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Decisione

32.2017.122

Condono. 25 cpv. 1 LPGA. Buona fede ammessa. Grado della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6, pag. 221 con riferimenti). Rinvio a UAI per esaminare il requisito dell'onere gravoso (

26 marzo 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti per le imposte, difatti su tutte le dichiarazioni RI 1 ha

correttamente notificato e allegato il suo certificato di salario" (doc.

I).

La rappresentante dell'assicurato invoca "in nome di RI 1 la buona

fede, in quanto mai avrebbe pensato di essere in qualche modo negligente nei

confronti dello Stato, anche perché ogni anno, dal 2011 (data in cui ha

iniziato a lavorare) ha sempre segnalato allo Stato di avere un'attività

lavorativa".

La rappresentante del ricorrente conclude osservando che l'assicurato non è in

grado di restituire l'importo chiesto in restituzione, non avendo risparmi e

invitando il TCA a convocarlo, in modo tale che possa rendersi conto della sua

buona fede.

1.6. Con risposta di causa del 25

agosto 2017 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando

la correttezza della decisione del 21 luglio 2017. In particolare, l'amministrazione

ritiene che, da un lato, l'assicurato ha violato l'obbligo di informare e,

dall'altro, nemmeno poteva sfuggirgli che l'inizio dell'attività presso il

Comune di __________ aveva delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita. A

suo avviso, infatti, qualsiasi persona nella situazione del ricorrente avrebbe

potuto e dovuto rendersi conto che, al fine di stabilire il diritto a

prestazioni per l'amministrazione, era determinante conoscere il suo reddito. Del

resto, nel gravame, l'assicurato ha specificato di essere indipendente nella

gestione della corrispondenza, nei pagamenti e nel preparare i documenti per le

imposte. Inoltre, nella comunicazione del 28 aprile 2011 erano state

debitamente indicate le modifiche delle condizioni personali ed economiche che

potevano influenzare il diritto alle prestazioni da comunicare e annunciare

immediatamente all'amministrazione (tra cui il cambiamento delle entrate e

delle condizioni patrimoniali, per es. inizio o cessazione di un'attività

lucrativa). In queste circostanze, secondo l'UAI, la violazione dell'obbligo di

informare è da ricondurre ad un comportamento, per lo meno, gravemente

negligente e, quindi, a ragione avrebbe ritenuto non adempiuto il primo

requisito (cumulativo) della buona fede.

1.7. In data 28 agosto 2017 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. V).

Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è

sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo di

restituire fr. 24'216.-, corrispondenti alla prestazioni indebitamente

percepite dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017, con la decisione del 20 giugno

2017.

cresciuta in giudicato.

Preliminarmente il TCA osserva che la rappresentante del ricorrente ha invitato

questa Corte a convocare l'assicurato, in modo tale che possa rendersi conto

della sua buona fede, formulando di fatto una richiesta di assunzione di

prove, nella forma dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal

dare seguito al richiesto interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini

dell'esito della vertenza (cfr. STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017, consid.

2.

;8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 2.3;8C_64/2017 del 27 aprile

2017, consid. 4.2;8C_723/2016 del 30 marzo 2017, consid. 3.2; STF I/472/06 del

21.

agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

2.2

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4

OPGA);

Relativamente

alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del

15.

marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s;

Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona

fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza

da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,

sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e

dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La

buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o

negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene

quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,

consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF

118.

V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser,

op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori

che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura

della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però

non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità

di intendere, stato di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF

9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016

consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid.

4.

=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006,

consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2.3

Nella fattispecie concreta, dalle tavole

processuali emerge che in ambito LAI nel corso del 1977/1978 sono stati assunti

i costi di un provvedimento pedagogico-terapeutico in forma di logopedia

ambulatoriale atta a sviluppare l'evoluzione a livello articolatorio e anche

della struttura delle frase del ricorrente che risultava spesso quasi incomprensibile

per ritardo nell'acquisizione del linguaggio e dislalia universale (pag. 12 e

13.

incarto AI). È stata pure sussidiata l'istruzione scolastica speciale del

ricorrente a decorrere dal 1979 (fino al 30 giugno 1990: cfr. pag. 20, 22, 30,

32, 40, 44, 52 e 56 incarto AI).

Il 20 agosto 1981 il Servizio logopedico cantonale ha dimesso il ricorrente

osservando che le grosse difficoltà di linguaggio (ritardo nell'acquisizione e

numerose dislalie) che apparivano all'inizio del trattamento erano superate e

che l'assicurato frequentava la scuola speciale e, dato il miglioramento riscontrato

dai maestri, si era concluso che le lezioni logopediche avrebbero potuto essere

utili come sostegno globale ma non erano più indispensabili; sono stati quindi

ritenuti indicati dei controlli semestrali o annuali sul linguaggio del

ricorrente per seguirne l'evoluzione (pag. 23 incarto AI).

Il 25 aprile 1988 (quando l'assicurato aveva quasi 16 anni) l'Ufficio

regionale per l'integrazione professionale ha chiesto alla Commissione AI di

prolungare la garanzia di pagamento della scuola speciale fino a giugno 1989,

osservando che il ricorrente: "ha sempre seguito la scolarità speciale e si trovava nel

III ciclo di __________ da tre anni ed il suo livello scolastico poteva

essere paragonato a quello di un ragazzo di terza elementare. I

miglioramenti più importanti che si sono riscontrati nella nostra scuola

riguardano preminentemente la strutturazione del suo campo relazionale e del

suo stato effettivo e emozionale in generale. Costatiamo infatti che RI 1 ha

abbandonato progressivamente suoi atteggiamenti particolarmente ansiosi che gli

precludevano di analizzare tranquillamente la situazione posta e riesce adesso

invece ad assumere comportamenti che denotano una sua migliore predisposizione

per affrontare la realtà. A questo punto riteniamo che RI 1 sia pronto per

consolidare lo stato effettivo riguardante la personalità in generale che possa

quindi ancora acquisire conoscenze importanti per il suo inserimento sociale e

lavorativo in futuro"

(pag. 50 e 51 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Il 10 maggio 1988 l'amministrazione ha prolungato la garanzia di assunzione dei

provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale dal 1° luglio 1988 al 30

giugno 1989 (pag. 52 e 53 incarto AI).

Il 10 giugno 1988 la psicoterapeuta __________ - su richiesta del 21 dicembre

1987.

della Cassa __________ (pag. 49 incarto AI) - ha attestato di aver

esaminato l'assicurato alla fine dell'anno 86/87 per verificare le

problematiche inerenti alla formazione scolastica speciale ed, in particolare,

per valutare con gli insegnanti, l'inizio degli stages professionali per l'assicurato.

In quell'occasione la specialista ha osservato di aver eseguito degli esami

psicodiagnostici che avevano confermato l'acuirsi del grado di debilità

mentale, accompagnato da problemi dovuti al conflitto evolutivo nella

personalità del ragazzo, con conseguente immaturità globale. Ha quindi

concluso che, in funzione dell'evoluzione di queste problematiche durante

l'anno scolastico successivo (87/88), sarebbe stata valutata la data di

dimissione dalla scuola speciale per l'inizio dell'apprendistato professionale

(pag. 48 incarto AI).

Il 23 agosto 1989 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha chiesto

alla Commissione AI di prolungare la garanzia di pagamento della scuola

speciale fino al 30 giugno 1990, al fine di permettere a RI 1 l'acquisizione di

una migliore autonomia personale ed un rafforzamento delle capacità strumentali

(pag. 54-55 incarto AI).

Il 5 settembre 1989 l'amministrazione ha prolungato la garanzia di assunzione

dei provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale dal 1° settembre 1989 al

30.

giugno 1990 (pag. 56 e 57 incarto AI).

Dal rapporto di stage quale aiuto muratore del 25 novembre 1989 risulta che

l'assicurato ha "Difficoltà nel prendere iniziative proprie. Però con una buona

sorveglianza si riesce a ottenere un buon ritmo di lavoro" (pag. 64 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è

della redattrice).

Nel rapporto di dimissione dal terzo ciclo della scuola speciale di __________

al ciclo di orientamento professionale della scuola speciale di __________ del

6.

maggio 1990, il docente __________ ha osservato, tra l'altro, quanto segue:

"la

riuscita in tale professione (n.d.r.: aiuto muratore) è subordinata ad una

situazione lavorativa comprensiva dei ritmi di apprendimento lenti da

parte di RI 1; di fatto gli necessita un tempo di spiegazione e di

comprensione, ma si può stare abbastanza tranquilli, che una volta acquisito un

determinato lavoro sarà in grado di svolgerlo in maniera autonoma. (…) se

seguito con particolare attenzione durante la formazione RI 1 può avere una

buona riuscita (tenuto presente comunque dei limiti che manifesta -

impossibilità ad acquisire la formazione totale di muratore). (…). Per quanto

riguarda il grado di autonomia RI 1 dimostra d'aver effettuato dei sensibili

miglioramenti (…). (…) RI 1 riceve un buon sostegno da parte dei propri

genitori (…) che senza dubbio facilita la sua buon integrazione, sia a livello

lavorativo che sociale"

(pag. 59-61 incarto AI; n.dr.: il corsivo è della redattrice).

Il 21 maggio 1990 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha

informato la Commissione AI che l'assicurato avrebbe iniziato una formazione

empirica di aiuto muratore presso l'Impresa __________ di __________ in data 3

settembre 1990 che si sarebbe conclusa il 31 agosto 1982 (pag. 58 incarto AI).

Il 12 giugno 1990 l'amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un'indennità

giornaliera per la formazione professionale quale aiuto muratore presso la

ditta di costruzioni __________ di __________ per il periodo dal 3 settembre

1990.

al 31 agosto 1992 (pag. 69 e 71 incarto AI).

Il 1° ottobre 1991 la Cassa __________ ha informato la Commissione AI che:

"il

giovane RI 1 ha interrotto la prima formazione professionale presso la ditta __________

il 31.12.1990 (la formazione doveva concludersi il 31.08.1992)" (pag. 72 incarto AI).

L'11 ottobre 1991 l'amministrazione ha chiesto all'Ufficio regionale per l'integrazione

professionale di appurare se corrispondeva al vero il fatto che RI 1 aveva

interrotto il tirocinio il 31 dicembre 1990 e inviare un rapporto in merito

(pag. 73 incarto AI).

L'11 settembre 1992 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha

chiesto alla Commissione AI di prolungare il provvedimento professionale,

puntualizzando che per favorire l'evoluzione dell'apprendista era pure stato

effettuato il cambiamento del posto di lavoro e che avrebbe continuato la sua

formazione di aiuto muratore presso l'Impresa di costruzioni __________ di __________

(pag. 74 incarto AI).

Il 21 settembre 1992 la Commissione AI ha informato l'Ufficio regionale per

l'integrazione professionale che, prima di procedere al prolungo della

riformazione, dovevano indicargli il motivo dell'interruzione del tirocinio e

quando lo stesso era stato ripreso (pag. 75 incarto AI).

Il 2 ottobre 2012 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha

informato la Commissione AI che il "signor RI 1 non ha mai interrotto il tirocinio,

lo stesso ha solo cambiato DL. Dal 1°.7.1990 lavora presso la ditta del signor __________

di __________" (pag. 75

incarto AI).

Il 20 ottobre 1992 l'amministrazione ha quindi prolungato il diritto ad

un'indennità giornaliera per la formazione professionale quale aiuto muratore

presso la nuova ditta dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 (pag. 72-78

incarto AI).

Il 31 agosto 1993 l'assicurato ha terminato la formazione empirica di aiuto

muratore presso la citata Impresa, continuando a lavorarvi in qualità di aiuto

muratore (pag. 79 incarto AI).

Il 16 febbraio 1994 l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI

(pag. 82-87 incarto AI). Esperiti gli accertamenti medici ed economici

del caso - ed, in particolare, dopo aver raccolto il questionario del 7 marzo

1994.

del datore di lavoro che osservava, tra l'altro, che l'assicurato "dalla nascita ha difficoltà di apprendimento

che non gli permettono di svolgere un lavoro normale" n.dr.: il corsivo è della redattrice) -

con decisione del 6 aprile 1994, cresciuta incontestata in

giudicato, l'amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di mezza rendita

di invalidità (cfr. pag. 93-94).

Il 18 agosto 1996 RI 1 ha iniziato a lavorare come ausiliario per la l'azienda

forestale __________ con sede a Tesserete (pag. 103 incarto AI).

Nel questionario per la revisione

delle rendita del 21 aprile 1997, RI 1 ha indicato che il suo stato di

salute era rimasto invariato, il nominativo del suo medico di famiglia, che

svolgeva un'attività lucrativa da salariato presso l'azienda forestale __________

con sede a __________, che non svolgeva attività lucrativa accessoria, che non

aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 99-100).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso -

ed in particolare, dopo aver raccolto il rapporto medico del curante, dr. med. __________,

giusta il quale l'assicurato presentava una debilità mentale moderata ed

i disturbi psicomotori erano stazionari (pag. 107 incarto AI) -

l’amministrazione con decisione del 15 maggio 1997, cresciuta incontestata

in giudicato, ha ridotto ad un quarto di rendita (grado di invalidità del 46%),

la mezza rendita di invalidità che era stata riconosciuta all'assicurato

con decisione del 6 aprile 1994 (cfr. pag. 93-94 e 108-109

incarto AI).

Successivamente, il 4 dicembre 1998 RI 1 ha iniziato a lavorare

come operaio per la ditta Gi__________ di __________ (pag. 124 incarto AI).

Nel questionario per la revisione delle rendita del 16 maggio 2000, RI 1

ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, i nominativi dei

sui medici di famiglia, che svolgeva un'attività lucrativa da salariato presso

la ditta __________ di __________, che non svolgeva attività lucrativa

accessoria, che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti

ordinari (pag. 120-121).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con comunicazione dell'8 novembre 2000 ha

confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed alla voce “Indicazioni

importanti” ha indicato le modifiche delle condizioni personali ed

economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni da comunicare

all’amministrazione, tra cui segnatamente il "cambiamento delle entrate

o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività

lucrativa" (pag. 129 incarto AI).

In seguito, il 1° giugno 2003 RI 1 ha iniziato a lavorare come garzone

per la __________, Impresa generale di costruzioni, di __________ (pag. 142

incarto AI).

Nel questionario per la revisione delle rendita del 21 novembre 2003, RI 1 ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato,

che aveva avuto l'influenza il 24 ottobre 2003, che svolgeva un'attività

lucrativa da salariato presso la ditta __________, Impresa generale di

costruzioni, di __________ (indicandone pure i recapiti telefonici), che non

svolgeva attività lucrativa accessoria, che non aveva bisogno di aiuto per

compiere determinati atti ordinari, e sotto la voce "Osservazioni"

ha puntualizzato (in stampatello) quanto segue: " vorrei andare ad

abitare da solo ma con lo stipendio e l'invalidità non mi è possibile. A 31

anni vorrei provare a essere indipendente, ma trovare un lavoro più redditizio

con i miei problemi è difficile" (pag. 136-137 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,

l’UAI con comunicazione del 25 maggio 2004 ha confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed, anche in quell'occasione,

alla voce “Indicazioni importanti” erano indicate le modifiche

delle condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto

alla prestazioni da comunicare all’amministrazione, tra cui segnatamente il

"cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es.

inizio o cessazione di un'attività lucrativa", con la seguente avvertenza:

"Le facciamo osservare che l'infrazione dell'obbligo di informare

implica il dovere di restituzione" (pag. 145-146 incarto AI).

Nel questionario per la revisione

delle rendita del 3 agosto 2007, RI 1 ha indicato i

nominativi dei suoi medici di fiducia (indicando le date delle ultime

consultazioni), di essere salariato (omettendo di indicare il nominativo e l'indirizzo

del datore di lavoro) e che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati

atti ordinari (pag. 152-153 incarto AI).

Il 7 agosto 2007 l'UAI ha scritto all'assicurato chiedendogli - a complemento

del precitato questionario - di comunicare il nome e l'indirizzo esatto del

datore di lavoro (pag. 151 incarto AI).

Il 10 agosto 2007 la mamma dell'assicurato ha dato seguito alla richiesta

dell'UAI mediante una comunicazione telefonica (pag. 154 incarto AI).

Dal 1° giugno 2003 il datore di lavoro continuava ad essere la __________,

Impresa generale di costruzioni, di __________ (pag. 162 incarto AI).

Il 13 agosto 2007 il medico

di famiglia, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, nel

proprio rapporto all'UAI - dopo aver posto la diagnosi, tra l'altro, di "asfissia

con ipossia perinatale e conseguente ritardo psicomotorio e deficit

intellettuale dalla nascita" ed aver sottolineato che RI 1, a causa

del suo stato mentale, tende a essere sfruttato dai datori di lavoro (a fronte

di un pensum del 100% ma è pagato all'80%, in quanto secondo il datore

di lavoro rende solo in tale percentuale) è, d'altro canto, non gli permette di

migliorare il suo stato sociale e, quindi, il salario - ha osservato che

l'assicurato non ha limitazioni fisiche ma di risorse a causa del

deficit intellettuale (pag. 156-160).

Il 21 novembre 2007 l'UAI ha chiesto al datore di lavoro i motivi per cui RI 1

fosse impiegato quale garzone in misura dell'80% (pag. 169 incarto AI).

Il 27 novembre 2007 la __________ Impresa generali costruzioni di __________ ha

risposto all'amministrazione che, dal loro punto di vista, RI 1 non avrebbe

retto un'attività al 100% (pag. 170 incarto AI).

Dopo aver terminato gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI

con comunicazione del 10 gennaio 2008 ha quindi confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed,

anche in quell'occasione, ha indicato l'usuale formula concernente l'obbligo di

informare e le conseguenze del suo mancato ossequio (pag. 172-173

incarto AI).

Nel questionario per la revisione

delle rendita del 19 gennaio 2011, RI 1 ha rilevato

che il suo stato di salute era rimasto invariato, ha indicato il nominativo del

suo medico di famiglia (indicando il 2 luglio 2010, quale data dell'ultima

consultazione, in occasione di un controllo generale) e di essere disoccupato

dal 1° giugno 2009, di non svolgere attività lucrativa accessoria e di non

avere bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 175-176

incarto AI).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,

l’UAI con comunicazione del 28 aprile 2011 ha confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed, anche in

quell'occasione, ha indicato l'usuale formula concernente l'obbligo di

informare e le conseguenze del suo mancato ossequio (pag. 177-178

incarto AI).

Il 1° maggio 2011 RI 1 ha iniziato a lavorare quale operaio generico dei

servizi esterni per il Comune di __________ (doc. A4) e a vivere da solo nell'appartamento

sotto i genitori, che erano in ogni caso quotidianamente presenti (doc. I).

Nel questionario per la revisione delle rendita del 30 marzo 2017, RI 1 ha indicato che il proprio stato di salute era rimasto

invariato, il nominativo del suo medico di famiglia (indicando la data

dell'ultima consultazione), che era dipendente (omettendo di indicare il

nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro) e che aveva bisogno di aiuto per

compiere determinati atti ordinari (pag. 181-184 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso (in

particolare, dopo aver raccolto il questionario del datore di lavoro, ovvero

del Comune di __________, dal quale risultava che l'assicurato aveva iniziato

la propria attività lavorativa il 1° maggio 2011; cfr. pag. 196 incarto AI),

l’UAI con decisione del 16 giugno 2017 (pag. 218-223 incarto AI), preavvisata

con progetto del 2 maggio 2017 (pag. 205-208 incarto AI), ha revocato

retroattivamente al 1° maggio 2012 il versamento della rendita, dato che

l'assicurato aveva iniziato un'attività lavorativa al 100% il 1° maggio 2011

senza informare l'amministrazione, a fronte di un grado di invalidità sempre

inferiore al 40% a far tempo dal 2012.

2.4

Dopo attenta analisi delle

documentazione agli atti (cfr. consid. 2.3), il TCA osserva che nel corso degli anni l'assicurato ha risposto in

maniera corretta alle domande dei

questionari della revisione della rendita, ma non sempre in modo completo, in

particolare con riferimento alla sua situazione professionale. In effetti, già

nel questionario per la revisione delle rendita del 3 agosto 2007, egli

aveva indicato di essere salariato, omettendo tuttavia di indicare il

nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro. Il 7 agosto 2007 l'UAI gli aveva

dovuto quindi chiedere la completazione del precitato questionario e tale

richiesta era stata soddisfatta dalla mamma dell'assicurato mediante una

comunicazione telefonica del 10 agosto 2007. Il questionario per la revisione delle rendita era completo e corretto,

visto che RI 1 aveva indicato di essere disoccupato dal 1° giugno 2009.

In occasione della successiva revisione della rendita, nel relativo questionario del 30 marzo 2017, RI 1

aveva indicato di essere dipendente, tralasciando - anche in quell'occasione -

di indicare il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro.

Il TCA rileva pure che, in quanto affetto da asfissia con ipossia

perinatale e conseguente ritardo psicomotorio e deficit intellettuale dalla

nascita, l'assicurato è

al beneficio di una mezza rendita dal 1994 e di un quarto di rendita (grado AI

47%) ininterrottamente dal 1997. Per quanto qui maggiormente interessa, va

evidenziato che l'assicurato - nonostante abbia cambiato svariati datori di

lavoro e sia stato pure disoccupato per un periodo relativamente lungo

(2009-2011) - ha sempre percepito in maniera ininterrotta un quarto di rendita

d'invalidità con un grado AI del 47% a decorrere dal 1997.

In pratica RI 1 (1972) si è sostanzialmente visto sempre confermare a far tempo

dal 1997 in modo pressoché automatico (ovvero tramite una mera comunicazione di

conferma della rendita a seguito del semplice inoltro di un formulario

prestampato di due pagine; proprio quasi come se si trattasse di una pura

formalità) il quarto di rendita con grado AI del 47%, nonostante avesse

cambiato nel corso degli anni svariati datori di lavoro e fosse stato pure

disoccupato per un periodo piuttosto lungo.

In siffatte circostanze il TCA ritiene, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 - nonostante la specifica avvertenza

standard circa l'obbligo di informare e le conseguenze del suo mancato ossequio

riportata chiaramente in tutte le citate comunicazioni di conferma del quarto

di rendita -

non è stato in grado di comprendere appieno l'importanza di comunicare all'UAI - già nell'ambito di una esplicita

richiesta scritta (ovvero della compilazione di un formulario prestampato,

quale è quello per la revisione della rendita) - il nominativo e l'indirizzo

del datore di lavoro presso il quale lavorava a causa dei suoi limiti

cognitivi che esistono dalla nascita. A maggior ragione ciò vale per una notifica

che - come nel caso di specie - avrebbe dovuto fare personalmente e

direttamente lui di sua spontanea iniziativa, per di più in un momento molto

particolare della sua vita, dato che nel 2011 (quando ha ricevuto la

comunicazione del 28 aprile 2011 di conferma del quarto di rendita con un grado

AI del 47%, in base al formulario che aveva compilato il 19 gennaio 2011 in

maniera corretta e completa, indicando di essere disoccupato dal 2009)

contestualmente all'inizio della nuova attività lavorativa, il 1° maggio 2011,

era pure andato a vivere da solo nell'appartamento sotto i suoi genitori.

Il fatto che l'assicurato, come indicato dall'amministrazione nella risposta di

causa, ha specificato nel gravame di essere indipendente nella gestione della

corrispondenza, nei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte (cfr.

doc. I: l'"indipendenza comporta anche la gestione della

corrispondenza, dei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte,

difatti su tutte le dichiarazioni RI 1 ha correttamente notificato e allegato

il suo certificato di salario") è unicamente atto a dimostrare che, di

principio, l'assicurato riesce ad attivarsi su richiesta (ad es. ricezione di

una fattura da pagare, di un formulario da compilare, ecc.) e a procedere - più

o meno in maniera completa e corretta - a dar seguito a quanto domandato (ad

es. eseguire il pagamento di una fattura oppure raccogliere la documentazione

indicata nel formulario delle imposte, ecc.), ciò che peraltro ha sempre fatto

pure in ambito LAI (cfr. questionari di revisioni già citati). Anche il fatto

che la rappresentante dell'assicurato puntualizza che egli "mai avrebbe

pensato di essere in qualche modo negligente nei confronti dello Stato, anche

perché ogni anno, dal 2011 (data in cui ha iniziato a lavorare) ha sempre

segnalato allo Stato di avere un'attività lavorativa" dimostra

nuovamente solo che RI 1 in modo passivo (ovvero su richiesta) - e non in

maniera attiva (ovvero di sua spontanea iniziativa) - è tutto sommato capace di

procedere a degli atti di gestione amministrativa senza essere impedito dal

proprio stato di salute deficitario (cfr. sul tema, STF 8C_538/2017 del 30

novembre 2017, consid. 4.3 e rinvii ivi citati).

Del resto lo stesso dr. med.

__________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell'assicurato, nel

certificato medico del 15 maggio 2017 ha attestato quanto segue: "(…) 13.08.2007: da allora la situazione medica è

rimasta invariata. Pertanto si è stabilizzata la situazione sul piano

professionale a partire dal 2011 (con molto impegno e fatica da parte del

paziente). Ciò l'ha reso molto contento ma purtroppo non si è reso conto

che il tutto avrebbe dovuto essere notificato al vostro ufficio. Da un punto di

vista medico non cambia il fatto che il paziente ha subito un'asfissia

perinatale con ipossia: le conseguenze che rimangono da questo evento gli hanno

impedito di ben comprendere le varie disposizioni legali e quindi in buona fede

non ha dato seguito alle procedure richieste. " (doc.

A3; n.d.r. il corsivo è della redattrice). Ciò che trova peraltro conferma

anche nel dossier (cfr. consid. 2.3).

Pertanto secondo questo Tribunale, tutto ben considerato e ritenuto in

particolare che RI 1 è un giovane adulto con dei significativi deficit

cognitivi dalla nascita (che, con molto impegno e fatica, ha raggiunto

determinati importanti obiettivi, quali ad es. una formazione empirica di aiuto

muratore, ecc.) come pure il momento singolare in cui avrebbe dovuto avvenire

la notifica (ovvero a cavallo della conquista di una maggiore indipendenza da

parte dell'assicurato ad inizio maggio 2011 con l'andare a vivere da solo e,

quindi, di un cambiamento notevole nella sua quotidianità che implicava una

fase di assestamento e rodaggio nella nuova realtà con cui si è ritrovato confrontato),

al ricorrente può essere imputata, per non aver comunicato l'inizio

dell'attività lavorativa del 1° maggio 2011 all'UAI, una negligenza lieve (non

sufficiente per negargli la buona fede; sulla necessità di tenere conto degli

aspetti soggettivi, in particolare dello stato di salute, cfr., tra le tante, le

già citate STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1 e STF 8C_243/2016 del

7.

luglio 2016 al considerando 2.2 del presente giudizio).

Giova qui inoltre rilevare che il caso di specie si differenzia notevolmente da

quello indicato nella risposta di causa dall'UAI (STCA 32.2012.18 del 4 maggio

2012) riguardante un assicurato - che non presentava alcun deficit cognitivo

- che aveva omesso di comunicare all'amministrazione il suo cambiamento di stato

civile (da sposato a divorziato).

Il TCA rileva pure che - presentando l'assicurato dei significativi limiti

cognitivi sin dalla nascita, alla base del diritto ad un quarto di rendita di

cui beneficia dal 1997- l'UAI, per stabilire se egli fosse stato in grado di

comprendere l'importanza di

comunicare all'amministrazione il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro

presso il quale lavorava a far tempo dal 1° maggio 2011 (e, più precisamente,

per ritenere, come ha considerato nella decisione impugnata, che l'assicurato

fosse in grado), avrebbe per lo meno dovuto interpellare il proprio

servizio SMR per una valutazione del caso. Tanto più che agli atti figurava il

citato certificato medico del 15

maggio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

e medico di famiglia dell'assicurato (che lo segue da svariati anni ormai),

secondo il quale non era in grado di rendersi conto di tale necessità e che

tali affermazioni trovavano peraltro conferma anche nel dossier (cfr. consid.

2.

). L'amministrazione invece, non solo non ha ritenuto necessario sottoporre l'incarto

e la citata attestazione medica del dr. med. __________ al vaglio di un medico

SMR, ma non si è nemmeno espresso in merito ad esso né nella decisione del 21

luglio 2017 né nell'allegato di risposta del 25 agosto 2017.

Il TCA osserva altresì che nel corso degli anni l'assicurato ha cambiato

svariati posti di lavoro (date inizio attività: 18 agosto 1996 presso l'Azienda

forestale; 4 dicembre 1998 presso la ditta __________; 1° giugno 2003 presso la

ditta __________) ed è stato pure disoccupato (dal 1° giugno 2009 al 30 aprile

2011) e che tali circostanze sono sempre state comunicate all'UAI con la

compilazione dei formulari di revisione della rendita (segnata-mente nei

questionari: del 21 aprile 1997, ovvero dopo 8 mesi; del 16 maggio 2000, ovvero

dopo ben 18 mesi; del 21 novembre 2003, ovvero dopo quasi 6 mesi; del 19

gennaio 2011, ovvero dopo , ovvero dopo ben quasi 19 mesi). Anche

l'inizio dell'attività del 1° maggio 2011 è stata comunicata con il

questionario della prima revisione successiva, ovvero quello del 30 marzo 2017.

In queste condizioni, l'UAI - che è sempre rimasto silente in merito (in

particolare, che non ha mai attirato l'attenzione dell'assicurato con una comunicazione

ad hoc - e non con la semplice usuale avvertenza al termine delle

comunicazioni di conferma della rendita - sul fatto che le modifiche delle

condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla

prestazioni tra cui segnatamente il "cambiamento delle entrate o delle

condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa",

devono essere comunicate subito all’amministrazione e che il

mancato ossequio di tale obbligo implica il dovere di restituzione di eventuali

prestazioni percepite indebitamente, ovvero a torto, da parte dell'assicurato) -

è malvenuto a negare la buona fede dell'assicurato, che aveva sempre proceduto

così con l'esplicita condiscendenza - e, quindi, anche con l'implicito

benestare - dell'amministrazione.

In simili condizioni a RI 1 deve essere riconosciuta la buona fede. Nel caso in

esame, perciò, visto che il ricorrente, quando ha percepito il quarto di

rendita di invalidità per il periodo 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017, era in

buona fede, il primo presupposto per poter beneficiare del condono della

restituzione dell’importo di fr. 24'216.- è ossequiato.

L'incarto va, di

conseguenza, trasmesso all'UAI affinché esamini se è rispettato il requisito

dell'onere gravoso (grave difficoltà) e possa così essere condonata la somma di

fr. 24'216.-, corrispondente al quarto di rendita percepito a torto nel lasso

di tempo dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017.

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 21 luglio 2017 dell'UAI è annullata.

§§ È riconosciuta la buona fede di RI 1 quando ha percepito il quarto di

rendita di invalidità per il periodo 1° maggio 2012 - 31 luglio 2017.

Di conseguenza, l’incarto è trasmesso all'UAI affinché esamini il presupposto

dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 24'216.-

e pronunci una nuova decisione.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti