32.2017.121
Revisione rendita. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio AI, nel caso esaminato si riscontra una modifica della situazione valetudinaria. Rinvio degli atti all'amministrazione per valutazione
9 febbraio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.121
BS/sc
Lugano
9 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1965, con formazione di venditrice, da ultimo professionalmente
attiva quale giardiniera, nell’otto-bre 2009 aveva presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti all’Ufficio AI del Cantone __________ (doc. 8 incarto
AI).
Esperiti
gli accertamenti medici, tra cui una perizia bisciplinare (reumatologica e
psichiatrica) a cura dell’__________ (__________) di __________ (doc. 54 incarto
AI) – concludente per una totale inabilità lavorativa nell’originaria attività,
ma abile al 100% quale venditrice ed in attività adeguate –, ed economici, con
decisione del 20 giugno 2011 l’Ufficio AI aveva negato il diritto a prestazioni
non presentando l’assicurata alcuna invalidità (doc. 61 incarto AI). La
decisione amministrativa è stata confermata con sentenza del 24 maggio 2013 dal
Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________ (doc. 86 incarto AI).
A
seguito della presentazione di una nuova domanda di prestazioni, in data 21
ottobre 2014 l’Ufficio AI del Cantone __________ aveva emesso una decisione di
non entrata in materia (doc. 99 incarto AI).
1.2. Nel
novembre 2014 l’assicurata, nel frattempo trasferitasi in Ticino, ha inoltrato all’Ufficio
AI del Cantone Ticino una nuova domanda di prestazioni adducendo un
peggioramento delle condizioni di salute (doc. 102 incarto AI).
Dopo
aver raccolto la necessaria documentazione medica, ordinata una perizia pluridisciplinare
a cura del SAM (i periti hanno ritenuto globalmente una totale inabilità quale
giardiniera, un’abilità del 60% quale venditrice e del 70% in attività
adeguate), valutata in seconda battuta dal SMR il 9 maggio 2017 (doc. 144
incaro AI), con decisione del 28 giugno 2017, preavvisata il 15 maggio 2017, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni.
A
motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Dall'esame dell'intera documentazione acquisita agli
atti, e tenuta debita considerazione della perizia pluridisciplinare effettuata
dal Servizio Accertamento Medico di __________ (rapporto peritale allestito in
data 12.04.2017, accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali eseguiti nel
corso del mese di dicembre 2015 e nei mesi di gennaio, febbraio, agosto e
ottobre 2016), il nostro Servizio Medico Regionale ha potuto constatare che il
suo quadro clinico è sovrapponibile a quanto appurato nell'ambito degli
accertamenti peritali fatti esperire dall'Ufficio Al del Canton __________ nel
2011 (con particolare riferimento al rapporto peritale del 16.04.2011 dell'__________
di __________).
Unicamente per il periodo dal 15.01.2016 al 15.04.2016
è oggettivata una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività
lucrativa, dovuta alla distorsione alla caviglia sinistra e per la tendinite
del polso sinistro. Questo breve periodo di completa incapacità lavorativa non
riveste tuttavia carattere di lunga durata, ed in seguito la situazione clinica
è ripristinata come in precedenza.
In assenza di una modifica dello stato di salute
rispetto a quanto determinato con decisione Al del 20.06.2011 (confermata con
sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ del
24.05.2013, e cresciuta in giudicato), il diritto a prestazioni d'invalidità
deve essere nuovamente respinto.
In merito alla documentazione medica inoltrata in fase
d'audizione precisiamo che il formulario compilato dalla Dr.ssa __________ in
data 07.10.2015 è già stato preso in considerazione in fase peritale; quello
datato 09.02.2016 è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale,
il quale ha ritenuto non fornisse alcun nuovo elemento atto a modificare la
conclusioni medico-teoriche. Per quanto concerne nel complesso le sue
osservazioni, non resta che ribadire quanto spiegato sopra, ovvero che non
viene oggettivato un peggioramento intervenuto al suo stato di salute tale da
pregiudicare la sua capacità lavorativa. Si conferma pertanto la completa
inabilità lavorativa nell'abituale attività ma una completa capacità lavorativa
in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali. (…)” (pagg. 775-776
incarto AI)
1.3. Contro
la suddetta decisione è tempestivamente insorta l’as-sicurata, rappresentata
dall’avv. RA 1, chiedendo, in via principale, il riconoscimento di una mezza
rendita d’invali-dità. In subordine ha postulato di beneficiare di provvedimenti
professionali e/o di un mandato di aiuto al collocamento. In sostanza ritiene
che dalla perizia SAM è risultata una modifica delle condizioni di salute
rispetto agli accertamenti peritali eseguiti nel Cantone __________, ciò che
giustifica le incapacità lavorative riconosciute in sede peritale pluridisciplinare
con conseguente erogazione della chiesta prestazione. Contestualmente ha chiesto
di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conferma della decisione contestata. In particolare l’amministrazione ribadisce
che la situazione clinica risultante dalla perizia SAM è sovrapponibile a
quella rilevata a __________ del 2011. Non risultando di conseguenza un
peggioramento delle condizioni di salute, l’assicurata non presenta alcuna
invalidità.
1.5. Il
29 settembre 2017 la ricorrente ha ribadito la richiesta ricorsuale.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
riconoscimento di una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità con-genita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guada-gno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda
di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso ap-plicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nella
presente fattispecie, come detto (cfr. consid. 1.2), nell’aprile 2011
l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia bisciplinare (ortopedica e psichiatrica)
a cura dell’__________, i cui periti hanno ritenuto una totale inabilità
lavorativa nell’origina- ria attività, ma una piena abilità come venditrice ed
in attività adeguate (doc. 54 incarto AI).
A
seguito della nuova domanda di prestazioni inoltrata in Ticino, l’Ufficio AI ha
ordinato una perizia pluridisciplinare. Dal rapporto 12 aprile 2017 (doc. 141
incarti AI) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze
dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro
d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica:
- incipienti alterazioni degenerative
multisegmentali senza neurocom-pressione.
Sindrome lombospondilogena cronica:
- avanzate alterazioni degenerative
multisegmentali senza neurocom-pressione;
Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica:
- sonografia funzionale del 15.12.2015:
assenza di lesioni strutturali significative (vedi reperto allegato).
Cefalee emicraniche.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Incipiente compressione cronica del nervo mediano sin,
nel canale carpale (operata nel 2008 al lato ds.).
Iperlipidemia non trattata.
Stato dopo nefrectomia a sin in aprile 2012 per cisti
renale.
Stato dopo isterectomia nell'aprile 2008 per
ipermetrorragie.
Stato dopo ovariectomia bilaterale per cisti
nell'ottobre 2008.
Carenza di vitamina D in sostituzione.
Stato dopo tendinite di De Quervain al polso sin.
giugno 2016.
Stato dopo periartropatia omeroscapolare tendinotica
calcificata a sin. nel 2014.
Stato dopo distorsione della caviglia sin. il
15.1.2016:
- contusione con edema osseo e probabile
frattura non dislocata del navicolare, edema del tab;
- attualmente: assenza clinica di segni
infiammatori, assenza d instabilità.
Aspetti somatoformi molto probabili. (…)” (pagg.
657-658 incarto AI)
Dopo
aver elencato le varie limitazioni, essi hanno valutato una totale inabilità lavorativa,
dovuta esclusivamente ad affezioni somatiche, nell’ultima attività svolta di
giardiniera da settembre 2009, un’incapacità del 40% quale barista e del 30% in
attività adeguate dal 16 aprile 2016, con una breve parentesi d’inabilità al
100% dal 15 gennaio 2016 al 15 aprile 2016 dovuta alla distorsione della caviglia
sinistra.
Valutando
se la situazione clinica esaminata dal SAM sia sovrapponibile a quella presente
al momento della perizia di __________, con rapporto 9 maggio 2017 – a
rettifica di quello precedente del 18 aprile 2017 – il dr. __________ del SMR
ha dato risposta positiva, osservando:
"
(…)
Discrepanza tra i sintomi reumatologici e valutazione
clinica di grado elevato. Nessuna co-morbidità psichiatrica.
L’interpretazione odierna del SAM della CL in attività
residua si discosta da quella espressa dai colleghi oltre Gottardo.
Ma ciò appare una interpretazione della stessa, del
medesimo quadro clinici. (…)” (sottolineatura
del redattore, pag. 761 incarto AI
Infine,
con annotazioni 26 giugno 2017 il dr. __________ ha ritenuto che la
documentazione prodotta dopo il progetto di decisione non forniva alcun valido elemento
per modificare il predetto rapporto (doc. 149 incarto AI).
Argomentando
che le conclusioni dei periti SAM fossero una diversa valutazione dello stesso
Considerandi
stato di salute riscontrato nella perizia del 16 aprile 2011, con la decisione
contestata l’Ufficio AI ha negato il riconoscimento del diritto ad una rendita.
A torto.
In
primo luogo occorre evidenziare, come rettamente rilevato dall’assicurata nel
ricorso, che vi sono degli elementi clinici riscontrati dal SAM differenti da
quelli presenti nel 2011.
Nel
consulto neurologico del 14 dicembre 2015 il dr. __________, leggendo i
risultati di una recente risonanza magnetica, ha riscontrato:
"
Già a __________ nel 2011 si parla
di importanti alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale in
presenza di un canale spinale relativamente stretto da C2 a C6, mentre alla
recente MRI cervicale del 4.5.2015 si nota anche un accenno di anterolistesi
di C7 su THl, oltre osteofitosi, protusioni discali a più livelli, senza però
evidenti coinvolgimenti radicolari (sottolineatura del redattore, pag. 672
incarto AI).”
Seppur
vi sia “solo” un accenno di anterolistesi, la risonanza magnetica cervicale ha
comunque evidenziato osteofitosi, protusioni discali a più livelli. Questa
modifica è stata del resto già segnalata nel rapporto 25 giugno 2015 del __________,
presso l’Ospedale __________, la cui dr.ssa __________ aveva rilevato:
"
(…)
Descrive una MRI cervicale del 4.5.2015: refertato a
confronto con quello precedente dell'8.7.2011 con modificazioni involutive
delle unità disco-somatiche del tratto C3-C7 consistenti in riduzione di
spessore discale e consensuale spondilosi/osteofitosi somatomarginale; tali
rilievi si assodano a protrusioni disco-osteofitiche posteriori multilivello
con impronta a largo raggio sullo spazio subaracnoideo anteriore e riduzione di
ampiezza di entrambi i forami neurali in C3-C4 specie di ds., del forame
neurale di ds. in C5-C6 e in misura minore di sin. in C4-05. Verosimile minimo
accenno ad anterolistesi di C7 su Th1. Iniziali note di spondilosi/osteofitosi
somatomarginale anteriore a carico delle restanti unità disco-somatiche
esaminate. (…)” (pag. 600 incarto AI)
Inoltre,
dalla radiologia riassunta nel rapporto 30 agosto 2016 del dr. __________ si
evince una diversa situazione clinica rispetto al 2011. Infatti, dalla
radiografia alla colonna lombare ap e laterale del 6 novembre 2014 sono risultate:
"
(…)
AIterazioni degenerative multisegmentali con
osteocondrosi a livello L1/L2 (disco assottigliato nella misura del 70 %),
osteocondrosi erosiva a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1 con disco assottigliato
nella misura del 70 % ca. a livello L3/L4 e L4/L5, iniziale spondiloartrosi.
Modico atteggiamento scoliotico dorsolombare a convessità destra. (…)” (pag.
683.
incarto AI)
In
merito alla diminuzione della capacità lavorativa ed ai limiti funzionali, il perito
reumatologo ha rilevato:
"
(…)
La diminuzione della capacità lavorativa e dovuta alla
presenza di alterazioni degenerative multisegmentali avanzate sia a livello
cervicale che lombare. La paziente è effettivamente molto limitata in attività
pesanti a mediamente pesanti che non sono perlopiù esigibili e in modo
definitivo. La paziente è parzialmente limitata in attività medio-pesanti e
leggere ed è leggermente limitata in attività leggere e adatte. Per quanto
riguarda le limitazioni funzionali, sono limitati tutti i lavori ripetitivi con
gli arti superiori particolarmente attorno e sopra l'orizzontale, tutti i
movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come anche
posizioni statiche molto prolungate senza la possibilità di sgranchirsi brevemente
e tutte le posizioni fortemente inergonomiche. (…)” (pag. 685 incarto AI)
Nella
perizia reumatologica del 2011, invece, lo svolgimento di attività leggere era
stato ritenuto pieno, con limitazioni funzionali meno incisive di quelle riscontrate
dal perito ticinese (“… Für eine körperlich leichte
Tätigkeit mit nachfolgend aufgeführten Limiten besteht aus rheumatologischer
Sicht eine volle Arbeitsfähigkeit: Heben Boden zu Taillenhöhe maximal/selten 10
4, Heben horizontal maximal/selten 12.5 kg, Heben Taillen-zu Kopfhöhe
maximal/selten 5 kg, Arbeit über Schulterhöhe bis 1½ Stunden pro
8-Stunden-Arbeitstag, vorgeneigtes Stehen und vorgeneigtes Sitzen bis 3 Stunden
pro 8-Stunden-Arbeitstag. Dies entspricht der unter Punkt 5.1. festgehaltenen
Tätigkeit”; pag. 223
incarto AI).
Visto
quanto sopra, la situazione clinica dell’assicurata, acclarata nella perizia
del SAM, non è sovrapponibile a quella del 2011.
I
diversi gradi d’inabilità lavorativa riscontrati nella citata perizia multidisciplinare
rispecchiano una modifica delle condizioni cliniche dell’assicurata rispetto
alla perizia del 2011 e quindi vanno presi in considerazione.
In
conclusione, va conferito valore probatorio pieno alla perizia SAM (cfr. in
merito DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii)
- la cui fedefacenza del resto non è stata messa in dubbio dalle parti in causa
- secondo il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati). La ricorrente è quindi da ritenere totalmente inabile nell’ultima
attività svolta di giardiniera da settembre 2009, mentre inabile al 40% quale
barista e al 30% in attività adeguate dal 16 aprile 2016 (la breve parentesi
d’inabilità al 100% dal 15 gennaio 2016 al 15 aprile 2016 non è rilevante non
essendo durata più di tre mesi almeno come prescritto dall’art. 88a cpv. 2
OAI).
Tenuto
conto di quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché dapprima
esamini le possibilità di adottare misure integrative e, se del caso, proceda
alla consueta valutazione economica nel senso della definizione del grado
d’invalidità.
In esito alle risultanze, l’Ufficio AI si pronuncerà sul diritto ad
eventuali prestazioni mediante una nuova decisione, debitamente preavvisata ai
sensi dell’art. 57a LAI.
Ne consegue che,
annullata la decisione contestata, il ricorso è da accogliere ai sensi dei
considerandi.
2.6
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato,
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (cfr.
DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012
consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione 28 giugno 2017 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti