiti da un lavoro così impegnativo e peggiorano l’espressività del disturbo
psichiatrico di base).
In attività adatta (che non necessita di gestione di fini
dettagli, che non sia troppo ripetitiva, in un ambiente con ridotta carica
espressiva emotiva e bassa conflittualità) appare abile al 100%.
Il quadro nel complesso appare sovrapponibile a quanto registrato
dalla collega __________ nel 10.2009 e dalla collega __________ nel 02.2015.
Quindi al 2014 ad oggi non si registrano rilevanti modifiche del
quadro e conseguentemente delle CL riconosciutagli. (…)” (sottolineatura del
redattore; pag. 687 incarto AI)
Con
scritto 13 marzo 2017 il dr. __________, psichiatra curante, non condividendo
la valutazione della perita in merito alla capacità lavorativa in attività
adatte, aveva segnatamente evidenziato:
" (…)
Appare evidente come tale quadro clinico non possa limitare
l’assicurato esclusivamente nell’attività di carpentiere e anche ammettendo
l’esistenza nel libero mercato del lavoro di una attività medico-teorica come
quella descritta dal perito, le limitazioni descritte del paziente avrebbero
comunque un impatto sulla CL, con una IL in tale attività adeguata allo
stato di salute a mio parere stimabile in non meno del 40%, esclusivamente a
causa della patologia psichiatrica e conservativamente almeno a partire dal
03.07.2015, data in cui, per citare il perito: “… con la perdita
dell’efficienza fisica e con il presentarsi di sintomi dolorosi, la sua
fragilità personologica e i limiti indotti della stessa, si sono mostrati
maggiormente in una destabilizzazione del funzionamento e maggiore espressività
sia degli aspetti di labilità emotiva ed umorale, di mancanza di continuità
della motivazione e dell’impegno, di sintomi di ansia che più che a tipo panico
come descritti agli atti, assumono aspetti variabili e mal definibili che
meglio si associano alla diagnosi di base e al senso costante incostanza che
caratterizza il disturbo di personalità borderline”.
Sottolineo come l’assicurato, soltanto parzialmente critico sulla
patologia psichiatrica, tenda a minimizzare i suoi limiti dettati da tale
patologia, oscurati ai suoi occhi dalle problematiche somatiche. Tali limiti
appaiono però evidenti, pertanto il fatto che lui si sia sempre dichiarato
disponibile a lavorare o che dichiari di provare a dedicarsi ad attività
ricreative per occupare il tempo, andrebbe a mio parere pesato con le evidenze
che emergono e la valutazione della CL, a mio parere, dovrebbe conseguentemente
essere coerente.
Per quanto concerne la terapia farmacologica afferente alla sfera
psichiatrica, si precisa che al paziente è stato possibile far accettare, anche
in questo caso in modo incostante e discontinuo, sertralina e pregabalina. Si
precisa che trattasi di un utilizzo dei farmaci volto al tentativo di
controllare la sintomatologia e di migliorare la qualità di vita del paziente,
in quanto ad oggi non esiste una terapia farmacologica di efficacia scientificamente
Considerandi
provata nel trattamento del disturbo di personalità in oggetto, che possa
cambiare la prognosi valetudinaria significativamente. (…)” (pag. 787 incarto
AI)
Esaminato
il succitato scritto, con complemento peritale dell’11 aprile 2017 la perita aveva
rilevato:
" (…)
Nella relazione datata 13.03.2017 del Dr med __________, il
collega riferisce di aver avuto colloqui incostanti con l'A nel corso degli
ultimi due anni e di essere riuscito a motivare l'A solo ad una blanda
farmacoterapia.
Da tecnico qual è egli trova adeguata la valutazione clinica e la
decisione di riconoscere una IL del 100% per l'attività di carpentiere.
Non condivide e lo spiega, la valutazione che trova l'A capace al
100% in attività adeguate per come dal SAM descritte, poiché ritiene che
proprio la patologia borderline con le stigmate di incostanza, labilità,
difetto di tolleranza alle regole, ecc. lo renda impraticabile almeno per il
40%.
Ritengo che l'A possa essere aiutato con un'adeguata terapia farmacologica
a migliorare la sua tenuta e performance.
Una corretta farmacoterapia che non curi il disturbo strutturale
della personalità ma almeno contenga le sua espressività proprio e soprattutto
per gli aspetti di instabilità e tensione che producono poi a cascata il resto
della disfunzionalità.
Pur comprendendo i tentativi di motivare il dato proposto del
collega, ritengo che in assenza di una psicopatologia maggiore in atto il solo IL
non possa motivare elevate percentuali di IL o forse nessuna di fatto.
Soprattutto ritengo si debba motivare ed esigere dall'A l'adesione
ad un programma di cura e trattamento farmacologico e non solo riconoscergli un
limite.
Il limite c'è ma l'A non sembra motivato a superarlo.
Credo che si possa proporre un programma di rientro propedeutico
con assunzione di farmacoterapia e colloqui regolari di psicoterapia e
verificare ad un anno l'andamento del quadro.
Se si concluderà che l'A ha fatto tutto ciò che era esigibile e in
suo potere per cambiare lo stato dei fatti, si potrà eventualmente rivalutare e
ridefinire i limiti funzionali.
Altrimenti si rischia di concentrarsi sugli effetti senza avere
l'impressione di dover anche curare e non solo constatare.
CR) detto, ritengo che se l'A si produrrà in un lavoro di psicoterapia
adeguatamente orientata per la gestione del DP di cui è affetto (di cui la
letteratura ha descrizioni edotte e utili) e di una adeguata farmacoterapia che
controllo gli aspetti comportamentali noti con un modulatore, un AD più adatto
alla gestione degli aspetti reattivi (es. Fluvoxamina Maleato) ed eventualmente
un neurolettico di nuova generazione, si potrà rivalutare il tutto e se
persiste una disfunzionalità si potrà calcolarla come conseguenza non già della
mancata cura ma di un'eccedenza di disturbo poco rispondente alle corrette cure
intraprese.
Consiglio monitoraggio dei tassi ematici dei farmaci assunti; una
psicoterapia a cadenza non meno che quindicinale e un riallineamento
progressivo al lavoro in attività adatta per come descritto. Senza il rispetto
di questo procedere che era da me già stato indicato nella mia perizia del
02.2016
è poco probabile qualsiasi CL in questo soggetto e non solo il 60%
proposto.” (sottolineatura del redattore; pagg. 800-801 incarto AI)
Con
annotazioni 24 aprile 2017 il dr. __________ del SMR, preso atto delle
succitate precisazioni della perita, aveva confermato il rapporto 25 novembre
2016.
del SMR, che a sua volta aveva fatto propria la perizia SAM (doc. 222
incarto AI) e quindi anche la valutazione peritale extra-somatica. Di conseguenza
con la decisione contestata l’assicurato è stato ritenuto abile al 90% in
attività adeguate (cfr. consid. 2.4).
Ora,
in sede ricorsuale l’assicurato ha riproposto sia il succitato scritto 13 marzo
2017.
dello psichiatra curante sia la suddetta presa di posizione datata 11
aprile 20177 della perita. Con annotazioni 26 luglio 2107 il dr. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR, ha al riguardo evidenziato:
" In effetti
la Dr.ssa __________ appare condividere quanto esposto dal Dr. __________, con
rapporto del 13.03.2017, per quanto concerne le limitazioni in attività adatta.
Si dovrà dunque procedere mediante una perizia psichiatrica di decorso
al fine di verificare l’andamento del quadro clinico e determinare con
precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso
del tempo.” (Doc. V/1)
Contrariamente a quanto sostenuto
dal ricorrente nelle osservazioni 17 agosto 2017, dal complemento peritale 11
aprile 2017 non si può concludere che la perita, seppur aderendo almeno in
parte alla presa di posizione 13 marzo 2017 dello psichiatra curante, abbia
concluso, nemmeno implicitamente, per una totale inabilità lavorativa in
attività adeguate. Essa ha solo evidenziato che, nell’ipotesi in cui la “psicopatologia
maggiore” e la terapia farmacologica proposte non possano essere messe in
atto, “è poco probabile qualsiasi CL in questo soggetto e non solo il 60%
proposto (dallo psichiatra curante; ndr). “
Inoltre, nemmeno lo
psichiatra curante ha fissato una precisa inabilità lavorativa, stimata in un “non
meno di 40%”.
Dispositivo
Per questi motivi, una
nuova perizia va espletata nel senso di quanto indicato dallo psichiatra del
SMR.
Quanto alle critiche d’imparzialità
mosse dal ricorrente nei confronti della perita (cfr. “replica” 17 agosto 2017),
rettamente nelle osservazioni 30 agosto 2017 l’Ufficio AI ha ritenuto “tale
censura prematura allo stadio attuale della vertenza. In effetti, il Signor RI
1 potrà semmai contestare il perito designato dall’amministrazione al momento
in cui verrà assegnato il nuovo mandato”.
Quanto al rinvio degli
atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno
2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Visto quanto procede, la
decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché proceda all’allestimento di una perizia psichiatrica conformemente ai
considerandi. In esito alle risultanze peritali, le quali andranno valutate
globalmente insieme alle patologie somatiche (cfr. in argomento: STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008
IV Nr. 15), l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente se confermare o
meno la rendita intera.
Ne
consegue che in tale senso il ricorso è accolto.
2.8. Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva
di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14
marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione 19 giugno 2017 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva
d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti