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Decisione

32.2017.121

Revisione rendita. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio AI, nel caso esaminato si riscontra una modifica della situazione valetudinaria. Rinvio degli atti all'amministrazione per valutazione

9 febbraio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.5. Nella

presente fattispecie, come detto (cfr. consid. 1.2), nell’aprile 2011

l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia bisciplinare (ortopedica e psichiatrica)

a cura dell’__________, i cui periti hanno ritenuto una totale inabilità

lavorativa nell’origina- ria attività, ma una piena abilità come venditrice ed

in attività adeguate (doc. 54 incarto AI).

A

seguito della nuova domanda di prestazioni inoltrata in Ticino, l’Ufficio AI ha

ordinato una perizia pluridisciplinare. Dal rapporto 12 aprile 2017 (doc. 141

incarti AI) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni

specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica

(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze

dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro

d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica:

- incipienti alterazioni degenerative

multisegmentali senza neurocom-pressione.

Sindrome lombospondilogena cronica:

- avanzate alterazioni degenerative

multisegmentali senza neurocom-pressione;

Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica:

- sonografia funzionale del 15.12.2015:

assenza di lesioni strutturali significative (vedi reperto allegato).

Cefalee emicraniche.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Incipiente compressione cronica del nervo mediano sin,

nel canale carpale (operata nel 2008 al lato ds.).

Iperlipidemia non trattata.

Stato dopo nefrectomia a sin in aprile 2012 per cisti

renale.

Stato dopo isterectomia nell'aprile 2008 per

ipermetrorragie.

Stato dopo ovariectomia bilaterale per cisti

nell'ottobre 2008.

Carenza di vitamina D in sostituzione.

Stato dopo tendinite di De Quervain al polso sin.

giugno 2016.

Stato dopo periartropatia omeroscapolare tendinotica

calcificata a sin. nel 2014.

Stato dopo distorsione della caviglia sin. il

15.1.2016:

- contusione con edema osseo e probabile

frattura non dislocata del navicolare, edema del tab;

- attualmente: assenza clinica di segni

infiammatori, assenza d instabilità.

Aspetti somatoformi molto probabili. (…)” (pagg.

657-658 incarto AI)

Dopo

aver elencato le varie limitazioni, essi hanno valutato una totale inabilità lavorativa,

dovuta esclusivamente ad affezioni somatiche, nell’ultima attività svolta di

giardiniera da settembre 2009, un’incapacità del 40% quale barista e del 30% in

attività adeguate dal 16 aprile 2016, con una breve parentesi d’inabilità al

100% dal 15 gennaio 2016 al 15 aprile 2016 dovuta alla distorsione della caviglia

sinistra.

Valutando

se la situazione clinica esaminata dal SAM sia sovrapponibile a quella presente

al momento della perizia di __________, con rapporto 9 maggio 2017 – a

rettifica di quello precedente del 18 aprile 2017 – il dr. __________ del SMR

ha dato risposta positiva, osservando:

"

(…)

Discrepanza tra i sintomi reumatologici e valutazione

clinica di grado elevato. Nessuna co-morbidità psichiatrica.

L’interpretazione odierna del SAM della CL in attività

residua si discosta da quella espressa dai colleghi oltre Gottardo.

Ma ciò appare una interpretazione della stessa, del

medesimo quadro clinici. (…)” (sottolineatura

del redattore, pag. 761 incarto AI

Infine,

con annotazioni 26 giugno 2017 il dr. __________ ha ritenuto che la

documentazione prodotta dopo il progetto di decisione non forniva alcun valido elemento

per modificare il predetto rapporto (doc. 149 incarto AI).

Argomentando

che le conclusioni dei periti SAM fossero una diversa valutazione dello stesso

Considerandi

stato di salute riscontrato nella perizia del 16 aprile 2011, con la decisione

contestata l’Ufficio AI ha negato il riconoscimento del diritto ad una rendita.

A torto.

In

primo luogo occorre evidenziare, come rettamente rilevato dall’assicurata nel

ricorso, che vi sono degli elementi clinici riscontrati dal SAM differenti da

quelli presenti nel 2011.

Nel

consulto neurologico del 14 dicembre 2015 il dr. __________, leggendo i

risultati di una recente risonanza magnetica, ha riscontrato:

"

Già a __________ nel 2011 si parla

di importanti alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale in

presenza di un canale spinale relativamente stretto da C2 a C6, mentre alla

recente MRI cervicale del 4.5.2015 si nota anche un accenno di anterolistesi

di C7 su THl, oltre osteofitosi, protusioni discali a più livelli, senza però

evidenti coinvolgimenti radicolari (sottolineatura del redattore, pag. 672

incarto AI).”

Seppur

vi sia “solo” un accenno di anterolistesi, la risonanza magnetica cervicale ha

comunque evidenziato osteofitosi, protusioni discali a più livelli. Questa

modifica è stata del resto già segnalata nel rapporto 25 giugno 2015 del __________,

presso l’Ospedale __________, la cui dr.ssa __________ aveva rilevato:

"

(…)

Descrive una MRI cervicale del 4.5.2015: refertato a

confronto con quello precedente dell'8.7.2011 con modificazioni involutive

delle unità disco-somatiche del tratto C3-C7 consistenti in riduzione di

spessore discale e consensuale spondilosi/osteofitosi somatomarginale; tali

rilievi si assodano a protrusioni disco-osteofitiche posteriori multilivello

con impronta a largo raggio sullo spazio subaracnoideo anteriore e riduzione di

ampiezza di entrambi i forami neurali in C3-C4 specie di ds., del forame

neurale di ds. in C5-C6 e in misura minore di sin. in C4-05. Verosimile minimo

accenno ad anterolistesi di C7 su Th1. Iniziali note di spondilosi/osteofitosi

somatomarginale anteriore a carico delle restanti unità disco-somatiche

esaminate. (…)” (pag. 600 incarto AI)

Inoltre,

dalla radiologia riassunta nel rapporto 30 agosto 2016 del dr. __________ si

evince una diversa situazione clinica rispetto al 2011. Infatti, dalla

radiografia alla colonna lombare ap e laterale del 6 novembre 2014 sono risultate:

"

(…)

AIterazioni degenerative multisegmentali con

osteocondrosi a livello L1/L2 (disco assottigliato nella misura del 70 %),

osteocondrosi erosiva a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1 con disco assottigliato

nella misura del 70 % ca. a livello L3/L4 e L4/L5, iniziale spondiloartrosi.

Modico atteggiamento scoliotico dorsolombare a convessità destra. (…)” (pag.

683.

incarto AI)

In

merito alla diminuzione della capacità lavorativa ed ai limiti funzionali, il perito

reumatologo ha rilevato:

"

(…)

La diminuzione della capacità lavorativa e dovuta alla

presenza di alterazioni degenerative multisegmentali avanzate sia a livello

cervicale che lombare. La paziente è effettivamente molto limitata in attività

pesanti a mediamente pesanti che non sono perlopiù esigibili e in modo

definitivo. La paziente è parzialmente limitata in attività medio-pesanti e

leggere ed è leggermente limitata in attività leggere e adatte. Per quanto

riguarda le limitazioni funzionali, sono limitati tutti i lavori ripetitivi con

gli arti superiori particolarmente attorno e sopra l'orizzontale, tutti i

movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come anche

posizioni statiche molto prolungate senza la possibilità di sgranchirsi brevemente

e tutte le posizioni fortemente inergonomiche. (…)” (pag. 685 incarto AI)

Nella

perizia reumatologica del 2011, invece, lo svolgimento di attività leggere era

stato ritenuto pieno, con limitazioni funzionali meno incisive di quelle riscontrate

dal perito ticinese (“… Für eine körperlich leichte

Tätigkeit mit nachfolgend aufgeführten Limiten besteht aus rheumatologischer

Sicht eine volle Arbeitsfähigkeit: Heben Boden zu Taillenhöhe maximal/selten 10

4, Heben horizontal maximal/selten 12.5 kg, Heben Taillen-zu Kopfhöhe

maximal/selten 5 kg, Arbeit über Schulterhöhe bis 1½ Stunden pro

8-Stunden-Arbeitstag, vorgeneigtes Stehen und vorgeneigtes Sitzen bis 3 Stunden

pro 8-Stunden-Arbeitstag. Dies entspricht der unter Punkt 5.1. festgehaltenen

Tätigkeit”; pag. 223

incarto AI).

Visto

quanto sopra, la situazione clinica dell’assicurata, acclarata nella perizia

del SAM, non è sovrapponibile a quella del 2011.

I

diversi gradi d’inabilità lavorativa riscontrati nella citata perizia multidisciplinare

rispecchiano una modifica delle condizioni cliniche dell’assicurata rispetto

alla perizia del 2011 e quindi vanno presi in considerazione.

In

conclusione, va conferito valore probatorio pieno alla perizia SAM (cfr. in

merito DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii)

- la cui fedefacenza del resto non è stata messa in dubbio dalle parti in causa

- secondo il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati). La ricorrente è quindi da ritenere totalmente inabile nell’ultima

attività svolta di giardiniera da settembre 2009, mentre inabile al 40% quale

barista e al 30% in attività adeguate dal 16 aprile 2016 (la breve parentesi

d’inabilità al 100% dal 15 gennaio 2016 al 15 aprile 2016 non è rilevante non

essendo durata più di tre mesi almeno come prescritto dall’art. 88a cpv. 2

OAI).

Tenuto

conto di quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché dapprima

esamini le possibilità di adottare misure integrative e, se del caso, proceda

alla consueta valutazione economica nel senso della definizione del grado

d’invalidità.

In esito alle risultanze, l’Ufficio AI si pronuncerà sul diritto ad

eventuali prestazioni mediante una nuova decisione, debitamente preavvisata ai

sensi dell’art. 57a LAI.

Ne consegue che,

annullata la decisione contestata, il ricorso è da accogliere ai sensi dei

considerandi.

2.6

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato,

ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (cfr.

DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012

consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 28 giugno 2017 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti